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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5030/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5030/2023 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.5.1984, residente in [...], C. da Chiusa di Carlo n. 20, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Fiorella Giummo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Città Giardino (Fraz. Melilli), via Brancati n. 61
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso del 22.12.2023 premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con dalla quale nasceva la figlia (il 23.6.2013), CP_1 Per_1 chiedeva a questo Tribunale la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e dei diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, chiedeva disporsi la previsione dell'obbligo a carico di di CP_1
corrisponderle la somma di euro 300,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nel senso di un pomeriggio a settimana la domenica per due ore consecutive.
All'esito dell'udienza del 13.6.2024, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il difensore di parte ricorrente integrava la domanda chiedendo la pronuncia dell'affidamento esclusivo della minore in ragione del disinteresse morale e materiale manifestato ormai da tempo dal padre nei confronti di con Per_1
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 19.6.2024 il Giudice, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima, nonché la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno in due pomeriggi a settimana da stabilirsi previo accordo tra i genitori.
Infine, stabiliva l'obbligo a carico di di corrispondere all'ex compagna la CP_1
somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisite le relazioni del Servizio Sociale di Noto e della Guardia di Finanza di Augusta, all'udienza del 3.6.2025 il Giudice relatore, ritenuta la causa matura, la poneva in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in CP_1
giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti.
pagina 2 di 5 3. Passando al merito,in primo luogo la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre è fondata e va accolta.
In via generale, occorre richiamare sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Ebbene, nel caso di specie è emerso il persistente disinteresse del padre nei confronti della figlia minore, tanto sul piano affettivo quanto su quello economico, posto che l'Italia non ha più alcun rapporto con e non corrisponde alcunché a titolo di mantenimento. Per_1
In dettaglio, la ricorrente ha riferito che l'ex compagno non incontra la figlia da parecchio tempo, non intrattiene con lei conversazioni telefoniche ed è sparito da un giorno all'altro, in tal modo provocando nella minore uno stato di sofferenza (“Il sig. non vede CP_1 Per_1
da due anni e non la sente telefonicamente, non ho veramente idea di cosa sia accaduto perché io l'ho sempre lasciato libero di incontrarla quando voleva. ha sofferto Per_1 molto, prima lo cercava telefonicamente, ora si è rassegnata e non lo cerca più”).
pagina 3 di 5 Contribuisce, ancora, a comprovare il disinteresse di nei confronti della figlia CP_1
minore anche la relazione redatta dal Servizio sociale del Comune di Avola, in cui è emersa la totale assenza della figura paterna nella vita della minore (cfr. relazione del 19.3.2025).
Infine, anche la scelta di non costituirsi nel presente giudizio, pur nella neutralità dell'opzione processuale, conferma l'approccio superficiale e l'atteggiamento di distacco affettivo del resistente, prospettato dalla madre della minore.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il Collegio ritiene il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre come maggiormente rispondente all'interesse di Per_1
assicurando, peraltro, al genitore collocatario una maggiore funzionalità nelle decisioni da adottare.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, qualora il padre dovesse modificare il proprio comportamento manifestando la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, il diritto di visita della minore potrà essere esercitato almeno due pomeriggi a settimana da stabilirsi previo accordo con la ricorrente.
4.In punto di ricostruzione della situazione economico-reddituale delle parti, nel corso del procedimento è emerso che la ricorrente non svolge attività lavorativa (essendo invalida al
100%, percepisce mensilmente euro 736,00 a titolo di pensione di invalidità ed abita, insieme alla figlia minore, in un immobile in comodato d'uso, corrispondendo un canone mensile di euro 350,00 (v. dichiarazioni della all'udienza del 13.6.2024 e Parte_1
relazione del Servizio Sociale di Avola del 19.3.2025).
Quanto a , dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Augusta CP_1
risulta essere disoccupato;
per gli anni di imposta 2022-2023-2024 non ha presentato dichiarazione dei redditi;
dal 14.6.2023 al 30.9.2023 ha lavorato presso CP_2
con la qualifica di colf (v. relazione Guardia di Finanza di Augusta del
[...]
23.9.2024).
Considerato quanto sopra e tenuto conto dei costi correlati al soddisfacimento dei bisogni di una bambina dell'età di il Collegio, in linea con quanto già stabilito in via Per_1
provvisoria ed urgente con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., stima equo e proporzionato porre in capo a l'obbligo di corrispondere a entro CP_1 Parte_1
pagina 4 di 5 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 euro per il mantenimento della figlia minore, somma da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio (22.12.2023).
5. In ragione della natura del procedimento e della mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5030/2023
R.G.: dispone l'affidamento esclusivo di alla madre ed il collocamento prevalente presso Per_1
l'abitazione di quest'ultima; regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1
mensile di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie, il tutto con decorrenza dalla domanda (22.12.2023); dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5030/2023 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.5.1984, residente in [...], C. da Chiusa di Carlo n. 20, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Fiorella Giummo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
Città Giardino (Fraz. Melilli), via Brancati n. 61
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 (art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso del 22.12.2023 premesso di avere intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con dalla quale nasceva la figlia (il 23.6.2013), CP_1 Per_1 chiedeva a questo Tribunale la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore e dei diritti ad essa afferenti.
In dettaglio, chiedeva disporsi la previsione dell'obbligo a carico di di CP_1
corrisponderle la somma di euro 300,00 mensile a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nel senso di un pomeriggio a settimana la domenica per due ore consecutive.
All'esito dell'udienza del 13.6.2024, rimasto vano il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione del resistente, il difensore di parte ricorrente integrava la domanda chiedendo la pronuncia dell'affidamento esclusivo della minore in ragione del disinteresse morale e materiale manifestato ormai da tempo dal padre nei confronti di con Per_1
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre.
Con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 19.6.2024 il Giudice, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento prevalente presso quest'ultima, nonché la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno in due pomeriggi a settimana da stabilirsi previo accordo tra i genitori.
Infine, stabiliva l'obbligo a carico di di corrispondere all'ex compagna la CP_1
somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Acquisite le relazioni del Servizio Sociale di Noto e della Guardia di Finanza di Augusta, all'udienza del 3.6.2025 il Giudice relatore, ritenuta la causa matura, la poneva in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , che non si è costituito in CP_1
giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti.
pagina 2 di 5 3. Passando al merito,in primo luogo la domanda di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre è fondata e va accolta.
In via generale, occorre richiamare sul punto l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 27/2017).
Sempre secondo la Corte di legittimità, “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per
l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Ebbene, nel caso di specie è emerso il persistente disinteresse del padre nei confronti della figlia minore, tanto sul piano affettivo quanto su quello economico, posto che l'Italia non ha più alcun rapporto con e non corrisponde alcunché a titolo di mantenimento. Per_1
In dettaglio, la ricorrente ha riferito che l'ex compagno non incontra la figlia da parecchio tempo, non intrattiene con lei conversazioni telefoniche ed è sparito da un giorno all'altro, in tal modo provocando nella minore uno stato di sofferenza (“Il sig. non vede CP_1 Per_1
da due anni e non la sente telefonicamente, non ho veramente idea di cosa sia accaduto perché io l'ho sempre lasciato libero di incontrarla quando voleva. ha sofferto Per_1 molto, prima lo cercava telefonicamente, ora si è rassegnata e non lo cerca più”).
pagina 3 di 5 Contribuisce, ancora, a comprovare il disinteresse di nei confronti della figlia CP_1
minore anche la relazione redatta dal Servizio sociale del Comune di Avola, in cui è emersa la totale assenza della figura paterna nella vita della minore (cfr. relazione del 19.3.2025).
Infine, anche la scelta di non costituirsi nel presente giudizio, pur nella neutralità dell'opzione processuale, conferma l'approccio superficiale e l'atteggiamento di distacco affettivo del resistente, prospettato dalla madre della minore.
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il Collegio ritiene il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre come maggiormente rispondente all'interesse di Per_1
assicurando, peraltro, al genitore collocatario una maggiore funzionalità nelle decisioni da adottare.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita, qualora il padre dovesse modificare il proprio comportamento manifestando la volontà di assumere un consapevole ruolo genitoriale, il diritto di visita della minore potrà essere esercitato almeno due pomeriggi a settimana da stabilirsi previo accordo con la ricorrente.
4.In punto di ricostruzione della situazione economico-reddituale delle parti, nel corso del procedimento è emerso che la ricorrente non svolge attività lavorativa (essendo invalida al
100%, percepisce mensilmente euro 736,00 a titolo di pensione di invalidità ed abita, insieme alla figlia minore, in un immobile in comodato d'uso, corrispondendo un canone mensile di euro 350,00 (v. dichiarazioni della all'udienza del 13.6.2024 e Parte_1
relazione del Servizio Sociale di Avola del 19.3.2025).
Quanto a , dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Augusta CP_1
risulta essere disoccupato;
per gli anni di imposta 2022-2023-2024 non ha presentato dichiarazione dei redditi;
dal 14.6.2023 al 30.9.2023 ha lavorato presso CP_2
con la qualifica di colf (v. relazione Guardia di Finanza di Augusta del
[...]
23.9.2024).
Considerato quanto sopra e tenuto conto dei costi correlati al soddisfacimento dei bisogni di una bambina dell'età di il Collegio, in linea con quanto già stabilito in via Per_1
provvisoria ed urgente con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., stima equo e proporzionato porre in capo a l'obbligo di corrispondere a entro CP_1 Parte_1
pagina 4 di 5 giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00 euro per il mantenimento della figlia minore, somma da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio (22.12.2023).
5. In ragione della natura del procedimento e della mancata opposizione del resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5030/2023
R.G.: dispone l'affidamento esclusivo di alla madre ed il collocamento prevalente presso Per_1
l'abitazione di quest'ultima; regolamenta l'esercizio del diritto di visita del padre come in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, la somma CP_1
mensile di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie, il tutto con decorrenza dalla domanda (22.12.2023); dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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