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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, AT
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4015/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03476202400000779000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028643145000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009140161001 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220015287360000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220015287360000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220015287360000 IRAP 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220029568423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220031990059000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230012208740000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il 30 aprile 2024, la società Ricorrente_1 Srls evocava in giudizio gli Enti in epigrafe per ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
(erroneamente indicata anche come preavviso di fermo), notificata in data 29 febbraio 2024.
La ricorrente deduceva, tra i vari motivi: l'omessa notifica delle cartelle presupposte;
la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973; l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per i tributi e il diritto camerale, nonché quella ex art. 20 d.lgs. 472/1997 per sanzioni e interessi.
In via preliminare, veniva richiesta la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione producendo prova delle notifiche via PEC delle cartelle e, soprattutto, documentando la notifica di avvisi di intimazione intermedi avvenuta nell'anno 2023, non opposte.
Gli Enti impositori ribadivano la legittimità della pretesa.
In data 19 giugno 2024, questa Corte esaminava l'istanza cautelare.
Con ordinanza n. 1062/2024, la richiesta di inibitoria veniva rigettata per carenza di periculum in mora, non essendo stato dimostrato un pregiudizio imminente e irreparabile a diritti assoluti o posizioni costituzionalmente protette.
All'udienza del 21 gennaio 2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva preliminarmente come debba essere confermato il rigetto dell'istanza di inibitoria avanzata dalla ricorrente ex art. 47 d.lgs. 546/92.
In fase cautelare, è stato correttamente evidenziato che non ricorrono le condizioni per la sospensione dell'atto, atteso che, a prescindere da ogni valutazione sul fumus boni iuris, difetta il requisito del periculum, non risultando compromesse situazioni giuridiche inerenti profili personalistici o diritti assoluti.
Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di diritto che seguono, strettamente connesse alla gerarchia degli atti della riscossione e alla condotta processuale del contribuente.
L'aspetto dirimente della controversia risiede nella circostanza che la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 2024 è stata preceduta dalla rituale notifica dell'avviso di intimazione n. 03420239010538168000 ex art. 50 D.P.R. 602/1973, avvenuta nel corso dell'anno 2023.
Dalla documentazione in atti risulta che tale atto è stato regolarmente notificato alla società ricorrente in data 24 luglio 2023 tramite PEC.
L'omessa impugnazione di tale intimazione comporta effetti preclusivi insanabili:
Secondo il principio di cui all'Ord. Cass. n. 23346/2024, la mancata opposizione a un atto della riscossione validamente notificato determina la "cristallizzazione" del credito e sana ogni eventuale vizio relativo alla notifica delle cartelle presupposte. Le doglianze su omessa notifica e decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73 sono pertanto inammissibili per acquiescenza ed ogni contestazione su una prescrizione eventualmente maturata prima del 2023 è preclusa dalla mancata impugnazione dell'atto intermedio che ha consolidato la pretesa tributaria.
In definitiva, la rituale notifica degli atti interruttivi del 2023, non opposti, rende la pretesa (capitale, interessi e sanzioni) certa, liquida ed esigibile.
Rilevato, che la notifica del 24/07/2023 ha spiegato efficacia interruttiva istantanea ex art. 2943 c.c., azzerando ogni termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni, interessi e diritti camerali) eventualmente maturato in precedenza.
Poiché il presente ricorso è del 2024, nessun nuovo termine è maturato.
In parziale difformità da alcuni precedenti, ma in adesione all'orientamento di legittimità (Cass. n. 14244/2021
e Cass. n. 11113/2024), si ribadisce che anche per i crediti camerali ex art. 2948 n. 4 c.c. e le sanzioni -art. 20 d.lgs. 472/1997- opera la prescrizione quinquennale, qui validamente interrotta.
Pertanto il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza, comprensive della fase cautelare, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione II, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srls e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali, da ripartire tra le parti resistenti costituite. Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GAETANI ANTONIO, Presidente
RUSSO PASQUALE, AT
LO FEUDO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4015/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03476202400000779000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180028643145000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220009140161001 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220015287360000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220015287360000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220015287360000 IRAP 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220029568423000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220031990059000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230012208740000 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 147/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il 30 aprile 2024, la società Ricorrente_1 Srls evocava in giudizio gli Enti in epigrafe per ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
(erroneamente indicata anche come preavviso di fermo), notificata in data 29 febbraio 2024.
La ricorrente deduceva, tra i vari motivi: l'omessa notifica delle cartelle presupposte;
la decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973; l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per i tributi e il diritto camerale, nonché quella ex art. 20 d.lgs. 472/1997 per sanzioni e interessi.
In via preliminare, veniva richiesta la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione producendo prova delle notifiche via PEC delle cartelle e, soprattutto, documentando la notifica di avvisi di intimazione intermedi avvenuta nell'anno 2023, non opposte.
Gli Enti impositori ribadivano la legittimità della pretesa.
In data 19 giugno 2024, questa Corte esaminava l'istanza cautelare.
Con ordinanza n. 1062/2024, la richiesta di inibitoria veniva rigettata per carenza di periculum in mora, non essendo stato dimostrato un pregiudizio imminente e irreparabile a diritti assoluti o posizioni costituzionalmente protette.
All'udienza del 21 gennaio 2026, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, la Corte rileva preliminarmente come debba essere confermato il rigetto dell'istanza di inibitoria avanzata dalla ricorrente ex art. 47 d.lgs. 546/92.
In fase cautelare, è stato correttamente evidenziato che non ricorrono le condizioni per la sospensione dell'atto, atteso che, a prescindere da ogni valutazione sul fumus boni iuris, difetta il requisito del periculum, non risultando compromesse situazioni giuridiche inerenti profili personalistici o diritti assoluti.
Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di diritto che seguono, strettamente connesse alla gerarchia degli atti della riscossione e alla condotta processuale del contribuente.
L'aspetto dirimente della controversia risiede nella circostanza che la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 2024 è stata preceduta dalla rituale notifica dell'avviso di intimazione n. 03420239010538168000 ex art. 50 D.P.R. 602/1973, avvenuta nel corso dell'anno 2023.
Dalla documentazione in atti risulta che tale atto è stato regolarmente notificato alla società ricorrente in data 24 luglio 2023 tramite PEC.
L'omessa impugnazione di tale intimazione comporta effetti preclusivi insanabili:
Secondo il principio di cui all'Ord. Cass. n. 23346/2024, la mancata opposizione a un atto della riscossione validamente notificato determina la "cristallizzazione" del credito e sana ogni eventuale vizio relativo alla notifica delle cartelle presupposte. Le doglianze su omessa notifica e decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73 sono pertanto inammissibili per acquiescenza ed ogni contestazione su una prescrizione eventualmente maturata prima del 2023 è preclusa dalla mancata impugnazione dell'atto intermedio che ha consolidato la pretesa tributaria.
In definitiva, la rituale notifica degli atti interruttivi del 2023, non opposti, rende la pretesa (capitale, interessi e sanzioni) certa, liquida ed esigibile.
Rilevato, che la notifica del 24/07/2023 ha spiegato efficacia interruttiva istantanea ex art. 2943 c.c., azzerando ogni termine di prescrizione (decennale per i tributi e quinquennale per sanzioni, interessi e diritti camerali) eventualmente maturato in precedenza.
Poiché il presente ricorso è del 2024, nessun nuovo termine è maturato.
In parziale difformità da alcuni precedenti, ma in adesione all'orientamento di legittimità (Cass. n. 14244/2021
e Cass. n. 11113/2024), si ribadisce che anche per i crediti camerali ex art. 2948 n. 4 c.c. e le sanzioni -art. 20 d.lgs. 472/1997- opera la prescrizione quinquennale, qui validamente interrotta.
Pertanto il ricorso va rigettato e confermato l'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza, comprensive della fase cautelare, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sezione II, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 Srls e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali, da ripartire tra le parti resistenti costituite. Così deciso in Cosenza, il 21 gennaio 2026.