Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 498/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Filomena Girardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 498 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione a seguito della riserva assunta all'udienza del
13.03.2025, promossa da nato in Germania a [...] il [...] e residente a [...]
Campobasso alla via Labanca n. 153, C.f. rappresentato e difeso C.F._1
dall'avv. Antonio de Benedittis C.f. e domiciliato presso il suo C.F._2 studio in Campobasso alla via Mazzini 40/b,
Attore
CONTRO già con sede in Firenze, Via Jacopo Controparte_1 Controparte_1 da Diacceto n. 48, cod. fisc./p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Francesco Gambi (cod. fisc. ), elettivamente domiciliata ai fini C.F._3
del presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Marco Marinelli, posto in Agnone, via Marconi n. 1
- Convenuta -
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Concise Ragioni Di Fatto E Di Diritto Della Decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69 del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13, “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio il sig. , in sintesi, ha affermato Pt_1
che:
− In data 25 ottobre 2016 ha stipulato con un contratto di Controparte_1 finanziamento per l'importo di € 41.135,00 con rimborso della somma finanziata tramite n. 96 rate mensili al T.A.N. del 6,70%;
− ha corrisposto n. 76 rate, per cui, a titolo di interesse ha corrisposto l'importo di €
11.196,76;
− dall'esame del contratto di finanziamento emerge l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese costruito secondo il regime finanziario dell'interesse composto, in deroga a quanto previsto dall'art. 821 c.c., senza che tuttavia tale sistema di ammortamento sia stato convenuto con forma scritta;
− a cio' consegue la violazione dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la violazione dell'art. 117, 4° comma, T.U.B. e la violazione dell'art. 1234 c.c., in quanto il contratto sarebbe affetto da indeterminatezza del tasso di interesse applicato;
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− l'applicazione di un piano di ammortamento alla francese costruito secondo il regime finanziario dell'interesse composto ha determinato un maggior costo a carico dell'attore e l'applicazione di interessi anatocistici;
− al contratto dovrebbe essere applicato un piano di ammortamento con regime finanziario dell'interesse semplice e che, conseguentemente, la somma dovuta a titolo di interessi sarebbe pari ad € 8.618,79; quindi dovrebbe essere al medesimo restituita la somma di € 10.764,06, oltre alle successive rate a scadere per le quali occorrerebbe sviluppare un piano di ammortamento secondo il regime finanziario dell'interesse semplice, applicando il tasso sostitutivo di cui all'art 117, 7° comma, T.U.B., in luogo del tasso convenzionale.
L'attore ha, pertanto, rassegnato le seguenti testuali conclusioni:
1) ACCERTARE che, a causa della applicazione del piano di ammortamento “alla francese” al contratto di mutuo di cui è causa, il tasso di interesse pattuito contrattualmente (T.A.N.) non è stato rispettato dalla banca in conseguenza di un tasso effettivo applicato superiore e diverso, determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte della mutuataria e, per l'effetto,
2) DICHIARARE illegittimo, in violazione degli artt.821 e 1283 c.c., il sistema di calcolo “alla francese” in capitalizzazione composta del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di finanziamento, in conseguenza della applicazione della formula matematica dell'interesse composto per la determinazione della rata e della conseguente capitalizzazione degli interessi;
3) DICHIARARE nulla, ai sensi degli artt.1418,1346,1419,2°comma,e 1284 c.c. 117 4° comma tub, per indeterminatezza, in conseguenza della applicazione del tasso ultra-legale, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di mutuo;
4) DICHIARARE che, a causa della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 3) per effetto della applicazione del tasso ultra-legale, è dovuto alla convenuta il solo tasso di cui all'art 117 7° comma t.u.b e, per l'effetto,
5) CONDANNARE la , in persona del legale rappresentante p.t. alla Controparte_1 percezione del solo tasso previsto ai sensi dell'art. 1284 c.c.ovvero tasso di cui all'art 117 7°
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cmma t.u.b. , calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato , per tutto l'ammortamento delle rate e, per gli effetti,
6) Condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 rimborsare in favore dell'attore la complessiva somma di € 10.764,06 ,fino all'ultima rata pagata e accertata del piano di ammortamento, quale differenza degli interessi pagati in più sino alla concorrenza del tasso legale ovvero quello di cui all'art 117 7° comma t.u.b., per effetto della applicazione dell'ammortamento “alla francese” in capitalizzazione composta al contratto di finanziamento di cui è causa, riconoscendo, quindi, alla banca la percezione del solo tasso di cui all'art. 1284 c.c., ovvero quello di cui all'art 117 7° comma t.u.b. , calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato;
7) CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento degli interessi legali dalla domanda sulle somme in restituzione di cui al punto 6);
8) CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di causa , oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e cap come per Legge.”
La convenuta si è costituita in giudizio, con comparsa depositata Controparte_1
telematicamente l'08.05.2023, resistendo alle domande proposte, insistendo nel loro integrale rigetto. All'esito dell'udienza del 21/12/2023 veniva rilevata d'ufficio l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione e venivano concessi 15 giorni per la relativa introduzione.
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 19/4/2024 ha Controparte_1 rilevato la mancata introduzione del delegato procedimento di mediazione ed ha quindi chiesto che il presente giudizio venga dichiarato improcedibile;
La causa è stata rinviata per la relativa verifica all'udienza del 19/7/2024 alla quale ha rilevato che, in data 12/7/2024, l'Attore ha depositato un verbale Controparte_1
di mediazione del 14/1/2021, irrilevante ai fini del presente giudizio, onde ha ribadito la propria richiesta di dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio;
La causa è stata quindi rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13/3/2025.
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Alla predetta udienza del 13.03.2025, la causa veniva riservata in decisione ex art. 281 sexies cpc, secondo comma, novellato e, pertanto, si provvede come di seguito.
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Sulla eccezione di improcedibilita' della domanda per mancato avvio della procedura di mediazione delegata dal Tribunale.
E' evidente che il verbale di mediazione del 14.01.2021, depositato da parte attrice il
12.07.2024, non ha alcuna attinenza con la mediazione disposta dal tribunale con provvedimento del 21/12/2023; pertanto, dalla verifica compiuta puo' affermarsi che parte attrice non ha dato corso alla mediazione disposta ex officio con il richiamato provvedimento del 21.12.2023 , tant'e' che nessuna prova in ordine all'avvio della procedura di mediazione risulta dagli atti di causa e parte convenuta afferma di non aver ricevuto alcuna convocazione.
A quanto innanzi conseguirebbe una pronuncia in rito di improcedibilita' della domanda per mancato avvio della mediazione delegata con provvedimento del tribunale del 21.12.2023 e siffatta pronuncia risulterebbe idonea a definire il giudizio in quanto assorbente il merito.
Tuttavia, la domanda risulta infondata anche nel merito, in particolare, a seguito della nota pronuncia delle SS.UU. della S.C. n. 15130 del 29.05.2024.
Ed infatti, l'attore con la presente azione giudiziaria afferma che la violazione del divieto di applicazione di interessi anatocistici sarebbe conseguenza dell'applicazione un piano di ammortamento alla francese costruito secondo il regime finanziario dell'interesse composto, anziché semplice in difetto di espressa ed esplicita pattuizione con conseguente indeterminatezza del contratto di finanziamento.
Siffatta tesi propugnata dall'attore risulta sconfessata dai princìpi di diritto espressi dalla S.C. a SS.UU. con la pronuncia richiamata che e' intervenuta per comporre un contrasto tra le sezioni semplici ed ha chiarito che:”… Questa impostazione non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni.a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto delmaggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.U.B. ("I contratti indicano il tasso di interesse e
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ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che
è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti"
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è nritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (T.A.N.) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale
(T.A.E.G.) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e
34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le "Istruzioni di
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vigilanza per le banche in tema di trasparenza" adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di "credito ai consumatori" e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3; 120-octies, comma 2, lett. e, e
120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di "credito immobiliare ai consumatori").
In conclusione sul punto, deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale…”
A quanto innanzi esposto consegue il rigetto della domanda anche nel merito.
Sulla Regolamentazione delle spese di causa.
Si ritiene equa la integrale compensazione delle spese di giudizio in considerazione del noto contrasto giurisprudenziale sull'argomento oggetto di causa, risolto soltanto nel corso del presente giudizio con la pronuncia citata della S.C. SS.UU. n.15130 del
29.05.2024.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni altra eccezione e domanda assorbita e /o respinta, così provvede:
Rigetta la domanda, in quanto infondata nel merito;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Campobasso il 04 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Filomena Girardi
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