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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/11/2024, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1392/2021 R.G., posta in deliberazione all'udienza del
3.7.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con i termini ridotti di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali, e promossa da:
(C.F. ), in qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore , elettivamente Persona_1 domiciliata in AM TE (CZ), via Fratelli Ponzio n. 4, presso lo studio dall'avv. Graziella
Astorino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in AM CP C.F._2
TE (CZ), piazza Mazzini n. 28, presso lo studio dall'avv. Nicolina Perri, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di AM TE.
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore (nata a [...] il [...]), Persona_1 conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale , esponendo che a seguito di una CP relazione sentimentale intercorsa con il convenuto durata all'incirca sedici anni era nata la figlia
, riconosciuta solo dalla madre, mentre il padre aveva sempre tenuto un Persona_1 comportamento di totale disinteresse, sottraendosi ad ogni dovere genitoriale. Chiedeva, pertanto,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione: - accertare e dichiarare che il sig. è il padre biologico della minore CP Per_1 nata a Catanzaro in data [...] a [...] relazione intrattenuta con la sig.ra
[...] Parte_1
- conseguentemente emettersi sentenza dichiarativa di paternità ex art. 269 c.c.; - ordinare
[...] all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM TE di fare la prescritta annotazione nel
1 relativo atto di nascita;
- disporre del cognome paterno in aggiunta a quello materno;
- per l'effetto, porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della minore CP Per_1 pari almeno ad euro 350,00 mensili oltre spese straordinarie con decorrenza dalla di nascita da accreditarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente e con il seguente codice Iban IT
21Q3608105138229591629659 intestato alla sig.ra madre della piccola Parte_1 Per_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
[...]
Si costituiva il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di composizione del CP
Giudice in modalità collegiale ex art. 50 bis c.p.c. e la omessa notifica e/o comunicazione dell'atto di citazione al Pubblico Ministero con la conseguente violazione degli artt. 70 e ss c.p.c.; nel merito, il convenuto contestava la ricostruzione dei fatti fornita dalla controparte insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: ”Voglia l'On.le Tribunale Civile di AM
TE disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa preliminare rimessione degli atti al
Presidente del Tribunale affinchè proceda a trasmettere il presente giudizio sul ruolo del Tribunale in composizione collegiale e venga fissata l'udienza di prima comparizione: in via preliminare: disporre la notifica e/o comunicazione dell'atto di citazione e dell'istaurando giudizio al Pubblico
Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di AM TE. Nel merito: in via principale e nel merito rigettare, per i motivi di cui in narrativa, la domanda di parte attrice per essere la stessa inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, con ogni opportuna e conseguente determinazione di legge. In via subordinata, e nella denegata ipotesi di declaratoria di riconoscimento di paternità, ridurre al minimo l'importo relativo al mantenimento della minore da porre a carico del convenuto, nella misura di euro 100,00 mensili, in ragione delle condizioni economiche disagiate del genitore e quantificare la concorrenza nelle spese sostenute per la minore in via equitativa, con decorrenza di entrambe le somme dalla pronuncia della sentenza che definisce il presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio come per legge”.
Con ordinanza del 23.6.2022 il Giudicante assegnatario del fascicolo, delibando le eccezioni preliminari del convenuto, riconosceva che la competenza a decidere sulla domanda attorea apparteneva al Tribunale in composizione collegiale e non al Giudice monocratico e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale affinchè: 1) assegnasse il procedimento al
Tribunale in composizione collegiale designando contestualmente il Giudice Istruttore della causa;
2) disponesse, a cura della Cancelleria, la comunicazione ex art. 71 c.p.c. degli atti del procedimento al P.M. in sede al fine di consentirne l'intervento ex art. 70 c.p.c. dal momento che l'interveniente necessario non risultava essere stato informato della pendenza del presente giudizio;
3) fissasse nuova prima udienza di comparizione e trattazione secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione davanti al Giudice designato quale Istruttore/relatore della causa.
Compiuti tutti i predetti incombenti processuali e disposta ed espletata CTU genetica, all'udienza del
3.7.2024 il Giudice Istruttore invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, previa trasmissione degli atti al P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale è fondata e merita accoglimento.
Orbene, come è noto, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, prevista dall'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire lo status di figlio. Ciò non significa che vi sia un obbligo giuridico di riconoscimento in capo ai genitori, in quanto il riconoscimento non è mai un atto necessitato e la dichiarazione giudiziale non si pone come una
2 sorta di esecuzione in forma specifica di un obbligo a riconoscere, ma attraverso la suddetta azione viene tutelato l'interesse fondamentale del figlio di ottenere il riconoscimento della propria filiazione.
L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.5.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava la dichiarabilità della paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benchè, ai sensi del 4. comma dell'art. 269 c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione.
Va osservato, poi, che, ai sensi dell'art. 270 c.c., l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio e la paventata illegittimità costituzionale di tale disposizione è stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità manifestamente infondata (Cass. civ. sez. I 21.09.2001 n. 11934). Il legislatore del 1975, infatti, eliminando il termine di decadenza, previsto nel previgente art. 271 c.c., di due anni dal raggiungimento della maggiore età da parte del figlio per la proposizione dell'azione di accertamento della paternità, ha inteso eliminare ogni differenza tra l'accertamento giudiziale della paternità e della maternità e, al tempo stesso, ha voluto assicurare identica protezione giuridica a tutti i figli nati fuori del matrimonio.
L'attuale regolamentazione della materia rende, pertanto, esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale in tutti i casi nei quali sarebbe possibile il riconoscimento, mentre prima della riforma del
1975 la dichiarabilità giudiziale era sottoposta ad una serie di limitazioni che, rispetto al riconoscimento, rendevano il suo campo di applicazione più ristretto.
La prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre. Nondimeno, grande importanza viene, ormai, riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare la paternità con un'attendibilità superiore al
99%.
Ad avviso della Suprema Corte le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, hanno conquistato un ruolo di primo rilievo e consentono di dimostrare, con estrema certezza,
l'esistenza o meno del rapporto di filiazione, non limitandosi ad avere un ruolo meramente integrativo di risultanze acquisite altrimenti (per tutte vedi Cass. civ. sez. I 16 aprile 2008 n. 10007).
Nella fattispecie in esame sono state espletate indagini tecniche basate sul confronto del DNA del presunto padre e della presunta figlia e sullo studio sulla comparazione dei profili genetici, ed il nominato CTU, prof. ha concluso, sulla scorta di tale indagine, che Persona_2 CP
è padre biologico di con una probabilità di paternità superiore al 99,99
[...] Persona_1
% (è stata ottenuta, esattamente, una probabilità della sussistenza della relazione parentale del
99,9999999988950%) in quanto i due presentano caratteristiche genetiche di totale compatibilità.
Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza, ritiene il Collegio che l'istruttoria compiuta consenta di affermare con certezza l'esistenza del rapporto di filiazione tra nato a CP
AM TE (CZ) il 27.6.1980 e nata a [...] il [...]. Persona_1
Pertanto, permane la necessità di dichiarare per via giudiziale la paternità naturale del CP potendosi ritenere inequivocabilmente che è figlia naturale del convenuto. Persona_1
Consegue l'ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di annotare la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato.
3 Invero l'art. 269 c.c., che attribuisce la paternità naturale in base al mero dato biologico, esclude qualsiasi rilevanza alla volontà contraria alla procreazione del presunto padre (vedi Cass. civ. n.
32308/2018).
2.1.A norma dell'art. 262. comma 2, c.c., poi, se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.
Non è necessario che venga formulata una specifica domanda dalla parte atteso che la disposizione di cui all'art. 277 c.c. stabilisce che la sentenza dichiarativa di filiazione naturale produce tutti gli effetti del riconoscimento e, evidentemente, tra tali effetti deve essere ricompreso anche il diritto all'assunzione da parte del figlio naturale del cognome del genitore che lo ha riconosciuto o nei cui confronti è stata accertata la filiazione. In questi casi, dunque, il giudice può pronunciare anche d'ufficio in quanto si tratta di provvedimenti volti a tutelare l'interesse di minori e, quindi, sottratti alla disponibilità delle parti (cfr. in tal senso Corte appello Roma, 16.1.2008, n.174).
Ciò detto, con riguardo ai principi che devono orientare il Giudice nella decisione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, tra l'altro, che i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale (cfr.
Cass. n. 12640/2015).
Nel caso di specie ritiene il Collegio che debba aggiungersi e posporsi il patronimico al CP cognome materno per primo attribuito essendo ciò conforme agli interessi della minore, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice del cognome materno data la tenera età del minore e tenuto anche conto della mancanza di elementi ostativi rappresentati dalle parti.
Ed infatti non è stata indicata alcuna ragione di potenziale pregiudizio (nemmeno futuro) per la minore dall'assunzione del patronimico né tantomeno può considerarsi impeditiva all'acquisizione del patronimico la semplice (e immotivata) contraria volontà del padre che ha resistito alla domanda di parte attrice.
Come già accennato, infatti, la questione va correttamente risolta avendo come esclusivo riferimento l'interesse del minore: ed invero la Cassazione ha più volte ribadito che il giudice, in subiecta materia, è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste, avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del prior in tempore), né il patronimico, per il quale parimenti non sussiste alcun favor in sé (vedi Cass. n. 2644/2011).
Si ribadisce pertanto l'assunzione da parte della figlia del cognome paterno, da aggiungere e posporre a quello materno in quanto confacente all'interesse della minore con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita di procedere alla relativa annotazione.
Va accolta anche la richiesta della di condanna del convenuto a corrisponderle un assegno Per_1 mensile a titolo di contributo perequativo al mantenimento della figlia minore.
Infatti è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità dalla quale il Tribunale non intende discostarsi che in ordine alla condanna del padre naturale al pagamento del contributo per il mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, “il giudice che ha accertato il rapporto di paternità non è vincolato alla domanda della parte: ed invero l'art. 277 comma 2 c.c. conferisce a detto giudice il potere di adottare di ufficio, in ragione dell'interesse superiore del minore, i provvedimenti che stimi opportuni per il
4 mantenimento del minore” (v. per tutte in tal senso Cass. 2000 n. 5586; 1994 n. 6868; 1994 n. 6217; 1985 n. 2739; vedi anche Cass. n. 11211/2014: “In tema di accertamento della paternità naturale mentre la condanna al rimborso della quota del genitore che prima della pronuncia abbia provveduto integralmente al mantenimento della prole, presuppone la domanda di parte, non è necessaria alcuna specifica richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell'azione, in relazione ai quali il giudice è dotato di poteri officiosi”). In altre parole, il giudice adito nell'ambito del giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità, ha il potere di prendere d'ufficio i provvedimenti che stimi opportuno per il mantenimento del figlio naturale (cfr. Cass. n. 6868/1994).
2.2.Ciò precisato, dichiarata e riconosciuta la paternità del , ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., CP deve essere posto a carico dello stesso l'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia.
Come è noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi (i genitori) a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 L. 8 febbraio 2006, n. 54 - ora art. 337-ter c.c. -, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi (i genitori)
l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Ciò premesso, tenuto conto delle condizioni reddituali ed economiche del per come CP deducibili dalla scarna documentazione allegata agli atti di causa dalle parti (vedi doc.ti 4 e 5 fascicolo di parte convenuta;
cfr. anche pubblicità estratta da internet dell'attività lavorativa svolta da allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice) appare CP congruo fissare un contributo per il mantenimento a suo carico pari ad euro 200,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie
(per come saranno meglio specificate infra) da effettuarsi in favore della figlia . Per_1
Il dedotto stato di inoccupazione lavorativa del genitore obbligato non comporta infatti alcuna cessazione dell'onere su di esso gravante di concorrere al mantenimento del figlio minore. Autorevole giurisprudenza di merito ha difatti chiarito che “la peculiarità dell'obbligazione gravante in capo ai genitori relativa al mantenimento dei figli impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore, a prescindere dal fatto che questi abbia un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la capacità lavorativa generica dello stesso. Pertanto, anche in presenza di genitore dotato di capacità lavorativa generica, anche se disoccupato, il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150,00” (v. Tribunale Roma, sez. I,
07/07/2017).
Ed invero, secondo la Cassazione (v., tra le tante, Cass. sez. I, 29/10/2013 n. 24424), lo stato di disoccupazione del genitore obbligato al pagamento del mantenimento dei figli non è di per sè elemento sufficiente per ottenere l'esonero dal citato obbligo (v. cit. sentenza "... il ricorso appare infondato perché le dedotte violazioni di legge appaiono palesemente inesistenti a fronte della
5 motivazione della sentenza della Corte di appello di Roma che ha evidenziato come il modesto contributo economico posto a carico del …. è sostenibile sulla base delle sue capacità lavorative e della possibilità dì reperire occupazione anche saltuaria").
La allegata disagiata condizione economica dell'obbligato non fa dunque venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli (v. anche Tribunale Monza, 15/02/2011, n. 2801; Tribunale di Lanciano,
24/11/2011).
Ne deriva che l'obbligo di contributo mensile a carico del per il sostentamento della figlia CP minore deve essere sancito nel quantum sopraindicato. Per_1
D'altronde nessun particolare sostegno alle deduzioni difensive del resistente può provenire dalla documentazione allegata alla comparsa conclusionale trattandosi di documenti inutilizzabili dal
Collegio perché tardivamente prodotti in lite. Con la comparsa conclusionale, infatti, non possono essere prodotti nuovi documenti finalizzati a provare una circostanza ritenuta rilevante per la decisione (Tribunale Milano, sentenza 16 febbraio 2018).
Quanto alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse della minore, devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, non essendo stato dimostrato nessun interesse concreto della minorenne ad una diversa ripartizione percentuale delle medesime tra i genitori, sempre che siano preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse
6 autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco,
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche mediante i moderni strumenti di contatto diretto tra persone, cioè comunicazioni via chat, messaggistica, via mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
2.3. Sempre nell'esercizio dei poteri officiosi di cui all'art. 277, comma 2, c.p.c. e nella logica di miglior tutela dell'interesse della minore e di economia dei mezzi processuali, ritiene il Tribunale di adottare i provvedimenti necessari anche con riferimento al regime dell'affidamento di . Per_1
Sotto tale aspetto non può non considerarsi che il non ha finora contribuito in alcun modo al CP mantenimento economico e morale della figlia minore (circostanza incontestata) e che Per_1 opponendosi alla domanda di parte attrice ha manifestato chiaramente un disinteresse di fatto nei confronti della medesima.
Ritiene il Collegio, pertanto, debba disporsi l'affidamento esclusivo alla madre la quale potrà assumere da sola anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della minore.
Invero, nella situazione attuale, il non ha assunto di fatto alcun ruolo e ciò giustifica, al fine CP di meglio tutelare l'interesse della minore, il riconoscimento dell'affido nelle forme del c.d. “affido superesclusivo”.
Si tratta - come già affermato da giurisprudenza di merito condivisa da questo Tribunale - di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337-quater comma 3
c.c..
Invero, nel modello di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, come previsto dalla legge, "le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori".
Tuttavia, il nuovo testo della norma suindicata prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) possa trovare una deroga giudiziale, atteso che la norma prevede espressamente la possibilità di stabilire diversamente ("salvo che non sia diversamente stabilito").
Pertanto, laddove si acceda a detta deroga si rimette al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, così modificando l'esercizio delle potestà senza, tuttavia, incidere sulla titolarità della responsabilità genitoriale.
7 Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, proprio come nel caso affrontato dal Tribunale di Milano che ha reso la prima pronunzia di tale genere, "l'affido regolato secondo detta modalità (c.d. "super esclusivo") è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia".
Nella vigenza delle nuove norme (a differenza che nel previgente regime nel quale un analogo risultato si sarebbe potuto ottenere solo con una pronunzia di decadenza dalla responsabilità genitoriale), si ritiene che adeguata tutela del minore possa essere raggiunta - a fronte del pregiudizio derivante dalla assoluta indifferenza del padre - con l'istituto dell'affido superesclusivo che, seppur non priva il genitore della titolarità della responsabilità genitoriale, consente all'altro di assumere da solo le decisioni anche in ordine alle questioni di maggiore importanza.
Pertanto, per i motivi sino ad ora esposti, deve disporsi che l'affido esclusivo sia regolato nelle forme dell'affido c.d. "super esclusivo".
Inoltre, è opportuno, per il momento, non disporre nulla in ordine ad eventuali incontri fra la minorenne ed il padre, stante l'emersa assoluta mancanza di rapporti fra le parti;
comunque appare assolutamente confacente all'interesse della minore invitare entrambi i genitori ad avviare un rapporto fra la bambina ed il padre nei tempi e nei modi che essi eventualmente concorderanno.
3.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del convenuto. Le stesse, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, applicati i parametri di cui al
D.M. 55/2014 come modificato e integrato dal D.M. n. 147/2022 e considerato il valore più basso previsto per le cause di valore indeterminabile, in considerazione della non rilevante complessità della causa e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto con la conseguente riduzione del
30 % ex art. 4, comma 4, possono liquidarsi in complessivi euro 2.666,30 (euro 851,00 per fase studio, euro 602,50 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria ed euro 1.453,00 per fase decisoria) oltre accessori di legge.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico del convenuto soccombente, salvo quanto disposto dall'art. 131 D.P.R. 115/2002, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Collegio ha provveduto con separato decreto in ordine all'istanza di liquidazione del compenso richiesto dal difensore della parte convenuta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1392/2021 R.G., così provvede:
1) dichiara che (nato a [...] il [...]) è il padre di CP Persona_1
(nata a [...] il [...]) e per l'effetto dispone che assuma il
[...] Persona_1 cognome paterno aggiungendolo e posponendolo a quello della madre chiamandosi conseguentemente;
Parte_2
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
3) affida la figlia minore alla madre con collocamento presso il suo domicilio disponendo che la stessa, ex art. 337-quater c.c., possa da sola decidere anche in relazione alle questioni fondamentali della vita della minore nulla disponendo, per il momento, relativamente al diritto di visita del padre
8 nei confronti della figlia minore;
4) dispone che versi a entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla CP Parte_1 presente pronuncia, la somma di euro 200,00 al mese quale contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre aggiornamento ISTAT annuale ed oltre il 50% delle spese straordinarie, di cui in motivazione, effettuate nell'interesse della minore;
5) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida a favore della parte attrice nella misura complessiva di euro 2.666,30 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CAP come per legge;
6) pone definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto, salvo quanto disposto dall'art. 131 D.P.R. 115/2002, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
7) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi in esso contenuti.
Così deciso in AM TE al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del
11.11.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Salvatore Regasto dott. Giovanni Garofalo
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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