Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/02/2022, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2022
N. 00055/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento dirigenziale -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per Immigrazione presso la Prefettura di Taranto in data 25-29.10.2021, e asseritamente comunicato al solo datore di lavoro, con il quale è stata respinta la dichiarazione/istanza di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona/al bisogno familiare, ex art. 103 comma 1 del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020, presentata dal datore di lavoro Sig. -OMISSIS-in data 23.07.2020, adottato in quanto “ lo straniero risulta avere a carico precedenti penali ostativi, in particolare dal casellario giudiziale emerge condanna definitiva del 23.03.2013 per l’acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti e agevolazione e induzione alla prostituzione, attività in associazione ed organizzazione dedita al reclutamento di persona da destinare alla prostituzione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso ”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to G. Castiglia in sostituzione dell'avv.to U. Gazidede;
Considerato che:
-ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto l’impugnato provvedimento dirigenziale di rigetto della domanda/dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro subordinato irregolare presentata dal datore di lavoro dell’extracomunitario ricorrente si basa legittimamente, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. c) del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020, sulla sussistenza, a carico di quest’ultimo, di condanne penali irrevocabili che assumono carattere direttamente ostativo per legge (per i reati, previsti dall’art. 380 del c.p.p. di acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti e agevolazione e induzione alla prostituzione, attività in associazione ed organizzazione dedita al reclutamento di persona da destinare alla prostituzione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), ossia per una precisa valutazione e scelta operata dal legislatore in ordine a condanne di per sé indicative della pericolosità sociale del soggetto;
- la giurisprudenza è pacifica nel ritenere, sia pur con riferimento alla previgente analoga disciplina di cui all’art. 5, comma 13, lettera c) del D. Lgs. n. 109 del 2012, che la norma è chiara nell’affermare che il carattere vincolato del diniego si riconnette alle “condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del medesimo codice” (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. 3843 del 2020), come quelli per i quali è stato condannato il ricorrente;
-invero, l’automatismo del diniego dell’emersione fatto discendere de plano dalla condanna penale, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 2 luglio 2012, nell’esame delle istanze di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario solo con riferimento alle condanne per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., in assenza di un concreto accertamento dell’esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e non già con riferimento alle condanne per uno dei reati previsti dall’art.380 c.p.p., comportanti l’ “arresto obbligatorio in flagranza” che, ai sensi dell’art.10 comma 10 lett.) c del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020 comporta il carattere vincolato del diniego;
-nel caso di specie è pacifico che il ricorrente abbia subito condanna irrevocabile per reati rientranti nell’alveo dell’art.380 c.p.p., posta dall’Amministrazione a fondamento del rigetto della domanda di regolarizzazione; né rileva il fatto che la condanna considerata sia intervenuta nell’anno 2013, avuto anche riguardo che trattasi di condanna per diverse gravi ipotesi delittuose rientranti nell’art.380 c.p.p., in assenza di riabilitazione penale implicante una valutazione complessiva della personalità del condannato e un giudizio prognostico sulla sua successiva condotta;
- la disciplina dell’art. 103, comma 10, lett. c) cit. non contempla una valutazione in concreto della pericolosità dell’istante (che, peraltro, non risulta versare in condizioni particolari meritevoli di particolare considerazione), che nell’ottica del ricorrente dovrebbe far superare, ove la pericolosità sia ritenuta non sussistente, la valenza ostativa dei reati indicati dalla norma, anche in considerazione del fatto che trattandosi di norma di portata eccezionale (ossia di regolarizzazione eccezionale), deve essere interpretata restrittivamente;
- stante l’evidente disvalore sociale dei reati indicati nel citato art. 380 c.p.p. non appaiono sussistere neppure i paventati dubbi di legittimità costituzionale dell’art.103 comma 10 lett.c) del citato art.103 D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020;
-quanto alla dedotta omissione della comunicazione del preavviso di rigetto di cui all’art.10 bis L.n.240/2021 - in disparte la sua irrilevanza stante la natura vincolata del provvedimento impugnato - osserva il Tribunale che, comunque, la censura è destituita di fondamento in punto di fatto, avendo l’Amministrazione provveduto in tal senso con la spedizione del preavviso di rigetto con raccomandate A.R. al datore di lavoro e al lavoratore allo stesso indirizzo del Sig. -OMISSIS-, indicato in domanda (pur se rivelatosi insufficiente), nonché con nota del 28/09/2021 all'indirizzo di posta certificata del Sindacato Eurocolf-Labor al quale il ricorrente aveva dato mandato specifico per la pratica di regolarizzazione di che trattasi anche al fine del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ossia presso domicili elettivamente indicati dallo stesso extracomunitario ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.