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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2621/2020/CC, avverso la sentenza n. 723/2015 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 2 marzo 2020,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.03.1954, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Lini ( ; PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli Nord, come da procura speciale ad litem apposta su Email_1
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E
(C.F.: - P.I.: , in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Via Roma n. 168, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Di Spirito (C.F.:
; antantimo.na.it), del foro di Napoli Nord, come CodiceFiscale_3 Email_2 CP_1
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
(C.F.: ), (già Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Via
[...]
Guido d'Arezzo n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Dovetto (C.F.: C.F._4
; PEC: , del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem
[...] Email_3
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 24 aprile 2017, Parte_1
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il , allegando di essere Controparte_1
rimasta vittima di un sinistro, verificatosi alle ore 11:15 circa del 25 gennaio 2016, allorquando, dopo avere attraversato Via Roma, ubicata nel territorio del convenuto, dopo essere salita sul CP_1 marciapiedi in cui è posto il negozio “Flinstones”, sarebbe caduta, sbattendo il capo contro la saracinesca di tale negozio, a causa di un dislivello creatosi sul marciapiedi per il mancato allineamento tra la vecchia e la nuova pavimentazione, che avrebbe determinato la formazione di uno scalino di alcuni centimetri, riportando gravi lesioni personali, come refertate in pari data presso il
Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero “San Giuliano” di Giugliano in Campania (Na), laddove le veniva diagnosticato il “Trauma cranico non commotivo con ematoma frontale”, cui seguiva l'intervento chirurgico d'asportazione di un disco inter-vertebrale, il periodo di I.T.T. e di I.T.P. e la guarigione, con residuati postumi invalidanti, implicanti il danno biologico, nella misura percentuale perlomeno del 10%.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito, sul presupposto dell'accoglimento della sua domanda tendente alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità del , Controparte_1 quale proprietario e custode del tratto stradale sul quale si era verificato l'evento lesivo per il preteso
“difetto di manutenzione configurabile quale insidia e trabocchetto per l'assenza dei requisiti della visibilità e prevedibilità”, la condanna di tale ente pubblico convenuto al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 26.00,00, ovvero di quella maggiore o minore da determinare in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro sino al soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali (spese mediche documentate) e non patrimoniali (I.T.T., I.T.P., invalidità permanente per danno biologico in ragione della percentuale del 10%, danno esistenziale e morale), conseguenti alle lesioni dalla medesima patite a causa del sinistro in questione, con la contestuale istanza di condanna del convenuto CP_1
al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 14 luglio 2017, si costituiva in giudizio il , contestando l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa Controparte_1
risarcitoria, formulando, comunque, l'istanza d'autorizzazione alla chiamata in causa: I) della società
. aggiudicataria della “… progettazione esecutiva ed esecuzione Controparte_4 CP_5 lavori di riqualificazione di Via Roma …”, in forza del contratto di cui al repertorio n. 1518 del 17 giugno 2015, col quale tale società si era obbligata non solo ad eseguire a regola d'arte i lavori de quibus ma anche a tenere indenne il da ogni eventuale danno arrecato a terzi Controparte_1
2 per effetto della loro esecuzione;
II) della società sua Controparte_3 Controparte_3
garante per la responsabilità civile dei danni derivati a terzi nell'esercizio dell'attività istituzionale di tale ente pubblico;
chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) in via principale, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, condannare al risarcimento richiesto il . per non essere il Controparte_4 CP_5 Controparte_1 titolare passiva del rapporto controverso;
c) in via gradata ed in caso di soccombenza dell'Ente, condannare il medesimo a rivalerlo in merito a tutte le somme che Controparte_4 CP_5 sarà condannato a sborsare in virtù dell'emananda sentenza;
d) in via del tutto gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza del , condannare la società Controparte_1 [...]
di Assicurazioni a provvedere direttamente al risarcimento, tenendo indenne il CP_6 CP_2
dall'esborso di tutte le somme che sarà condannato a corrispondere in virtù Controparte_1 dell'emananda sentenza, ovvero a rivalerlo di tutto quanto debba sborsare;
e) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite in favore del .” Controparte_1
1.3. - Con il decreto reso il 25 luglio 2017, il Tribunale, ritenuta meritevole di tutela la richiesta di chiamata in causa della sola società ne disponeva la Controparte_3
chiamata a cura del Comune convenuto, fissando l'udienza del 29 gennaio 2018, nel rispetto dei termini di legge.
1.4. - A seguito della rituale notificazione risalente al 12 ottobre 2017 dell'atto di chiamata in causa, con la comparsa di risposta depositata il 9 gennaio 2018 si costituiva in giudizio la società
chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali Controparte_3 conclusioni: “1) in relazione alla domanda attorea dichiarare la stessa nulla e comunque inammissibile ed improcedibile;
2) sempre nel merito rigettare la domanda attrice sì come infondata
e pretestuosa, dichiarando che alcuna forma di responsabilità ex art. 2043 e/o 2051 c.c. è ascrivile al;
3) in via subordinata applicarsi le disposizioni di cui all'art.1227 c.c. I Controparte_1
e II comma;
4) in ogni caso condannare direttamente il al Controparte_4 CP_5 risarcimento dei danni riconosciuti all'attrice; 5) in subordine dichiarare tenuto al risarcimento in ragione delle motivazioni tutte individuate dal a cui si rinvia, quale parte integrante della CP_1 presente, il 6) in subordine dichiarare l'Ente decaduto dall'azione Controparte_4 CP_5
di manleva, ovvero prescritto il relativo diritto;
7) in subordine dichiarare la comparente tenuta alla manleva nel rispetto delle condizioni generali e particolari di polizza e delle esclusioni ivi previste e che in questa sede si richiamano integralmente ed entro il solo massimale assicurato e con le franchigie previste.”
3 1.5. - Ammessi ed escussi i due testimoni addotti dalla parte istante;
disattesa la richiesta d'ammissione della c.t.u. medico-legale; fissata la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.; precisate le conclusioni;
a seguito dell'espletata discussione, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 723/2015, resa all'udienza del 3 marzo 2020, pubblicata in pari data, con la quale il
Tribunale di Napoli Nord così testualmente disponeva: “
1. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda proposta da parte attrice;
2. dichiara assorbita nel rigetto che precede la domanda di manleva e garanzia impropria proposta dalla convenuta nei confronti della parte chiamata in causa;
3. condanna parte attrice, al pagamento, in favore del Parte_1 convenuto , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per Controparte_1
il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.988,00 (duemilanovecentottantotto/00), di cui euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per spese ed euro 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna, altresì, parte attrice, al Parte_1
pagamento, in favore della chiamata in causa, in Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.838,00 (duemilaottocentotrentotto/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese ed euro 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti della prova testimoniale e dell'esame delle fotografie prodotte dalla parte attrice, rigettava la domanda risarcitoria, avendo ritenuto che:
a) “la precisa insidia descritta dall'attrice in citazione, e che avrebbe cagionato la propria caduta al suolo, non ha trovato puntuale riscontro probatorio”;
b) “l'evento di danno per cui è causa appare essere stato eziologicamente determinato, con efficacia causale assorbente, per negligenza della medesima parte istante, ex art. 1227, comma 1,
c.c.”;
c) “la perfetta visibilità e conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'istante, e l'essersi ella, ciononostante, posta volontariamente in una situazione di potenziale pericolo scegliendo arbitrariamente (ed ingiustificatamente) di transitare su un tratto di strada più vetusto e dissestato - nonostante la presenza di più agevoli e percorribili transiti alternativi - rendono l'evento di danno in esame eziologicamente riconducibile alla esclusiva condotta colposamente negligente dell'istante stessa, con totale esclusione di responsabilità del convenuto ente comunale ex art. 1227, comma 1
c.c. (integrando le circostanze che precedono, peraltro, il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode).”
4 2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 21 luglio 2020, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma sulla base di due motivi
[...]
di gravame, con la contestuale istanza d'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, previa declaratoria della responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., del nella Controparte_1
determinazione causale del lamentato evento lesivo, oltre che di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito, avv. Caterina Lini, dichiaratasi antistataria.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 13 novembre 2020, si costituiva in giudizio la società già contestando la Controparte_2 Controparte_8
fondatezza dei motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio, reiterando, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni già sollevate in primo grado a proposito della domanda di garanzia proposta dal convenuto-appellato, in considerazione dell'intervenuto CP_1
assorbimento della stessa.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 18 marzo 2021, si costituiva in giudizio il
, contestando la fondatezza dei motivi d'appello, di cui richiedeva reiezione, Controparte_1
con la contestuale istanza di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
2.4. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato il 21 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 17 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante lamentava la pretesa violazione da parte del primo giudice del comma 1 dell'art. 1227 c.c., oltre che dell'art. 2051 c.c., per avere, a suo dire, quest'ultimo: “ravvisato una corresponsabilità della danneggiata (pur senza prova liberatoria - onere del convenuto), ritenendo, poi, di reputare tale corresponsabilità assorbente (da notarsi la contraddittorietà già solo linguistica di tale asserzione), richiamando scorrettamente l'art.
1227, comma I, c.c. ed escludendo, in ultimo, l'applicazione dell'art. 2051 c.c.”
Più precisamente, l'appellante riteneva che il giudice di primo grado fosse incorso nell'errore di diritto, per non avere sussunto l'evento lesivo de quo nella fattispecie del danno da cose in custodia
5 di cui all'art. 2051 c.c., oltre che per avere attribuito alla condotta della parte danneggiata un'efficacia assorbente nella produzione causale del sinistro, ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 c.c., ritenendo la parte impugnante, altresì, che tale disposizione normativa contempli esclusivamente il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione causale dell'evento lesivo, che avrebbe dovuto indurre il
Tribunale a ridurre la pretesa risarcitoria per la concorrente responsabilità imputabile alla parte istante, determinando l'accoglimento parziale della domanda attrice e non il suo rigetto, con la consequenziale condanna del convenuto al risarcimento del danno in ragione della sua CP_1
percentuale di corresponsabilità.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello criticava la pretesa violazione da Parte_1
parte del giudice di prime cure dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere, a suo dire, il Tribunale errato nel ritenere non provato - sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori, fotografici e testimoniali, che, interpretati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice - il nesso causale tra l'anomalia della res in custodia, rappresentata dal dislivello creatosi sul marciapiedi per il mancato allineamento tra la vecchia e la nuova pavimentazione, che avrebbe determinato la formazione di un insidioso scalino di alcuni centimetri, l'evento lesivo ed il danno patito ovvero che il primo non si fosse prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa in custodia del convenuto. CP_1
3.3. - Le doglianze sono prive di pregio e, conseguentemente, non possono essere accolte, per cui l'appello va respinto.
3.4. - CP_9
Il c.d. criterio della ragione più liquida impone di prendere le mosse dalla considerazione con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva ritenuto provato: a) la negligente condotta della parte attrice-danneggiata, che si era volontariamente esposta al pericolo, come causa esclusiva della determinazione causale del sinistro de quo, attesa la palese visibilità dell'insidia stradale e la sua agevole evitabilità; b) il caso fortuito, quale esimente della responsabilità dell'ente pubblico per i danni subiti dal pedone.
In punto di diritto la sentenza è corretta, perché: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
6 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 3 aprile 2019
n. 9315).
Tanto premesso in diritto, non vi è dubbio, in fatto, che le condizioni del marciapiede di Via
Roma, nel tratto in cui si verificava la rovinosa caduta dell'attrice-appellante, fossero visibili e senz'altro percepibili, come peraltro si ricava dalle cinque fotografie versate in atti, allegate al fascicolo di primo grado di parte attrice, che riproducono il marciapiedi caratterizzato da due differenti tipi di pavimentazione, priva di qualche mattonella nel punto di congiunzione ed a confine tra la più recente pavimentazione e quella più risalente nel tempo, senza evidenziare, però, la presenza del preteso insidioso scalino di alcuni centimetri, escluso pure dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del primo grado del giudizio dai due testimoni escussi, i quali dichiaravano di non rilevarlo nella documentazione fotografica loro esibita nel corso dell'udienza.
A tale proposito, infatti, dopo aver confermato anno, mese, ora e luogo del sinistro, per quel che rileva ai fini del presente thema probandum:
a) la testimone , sentita all'udienza del 18 marzo 2019, si limitava a Testimone_1 riferire: “… nel passaggio tra il nuovo ed il vecchio marciapiede mancavano delle mattonelle, e c'è un ulteriore gradino di dislivello in corrispondenza del quale mia cugina è caduta. … Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate, allegate alla produzione di parte attrice, il luogo del sinistro, riconosco le mattonelle mancanti e la serranda del negozio, non riesco a riconoscere il secondo gradino che ho detto prima, preciso che io e mia cugina ci stavamo recando sul secondo marciapiede per tornare a casa, non perché il marciapiede nuovo non fosse percorribile ma per una nostra libera scelta. … Percorrevamo spesso quella strada, era il nostro corso, mia cugina abita un po' più avanti.”;
b) il testimone escusso all'udienza del 30 maggio 2019, riferiva testualmente: Testimone_2
“… ho visto una signora che camminava davanti a me, la quale, nel salire un marciapiede è inciampata ed è caduta;
preciso che dove stavamo camminando c'erano due marciapiedi, uno sovrapposto all'altro; noi stavamo camminando sul marciapiedi più in basso e la signora è caduta salendo il secondo marciapiede, più in alto, dove c'erano anche dei lavori in corso, ma erano quasi finiti. … Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate (allegate alla produzione di parte attrice) il luogo dove è caduta la signora;
preciso che, anche se non si vede in foto, il secondo gradino sulla quale la signora è caduta, comunque tra i due asfalti del marciapiede che si vede c'è un piccolo
7 dislivello. … Preciso che il marciapiede che si vede in foto e che ho riconosciuto è composto da un marciapiede nuovo ed un marciapiede più vecchio;
il marciapiede più nuovo non è livellato perfettamente al vecchio …”.
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, sono proprio le riproduzioni fotografiche in atti che non corroborano affatto l'assunto difensivo di parte attrice-appellante, ma addirittura lo smentiscono, atteso che evidenziano la perfetta visibilità dell'alterazione della res
(mancanza di mattonelle sul marciapiede), l'assenza del preteso, insidioso scalino di alcuni centimetri, e la prevedibilità del pericolo, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Nella specie, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice-appellante, e concordemente al convincimento del primo giudice, lo stato dei luoghi deve stimarsi come pienamente percepibile, solo se si consideri che la caduta si verificava in condizioni di luce mattutina, intorno alle ore 10:30
- 11:00 circa del mese di gennaio, in normali condizioni atmosferiche, senza che la parte attrice- impugnante avesse mai dedotto che le sue condizioni fisiche o psichiche avessero costituito un ostacolo alla percezione della pericolosità dei luoghi stessi, senz'altro percepibili e visibili, in ordine al dissesto della pavimentazione del marciapiede percorso, che avrebbe dovuto imporre alla parte istante una maggiore cautela nel percorrere il tratto stradale de quo, peraltro, a lei noto, come riferito dalla teste , secondo la quale: “Percorrevamo spesso quella strada, era il nostro Testimone_1 corso, mia cugina abita un po' più avanti.”
Appare, quindi, evidente che, a fronte di tale condizione di visibile dissesto, la condotta del pedone, che scelga, comunque, di percorrere quel tratto di marciapiede, nonostante l'evidente ampiezza del medesimo e della nuova pavimentazione, e di calpestarne la zona priva di mattonelle, piuttosto che di servirsi di percorsi alternativi, deve essere improntata alla massima cautela ed attenzione, così da poter scorgere gli eventuali intralci al cammino, tutti peraltro agevolmente aggirabili.
Pertanto, deve ritenersi che, nella specie, la condotta gravemente colposa di Parte_1
avesse integrato il caso fortuito, elidendo il nesso di causalità tra la res in custodia e
[...]
l'evento, perché quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso etiologico tra il fatto e l'evento dannoso (Cass. civ., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 287; Cass. civ., Sez.
III, 22 ottobre 2013 n. 23919; Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2013, n. 11946; Cass. civ., Sez.III, 13 luglio 2011 n. 15375, nonché, in termini più sfumati, ma sostanzialmente conformi, Cass. civ., Sez.
VI - 3, 11 maggio 2017, n. 11526; Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895).
8 E, nella specie, non vi è dubbio che un comportamento ordinariamente prudente avrebbe evitato la caduta, atteso che la particolarità del tratto stradale in questione imponeva una maggiore accortezza nel percorrerlo.
Inoltre, a fronte di tale evidente visibilità delle caratteristiche del marciapiede, percorso dalla danneggiata, non rileva l'argomentazione di quest'ultima secondo la quale il dissestato tratto stradale de quo fosse caratterizzato dalla c.d. insidia e/o trabocchetto per non essere stato visibile, in considerazione del fatto che lo stesso era senz'altro percepibile, per cui nulla avrebbe potuto impedire a di rallentare e/o arrestare il proprio incedere, osservare attentamente il dissesto Parte_1
del marciapiede, la cui porzione era caratterizzata dalla mancanza di mattonelle, indice rilevatore dell'anomalia, che avrebbe dovuto imporre all'attrice una maggiore cautela nel suo camminare mediante l'aggiramento di tale zona, atteso che ciò che rileva in situazioni del genere è la possibilità per l'utente della strada di poter percepire e agevolmente eludere l'insidia stradale al momento in cui se la trova di fronte, al fine di evitare che possa verificarsi in suo danno un qualsivoglia incidente.
Alla medesima conclusione si perviene anche sussumendo l'originaria domanda attorea nell'ambito dell'applicabilità, nella specie, della disciplina del principio del divieto del neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c., perché: “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art.
1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999), in considerazione del fatto che la cooperazione colposa del soggetto danneggiato, nella fattispecie in esame, come peraltro correttamente rilevato dal Tribunale, ebbe senz'altro un'efficacia causale, rilevabile d'ufficio, del tutto assorbente, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 1227 c.c., assumendo le condizioni del marciapiede di Via Roma nel Comune di il ruolo puro e CP_1 semplice di occasione dell'evento.
3.5. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione in merito alla disamina dei presupposti in ordine alla liquidazione del c.d. quantum debeatur ed alla domanda di manleva proposta dal CP_1
appellato nei confronti della società assicuratrice terza chiamata - la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della sentenza impugnata.
9 4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto della reiezione dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di in favore del , in Parte_1 Controparte_1
applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M.
8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 137, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
4.2. - Con riguardo invece alle spese del grado, relative al rapporto di garanzia, in considerazione dell'assorbimento della domanda di manleva, formulata dal appellato nei CP_1
confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa, oltre che dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui: “In forza del principio di causazione - che, unitamente
a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
6 dicembre 2019, n. 31889), le stesse vengono poste integralmente a carico di , Parte_1
in favore società secondo i medesimi criteri di cui al precedente Controparte_2
capo sub 4.1.
4.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 723/2015 del Tribunale di Napoli Nord, Parte_1
pubblicata il 2 marzo 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore del , in Parte_1 Controparte_1
persona del sindaco pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in
10 complessivi € 2.904,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna alla rifusione, in favore della società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del Controparte_2 secondo grado, che liquida in complessivi € 2.904,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2621/2020/CC, avverso la sentenza n. 723/2015 del
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 2 marzo 2020,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
30.03.1954, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Lini ( ; PEC: CodiceFiscale_2
, del foro di Napoli Nord, come da procura speciale ad litem apposta su Email_1
documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E
(C.F.: - P.I.: , in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede in Via Roma n. 168, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Di Spirito (C.F.:
; antantimo.na.it), del foro di Napoli Nord, come CodiceFiscale_3 Email_2 CP_1
da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello;
APPELLATO
E
(C.F.: ), (già Controparte_2 P.IVA_3 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma in Via
[...]
Guido d'Arezzo n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Dovetto (C.F.: C.F._4
; PEC: , del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem
[...] Email_3
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 24 aprile 2017, Parte_1
citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, il , allegando di essere Controparte_1
rimasta vittima di un sinistro, verificatosi alle ore 11:15 circa del 25 gennaio 2016, allorquando, dopo avere attraversato Via Roma, ubicata nel territorio del convenuto, dopo essere salita sul CP_1 marciapiedi in cui è posto il negozio “Flinstones”, sarebbe caduta, sbattendo il capo contro la saracinesca di tale negozio, a causa di un dislivello creatosi sul marciapiedi per il mancato allineamento tra la vecchia e la nuova pavimentazione, che avrebbe determinato la formazione di uno scalino di alcuni centimetri, riportando gravi lesioni personali, come refertate in pari data presso il
Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero “San Giuliano” di Giugliano in Campania (Na), laddove le veniva diagnosticato il “Trauma cranico non commotivo con ematoma frontale”, cui seguiva l'intervento chirurgico d'asportazione di un disco inter-vertebrale, il periodo di I.T.T. e di I.T.P. e la guarigione, con residuati postumi invalidanti, implicanti il danno biologico, nella misura percentuale perlomeno del 10%.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito, sul presupposto dell'accoglimento della sua domanda tendente alla declaratoria dell'esclusiva responsabilità del , Controparte_1 quale proprietario e custode del tratto stradale sul quale si era verificato l'evento lesivo per il preteso
“difetto di manutenzione configurabile quale insidia e trabocchetto per l'assenza dei requisiti della visibilità e prevedibilità”, la condanna di tale ente pubblico convenuto al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 26.00,00, ovvero di quella maggiore o minore da determinare in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data del sinistro sino al soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali (spese mediche documentate) e non patrimoniali (I.T.T., I.T.P., invalidità permanente per danno biologico in ragione della percentuale del 10%, danno esistenziale e morale), conseguenti alle lesioni dalla medesima patite a causa del sinistro in questione, con la contestuale istanza di condanna del convenuto CP_1
al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 14 luglio 2017, si costituiva in giudizio il , contestando l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa Controparte_1
risarcitoria, formulando, comunque, l'istanza d'autorizzazione alla chiamata in causa: I) della società
. aggiudicataria della “… progettazione esecutiva ed esecuzione Controparte_4 CP_5 lavori di riqualificazione di Via Roma …”, in forza del contratto di cui al repertorio n. 1518 del 17 giugno 2015, col quale tale società si era obbligata non solo ad eseguire a regola d'arte i lavori de quibus ma anche a tenere indenne il da ogni eventuale danno arrecato a terzi Controparte_1
2 per effetto della loro esecuzione;
II) della società sua Controparte_3 Controparte_3
garante per la responsabilità civile dei danni derivati a terzi nell'esercizio dell'attività istituzionale di tale ente pubblico;
chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) in via principale, rigettare la domanda attorea, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, condannare al risarcimento richiesto il . per non essere il Controparte_4 CP_5 Controparte_1 titolare passiva del rapporto controverso;
c) in via gradata ed in caso di soccombenza dell'Ente, condannare il medesimo a rivalerlo in merito a tutte le somme che Controparte_4 CP_5 sarà condannato a sborsare in virtù dell'emananda sentenza;
d) in via del tutto gradata, nella denegata ipotesi di soccombenza del , condannare la società Controparte_1 [...]
di Assicurazioni a provvedere direttamente al risarcimento, tenendo indenne il CP_6 CP_2
dall'esborso di tutte le somme che sarà condannato a corrispondere in virtù Controparte_1 dell'emananda sentenza, ovvero a rivalerlo di tutto quanto debba sborsare;
e) in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite in favore del .” Controparte_1
1.3. - Con il decreto reso il 25 luglio 2017, il Tribunale, ritenuta meritevole di tutela la richiesta di chiamata in causa della sola società ne disponeva la Controparte_3
chiamata a cura del Comune convenuto, fissando l'udienza del 29 gennaio 2018, nel rispetto dei termini di legge.
1.4. - A seguito della rituale notificazione risalente al 12 ottobre 2017 dell'atto di chiamata in causa, con la comparsa di risposta depositata il 9 gennaio 2018 si costituiva in giudizio la società
chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali Controparte_3 conclusioni: “1) in relazione alla domanda attorea dichiarare la stessa nulla e comunque inammissibile ed improcedibile;
2) sempre nel merito rigettare la domanda attrice sì come infondata
e pretestuosa, dichiarando che alcuna forma di responsabilità ex art. 2043 e/o 2051 c.c. è ascrivile al;
3) in via subordinata applicarsi le disposizioni di cui all'art.1227 c.c. I Controparte_1
e II comma;
4) in ogni caso condannare direttamente il al Controparte_4 CP_5 risarcimento dei danni riconosciuti all'attrice; 5) in subordine dichiarare tenuto al risarcimento in ragione delle motivazioni tutte individuate dal a cui si rinvia, quale parte integrante della CP_1 presente, il 6) in subordine dichiarare l'Ente decaduto dall'azione Controparte_4 CP_5
di manleva, ovvero prescritto il relativo diritto;
7) in subordine dichiarare la comparente tenuta alla manleva nel rispetto delle condizioni generali e particolari di polizza e delle esclusioni ivi previste e che in questa sede si richiamano integralmente ed entro il solo massimale assicurato e con le franchigie previste.”
3 1.5. - Ammessi ed escussi i due testimoni addotti dalla parte istante;
disattesa la richiesta d'ammissione della c.t.u. medico-legale; fissata la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.; precisate le conclusioni;
a seguito dell'espletata discussione, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 723/2015, resa all'udienza del 3 marzo 2020, pubblicata in pari data, con la quale il
Tribunale di Napoli Nord così testualmente disponeva: “
1. rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda proposta da parte attrice;
2. dichiara assorbita nel rigetto che precede la domanda di manleva e garanzia impropria proposta dalla convenuta nei confronti della parte chiamata in causa;
3. condanna parte attrice, al pagamento, in favore del Parte_1 convenuto , in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per Controparte_1
il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.988,00 (duemilanovecentottantotto/00), di cui euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per spese ed euro 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge;
4. condanna, altresì, parte attrice, al Parte_1
pagamento, in favore della chiamata in causa, in Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.838,00 (duemilaottocentotrentotto/00), di cui euro 100,00 (cento/00) per spese ed euro 2.738,00 (duemilasettecentotrentotto/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti della prova testimoniale e dell'esame delle fotografie prodotte dalla parte attrice, rigettava la domanda risarcitoria, avendo ritenuto che:
a) “la precisa insidia descritta dall'attrice in citazione, e che avrebbe cagionato la propria caduta al suolo, non ha trovato puntuale riscontro probatorio”;
b) “l'evento di danno per cui è causa appare essere stato eziologicamente determinato, con efficacia causale assorbente, per negligenza della medesima parte istante, ex art. 1227, comma 1,
c.c.”;
c) “la perfetta visibilità e conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'istante, e l'essersi ella, ciononostante, posta volontariamente in una situazione di potenziale pericolo scegliendo arbitrariamente (ed ingiustificatamente) di transitare su un tratto di strada più vetusto e dissestato - nonostante la presenza di più agevoli e percorribili transiti alternativi - rendono l'evento di danno in esame eziologicamente riconducibile alla esclusiva condotta colposamente negligente dell'istante stessa, con totale esclusione di responsabilità del convenuto ente comunale ex art. 1227, comma 1
c.c. (integrando le circostanze che precedono, peraltro, il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode).”
4 2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso la sentenza con l'atto di citazione notificato il 21 luglio 2020, Parte_1
proponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma sulla base di due motivi
[...]
di gravame, con la contestuale istanza d'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, previa declaratoria della responsabilità esclusiva, ex art. 2051 c.c., del nella Controparte_1
determinazione causale del lamentato evento lesivo, oltre che di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore del difensore costituito, avv. Caterina Lini, dichiaratasi antistataria.
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 13 novembre 2020, si costituiva in giudizio la società già contestando la Controparte_2 Controparte_8
fondatezza dei motivi di gravame, di cui richiedeva il rigetto, con la contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio, reiterando, ex art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni già sollevate in primo grado a proposito della domanda di garanzia proposta dal convenuto-appellato, in considerazione dell'intervenuto CP_1
assorbimento della stessa.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 18 marzo 2021, si costituiva in giudizio il
, contestando la fondatezza dei motivi d'appello, di cui richiedeva reiezione, Controparte_1
con la contestuale istanza di condanna della parte impugnante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado del giudizio.
2.4. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato il 21 novembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 17 dicembre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la parte appellante lamentava la pretesa violazione da parte del primo giudice del comma 1 dell'art. 1227 c.c., oltre che dell'art. 2051 c.c., per avere, a suo dire, quest'ultimo: “ravvisato una corresponsabilità della danneggiata (pur senza prova liberatoria - onere del convenuto), ritenendo, poi, di reputare tale corresponsabilità assorbente (da notarsi la contraddittorietà già solo linguistica di tale asserzione), richiamando scorrettamente l'art.
1227, comma I, c.c. ed escludendo, in ultimo, l'applicazione dell'art. 2051 c.c.”
Più precisamente, l'appellante riteneva che il giudice di primo grado fosse incorso nell'errore di diritto, per non avere sussunto l'evento lesivo de quo nella fattispecie del danno da cose in custodia
5 di cui all'art. 2051 c.c., oltre che per avere attribuito alla condotta della parte danneggiata un'efficacia assorbente nella produzione causale del sinistro, ai sensi del comma 1 dell'art. 1227 c.c., ritenendo la parte impugnante, altresì, che tale disposizione normativa contempli esclusivamente il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione causale dell'evento lesivo, che avrebbe dovuto indurre il
Tribunale a ridurre la pretesa risarcitoria per la concorrente responsabilità imputabile alla parte istante, determinando l'accoglimento parziale della domanda attrice e non il suo rigetto, con la consequenziale condanna del convenuto al risarcimento del danno in ragione della sua CP_1
percentuale di corresponsabilità.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello criticava la pretesa violazione da Parte_1
parte del giudice di prime cure dei principi di disponibilità e di valutazione delle prove, di cui ai rispettivi artt. 115 e 116 c.p.c., per avere, a suo dire, il Tribunale errato nel ritenere non provato - sulla scorta degli acquisiti esiti istruttori, fotografici e testimoniali, che, interpretati correttamente, corroborerebbero l'assunto difensivo di parte attrice - il nesso causale tra l'anomalia della res in custodia, rappresentata dal dislivello creatosi sul marciapiedi per il mancato allineamento tra la vecchia e la nuova pavimentazione, che avrebbe determinato la formazione di un insidioso scalino di alcuni centimetri, l'evento lesivo ed il danno patito ovvero che il primo non si fosse prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa in custodia del convenuto. CP_1
3.3. - Le doglianze sono prive di pregio e, conseguentemente, non possono essere accolte, per cui l'appello va respinto.
3.4. - CP_9
Il c.d. criterio della ragione più liquida impone di prendere le mosse dalla considerazione con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva ritenuto provato: a) la negligente condotta della parte attrice-danneggiata, che si era volontariamente esposta al pericolo, come causa esclusiva della determinazione causale del sinistro de quo, attesa la palese visibilità dell'insidia stradale e la sua agevole evitabilità; b) il caso fortuito, quale esimente della responsabilità dell'ente pubblico per i danni subiti dal pedone.
In punto di diritto la sentenza è corretta, perché: “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
6 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 3 aprile 2019
n. 9315).
Tanto premesso in diritto, non vi è dubbio, in fatto, che le condizioni del marciapiede di Via
Roma, nel tratto in cui si verificava la rovinosa caduta dell'attrice-appellante, fossero visibili e senz'altro percepibili, come peraltro si ricava dalle cinque fotografie versate in atti, allegate al fascicolo di primo grado di parte attrice, che riproducono il marciapiedi caratterizzato da due differenti tipi di pavimentazione, priva di qualche mattonella nel punto di congiunzione ed a confine tra la più recente pavimentazione e quella più risalente nel tempo, senza evidenziare, però, la presenza del preteso insidioso scalino di alcuni centimetri, escluso pure dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del primo grado del giudizio dai due testimoni escussi, i quali dichiaravano di non rilevarlo nella documentazione fotografica loro esibita nel corso dell'udienza.
A tale proposito, infatti, dopo aver confermato anno, mese, ora e luogo del sinistro, per quel che rileva ai fini del presente thema probandum:
a) la testimone , sentita all'udienza del 18 marzo 2019, si limitava a Testimone_1 riferire: “… nel passaggio tra il nuovo ed il vecchio marciapiede mancavano delle mattonelle, e c'è un ulteriore gradino di dislivello in corrispondenza del quale mia cugina è caduta. … Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate, allegate alla produzione di parte attrice, il luogo del sinistro, riconosco le mattonelle mancanti e la serranda del negozio, non riesco a riconoscere il secondo gradino che ho detto prima, preciso che io e mia cugina ci stavamo recando sul secondo marciapiede per tornare a casa, non perché il marciapiede nuovo non fosse percorribile ma per una nostra libera scelta. … Percorrevamo spesso quella strada, era il nostro corso, mia cugina abita un po' più avanti.”;
b) il testimone escusso all'udienza del 30 maggio 2019, riferiva testualmente: Testimone_2
“… ho visto una signora che camminava davanti a me, la quale, nel salire un marciapiede è inciampata ed è caduta;
preciso che dove stavamo camminando c'erano due marciapiedi, uno sovrapposto all'altro; noi stavamo camminando sul marciapiedi più in basso e la signora è caduta salendo il secondo marciapiede, più in alto, dove c'erano anche dei lavori in corso, ma erano quasi finiti. … Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate (allegate alla produzione di parte attrice) il luogo dove è caduta la signora;
preciso che, anche se non si vede in foto, il secondo gradino sulla quale la signora è caduta, comunque tra i due asfalti del marciapiede che si vede c'è un piccolo
7 dislivello. … Preciso che il marciapiede che si vede in foto e che ho riconosciuto è composto da un marciapiede nuovo ed un marciapiede più vecchio;
il marciapiede più nuovo non è livellato perfettamente al vecchio …”.
Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, sono proprio le riproduzioni fotografiche in atti che non corroborano affatto l'assunto difensivo di parte attrice-appellante, ma addirittura lo smentiscono, atteso che evidenziano la perfetta visibilità dell'alterazione della res
(mancanza di mattonelle sul marciapiede), l'assenza del preteso, insidioso scalino di alcuni centimetri, e la prevedibilità del pericolo, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Nella specie, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dall'attrice-appellante, e concordemente al convincimento del primo giudice, lo stato dei luoghi deve stimarsi come pienamente percepibile, solo se si consideri che la caduta si verificava in condizioni di luce mattutina, intorno alle ore 10:30
- 11:00 circa del mese di gennaio, in normali condizioni atmosferiche, senza che la parte attrice- impugnante avesse mai dedotto che le sue condizioni fisiche o psichiche avessero costituito un ostacolo alla percezione della pericolosità dei luoghi stessi, senz'altro percepibili e visibili, in ordine al dissesto della pavimentazione del marciapiede percorso, che avrebbe dovuto imporre alla parte istante una maggiore cautela nel percorrere il tratto stradale de quo, peraltro, a lei noto, come riferito dalla teste , secondo la quale: “Percorrevamo spesso quella strada, era il nostro Testimone_1 corso, mia cugina abita un po' più avanti.”
Appare, quindi, evidente che, a fronte di tale condizione di visibile dissesto, la condotta del pedone, che scelga, comunque, di percorrere quel tratto di marciapiede, nonostante l'evidente ampiezza del medesimo e della nuova pavimentazione, e di calpestarne la zona priva di mattonelle, piuttosto che di servirsi di percorsi alternativi, deve essere improntata alla massima cautela ed attenzione, così da poter scorgere gli eventuali intralci al cammino, tutti peraltro agevolmente aggirabili.
Pertanto, deve ritenersi che, nella specie, la condotta gravemente colposa di Parte_1
avesse integrato il caso fortuito, elidendo il nesso di causalità tra la res in custodia e
[...]
l'evento, perché quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso etiologico tra il fatto e l'evento dannoso (Cass. civ., Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 287; Cass. civ., Sez.
III, 22 ottobre 2013 n. 23919; Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2013, n. 11946; Cass. civ., Sez.III, 13 luglio 2011 n. 15375, nonché, in termini più sfumati, ma sostanzialmente conformi, Cass. civ., Sez.
VI - 3, 11 maggio 2017, n. 11526; Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12895).
8 E, nella specie, non vi è dubbio che un comportamento ordinariamente prudente avrebbe evitato la caduta, atteso che la particolarità del tratto stradale in questione imponeva una maggiore accortezza nel percorrerlo.
Inoltre, a fronte di tale evidente visibilità delle caratteristiche del marciapiede, percorso dalla danneggiata, non rileva l'argomentazione di quest'ultima secondo la quale il dissestato tratto stradale de quo fosse caratterizzato dalla c.d. insidia e/o trabocchetto per non essere stato visibile, in considerazione del fatto che lo stesso era senz'altro percepibile, per cui nulla avrebbe potuto impedire a di rallentare e/o arrestare il proprio incedere, osservare attentamente il dissesto Parte_1
del marciapiede, la cui porzione era caratterizzata dalla mancanza di mattonelle, indice rilevatore dell'anomalia, che avrebbe dovuto imporre all'attrice una maggiore cautela nel suo camminare mediante l'aggiramento di tale zona, atteso che ciò che rileva in situazioni del genere è la possibilità per l'utente della strada di poter percepire e agevolmente eludere l'insidia stradale al momento in cui se la trova di fronte, al fine di evitare che possa verificarsi in suo danno un qualsivoglia incidente.
Alla medesima conclusione si perviene anche sussumendo l'originaria domanda attorea nell'ambito dell'applicabilità, nella specie, della disciplina del principio del divieto del neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c., perché: “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art.
1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.” (Cass. civ., Sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999), in considerazione del fatto che la cooperazione colposa del soggetto danneggiato, nella fattispecie in esame, come peraltro correttamente rilevato dal Tribunale, ebbe senz'altro un'efficacia causale, rilevabile d'ufficio, del tutto assorbente, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 1227 c.c., assumendo le condizioni del marciapiede di Via Roma nel Comune di il ruolo puro e CP_1 semplice di occasione dell'evento.
3.5. - Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione in merito alla disamina dei presupposti in ordine alla liquidazione del c.d. quantum debeatur ed alla domanda di manleva proposta dal CP_1
appellato nei confronti della società assicuratrice terza chiamata - la sentenza impugnata resiste alle critiche della parte appellante, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della sentenza impugnata.
9 4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto della reiezione dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di in favore del , in Parte_1 Controparte_1
applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M.
8 marzo 2018, n. 37, e D.M. 13 agosto 2022, n. 137, il tutto con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
4.2. - Con riguardo invece alle spese del grado, relative al rapporto di garanzia, in considerazione dell'assorbimento della domanda di manleva, formulata dal appellato nei CP_1
confronti della compagnia assicuratrice, terza chiamata in causa, oltre che dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui: “In forza del principio di causazione - che, unitamente
a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (Cass. civ., Sez. III, Ord.,
6 dicembre 2019, n. 31889), le stesse vengono poste integralmente a carico di , Parte_1
in favore società secondo i medesimi criteri di cui al precedente Controparte_2
capo sub 4.1.
4.3. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 723/2015 del Tribunale di Napoli Nord, Parte_1
pubblicata il 2 marzo 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione, in favore del , in Parte_1 Controparte_1
persona del sindaco pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, che liquida in
10 complessivi € 2.904,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna alla rifusione, in favore della società Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali del Controparte_2 secondo grado, che liquida in complessivi € 2.904,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1 dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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