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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dott. EMANUELE ROCCO in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n.r.g. 3517 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Firenze alla via Lavagnini n.13 c/o Avv.ti Andrea
Stramacchia e Lorenzo Calvani ricorrente
Contro
( con sede in 80059 Torre Del Greco (NA) - Controparte_1 P.IVA_1
Via Bassano, 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 33 resistente
NONCHE'
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in 00144 Roma – V.le Europa n. 190 rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Cardaropoli, con il quale elett.te domicilia presso : indirizzo digitale resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 21.06.2021, , premesso di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze di dal 12.12.2016 al 31.1.2020 Controparte_1 con mansioni di addetto all'attività di custodia, portierato, guardiania e presidio varchi
(livello F CCNL vigilanza privata servizi fiduciari) presso i centri meccanografici di di via Porta Rossa, di Sesto Fiorentino in via Paolini, di via della Casella CP_2
Firenze nell'ambito dell'appalto di guardiania e portierato intercorso tra
[...]
e e, precisato che la datrice di lavoro applicava al CP_1 Controparte_2 ricorrente il Contratto Aziendale stipulato con la Rappresentanza Sindacale Provinciale della CISAL Terziario, ha adito questo Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, per chiedere la disapplicazione del CCNL aziendale stipulato il 10.04.2014 in quanto violativo dell'art. 36 Cost e, per l'effetto, la condanna di in Controparte_1
p.l.r.p.t., in solido ai sensi dell'art. 29 comma 2 dlgs. 276/2003 con Controparte_2 in p.l.r.p.t., a pagare la somma di € 3.422,68 (al netto del TFR già riscosso), come da conteggio sindacale allegato a titolo di differenze retributive come da conteggi allegati al ricorso introduttivo.
Il ricorrente, in particolare, deduceva che il trattamento retributivo previsto dal contratto aziendale era inferiore a quello spettante in base al livello di inquadramento previsto nel CCNL di settore ragion per cui rivendicava il diritto alle differenze retributive per il lavoro straordinario eccedente le 40 ore contrattuali, per straordinario notturno, le indennità per tredicesima, per permessi, ferie e le festività non godute.
Nel procedimento così introdotto provvedeva alla rituale costituzione processuale la società , la quale chiedeva il rigetto del ricorso sul preminente rilievo Controparte_2 che con quietanza liberatoria sottoscritta il 18.06.2020 il ricorrente avrebbe rinunciato a qualunque azione nei confronti della predetta società; in subordine di applicare il beneficio della preventiva escussione al patrimonio della ed in Controparte_1 ulteriore subordine nel caso di pronuncia di accoglimento della domanda del ricorrente dichiarare la tenuta a garantire da qualunque Controparte_1 Controparte_2 pregiudizio dovesse derivare alla stessa mediante accollo o comunque versamento in favore di di ogni somma che si accertasse dovuta al ricorrente. Controparte_2
Successivamente si costituiva anche che variamente Controparte_3 argomentando in fatto o in diritto chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Occorre premettere che la ricorrente ha chiesto la disapplicazione del ccnl aziendale del 10/04/2014, rilevando che esso era peggiorativo rispetto al CCNL Servizi Fiduciari applicato, in quanto prevedeva un divisore del salario mensile di 195 (in luogo di quello più favorevole di 173 previsto nel CCNL Servizi Fiduciari) ed escludeva maggiorazioni
Pag. 2 di 7 per lavoro notturno, così vanificando i minimi retributivi previsti dal Ccnl nazionale.
Invero, rappresentava che il ccnl aziendale era violativo dell'art. 36 co. 1 Cost., il quale sancisce l'inderogabilità dei minimi retributivi stabiliti dai Ccnl maggiormente rappresentativi.
Evidenziava inoltre che la RSA firmataria del medesimo ccnl aziendale non era rappresentativa della maggioranza delle deleghe sindacali all'interno della società datrice di lavoro, e che la ricorrente non è mai stata iscritta alla sigla sindacale CISAL.
Rivendicava inoltre il tfr.
La resistente eccepiva in via preliminare la mancanza di Controparte_1 legittimazione ad agire della ricorrente.
In via preliminare va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Torre
Annunziata.
Va ribadito che che sensi dell'art. 413 cpc: “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto . Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.”
Orbene, la società ha la sede legale in Torre del Greco, il Controparte_1 contratto di lavoro deve ritenersi concluso in Torre del Greco dove deve presumersi essere avvenuta la conoscenza da parte del datore di lavoro dell'accettazione del lavoratore, recando il contratto quale luogo di perfezionamento del contratto Torre del
Greco, né è applicabile il criterio della dipendenza avendo il lavoratore agito dopo oltre sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, aderendo alle considerazioni più ampiamente esposte dal Tribunale di
Firenze nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del Tribunale di
Firenze in funzione del Giudice del Lavoro, sussiste la competenza per territorio
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del giudice del lavoro, a conoscere il presente procedimento sia in virtù del foro dell'azienda che del foro del contratto.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla Controparte_3
Secondo la giurisprudenza di legittimità ( SC n. 27115/2017), va riconosciuta la legittimazione ad agire per la disapplicazione dei ccnl aziendali ai lavoratori non
Pag. 3 di 7 aderenti alle OS che hanno firmato il contratto, qualora il ccnl aziendali deroghi in peius rispetto ai ccnl nazionali;
parallelamente nel caso di accordi di prossimità, va riconosciuta la legittimazione ad agire dei lavoratori non aderenti alle OS firmatarie qualora invochino una violazione dell'art. 8, come nel caso di specie, in cui la ricorrente allega che vi sia stata una deroga in una materia non prevista dall'art. 8.
Va rilevato inoltre che il contratto di prossimità è stato stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative in azienda nel 2014, ovvero la Cisal, alla quale erano iscritti 48 lavoratori su 55 come provato dalla resistente.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Trattandosi di contratto di prossimità va verificato quindi unicamente se le deroghe da esso previste al ccnl nazionale, applicato parametricamente (ovvero il ccnl Servizi
Fiduciari) rientrino nelle materie previste dall'art. 8 e se esse siano rispettose della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro
Ed invero, va affermata la nullità del contratto di prossimità impugnato.
Occorre muovere dalla lettura dell'art. 8 comma 1 dl 138/2011 conv. in legge 148/2011, in forza del quale “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, (…) possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro”.
Le intese possono riguardare le materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione riferite agli aspetti elencati nel comma 2.
Deve rilevarsi che nell'elenco in questione manca un espresso riferimento al trattamento retributivo minimo, e che il trattamento retributivo in ogni caso trova come limite inderogabile di rilievo costituzionale l'art. 36 della costituzione, per il rispetto del quale occorre fare riferimento ai minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva per ciascuna qualifica (ex plurimis, Cass. n. 27138 del 2013).
Nella specie il contratto di prossimità del 10 aprile 2014 ha previsto un orario di 45 ore settimanali ed un orario di lavoro giornaliero di 12 ore, di talché l'importo della paga
Pag. 4 di 7 oraria calcolato dividendola per il divisore previsto dal contratto di prossimità è inferiore a quella prevista dal ccnl il cui divisore orario è 173.
Pertanto, il contratto di prossimità impugnato, operando su materie, quale l'entità della retribuzione (a cui attengono il divisore del salario e la maggiorazione prevista per il lavoro notturno) escluse da quelle disciplinate dalla contrattazione di secondo livello
(Cfr. art. 14 CCNL che consente di intervenire solo sulla distribuzione dell'orario settimanale e non sulla sua quantificazione e retribuzione) non risulta vincolante per il lavoratore che può legittimamente chiederne la disapplicazione giacché lo stesso non può validamente disciplinare il rapporto lavorativo in esame trattandosi di materie escluse da quelle oggetto della contrattazione di secondo livello.
Sul punto, questo giudice aderisce e fa proprie le motivazioni rese della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n 3821/2024 che, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente ricorso, ha chiarito: “Nel caso di specie, a parte il richiamo all'art. 8 cit. nell'incipit, nel contratto aziendale non si rinviene alcuna delle caratteristiche richieste dalla legge: in particolare, neanche sono specificate le finalità cui tale accordo dovrebbe realizzare. A ciò si aggiunga che dietro l'apparente modifica dell'orario di lavoro nelle sue articolazioni, l'accordo finisce col ridurre sensibilmente l'ammontare della retribuzione spettante ai lavoratori, ciò che non è consentito ad un accordo di prossimità. Come correttamente evidenziato dall'appellato, infatti in tale contratto di prossimità si prevedono espressamente deroghe in tema di clausole flessibili ed elastiche, lavoro supplementare e straordinario notturno, e festivo, buoni pasto, orario di lavoro, maggiorazione per turni notturni, straordinario, trasferte: 1) è stato previsto un orario ordinario di 45 ore settimanali pari a 195 mensili;
2) l'orario di lavoro giornaliero è stabilito in 12 ore, cosicché lo straordinario decorre dalla dodicesima ora e dalla quarantaseiesima ora e sempre che sia superato mensilmente l'orario medio di
195 ore;
e comunque, sempre che il superamento delle 195 ore mensili avvenga in media per dodici mesi consecutivi;
l'orario di 195 ore mensili può essere distribuito anche sul numero di giornate inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. ed è comprensivo delle giornate di assenza per ferie e permessi malattia e festività; 4) è esclusa ogni maggiorazione per lavoro notturno;
5) l'importo paga oraria è calcolato dividendo per il divisore previsto dal C.C.N.L. di 173 con la conseguenza che la paga oraria è nettamente inferiore a quella prevista dal C.C.N.L.; 6) non viene corrisposta la retribuzione per lavoro straordinario o supplementare, bensì - in deroga al C.C.N.L. – è
Pag. 5 di 7 previsto l'accantonamento in banca ore delle ore straordinario o supplementari, ritenendo straordinarie solo quelli eccedenti le 195 medie mensili;
7) è previsto
l'obbligo di lavorare il giorno festivo.
In sostanza, quindi, non sono specificamente individuate le finalità dell'accordo
(neanche in maniera generica) e sono disciplinate materie al di fuori di quelle previste dalla legge.
Di qui la nullità dell'accordo.”
Ciò posto, non è fondata l'eccezione proposta da che, costituendosi Controparte_2 in giudizio, ha depositato la quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente del
18.06.2020. Orbene tale scrittura privata non fa alcun riferimento alla rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs 276/2003 per i crediti retributivi del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro/appaltatore riferendosi chiaramente solo al TFR che, giusta dichiarazione espressa dello stesso ricorrente, è una posta creditoria esclusa dal presente giudizio. per espressa dichiarazione del ricorrente, dal presente giudizio.
Tutto quanto precisato, per quanto concerne l'entità delle differenze retributive dovute alla ricorrente, deve innanzitutto darsi atto che risulta incontestato l'orario di lavoro, il periodo lavorato, le mansioni svolte e l'adibizione del ricorrente nell'ambito dell'appalto di servizi stipulato tra le odierne resistenti.
Dalla copiosa documentazione prodotta in atti dalle parti processuali (id est buste paga, cedolini per presenze e riepilogativi annuali, CCNL Istituti Vigilanza Privata
Servizi Fiduciari e conteggi) emerge in favore del ricorrente un credito per differenze retributive per un importo pari ad € 3.422,68 (detratto il TFR già riscosso e quietanzato)
Per tutto quanto precede e , vanno Controparte_1 Controparte_2 condannate in solido tra loro, ex art 29 dlsg 276 del 2003, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive rivendicate che, ritenendo di poter condividere i conteggi prodotti in atti non oggetto di specifica ed analitica contestazione, si ritiene di poter quantificare in € 3.422,68, oltre rivalutazione monetaria interessi legali dalle singole scadenze di ciascuna voce al saldo.
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
Pag. 6 di 7 A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di manleva non rinvenendosi i presupposti di cui all'art
21 dell'accordo quadro tra sistemi di sicurezza srl e . Controparte_2
Infine, l'eccepito beneficio della preventiva escussione per i crediti sorti anteriormente al 17 marzo 2017 non preclude in questa sede di cognizione la pronuncia come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 21.06.2022 respinta ogni diversa e ulteriore Parte_1 domanda, così provvede:
1) Dichiarata la nullità del contratto di prossimità del 10 aprile 2014, condanna e in solido tra loro al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore della ricorrente della somma di euro 3.422,68 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze di ciascuna voce al saldo;
2) Condanna e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2 rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro € 1.800,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 8/4/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 7 di 7
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dott. EMANUELE ROCCO in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n.r.g. 3517 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Firenze alla via Lavagnini n.13 c/o Avv.ti Andrea
Stramacchia e Lorenzo Calvani ricorrente
Contro
( con sede in 80059 Torre Del Greco (NA) - Controparte_1 P.IVA_1
Via Bassano, 1, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Capaccio, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 33 resistente
NONCHE'
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in 00144 Roma – V.le Europa n. 190 rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Cardaropoli, con il quale elett.te domicilia presso : indirizzo digitale resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 21.06.2021, , premesso di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze di dal 12.12.2016 al 31.1.2020 Controparte_1 con mansioni di addetto all'attività di custodia, portierato, guardiania e presidio varchi
(livello F CCNL vigilanza privata servizi fiduciari) presso i centri meccanografici di di via Porta Rossa, di Sesto Fiorentino in via Paolini, di via della Casella CP_2
Firenze nell'ambito dell'appalto di guardiania e portierato intercorso tra
[...]
e e, precisato che la datrice di lavoro applicava al CP_1 Controparte_2 ricorrente il Contratto Aziendale stipulato con la Rappresentanza Sindacale Provinciale della CISAL Terziario, ha adito questo Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, per chiedere la disapplicazione del CCNL aziendale stipulato il 10.04.2014 in quanto violativo dell'art. 36 Cost e, per l'effetto, la condanna di in Controparte_1
p.l.r.p.t., in solido ai sensi dell'art. 29 comma 2 dlgs. 276/2003 con Controparte_2 in p.l.r.p.t., a pagare la somma di € 3.422,68 (al netto del TFR già riscosso), come da conteggio sindacale allegato a titolo di differenze retributive come da conteggi allegati al ricorso introduttivo.
Il ricorrente, in particolare, deduceva che il trattamento retributivo previsto dal contratto aziendale era inferiore a quello spettante in base al livello di inquadramento previsto nel CCNL di settore ragion per cui rivendicava il diritto alle differenze retributive per il lavoro straordinario eccedente le 40 ore contrattuali, per straordinario notturno, le indennità per tredicesima, per permessi, ferie e le festività non godute.
Nel procedimento così introdotto provvedeva alla rituale costituzione processuale la società , la quale chiedeva il rigetto del ricorso sul preminente rilievo Controparte_2 che con quietanza liberatoria sottoscritta il 18.06.2020 il ricorrente avrebbe rinunciato a qualunque azione nei confronti della predetta società; in subordine di applicare il beneficio della preventiva escussione al patrimonio della ed in Controparte_1 ulteriore subordine nel caso di pronuncia di accoglimento della domanda del ricorrente dichiarare la tenuta a garantire da qualunque Controparte_1 Controparte_2 pregiudizio dovesse derivare alla stessa mediante accollo o comunque versamento in favore di di ogni somma che si accertasse dovuta al ricorrente. Controparte_2
Successivamente si costituiva anche che variamente Controparte_3 argomentando in fatto o in diritto chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Occorre premettere che la ricorrente ha chiesto la disapplicazione del ccnl aziendale del 10/04/2014, rilevando che esso era peggiorativo rispetto al CCNL Servizi Fiduciari applicato, in quanto prevedeva un divisore del salario mensile di 195 (in luogo di quello più favorevole di 173 previsto nel CCNL Servizi Fiduciari) ed escludeva maggiorazioni
Pag. 2 di 7 per lavoro notturno, così vanificando i minimi retributivi previsti dal Ccnl nazionale.
Invero, rappresentava che il ccnl aziendale era violativo dell'art. 36 co. 1 Cost., il quale sancisce l'inderogabilità dei minimi retributivi stabiliti dai Ccnl maggiormente rappresentativi.
Evidenziava inoltre che la RSA firmataria del medesimo ccnl aziendale non era rappresentativa della maggioranza delle deleghe sindacali all'interno della società datrice di lavoro, e che la ricorrente non è mai stata iscritta alla sigla sindacale CISAL.
Rivendicava inoltre il tfr.
La resistente eccepiva in via preliminare la mancanza di Controparte_1 legittimazione ad agire della ricorrente.
In via preliminare va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Torre
Annunziata.
Va ribadito che che sensi dell'art. 413 cpc: “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto . Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.”
Orbene, la società ha la sede legale in Torre del Greco, il Controparte_1 contratto di lavoro deve ritenersi concluso in Torre del Greco dove deve presumersi essere avvenuta la conoscenza da parte del datore di lavoro dell'accettazione del lavoratore, recando il contratto quale luogo di perfezionamento del contratto Torre del
Greco, né è applicabile il criterio della dipendenza avendo il lavoratore agito dopo oltre sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, aderendo alle considerazioni più ampiamente esposte dal Tribunale di
Firenze nell'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale del Tribunale di
Firenze in funzione del Giudice del Lavoro, sussiste la competenza per territorio
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione del giudice del lavoro, a conoscere il presente procedimento sia in virtù del foro dell'azienda che del foro del contratto.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla Controparte_3
Secondo la giurisprudenza di legittimità ( SC n. 27115/2017), va riconosciuta la legittimazione ad agire per la disapplicazione dei ccnl aziendali ai lavoratori non
Pag. 3 di 7 aderenti alle OS che hanno firmato il contratto, qualora il ccnl aziendali deroghi in peius rispetto ai ccnl nazionali;
parallelamente nel caso di accordi di prossimità, va riconosciuta la legittimazione ad agire dei lavoratori non aderenti alle OS firmatarie qualora invochino una violazione dell'art. 8, come nel caso di specie, in cui la ricorrente allega che vi sia stata una deroga in una materia non prevista dall'art. 8.
Va rilevato inoltre che il contratto di prossimità è stato stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative in azienda nel 2014, ovvero la Cisal, alla quale erano iscritti 48 lavoratori su 55 come provato dalla resistente.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Trattandosi di contratto di prossimità va verificato quindi unicamente se le deroghe da esso previste al ccnl nazionale, applicato parametricamente (ovvero il ccnl Servizi
Fiduciari) rientrino nelle materie previste dall'art. 8 e se esse siano rispettose della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro
Ed invero, va affermata la nullità del contratto di prossimità impugnato.
Occorre muovere dalla lettura dell'art. 8 comma 1 dl 138/2011 conv. in legge 148/2011, in forza del quale “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, (…) possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro”.
Le intese possono riguardare le materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione riferite agli aspetti elencati nel comma 2.
Deve rilevarsi che nell'elenco in questione manca un espresso riferimento al trattamento retributivo minimo, e che il trattamento retributivo in ogni caso trova come limite inderogabile di rilievo costituzionale l'art. 36 della costituzione, per il rispetto del quale occorre fare riferimento ai minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva per ciascuna qualifica (ex plurimis, Cass. n. 27138 del 2013).
Nella specie il contratto di prossimità del 10 aprile 2014 ha previsto un orario di 45 ore settimanali ed un orario di lavoro giornaliero di 12 ore, di talché l'importo della paga
Pag. 4 di 7 oraria calcolato dividendola per il divisore previsto dal contratto di prossimità è inferiore a quella prevista dal ccnl il cui divisore orario è 173.
Pertanto, il contratto di prossimità impugnato, operando su materie, quale l'entità della retribuzione (a cui attengono il divisore del salario e la maggiorazione prevista per il lavoro notturno) escluse da quelle disciplinate dalla contrattazione di secondo livello
(Cfr. art. 14 CCNL che consente di intervenire solo sulla distribuzione dell'orario settimanale e non sulla sua quantificazione e retribuzione) non risulta vincolante per il lavoratore che può legittimamente chiederne la disapplicazione giacché lo stesso non può validamente disciplinare il rapporto lavorativo in esame trattandosi di materie escluse da quelle oggetto della contrattazione di secondo livello.
Sul punto, questo giudice aderisce e fa proprie le motivazioni rese della sentenza della
Corte di Appello di Napoli n 3821/2024 che, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente ricorso, ha chiarito: “Nel caso di specie, a parte il richiamo all'art. 8 cit. nell'incipit, nel contratto aziendale non si rinviene alcuna delle caratteristiche richieste dalla legge: in particolare, neanche sono specificate le finalità cui tale accordo dovrebbe realizzare. A ciò si aggiunga che dietro l'apparente modifica dell'orario di lavoro nelle sue articolazioni, l'accordo finisce col ridurre sensibilmente l'ammontare della retribuzione spettante ai lavoratori, ciò che non è consentito ad un accordo di prossimità. Come correttamente evidenziato dall'appellato, infatti in tale contratto di prossimità si prevedono espressamente deroghe in tema di clausole flessibili ed elastiche, lavoro supplementare e straordinario notturno, e festivo, buoni pasto, orario di lavoro, maggiorazione per turni notturni, straordinario, trasferte: 1) è stato previsto un orario ordinario di 45 ore settimanali pari a 195 mensili;
2) l'orario di lavoro giornaliero è stabilito in 12 ore, cosicché lo straordinario decorre dalla dodicesima ora e dalla quarantaseiesima ora e sempre che sia superato mensilmente l'orario medio di
195 ore;
e comunque, sempre che il superamento delle 195 ore mensili avvenga in media per dodici mesi consecutivi;
l'orario di 195 ore mensili può essere distribuito anche sul numero di giornate inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. ed è comprensivo delle giornate di assenza per ferie e permessi malattia e festività; 4) è esclusa ogni maggiorazione per lavoro notturno;
5) l'importo paga oraria è calcolato dividendo per il divisore previsto dal C.C.N.L. di 173 con la conseguenza che la paga oraria è nettamente inferiore a quella prevista dal C.C.N.L.; 6) non viene corrisposta la retribuzione per lavoro straordinario o supplementare, bensì - in deroga al C.C.N.L. – è
Pag. 5 di 7 previsto l'accantonamento in banca ore delle ore straordinario o supplementari, ritenendo straordinarie solo quelli eccedenti le 195 medie mensili;
7) è previsto
l'obbligo di lavorare il giorno festivo.
In sostanza, quindi, non sono specificamente individuate le finalità dell'accordo
(neanche in maniera generica) e sono disciplinate materie al di fuori di quelle previste dalla legge.
Di qui la nullità dell'accordo.”
Ciò posto, non è fondata l'eccezione proposta da che, costituendosi Controparte_2 in giudizio, ha depositato la quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente del
18.06.2020. Orbene tale scrittura privata non fa alcun riferimento alla rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs 276/2003 per i crediti retributivi del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro/appaltatore riferendosi chiaramente solo al TFR che, giusta dichiarazione espressa dello stesso ricorrente, è una posta creditoria esclusa dal presente giudizio. per espressa dichiarazione del ricorrente, dal presente giudizio.
Tutto quanto precisato, per quanto concerne l'entità delle differenze retributive dovute alla ricorrente, deve innanzitutto darsi atto che risulta incontestato l'orario di lavoro, il periodo lavorato, le mansioni svolte e l'adibizione del ricorrente nell'ambito dell'appalto di servizi stipulato tra le odierne resistenti.
Dalla copiosa documentazione prodotta in atti dalle parti processuali (id est buste paga, cedolini per presenze e riepilogativi annuali, CCNL Istituti Vigilanza Privata
Servizi Fiduciari e conteggi) emerge in favore del ricorrente un credito per differenze retributive per un importo pari ad € 3.422,68 (detratto il TFR già riscosso e quietanzato)
Per tutto quanto precede e , vanno Controparte_1 Controparte_2 condannate in solido tra loro, ex art 29 dlsg 276 del 2003, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive rivendicate che, ritenendo di poter condividere i conteggi prodotti in atti non oggetto di specifica ed analitica contestazione, si ritiene di poter quantificare in € 3.422,68, oltre rivalutazione monetaria interessi legali dalle singole scadenze di ciascuna voce al saldo.
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
Pag. 6 di 7 A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di manleva non rinvenendosi i presupposti di cui all'art
21 dell'accordo quadro tra sistemi di sicurezza srl e . Controparte_2
Infine, l'eccepito beneficio della preventiva escussione per i crediti sorti anteriormente al 17 marzo 2017 non preclude in questa sede di cognizione la pronuncia come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 21.06.2022 respinta ogni diversa e ulteriore Parte_1 domanda, così provvede:
1) Dichiarata la nullità del contratto di prossimità del 10 aprile 2014, condanna e in solido tra loro al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore della ricorrente della somma di euro 3.422,68 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze di ciascuna voce al saldo;
2) Condanna e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2 rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro € 1.800,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 8/4/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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