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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1093/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO VI, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3416/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3731/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 10/04/2018
Atti impositivi:
- ING.PAGAMENTO n. 20160046401 CONTR.AMBIENTAL a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. riassume, nei confronti della Regione Campania, la causa di cui all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 26406/2024, pubblicata in data
10.10.2024, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania (già Commissione Tributaria Regionale della Campania) n. 4603/04/2020, pronunciata il 10 luglio 2020 e depositata 09 ottobre 2020, per la riforma della sentenza n. 3731/6/2018, pronunciata il 26 gennaio 2018 e depositata il 10 aprile 2018 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli (già
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26406/2024 pubblicata il 10 ottobre 2024, ha accolto l'unico motivo di ricorso della società istante, rinviando la causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania in diversa composizione, in relazione al difetto di giurisdizione rilevato d'Ufficio dal Giudice dell'appello.
Preliminarmente l'Appellante fa presente che risulta istaurato dinanzi a codesta Corte anche l'appello relativo all'ingiunzione di pagamento prot. 2018 0446213 del 10.07.2018 con la quale veniva rinnovata la richiesta di pagamento per il contributo estrattivo asseritamente dovuto per l'anno 2008, già richiesto con l'ingiunzione notificata in data 22 gennaio 2016 oggetto di codesta causa, e maggiorata degli interessi maturati per complessivi € 144.390,26, avvertendo che decorso il termine di 30 giorni dalla notificazione senza che il pagamento fosse avvenuto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Anche tale ultima ingiunzione è stata regolarmente impugnata dalla società ed il relativo giudizio in primo grado si è concluso con sentenza sfavorevole. Tale sentenza è stata oggetto di impugnazione da parte della società ed in sede di appello, la
Corte di secondo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. A seguito del ricorso in Cassazione proposto dalla parte, la Corte, con ordinanza n. 27094/2024 pubblicata il 18 ottobre 2024, ha accolto l'unico motivo di ricorso della società istante, rinviando la causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Campania in diversa composizione. Ritenendo, quindi, sussista tra i due giudizi un rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva, richiedeva preliminarmente la riunione del presente giudizio con quello avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento prot. 2018 0446213 del 10.07.2018.
Come primo motivo di appello la Società eccepisce che la sentenza di primo grado si presenta erronea nella parte in cui i primi Giudici, relativamente all'eccezione di prescrizione proposta in sede di ricorso, non hanno aderito all'orientamento per il quale la prescrizione dell'asserito credito regionale non può che essere avvenuta, ex art. 2948, primo comma n. 4), dal momento che il termine quinquennale si applica a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Come secondo motivo di appello lamenta la carenza del presupposto impositivo legato all'individuazione del titolare di autorizzazione e di concessione (…) che è tenuto a versare alla Regione Campania, entro il
31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo (…)” (la L.R. n. 15/2015, art. 17, comma 1). Infatti, pur avendo attivato celermente ogni attività al fine di ottenere l'autorizzazione richiesta, a causa di colpevoli ritardi dell'Ente, la contribuente fu formalmente autorizzata soltanto il 28 luglio 2008. Per l'Appellante, quindi, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge
(art. 23 Cost.), per il periodo antecedente all'autorizzazione, per il quale il contributo non può ritenersi dovuto.
Come terzo motivo eccepisce la lesione del principio del legittimo affidamento operata dall'Ente Impositore nell'emanazione dell'atto contestato, che risulta totalmente contraddittorio con quanto comunicato in precedenza alla contribuente dalla stessa Amministrazione – Dirigente del Genio Civile di Caserta - su esplicita interrogazione.
Si costituiva in data 21 luglio 2025 la Regione Campania per il rigetto del ricorso in riassunzione ed osservando, preliminarmente, la presenza di due giudizi aventi ad oggetto la medesima controversia, chiedendo la trattazione congiunta degli stessi.
Nel merito, in relazione alla prima eccezione, controdeduce che nella fattispecie oggetto di contenzioso non trova applicazione il termine quinquennale della prescrizione, invocata dall'Appellante, in quanto i contributi da attività estrattiva – e come tale anche il contributo ex art.19 L.R. 1/2008 s.m.i. oggetto di giudizio – non rientrano nelle c.d. "prestazioni periodiche".
In relazione alla ulteriori contestazioni inerenti la carenza del presupposto impositivo e la lamentata lesione del principio del legittimo affidamento, ritine entrambe prive di fondamento. Infatti, per l'Ufficio, la nota prot. regionale n.2009.0327709 del 15.04.2009 con la quale il Genio Civile ebbe a precisare che per l'anno 2008 il contributo oggetto di contenzioso doveva essere calcolato sul materiale estratto dal 28/07/2008 non assume alcuna rilevanza in quanto trova applicazione il disposto di cui all'art. 19, comma 1 L.R.C. n. 1/2008 che impone che il contributo ambientale deve essere pagato dagli esercenti di cava ogni anno, ovviamente a far data dalla entrata in vigore della medesima legge regionale 30/01/2008, n.1 in forza della disposizione di cui all'art. 97 rubricato “Entrata in vigore”.
In data 25 settembre 2025 la Regione Campania depositava proprie note, con le quali evidenziava che giudizio RGA n.3417/25, di cui si chiedeva la riunione con quello di cui trattiamo, è stato assegnato alla sezione 17° che non ha accolto la richiesta di riunione contenuta nelle controdeduzioni depositate in atti, ed ha trattato e deciso la causa in data 12/09/2025 con sentenza n. 5922/17/2025 depositata il 16/09/2025.
Per tale motivo deposita in atti la sentenza n.5922/17/2025 e chiede che il presente giudizio RGA n.3416/25 venga definito in conformità a quanto deciso dalla sezione 17° con la sentenza n.5922/17/25 al fine di evitare giudicati contrastanti, trattandosi, come già evidenziato, di giudizi aventi la medesima questione.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, aderendo a quanto statuito dalla sentenza 5922/17/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della
Campania, depositata il 16 settembre 2025, avente come oggetto la medesima obbligazione tributaria, ritiene di accogliere parzialmente l'appello.
Oggetto dell'intimazione è il contributo dovuto, in aggiunta a quelli ordinari, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1 del 30 gennaio 2008, dalle imprese estrattive ed in seguito all'entrata in vigore della norma, il soggetto passivo, dunque, era tenuto al contestuale pagamento di contributi sul presupposto delle quantità di prodotto effettivamente estratto, versando alla regione Campania, entro il 31 marzo di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge. A questo presupposto si aggiungeva quello recato dalla legge 1 del 2008, che, invece, assumeva a base del contributo variabile " i volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione". Da tale quadro normativo, emerge che il complessivo contributo annuale, per l'anno de quo, era variabile e dipendente contestualmente sia dal materiale effettivamente estratto dalla cava, sia da quello autorizzato.
Da tale composita e variabile natura della base imponibile, discende l'applicazione, al relativo credito, del termine di prescrizione ordinario, non trattandosi, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, di importi fissi dovuti anno per anno e quindi non applicandosi ad essi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, lett. d, c.c. che, in quanto norma speciale, non può essere interpretata estensivamente. Tale termine di prescrizione decennale, tuttavia, si applicherà al solo contributo complessivamente richiesto e non alle rivalutazioni monetarie applicate ed agli interessi irrogati, i quali restano assoggettati a prescrizione quinquennale e per i quali, in mancanza di atti interruttivi, i termini erano decorsi.
L'intimazione deve pertanto essere annullata, per maturata prescrizione, limitatamente ad interessi e rivalutazione monetaria.
Restano comunque assorbite le altre eccezioni sollevate dall'Appellante.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO, COME IN MOTIVAZIONE. COMPENSA LE SPESE DI
GIUDIZIO COMPRENSIVE DI QUELLE DEL GRADO DI LEGITTIMITA'.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO VI, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3416/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3731/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 6 e pubblicata il 10/04/2018
Atti impositivi:
- ING.PAGAMENTO n. 20160046401 CONTR.AMBIENTAL a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 427/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. riassume, nei confronti della Regione Campania, la causa di cui all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, n. 26406/2024, pubblicata in data
10.10.2024, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania (già Commissione Tributaria Regionale della Campania) n. 4603/04/2020, pronunciata il 10 luglio 2020 e depositata 09 ottobre 2020, per la riforma della sentenza n. 3731/6/2018, pronunciata il 26 gennaio 2018 e depositata il 10 aprile 2018 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli (già
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli).
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26406/2024 pubblicata il 10 ottobre 2024, ha accolto l'unico motivo di ricorso della società istante, rinviando la causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania in diversa composizione, in relazione al difetto di giurisdizione rilevato d'Ufficio dal Giudice dell'appello.
Preliminarmente l'Appellante fa presente che risulta istaurato dinanzi a codesta Corte anche l'appello relativo all'ingiunzione di pagamento prot. 2018 0446213 del 10.07.2018 con la quale veniva rinnovata la richiesta di pagamento per il contributo estrattivo asseritamente dovuto per l'anno 2008, già richiesto con l'ingiunzione notificata in data 22 gennaio 2016 oggetto di codesta causa, e maggiorata degli interessi maturati per complessivi € 144.390,26, avvertendo che decorso il termine di 30 giorni dalla notificazione senza che il pagamento fosse avvenuto, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Anche tale ultima ingiunzione è stata regolarmente impugnata dalla società ed il relativo giudizio in primo grado si è concluso con sentenza sfavorevole. Tale sentenza è stata oggetto di impugnazione da parte della società ed in sede di appello, la
Corte di secondo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. A seguito del ricorso in Cassazione proposto dalla parte, la Corte, con ordinanza n. 27094/2024 pubblicata il 18 ottobre 2024, ha accolto l'unico motivo di ricorso della società istante, rinviando la causa dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo
Grado della Campania in diversa composizione. Ritenendo, quindi, sussista tra i due giudizi un rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva, richiedeva preliminarmente la riunione del presente giudizio con quello avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento prot. 2018 0446213 del 10.07.2018.
Come primo motivo di appello la Società eccepisce che la sentenza di primo grado si presenta erronea nella parte in cui i primi Giudici, relativamente all'eccezione di prescrizione proposta in sede di ricorso, non hanno aderito all'orientamento per il quale la prescrizione dell'asserito credito regionale non può che essere avvenuta, ex art. 2948, primo comma n. 4), dal momento che il termine quinquennale si applica a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Come secondo motivo di appello lamenta la carenza del presupposto impositivo legato all'individuazione del titolare di autorizzazione e di concessione (…) che è tenuto a versare alla Regione Campania, entro il
31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo (…)” (la L.R. n. 15/2015, art. 17, comma 1). Infatti, pur avendo attivato celermente ogni attività al fine di ottenere l'autorizzazione richiesta, a causa di colpevoli ritardi dell'Ente, la contribuente fu formalmente autorizzata soltanto il 28 luglio 2008. Per l'Appellante, quindi, nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge
(art. 23 Cost.), per il periodo antecedente all'autorizzazione, per il quale il contributo non può ritenersi dovuto.
Come terzo motivo eccepisce la lesione del principio del legittimo affidamento operata dall'Ente Impositore nell'emanazione dell'atto contestato, che risulta totalmente contraddittorio con quanto comunicato in precedenza alla contribuente dalla stessa Amministrazione – Dirigente del Genio Civile di Caserta - su esplicita interrogazione.
Si costituiva in data 21 luglio 2025 la Regione Campania per il rigetto del ricorso in riassunzione ed osservando, preliminarmente, la presenza di due giudizi aventi ad oggetto la medesima controversia, chiedendo la trattazione congiunta degli stessi.
Nel merito, in relazione alla prima eccezione, controdeduce che nella fattispecie oggetto di contenzioso non trova applicazione il termine quinquennale della prescrizione, invocata dall'Appellante, in quanto i contributi da attività estrattiva – e come tale anche il contributo ex art.19 L.R. 1/2008 s.m.i. oggetto di giudizio – non rientrano nelle c.d. "prestazioni periodiche".
In relazione alla ulteriori contestazioni inerenti la carenza del presupposto impositivo e la lamentata lesione del principio del legittimo affidamento, ritine entrambe prive di fondamento. Infatti, per l'Ufficio, la nota prot. regionale n.2009.0327709 del 15.04.2009 con la quale il Genio Civile ebbe a precisare che per l'anno 2008 il contributo oggetto di contenzioso doveva essere calcolato sul materiale estratto dal 28/07/2008 non assume alcuna rilevanza in quanto trova applicazione il disposto di cui all'art. 19, comma 1 L.R.C. n. 1/2008 che impone che il contributo ambientale deve essere pagato dagli esercenti di cava ogni anno, ovviamente a far data dalla entrata in vigore della medesima legge regionale 30/01/2008, n.1 in forza della disposizione di cui all'art. 97 rubricato “Entrata in vigore”.
In data 25 settembre 2025 la Regione Campania depositava proprie note, con le quali evidenziava che giudizio RGA n.3417/25, di cui si chiedeva la riunione con quello di cui trattiamo, è stato assegnato alla sezione 17° che non ha accolto la richiesta di riunione contenuta nelle controdeduzioni depositate in atti, ed ha trattato e deciso la causa in data 12/09/2025 con sentenza n. 5922/17/2025 depositata il 16/09/2025.
Per tale motivo deposita in atti la sentenza n.5922/17/2025 e chiede che il presente giudizio RGA n.3416/25 venga definito in conformità a quanto deciso dalla sezione 17° con la sentenza n.5922/17/25 al fine di evitare giudicati contrastanti, trattandosi, come già evidenziato, di giudizi aventi la medesima questione.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, aderendo a quanto statuito dalla sentenza 5922/17/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado della
Campania, depositata il 16 settembre 2025, avente come oggetto la medesima obbligazione tributaria, ritiene di accogliere parzialmente l'appello.
Oggetto dell'intimazione è il contributo dovuto, in aggiunta a quelli ordinari, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1 del 30 gennaio 2008, dalle imprese estrattive ed in seguito all'entrata in vigore della norma, il soggetto passivo, dunque, era tenuto al contestuale pagamento di contributi sul presupposto delle quantità di prodotto effettivamente estratto, versando alla regione Campania, entro il 31 marzo di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge. A questo presupposto si aggiungeva quello recato dalla legge 1 del 2008, che, invece, assumeva a base del contributo variabile " i volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione". Da tale quadro normativo, emerge che il complessivo contributo annuale, per l'anno de quo, era variabile e dipendente contestualmente sia dal materiale effettivamente estratto dalla cava, sia da quello autorizzato.
Da tale composita e variabile natura della base imponibile, discende l'applicazione, al relativo credito, del termine di prescrizione ordinario, non trattandosi, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, di importi fissi dovuti anno per anno e quindi non applicandosi ad essi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, lett. d, c.c. che, in quanto norma speciale, non può essere interpretata estensivamente. Tale termine di prescrizione decennale, tuttavia, si applicherà al solo contributo complessivamente richiesto e non alle rivalutazioni monetarie applicate ed agli interessi irrogati, i quali restano assoggettati a prescrizione quinquennale e per i quali, in mancanza di atti interruttivi, i termini erano decorsi.
L'intimazione deve pertanto essere annullata, per maturata prescrizione, limitatamente ad interessi e rivalutazione monetaria.
Restano comunque assorbite le altre eccezioni sollevate dall'Appellante.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE L'APPELLO, COME IN MOTIVAZIONE. COMPENSA LE SPESE DI
GIUDIZIO COMPRENSIVE DI QUELLE DEL GRADO DI LEGITTIMITA'.