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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/04/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 247/2023 R.G. promossa da
Avv. Luigi DE GREGORIO (c.f. ) C.F._1
Avv. Giovanni Luca RUSSO (c.f. ), rappr. e dif. da sé C.F._2
medesimi ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTI contro
(p.i. ), rappr. e dif. da Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Fabio Romandini e Fabio Dinoi
CONVENUTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale da udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 13 luglio 2023, l'Avv. Luigi
De Gregorio e l'Avv. Giovanni Luca Russo, premesso di aver difeso la
[...]
nel giudizio in primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Taranto iscritto al n. 1864/2018 R.G. e definito con sentenza n. 3033/2019, nonché nel giudizio di appello svoltosi dinanzi a questa Corte iscritto al n. 193/2020 R.G., definito con sentenza n. 275/2022, e di aver chiesto il pagamento delle spese di lite come liquidate dalle ridette sentenza, delle quali la cliente aveva versato acconti pari ad euro 5.186,00, hanno invocato la condanna della su menzionata società al pagamento in loro favore della somma di euro 3.116,53, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, a titolo di saldo sulle somme dovute per compensi professionali, spese generali, c.a.p. ed esborsi, ammontanti nel totale ad euro 8.302,53, con vittoria delle spese del procedimento.
nel costituirsi in giudizio, sul presupposto di aver CP_1 Controparte_1 versato l'intera somma residua richiesta, in parte prima della notifica del ricorso (31 luglio 2023) ed in parte successivamente (in data 21 settembre 2023 e in data 12 ottobre
2023), ha invocato la dichiarazione di cessazione del materia del contendere con compensazione delle spese di lite considerato che la misura dei compensi pretesi era stata indicata con il ricorso in esame, avendo i ricorrenti solo in tale occasione prestato adesione alle liquidazioni effettuate dal Tribunale e dalla Corte con le sentenze pronunciate all'esito dei rispettivi giudizi;
ha poi sostenuto che in precedenza non vi fosse alcun titolo suscettibile di essere fatto valere nei confronti della deducente e tuttavia di non essersi mai rifiutata di pagare, pur nella difficile congiuntura economica della ripresa post Covid e nonostante gli istanti non si fossero attivati per recuperare le spese poste a carico della parte soccombente negli anzidetti giudizi;
ha evidenziato in ogni caso che non erano stati concordati i tempi del pagamento dei compensi maturati.
I ricorrenti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere ma hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla rifusione delle spese di lite del presente procedimento.
***
L'avvenuto pagamento del saldo preteso dai ricorrenti risulta documentalmente eseguito quanto ad euro 1.000,00 in data 31 luglio 2023, quanto ad ulteriori euro 1.000,00 in data
21 settembre 2023 ed infine quanto ad euro 1.116,53 in data 12 ottobre 2023. Ciascuno dei versamenti ha avuto luogo successivamente al deposito del ricorso (13 luglio 2023).
Risulta dunque provata l'estinzione del credito maturato a titolo di compensi professionali dall'Avv. Luigi De Gregorio e dall'Avv. Giovanni Luca Russo, i quali si sono associati alla richiesta della resistente di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
pag. 2/4 In conclusione va registrata l'assenza di residue pretese o ragioni di contrasto tra le parti.
Resta da definire la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento.
Ebbene, quel che rileva a tal fine è la circostanza che i pagamenti accertati abbiano avuto luogo dopo l'avvio del procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, coincidente con il deposito del ricorso susseguente al fallimento della negoziazione assistita avviata nel marzo 2023 a cui la cliente non aveva partecipato salvo proporre il versamento del saldo residuo dilazionato in quattro mensilità con comunicazione e-mail del 26 aprile
2023.
Ne consegue che va ravvisata la soccombenza virtuale della resistente.
Si osserva, altresì, che dalla documentazione in atti emerge che i ricorrenti avevano formulato richiesta di pagamento dei compensi pretesi in misura corrispondente a quanto liquidato con le sentenze n. 3033/2019 e n. 275/2022. Non risponde, pertanto, al vero che il credito oggetto di causa non fosse determinato anteriormente alla notifica del ricorso in esame. Già prima del suo deposito, inoltre, si trattava di credito connotato da esigibilità poiché maturato, in difetto di diversi accordi, al tempo dell'esaurimento dell'incarico professionale conferito ai legali. Né può aver rilievo il mero cenno alla mancata attivazione per il recupero delle spese nei confronti della parte soccombente, questione quest'ultima attinente ad eventuali profili di inadempimento delle obbligazioni attinenti al mandato professionale rimasti privi di adeguata allegazione e prova in questa sede.
La resistente, soccombente virtuale, va pertanto condannata alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle tariffe introdotte dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e della semplicità dell'affare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata d Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 proposto dall'Avv. Luigi De Gregorio e dall'Avv. Giovanni Luca Russo nei confronti di
[...]
così provvede: Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere;
pag. 3/4 condanna alla rifusione in favore di Luigi De Gregorio Controparte_1
e di Giovanni Luca Russo delle spese di lite, liquidate in euro 76,00 per anticipazioni ed in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 247/2023 R.G. promossa da
Avv. Luigi DE GREGORIO (c.f. ) C.F._1
Avv. Giovanni Luca RUSSO (c.f. ), rappr. e dif. da sé C.F._2
medesimi ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTI contro
(p.i. ), rappr. e dif. da Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Fabio Romandini e Fabio Dinoi
CONVENUTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale da udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 13 luglio 2023, l'Avv. Luigi
De Gregorio e l'Avv. Giovanni Luca Russo, premesso di aver difeso la
[...]
nel giudizio in primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Taranto iscritto al n. 1864/2018 R.G. e definito con sentenza n. 3033/2019, nonché nel giudizio di appello svoltosi dinanzi a questa Corte iscritto al n. 193/2020 R.G., definito con sentenza n. 275/2022, e di aver chiesto il pagamento delle spese di lite come liquidate dalle ridette sentenza, delle quali la cliente aveva versato acconti pari ad euro 5.186,00, hanno invocato la condanna della su menzionata società al pagamento in loro favore della somma di euro 3.116,53, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale, a titolo di saldo sulle somme dovute per compensi professionali, spese generali, c.a.p. ed esborsi, ammontanti nel totale ad euro 8.302,53, con vittoria delle spese del procedimento.
nel costituirsi in giudizio, sul presupposto di aver CP_1 Controparte_1 versato l'intera somma residua richiesta, in parte prima della notifica del ricorso (31 luglio 2023) ed in parte successivamente (in data 21 settembre 2023 e in data 12 ottobre
2023), ha invocato la dichiarazione di cessazione del materia del contendere con compensazione delle spese di lite considerato che la misura dei compensi pretesi era stata indicata con il ricorso in esame, avendo i ricorrenti solo in tale occasione prestato adesione alle liquidazioni effettuate dal Tribunale e dalla Corte con le sentenze pronunciate all'esito dei rispettivi giudizi;
ha poi sostenuto che in precedenza non vi fosse alcun titolo suscettibile di essere fatto valere nei confronti della deducente e tuttavia di non essersi mai rifiutata di pagare, pur nella difficile congiuntura economica della ripresa post Covid e nonostante gli istanti non si fossero attivati per recuperare le spese poste a carico della parte soccombente negli anzidetti giudizi;
ha evidenziato in ogni caso che non erano stati concordati i tempi del pagamento dei compensi maturati.
I ricorrenti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere ma hanno chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla rifusione delle spese di lite del presente procedimento.
***
L'avvenuto pagamento del saldo preteso dai ricorrenti risulta documentalmente eseguito quanto ad euro 1.000,00 in data 31 luglio 2023, quanto ad ulteriori euro 1.000,00 in data
21 settembre 2023 ed infine quanto ad euro 1.116,53 in data 12 ottobre 2023. Ciascuno dei versamenti ha avuto luogo successivamente al deposito del ricorso (13 luglio 2023).
Risulta dunque provata l'estinzione del credito maturato a titolo di compensi professionali dall'Avv. Luigi De Gregorio e dall'Avv. Giovanni Luca Russo, i quali si sono associati alla richiesta della resistente di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
pag. 2/4 In conclusione va registrata l'assenza di residue pretese o ragioni di contrasto tra le parti.
Resta da definire la regolamentazione delle spese di lite del presente procedimento.
Ebbene, quel che rileva a tal fine è la circostanza che i pagamenti accertati abbiano avuto luogo dopo l'avvio del procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, coincidente con il deposito del ricorso susseguente al fallimento della negoziazione assistita avviata nel marzo 2023 a cui la cliente non aveva partecipato salvo proporre il versamento del saldo residuo dilazionato in quattro mensilità con comunicazione e-mail del 26 aprile
2023.
Ne consegue che va ravvisata la soccombenza virtuale della resistente.
Si osserva, altresì, che dalla documentazione in atti emerge che i ricorrenti avevano formulato richiesta di pagamento dei compensi pretesi in misura corrispondente a quanto liquidato con le sentenze n. 3033/2019 e n. 275/2022. Non risponde, pertanto, al vero che il credito oggetto di causa non fosse determinato anteriormente alla notifica del ricorso in esame. Già prima del suo deposito, inoltre, si trattava di credito connotato da esigibilità poiché maturato, in difetto di diversi accordi, al tempo dell'esaurimento dell'incarico professionale conferito ai legali. Né può aver rilievo il mero cenno alla mancata attivazione per il recupero delle spese nei confronti della parte soccombente, questione quest'ultima attinente ad eventuali profili di inadempimento delle obbligazioni attinenti al mandato professionale rimasti privi di adeguata allegazione e prova in questa sede.
La resistente, soccombente virtuale, va pertanto condannata alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle tariffe introdotte dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa e della semplicità dell'affare.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata d Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 proposto dall'Avv. Luigi De Gregorio e dall'Avv. Giovanni Luca Russo nei confronti di
[...]
così provvede: Controparte_1
dichiara cessata la materia del contendere;
pag. 3/4 condanna alla rifusione in favore di Luigi De Gregorio Controparte_1
e di Giovanni Luca Russo delle spese di lite, liquidate in euro 76,00 per anticipazioni ed in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
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