Improcedibile
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 9750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9750 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09750/2025REG.PROV.COLL.
N. 08370/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8370 del 2023, proposto dai sigg. UA IA ed IO IA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli n. 67;
contro
il Comune di Casandrino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi AR D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la signora IN IL, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 01673/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casandrino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere US DO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, i signori AR RM NA RM e UA IA ed IO IA hanno impugnato il permesso di costruire n. 35/2016 del 22 giugno 2016 (prat. edilizia n. 84/28/2015) rilasciato dal Comune di Casandrino in favore della sig.ra IL IN, avente ad oggetto “la realizzazione di due edifici ad uso residenziale al prolungamento di Via Bachelet sul fondo di terreno distinto in C.T. al foglio n. 3 p.lla n. 92”.
2. Il T.a.r., con la sentenza n. 1673 del 15 marzo 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato le spese.
3. Con atto di appello n. 8370/2023, i signori UA IA ed IO IA hanno impugnato la sentenza n. 8370/2023 deducendo: violazione degli artt. 100 c.p.c. e 7 c.p.a.; omessa pronuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione artt. 3, 42 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. reg. Campania n. 20/2013, dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006, degli artt. 184, comma 2, lett. d), del d.lgs. 152/2006, dell’art. 2 del protocollo di intesa del 23 marzo 2012 e dell’art. 3 del patto Terra dei fuochi 11.09.2013, del d.d. n. 1 del 13.05.2014, della l. 241/1990 nonché eccesso di potere per carenza assoluta di presupposti in fatto ed in diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione. inesistenza del registro ex art. 3 l. reg. 20/2013, sviamento.
4. Si è costituito, per resistere, il Comune di Casandrino.
5. In data 24 luglio 2025, gli appellanti signori UA ed IO IA hanno depositato istanza di declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’appello, con richiesta di compensazione delle spese alla quale cui non si è opposta controparte.
6. Il Collegio, vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse degli appellanti alla decisione del presente giudizio, ne prende atto e dichiara improcedibile l'appello n. 8370/2023, con compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa fra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE ER, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
US DO, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US DO | CE ER |
IL SEGRETARIO