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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10802/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AF SD Presidente
VA CA DI
Alessio Marfé DI rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. EMMANUELE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA; contro
(C.F. ), con l'Avv. EMMANUELE Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPINA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 27/09/1984 (atto n. 152, P. I, Sez. X, anno 1984), nel corso del quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle condizioni di cui al ricorso, come precisate nelle note d'udienza ritualmente depositate:
assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1 porre a carico del IG. un assegno mensile di euro 200,00, in Controparte_1 favore della coniuge, da rivalutare ogni anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento stante la non autosufficienza economica della IG.ra , che ad Parte_1 oggi svolge prestazioni di lavoro occasionali;
Il IG. lascerà la casa coniugale entro due mesi dall'udienza Controparte_1 presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'un dall'altro; nulla in ordine alla prole in quanto maggiorenni ed autonomi
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
26/03/1961) e (nt. a NAPOLI (NA) il 16/10/1962), prendendo Controparte_1 atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il DI estensore Il Presidente
Pag. 2 di 3 Dott. Alessio Marfé
Dott. AF SD
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
1 SEZIONE
N. R.G. 10802/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
AF SD Presidente
VA CA DI
Alessio Marfé DI rel./est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione instaurato da:
(C.F. ), con l'Avv. EMMANUELE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA; contro
(C.F. ), con l'Avv. EMMANUELE Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPINA; con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in parte motiva.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in NAPOLI in data 27/09/1984 (atto n. 152, P. I, Sez. X, anno 1984), nel corso del quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, e hanno chiesto la pronuncia della separazione, alle condizioni di cui al ricorso, come precisate nelle note d'udienza ritualmente depositate:
assegnare la casa coniugale alla IG.ra ; Parte_1 porre a carico del IG. un assegno mensile di euro 200,00, in Controparte_1 favore della coniuge, da rivalutare ogni anno secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento stante la non autosufficienza economica della IG.ra , che ad Parte_1 oggi svolge prestazioni di lavoro occasionali;
Il IG. lascerà la casa coniugale entro due mesi dall'udienza Controparte_1 presidenziale di separazione portando via con sé solo i propri effetti personali
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'un dall'altro; nulla in ordine alla prole in quanto maggiorenni ed autonomi
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili, in mancanza di figli minori, e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 150, 151 e 158 c.c. per la separazione personale dei coniugi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si chiarisce che, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai diritti-doveri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, si prende meramente atto.
Trattandosi di ricorso congiunto, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nt. a NAPOLI (NA) il Parte_1
26/03/1961) e (nt. a NAPOLI (NA) il 16/10/1962), prendendo Controparte_1 atto degli accordi tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12/12/2025.
Il DI estensore Il Presidente
Pag. 2 di 3 Dott. Alessio Marfé
Dott. AF SD
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