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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Udine,
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente Istruttore, in funzione di Giudice unico, dott.ssa Anna
FASAN
ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 716/2022 R.G. promossa, con atto di citazione in riassunzione dd. 23.02.2022 e notificato in pari data, da:
(C.F. ), res. in Udine, rappr. e difesa dai proc.ri e Parte_1 C.F._1
dom.ri avvocati Alessandra Stella e Maria Virginia Maccari, giusta procura allegata all'atto citazione
attrice in riassunzione;
contro
, (C.F. e P. IVA ), con sede in Udine, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappr. e difesa dal proc e dom. avv. Claudio Pozzo, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
convenuta in riassunzione;
nonchè contro
1 , (C.F. ), res. in 45, Governors lane Princeton Controparte_2 C.F._2
NJ 08540 USA e (C.F. e P.IVA ) con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2
Martignacco (UD), in pers. del legale rappresentante p.t., rappr. e difese dai procc. e domm.
avv.ti Donda Federica e Antonio Santoro in Udine, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuti in riassunzione;
e contro
, (P.I. ), con sede in Susegana (TV), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappr. e difesa dal proc. avv. Theofilo Dolce del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Davide Agosto del Foro di Udine, giusta procura allegata alla comparsa di scostituzione e risposta;
convenuto in riassunzione
avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
Causa iscritta a ruolo il 03.03.2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024 sulle seguenti precisate
CONCLUSIONI:
per parte attrice in riassunzione: “Nel merito: condannare la società
[...]
, l'arch. la società e in solido CP_1 CP_2 Controparte_4 Controparte_3
o subordinatamente pro quota, a risarcire alla SI.ra , a titolo contrattuale e/o Parte_1
extracontrattuale, il danno subito, pari ad euro 35.000,00 oltre iva, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, secondo le voci e gli importi dettagliatamente indicati nella comparsa in riassunzione e nella relazione CTU di data 26.02.2024, oltre interessi e rivalutazione.
Condannare i convenuti alla rifusione del costo delle prove dei materiali, effettuate nell'ambito del giudizio n. 4669/2018 R.G. Giudice di Pace di Udine, posto in quella sede a
2 carico della SI.ra , e utilizzate anche dal CTU ing. e dal suo ausiliario ai fini della Pt_1 Per_1
redazione della perizia versata in atti nel presente giudizio.
Condannare i convenuti alla rifusione delle spese legali della presente vertenza e porre integralmente a carico dei convenuti gli oneri della CTU (comprensivo onorario ausiliario)
svolta nel giudizio per cui è causa e liquidati con provvedimento di data 06.05.2024 nonché
del CTP.
Tenere indenne la SI.ra da qualsivoglia onere o spesa. Pt_1
Competenze e spese di lite integralmente refuse”.
Per parte convenuta in riassunzione :” Nel merito: respingersi Controparte_1
le domande formulate dall'attrice in riassunzione nei confronti di Parte_1 CP_1
perché prive di fondamento.
Condannarsi alla rifusione delle spese e dei compensi di lite del patrocinio di Parte_1
CP_1
Condannarsi altresì al rimborso a delle spese e competenze del Parte_1 CP_1
proprio C.T.P. nominato Ing. pari ad € 2.440,00. Persona_2
Condannarsi a rifondere a le spese ed i compensi del C.T.U. per la Parte_1 CP_1
quota del 20% anticipata da in corso di causa e pari ad € 1.143,65.” CP_1
Per parti convenute in riassunzione e : “ 1) In via Controparte_2 Controparte_3
preliminare e di merito: accertata l'intervenuta decadenza della dal diritto di richiedere Pt_1
il risarcimento dei danni asseritamente subiti sulla piscina di sua proprietà a seguito dell'esecuzione delle opere del suo rifacimento, e/o l'intervenuta prescrizione dell'azione,
l'inammissibilità e/o improcedibilità della sua domanda in quanto nuova e difforme rispetto a quella ab origine formulata anche ex art. 50 comma 2 c.p.c. attesa la mutatio libelli e il conseguente rifiuto del contradittorio, si respinga la domanda attorea in quanto inammissibile e/o improcedibile;
2) Si rigettino le domande presentate dalla parte attrice nei confronti di e dell'arch. in quanto infondate in fatto e Controparte_3 Controparte_2
3 in diritto;
3) In via subordinata si limiti la condanna al riconoscimento di cui alla sentenza del
Giudice di Pace n. 821/2021;
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla II e III
memoria ex art. 183 c.p.c. “
Per parte convenuta in riassunzione : “In via preliminare: fermo il rifiuto Controparte_4
del contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove da ravvisarsi inequivocabilmente nelle conclusioni rassegnate da parte attrice, previa modifica e/o revoca dell'ordinanza
05.07.2022 accertare l'inammissibilità della riassunzione operata dall'attrice per l'effetto dichiararsi l'estinzione del procedimento ex art. 50, co. 2, c.p.c.; Nel merito in via principale:
rigettarsi la domanda attorea nei confronti di in quanto infondata in fatto Controparte_4
e in diritto. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, limitarne il valore a quello liquidato in favore di con la sentenza del Giudice di Pace n. 821/21 R.G. 4669/18. In ogni Controparte_5
caso: spese e competenze di lite rifuse. Condannarsi a rifondere a Parte_1 [...]
la quota di spese e competenze del C.T.U. da quest'ultima anticipate, pari ad CP_4
€ 1.143,65, come da fattura che si allega. In via istruttoria: ammettersi le istanze formulate nelle memorie istruttorie ex art. 186, co. VI, c.p.c. “
RAGIONI DELLA DECISIONE.
aveva proposto opposizione avanti al G.d.P. di Udine al D.I. n. 837/2018 Parte_1
ottenuto nei suoi confronti da per il pagamento di €. 2.000,00 a saldo Controparte_5
delle piastrelle alla stessa compravendute ed impiegate come materiale di rivestimento della piscina pertinente l'abitazione dell'acquirente in Lignano Sabbiadoro. L'opponente contestava che poco dopo l'ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria della piscina le piastrelle avevano manifestato gravi vizi e/o difetti e/o mancanza di conformità
essendo comparse sul rivestimento – che, secondo progetto, avrebbe dovuto essere nero
4 – numerose macchie ed essendosi oltremodo schiarite le fugature. Aveva, quindi, chiesto la revoca del D.I. e, in subordine, la chiamata in causa di dell'arch. Controparte_3
, dell' e di nelle Controparte_2 Controparte_6 Controparte_4
rispettive vesti di progettisti, i primi due, e l'arch. nche direttore dei lavori, di CP_2
impresa appaltatrice delle opere, la quarta, e, quanto all'ultima, di fornitrice della resina impermeabilizzante (epossidico) che era stata utilizzata, affinchè, accertata la loro responsabilità per essersi resi inadempienti alle obbligazioni da ciascuno assunte nei suoi confronti, venissero condannati loro stessi a pagare l'importo ingiunto da Controparte_5
in solido o, subordinatamente, pro quota, ovvero a manlevare l'attrice opponente con
[...]
riferimento a qualsiasi somma fosse stata condannata a corrispondere alla parte opposta ed a rifonderla, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno, nei limiti della competenza del G.d.P..
Esteso il contradditorio a tutti i terzi chiamati, che respingevano ogni addebito e declinavano qualsiasi responsabilità in ordine ai vizi manifestatisi sul rivestimento della piscina, ed istruita la causa con l'espletamento di una CTU, il G.d.P. di Udine pronunciava la sentenza n. 821/2021 del 23-25.11.2021 con la quale così definiva il giudizio: “- Accoglie
parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto condannando
l'attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma capitale di
€. 2.000,00, oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al saldo;
- condanna l'attrice
opponente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta;
- le spese di
CTU sono poste definitivamente a carico di parte attrice opponente;
- assegna all'opponente
il termine di mesi tre per la riassunzione della causa per il risarcimento dei danni nei confronti
dei terzi chiamati dinanzi al Tribunale di Udine, competente per valore;
- compensa
interamente le spese di lite tra l'attrice opponente ed i terzi chiamati e tra questi ultimi e la
convenuta opposta”.
In motivazione il G.d.P. affermava che alcuna responsabilità poteva imputarsi ad
5 per i danni lamentati dall'attrice in quanto: - dalla CTU era emerso che Controparte_5
la causa dell'anomala colorazione delle fugature delle piastrelle non dipendeva da queste ultime in quanto “il cemento del calcestruzzo e delle varie colle sono da additare come
responsabili della formazione del calcare anche se, una perfetta impermeabilizzazione del
supporto ed uno stucco delle fughe efficace, avrebbe sicuramente, non dico evitato, ma
quantomeno rallentato tale indesiderato processo chimico”; - le analisi condotte sui vari materiali avevano, inoltre, rivelato una composizione insolita anche della impermeabilizzazione e della colla utilizzata per le piastrelle;
- il CTU aveva quantificato il costo dell'intervento necessario ad eliminare le macchie su piastrelle e fugature in €.
17.000,00 più IVA che superava la competenza per valore del giudice adito e, pertanto, la causa andava riassunta avanti al Tribunale di Udine.
ha provveduto a riassumere il giudizio avanti all'intestato Tribunale nei Parte_1
confronti di tutti i terzi chiamati chiedendone la condanna in solido o, subordinatamente, pro quota a risarcirle, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, il danno subito, secondo le voci e gli importi dettagliatamente indicati in narrativa della comparsa di riassunzione, salvo maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa e/o secondo equità ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione ed oltre al rimborso delle spese di CTU e di CTP
sostenute nel giudizio avanti al G.d.P.. Gli addebiti che l'attrice muove alle controparti sono i seguenti: a) all'arch. ed alla di cui la prima era Controparte_2 Controparte_3
collaboratrice, di essere venuti meno ai compiti propri del progettista e del Direttore Lavori,
tra cui la corretta individuazione del materiale idoneo all'opera da realizzare, l'accertamento delle conformità al progetto sia della progressiva realizzazione dell'opera sia delle sue modalità di esecuzione e sia dell'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantirle l'esecuzione secondo le buone regole della tecnica e dell'arte; b) all'appaltatrice ed esecutrice dei lavori di avere omesso di avvertire la committenza e la Direzione CP_1
dei lavori dell'inidoneità dei materiali da questi individuati, peraltro neppure correttamente
6 posati;
c) a Nord in relazione all'utilizzo dell'epossidico dalla stessa fornito, CP_7
dovendo risponderne a titolo contrattuale/extracontrattuale.
e , costituitesi con unico atto ed a mezzo dello stesso Controparte_3 Controparte_2
difensore, hanno eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dall'attrice sostenendo che quest'ultima avrebbe introdotto nuova domanda risarcitoria, maggiore anche ai costi di rifacimento integrale della piscina e comprensiva del rimborso della spesa per la realizzazione di un rivestimento della piscina con una guaina in PVC ed i maggiori esborsi per consumi d'acqua; che si tratterebbe di domande nuove, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto nonché prescritte. Hanno osservato che il risarcimento dei danni era stato chiesto avanti al G.d.P. solamente nelle note conclusive. Nel merito hanno eccepito che i fatti risalgono al 2015 e non vi sarebbe prova della tempestiva denuncia dei danni rispetto ai quali l'azione sarebbe prescritta. Hanno contestato la sussistenza dei vizi lamentati e, in subordine, la loro imputabilità a (limitatasi a svolgere su Controparte_3
incarico della la progettazione di tutti gli spazi esterni alla sua abitazione, ivi compresa Pt_1
la piscina) e all'arch. che, sempre su incarico della , espletò le pratiche CP_2 Pt_1
in edilizia libera asseverata ed assunse la direzione lavori). Oltretutto le piastrelle in questione sarebbero state scelte autonomamente dall'attrice, d'intesa con ed CP_1
tra una serie di campioni esaminati ed il fugante utlizzato sarebbe Controparte_5
stato conSIliato proprio da quest'ultima e sempre d'intesa con era stato scelto il CP_1
prodotto di I vizi lamentati non riguarderebbero errori e/o carenze Controparte_4
progettuali, ma solo vizi e/o difformità dei materiali forniti, sopravvenuti, non visibili e non riconoscibili al momento della loro consegna, e della messa in posa e di essi non potrebbe rispondere neppure il Direttore dei lavori. Hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
Anche ha eccepito la novità della domanda di risarcimento dei danni formulata CP_1
dall'attrice rispetto a quella espressamente limitata ad ottenere, anche eventualmente a
7 titolo risarcitorio, la manleva/rifusione delle sole somme eventualmente dovute per la fornitura delle piastrelle ad Ha osservato che, in realtà, a sbagliare Controparte_5
sarebbe stato il G.d.P. nella sentenza n. 821/2021, peraltro oramai passata in giudicato, che si sarebbe semmai dovuto limitare ad accogliere la domanda di manleva come esattamente era stato richiesto dall'attrice opponente in quel giudizio e, quindi, nei limiti della sua competenza per valore. In subordine, ha respinto ogni responsabilità affermando che
[...]
si era occupata esclusivamente della posa delle piastrelle di rivestimento con intervento CP_1
di manutenzione straordinaria su una piscina già esistente e realizzata da ditte terze. Ha
evidenziato che la situazione presa in esame dal CTU nella causa avanti al G.d.P. era il risultato dell'intervento transattivamente concordato tra le parti con la “lettera di intenti”
prodotta dall'attrice ed eseguito nell'aprile del 2018, consistito nel ripristino della fugatura delle piastrelle con l'utilizzo di un prodotto fornito da e sotto la direzione Controparte_8
di in quel frangente si era limitata a ripristinare le fugature, ma Controparte_9
lo stucco epossidico era stato scelto da e comunque era stato accettato Controparte_3
dalla committente e fornito da Analogamente le piastrelle sarebbero state Controparte_8
scelte dalla tramite i propri progettisti. Dalla CTU sarebbe emerso che il fenomeno CP_10
contestato (formazione del calcare) non dipendeva dall'impermeabilizzazione o stuccatura e quindi si sarebbe prodotto nel tempo anche se tali operazioni fossero state perfettamente eseguite. Sulla scorta di tali argomentazioni ha concluso nel merito per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dall'attrice e, in via di ulteriore subordine, ha chiesto di accertare la quota percentuale dell'eventuale responsabilità di nella produzione CP_1
del vizio contestato ed il riparto interno con le altre parti convenute.
rimasta contumace nel giudizio avanti al G.d.P., si è costituita per Controparte_4
associarsi all'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata da
[...]
in questa sede e già irritualmente introdotta avanti al G.d.P. - approfittando delle Pt_1
valutazioni espresse dal CTU - in sede di precisazione delle conclusioni, ma solo nei
8 confronti degli altri soggetti terzi chiamati e non della deducente Ha Controparte_4
ribadito che la competenza a decidere nel merito della causa de qua sarebbe spettata, alla luce della domanda cristallizzata dall'attrice nell'atto di citazione in opposizione al D.I., al
G.d.P. e che la pronuncia di incompetenza per valore sarebbe dunque manifestamente errata. Ha lamentato che l'attrice, nel riassumere la causa, era incorsa in una ulteriore modificazione delle proprie domande, allegando altre circostanze nuove, quali la necessità
di mantenere un rivestimento provvisorio in guaina pvc per non pregiudicare ulteriormente le condizioni della piscina ed i danni per il maggior consumo d'acqua registrato in epoca successiva all'opera in questione, con richiesta di risarcimento di ulteriori €. 15.112,14 pari al costo sostenuto per il rivestimento della piscina eseguito nell'estate del 2021 e quindi prima del deposito delle note conclusionali e della pronuncia della sentenza del G.d.P..
Precisato che non intende accettare il contradditorio sulla nuova domanda, ne ha in ogni caso contestato la fondatezza nel merito, essendo rimasto indimostrato il nesso di causa tra i vizi per cui è causa e la decisione di installare una guaina in pvc ed anche il quantum. Ha,
infine, respinto ogni addebito di responsaiblità e contestato le conclusioni del CTU in quanto ritenute illogiche e contradditorie, oltre che carenti sul piano motivazionale.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Tribunale ha disposto una nuova CTU che valutasse il materiale probatorio acquisito nel giudizio avanti al G.d.P. ed individuasse con chiarezza le cause (certe o razionalmente più probabili di altre) dello scolorimento delle fugature tra le piastrelle della piscina, chiarendo se l'intervento di riparazione realizzato dall'attrice fosse razionale per consentire la fruizione della piscina in attesa della definizione del giudizio e se il costo dello stesso possa ritenersi congruo.
All'esito della nuova CTU espletata dall'ing. , la causa, ritenuta matura per la Persona_3
decisione, è stata trattenuta a sentenza all'udienza del 15.10.2024 sulle conclusioni precisate dalle parti nei termini riportati in epigrafe.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria
9 avanzata dall'attrice nel giudizio riassunto in quanto diversa e nuova rispetto alle domande originariamente proposte avanti al G.d.P.. L'attrice aveva svolto già nell'atto di citazione per chiamata di terzo ex art. 269 c.p.c. avanti al G.d.P una domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati, avendo chiesto - in subordine rispetto alla richiesta di revoca del D.I.
ottenuto da e di riduzione del prezzo delle piastrelle – la condanna dei Controparte_5
terzi chiamati a rifonderle, “eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno” qualsiasi somma fosse stata condannata a pagare ed avesse già corrisposto in ragione della fornitura di piastrelle. Istruita la causa con una CTU (che aveva confermato la presenza dei danni lamentati dalla e quantificato a pag. 9 del suo elaborato in €. 20.508,40+IVA il costo Pt_1
dell'intervento necessario ad eliminare le macchie sulle piastrelle e sulle fughe, intervento che implicava, tra le altre cose, proprio la demolizione delle piastrelle fornite da con conseguente fornitura e posa di nuove piastrelle), l'attrice aveva Controparte_5
chiesto in sede di precisazione delle conclusioni che “In ogni caso, accertati i fatti di cui in
parte narrativa e, per l'effetto, la responsabilità in relazione ai gravi vizi e difetti riscontrati
nella piscina arch. e in Parte_2 Controparte_4 CP_2 Controparte_3
solido tra loro o subordinatamente pro quota, concedere termine per riassumere la causa ai
fini delle condanna delle terze chiamate al risarcimento dei danni accertati” e proprio in accoglimento di quest'ultima domanda il G.d.P., considerato che la quantificazione del costo dell'intervento riparatorio esorbitava la sua competenza per valore, ha rimesso la causa per il risarcimento del danno chiesto in via riconvenzionale da avanti al Tribunale Parte_1
di Udine con termine di tre mesi per la riassunzione. La domanda così come formulata nella comparsa di riassunzione avanti a questo Tribunale altro non è, dunque, che la medesima domanda risarcitoria già introdotta avanti al G.d.P. e che quest'ultimo, dichiarandosi con la sentenza n. 821/2021 incompetente per valore a decidere sulla medesima, ha implicitamente ritenuto ammissibile. Nessuno dei terzi chiamati ha provveduto ad impugnare detta sentenza che, pertanto, è oramai passata in giudicato anche su questo punto.
10 Peraltro, va osservato che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte,
“l'atto di riassunzione del giudizio che segue, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ad una pronuncia di
incompetenza del giudice precedentemente adito, può contenere una domanda nuova in
aggiunta a quella originaria, posto che la particolare funzione dell'atto riassuntivo (che è
quella di conservare gli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso
cumuli in sé anche quella introduttiva di un nuovo giudizio, nel quale, secondo le regole
proprie di svolgimento, dovrà essere assicurato il contradditorio (Cass. n. 223/2011, Cass.
n. 821/2006) …... “Ne deriva che, nel rispetto del principio di economia dei mezzi
processuali, deve ritenersi ammissibile che, a seguito della riassunzione del giudizio che
segue ad una declaratoria di incompetenza del giudice precedentemente adito, le parti,
nell'osservanza del principio del contradditorio, propongano nuove domande e nuove
eccezioni introduttive di un nuovo giudizio” (Cass. n. 15753/2014).
Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si deve, pertanto, concludere: - che una domanda risarcitoria nei confronti dei terzi chiamati era stata già introdotta da , Parte_1
sia pure in via subordinata, fin dalla sua costituzione avanti al G.d.P.; - che l'ampliamento di quella domanda in sede di p.c. è stato ritenuto ammissibile dal G.d.P. il quale, difatti, si è
dichiarato incompetente per valore a decidere sulla medesima;
- che la ha riproposto Pt_1
nel giudizio riassunto la medesima domanda risarcitoria già valutata in sentenza dal G.d.P.
ed oramai coperta dal giudicato, limitandosi ad aggiungere un'ulteriore voce di danno alla primigenia quantificazione di €. 20.500,00+IVA formulata avanti al G.d.P., in quanto ha chiesto anche il rimborso della spesa affrontata dopo il deposito della CTU avanti al G.d.P.
per l'acquisto e la posa di un rivestimento provvisorio in guaina PVC che le consentisse di utilizzare la piscina nel tempo necessario alla definizione della lite e così limitare i danni da mancato godimento dell'opera e/o dai consumi di acqua. Si tratta, all'evidenza, di una mera modificazione della domanda che, secondo i principi sanciti dalla più recente giurisprudenza, a partire da Cass. SS.UU. n. 12310/2015 in avanti, è senz'altro consentita
11 in quanto connessa alla stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio ed idonea ad ampliare solo il “petitum”, ferma restando la “causa petendi”, senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive delle controparti, ovvero un allungamento dei tempi processuali. Per dirla con le parole di Cass. n. 23975/2024 “si
devono oggi ritenere inammissibili le sole domande che si aggiungono alla domanda
proposta nell'atto introduttivo e che sono 'altro' da quella domanda, essendo, per contro,
ammesse le domande 'modificate' non perché non possono incidere sul 'petitum' e sulla
'causa petendi', ma perché non possono essere considerate 'nuove' nel senso di 'ulteriori'
od 'aggiuntive', stante la possibilità offerta dal legislatore di compiere, prima dell'inizio della
trattazione della causa, 'correzioni di tiro' e cambiamenti anche rilevanti per non frustrare la
funzionalità del processo e dei suoi valori fondanti”.
Passando quindi ad affrontare il merito, pacifica la sussistenza degli inconvenienti lamentati dall'attrice che, oltre ad essere stata accertata da ben due CTU, è stata anche riconosciuta da tutte le odierne parti convenute nella “Lettera di intenti” che sottoscrissero il
28.06.2017 (doc. 6 attoreo), per quanto riguarda l'individuazione delle cause di tali problematiche risultano senz'altro convincenti e condivisibili, in quanto fondate su valide e solide argomentazioni tecniche che sono state sviluppate in modo coerente e logico, le conclusioni cui è pervenuta la CTU, ing. , la quale così scrive nella sua Persona_3
relazione, recependo e facendo proprio anche quanto è stato verificato dall'ausiliario esperto arch. : “la causa delle macchie bianche sulle fughe e sulla superficie del Persona_4
rivestimento è esclusivamente dovuta alla qualità dell'acqua di carico della piscina”, risultata essere particolarmente dura, con un'alta concentrazione di calcare. “Alla partecipazione di
tale fenomeno non può essere chiamata in causa la struttura in cemento della piscina poiché
la stessa è divisa dal rivestimento da una guaina impermeabilizzante…. la struttura dello
strato impermeabilizzante rilevato dalle prove di carotaggio trova corrispondenza con il
materiale fornito da . L'analisi delle prescrizioni contenute nella scheda Controparte_11
12 tecnica evidenzia l'idoneità del materiale allo scopo per cui è stato utilizzato ed il rispetto
delle indicazioni di posa (tre mani con interposta rete)…. La posizione dello strato di
impermeabilizzazione rilevato dai saggi eseguiti è corretta”.
In sostanza, è stato accertato che i vizi e/o difetti manifestatisi sono imputabili alla
“assenza di un impianto “tecnologico” finalizzato al trattamento dell'acqua di carico, impianto
che costituisce parte integrante ed indispensabile nella realizzazione di una piscina. Il
deposito di calcare, con conseguente formazione delle macchie sulla superficie delle
piastrelle, poteva essere evitato con l'installazione di un addolcitore, preferibilmente
posizionato sulla linea di adduzione dell'acqua in uscita dal contatore, in modo da
proteggere anche tutte le utenze e le apparecchiature domestiche”, scrive il CTU a pag. 14,
precisando, altresì, a pag. 9 che “nella conduzione ed esercizio delle piscine la qualità
dell'acqua è elemento determinante, sia a garantire la balneazione che il mantenimento
della struttura e dei suoi componenti nel tempo. Il trattamento dell'acqua è pertanto parte
fondamentale nella progettazione e realizzazione delle piscine anche a carattere privato”.
Da tali conclusioni si evince, pertanto, in maniera chiara ed inequivoca che il grave inconveniente riscontrato è dipeso da un errore di progettazione in quanto nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della preesistente piscina si sarebbe dovuto prevedere la realizzazione di un impianto tecnologico per il trattamento dell'acqua di carico con installazione di un “addolcitore”, impianto che il CTU ha definito come “parte integrante ed
indispensabile” di una piscina e che, invece, manca nella piscina in questione.
La scelta di realizzare un rivestimento con delle piastrelle di colore nero avrebbe reso ancor più indispensabile procedere all'analisi preventiva dell'acqua di carico prelevata dall'acquedotto per saggiarne la durezza e, all'esito, avrebbe imposto l'installazione dell'impianto indicato dal CTU, essendo evidente che su una superficie di colore scuro il fenomeno della progressiva comparsa di macchie chiare per effetto del calcare avrebbe avuto effetti ancora più evidenti ed esteticamente inaccettabili. Dei danni subiti dall'attrice
13 dovranno pertanto rispondere e la sua collaboratrice arch. Controparte_3 [...]
he erano stati incaricati da della progettazione dell'intervento di CP_2 Parte_1
manutenzione straordinaria della piscina. L'assunzione dell'incarico di progettista della piscina è stata espressamente riconosciuta da a pag. 6 della comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta avanti al G.d.P. e ribadita a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio;
l'arch. ha, dal canto suo, sottoscritto Controparte_2
come progettista la CILA per l'intervento di edilizia libera che fu presentata in Comune il
6.05.2015 (doc. 2 di parte attrice), sicchè è provato che entrambe le parti convenute hanno partecipato alla redazione del progetto e devono rispondere anche della scelta delle piastrelle di rivestimento, parti integranti del progetto, o, in ogni caso, per non avere informato la cliente dei rischi che potevano conseguire dalla scelta di una piastrella scura in assenza di un impianto deputato al trattamento dell'acqua di carico ed eventualmente conSIliarle una diversa tipologia di rivestimento.
Per contro, si deve certamente escludere qualsiasi responsabilità in capo a CP_4
essendo risultato che i materiali forniti dalla stessa erano idonei allo scopo e che non
[...]
hanno inciso in alcun modo nella causazione del danno. Per quanto riguarda l'impresa appaltatrice , non sono state fornite dall'attrice prove sufficienti a Controparte_1
ravvisarne una concorso di colpa: il contratto di appalto concluso il 30.04.2015 (doc. 1
attrice) aveva come oggetto “le opere descritte nell'offerta allegata” che comprendevano esclusivamente la rimozione del pavimento esistente, il rifacimento del massetto, la rasatura della piscina, la posa “trencadis” fondo piscina, la posa del rivestimento piscina, la sistemazione del manto erboso. Nessun riferimento, quindi, a lavori inerenti gli impianti tecnologici. Vero è che tra le lavorazioni previste nella Comunicazione di Edilizia Libera
Asseverata (CILA) del 6.05.2015 a firma dell'arch. era stato indicato anche CP_2
l'“adeguamento impianto tecnologico funzionale alla piscina non soggetto a obbligo di
deposito del progetto”, ma non vi è prova che della realizzazione di quest'opera
14 extracontratto (rimasta del tutto ignota anche per quanto riguarda la tipologia e la consistenza) fosse stata incaricata e non altra impresa e neppure che CP_1 CP_1
si sia in qualche modo ingerita di fatto in lavorazioni che riguardavano l'impiantistica della piscina nè che abbia chiesto un maggior corrispettivo per tale attività aggiuntiva rispetto a quanto pattuito per le opere di natura quasi esclusivamente edilizia oggetto del contratto in atti.
L'eccezione sollevata dai professionisti di decadenza e prescrizione dell'azione è
palesemente infondata, essendo inapplicabili le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. alla prestazione d'opera intellettuale e, in particolare, alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della progettazione e direzione dei lavori di un immobile, attesa l'eterogenità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c. (Cass.
n. 28575/2013). Oltrettutto, nessuna decadenza dall'azione di garanzia potrebbe ravvisarsi visto che, come risulta dalla CTU, già in data 27.10.2015 si tenne il primo incontro in loco
tra le parti coinvolte a seguito della denuncia da parte della committente dei vizi che nel frattempo avevano iniziato a manifestarsi, e diversi interventi e sopralluoghi seguirono anche in seguito, nell'ottica di risolvere gli inconvenienti la cui effettiva causa e portata è
stata di fatto accertata solo all'esito della CTU depositata nel presente giudizio.
Passando alla quantificazione dei danni, la CTU ha precisato che l'attrice, per avere la piscina con rivestimento in piastrelle come commissionato in origine, dovrà sostenere un esborso di €. 22.000,00 per la posa di un rivestimento in piastrelle nero fugato sopra quelle esistenti (la rimozione delle piastrelle macchiate potrebbe danneggiare lo strato impermeabilizzante sottostante) e di €. 3.000,00 per il ripristino degli accessori modificati quali canalette, bocchette, fari. Correttamente il CTU non ha considerato il costo per lo smaltimento del telo in pvc e relativi accessori (neppure richiesti dall'attrice, peraltro) ed il costo per gli eventuali allacci che rappreesenterebbero una miglioria rispetto alla configurazione originaria della piscina.
15 Reputa questo giudice che neppure la spesa di €. 10.000,00 stimata per la realizzazione di una “sala macchine” completa di addolcitore ed impianto di controllo della qualità
dell'acqua di carico ed utilizzo possa integrare un danno risarcibile, in quanto si tratta di opere indispensabili per il buon funzionamento di una piscina ed il cui costo l'attrice avrebbe comunque dovuto sostenere fin dall'inizio se il progetto fosse stato eseguito a regola d'arte.
L'attrice ha chiesto anche il rimborso della spesa di €. 15.112,14 (IVA compresa)
sostenuta per un rivestimento in pvc che ha fatto posare nel 2021, dopo che era stata depositata la CTU nel giudizio avanti al G.d.P., per poter usufruire finalmente della piscina.
La spesa è stata documentata e ritenuta congrua dal CTU che ha definito l'intervento de
quo “razionale” in quanto ha consentito non solo di rimediare al vizio estetico, ma anche di mettere in sicurezza tutti quegli elementi come griglie, canalette, fari di illuminazione che ha definito come “potenziali punti 'critici' nei confronti di fenomeni di infiltrazione d'acqua” –
paventata dal primo CTU – “dando garanzia di durata e di tenuta”. Anche questa spesa costituisce perciò una voce di danno che i progettisti sono tenuti a risarcire: non vi è dubbio,
infatti, che se l'opera fosse stata progettata a regola d'arte l'attrice avrebbe potuto usufruire della nuova piscina fin dall'estate del 2015, ma così non è stato a causa degli inconvenienti manifestatisi e dei vari interventi che furono concordati tra tutti i terzi chiamati nel vano tentativo di porvi rimedio. Il rivestimento realizzato rappresentava, dunque, l'unico modo per poter godere della piscina senza correre il rischio di aggravare il danno, posto che solo con l'ultima CTU si è finalmente chiarito che la causa delle macchie comparse sulle piastrelle dipendeva unicamente dal calcare e non dall'inidoneità dei materiali posati e neppure da infiltrazioni dovute alla cattiva esecuzione della impermeabilizzazione. In definitiva, l'attrice se non avesse commissionato la posa del rivestimento in pvc avrebbe dovuto attendere l'esito della causa per poter utilizzare la piscina e far valere un danno da mancato godimento del bene a partire dalla fine dell'estate del 2015 in poi, danno la cui determinazione, anche in via equitativa, non sarebbe stata molto diversa dall'importo richiesto.
16 e dovranno, pertanto, essere condannati a Controparte_3 Controparte_2
corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di €. 25.000,00+IVA,
oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 27.02.2024( data di deposito della
CTU) fino alla pubblicazione della presente sentenza ed ai soli interessi legali da quest'ultima data al saldo, nonché a rimborsare l'importo di €. 15.112,14, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dell'esborso fino alla pubblicazione della presente sentenza ed ai soli interessi legali da qui al saldo effettivo.
In ossequio al principio della soccombenza i convenuti e Controparte_3 CP_2
vanno condannati a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio che si liquidano
[...]
come da dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per lo scaglione di valore di riferimento con riguardo a tutte e quattro le fasi processuali, aumentato del 60% ex art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014 come da ultimo modificato.
Considerato che solo l'ultima CTU ha consentito di fugare ogni dubbio circa l'assenza di responsabilità in capo agli altri due convenuti nei cui confronti non può, quindi, ritenersi che l'attrice abbia agito con colpa grave, si compensano anche in questo giudizio le spese di lite tra l'attrice, da un lato, e e dall'altro. CP_1 Controparte_8
Le spese della CTU espletata in questo giudizio e dell'ausiliario esperto di cui si è avvalsa vanno poste definitivamente a carico di e , ferma la Controparte_3 Controparte_2
solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU.
e vanno, infine, condannati a rimborsare all'attrice Controparte_3 Controparte_2
le spese di CTP dalla medesima sostenute in questa fase, documentate in €. 2.241,75, ed a manlevarla dalla spesa di €. 2.525,40 per le prove dei materiali che furono eseguite nell'ambito della CTU espletata nel giudizio n. 4669/2018 RG avanti al G.d.P. e di cui si è
avvalsa anche la seconda CTU, evitando così di ripeterle con inutile duplicazione di costi.
P. Q. M.
17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 716/2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda proposta da , accerta e dichiara la Parte_1
responsabilità di e di per i danni subiti dall'attrice e, Controparte_3 Controparte_2
per l'effetto, li condanna in solido a corrispondere a , a titolo di risarcimento, i Parte_1
seguenti importi: a) €. 25.000,00 (oltre IVA), cui vanno aggiunti gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 27.02.2024 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed i soli interessi legali da quest'ultima data al saldo;
b) l'ulteriore importo di €. 15.112,14,
oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data dell'esborso alla pubblicazione della presente sentenza ed ai soli interessi legali da qui al saldo effettivo;
2) respinge la domanda svolta da nei confronti di unipersonale e di Parte_1 CP_1
Controparte_8
3) condanna e a rifondere all'attrice le spese del Controparte_3 Controparte_2
presente giudizio che liquida in €. 12.185,60 per compenso, €. 545,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettario al 15%, CNA ed Iva come per legge;
4) compensa le spese di lite tra l'attrice e gli altri due convenuti;
5) pone le spese della CTU di questo giudizio (comprese quelle dell'ausiliario esperto di cui si è avvalsa) definitivamente a carico di e , fermo Controparte_3 Controparte_2
restando il vincolo della solidarietà di tutte le parti nei confronti del CTU;
6) condanna e a rimborsare a la somma Controparte_3 Controparte_2 Parte_1
di €. 2.241,75 per spese di CTP e di €. 2.525,40 per le prove materiali eseguite nel corso della CTU avanti al G.d.P. e di cui si è avvalsa anche la seconda CTU.
Così deciso, in Udine il 31.01.2025.
Il Presidente Istruttore
dott.ssa Anna Fasan
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