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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/08/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2018 e R.G. 933/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Canullo Presidente rel. est. dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 873/2018 R.G. e 933/2018 R.G. vertenti
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Domenico Formica, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6.8.2018 nel procedimento R.G. n. 873/18 ed alla memoria difensiva del 18.10.2018 nel procedimento n.
933/2018, elett. dom. presso lo studio del difensore in Civitanova Marche;
attore
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Gerardo Pizzirusso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento n. 873/2018
R.G. ed al ricorso del 29.3.2018 nel procedimento n. 933/2018 R.G., elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
convenuta e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: annullamento del matrimonio – separazione personale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.9.2024.
pagina 1 di 36 FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma
17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi). ha agito in giudizio al fine di sentir dichiarare annullato ex art. 122, comma Parte_1
1, c.c. il matrimonio civile dal medesimo contratto con il 29.8.2016 nel Controparte_1
Comune di San Gemini, asserendo di aver espresso il proprio consenso soltanto per il timore di poter subire ulteriore male ingenerato dallo stato di terrore e sudditanza psicologica in cui sarebbe stato ridotto dalla a partire dalla fine dell'anno 2014, in conseguenza delle CP_1 violenze, delle aggressioni, degli insulti e, più in generale, della condotta maltrattante, controllante ed oppressiva che la donna avrebbe posto in essere nei suoi confronti (fino alla fuga messa in atto dal in data 8.8.2017), sì da indurlo ad accettare passivamente Pt_1 ogni sua proposta, ivi compreso il matrimonio, temendo per la propria vita.
costituendosi in giudizio, si è opposta all'avversa domanda, negando di Controparte_1 aver tenuto i comportamenti ascrittile dal marito e sostenendo, al contrario, di aver dovuto ella stessa subire, prima e nel corso del matrimonio, reiterate umiliazioni e maltrattamenti, di natura psicologica ed anche fisica, da parte del avendo peraltro sacrificato la Pt_1 propria vita anche professionale, le amicizie e gli affetti per occuparsi del marito, il cui stato di salute sarebbe stato gravemente compromesso dall'arresto cardiaco avuto il 31.8.2014; ha quindi dedotto che il matrimonio impugnato sarebbe stato celebrato sulla base del consenso e della comune volontà di entrambi i coniugi, in modo libero e consapevole e senza alcuna coercizione di tipo fisico e/o morale.
La ha pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea, instando altresì, in via CP_1 riconvenzionale, per la condanna del al risarcimento del danno psicologico, morale Pt_1 ed esistenziale dalla stessa subito in conseguenza dei maltrattamenti dal medesimo posti in essere, tali da aver alterato l'equilibrio psicofisico e l'esistenza della convenuta stessa.
Successivamente alla instaurazione da parte del del giudizio di annullamento del Pt_1 matrimonio (R.G. 873/2018), è stato dalla introdotto il giudizio di separazione CP_1 personale delle parti (n. 933/2018 R.G.), il quale con provvedimento del 17.6.2021 è stato pagina 2 di 36 riunito al precedente, stante il rapporto di connessione per pregiudizialità logica esistente tra i due procedimenti.
Infatti, sebbene non sussista un rapporto di necessaria pregiudizialità-dipendenza tra il processo volto alla declaratoria di annullamento del matrimonio e quello di separazione personale (come condivisibilmente evidenziato nell'ambito del procedimento di separazione per cui è causa con ordinanza del 20.7.2020), tuttavia, incidendo la pronuncia di annullamento sul fatto genetico del rapporto matrimoniale, laddove essa intervenga in pendenza del giudizio di separazione personale, facendo venire meno il vincolo coniugale con efficacia retroattiva, preclude la pronuncia di quest'ultima e determina la cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio (in tal senso, sia pure con riferimento agli effetti della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, CASS., sent. n.
30496/2017; ord. n. 11553/2018; sent. n. 17094/2013).
Proprio per tale ragione, deve il Tribunale prioritariamente prendere in esame la domanda di annullamento del matrimonio proposta dal il cui eventuale accoglimento Pt_1 determinerebbe il venir meno della necessità di una pronuncia di separazione personale tra le parti, comportando la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione.
Occorre in primo luogo fornire un inquadramento giuridico alla domanda di annullamento del matrimonio avanzata dall'attore: premessa, infatti, la vincolatività per il giudice delle cause di annullamento dedotte dalla parte, nel caso di specie il ha evocato il primo comma Pt_1 dell'art. 122 c.c., laddove prevede che “il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo”, sostenendo di essere stato costretto a sposarsi dalla e dalle sue minacce e, al contempo, di essersi determinato a contrarre CP_1 matrimonio temendo per la propria stessa vita e, anche a causa dello stato di debolezza ed inferiorità in cui era stato posto dalla compagna, nel fondato timore di subire ulteriore male, timore conseguente alla sua condizione di soggezione che lo spingeva ad accettare passivamente ogni proposta della ivi compresa quella di sposarsi. CP_1
L'attore ha quindi tempestivamente evocato sia la causa di annullamento costituita dalla violenza morale che quella rappresentata dal timore di eccezionale gravità, previste dal citato art. 122, comma 1, c.c.
pagina 3 di 36 Occorre al riguardo rammentare che la differenza tra le due ipotesi è costituita dalla presenza o meno di una minaccia finalizzata a contrarre matrimonio, posto che qualora il timore di un male ingiusto e notevole (alla stregua dei criteri della violenza contrattuale di cui agli artt.
1434-1438 c.c., che si ritengono comunemente applicabili anche all'annullamento del matrimonio) sia ingenerato da una minaccia posta in essere allo specifico fine di indurre al matrimonio, si ha la fattispecie della violenza morale;
il timore sussiste, invece, mancando le minacce, quando è il nubendo che spontaneamente vede nel matrimonio lo strumento per sottrarsi ad un pericolo di eccezionale gravità, dovendo il timore derivare da cause esterne allo sposo (ab extrinseco) e, quindi, da circostanze oggettive nelle quali vanno comprese anche azioni umane che non siano direttamente finalizzate allo scopo di costringere il nubendo alla celebrazione del matrimonio;
in aderenza all'art. 1437 c.c., la prevalente dottrina ritiene quindi irrilevante il timore reverenziale, in quanto proveniente soltanto ab intrinseco, dall'animo del soggetto che si sente costretto, senza essere ancorato a circostanze oggettive esterne;
parimenti irrilevante è il timore indotto da autosuggestione, essendosi tuttavia al riguardo precisato, in dottrina, che se il timore si verifica sotto l'influenza di un ambiente opprimente non è frutto di autosuggestione, ma deve ritenersi effetto di cause esterne, potendo quindi assumere rilievo.
Laddove, quindi, il timore provenga ab extrinseco e sia di eccezionale gravità, non si ritiene necessario che sia riconoscibile dall'esterno, essendo causa di annullamento del matrimonio anche laddove rimanga nascosto nell'animo.
Ciò posto, ritiene il Tribunale doversi nel caso di specie escludere la sussistenza della causa di annullamento del matrimonio costituita dalla violenza morale, non evincendosi da alcuno degli acquisiti elementi istruttori (orali e documentali) la sussistenza di minacce rivolte dalla al allo specifico fine di indurlo a contrarre matrimonio. CP_1 Pt_1
Reputa invece il collegio che l'attore abbia fornito elementi probatori sufficienti per consentire di ritenere dimostrata l'esistenza in capo al medesimo, nel momento in cui ebbe a contrarre matrimonio, di un timore di eccezionale gravità conseguente alle gravissime condotte maltrattanti poste in essere dalla nei suoi confronti all'incirca dalla fine dell'anno CP_1
2014, le quali, pur in assenza di minacce finalizzate specificatamente al matrimonio, lo indussero a temere per la propria vita o per la possibilità di subire vessazioni ancora più gravi laddove non si fosse sposato, con conseguente sussistenza dei presupposti per addivenire all'annullamento del matrimonio contratto dalle parti il 29.8.2016.
pagina 4 di 36 Giova sin da ora precisare che al fine di addivenire a tale conclusione si dispone, prevalentemente, di elementi indiziari relativi ai comportamenti tenuti dalla nei CP_1 confronti del (i quali, essendo stati posti in essere all'interno delle mura domestiche, Pt_1 sono tendenzialmente sfuggiti a forme di conoscenza diretta, salvo che per alcuni episodi di cui si dirà in seguito), la cui sussistenza può desumersi da molteplici fatti noti, emersi dal compendio istruttorio versato in atti, costituenti indizi indubbiamente connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e quindi tali da poter essere posti alla base di un ragionamento presuntivo idoneo a corroborare adeguatamente la versione dei fatti dedotta dall'attore.
Il complesso di tali, invero numerosi, elementi indiziari consente infatti, ad avviso del
Tribunale, di fornire pieno riscontro alle allegazioni attoree relative al clima in cui viveva il nel periodo del matrimonio, a decorrere all'incirca dalla fine dell'anno 2014, Pt_1 connotato da sopraffazioni, vessazioni e persino violenze fisiche poste in essere ai suoi danni dalla che lo avevano posto in una condizione di inferiorità e di sudditanza CP_1 psicologica totale, di graduale annullamento e di dipendenza dalla compagna (poi divenuta moglie), nei cui confronti l'attore era supinamente accondiscendente, in quanto caduto in uno stato di prostrazione e di debolezza psicofisica che lo rendeva incapace di compiere autonomamente le attività di vita quotidiana e, quindi, anche di reagire.
Occorre quindi in primis muovere dal dato oggettivo ed univoco delle gravissime condizioni psicofisiche in cui versava il dalla fine dell'anno 2014, come emerse dalle numerose Pt_1 testimonianze acquisite, nonché dalla documentazione medica in atti, che assume rilievo dirimente al fine di ricostruire indiziariamente la situazione di oppressione e di sopraffazione, provocata dalla compagna, in cui l'attore si è trovato a vivere nel periodo in cui contrasse matrimonio con la donna e che ha sicuramente inciso sulla sua volontà di sposarsi.
Non è contestato, infatti, che l'attore sia stato colpito da infarto il 31.8.2014, godendo sino a quel momento di buona salute;
nei mesi successivi, tuttavia, continuando la terapia cardiologica prescritta, iniziò a manifestare sensazioni di malessere e di spossatezza fisica, genericamente ricondotte a depressione, del che si ricava riscontro oggettivo nel certificato rilasciato il 19.12.2014 dallo specialista psichiatra, dott. presso il quale (nel Persona_1
Dipartimento di Salute Mentale di Macerata) il aveva in pari data effettuato una Pt_1
pagina 5 di 36 visita, accompagnato dalla compagna convivente, (doc. 2 allegato alla Controparte_1 citazione): come si evince dal citato certificato, nonché (più esaustivamente) dalla relazione clinica-anamnestica redatta dal medesimo dott. il 12.1.2018 (doc. 7a allegato Persona_1 alla citazione), in quel momento l'attore, benché vigile e cosciente, presentava una sintomatologia caratterizzata da apprezzabile rallentamento psicomotorio, eloquio rallentato, parziale disorientamento temporale, deficit mnesici a carico della memoria a breve termine, micrografia, facies ipomimica, deambulazione a piccoli passi, tono dell'umore deflesso, medi livelli di ansia, inappetenza, irrequietezza, tremori fini alle estremità.
Nella citata relazione del 12.1.2018 il dott. recisa, inoltre, che il non aveva Per_1 Pt_1 sino a quel momento mai avuto contatti con il Dipartimento di Salute Mentale e che la sig.ra riferiva che il compagno soffriva di disturbo bipolare del tono dell'umore, Controparte_1 senza tuttavia esibire alcuna documentazione in merito, e che per circa venti anni e fino al
2012 aveva abusato di bevande alcoliche (circa un litro di vino al giorno); lo specialista nella medesima relazione aggiunge, altresì, che il paziente, su esplicita richiesta del medico, “non smentiva quanto riferito dalla sig.ra ”. CP_1
Nella medesima relazione è ulteriormente precisato – e questa circostanza appare significativa, per le ragioni che si diranno in seguito – che il assumeva già terapia Pt_1 psicofarmacologica costituita da Escitalopram e OT.
E' possibile ricavare maggiori elementi chiarificatori sulle condizioni dell'attore all'epoca della visita psichiatrica del 19.12.2014 e sulla terapia farmacologica che all'epoca assumeva dalla testimonianza resa dallo stesso dott. il quale, sentito all'udienza del Persona_1
20.2.2020, ha ricordato di aver avuto in cura il dal 19.12.2014 sino sicuramente al Pt_1
2018, avendolo nel corso del tempo visto con frequenza variabile, ma con una certa regolarità nell'arco dell'anno (le specifiche date delle visite psichiatriche eseguite dal 19.12.2014
12.1.2018 risultano nel dettaglio dalla menzionata relazione del dott. el 12.1.2018). Per_1
Lo specialista, in ordine alle condizioni in cui vide il nella prima visita del Pt_1
19.12.2014, ha spiegato che egli “presentava una deambulazione a piccoli passi, era molto rallentato dal punto di vista motorio e psichico, l'eloquio era molto lento, trascorreva un tempo di latenza importante tra la domanda e la risposta;”, aveva “tremori agli arti superiori;
era anche disorientato nel tempo” (non sapeva riferire la data); appare particolarmente significativo il fatto, rammentato dal dott. per cui il gli appariva “stordito”, Per_1 Pt_1
pagina 6 di 36 avendo lo specialista persino riferito tale impressione al dott. medico di medicina Per_2 generale dell'attore, contattato dal dott. immediatamente per avere un raccordo Per_1 anamnestico, posto che lo psichiatra – come dallo stesso precisato nella testimonianza resa, ma anche nella relazione del 12.1.2018 – non era riuscito in quella prima visita ad effettuare un inquadramento diagnostico strettamente psichiatrico, nutrendo dubbi (riferiti anche nella relazione del 12.1.2018) sulla natura psichiatrica della sintomatologia (che “poteva essere ricondotta ad un disturbo psichiatrico, ma non erano rispettati tutti i requisiti richiesti perché potesse essere diagnosticata una malattia mentale”), nonché ancora di più sulla diagnosi di disturbo bipolare del tono dell'umore riferita dalla e sospettando che si trattasse di CP_1 un problema neurologico piuttosto che psichiatrico (tanto da aver prescritto al di Pt_1 effettuare una visita neurologica).
Pertanto, contattato il dott. questi negò un'anamnesi positiva per patologia Per_2 psichiatrica o neurologica, confermando tuttavia di aver prescritto lui la terapia ansiolitica ed antidepressiva (dalle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini penali dal dott. il 29.8.2017 – doc. 25n.1 degli atti penali prodotti da parte attrice il 31.10.2019 – si Per_2 trae conferma del fatto che egli avesse prescritto al farmaci per la cura Pt_1 dell'ipertensione, per la cura post infarto e farmaci antidepressivi).
Giova inoltre richiamare le precisazioni rese in sede di escussione testimoniale dal dott. in ordine al fatto che non solo il ON era sempre accompagnato alle visite dalla Per_1 signora fino all'agosto del 2017 (quando, dopo i fatti dell'8 agosto 2017 su cui ci si CP_1 soffermerà in seguito, era da solo), ma anche che “era la signora a parlare CP_1 prevalentemente”, era lei che descriveva le condizioni del compagno, il quale, di fronte alla richiesta da parte dello specialista di conferma su ciò che gli veniva riferito dalla CP_1
“non smentiva, annuiva, […] qualche volta parlava”, ma era in prevalenza la a CP_1 parlare, tanto che alla richiesta di precisare a chi si riferiva laddove (nei certificati redatti) riportava essergli state riferite delle cose il dott. ha risposto che era la signora Per_1
a riferirgliele. CP_1
Il quadro di rallentamento psicomotorio, di stordimento (come efficacemente riferito dal dott. sia pure con termine atecnico), di difficoltà deambulatorie e di eloquio rallentato, Per_1 riscontrato dal dott. nella prima visita psichiatrica testé menzionata (per il quale lo Per_1 psichiatra nel corso degli anni continuò a prescrivere ansiolitici, antidepressivi e stabilizzatori pagina 7 di 36 del tono dell'umore, variando periodicamente il dosaggio), risulta essersi mantenuto tale per i successivi anni 2015 e 2016, senza tuttavia trovare una chiara definizione diagnostica, avendo i successivi esami neurologici a cui il ON si sottopose sin dall'inizio del 2015 (su prescrizione del dott. indotto il neurologo ad ipotizzare inizialmente un morbo di Per_1
Parkinson, ovvero un'atrofia multisistemica, ma con necessità di approfondimento (come si evince dal certificato del neurologo in atti e dalle dichiarazioni rese al riguardo in sede di escussione testimoniale dal dott. . Per_1
Tutti i testimoni escussi hanno, infatti, in maniera concorde, esplicita e dettagliata dato conto del tracollo psicofisico dell'attore e delle gravi ed inspiegabili condizioni in cui egli versava negli anni 2015 e 2016, sino all'agosto del 2017.
In primo luogo, appare particolarmente significativa (in quanto resa da persona del tutto attendibile, che frequentò per qualche anno l'abitazione delle parti proprio nel periodo a cui si riferiscono i fatti di causa) la testimonianza resa (all'udienza del 12.9.2019) da Tes_1
che svolse le mansioni di colf a casa della coppia sicuramente negli anni dal 2015 al
[...]
2017, avendo la teste precisato di aver smesso di lavorare per le parti circa due anni prima rispetto alla data della sua escussione testimoniale (quindi, all'incirca nel settembre del 2017, il che è coerente con il fatto che la convivenza tra il e la cessò in data Pt_1 CP_1
8.8.2017, avendo in seguito la convenuta lasciato la casa di in cui viveva con il Per_3 compagno) e di essersi recata da loro “per qualche anno”, per due volte alla settimana e per 4 ore.
La teste ha eloquentemente descritto il nel periodo in cui ella frequentò l'abitazione Pt_1 della coppia, come una persona “assente”, che non parlava o, comunque, con cui la in Tes_1 quegli anni non parlò mai (parlando sempre con la , che “camminava malissimo, era CP_1 sempre accompagnato” e stava sempre seduto, all'inizio sul divano, poi su una nuova poltrona presente in casa;
la teste ha precisato di aver visto negli anni il sempre seduto nelle Pt_1 proprie ore di servizio, a volte vedeva la coppia uscire (in particolare nei primi tempi, in seguito solo per dover fare delle visite), avendo affermato che per come il si Pt_1 muoveva non era in grado di vestirsi da solo, aveva bisogno di un aiuto;
la infatti, ha Tes_1 anche ricordato di non aver “mai visto l'attore alzarsi da solo dal divano o dalla poltrona, era sempre la signora che lo faceva alzare” quando voleva, perché il non CP_1 Pt_1 chiedeva mai di alzarsi.
pagina 8 di 36 Appaiono particolarmente eloquenti circa lo stato di debolezza, prostrazione e stordimento in cui versava in quegli anni il ON i passaggi della testimonianza in cui la ha Tes_1 aggiunto di non aver mai sentito parlare l'attore, se non a volte con la “ma solo su CP_1 domande che gli venivano fatte, quasi forzato, ad esempio la signora gli chiedeva 'è vero che
ha pulito bene?' e lui rispondeva 'sì, è vero che ha pulito bene', avendo la Tes_1 Tes_1 teste anche riferito di non aver mai visto il mangiare né bere nelle ore in cui si Pt_1 trovava a casa della coppia e di aver notato che l'uomo indossava i pannoloni (indossando peraltro più o meno sempre gli stessi abiti, un pigiama ed una maglietta tipo t-shirt bianca) ed
“aveva un tovagliolo al petto, messo sul collo”.
Va inoltre particolarmente evidenziata la precisazione che la ha voluto effettuare di sua Tes_1 iniziativa, dopo esserle stata resa lettura delle dichiarazioni rese: la teste ha dichiarato che “la signora dava delle medicine al sig. , avendo ella visto che ogni volta che si recava a Pt_1 casa loro la somministrava al compagno (poi marito) delle medicine, non avendo CP_1 tuttavia ricordato che tipo di medicine fossero.
Si tratta di circostanza particolarmente importante, in quanto corrobora quanto sostenuto dall'attore (anche nelle querele sporte nei confronti della che hanno dato origine al CP_1 procedimento penale conclusosi nel luglio del 2024 con sentenza di cui si dirà in seguito) circa il fatto di essersi affidato alla compagna per l'assunzione delle medicine necessarie dopo l'infarto che lo aveva colpito il 31 agosto 2014 (quindi, verosimilmente, anche dei farmaci antidepressivi prescritti dal medico di base), stante la professione di infermiera svolta dalla
CP_1
Ulteriori eloquenti elementi di conferma della condizione di prostrazione psicofisica, debolezza e stordimento in cui il ON si è trovato negli anni tra il 2015 ed il 2017 si ricavano dalla testimonianza dell'avv. (resa il 12.12.2019), teste sicuramente Testimone_2 attendibile e particolarmente importante, in quanto ha seguito come legale le parti dal 2010
(per il ON) e dal 2012-2013 (per la sino al 2017, avendo quindi avuto modo CP_1 di vedere e frequentare la coppia in maniera assidua, sebbene per motivi professionali, per molti anni ed essendo stato quindi spettatore diretto del tracollo psicofisico subito dall'attore a partire dalla fine del 2014.
L'avv. nella sua dettagliata deposizione testimoniale ha in primo luogo evidenziato di Tes_2 aver visto peggiorare ogni giorno le condizioni di salute dell'attore a partire dall'inizio del pagina 9 di 36 2015, per tutto il 2016 e fino al 2017: in particolare, il “tremava e riusciva a Pt_1 camminare sempre meno”, tanto che nelle occasioni in cui la coppia si recava nello studio del legale era la ad interloquire con l'avv. mentre l'attore rimaneva in auto, e CP_1 Tes_2 ciò accadeva soprattutto nel 2016 e nel 2017, in quanto in quel periodo il “non Pt_1 sempre riusciva a salire le scale” e non saliva quindi quasi mai nell'ufficio del legale (il quale ha precisato che su 10 appuntamenti saliva una volta), tanto che l'avv. quando poteva Tes_2 scendeva per andare a vedere come stesse e per avere conferma delle cose che gli venivano riferite dalla CP_1
E' significativo al riguardo evidenziare, in quanto circostanza rivelatrice della situazione di dipendenza non solo fisica, ma anche psicologica del dalla che – Pt_1 CP_1 analogamente a quanto accadeva nel corso delle visite psichiatriche con il dott. in cui Per_1 era la a parlare, mentre il ON si limitava a non smentire e ad annuire –,
CP_1 quando l'avv. scendeva a verificare la situazione del rimasto in auto, e gli Tes_2 Pt_1 chiedeva come stesse, questi rispondeva 'sto bene, fai quello che ti dice il teste ha
CP_1 altresì aggiunto la ulteriore significativa circostanza per cui trovava sempre l'attore seduto in macchina e “spesso aveva il labbro ferito”; alla richiesta del motivo della ferita gli veniva spiegato principalmente dalla che il compagno con il mangiare si tagliava con i
CP_1 denti, avendo il teste anche precisato che il “parlava, diceva pochissime parole, Pt_1 interveniva e spiegava la situazione di ”; anche quando il legale chiedeva alla
CP_1 Pt_1 coppia spiegazioni sul peggioramento delle condizioni di salute dell'attore e su ciò che ne pensassero i medici, “dicevano che era una malattia degenerativa, era che parlava,
CP_1
più che altro annuiva”, non avendo il teste mai ricevuto una spiegazione chiara al Pt_1 riguardo.
Anche l'avv. ha peraltro confermato la circostanza, riferita dalla teste Tes_2 Testimone_1 dell'uso del pannolone da parte del “sicuramente per tutto il 2017 e per tutto il Pt_1
2016”, dallo stesso indossato sia quando si recava dal legale che quando era quest'ultimo a fargli visita a casa.
Ulteriori eloquenti elementi relativi alle gravissime e penose condizioni in cui si trovava l'attore tra il 2015 ed il 2017 si traggono dalla testimonianza di Testimone_3 collaboratore dell'avv. dal 2010 al 2018-2019 (frequentante il suo studio legale con Tes_2 frequenza settimanale), del quale vale la pena riportare le testuali parole rese in sede di pagina 10 di 36 escussione testimoniale laddove ha ricordato il giorno in cui, tra il 2016 ed il 2017, vide per la prima volta il avendo in quella occasione pensato e detto all'avv. che Pt_1 Tes_2
“stesse per morire, fosse un malato terminale, era cadavere, era seduto su una sedia tutto coperto, sudava freddo, era pallido, aveva il naso e la bocca tutti massacrati, […] era distrutto come se avesse avuto un incidente e stava cadavere come se fosse stato malato di tumore”.
Il ha peraltro dichiarato di aver trovato il sempre nelle stesse condizioni le ES Pt_1 volte successive in cui lo aveva visto, quantificate in massimo quattro volte in un anno: “aveva sempre ferite in volto, che non guarivano mai, una volta aveva uno sfregio al naso, un'altra volta in testa, una volta un taglio da una parte, un'altra dall'altra”.
Analogamente, la teste praticante legale presso lo studio dell'avv. Testimone_4 Tes_2 dal maggio 2017 al novembre del 2018, che ebbe modo di conoscere le parti – sia pure
[...] per un tempo limitato – nelle occasioni in cui si recavano presso lo studio del legale, ha riferito
(nella deposizione del 20.2.2020) che, quando era presente in studio anche il Pt_1 insieme alla era solo quest'ultima che parlava con la medesima teste, l'attore “non CP_1 parlava nemmeno per salutare”, “non parlava mai e camminava male”, “era rallentato anche nella deambulazione”, tanto che la teste aveva pensato che avesse problemi di vista.
Da ultimo, giova citare anche la deposizione di (moglie del fratello della nonna Testimone_5 materna dei figli dell'attore) la quale, sia pure con riferimento ad un solo circostanziato episodio avvenuto nell'ottobre del 2016, in cui si era recata con la figlia del a casa Pt_1 della coppia per recuperare delle gomme auto dell'altro figlio dell'attore, ha Tes_6 riferito di avere in quell'occasione visto il dopo molto tempo (i loro rapporti si Pt_1 erano interrotti da prima del 2014) davanti alla porta di ingresso della sua abitazione, in un momento che la teste ha ricordato essere stato per lei emozionante: l'attore era “a gambe un po' divaricate con difficoltà di equilibrio, era uno scheletro, magrissimo, […] aveva un viso stravolto, gli occhi sbarrati, magro, con una voce gutturale che non era la sua”, si era messo
“dietro alla porta, come se non volesse farsi vedere”; accanto a lui la mettendosi ad CP_1 urlare ed agitatissima, lo aveva preso per il polso dicendo che sarebbero dovuti andare al
Pronto Soccorso perché il marito si sarebbe sentito male, non rispondendo alla proposta della teste di poterlo visitare, essendo ella medico;
al contempo, anche il lamentava di Pt_1 essere stato lasciato solo e continuava a dire alla figlia ed alla di andare via. Tes_5
pagina 11 di 36 Tale ultima testimonianza, oltre a confermare il quadro emerso dalle deposizioni già citate sulle terribili condizioni psicofisiche in cui versava il negli anni 2015-2017, Pt_1 lumeggia anche l'ulteriore aspetto relativo al suo progressivo allontanamento dagli affetti più cari avvenuto in concomitanza con il peggioramento delle sue condizioni di salute, che lo aveva portato ad un pressoché totale isolamento, in una dimensione di vita in cui era presente la sola da cui l'attore era divenuto totalmente dipendente, sotto ogni profilo. CP_1
Se al momento dell'episodio riferito dalla teste i rapporti del con entrambi i Tes_5 Pt_1 figli e erano già compromessi (la teste ha riferito che, in quell'occasione, di Per_4 Tes_6 fronte all'accusa del padre di averlo lasciato solo, rispondeva “che non era vero e Per_4 piangeva disperata”), maggiori elementi al riguardo si ricavano dalla deposizione della stessa la quale (escussa all'udienza del 29.10.2019) ha ripercorso il progressivo Testimone_7 allontanamento avuto in quegli anni dal padre nei confronti della stessa e del fratello, avendo ricordato come tutto ebbe inizio a settembre del 2014, dopo l'infarto occorso al il Pt_1 quale tuttavia per un successivo circoscritto periodo era rimasto ancora presente con i figli, in buoni rapporti come era stato nel periodo precedente;
tuttavia, verso le fine del 2014, le cose erano iniziate a cambiare, il “si faceva sentire meno”, per Natale aveva comunicato Pt_1 alla figlia di non tornare a casa (vivendo ella a Firenze) dicendo che “stava male e voleva stare tranquillo”; la teste ha rammentato come sia lei che il fratello, proprio in quel periodo natalizio, cominciarono a comprendere che il padre non stava bene, senza capire il perché, tanto che decise di lasciare l'università per rientrare a casa ad aiutare il padre e Tes_6
tornò comunque per Natale dal padre, vedendo che “non stava bene, era dimagrito”. Per_4
La teste ha riferito di aver mantenuto un certo rapporto con il padre sino ad ottobre del 2016
(avendo poi interrotto ogni contatto in seguito all'episodio riferito dalla teste Testimone_5 testé menzionato, in cui le due donne furono dalla e dal cacciate dalla CP_1 Pt_1 abitazione di ), ricordando come in un primo periodo, di fronte alla volontà espressa Per_3 dal di non voler vedere i figli, la si proponeva come mediatrice nel loro Pt_1 CP_1 rapporto, essendo la prevalente interlocutrice dei ragazzi, tanto che quando chiamava il Per_4 padre al telefono gradualmente iniziò a parlare sempre di meno con il padre e di più con la la teste, nel rispondere al capitolo di prova n. 54, ha peraltro aggiunto l'importante CP_1 dettaglio per cui durante le conversazioni telefoniche con il padre questi e la compagna “erano quasi sempre in vivavoce e parlavano insieme, in genere era la signora che CP_1
pagina 12 di 36 parlava” mentre il “diceva solo 'sì è vero' o cose simili”, trovando quindi in tali Pt_1 affermazioni conferma la condizione di pedissequa accondiscendenza dell'attore alla convenuta già riferita sia dalla teste che dal teste che anche Testimone_1 Testimone_2 dal teste Persona_1 ha poi ulteriormente ricordato che l'atteggiamento della nei Testimone_7 CP_1 confronti suoi e del fratello cambiò radicalmente nel 2016, in quanto se prima la donna si limitava a riferire ai ragazzi che il padre non voleva vederli, dal 2016 prese ad intimare loro in prima persona di non recarsi a casa dal genitore, insorgendo in quell'anno frequenti discussioni tra la stessa ed i figli del compagno, in cui la donna li minacciava che se si fossero recati a visitare il padre e se questi si fosse sentito male o gli fosse successo qualcosa
(riferendosi ad un altro infarto) la colpa sarebbe stata dei figli stessi. A seguito dell'episodio dell'ottobre del 2016 narrato dalla teste e riferito nei medesimi termini da Tes_5 [...]
la quale ha anche aggiunto la significativa circostanza per cui in quell'occasione Tes_7 mentre la vedendo le due donne davanti al portone di casa, pronunciava insulti e CP_1 intimava loro di andarsene, il padre “era fisicamente dietro la signora ripeteva i CP_1 suoi stessi concetti”, “ripeteva le stesse cose che diceva lei” (a conferma della totale soggezione dell'uomo alla donna), il rapporto del padre con i figli si interruppe totalmente, per poi riprendere ad agosto del 2017 dopo la fuga di cui si dirà in seguito.
La figlia dell'attore ha ricordato anche le ancor più gravi difficoltà vissute nel rapporto con il padre e la dal fratello il quale, pur non vivendo con la coppia, si recava CP_1 Tes_6 da loro tutti i giorni per aiutarli, ma veniva costretto a rimanere soltanto fuori casa senza poter entrare, venendogli richiesto di pulire il giardino e subendo – secondo quanto riferito dalla teste – condotte particolarmente pesanti, rese persino oggetto nel 2016 di una registrazione telefonica che ebbe modo di sentire, in cui la diceva a Testimone_7 CP_1 Tes_6
“che non era buono a nulla, che la ragazza prima o poi lo avrebbe lasciato”, che non faceva niente per aiutarli (malgrado si recasse ogni giorno a casa loro). Anche il ragazzo, quindi, nell'ottobre del 2016 aveva deciso di interrompere ogni rapporto con il padre e la compagna.
In definitiva, dalla fine del 2014 al 2017 venne a maturare un radicale e graduale isolamento del persino dai figli, che – a fronte dei buoni rapporti presenti in precedenza, anche Pt_1
a causa della prematura scomparsa della madre dei ragazzi – non può che essere collegato alla condizione di grave prostrazione ed indebolimento psicofisico in cui egli si trovava e che lo pagina 13 di 36 poneva in uno stato di totale dipendenza anche psicologica dalla compagna (come dimostra la circostanza, emersa dalle citate deposizioni di molteplici testimoni, per cui il si Pt_1 limitava a ripetere pedissequamente, persino davanti al legale ed ai sanitari, quanto riferiva la
, alla quale va quindi ascritta la responsabilità di avere se non originato, quanto CP_1 meno alimentato in maniera determinante la lontananza del compagno dai figli, invitati continuamente a non recarsi a trovare il padre con la giustificazione per cui, vedendoli, si sarebbe sentito male, persino insultati ed accusati di non fornire aiuto alla coppia, essendosi quindi venuta a creare una situazione in cui la donna aveva gradualmente assunto il controllo totale sulla vita dell'uomo, isolandolo dal resto del mondo.
Ad avvalorare tale conclusione soccorrono le significative dichiarazioni rese dalla teste
[...] la quale, con riferimento al deteriorarsi del rapporto tra il padre ed i figli proprio Tes_7 negli stessi anni (2015-2016) del drastico e difficilmente spiegabile peggioramento delle sue condizioni psicofisiche, ha ricordato i racconti fattile dal padre ad agosto del 2017 dopo essersi allontanato dalla moglie, avendo il in quell'occasione riferitole di non Pt_1 ricordarsi tantissime cose di quegli anni, “ricordava che si trovava in uno stato di intorpidimento”, non ricordava nemmeno di aver detto ai figli di andare via, diceva anzi che non era possibile, “quasi non ci credeva”, avendo sempre avuto un bel rapporto con loro.
Peraltro, il medesimo atteggiamento di induzione del all'isolamento venne dalla Pt_1 tenuto anche nei confronti di altri parenti del compagno, come si evince dalla CP_1 testimonianza della sorella dell'attore, la quale (sentita all'udienza del Testimone_8
20.2.2020) ha ricordato che qualche tempo dopo l'infarto di agosto 2014, quando il fratello aveva iniziato a manifestare tremori e non riusciva a camminare, la iniziò a dirle “di CP_1 lasciarlo tranquillo, di evitare addirittura di fargli domande” se lo avesse incontrato, asserendo che la situazione era complicata e non dovevano farlo agitare, perché se si fosse agitato questo avrebbe influito negativamente sul suo già difficile stato di salute, avendo quindi da quel periodo la teste evitato di recarsi a trovare il fratello e ricevendo a volte telefonate dalla la quale non la faceva mai parlare con il proprio congiunto, dicendo CP_1 che “stava dormendo, che stava chiamando di nascosto, che se si fosse accorto che mi Pt_1 stava chiamando si sarebbe agitato”; ha aggiunto di non avere in quel Testimone_8 periodo chiamato molto frequentemente il fratello, precisando comunque che da un certo pagina 14 di 36 punto in poi nessuno le rispose più; ella lo rivide poi ad agosto del 2017, dopo la sua fuga dalla moglie, rimanendo colpita (“sconvolta”) dal suo enorme dimagrimento.
Ad ulteriore conferma della condizione di sostanziale isolamento in cui versava il in Pt_1 quegli anni, giova evidenziare che anche ha ricordato esserle stato riferito nel Testimone_7 tempo dalle sorelle del padre, ed , che non avevano più visto il fratello e che Tes_8 Per_5 avevano provato a chiamarlo, ma lui non aveva risposto.
La medesima teste ha altresì confermato le terribili condizioni psicofisiche in cui versava il padre nell'anno 2015, riferendo che a quell'epoca non era assolutamente autonomo, scendeva dalla macchina perché la gli apriva lo sportello e glielo chiudeva, ed era lei che CP_1 guidava l'auto, avendo il in quel periodo smesso di guidare, per poi ricominciare Pt_1 dopo qualche mese dalla fuga.
In questo drammatico generale contesto di prostrazione psicofisica, di debolezza, di isolamento e di dipendenza totale dalla compagna che ha connotato la situazione del Pt_1 dalla fine del 2014 all'agosto del 2017, appare poi importante approfondire la condizione in cui egli si trovava il giorno del matrimonio tramite le testimonianze di chi era personalmente presente, al fine di comprendere se lo stato psicofisico dell'attore quel giorno fosse coerente e conforme a quello – riferito dalla totalità dei testimoni sul punto escussi – che lo caratterizzò sin dalla fine del 2014.
Ha riferito al riguardo la figlia, di aver ricevuto la notizia della decisione Testimone_7 della coppia di sposarsi all'incirca uno o due mesi prima, quando i rapporti con il padre e la compagna erano già tesi e connotati da discussioni, non ricordando tuttavia se la comunicazione venne fatta di persona o telefonicamente, ma rammentando che fu la CP_1
a parlare, come di consueto, avendo il padre al massimo “confermato quello che diceva la signora come faceva sempre”; la teste ha anche riferito la significativa circostanza CP_1 del riserbo che doveva esserci intorno al matrimonio, essendole stato richiesto dalla coppia di non parlarne con nessuno;
ulteriore peculiare dato di fatto è quello, parimenti ricordato dalla teste, per cui il giorno del matrimonio la le richiese esplicitamente di non scattare CP_1 foto in cui ci fosse il padre, dicendo che questi non voleva essere fotografato. ha poi dichiarato che le condizioni del padre quel giorno erano “pessime, era Testimone_7 dimagrito, era mezzo intontito, come sempre del resto” e come lo vedevano già da “un po'”,
pagina 15 di 36 “riusciva a stare in piedi, si muoveva lentamente, se doveva fare dei movimenti come le scale magari cercava l'appoggio; parlava, ha espresso il proprio consenso, ma era nelle stesse condizioni in cui” la figlia lo aveva visto “diverse altre volte, intontito;
era nelle stesse condizioni fisiche in cui si trovava ad agosto 2017, che poi sono cambiate in maniera repentina”.
Conforme alla deposizione di è anche quella dell'avv. Testimone_7 Testimone_2 anch'egli presente il giorno del matrimonio della coppia, il quale, con riferimento all'invito ricevuto, ha ricordato che fu invitato dalla non avendo mai avuto occasione di CP_1 parlare da solo con il del matrimonio, in quanto era sempre presente la Pt_1 CP_1 con lui, avendo il teste precisato di non aver mai potuto parlare con il da solo “negli Pt_1 ultimi anni, dal 2015 al 2016 fino al 2017”, in quanto “c'era sempre con lui”, CP_1 circostanza che appare particolarmente significativa in quanto rivelatrice del controllo costante che la convenuta in quegli anni esercitava sul compagno (poi marito), non lasciandolo mai da solo.
L'avv. ha poi confermato che il giorno del matrimonio venne chiesto dalla di Tes_2 CP_1 non fare foto.
Anche la descrizione resa dall'avv. delle condizioni psicofisiche in cui si trovava il Tes_2 quel giorno appare concorde con quella effettuata dalla teste Pt_1 Testimone_7 avendo l'avv. parimenti riferito che il “parlava e camminava”, ma per fare Tes_2 Pt_1 le scale di accesso al Comune “era sempre sorretto ed accompagnato da ”; il teste ha CP_1 poi precisato che nei due giorni del matrimonio (gli ospiti erano arrivati il giorno prima) il fu raramente presente, in quanto “stava quasi sempre in camera”, “perché non ce la Pt_1 faceva a stare in piedi, a camminare più di tanto, era spesso a riposare in camera”, “parlava poco” e rimase con gli invitati soltanto la cena della sera precedente, ma “giusto il tempo di cenare, poi è stato accompagnato in camera da ”, durante la cerimonia e per il CP_1 ricevimento successivo, avendo tuttavia l'avv. precisato che il ricevimento durò poco, Tes_2 circa “un paio d'ore”, essendosi poi il di nuovo ritirato in camera accompagnato Pt_1 dalla moglie.
Appare inoltre particolarmente significativa l'ulteriore circostanza, riferita dal teste, per cui il
“non mangiava quasi nulla”, i suoi piatti “erano semivuoti”, a differenza di quelli Pt_1 degli ospiti, tanto che lo stesso avv. e la moglie chiesero all'attore perché non Tes_2
pagina 16 di 36 mangiasse di più e rispose (come di consueto) la “dicendo che lui era abituato a CP_1 mangiare poco e quindi non poteva mangiare”; il teste ha poi ricordato che ad un certo punto il si alzò in piedi e fece “due giri di ballo con ”, “ma per 30 secondi, un Pt_1 CP_1 minuto, poco più, poi è stato riaccompagnato a posto da ”. CP_1
Quest'ultimo dettaglio assume rilievo anche al fine di valutare il materiale fotografico ed i video depositati dalla convenuta (doc. 40 allegato alla memoria istruttoria), relativi proprio al giorno del matrimonio, in cui le condizioni del paiono ben compatibili con quelle Pt_1 riferite dai due testimoni citati, risultando egli bensì muoversi e camminare (e fare anche il breve ballo accennato dall'avv. , ma non in maniera disinvolta, quanto piuttosto Tes_2 incerta e rallentata, appoggiandosi comunque al braccio della evincendosi dal primo CP_1 video prodotto (in cui gli sposi camminano vicini) anche la condizione di dimagrimento e di almeno parziale stordimento in cui si trovava l'attore. Si tratta, quindi, di materiale probatorio
(prodotto dalla convenuta) non decisivo al fine di scalfire quanto emerso dalle dettagliate e conformi deposizioni dei due testimoni testé citati, in quanto inidoneo a dare conto di una condizione psicofisica del ON diversa e migliore rispetto a quella di cui i due testimoni hanno riferito.
Giova peraltro evidenziare come si tragga conferma della descritta grave situazione psicofisica dell'attore anche dalla deposizione del teste di parte convenuta il quale Testimone_9
(escusso all'udienza del 3.2.2022), avendo conosciuto le parti in occasione delle colazioni al bar Filoni che il medesimo teste era solito fare circa tutti i giorni dall'anno 2015 sino al 2020, dove incontrava il e la all'incirca quotidianamente, ha dichiarato che Pt_1 CP_1
l'attore “camminava male, si vedeva che non stava bene, non aveva equilibrio, si appoggiava alla sig.ra per camminare;
parlava, si capiva quello che diceva”; il teste ha anche CP_1 ricordato di aver notato che in un'occasione il “aveva qualcosa al labbro”, una sorta Pt_1 di herpes secondo l'impressione che ne ebbe il testimone.
In definitiva, l'intero compendio istruttorio disponibile lascia emergere le gravissime condizioni psicofisiche in cui versava l'attore tra la fine del 2014 e l'agosto del 2017, apparendo quindi del tutto inattendibile l'unica contraria testimonianza resa dalla teste di parte convenuta , definitasi conoscente della la quale non solo ha riferito di Tes_10 CP_1 aver visto nel 2015 tutti i giorni la coppia recarsi a fare colazione al bar Mancioli (dove la teste pagina 17 di 36 lavorava), in contrasto con quanto riferito dal teste he vedeva le parti parimenti quasi Tes_9 tutti i giorni ma in un bar diverso (il bar Filoni), ma ha anche affermato di non aver notato niente di strano sulle condizioni del avendo ulteriormente precisato che in Pt_1 occasione di una crociera che fece insieme alla coppia nel 2016 e quando si recava a casa loro a trovarli nel 2016 e nel 2017 l'attore “stava molto bene”, era “in buone condizioni fisiche”, non avendo ella mai saputo di suoi problemi di salute.
E' evidente come tali dichiarazioni siano non solo del tutto isolate e difformi da quelle – pienamente coerenti – rese dagli ulteriori numerosi testimoni, ma anche in contrasto con la copiosa documentazione medica in atti, da cui ben si evincono le difficili condizioni psicofisiche dell'attore tra la fine del 2014 e l'agosto del 2017, rispetto alle quali appare irrilevante la circostanza – posta dalla convenuta a fondamento della sua difesa e delle richieste istruttorie dalla stessa articolate – per cui la copia si recasse quasi ogni giorno a fare colazione al bar, posto che ciò non esclude il clima di vessazione in cui il di trovava Pt_1
a vivere, né il fatto che si alimentasse poco (ben potendo, in tesi, la colazione aver costituito l'unico pasto dell'intera giornata).
Reputa il collegio doveroso aver diffusamente descritto ed evidenziato il penoso tracollo psicofisico che subì il dalla fine del 2014 all'agosto del 2017, in quanto la Pt_1 circostanza indiziaria maggiormente significativa, nella vicenda in esame, al fine di corroborare la versione dei fatti fornita dall'attore sul clima in cui si è trovato a vivere in quegli anni, dunque anche nel periodo in cui è stato contratto il matrimonio per cui è causa, è costituita proprio dall'evidente e stridente contrasto delle sue gravissime condizioni psicofisiche, come venutesi a manifestare dalla fine del 2014, con il “miracoloso” miglioramento della sua situazione di salute intervenuto subito dopo la fuga dalla CP_1 avvenuta in data 8 agosto 2017.
Invero, delle circostanze in cui si concretizzò tale fuga hanno dato diffusamente conto i testimoni che vi assistettero personalmente: in primo luogo, l'avv. al quale Testimone_2 principalmente il si rivolse per chiedere aiuto, nonché l'avv. Giorgio Di SI, Pt_1
Samuele EN e, anche se in misura minore, i quali erano presenti quando, Testimone_4 la mattina dell'8 agosto 2017, il e la si recarono nello studio dell'avv. Pt_1 CP_1 per questioni legali. Tes_2
pagina 18 di 36 Giova premettere che già nei giorni precedenti e, precisamente, il 3.8.2017 il Pt_1 recatosi a Roma con la per accompagnarla ad una visita successiva ad un intervento CP_1 di chirurgia estetica cui la donna si era sottoposta, aveva tentato di fuggire, approfittando di un momento di solitudine (mentre la moglie si trovava in un ambulatorio) per recarsi alla stazione
Termini e telefonare sia alla figlia che all'avv. implorando aiuto (l'avv. Per_4 Testimone_2 ha riferito le testuali parole dell'attore, precisando di averle persino appuntate tanto Tes_2 erano forti: “aiutami, perché con me è cattiva, mi picchia, lei non mi vuole bene, io CP_1 sto scappando da lei”), per poi essere raggiunto dalla moglie, che lo aveva trovato e ricondotto con sé. Poco prima, l'avv. contattata la figlia dell'attore, parimenti destinataria della Tes_2 richiesta di aiuto del padre, aveva richiamato il assistendo telefonicamente Pt_1 all'arrivo della riferitogli dall'attore, che, secondo quanto ricordato dall'avv. CP_1
era “terrorizzato” e chiuse subito la telefonata. Tes_2
Appare particolarmente significativa la circostanza per cui nei giorni successivi il legale ricevette diverse telefonate dall'utenza telefonica del in cui questi “ritrattava” Pt_1 quanto telefonicamente dichiarato sui maltrattamenti subiti per mano della moglie, dicendo che quello che aveva detto non era vero.
Proprio da tali anomale telefonate originò l'esigenza del legale, dallo stesso riferita in sede di escussione testimoniale, di capire la verità, parlando personalmente con il ON, intenzione attuata dall'avv. convocando la coppia nel suo studio legale la mattina Tes_2 dell'8 agosto del 2017, in luogo di recarsi egli stesso presso la loro abitazione (come inizialmente propostogli).
E, infatti, quella mattina, trovatosi da solo con la moglie e l'avv. l'attore chiese di Tes_2 nuovo aiuto al legale, dicendo che “ era cattiva con lui, perché lo picchiava”, CP_1 chiedendo di non essere lasciato solo con la moglie ed aggiungendo che era stata la donna a provocargli le ferite al labbro;
l'avv. ha anche ricordato che il gli fece Tes_2 Pt_1 vedere lo zigomo destro, che era “nero con sotto un segno ed era coperto con del trucco, del fard”, affermando che glielo aveva provocato la moglie con il rasoio e continuando a chiedere aiuto. Alle parole del marito, la rispondeva che non stava bene, che si inventava tutto CP_1
e che non era vero nulla di quanto stava dichiarando.
Chiamati dal legale l'avv. Di SI e la collaboratrice data la delicatezza Testimone_4 della situazione, intervenuto anche anche alla loro presenza il Testimone_3 Pt_1
pagina 19 di 36 continuò a chiedere aiuto, a ripetere di non essere lasciato solo, a ribadire “che era CP_1 cattiva e lo picchiava”.
Dovendo l'avv. recarsi dal notaio , decise di portare il Tes_2 Persona_6 Pt_1 con sé per non lasciarlo con la moglie e chiamò la figlia, , la quale partì subito da Firenze Per_4 per raggiungere il padre.
L'avv. ha poi ricordato che, recatisi dal notaio insieme a Tes_2 Per_6 Testimone_3 sopraggiunse la con la dott.ssa appaiono particolarmente CP_1 Controparte_2 significative le parole con cui il legale ha descritto la reazione del ON alla vista della moglie, ricordando che l'attore “era ancor più terrorizzato”, gli “chiedeva sempre di non lasciarlo solo, diceva di avere paura” e di volere solo la figlia;
il medesimo stato di oggettivo e percepibile terrore è stato invero descritto anche dal teste Samuele EN, il quale non solo ha assistito alla richiesta di aiuto del presso lo studio dell'avv. (che Pt_1 Tes_2 chiedeva “di essere aiutato, diceva che aveva paura, che secondo lui era in pericolo di vita”), ma ha anche aggiunto l'ulteriore dettaglio per cui l'attore “teneva l'avv. per la gamba, Tes_2 non lo lasciava e gli diceva di non lasciarlo”.
Quindi, rifiutatosi l'avv. di lasciare il con la moglie, in attesa dell'arrivo Tes_2 Pt_1 della figlia da Firenze, insieme al si recarono ad aspettare a Muccia, dove ES Per_4 pranzarono al ristorante presso la stazione Agip, essendosi a quel punto definitivamente concretizzato l'allontanamento dell'attore dalla moglie.
Le circostanze relative alla mattinata dell'8 agosto 2017 ed alla richiesta di aiuto che il riuscì a rivolgere all'avv. quel giorno, oltre ad essere state in maniera Pt_1 Tes_2 estremamente precisa, dettagliata ed anche emotivamente partecipata riferite dal predetto teste
(che – come detto – assume un rilievo determinante per la sua attendibilità e per aver conosciuto e frequentato la coppia per molti anni), hanno peraltro trovato esatta conferma nelle deposizioni degli altri testimoni presenti all'accaduto, non solo il già citato ES
(che ha riferito anche la significativa circostanza per cui, usciti dal notaio e saliti in Per_6 macchina, la tentò di far uscire il dall'auto tirandolo da un braccio), ma CP_1 Pt_1 anche (che ha dichiarato di aver sentito l'attore “chiedere all'avv. di non Testimone_4 Tes_2 essere lasciato solo con la signora e dire “che veniva menato”, mentre il legale lo CP_1 spronava a raccontare, rassicurandolo con la sua presenza, ed il riferiva di essere Pt_1 stato ferito al volto e che la moglie “gli metteva le mani addosso”) ed il notaio Alessandra
pagina 20 di 36 , la quale ha ricordato l'arrivo nel suo studio dell'avv. accompagnato dal Per_6 Tes_2
precisando in maniera significativa che il legale era “visibilmente provato” e le Pt_1 riferì gli accadimenti dei giorni precedenti e di quella mattina, in particolare il fatto che il aveva chiamato l'avvocato “per dirgli che lo picchiava, che lo teneva quasi Pt_1 CP_1 prigioniero”, racconti dinanzi ai quali il notaio ha rammentato di aver avuto un sussulto, non potendo immaginare una situazione di quel tipo.
Giova inoltre evidenziare, per dare conto della complessiva concordanza, precisione ed attendibilità delle testimonianze assunte, che i precedenti fatti del 3 agosto 2017 sono stati confermati anche dalla teste che – analogamente all'avv. – li ha Testimone_7 Tes_2 ricostruiti con dovizia di particolari, ricordando in particolare che, quando il padre la chiamò da Roma, le disse “che era fuggito perché lo menava”, menzionando vari episodi di CP_1 lesioni provocategli dalla donna ed aggiungendo che “non poteva dirlo perché se avesse provato lo avrebbe menato ancora di più” e che se nel frattempo fosse arrivata la moglie “lo avrebbe preso e gli avrebbe fatto inventare qualcosa, gli avrebbe fatto dire che quello che stava raccontando non era vero”; la teste ha anche rammentato di essersi poco dopo sentita e confrontata con l'avv. “scioccato” quanto lei, e di avere dopo pochissimo tempo Tes_2 ricevuto una nuova telefonata dal padre che le diceva che quello che le aveva detto prima “non era vero, che in realtà era fuggito perché era geloso”, parlando in vivavoce alla presenza della
CP_1
La teste ha poi diffusamente ricordato quanto accaduto la mattina dell'8 agosto, quando venne chiamata dall'avv. che le disse di tornare a casa perché finché non fosse arrivata non Tes_2 avrebbe lasciato solo il padre, il quale gli aveva confermato di persona quanto riferito al telefono pochi giorni prima;
rientrata nelle Marche, prese quindi in carico il Testimone_7 padre, restando con lui una settimana circa.
Ciò che appare quindi assolutamente determinante, nella vicenda in esame, è come all'aggravarsi in maniera preoccupante ed inspiegabile delle condizioni psicofisiche dell'attore dalla fine del 2014 sia succeduto un miglioramento altrettanto repentino ed evidente, quasi
'miracoloso', del suo stato di salute non appena allontanatosi dalla moglie.
Sul punto, le dichiarazioni dei testi presenti l'8 agosto del 2017 sono particolarmente significative: Samuele EN, che peraltro scattò quel giorno le foto allegate alle sommarie pagina 21 di 36 informazioni dallo stesso rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria (presenti agli atti del fascicolo penale), ha ricordato che il scese dalla macchina da solo, una volta arrivati al Pt_1 ristorante, andò anche in bagno in autonomia togliendosi il pannolone e spiegando che era la che glielo faceva indossare, e mangiò tantissimo, dicendo che era da tanto che non CP_1 mangiava.
Analogamente, ha affermato che, l'8 agosto 2017, il padre le disse che Testimone_7
“finalmente si era tolto il pannolone, era libero”, e le fece vedere i lividi che aveva, ben visibili (“aveva un taglio o un livido sullo zigomo, la bocca era massacrata, la metà dei denti li aveva persi, aveva il naso spappolato, doppio e largo rispetto a quello di prima”), raccontandole quello che aveva subito in quegli anni: che la “gli dava i pugni con il CP_1 lato esterno del polso sul viso, che spesso quando gli faceva fare la doccia lo menava con il soffione della doccia”, che “mentre era sul divano gli era arrivata una botta” “con il ginocchio o con il gomito”, “e gli aveva rotto lo sterno”; la teste ha ricordato che il padre “si era dimagrito sempre di più”, aggiungendo che “faceva anche impressione”.
Del resto, le terribili condizioni fisiche in cui l'attore si trovava nell'agosto del 2017 sono eloquentemente visibili dalle (invero oggettivamente impressionanti) foto prodotte come documento n. 17 allegato alla memoria istruttoria attorea, che la teste ha Testimone_7 riconosciuto essere state scattate da lei qualche giorno dopo l'8.8.2017; parimenti, ne costituisce prova eloquente il certificato medico del Pronto Soccorso di Macerata del
10.8.2017 (doc. 4a di parte attrice), che attesta la presenza di “stato d'ansia di origine reattiva”, “vistosi esiti di trauma contusivo in regione buccale consistenti in fratture dentali ed edema flogistico in regione labiale”.
Se le citate dichiarazioni rese dai testi che presero in carico il l'8 agosto 2017 danno Pt_1 già conto del miglioramento immediato delle condizioni dello stesso non appena venuti meno il controllo e la presenza fisica della moglie, dell'inspiegabile e repentino miglioramento dello stato psicofisico dell'attore a partire dal suo allontanamento dalla costituisce invero CP_1 prova privilegiata la già menzionata relazione clinica-anamnestica redatta dallo psichiatra dott. il 12.1.2018, in cui egli, dopo aver ricostruito la storia clinica del e Persona_1 Pt_1 le visite psichiatriche effettuate negli anni a partire da quella del 19.12.2014, riferisce che dopo la visita del maggio del 2016 (in cui era stata data indicazione di proseguire la terapia con vari farmaci) rivide l'attore il 18 agosto 2017 (quindi pochi giorni dopo il distacco dalla pagina 22 di 36 moglie), accompagnato dalla sorella : costituisce circostanza particolarmente Tes_8 significativa quella menzionata dal dott. laddove afferma che anche in quel momento Per_1 il stava ancora assumendo la terapia psicofarmacologica come prescritta il Pt_1
14.5.2016, eppure era notevolmente migliorato sotto il profilo psicofisico, risultando
“orientato nei parametri spazio-tempo, accessibile al colloquio”, con tono dell'umore tendenzialmente in asse, livelli di ansia contenuti, assenza di irritabilità o nervosismo, o di alterazioni del pensiero, tanto che da quel momento fu modificata la terapia eliminando un farmaco e riducendone altri;
anche nelle visite successive (ottobre 2017 e novembre del 2017) venne proseguita la graduale riduzione della terapia psicofarmacologica, apparendo le condizioni dell'attore buone ed in fase di compenso psichico, tanto che alla visita del
12.1.2018 era terminato lo scalaggio della terapia.
Anche in sede di escussione testimoniale il dott. ha confermato che alla visita Per_1 dell'agosto del 2017, pur continuando il ad assumere, ma autonomamente, la terapia Pt_1 prescritta nel maggio del 2016, la situazione era molto diversa dall'ultima visita che aveva fatto: “la deambulazione era molto migliorata, l'eloquio era abbastanza fluente, […] non era più rallentato”, la sintomatologia ansiosa rilevata ad ogni precedente visita non era più presente.
Orbene, come già detto, questo inspiegabile ed improvviso miglioramento delle condizioni psicofisiche del avvenuto dopo il suo volontario allontanamento dalla moglie, che Pt_1 seguì il parimenti misterioso ed indecifrabile (anche da parte dei sanitari) tracollo psicofisico avvenuto a partire dalla fine del 2014, appare l'elemento indiziario più pregnante e decisivo ai fini della valutazione di attendibilità e veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e, in particolare, della affermazione di ascrivibilità alla condotta della convenuta del gravissimo pregiudizio alla salute in cui il venne a trovarsi: se, infatti, si Pt_1 valorizzano, al contempo, la difficoltà manifestata dai medici che ebbero in cura il Pt_1
(lo psichiatra dott. il medico di base dott. il neurologo che lo visitò) di Per_1 Per_2 fornire una spiegazione al progressivo e repentino declino psicofisico insorto nell'attore, per il quale negli anni non si riuscì a fornire un sicuro inquadramento diagnostico, nonché la circostanza riferita dalla teste per cui ogni volta che ella si recava a casa della Testimone_1 coppia vedeva la somministrare medicine al compagno, tenuto altresì conto della CP_1
pagina 23 di 36 professione di infermiera svolta dalla (che rende plausibile quanto narrato dal CP_1 nelle querele per cui egli dopo l'infarto si fosse affidato alla moglie per la Pt_1 somministrazione della terapia), il complesso di tali elementi rende ampiamente verosimile l'ipotesi per cui nel corso degli anni la abbia somministrato al o ulteriori e CP_1 Pt_1 diversi medicinali rispetto a quelli prescritti dai medici (tra cui, giova ricordarlo, gli antidepressivi prescritti dal dott. dopo l'infarto dell'agosto 2014), ovvero i farmaci Per_2 prescritti ma in quantità maggiori, ben potendosi in tal modo anche giustificare quella condizione di “stordimento” e “intorpidimento” che ha maggiormente connotato lo stato dell'attore in quegli anni, come riscontrata da tutti i testimoni escussi (ed anche dallo psichiatra dott. e come riferita dal alla figlia una volta allontanatosi Per_1 Pt_1 Per_4 dalla moglie (tanto da avere anche affermato di non ricordare tantissime cose di quegli anni, proprio alla luce dello stato di intorpidimento in cui si trovava).
Ne è significativa conferma il fatto che, ad agosto del 2017, allontanatosi dalla moglie, pur continuando il ad assumere la terapia psicofarmacologica prescrittagli dal dott. Pt_1
a maggio del 2016, ma facendolo in autonomia (e, quindi, assumendo la giusta Per_1 quantità di farmaci), le sue condizioni psicofisiche fossero già notevolmente migliorate, come attestato dal dott. ella citata relazione e nel corso della sua escussione testimoniale. Per_1
E' parimenti plausibile che (come riferito dall'attore nelle querele sporte) nell'agosto del
2017, in concomitanza con l'intervento di chirurgia estetica a cui la si sottopose in CP_1 quel periodo, il controllo della convenuta sul marito possa essersi in parte allentato (avendolo anche lasciato per alcuni giorni con una terza persona), mediante minore somministrazione delle medicine che venivano fatte assumere al di consueto, il che ha consentito al Pt_1 medesimo di trovare la minima forza necessaria per poter dapprima tentare la fuga e, pochi giorni dopo, chiedere l'aiuto dell'avv. ed allontanarsi definitivamente dalla moglie. Tes_2
Reputa il Tribunale che l'aver posto il compagno in una tale condizione sia stata condotta plausibilmente dettata dall'esigenza della di sottoporre il al suo totale CP_1 Pt_1 controllo, come depone anche il progressivo allontanamento dagli affetti più cari dalla stessa alimentato e favorito, nei termini di cui si è sopra dato conto;
può ipotizzarsi che non siano mancate neanche finalità economiche, avendo l'istruttoria svolta dato conto di come anche le questioni legali e burocratiche dell'attore (tra cui, ad esempio, quelle relative all'eredità paterna) fossero gestite in prima persona dalla compagna, essendo stata accreditata sul conto pagina 24 di 36 corrente personale della anche la rendita Inail spettante al (circostanza di CP_1 Pt_1 cui ha riferito la teste , dipendente Inail, che seguì la pratica). Testimone_11
Non va peraltro sottaciuta nemmeno la peculiare personalità della convenuta, come desumibile dallo sconcertante e sicuramente allarmante episodio riportato dinanzi al Commissariato di PS di Fermo in data 8.6.2012 dalla responsabile e da due operatrici del centro educativo per minori di Fermo, in cui il figlio della era iscritto per quell'anno Per_7 CP_1 scolastico, menzionato nella comunicazione di notizia di reato inviata dalla Questura di
Macerata il 22 agosto 2017 alla Procura della Repubblica in Sede in seguito alle querele sporte dal nei confronti della compagna (presente agli atti del procedimento penale: doc. Pt_1
25 a.2 del 31.10.2019): la Questura di Macerata, a supporto della richiesta di misura cautelare personale ed al fine di evidenziare la personalità falsa e manipolatrice della ha CP_1 infatti riportato uno stralcio del verbale redatto l'8.6.2012 dal Commissariato di Fermo, in cui la responsabile e le due operatrici dell'istituto ove il figlio allora dodicenne della era CP_1 stato collocato dalla madre da gennaio 2012 riferivano non solo di aver ricevuto la confidenza del minore in ordine alle percosse subite per mano della madre, ma soprattutto di aver personalmente assistito ad un episodio in cui, alla fine di maggio, in uno degli incontri madre- figlio avvenuti in struttura, la donna aveva un atteggiamento provocatorio nei confronti del figlio e appena vedeva passare una delle operatrici fingeva di essere stata picchiata dal minore, il quale invece – secondo quanto constatato dalle operatrici – era rimasto calmo e con le braccia conserte.
In ogni caso, al di là delle ragioni che possano aver motivato l'agire della ciò che CP_1 assume determinante rilievo nella vicenda in esame è il dato di fatto, risultato ampiamente provato nei termini di cui si è sopra diffusamente dato conto, del repentino ed oggettivamente inspiegabile miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'attore dopo l'allontanamento dalla moglie, peraltro a fronte del protrarsi dell'assunzione (ma in via autonoma) della medesima terapia psicofarmacologica prescritta dal dott. nel maggio del 2016, a Per_1 conferma ulteriore di come possa presumersi (in virtù degli evidenziati numerosi indizi gravi, precisi e concordanti) che lo stato di totale stordimento e rallentamento psicofisico in cui il si era venuto a trovare fosse dipeso dalla somministrazione di ulteriori farmaci o Pt_1 degli stessi farmaci ma in quantità maggiori da parte della donna, non essendo peraltro emersa,
pagina 25 di 36 neppure dopo l'agosto del 2017, alcuna diagnosi di patologia psichica o neurologica in capo all'attore.
Ciò consente di conferire piena attendibilità alla versione dei fatti sostenuta dal Pt_1 nell'atto di citazione (conforme al contenuto delle querele sporte nei confronti della
, coerentemente riportata da tutti i testimoni che ebbero modo di parlare con il CP_1 medesimo nell'imminenza della fuga dell'8 agosto del 2017 e che raccolsero le sue dettagliatissime dichiarazioni circa le condotte vessatorie e violente tenute dalla nei CP_1 suoi confronti in quegli anni.
Si deve, al riguardo, evidenziare che secondo la univoca giurisprudenza di legittimità, la deposizione de relato ex parte actoris, benché se riguardata di per sé sola non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (ex multis, CASS., sent. n.
18352/2013; sent. n. 11844/2006); nel caso di specie, le dichiarazioni che l'attore ha posto a fondamento dell'atto di citazione (e di tutte le querele sporte) trovano riscontri estrinseci numerosi ed oggettivi sia nell'evidenziata circostanza dell'inspiegabile (nemmeno da parte dei medici che lo ebbero in cura) e veloce sua ripresa appena allontanatosi dalla presenza fisica della moglie, che nelle dichiarazioni rese dai molteplici testi escussi (sul drastico declino delle sue condizioni di salute a partire dal periodo successivo all'infarto dell'agosto del 2014, sulle circostanze della richiesta di aiuto dell'8 agosto 2017 ed anche, significativamente, sullo stato di autentico terrore nei confronti della moglie in cui il si trovava quel giorno, nel Pt_1 momento in cui riuscì a chiedere aiuto), che anche nella copiosissima documentazione medica in atti, che attesta sia le gravissime lesioni (in particolare alla bocca, al naso, agli occhi) che l'attore presentava nell'agosto del 2017, che i numerosi accessi al Pronto Soccorso dal medesimo effettuati dalla fine del 2014 all'anno 2017, i quali a loro volta suffragano le accuse di violenza fisica dal medesimo mosse nei confronti della CP_1
A tale riguardo, è opportuno segnalare specificatamente i seguenti referti di Pronto Soccorso, tutti riportanti quale origine del trauma quella di “incidente domestico”:
- quello del 21.4.2015 (doc. 20 di parte attrice), per “trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa all'occipite”, in cui si dà conto dello stato di rallentamento e con tremori del pagina 26 di 36 e si riporta (senza tuttavia precisare chi abbia riferito le circostanze in questione, se Pt_1 il paziente o la sua accompagnatrice, parimenti menzionata) che “mentre era seduto nella doccia scivolava in terra battendo il capo”;
- quello del 12.7.2015 (presente tra gli atti del fascicolo penale, n. 25 c4), per “trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa lineare”;
- quello del 4.6.2016 (doc. 21 di parte attrice), per “trauma mandibolare sinistro con piccolo distacco osseo parcellare della glena articolare di sinistra ed ematoma dei tessuti molli”, in relazione ad una riferita caduta accidentale dopo essere inciampato, in conseguenza della quale avrebbe urtato il volto su una panchina;
- quello del 27.1.2017 (doc. 12 di parte attrice, pag. 19) per “trauma contusivo accidentale sternale”, da cui risultò la frattura allo sterno.
Sebbene dai citati referti non si trae prova certa della causa delle lesioni, identificata in incidenti casuali, esse appaiono tuttavia coerenti con quanto riferito dal nella Pt_1 querela sporta il 9.8.2017, in cui egli ha menzionato le ferite alla testa provocategli dalla moglie con il soffione della doccia (risultanti dai primi due certificati di Pronto Soccorso testé citati), aggiungendo di aver mentito sulla causa delle lesioni quando si era recato al Pronto
Soccorso a farsi medicare, omettendo di riferire che era stata la compagna;
analogamente, con riferimento alla frattura allo sterno refertata il 27.1.2017, il l'ha evocata nella citata Pt_1 querela come provocata dalle violenze della moglie, come del resto riferito alla figlia
[...]
che nella sua testimonianza ha ricordato che il padre le riferì (dopo la fuga dell'8 Tes_7 agosto 2017) che la predetta frattura gli era stata provocata dalla mentre era sul CP_1 divano, con il ginocchio o con il gomito.
Si tratta di reticenze ed omissioni nel riferire quanto realmente accaduto ai sanitari che lo medicarono che paiono, a ben vedere, ben compatibili con lo stato di soggezione e sottomissione psicologica alla compagna in cui il si è venuto a trovare dalla fine del Pt_1
2014 all'agosto del 2017, essendo divenuto totalmente dipendente dalla per ogni CP_1 esigenza di vita quotidiana, privo di qualsiasi autonomia, costretto dal suo stato di salute
(quasi catatonico, di rallentamento psicofisico) ad essere accondiscendente verso tutto ciò che la donna facesse o dicesse (come si desume anche dalle testimonianze, già citate, del dott.
e dell'avv. che hanno riferito di come il si limitasse sempre ad Per_1 Tes_2 Pt_1 annuire e confermare quanto veniva riferito dalla , nel timore di poter subire ulteriori CP_1
pagina 27 di 36 atti violenti laddove avesse detto la verità (confidato peraltro dal alla figlia dopo la Pt_1 fuga dell'agosto 2017).
Del resto, appare determinante evidenziare che delle condotte violente poste in essere dalla ai danni dell'attore si hanno anche almeno due riscontri diretti, l'uno desumibile CP_1 dalla testimonianza di resa sia in questa sede che nell'ambito del processo Testimone_1 penale svoltosi a carico della e l'altro ricavabile dalle dichiarazioni rese in sede CP_1 penale da (non escusso a testimone in questo processo). Testimone_12
Quanto alla prima, la ha testimoniato di aver sentito in una occasione, mentre era al Tes_1 piano di sopra, nel periodo finale del suo rapporto di lavoro con la coppia (quindi nell'anno
2017), “un rumore come di uno schiaffo, una botta”, ed il che si lamentava per il Pt_1 dolore (dicendo “ahi, mi fai male”) mentre la rispondeva: “stai zitto”. CP_1
La stessa escussa in sede penale, oltre ad avere pedissequamente confermato Tes_1
l'episodio testé citato, riferito anche in questa sede, ha aggiunto di aver riscontrato tracce di sangue in bagno mentre puliva e di aver notato in una occasione un ematoma sul viso del
(ciò si desume dal contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata il Pt_1
2.7.2024 all'esito del processo penale svoltosi nei confronti della prodotta dalla CP_1 difesa attorea il 13.9.2024).
Il secondo riscontro diretto alle condotte di violenza fisica ascritte dall'attore alla convenuta si trae dalle sommarie informazioni rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria il 18.8.2017 dal figlio del (presenti agli atti del fascicolo penale, prodotti dalla parte attrice il Pt_1 Tes_6
31.10.2019), il quale ha menzionato un episodio avvenuto durante la primavera del 2016, quando, trovandosi in casa del padre e della compagna, i quali erano in bagno, ha udito “due chiare pacche come se qualcuno avesse sferrato due violenti schiaffi ad un altro”.
Egli ha anche affermato di avere sempre avuto modo di notare, durante le visite che faceva a casa del padre, che questi presentava “evidenti lesioni alla bocca e che gli mancavano alcuni denti”, giustificando la tali lesioni sostenendo che il se le provocasse da CP_1 Pt_1 solo.
In definitiva, l'esame complessivo delle risultanze indiziarie di cui si dispone, gravi, precise e concordanti tra loro, costituite dai due testé citati riscontri, dai certificati di pronto Soccorso, dalle prove orali e documentali relative alle gravissime lesioni che il ha presentato Pt_1 negli anni dalla fine del 2014 all'agosto del 2017 – che hanno poi richiesto l'esecuzione di pagina 28 di 36 svariati interventi, anche chirurgici, per essere almeno parzialmente emendate, come da cartelle cliniche in atti: doc. 12 e 13 di parte attrice – consente di ritenere adeguatamente provato che, nel periodo di grave peggioramento delle sue condizioni psicofisiche (quindi dalla fine del 2014) e sino al definitivo allontanamento dalla moglie, il abbia anche Pt_1 subito da parte della violenze di natura fisica, dalle quali sono derivate gravi lesioni CP_1
(soprattutto al naso, alla bocca ed al cavo orale).
Del resto, anche in relazione al reato di lesioni aggravate è intervenuta sentenza penale di condanna della con riferimento a due episodi (altri due sono risultati prescritti), CP_1 quelli oggetto di referti di Pronto Soccorso del 21.1.2017 (rottura dello sterno) e del
10.8.2017, come da sentenza penale, già citata, resa il 2.7.2024 dal Tribunale di Macerata, la quale ben può essere posta a fondamento della presente decisione, unitamente a tutti gli ulteriori elementi probatori evidenziati, in quanto peraltro fondata essenzialmente sulle deposizioni dei medesimi testimoni escussi in questa sede e sulla stessa documentazione medica versata in atti nel presente giudizio.
Giova peraltro rammentare che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove 'atipiche' (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le prove assunte in un precedente processo penale, anche tra parti diverse e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p.), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (CASS., ord. n. 2947/2023; sent. n.
9957/2025).
Del resto, la versione sostenuta dalla difesa della convenuta, per cui sarebbe stato l'attore a procurarsi autonomamente o per effetto di cadute le lesioni refertate nei certificati di Pronto
Soccorso prodotti appare poco credibile, posto che, come risultato dalle testimonianze assunte, il in quegli anni non si alzava dal divano e non camminava se non sostenuto dalla Pt_1
considerato peraltro, quanto alle lesioni alla bocca e alle labbra (che, secondo la CP_1
pagina 29 di 36 convenuta, il marito si provocava da solo mangiando), che una volta allontanatosi dalla moglie tali lesioni non si sono più manifestate.
Giova in chiusura evidenziare che la prova non solo delle violenze fisiche, ma più in generale delle condotte maltrattanti poste in essere dalla nei confronti del si trae CP_1 Pt_1 anche dalla già citata sentenza penale con cui la convenuta è stata condannata (alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione) anche in relazione al capo di imputazione di cui alla lettera A, relativo al reato di cui all'art. 572 c.p., aggravato, con riferimento ad una molteplicità di comportamenti vessatori ed oppressivi, pressoché integralmente coincidenti con quelli dedotti dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio e posti a fondamento della richiesta pronuncia di annullamento del matrimonio;
gli elementi di prova valorizzati dal giudice penale
(la maggior parte dei quali emersi, in maniera esattamente conforme, anche in questa sede civile) assumono rilievo anche nel procedimento in oggetto al fine di pervenire alla prova del processo di graduale annullamento, fisico e psicologico, a cui il fu costretto dalla Pt_1
a partire dal periodo della sua convalescenza dopo l'infarto dell'agosto del 2014, CP_1 vittima di soprusi e vessazioni che lo hanno indotto ad una totale soggezione psicologica nei confronti della donna.
Né le difese svolte dalla paiono idonee a scalfire tale concordante ed eloquente CP_1 quadro probatorio: da un lato, infatti, le allegazioni relative alle violenze ed ai maltrattamenti che ella avrebbe subito da parte del compagno sono rimaste totalmente prive di riscontri, posto che la convenuta non ha nemmeno formulato richieste istruttorie aventi ad oggetto le – meramente dedotte – vessazioni che il ON avrebbe commesso ai suoi danni, restando del resto del tutto irrilevanti eventuali condotte dell'uomo risalenti al periodo di convivenza precedente all'estate del 2014, le quali – anche laddove esistenti – non inciderebbero sulla gravissima realtà fattuale successiva, come emersa dalla molteplicità di elementi probatori sopra illustrata.
Le uniche richieste istruttorie articolate dalla ed ammesse hanno a ben vedere ad CP_1 oggetto soltanto la circostanza relativa alla colazione al bar che la coppia era solita fare – come detto, inconferente ed inidonea ad escludere le vessazioni ascritte dal alla Pt_1 compagna – e quella inerente una crociera fatta dalla coppia nel 2016 – parimenti di per sé
pagina 30 di 36 inidonea a fornire prova contraria delle condotte che la convenuta avrebbe posto in essere nei confronti del compagno –, restando nel resto (in ordine al capitolo 8) come detto del tutto inattendibile quanto dichiarato dalla teste sulle condizioni fisiche dell'attore, Tes_10 smentito dalla totalità degli ulteriori testi escussi (oltre che dalla documentazione medica in atti).
Appare del resto significativo che la difesa della non abbia nemmeno articolato una CP_1 prova contraria rispetto al copioso e dettagliato capitolato formulato dall'attore nella propria memoria istruttoria.
Non vi è, del resto, alcuna prova delle circostanze, asserite dalla al fine di smentire CP_1 la versione dei fatti attorea circa il controllo cui la donna avrebbe sottoposto il compagno, in cui ella avrebbe lasciato l'uomo da solo, risalendo i due episodi dalla stessa citati (relativi al suo soggiorno ad dal fratello ed al viaggio a Mosca) ad un periodo antecedente alla fine CP_3 dell'anno 2014, quando ha verosimilmente avuto inizio la condotta vessatoria e controllante tenuta dalla donna ai danni del compagno.
Si è già detto, inoltre, dell'inattendibilità e scarsa credibilità della tesi, sostenuta dalla convenuta, per cui sarebbe stato il a procurarsi autonomamente (o con cadute Pt_1 accidentali) le numerose lesioni riscontrate sulla sua persona (sia da referti del Pronto
Soccorso che dai testimoni escussi) tra la fine del 2014 e l'agosto del 2017, del resto significativamente mai più verificatesi dopo il suo allontanamento dalla moglie;
del pari, non trova un benché minimo riscontro in atti (ed è anzi smentita dal profluvio di elementi istruttori acquisiti, in particolare in ordine alle modalità con cui si è concretizzato il distacco dell'uomo dalla moglie) il fatto, asserito dalla difesa della per cui il marito avrebbe inventato CP_1 le accuse rivoltele soltanto perché voleva separarsi.
Neppure i documenti prodotti dalla parte convenuta paiono conferenti (molti sono relativi a periodi precedenti la fine del 2014, altri sono privi di alcun riferimento temporale) o idonei non solo a smentire, ma nemmeno ad ingenerare dubbi sulla versione dei fatti sostenuta dall'attore su quanto accaduto negli anni in cui si colloca il matrimonio contratto dalle parti e sulle condotte poste in essere ai suoi danni dalla moglie.
In definitiva, la mole degli elementi istruttori di cui si dispone e di cui si è diffusamente sopra dato conto costituisce senza dubbio, ad avviso del collegio, un quadro indiziario dotato dei pagina 31 di 36 requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per poter ritenere pienamente suffragata e, quindi, presuntivamente provata la versione dei fatti posta dall'attore a fondamento della proposta domanda di annullamento del matrimonio contratto con la il 29.8.2016, e cioè il fatto che tra la fine del 2014 e l'agosto del 2017, dunque anche CP_1 nel periodo in cui venne contratto il matrimonio per cui è causa, il si sia trovato a Pt_1 vivere in una condizione di totale soggezione e sudditanza psicologica alla moglie, che ne controllava ogni aspetto di vita e nei cui confronti egli era costretto alla totale accondiscendenza, in una condizione psicofisica di debolezza, stordimento e dipendenza totale dalla compagna per qualsiasi esigenza di vita quotidiana.
Si è trattato, quindi, di una situazione di totale prostrazione e graduale annullamento della persona del (sia sotto l'aspetto fisico che sotto il profilo psicologico), in cui Pt_1
l'assoggettamento dell'uomo al volere della compagna era determinato, oltre che dalla già evidenziata verosimile somministrazione di farmaci diversi o in quantità maggiore rispetto a quelli prescritti, anche dalle vessazioni, sopraffazioni e violenze poste in essere nei suoi confronti dalla donna, la quale aveva gradualmente assunto il controllo sull'esistenza del compagno, annullato come persona e nella sua volontà, allontanato dai suoi affetti più cari, ridotto alla dipendenza psicofisica dalla donna e ad acconsentire a qualsiasi cosa ella dicesse per evitare di subire vessazioni e violenze ancora maggiori.
E' chiaro quindi che in questo contesto connotato da soprusi, denigrazioni e violenze fisiche, che avevano posto il in una condizione di sudditanza psicologica totale nei confronti Pt_1 della sia ravvisabile una condizione di timore di eccezionale gravità derivante da CP_1 circostanze oggettive, esterne all'attore stesso, che ad avviso del Tribunale ha sicuramente inciso sulla volontà del di contrarre matrimonio con la difatti, è Pt_1 CP_1 assolutamente verosimile (nonché umanamente naturale e comprensibile) che, nella situazione di totale sottomissione psicologica alla compagna e di generale accondiscendenza nei suoi confronti, indotta sia dallo stato di debolezza, prostrazione psicofisica e di dipendenza in cui si trovava che dalle soperchierie e violenze che subiva per mano della donna, la decisione di sposarsi sia stata anch'essa frutto della predetta sottomissione ed accondiscendenza, nonché del timore di poter subire, laddove non avesse acconsentito al matrimonio, ulteriori e forse più gravi violenze, con un meccanismo psicologico del tutto analogo a quello che induceva il pagina 32 di 36 a mentire ai sanitari, ai suoi figli ed al suo legale sulle cause delle violenze e sulla Pt_1 sua condizione di salute ed a dire loro di fare tutto ciò che diceva la compagna (poi moglie).
Il terrore in cui versava l'attore è del resto emerso in maniera oggettiva l'8 agosto del 2017, in occasione della sua richiesta di aiuto, come efficacemente riferito dai testimoni (in particolare,
l'avv. e Samuele EN) che furono presenti quel giorno e che quel terrore ebbero Tes_2 modo di percepire in maniera evidente e tangibile.
Sussistono, quindi, i presupposti per statuire l'annullamento del matrimonio contratto dal e dalla il 29.8.2016, ai sensi dell'art. 122, comma 1, c.c., potendo ritenersi Pt_1 CP_1 che il consenso dell'attore sia stato determinato da timore di eccezionale gravità derivante dalla situazione di prostrazione, umiliazione e sudditanza psicologica, cagionata dalle sopraffazioni, dai maltrattamenti e dalle violenze poste in essere ai suoi danni dalla compagna, in cui egli si è trovato a vivere dalla fine del 2014 fino all'allontanamento dalla moglie, avvenuto l'8 agosto del 2017.
Le ragioni che inducono a ritenere fondata la domanda attorea di annullamento del matrimonio, come sopra diffusamente esposte, determinano conseguentemente il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla convenuta sul presupposto dei maltrattamenti subiti ad opera del marito, rimasti del tutto indimostrati, non essendo del resto ravvisabile alcun danno ingiusto (esistenziale, psicologico o morale) derivante dalle accuse mosse dal alla rivelatesi fondate. Pt_1 CP_1
Inoltre, determinando tale pronuncia di annullamento del matrimonio il venir meno con efficacia retroattiva del vincolo coniugale, essa preclude – come in incipit evidenziato – la pronuncia della separazione personale dei coniugi e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio riunito ad essa relativo.
Occorre tuttavia da ultimo interrogarsi sulla necessità di statuire comunque sulla spettanza di un assegno di mantenimento in favore della dalla stessa domandato nel ricorso per CP_1 separazione personale (ed invero riconosciuto in fase presidenziale con i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi), alla luce del disposto di cui all'art. 128 c.c. sul matrimonio putativo, secondo cui si producono gli effetti del matrimonio valido in favore dei coniugi fino alla sentenza che pronunzia la nullità del matrimonio quando i coniugi stessi lo hanno pagina 33 di 36 contratto in buona fede o quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Laddove, infatti, trovasse applicazione al caso di specie la citata normativa, potrebbe in teoria affermarsi la sussistenza del diritto alla percezione di un assegno di mantenimento da parte della nel periodo di tempo intercorrente tra la proposizione del ricorso per CP_1 separazione personale e la presente pronuncia, producendosi in tale arco temporale gli effetti del matrimonio valido.
Il collegio reputa tuttavia dirimente considerare la ratio dell'istituto del matrimonio putativo, che - facendo salvi gli effetti del matrimonio sino alla pronuncia della nullità - si sostanzia in una deroga alla regola generale della retroattività della pronuncia di nullità (o di annullamento) del matrimonio, la quale trova la sua giustificazione nella buona fede degli sposi, cioè nell'ignoranza dell'esistenza della causa di invalidità matrimoniale, essendo equiparato al coniuge di buona fede quello che sia vittima di violenza o di timore di eccezionale gravità.
Del tutto coerente con tale ratio è, quindi, il comma 3 del citato art. 128 c.c., secondo cui “se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono solo in favore di lui e dei figli”, da ciò derivando come quello tra i coniugi che sia in mala fede non possa invocare nei propri confronti gli effetti del matrimonio putativo.
Nel caso di specie, pertanto, essendo il matrimonio annullato per essere stato il consenso del determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause allo stesso esterne, Pt_1 costituite dai soprusi, dai maltrattamenti e dalle vessazioni poste in essere ai suoi danni da parte della moglie, è senza dubbio da escludersi che la fosse in buona fede, essendo CP_1 ella stessa la causa del timore che ha indotto il ad acconsentire al matrimonio, di tal Pt_1 ché non possono essere in suo favore invocati gli effetti del matrimonio putativo.
Di conseguenza, il Tribunale non è tenuto a verificare la sussistenza del diritto della stessa a percepire un assegno di mantenimento nell'arco temporale tra la proposizione del ricorso per separazione personale e la pronuncia della presente sentenza, non potendosi nei confronti della produrre alcun effetto del matrimonio valido (quale sarebbe il persistere del dovere CP_1 di assistenza e solidarietà coniugale in cui si sostanzia l'assegno di mantenimento post separazione).
pagina 34 di 36 Se con riferimento al giudizio riunito di separazione (ivi compresi i subprocedimenti di modifica dei provvedimenti presidenziali) può essere disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la cessazione della materia del contendere in detto procedimento, l'esito del giudizio di annullamento del matrimonio, che vede la convenuta soccombente, comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite relative a tale causa, liquidate come specificato in dispositivo in relazione alla natura ed al valore della causa, nonché alla qualità e quantità dell'attività prestata, conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (per procedimenti di valore indeterminabile e di complessità alta), nella specie applicabile.
Essendo l'attore provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va disposta la distrazione delle spese in favore dell'Erario, ex art. 133 D.P.R. 115/2012, senza dimidiazione, in applicazione del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (CASS., ord. 22017/2018; ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 873/2018 R.G. e
933/2018 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- annulla il matrimonio civile contratto da e il 29.8.2016 Parte_1 Controparte_1 nel Comune di San Gemini (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di al Per_3
n. 46, parte 2, Serie C, anno 2016);
- rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da nel giudizio n. Controparte_1
873/2018 R.G.;
pagina 35 di 36 - dichiara cessata la materia del contendere sulle domande proposte nel giudizio di separazione personale dei coniugi n. 933/2018 R.G.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio n. 933/2018 R.G.;
- condanna a rifondere a le spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 giudizio n. 873/2018 R.G., che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. Per_3
9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Alessandra Canullo
pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Canullo Presidente rel. est. dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite iscritte ai numeri 873/2018 R.G. e 933/2018 R.G. vertenti
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Domenico Formica, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 6.8.2018 nel procedimento R.G. n. 873/18 ed alla memoria difensiva del 18.10.2018 nel procedimento n.
933/2018, elett. dom. presso lo studio del difensore in Civitanova Marche;
attore
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Gerardo Pizzirusso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento n. 873/2018
R.G. ed al ricorso del 29.3.2018 nel procedimento n. 933/2018 R.G., elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
convenuta e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: annullamento del matrimonio – separazione personale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.9.2024.
pagina 1 di 36 FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma
17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi). ha agito in giudizio al fine di sentir dichiarare annullato ex art. 122, comma Parte_1
1, c.c. il matrimonio civile dal medesimo contratto con il 29.8.2016 nel Controparte_1
Comune di San Gemini, asserendo di aver espresso il proprio consenso soltanto per il timore di poter subire ulteriore male ingenerato dallo stato di terrore e sudditanza psicologica in cui sarebbe stato ridotto dalla a partire dalla fine dell'anno 2014, in conseguenza delle CP_1 violenze, delle aggressioni, degli insulti e, più in generale, della condotta maltrattante, controllante ed oppressiva che la donna avrebbe posto in essere nei suoi confronti (fino alla fuga messa in atto dal in data 8.8.2017), sì da indurlo ad accettare passivamente Pt_1 ogni sua proposta, ivi compreso il matrimonio, temendo per la propria vita.
costituendosi in giudizio, si è opposta all'avversa domanda, negando di Controparte_1 aver tenuto i comportamenti ascrittile dal marito e sostenendo, al contrario, di aver dovuto ella stessa subire, prima e nel corso del matrimonio, reiterate umiliazioni e maltrattamenti, di natura psicologica ed anche fisica, da parte del avendo peraltro sacrificato la Pt_1 propria vita anche professionale, le amicizie e gli affetti per occuparsi del marito, il cui stato di salute sarebbe stato gravemente compromesso dall'arresto cardiaco avuto il 31.8.2014; ha quindi dedotto che il matrimonio impugnato sarebbe stato celebrato sulla base del consenso e della comune volontà di entrambi i coniugi, in modo libero e consapevole e senza alcuna coercizione di tipo fisico e/o morale.
La ha pertanto chiesto il rigetto della domanda attorea, instando altresì, in via CP_1 riconvenzionale, per la condanna del al risarcimento del danno psicologico, morale Pt_1 ed esistenziale dalla stessa subito in conseguenza dei maltrattamenti dal medesimo posti in essere, tali da aver alterato l'equilibrio psicofisico e l'esistenza della convenuta stessa.
Successivamente alla instaurazione da parte del del giudizio di annullamento del Pt_1 matrimonio (R.G. 873/2018), è stato dalla introdotto il giudizio di separazione CP_1 personale delle parti (n. 933/2018 R.G.), il quale con provvedimento del 17.6.2021 è stato pagina 2 di 36 riunito al precedente, stante il rapporto di connessione per pregiudizialità logica esistente tra i due procedimenti.
Infatti, sebbene non sussista un rapporto di necessaria pregiudizialità-dipendenza tra il processo volto alla declaratoria di annullamento del matrimonio e quello di separazione personale (come condivisibilmente evidenziato nell'ambito del procedimento di separazione per cui è causa con ordinanza del 20.7.2020), tuttavia, incidendo la pronuncia di annullamento sul fatto genetico del rapporto matrimoniale, laddove essa intervenga in pendenza del giudizio di separazione personale, facendo venire meno il vincolo coniugale con efficacia retroattiva, preclude la pronuncia di quest'ultima e determina la cessazione della materia del contendere nel relativo giudizio (in tal senso, sia pure con riferimento agli effetti della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, CASS., sent. n.
30496/2017; ord. n. 11553/2018; sent. n. 17094/2013).
Proprio per tale ragione, deve il Tribunale prioritariamente prendere in esame la domanda di annullamento del matrimonio proposta dal il cui eventuale accoglimento Pt_1 determinerebbe il venir meno della necessità di una pronuncia di separazione personale tra le parti, comportando la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione.
Occorre in primo luogo fornire un inquadramento giuridico alla domanda di annullamento del matrimonio avanzata dall'attore: premessa, infatti, la vincolatività per il giudice delle cause di annullamento dedotte dalla parte, nel caso di specie il ha evocato il primo comma Pt_1 dell'art. 122 c.c., laddove prevede che “il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo”, sostenendo di essere stato costretto a sposarsi dalla e dalle sue minacce e, al contempo, di essersi determinato a contrarre CP_1 matrimonio temendo per la propria stessa vita e, anche a causa dello stato di debolezza ed inferiorità in cui era stato posto dalla compagna, nel fondato timore di subire ulteriore male, timore conseguente alla sua condizione di soggezione che lo spingeva ad accettare passivamente ogni proposta della ivi compresa quella di sposarsi. CP_1
L'attore ha quindi tempestivamente evocato sia la causa di annullamento costituita dalla violenza morale che quella rappresentata dal timore di eccezionale gravità, previste dal citato art. 122, comma 1, c.c.
pagina 3 di 36 Occorre al riguardo rammentare che la differenza tra le due ipotesi è costituita dalla presenza o meno di una minaccia finalizzata a contrarre matrimonio, posto che qualora il timore di un male ingiusto e notevole (alla stregua dei criteri della violenza contrattuale di cui agli artt.
1434-1438 c.c., che si ritengono comunemente applicabili anche all'annullamento del matrimonio) sia ingenerato da una minaccia posta in essere allo specifico fine di indurre al matrimonio, si ha la fattispecie della violenza morale;
il timore sussiste, invece, mancando le minacce, quando è il nubendo che spontaneamente vede nel matrimonio lo strumento per sottrarsi ad un pericolo di eccezionale gravità, dovendo il timore derivare da cause esterne allo sposo (ab extrinseco) e, quindi, da circostanze oggettive nelle quali vanno comprese anche azioni umane che non siano direttamente finalizzate allo scopo di costringere il nubendo alla celebrazione del matrimonio;
in aderenza all'art. 1437 c.c., la prevalente dottrina ritiene quindi irrilevante il timore reverenziale, in quanto proveniente soltanto ab intrinseco, dall'animo del soggetto che si sente costretto, senza essere ancorato a circostanze oggettive esterne;
parimenti irrilevante è il timore indotto da autosuggestione, essendosi tuttavia al riguardo precisato, in dottrina, che se il timore si verifica sotto l'influenza di un ambiente opprimente non è frutto di autosuggestione, ma deve ritenersi effetto di cause esterne, potendo quindi assumere rilievo.
Laddove, quindi, il timore provenga ab extrinseco e sia di eccezionale gravità, non si ritiene necessario che sia riconoscibile dall'esterno, essendo causa di annullamento del matrimonio anche laddove rimanga nascosto nell'animo.
Ciò posto, ritiene il Tribunale doversi nel caso di specie escludere la sussistenza della causa di annullamento del matrimonio costituita dalla violenza morale, non evincendosi da alcuno degli acquisiti elementi istruttori (orali e documentali) la sussistenza di minacce rivolte dalla al allo specifico fine di indurlo a contrarre matrimonio. CP_1 Pt_1
Reputa invece il collegio che l'attore abbia fornito elementi probatori sufficienti per consentire di ritenere dimostrata l'esistenza in capo al medesimo, nel momento in cui ebbe a contrarre matrimonio, di un timore di eccezionale gravità conseguente alle gravissime condotte maltrattanti poste in essere dalla nei suoi confronti all'incirca dalla fine dell'anno CP_1
2014, le quali, pur in assenza di minacce finalizzate specificatamente al matrimonio, lo indussero a temere per la propria vita o per la possibilità di subire vessazioni ancora più gravi laddove non si fosse sposato, con conseguente sussistenza dei presupposti per addivenire all'annullamento del matrimonio contratto dalle parti il 29.8.2016.
pagina 4 di 36 Giova sin da ora precisare che al fine di addivenire a tale conclusione si dispone, prevalentemente, di elementi indiziari relativi ai comportamenti tenuti dalla nei CP_1 confronti del (i quali, essendo stati posti in essere all'interno delle mura domestiche, Pt_1 sono tendenzialmente sfuggiti a forme di conoscenza diretta, salvo che per alcuni episodi di cui si dirà in seguito), la cui sussistenza può desumersi da molteplici fatti noti, emersi dal compendio istruttorio versato in atti, costituenti indizi indubbiamente connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza e quindi tali da poter essere posti alla base di un ragionamento presuntivo idoneo a corroborare adeguatamente la versione dei fatti dedotta dall'attore.
Il complesso di tali, invero numerosi, elementi indiziari consente infatti, ad avviso del
Tribunale, di fornire pieno riscontro alle allegazioni attoree relative al clima in cui viveva il nel periodo del matrimonio, a decorrere all'incirca dalla fine dell'anno 2014, Pt_1 connotato da sopraffazioni, vessazioni e persino violenze fisiche poste in essere ai suoi danni dalla che lo avevano posto in una condizione di inferiorità e di sudditanza CP_1 psicologica totale, di graduale annullamento e di dipendenza dalla compagna (poi divenuta moglie), nei cui confronti l'attore era supinamente accondiscendente, in quanto caduto in uno stato di prostrazione e di debolezza psicofisica che lo rendeva incapace di compiere autonomamente le attività di vita quotidiana e, quindi, anche di reagire.
Occorre quindi in primis muovere dal dato oggettivo ed univoco delle gravissime condizioni psicofisiche in cui versava il dalla fine dell'anno 2014, come emerse dalle numerose Pt_1 testimonianze acquisite, nonché dalla documentazione medica in atti, che assume rilievo dirimente al fine di ricostruire indiziariamente la situazione di oppressione e di sopraffazione, provocata dalla compagna, in cui l'attore si è trovato a vivere nel periodo in cui contrasse matrimonio con la donna e che ha sicuramente inciso sulla sua volontà di sposarsi.
Non è contestato, infatti, che l'attore sia stato colpito da infarto il 31.8.2014, godendo sino a quel momento di buona salute;
nei mesi successivi, tuttavia, continuando la terapia cardiologica prescritta, iniziò a manifestare sensazioni di malessere e di spossatezza fisica, genericamente ricondotte a depressione, del che si ricava riscontro oggettivo nel certificato rilasciato il 19.12.2014 dallo specialista psichiatra, dott. presso il quale (nel Persona_1
Dipartimento di Salute Mentale di Macerata) il aveva in pari data effettuato una Pt_1
pagina 5 di 36 visita, accompagnato dalla compagna convivente, (doc. 2 allegato alla Controparte_1 citazione): come si evince dal citato certificato, nonché (più esaustivamente) dalla relazione clinica-anamnestica redatta dal medesimo dott. il 12.1.2018 (doc. 7a allegato Persona_1 alla citazione), in quel momento l'attore, benché vigile e cosciente, presentava una sintomatologia caratterizzata da apprezzabile rallentamento psicomotorio, eloquio rallentato, parziale disorientamento temporale, deficit mnesici a carico della memoria a breve termine, micrografia, facies ipomimica, deambulazione a piccoli passi, tono dell'umore deflesso, medi livelli di ansia, inappetenza, irrequietezza, tremori fini alle estremità.
Nella citata relazione del 12.1.2018 il dott. recisa, inoltre, che il non aveva Per_1 Pt_1 sino a quel momento mai avuto contatti con il Dipartimento di Salute Mentale e che la sig.ra riferiva che il compagno soffriva di disturbo bipolare del tono dell'umore, Controparte_1 senza tuttavia esibire alcuna documentazione in merito, e che per circa venti anni e fino al
2012 aveva abusato di bevande alcoliche (circa un litro di vino al giorno); lo specialista nella medesima relazione aggiunge, altresì, che il paziente, su esplicita richiesta del medico, “non smentiva quanto riferito dalla sig.ra ”. CP_1
Nella medesima relazione è ulteriormente precisato – e questa circostanza appare significativa, per le ragioni che si diranno in seguito – che il assumeva già terapia Pt_1 psicofarmacologica costituita da Escitalopram e OT.
E' possibile ricavare maggiori elementi chiarificatori sulle condizioni dell'attore all'epoca della visita psichiatrica del 19.12.2014 e sulla terapia farmacologica che all'epoca assumeva dalla testimonianza resa dallo stesso dott. il quale, sentito all'udienza del Persona_1
20.2.2020, ha ricordato di aver avuto in cura il dal 19.12.2014 sino sicuramente al Pt_1
2018, avendolo nel corso del tempo visto con frequenza variabile, ma con una certa regolarità nell'arco dell'anno (le specifiche date delle visite psichiatriche eseguite dal 19.12.2014
12.1.2018 risultano nel dettaglio dalla menzionata relazione del dott. el 12.1.2018). Per_1
Lo specialista, in ordine alle condizioni in cui vide il nella prima visita del Pt_1
19.12.2014, ha spiegato che egli “presentava una deambulazione a piccoli passi, era molto rallentato dal punto di vista motorio e psichico, l'eloquio era molto lento, trascorreva un tempo di latenza importante tra la domanda e la risposta;”, aveva “tremori agli arti superiori;
era anche disorientato nel tempo” (non sapeva riferire la data); appare particolarmente significativo il fatto, rammentato dal dott. per cui il gli appariva “stordito”, Per_1 Pt_1
pagina 6 di 36 avendo lo specialista persino riferito tale impressione al dott. medico di medicina Per_2 generale dell'attore, contattato dal dott. immediatamente per avere un raccordo Per_1 anamnestico, posto che lo psichiatra – come dallo stesso precisato nella testimonianza resa, ma anche nella relazione del 12.1.2018 – non era riuscito in quella prima visita ad effettuare un inquadramento diagnostico strettamente psichiatrico, nutrendo dubbi (riferiti anche nella relazione del 12.1.2018) sulla natura psichiatrica della sintomatologia (che “poteva essere ricondotta ad un disturbo psichiatrico, ma non erano rispettati tutti i requisiti richiesti perché potesse essere diagnosticata una malattia mentale”), nonché ancora di più sulla diagnosi di disturbo bipolare del tono dell'umore riferita dalla e sospettando che si trattasse di CP_1 un problema neurologico piuttosto che psichiatrico (tanto da aver prescritto al di Pt_1 effettuare una visita neurologica).
Pertanto, contattato il dott. questi negò un'anamnesi positiva per patologia Per_2 psichiatrica o neurologica, confermando tuttavia di aver prescritto lui la terapia ansiolitica ed antidepressiva (dalle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini penali dal dott. il 29.8.2017 – doc. 25n.1 degli atti penali prodotti da parte attrice il 31.10.2019 – si Per_2 trae conferma del fatto che egli avesse prescritto al farmaci per la cura Pt_1 dell'ipertensione, per la cura post infarto e farmaci antidepressivi).
Giova inoltre richiamare le precisazioni rese in sede di escussione testimoniale dal dott. in ordine al fatto che non solo il ON era sempre accompagnato alle visite dalla Per_1 signora fino all'agosto del 2017 (quando, dopo i fatti dell'8 agosto 2017 su cui ci si CP_1 soffermerà in seguito, era da solo), ma anche che “era la signora a parlare CP_1 prevalentemente”, era lei che descriveva le condizioni del compagno, il quale, di fronte alla richiesta da parte dello specialista di conferma su ciò che gli veniva riferito dalla CP_1
“non smentiva, annuiva, […] qualche volta parlava”, ma era in prevalenza la a CP_1 parlare, tanto che alla richiesta di precisare a chi si riferiva laddove (nei certificati redatti) riportava essergli state riferite delle cose il dott. ha risposto che era la signora Per_1
a riferirgliele. CP_1
Il quadro di rallentamento psicomotorio, di stordimento (come efficacemente riferito dal dott. sia pure con termine atecnico), di difficoltà deambulatorie e di eloquio rallentato, Per_1 riscontrato dal dott. nella prima visita psichiatrica testé menzionata (per il quale lo Per_1 psichiatra nel corso degli anni continuò a prescrivere ansiolitici, antidepressivi e stabilizzatori pagina 7 di 36 del tono dell'umore, variando periodicamente il dosaggio), risulta essersi mantenuto tale per i successivi anni 2015 e 2016, senza tuttavia trovare una chiara definizione diagnostica, avendo i successivi esami neurologici a cui il ON si sottopose sin dall'inizio del 2015 (su prescrizione del dott. indotto il neurologo ad ipotizzare inizialmente un morbo di Per_1
Parkinson, ovvero un'atrofia multisistemica, ma con necessità di approfondimento (come si evince dal certificato del neurologo in atti e dalle dichiarazioni rese al riguardo in sede di escussione testimoniale dal dott. . Per_1
Tutti i testimoni escussi hanno, infatti, in maniera concorde, esplicita e dettagliata dato conto del tracollo psicofisico dell'attore e delle gravi ed inspiegabili condizioni in cui egli versava negli anni 2015 e 2016, sino all'agosto del 2017.
In primo luogo, appare particolarmente significativa (in quanto resa da persona del tutto attendibile, che frequentò per qualche anno l'abitazione delle parti proprio nel periodo a cui si riferiscono i fatti di causa) la testimonianza resa (all'udienza del 12.9.2019) da Tes_1
che svolse le mansioni di colf a casa della coppia sicuramente negli anni dal 2015 al
[...]
2017, avendo la teste precisato di aver smesso di lavorare per le parti circa due anni prima rispetto alla data della sua escussione testimoniale (quindi, all'incirca nel settembre del 2017, il che è coerente con il fatto che la convivenza tra il e la cessò in data Pt_1 CP_1
8.8.2017, avendo in seguito la convenuta lasciato la casa di in cui viveva con il Per_3 compagno) e di essersi recata da loro “per qualche anno”, per due volte alla settimana e per 4 ore.
La teste ha eloquentemente descritto il nel periodo in cui ella frequentò l'abitazione Pt_1 della coppia, come una persona “assente”, che non parlava o, comunque, con cui la in Tes_1 quegli anni non parlò mai (parlando sempre con la , che “camminava malissimo, era CP_1 sempre accompagnato” e stava sempre seduto, all'inizio sul divano, poi su una nuova poltrona presente in casa;
la teste ha precisato di aver visto negli anni il sempre seduto nelle Pt_1 proprie ore di servizio, a volte vedeva la coppia uscire (in particolare nei primi tempi, in seguito solo per dover fare delle visite), avendo affermato che per come il si Pt_1 muoveva non era in grado di vestirsi da solo, aveva bisogno di un aiuto;
la infatti, ha Tes_1 anche ricordato di non aver “mai visto l'attore alzarsi da solo dal divano o dalla poltrona, era sempre la signora che lo faceva alzare” quando voleva, perché il non CP_1 Pt_1 chiedeva mai di alzarsi.
pagina 8 di 36 Appaiono particolarmente eloquenti circa lo stato di debolezza, prostrazione e stordimento in cui versava in quegli anni il ON i passaggi della testimonianza in cui la ha Tes_1 aggiunto di non aver mai sentito parlare l'attore, se non a volte con la “ma solo su CP_1 domande che gli venivano fatte, quasi forzato, ad esempio la signora gli chiedeva 'è vero che
ha pulito bene?' e lui rispondeva 'sì, è vero che ha pulito bene', avendo la Tes_1 Tes_1 teste anche riferito di non aver mai visto il mangiare né bere nelle ore in cui si Pt_1 trovava a casa della coppia e di aver notato che l'uomo indossava i pannoloni (indossando peraltro più o meno sempre gli stessi abiti, un pigiama ed una maglietta tipo t-shirt bianca) ed
“aveva un tovagliolo al petto, messo sul collo”.
Va inoltre particolarmente evidenziata la precisazione che la ha voluto effettuare di sua Tes_1 iniziativa, dopo esserle stata resa lettura delle dichiarazioni rese: la teste ha dichiarato che “la signora dava delle medicine al sig. , avendo ella visto che ogni volta che si recava a Pt_1 casa loro la somministrava al compagno (poi marito) delle medicine, non avendo CP_1 tuttavia ricordato che tipo di medicine fossero.
Si tratta di circostanza particolarmente importante, in quanto corrobora quanto sostenuto dall'attore (anche nelle querele sporte nei confronti della che hanno dato origine al CP_1 procedimento penale conclusosi nel luglio del 2024 con sentenza di cui si dirà in seguito) circa il fatto di essersi affidato alla compagna per l'assunzione delle medicine necessarie dopo l'infarto che lo aveva colpito il 31 agosto 2014 (quindi, verosimilmente, anche dei farmaci antidepressivi prescritti dal medico di base), stante la professione di infermiera svolta dalla
CP_1
Ulteriori eloquenti elementi di conferma della condizione di prostrazione psicofisica, debolezza e stordimento in cui il ON si è trovato negli anni tra il 2015 ed il 2017 si ricavano dalla testimonianza dell'avv. (resa il 12.12.2019), teste sicuramente Testimone_2 attendibile e particolarmente importante, in quanto ha seguito come legale le parti dal 2010
(per il ON) e dal 2012-2013 (per la sino al 2017, avendo quindi avuto modo CP_1 di vedere e frequentare la coppia in maniera assidua, sebbene per motivi professionali, per molti anni ed essendo stato quindi spettatore diretto del tracollo psicofisico subito dall'attore a partire dalla fine del 2014.
L'avv. nella sua dettagliata deposizione testimoniale ha in primo luogo evidenziato di Tes_2 aver visto peggiorare ogni giorno le condizioni di salute dell'attore a partire dall'inizio del pagina 9 di 36 2015, per tutto il 2016 e fino al 2017: in particolare, il “tremava e riusciva a Pt_1 camminare sempre meno”, tanto che nelle occasioni in cui la coppia si recava nello studio del legale era la ad interloquire con l'avv. mentre l'attore rimaneva in auto, e CP_1 Tes_2 ciò accadeva soprattutto nel 2016 e nel 2017, in quanto in quel periodo il “non Pt_1 sempre riusciva a salire le scale” e non saliva quindi quasi mai nell'ufficio del legale (il quale ha precisato che su 10 appuntamenti saliva una volta), tanto che l'avv. quando poteva Tes_2 scendeva per andare a vedere come stesse e per avere conferma delle cose che gli venivano riferite dalla CP_1
E' significativo al riguardo evidenziare, in quanto circostanza rivelatrice della situazione di dipendenza non solo fisica, ma anche psicologica del dalla che – Pt_1 CP_1 analogamente a quanto accadeva nel corso delle visite psichiatriche con il dott. in cui Per_1 era la a parlare, mentre il ON si limitava a non smentire e ad annuire –,
CP_1 quando l'avv. scendeva a verificare la situazione del rimasto in auto, e gli Tes_2 Pt_1 chiedeva come stesse, questi rispondeva 'sto bene, fai quello che ti dice il teste ha
CP_1 altresì aggiunto la ulteriore significativa circostanza per cui trovava sempre l'attore seduto in macchina e “spesso aveva il labbro ferito”; alla richiesta del motivo della ferita gli veniva spiegato principalmente dalla che il compagno con il mangiare si tagliava con i
CP_1 denti, avendo il teste anche precisato che il “parlava, diceva pochissime parole, Pt_1 interveniva e spiegava la situazione di ”; anche quando il legale chiedeva alla
CP_1 Pt_1 coppia spiegazioni sul peggioramento delle condizioni di salute dell'attore e su ciò che ne pensassero i medici, “dicevano che era una malattia degenerativa, era che parlava,
CP_1
più che altro annuiva”, non avendo il teste mai ricevuto una spiegazione chiara al Pt_1 riguardo.
Anche l'avv. ha peraltro confermato la circostanza, riferita dalla teste Tes_2 Testimone_1 dell'uso del pannolone da parte del “sicuramente per tutto il 2017 e per tutto il Pt_1
2016”, dallo stesso indossato sia quando si recava dal legale che quando era quest'ultimo a fargli visita a casa.
Ulteriori eloquenti elementi relativi alle gravissime e penose condizioni in cui si trovava l'attore tra il 2015 ed il 2017 si traggono dalla testimonianza di Testimone_3 collaboratore dell'avv. dal 2010 al 2018-2019 (frequentante il suo studio legale con Tes_2 frequenza settimanale), del quale vale la pena riportare le testuali parole rese in sede di pagina 10 di 36 escussione testimoniale laddove ha ricordato il giorno in cui, tra il 2016 ed il 2017, vide per la prima volta il avendo in quella occasione pensato e detto all'avv. che Pt_1 Tes_2
“stesse per morire, fosse un malato terminale, era cadavere, era seduto su una sedia tutto coperto, sudava freddo, era pallido, aveva il naso e la bocca tutti massacrati, […] era distrutto come se avesse avuto un incidente e stava cadavere come se fosse stato malato di tumore”.
Il ha peraltro dichiarato di aver trovato il sempre nelle stesse condizioni le ES Pt_1 volte successive in cui lo aveva visto, quantificate in massimo quattro volte in un anno: “aveva sempre ferite in volto, che non guarivano mai, una volta aveva uno sfregio al naso, un'altra volta in testa, una volta un taglio da una parte, un'altra dall'altra”.
Analogamente, la teste praticante legale presso lo studio dell'avv. Testimone_4 Tes_2 dal maggio 2017 al novembre del 2018, che ebbe modo di conoscere le parti – sia pure
[...] per un tempo limitato – nelle occasioni in cui si recavano presso lo studio del legale, ha riferito
(nella deposizione del 20.2.2020) che, quando era presente in studio anche il Pt_1 insieme alla era solo quest'ultima che parlava con la medesima teste, l'attore “non CP_1 parlava nemmeno per salutare”, “non parlava mai e camminava male”, “era rallentato anche nella deambulazione”, tanto che la teste aveva pensato che avesse problemi di vista.
Da ultimo, giova citare anche la deposizione di (moglie del fratello della nonna Testimone_5 materna dei figli dell'attore) la quale, sia pure con riferimento ad un solo circostanziato episodio avvenuto nell'ottobre del 2016, in cui si era recata con la figlia del a casa Pt_1 della coppia per recuperare delle gomme auto dell'altro figlio dell'attore, ha Tes_6 riferito di avere in quell'occasione visto il dopo molto tempo (i loro rapporti si Pt_1 erano interrotti da prima del 2014) davanti alla porta di ingresso della sua abitazione, in un momento che la teste ha ricordato essere stato per lei emozionante: l'attore era “a gambe un po' divaricate con difficoltà di equilibrio, era uno scheletro, magrissimo, […] aveva un viso stravolto, gli occhi sbarrati, magro, con una voce gutturale che non era la sua”, si era messo
“dietro alla porta, come se non volesse farsi vedere”; accanto a lui la mettendosi ad CP_1 urlare ed agitatissima, lo aveva preso per il polso dicendo che sarebbero dovuti andare al
Pronto Soccorso perché il marito si sarebbe sentito male, non rispondendo alla proposta della teste di poterlo visitare, essendo ella medico;
al contempo, anche il lamentava di Pt_1 essere stato lasciato solo e continuava a dire alla figlia ed alla di andare via. Tes_5
pagina 11 di 36 Tale ultima testimonianza, oltre a confermare il quadro emerso dalle deposizioni già citate sulle terribili condizioni psicofisiche in cui versava il negli anni 2015-2017, Pt_1 lumeggia anche l'ulteriore aspetto relativo al suo progressivo allontanamento dagli affetti più cari avvenuto in concomitanza con il peggioramento delle sue condizioni di salute, che lo aveva portato ad un pressoché totale isolamento, in una dimensione di vita in cui era presente la sola da cui l'attore era divenuto totalmente dipendente, sotto ogni profilo. CP_1
Se al momento dell'episodio riferito dalla teste i rapporti del con entrambi i Tes_5 Pt_1 figli e erano già compromessi (la teste ha riferito che, in quell'occasione, di Per_4 Tes_6 fronte all'accusa del padre di averlo lasciato solo, rispondeva “che non era vero e Per_4 piangeva disperata”), maggiori elementi al riguardo si ricavano dalla deposizione della stessa la quale (escussa all'udienza del 29.10.2019) ha ripercorso il progressivo Testimone_7 allontanamento avuto in quegli anni dal padre nei confronti della stessa e del fratello, avendo ricordato come tutto ebbe inizio a settembre del 2014, dopo l'infarto occorso al il Pt_1 quale tuttavia per un successivo circoscritto periodo era rimasto ancora presente con i figli, in buoni rapporti come era stato nel periodo precedente;
tuttavia, verso le fine del 2014, le cose erano iniziate a cambiare, il “si faceva sentire meno”, per Natale aveva comunicato Pt_1 alla figlia di non tornare a casa (vivendo ella a Firenze) dicendo che “stava male e voleva stare tranquillo”; la teste ha rammentato come sia lei che il fratello, proprio in quel periodo natalizio, cominciarono a comprendere che il padre non stava bene, senza capire il perché, tanto che decise di lasciare l'università per rientrare a casa ad aiutare il padre e Tes_6
tornò comunque per Natale dal padre, vedendo che “non stava bene, era dimagrito”. Per_4
La teste ha riferito di aver mantenuto un certo rapporto con il padre sino ad ottobre del 2016
(avendo poi interrotto ogni contatto in seguito all'episodio riferito dalla teste Testimone_5 testé menzionato, in cui le due donne furono dalla e dal cacciate dalla CP_1 Pt_1 abitazione di ), ricordando come in un primo periodo, di fronte alla volontà espressa Per_3 dal di non voler vedere i figli, la si proponeva come mediatrice nel loro Pt_1 CP_1 rapporto, essendo la prevalente interlocutrice dei ragazzi, tanto che quando chiamava il Per_4 padre al telefono gradualmente iniziò a parlare sempre di meno con il padre e di più con la la teste, nel rispondere al capitolo di prova n. 54, ha peraltro aggiunto l'importante CP_1 dettaglio per cui durante le conversazioni telefoniche con il padre questi e la compagna “erano quasi sempre in vivavoce e parlavano insieme, in genere era la signora che CP_1
pagina 12 di 36 parlava” mentre il “diceva solo 'sì è vero' o cose simili”, trovando quindi in tali Pt_1 affermazioni conferma la condizione di pedissequa accondiscendenza dell'attore alla convenuta già riferita sia dalla teste che dal teste che anche Testimone_1 Testimone_2 dal teste Persona_1 ha poi ulteriormente ricordato che l'atteggiamento della nei Testimone_7 CP_1 confronti suoi e del fratello cambiò radicalmente nel 2016, in quanto se prima la donna si limitava a riferire ai ragazzi che il padre non voleva vederli, dal 2016 prese ad intimare loro in prima persona di non recarsi a casa dal genitore, insorgendo in quell'anno frequenti discussioni tra la stessa ed i figli del compagno, in cui la donna li minacciava che se si fossero recati a visitare il padre e se questi si fosse sentito male o gli fosse successo qualcosa
(riferendosi ad un altro infarto) la colpa sarebbe stata dei figli stessi. A seguito dell'episodio dell'ottobre del 2016 narrato dalla teste e riferito nei medesimi termini da Tes_5 [...]
la quale ha anche aggiunto la significativa circostanza per cui in quell'occasione Tes_7 mentre la vedendo le due donne davanti al portone di casa, pronunciava insulti e CP_1 intimava loro di andarsene, il padre “era fisicamente dietro la signora ripeteva i CP_1 suoi stessi concetti”, “ripeteva le stesse cose che diceva lei” (a conferma della totale soggezione dell'uomo alla donna), il rapporto del padre con i figli si interruppe totalmente, per poi riprendere ad agosto del 2017 dopo la fuga di cui si dirà in seguito.
La figlia dell'attore ha ricordato anche le ancor più gravi difficoltà vissute nel rapporto con il padre e la dal fratello il quale, pur non vivendo con la coppia, si recava CP_1 Tes_6 da loro tutti i giorni per aiutarli, ma veniva costretto a rimanere soltanto fuori casa senza poter entrare, venendogli richiesto di pulire il giardino e subendo – secondo quanto riferito dalla teste – condotte particolarmente pesanti, rese persino oggetto nel 2016 di una registrazione telefonica che ebbe modo di sentire, in cui la diceva a Testimone_7 CP_1 Tes_6
“che non era buono a nulla, che la ragazza prima o poi lo avrebbe lasciato”, che non faceva niente per aiutarli (malgrado si recasse ogni giorno a casa loro). Anche il ragazzo, quindi, nell'ottobre del 2016 aveva deciso di interrompere ogni rapporto con il padre e la compagna.
In definitiva, dalla fine del 2014 al 2017 venne a maturare un radicale e graduale isolamento del persino dai figli, che – a fronte dei buoni rapporti presenti in precedenza, anche Pt_1
a causa della prematura scomparsa della madre dei ragazzi – non può che essere collegato alla condizione di grave prostrazione ed indebolimento psicofisico in cui egli si trovava e che lo pagina 13 di 36 poneva in uno stato di totale dipendenza anche psicologica dalla compagna (come dimostra la circostanza, emersa dalle citate deposizioni di molteplici testimoni, per cui il si Pt_1 limitava a ripetere pedissequamente, persino davanti al legale ed ai sanitari, quanto riferiva la
, alla quale va quindi ascritta la responsabilità di avere se non originato, quanto CP_1 meno alimentato in maniera determinante la lontananza del compagno dai figli, invitati continuamente a non recarsi a trovare il padre con la giustificazione per cui, vedendoli, si sarebbe sentito male, persino insultati ed accusati di non fornire aiuto alla coppia, essendosi quindi venuta a creare una situazione in cui la donna aveva gradualmente assunto il controllo totale sulla vita dell'uomo, isolandolo dal resto del mondo.
Ad avvalorare tale conclusione soccorrono le significative dichiarazioni rese dalla teste
[...] la quale, con riferimento al deteriorarsi del rapporto tra il padre ed i figli proprio Tes_7 negli stessi anni (2015-2016) del drastico e difficilmente spiegabile peggioramento delle sue condizioni psicofisiche, ha ricordato i racconti fattile dal padre ad agosto del 2017 dopo essersi allontanato dalla moglie, avendo il in quell'occasione riferitole di non Pt_1 ricordarsi tantissime cose di quegli anni, “ricordava che si trovava in uno stato di intorpidimento”, non ricordava nemmeno di aver detto ai figli di andare via, diceva anzi che non era possibile, “quasi non ci credeva”, avendo sempre avuto un bel rapporto con loro.
Peraltro, il medesimo atteggiamento di induzione del all'isolamento venne dalla Pt_1 tenuto anche nei confronti di altri parenti del compagno, come si evince dalla CP_1 testimonianza della sorella dell'attore, la quale (sentita all'udienza del Testimone_8
20.2.2020) ha ricordato che qualche tempo dopo l'infarto di agosto 2014, quando il fratello aveva iniziato a manifestare tremori e non riusciva a camminare, la iniziò a dirle “di CP_1 lasciarlo tranquillo, di evitare addirittura di fargli domande” se lo avesse incontrato, asserendo che la situazione era complicata e non dovevano farlo agitare, perché se si fosse agitato questo avrebbe influito negativamente sul suo già difficile stato di salute, avendo quindi da quel periodo la teste evitato di recarsi a trovare il fratello e ricevendo a volte telefonate dalla la quale non la faceva mai parlare con il proprio congiunto, dicendo CP_1 che “stava dormendo, che stava chiamando di nascosto, che se si fosse accorto che mi Pt_1 stava chiamando si sarebbe agitato”; ha aggiunto di non avere in quel Testimone_8 periodo chiamato molto frequentemente il fratello, precisando comunque che da un certo pagina 14 di 36 punto in poi nessuno le rispose più; ella lo rivide poi ad agosto del 2017, dopo la sua fuga dalla moglie, rimanendo colpita (“sconvolta”) dal suo enorme dimagrimento.
Ad ulteriore conferma della condizione di sostanziale isolamento in cui versava il in Pt_1 quegli anni, giova evidenziare che anche ha ricordato esserle stato riferito nel Testimone_7 tempo dalle sorelle del padre, ed , che non avevano più visto il fratello e che Tes_8 Per_5 avevano provato a chiamarlo, ma lui non aveva risposto.
La medesima teste ha altresì confermato le terribili condizioni psicofisiche in cui versava il padre nell'anno 2015, riferendo che a quell'epoca non era assolutamente autonomo, scendeva dalla macchina perché la gli apriva lo sportello e glielo chiudeva, ed era lei che CP_1 guidava l'auto, avendo il in quel periodo smesso di guidare, per poi ricominciare Pt_1 dopo qualche mese dalla fuga.
In questo drammatico generale contesto di prostrazione psicofisica, di debolezza, di isolamento e di dipendenza totale dalla compagna che ha connotato la situazione del Pt_1 dalla fine del 2014 all'agosto del 2017, appare poi importante approfondire la condizione in cui egli si trovava il giorno del matrimonio tramite le testimonianze di chi era personalmente presente, al fine di comprendere se lo stato psicofisico dell'attore quel giorno fosse coerente e conforme a quello – riferito dalla totalità dei testimoni sul punto escussi – che lo caratterizzò sin dalla fine del 2014.
Ha riferito al riguardo la figlia, di aver ricevuto la notizia della decisione Testimone_7 della coppia di sposarsi all'incirca uno o due mesi prima, quando i rapporti con il padre e la compagna erano già tesi e connotati da discussioni, non ricordando tuttavia se la comunicazione venne fatta di persona o telefonicamente, ma rammentando che fu la CP_1
a parlare, come di consueto, avendo il padre al massimo “confermato quello che diceva la signora come faceva sempre”; la teste ha anche riferito la significativa circostanza CP_1 del riserbo che doveva esserci intorno al matrimonio, essendole stato richiesto dalla coppia di non parlarne con nessuno;
ulteriore peculiare dato di fatto è quello, parimenti ricordato dalla teste, per cui il giorno del matrimonio la le richiese esplicitamente di non scattare CP_1 foto in cui ci fosse il padre, dicendo che questi non voleva essere fotografato. ha poi dichiarato che le condizioni del padre quel giorno erano “pessime, era Testimone_7 dimagrito, era mezzo intontito, come sempre del resto” e come lo vedevano già da “un po'”,
pagina 15 di 36 “riusciva a stare in piedi, si muoveva lentamente, se doveva fare dei movimenti come le scale magari cercava l'appoggio; parlava, ha espresso il proprio consenso, ma era nelle stesse condizioni in cui” la figlia lo aveva visto “diverse altre volte, intontito;
era nelle stesse condizioni fisiche in cui si trovava ad agosto 2017, che poi sono cambiate in maniera repentina”.
Conforme alla deposizione di è anche quella dell'avv. Testimone_7 Testimone_2 anch'egli presente il giorno del matrimonio della coppia, il quale, con riferimento all'invito ricevuto, ha ricordato che fu invitato dalla non avendo mai avuto occasione di CP_1 parlare da solo con il del matrimonio, in quanto era sempre presente la Pt_1 CP_1 con lui, avendo il teste precisato di non aver mai potuto parlare con il da solo “negli Pt_1 ultimi anni, dal 2015 al 2016 fino al 2017”, in quanto “c'era sempre con lui”, CP_1 circostanza che appare particolarmente significativa in quanto rivelatrice del controllo costante che la convenuta in quegli anni esercitava sul compagno (poi marito), non lasciandolo mai da solo.
L'avv. ha poi confermato che il giorno del matrimonio venne chiesto dalla di Tes_2 CP_1 non fare foto.
Anche la descrizione resa dall'avv. delle condizioni psicofisiche in cui si trovava il Tes_2 quel giorno appare concorde con quella effettuata dalla teste Pt_1 Testimone_7 avendo l'avv. parimenti riferito che il “parlava e camminava”, ma per fare Tes_2 Pt_1 le scale di accesso al Comune “era sempre sorretto ed accompagnato da ”; il teste ha CP_1 poi precisato che nei due giorni del matrimonio (gli ospiti erano arrivati il giorno prima) il fu raramente presente, in quanto “stava quasi sempre in camera”, “perché non ce la Pt_1 faceva a stare in piedi, a camminare più di tanto, era spesso a riposare in camera”, “parlava poco” e rimase con gli invitati soltanto la cena della sera precedente, ma “giusto il tempo di cenare, poi è stato accompagnato in camera da ”, durante la cerimonia e per il CP_1 ricevimento successivo, avendo tuttavia l'avv. precisato che il ricevimento durò poco, Tes_2 circa “un paio d'ore”, essendosi poi il di nuovo ritirato in camera accompagnato Pt_1 dalla moglie.
Appare inoltre particolarmente significativa l'ulteriore circostanza, riferita dal teste, per cui il
“non mangiava quasi nulla”, i suoi piatti “erano semivuoti”, a differenza di quelli Pt_1 degli ospiti, tanto che lo stesso avv. e la moglie chiesero all'attore perché non Tes_2
pagina 16 di 36 mangiasse di più e rispose (come di consueto) la “dicendo che lui era abituato a CP_1 mangiare poco e quindi non poteva mangiare”; il teste ha poi ricordato che ad un certo punto il si alzò in piedi e fece “due giri di ballo con ”, “ma per 30 secondi, un Pt_1 CP_1 minuto, poco più, poi è stato riaccompagnato a posto da ”. CP_1
Quest'ultimo dettaglio assume rilievo anche al fine di valutare il materiale fotografico ed i video depositati dalla convenuta (doc. 40 allegato alla memoria istruttoria), relativi proprio al giorno del matrimonio, in cui le condizioni del paiono ben compatibili con quelle Pt_1 riferite dai due testimoni citati, risultando egli bensì muoversi e camminare (e fare anche il breve ballo accennato dall'avv. , ma non in maniera disinvolta, quanto piuttosto Tes_2 incerta e rallentata, appoggiandosi comunque al braccio della evincendosi dal primo CP_1 video prodotto (in cui gli sposi camminano vicini) anche la condizione di dimagrimento e di almeno parziale stordimento in cui si trovava l'attore. Si tratta, quindi, di materiale probatorio
(prodotto dalla convenuta) non decisivo al fine di scalfire quanto emerso dalle dettagliate e conformi deposizioni dei due testimoni testé citati, in quanto inidoneo a dare conto di una condizione psicofisica del ON diversa e migliore rispetto a quella di cui i due testimoni hanno riferito.
Giova peraltro evidenziare come si tragga conferma della descritta grave situazione psicofisica dell'attore anche dalla deposizione del teste di parte convenuta il quale Testimone_9
(escusso all'udienza del 3.2.2022), avendo conosciuto le parti in occasione delle colazioni al bar Filoni che il medesimo teste era solito fare circa tutti i giorni dall'anno 2015 sino al 2020, dove incontrava il e la all'incirca quotidianamente, ha dichiarato che Pt_1 CP_1
l'attore “camminava male, si vedeva che non stava bene, non aveva equilibrio, si appoggiava alla sig.ra per camminare;
parlava, si capiva quello che diceva”; il teste ha anche CP_1 ricordato di aver notato che in un'occasione il “aveva qualcosa al labbro”, una sorta Pt_1 di herpes secondo l'impressione che ne ebbe il testimone.
In definitiva, l'intero compendio istruttorio disponibile lascia emergere le gravissime condizioni psicofisiche in cui versava l'attore tra la fine del 2014 e l'agosto del 2017, apparendo quindi del tutto inattendibile l'unica contraria testimonianza resa dalla teste di parte convenuta , definitasi conoscente della la quale non solo ha riferito di Tes_10 CP_1 aver visto nel 2015 tutti i giorni la coppia recarsi a fare colazione al bar Mancioli (dove la teste pagina 17 di 36 lavorava), in contrasto con quanto riferito dal teste he vedeva le parti parimenti quasi Tes_9 tutti i giorni ma in un bar diverso (il bar Filoni), ma ha anche affermato di non aver notato niente di strano sulle condizioni del avendo ulteriormente precisato che in Pt_1 occasione di una crociera che fece insieme alla coppia nel 2016 e quando si recava a casa loro a trovarli nel 2016 e nel 2017 l'attore “stava molto bene”, era “in buone condizioni fisiche”, non avendo ella mai saputo di suoi problemi di salute.
E' evidente come tali dichiarazioni siano non solo del tutto isolate e difformi da quelle – pienamente coerenti – rese dagli ulteriori numerosi testimoni, ma anche in contrasto con la copiosa documentazione medica in atti, da cui ben si evincono le difficili condizioni psicofisiche dell'attore tra la fine del 2014 e l'agosto del 2017, rispetto alle quali appare irrilevante la circostanza – posta dalla convenuta a fondamento della sua difesa e delle richieste istruttorie dalla stessa articolate – per cui la copia si recasse quasi ogni giorno a fare colazione al bar, posto che ciò non esclude il clima di vessazione in cui il di trovava Pt_1
a vivere, né il fatto che si alimentasse poco (ben potendo, in tesi, la colazione aver costituito l'unico pasto dell'intera giornata).
Reputa il collegio doveroso aver diffusamente descritto ed evidenziato il penoso tracollo psicofisico che subì il dalla fine del 2014 all'agosto del 2017, in quanto la Pt_1 circostanza indiziaria maggiormente significativa, nella vicenda in esame, al fine di corroborare la versione dei fatti fornita dall'attore sul clima in cui si è trovato a vivere in quegli anni, dunque anche nel periodo in cui è stato contratto il matrimonio per cui è causa, è costituita proprio dall'evidente e stridente contrasto delle sue gravissime condizioni psicofisiche, come venutesi a manifestare dalla fine del 2014, con il “miracoloso” miglioramento della sua situazione di salute intervenuto subito dopo la fuga dalla CP_1 avvenuta in data 8 agosto 2017.
Invero, delle circostanze in cui si concretizzò tale fuga hanno dato diffusamente conto i testimoni che vi assistettero personalmente: in primo luogo, l'avv. al quale Testimone_2 principalmente il si rivolse per chiedere aiuto, nonché l'avv. Giorgio Di SI, Pt_1
Samuele EN e, anche se in misura minore, i quali erano presenti quando, Testimone_4 la mattina dell'8 agosto 2017, il e la si recarono nello studio dell'avv. Pt_1 CP_1 per questioni legali. Tes_2
pagina 18 di 36 Giova premettere che già nei giorni precedenti e, precisamente, il 3.8.2017 il Pt_1 recatosi a Roma con la per accompagnarla ad una visita successiva ad un intervento CP_1 di chirurgia estetica cui la donna si era sottoposta, aveva tentato di fuggire, approfittando di un momento di solitudine (mentre la moglie si trovava in un ambulatorio) per recarsi alla stazione
Termini e telefonare sia alla figlia che all'avv. implorando aiuto (l'avv. Per_4 Testimone_2 ha riferito le testuali parole dell'attore, precisando di averle persino appuntate tanto Tes_2 erano forti: “aiutami, perché con me è cattiva, mi picchia, lei non mi vuole bene, io CP_1 sto scappando da lei”), per poi essere raggiunto dalla moglie, che lo aveva trovato e ricondotto con sé. Poco prima, l'avv. contattata la figlia dell'attore, parimenti destinataria della Tes_2 richiesta di aiuto del padre, aveva richiamato il assistendo telefonicamente Pt_1 all'arrivo della riferitogli dall'attore, che, secondo quanto ricordato dall'avv. CP_1
era “terrorizzato” e chiuse subito la telefonata. Tes_2
Appare particolarmente significativa la circostanza per cui nei giorni successivi il legale ricevette diverse telefonate dall'utenza telefonica del in cui questi “ritrattava” Pt_1 quanto telefonicamente dichiarato sui maltrattamenti subiti per mano della moglie, dicendo che quello che aveva detto non era vero.
Proprio da tali anomale telefonate originò l'esigenza del legale, dallo stesso riferita in sede di escussione testimoniale, di capire la verità, parlando personalmente con il ON, intenzione attuata dall'avv. convocando la coppia nel suo studio legale la mattina Tes_2 dell'8 agosto del 2017, in luogo di recarsi egli stesso presso la loro abitazione (come inizialmente propostogli).
E, infatti, quella mattina, trovatosi da solo con la moglie e l'avv. l'attore chiese di Tes_2 nuovo aiuto al legale, dicendo che “ era cattiva con lui, perché lo picchiava”, CP_1 chiedendo di non essere lasciato solo con la moglie ed aggiungendo che era stata la donna a provocargli le ferite al labbro;
l'avv. ha anche ricordato che il gli fece Tes_2 Pt_1 vedere lo zigomo destro, che era “nero con sotto un segno ed era coperto con del trucco, del fard”, affermando che glielo aveva provocato la moglie con il rasoio e continuando a chiedere aiuto. Alle parole del marito, la rispondeva che non stava bene, che si inventava tutto CP_1
e che non era vero nulla di quanto stava dichiarando.
Chiamati dal legale l'avv. Di SI e la collaboratrice data la delicatezza Testimone_4 della situazione, intervenuto anche anche alla loro presenza il Testimone_3 Pt_1
pagina 19 di 36 continuò a chiedere aiuto, a ripetere di non essere lasciato solo, a ribadire “che era CP_1 cattiva e lo picchiava”.
Dovendo l'avv. recarsi dal notaio , decise di portare il Tes_2 Persona_6 Pt_1 con sé per non lasciarlo con la moglie e chiamò la figlia, , la quale partì subito da Firenze Per_4 per raggiungere il padre.
L'avv. ha poi ricordato che, recatisi dal notaio insieme a Tes_2 Per_6 Testimone_3 sopraggiunse la con la dott.ssa appaiono particolarmente CP_1 Controparte_2 significative le parole con cui il legale ha descritto la reazione del ON alla vista della moglie, ricordando che l'attore “era ancor più terrorizzato”, gli “chiedeva sempre di non lasciarlo solo, diceva di avere paura” e di volere solo la figlia;
il medesimo stato di oggettivo e percepibile terrore è stato invero descritto anche dal teste Samuele EN, il quale non solo ha assistito alla richiesta di aiuto del presso lo studio dell'avv. (che Pt_1 Tes_2 chiedeva “di essere aiutato, diceva che aveva paura, che secondo lui era in pericolo di vita”), ma ha anche aggiunto l'ulteriore dettaglio per cui l'attore “teneva l'avv. per la gamba, Tes_2 non lo lasciava e gli diceva di non lasciarlo”.
Quindi, rifiutatosi l'avv. di lasciare il con la moglie, in attesa dell'arrivo Tes_2 Pt_1 della figlia da Firenze, insieme al si recarono ad aspettare a Muccia, dove ES Per_4 pranzarono al ristorante presso la stazione Agip, essendosi a quel punto definitivamente concretizzato l'allontanamento dell'attore dalla moglie.
Le circostanze relative alla mattinata dell'8 agosto 2017 ed alla richiesta di aiuto che il riuscì a rivolgere all'avv. quel giorno, oltre ad essere state in maniera Pt_1 Tes_2 estremamente precisa, dettagliata ed anche emotivamente partecipata riferite dal predetto teste
(che – come detto – assume un rilievo determinante per la sua attendibilità e per aver conosciuto e frequentato la coppia per molti anni), hanno peraltro trovato esatta conferma nelle deposizioni degli altri testimoni presenti all'accaduto, non solo il già citato ES
(che ha riferito anche la significativa circostanza per cui, usciti dal notaio e saliti in Per_6 macchina, la tentò di far uscire il dall'auto tirandolo da un braccio), ma CP_1 Pt_1 anche (che ha dichiarato di aver sentito l'attore “chiedere all'avv. di non Testimone_4 Tes_2 essere lasciato solo con la signora e dire “che veniva menato”, mentre il legale lo CP_1 spronava a raccontare, rassicurandolo con la sua presenza, ed il riferiva di essere Pt_1 stato ferito al volto e che la moglie “gli metteva le mani addosso”) ed il notaio Alessandra
pagina 20 di 36 , la quale ha ricordato l'arrivo nel suo studio dell'avv. accompagnato dal Per_6 Tes_2
precisando in maniera significativa che il legale era “visibilmente provato” e le Pt_1 riferì gli accadimenti dei giorni precedenti e di quella mattina, in particolare il fatto che il aveva chiamato l'avvocato “per dirgli che lo picchiava, che lo teneva quasi Pt_1 CP_1 prigioniero”, racconti dinanzi ai quali il notaio ha rammentato di aver avuto un sussulto, non potendo immaginare una situazione di quel tipo.
Giova inoltre evidenziare, per dare conto della complessiva concordanza, precisione ed attendibilità delle testimonianze assunte, che i precedenti fatti del 3 agosto 2017 sono stati confermati anche dalla teste che – analogamente all'avv. – li ha Testimone_7 Tes_2 ricostruiti con dovizia di particolari, ricordando in particolare che, quando il padre la chiamò da Roma, le disse “che era fuggito perché lo menava”, menzionando vari episodi di CP_1 lesioni provocategli dalla donna ed aggiungendo che “non poteva dirlo perché se avesse provato lo avrebbe menato ancora di più” e che se nel frattempo fosse arrivata la moglie “lo avrebbe preso e gli avrebbe fatto inventare qualcosa, gli avrebbe fatto dire che quello che stava raccontando non era vero”; la teste ha anche rammentato di essersi poco dopo sentita e confrontata con l'avv. “scioccato” quanto lei, e di avere dopo pochissimo tempo Tes_2 ricevuto una nuova telefonata dal padre che le diceva che quello che le aveva detto prima “non era vero, che in realtà era fuggito perché era geloso”, parlando in vivavoce alla presenza della
CP_1
La teste ha poi diffusamente ricordato quanto accaduto la mattina dell'8 agosto, quando venne chiamata dall'avv. che le disse di tornare a casa perché finché non fosse arrivata non Tes_2 avrebbe lasciato solo il padre, il quale gli aveva confermato di persona quanto riferito al telefono pochi giorni prima;
rientrata nelle Marche, prese quindi in carico il Testimone_7 padre, restando con lui una settimana circa.
Ciò che appare quindi assolutamente determinante, nella vicenda in esame, è come all'aggravarsi in maniera preoccupante ed inspiegabile delle condizioni psicofisiche dell'attore dalla fine del 2014 sia succeduto un miglioramento altrettanto repentino ed evidente, quasi
'miracoloso', del suo stato di salute non appena allontanatosi dalla moglie.
Sul punto, le dichiarazioni dei testi presenti l'8 agosto del 2017 sono particolarmente significative: Samuele EN, che peraltro scattò quel giorno le foto allegate alle sommarie pagina 21 di 36 informazioni dallo stesso rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria (presenti agli atti del fascicolo penale), ha ricordato che il scese dalla macchina da solo, una volta arrivati al Pt_1 ristorante, andò anche in bagno in autonomia togliendosi il pannolone e spiegando che era la che glielo faceva indossare, e mangiò tantissimo, dicendo che era da tanto che non CP_1 mangiava.
Analogamente, ha affermato che, l'8 agosto 2017, il padre le disse che Testimone_7
“finalmente si era tolto il pannolone, era libero”, e le fece vedere i lividi che aveva, ben visibili (“aveva un taglio o un livido sullo zigomo, la bocca era massacrata, la metà dei denti li aveva persi, aveva il naso spappolato, doppio e largo rispetto a quello di prima”), raccontandole quello che aveva subito in quegli anni: che la “gli dava i pugni con il CP_1 lato esterno del polso sul viso, che spesso quando gli faceva fare la doccia lo menava con il soffione della doccia”, che “mentre era sul divano gli era arrivata una botta” “con il ginocchio o con il gomito”, “e gli aveva rotto lo sterno”; la teste ha ricordato che il padre “si era dimagrito sempre di più”, aggiungendo che “faceva anche impressione”.
Del resto, le terribili condizioni fisiche in cui l'attore si trovava nell'agosto del 2017 sono eloquentemente visibili dalle (invero oggettivamente impressionanti) foto prodotte come documento n. 17 allegato alla memoria istruttoria attorea, che la teste ha Testimone_7 riconosciuto essere state scattate da lei qualche giorno dopo l'8.8.2017; parimenti, ne costituisce prova eloquente il certificato medico del Pronto Soccorso di Macerata del
10.8.2017 (doc. 4a di parte attrice), che attesta la presenza di “stato d'ansia di origine reattiva”, “vistosi esiti di trauma contusivo in regione buccale consistenti in fratture dentali ed edema flogistico in regione labiale”.
Se le citate dichiarazioni rese dai testi che presero in carico il l'8 agosto 2017 danno Pt_1 già conto del miglioramento immediato delle condizioni dello stesso non appena venuti meno il controllo e la presenza fisica della moglie, dell'inspiegabile e repentino miglioramento dello stato psicofisico dell'attore a partire dal suo allontanamento dalla costituisce invero CP_1 prova privilegiata la già menzionata relazione clinica-anamnestica redatta dallo psichiatra dott. il 12.1.2018, in cui egli, dopo aver ricostruito la storia clinica del e Persona_1 Pt_1 le visite psichiatriche effettuate negli anni a partire da quella del 19.12.2014, riferisce che dopo la visita del maggio del 2016 (in cui era stata data indicazione di proseguire la terapia con vari farmaci) rivide l'attore il 18 agosto 2017 (quindi pochi giorni dopo il distacco dalla pagina 22 di 36 moglie), accompagnato dalla sorella : costituisce circostanza particolarmente Tes_8 significativa quella menzionata dal dott. laddove afferma che anche in quel momento Per_1 il stava ancora assumendo la terapia psicofarmacologica come prescritta il Pt_1
14.5.2016, eppure era notevolmente migliorato sotto il profilo psicofisico, risultando
“orientato nei parametri spazio-tempo, accessibile al colloquio”, con tono dell'umore tendenzialmente in asse, livelli di ansia contenuti, assenza di irritabilità o nervosismo, o di alterazioni del pensiero, tanto che da quel momento fu modificata la terapia eliminando un farmaco e riducendone altri;
anche nelle visite successive (ottobre 2017 e novembre del 2017) venne proseguita la graduale riduzione della terapia psicofarmacologica, apparendo le condizioni dell'attore buone ed in fase di compenso psichico, tanto che alla visita del
12.1.2018 era terminato lo scalaggio della terapia.
Anche in sede di escussione testimoniale il dott. ha confermato che alla visita Per_1 dell'agosto del 2017, pur continuando il ad assumere, ma autonomamente, la terapia Pt_1 prescritta nel maggio del 2016, la situazione era molto diversa dall'ultima visita che aveva fatto: “la deambulazione era molto migliorata, l'eloquio era abbastanza fluente, […] non era più rallentato”, la sintomatologia ansiosa rilevata ad ogni precedente visita non era più presente.
Orbene, come già detto, questo inspiegabile ed improvviso miglioramento delle condizioni psicofisiche del avvenuto dopo il suo volontario allontanamento dalla moglie, che Pt_1 seguì il parimenti misterioso ed indecifrabile (anche da parte dei sanitari) tracollo psicofisico avvenuto a partire dalla fine del 2014, appare l'elemento indiziario più pregnante e decisivo ai fini della valutazione di attendibilità e veridicità dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e, in particolare, della affermazione di ascrivibilità alla condotta della convenuta del gravissimo pregiudizio alla salute in cui il venne a trovarsi: se, infatti, si Pt_1 valorizzano, al contempo, la difficoltà manifestata dai medici che ebbero in cura il Pt_1
(lo psichiatra dott. il medico di base dott. il neurologo che lo visitò) di Per_1 Per_2 fornire una spiegazione al progressivo e repentino declino psicofisico insorto nell'attore, per il quale negli anni non si riuscì a fornire un sicuro inquadramento diagnostico, nonché la circostanza riferita dalla teste per cui ogni volta che ella si recava a casa della Testimone_1 coppia vedeva la somministrare medicine al compagno, tenuto altresì conto della CP_1
pagina 23 di 36 professione di infermiera svolta dalla (che rende plausibile quanto narrato dal CP_1 nelle querele per cui egli dopo l'infarto si fosse affidato alla moglie per la Pt_1 somministrazione della terapia), il complesso di tali elementi rende ampiamente verosimile l'ipotesi per cui nel corso degli anni la abbia somministrato al o ulteriori e CP_1 Pt_1 diversi medicinali rispetto a quelli prescritti dai medici (tra cui, giova ricordarlo, gli antidepressivi prescritti dal dott. dopo l'infarto dell'agosto 2014), ovvero i farmaci Per_2 prescritti ma in quantità maggiori, ben potendosi in tal modo anche giustificare quella condizione di “stordimento” e “intorpidimento” che ha maggiormente connotato lo stato dell'attore in quegli anni, come riscontrata da tutti i testimoni escussi (ed anche dallo psichiatra dott. e come riferita dal alla figlia una volta allontanatosi Per_1 Pt_1 Per_4 dalla moglie (tanto da avere anche affermato di non ricordare tantissime cose di quegli anni, proprio alla luce dello stato di intorpidimento in cui si trovava).
Ne è significativa conferma il fatto che, ad agosto del 2017, allontanatosi dalla moglie, pur continuando il ad assumere la terapia psicofarmacologica prescrittagli dal dott. Pt_1
a maggio del 2016, ma facendolo in autonomia (e, quindi, assumendo la giusta Per_1 quantità di farmaci), le sue condizioni psicofisiche fossero già notevolmente migliorate, come attestato dal dott. ella citata relazione e nel corso della sua escussione testimoniale. Per_1
E' parimenti plausibile che (come riferito dall'attore nelle querele sporte) nell'agosto del
2017, in concomitanza con l'intervento di chirurgia estetica a cui la si sottopose in CP_1 quel periodo, il controllo della convenuta sul marito possa essersi in parte allentato (avendolo anche lasciato per alcuni giorni con una terza persona), mediante minore somministrazione delle medicine che venivano fatte assumere al di consueto, il che ha consentito al Pt_1 medesimo di trovare la minima forza necessaria per poter dapprima tentare la fuga e, pochi giorni dopo, chiedere l'aiuto dell'avv. ed allontanarsi definitivamente dalla moglie. Tes_2
Reputa il Tribunale che l'aver posto il compagno in una tale condizione sia stata condotta plausibilmente dettata dall'esigenza della di sottoporre il al suo totale CP_1 Pt_1 controllo, come depone anche il progressivo allontanamento dagli affetti più cari dalla stessa alimentato e favorito, nei termini di cui si è sopra dato conto;
può ipotizzarsi che non siano mancate neanche finalità economiche, avendo l'istruttoria svolta dato conto di come anche le questioni legali e burocratiche dell'attore (tra cui, ad esempio, quelle relative all'eredità paterna) fossero gestite in prima persona dalla compagna, essendo stata accreditata sul conto pagina 24 di 36 corrente personale della anche la rendita Inail spettante al (circostanza di CP_1 Pt_1 cui ha riferito la teste , dipendente Inail, che seguì la pratica). Testimone_11
Non va peraltro sottaciuta nemmeno la peculiare personalità della convenuta, come desumibile dallo sconcertante e sicuramente allarmante episodio riportato dinanzi al Commissariato di PS di Fermo in data 8.6.2012 dalla responsabile e da due operatrici del centro educativo per minori di Fermo, in cui il figlio della era iscritto per quell'anno Per_7 CP_1 scolastico, menzionato nella comunicazione di notizia di reato inviata dalla Questura di
Macerata il 22 agosto 2017 alla Procura della Repubblica in Sede in seguito alle querele sporte dal nei confronti della compagna (presente agli atti del procedimento penale: doc. Pt_1
25 a.2 del 31.10.2019): la Questura di Macerata, a supporto della richiesta di misura cautelare personale ed al fine di evidenziare la personalità falsa e manipolatrice della ha CP_1 infatti riportato uno stralcio del verbale redatto l'8.6.2012 dal Commissariato di Fermo, in cui la responsabile e le due operatrici dell'istituto ove il figlio allora dodicenne della era CP_1 stato collocato dalla madre da gennaio 2012 riferivano non solo di aver ricevuto la confidenza del minore in ordine alle percosse subite per mano della madre, ma soprattutto di aver personalmente assistito ad un episodio in cui, alla fine di maggio, in uno degli incontri madre- figlio avvenuti in struttura, la donna aveva un atteggiamento provocatorio nei confronti del figlio e appena vedeva passare una delle operatrici fingeva di essere stata picchiata dal minore, il quale invece – secondo quanto constatato dalle operatrici – era rimasto calmo e con le braccia conserte.
In ogni caso, al di là delle ragioni che possano aver motivato l'agire della ciò che CP_1 assume determinante rilievo nella vicenda in esame è il dato di fatto, risultato ampiamente provato nei termini di cui si è sopra diffusamente dato conto, del repentino ed oggettivamente inspiegabile miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'attore dopo l'allontanamento dalla moglie, peraltro a fronte del protrarsi dell'assunzione (ma in via autonoma) della medesima terapia psicofarmacologica prescritta dal dott. nel maggio del 2016, a Per_1 conferma ulteriore di come possa presumersi (in virtù degli evidenziati numerosi indizi gravi, precisi e concordanti) che lo stato di totale stordimento e rallentamento psicofisico in cui il si era venuto a trovare fosse dipeso dalla somministrazione di ulteriori farmaci o Pt_1 degli stessi farmaci ma in quantità maggiori da parte della donna, non essendo peraltro emersa,
pagina 25 di 36 neppure dopo l'agosto del 2017, alcuna diagnosi di patologia psichica o neurologica in capo all'attore.
Ciò consente di conferire piena attendibilità alla versione dei fatti sostenuta dal Pt_1 nell'atto di citazione (conforme al contenuto delle querele sporte nei confronti della
, coerentemente riportata da tutti i testimoni che ebbero modo di parlare con il CP_1 medesimo nell'imminenza della fuga dell'8 agosto del 2017 e che raccolsero le sue dettagliatissime dichiarazioni circa le condotte vessatorie e violente tenute dalla nei CP_1 suoi confronti in quegli anni.
Si deve, al riguardo, evidenziare che secondo la univoca giurisprudenza di legittimità, la deposizione de relato ex parte actoris, benché se riguardata di per sé sola non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (ex multis, CASS., sent. n.
18352/2013; sent. n. 11844/2006); nel caso di specie, le dichiarazioni che l'attore ha posto a fondamento dell'atto di citazione (e di tutte le querele sporte) trovano riscontri estrinseci numerosi ed oggettivi sia nell'evidenziata circostanza dell'inspiegabile (nemmeno da parte dei medici che lo ebbero in cura) e veloce sua ripresa appena allontanatosi dalla presenza fisica della moglie, che nelle dichiarazioni rese dai molteplici testi escussi (sul drastico declino delle sue condizioni di salute a partire dal periodo successivo all'infarto dell'agosto del 2014, sulle circostanze della richiesta di aiuto dell'8 agosto 2017 ed anche, significativamente, sullo stato di autentico terrore nei confronti della moglie in cui il si trovava quel giorno, nel Pt_1 momento in cui riuscì a chiedere aiuto), che anche nella copiosissima documentazione medica in atti, che attesta sia le gravissime lesioni (in particolare alla bocca, al naso, agli occhi) che l'attore presentava nell'agosto del 2017, che i numerosi accessi al Pronto Soccorso dal medesimo effettuati dalla fine del 2014 all'anno 2017, i quali a loro volta suffragano le accuse di violenza fisica dal medesimo mosse nei confronti della CP_1
A tale riguardo, è opportuno segnalare specificatamente i seguenti referti di Pronto Soccorso, tutti riportanti quale origine del trauma quella di “incidente domestico”:
- quello del 21.4.2015 (doc. 20 di parte attrice), per “trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa all'occipite”, in cui si dà conto dello stato di rallentamento e con tremori del pagina 26 di 36 e si riporta (senza tuttavia precisare chi abbia riferito le circostanze in questione, se Pt_1 il paziente o la sua accompagnatrice, parimenti menzionata) che “mentre era seduto nella doccia scivolava in terra battendo il capo”;
- quello del 12.7.2015 (presente tra gli atti del fascicolo penale, n. 25 c4), per “trauma cranico non commotivo con ferita lacero contusa lineare”;
- quello del 4.6.2016 (doc. 21 di parte attrice), per “trauma mandibolare sinistro con piccolo distacco osseo parcellare della glena articolare di sinistra ed ematoma dei tessuti molli”, in relazione ad una riferita caduta accidentale dopo essere inciampato, in conseguenza della quale avrebbe urtato il volto su una panchina;
- quello del 27.1.2017 (doc. 12 di parte attrice, pag. 19) per “trauma contusivo accidentale sternale”, da cui risultò la frattura allo sterno.
Sebbene dai citati referti non si trae prova certa della causa delle lesioni, identificata in incidenti casuali, esse appaiono tuttavia coerenti con quanto riferito dal nella Pt_1 querela sporta il 9.8.2017, in cui egli ha menzionato le ferite alla testa provocategli dalla moglie con il soffione della doccia (risultanti dai primi due certificati di Pronto Soccorso testé citati), aggiungendo di aver mentito sulla causa delle lesioni quando si era recato al Pronto
Soccorso a farsi medicare, omettendo di riferire che era stata la compagna;
analogamente, con riferimento alla frattura allo sterno refertata il 27.1.2017, il l'ha evocata nella citata Pt_1 querela come provocata dalle violenze della moglie, come del resto riferito alla figlia
[...]
che nella sua testimonianza ha ricordato che il padre le riferì (dopo la fuga dell'8 Tes_7 agosto 2017) che la predetta frattura gli era stata provocata dalla mentre era sul CP_1 divano, con il ginocchio o con il gomito.
Si tratta di reticenze ed omissioni nel riferire quanto realmente accaduto ai sanitari che lo medicarono che paiono, a ben vedere, ben compatibili con lo stato di soggezione e sottomissione psicologica alla compagna in cui il si è venuto a trovare dalla fine del Pt_1
2014 all'agosto del 2017, essendo divenuto totalmente dipendente dalla per ogni CP_1 esigenza di vita quotidiana, privo di qualsiasi autonomia, costretto dal suo stato di salute
(quasi catatonico, di rallentamento psicofisico) ad essere accondiscendente verso tutto ciò che la donna facesse o dicesse (come si desume anche dalle testimonianze, già citate, del dott.
e dell'avv. che hanno riferito di come il si limitasse sempre ad Per_1 Tes_2 Pt_1 annuire e confermare quanto veniva riferito dalla , nel timore di poter subire ulteriori CP_1
pagina 27 di 36 atti violenti laddove avesse detto la verità (confidato peraltro dal alla figlia dopo la Pt_1 fuga dell'agosto 2017).
Del resto, appare determinante evidenziare che delle condotte violente poste in essere dalla ai danni dell'attore si hanno anche almeno due riscontri diretti, l'uno desumibile CP_1 dalla testimonianza di resa sia in questa sede che nell'ambito del processo Testimone_1 penale svoltosi a carico della e l'altro ricavabile dalle dichiarazioni rese in sede CP_1 penale da (non escusso a testimone in questo processo). Testimone_12
Quanto alla prima, la ha testimoniato di aver sentito in una occasione, mentre era al Tes_1 piano di sopra, nel periodo finale del suo rapporto di lavoro con la coppia (quindi nell'anno
2017), “un rumore come di uno schiaffo, una botta”, ed il che si lamentava per il Pt_1 dolore (dicendo “ahi, mi fai male”) mentre la rispondeva: “stai zitto”. CP_1
La stessa escussa in sede penale, oltre ad avere pedissequamente confermato Tes_1
l'episodio testé citato, riferito anche in questa sede, ha aggiunto di aver riscontrato tracce di sangue in bagno mentre puliva e di aver notato in una occasione un ematoma sul viso del
(ciò si desume dal contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata il Pt_1
2.7.2024 all'esito del processo penale svoltosi nei confronti della prodotta dalla CP_1 difesa attorea il 13.9.2024).
Il secondo riscontro diretto alle condotte di violenza fisica ascritte dall'attore alla convenuta si trae dalle sommarie informazioni rese dinanzi alla Polizia Giudiziaria il 18.8.2017 dal figlio del (presenti agli atti del fascicolo penale, prodotti dalla parte attrice il Pt_1 Tes_6
31.10.2019), il quale ha menzionato un episodio avvenuto durante la primavera del 2016, quando, trovandosi in casa del padre e della compagna, i quali erano in bagno, ha udito “due chiare pacche come se qualcuno avesse sferrato due violenti schiaffi ad un altro”.
Egli ha anche affermato di avere sempre avuto modo di notare, durante le visite che faceva a casa del padre, che questi presentava “evidenti lesioni alla bocca e che gli mancavano alcuni denti”, giustificando la tali lesioni sostenendo che il se le provocasse da CP_1 Pt_1 solo.
In definitiva, l'esame complessivo delle risultanze indiziarie di cui si dispone, gravi, precise e concordanti tra loro, costituite dai due testé citati riscontri, dai certificati di pronto Soccorso, dalle prove orali e documentali relative alle gravissime lesioni che il ha presentato Pt_1 negli anni dalla fine del 2014 all'agosto del 2017 – che hanno poi richiesto l'esecuzione di pagina 28 di 36 svariati interventi, anche chirurgici, per essere almeno parzialmente emendate, come da cartelle cliniche in atti: doc. 12 e 13 di parte attrice – consente di ritenere adeguatamente provato che, nel periodo di grave peggioramento delle sue condizioni psicofisiche (quindi dalla fine del 2014) e sino al definitivo allontanamento dalla moglie, il abbia anche Pt_1 subito da parte della violenze di natura fisica, dalle quali sono derivate gravi lesioni CP_1
(soprattutto al naso, alla bocca ed al cavo orale).
Del resto, anche in relazione al reato di lesioni aggravate è intervenuta sentenza penale di condanna della con riferimento a due episodi (altri due sono risultati prescritti), CP_1 quelli oggetto di referti di Pronto Soccorso del 21.1.2017 (rottura dello sterno) e del
10.8.2017, come da sentenza penale, già citata, resa il 2.7.2024 dal Tribunale di Macerata, la quale ben può essere posta a fondamento della presente decisione, unitamente a tutti gli ulteriori elementi probatori evidenziati, in quanto peraltro fondata essenzialmente sulle deposizioni dei medesimi testimoni escussi in questa sede e sulla stessa documentazione medica versata in atti nel presente giudizio.
Giova peraltro rammentare che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove 'atipiche' (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le prove assunte in un precedente processo penale, anche tra parti diverse e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p.), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101
c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (CASS., ord. n. 2947/2023; sent. n.
9957/2025).
Del resto, la versione sostenuta dalla difesa della convenuta, per cui sarebbe stato l'attore a procurarsi autonomamente o per effetto di cadute le lesioni refertate nei certificati di Pronto
Soccorso prodotti appare poco credibile, posto che, come risultato dalle testimonianze assunte, il in quegli anni non si alzava dal divano e non camminava se non sostenuto dalla Pt_1
considerato peraltro, quanto alle lesioni alla bocca e alle labbra (che, secondo la CP_1
pagina 29 di 36 convenuta, il marito si provocava da solo mangiando), che una volta allontanatosi dalla moglie tali lesioni non si sono più manifestate.
Giova in chiusura evidenziare che la prova non solo delle violenze fisiche, ma più in generale delle condotte maltrattanti poste in essere dalla nei confronti del si trae CP_1 Pt_1 anche dalla già citata sentenza penale con cui la convenuta è stata condannata (alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione) anche in relazione al capo di imputazione di cui alla lettera A, relativo al reato di cui all'art. 572 c.p., aggravato, con riferimento ad una molteplicità di comportamenti vessatori ed oppressivi, pressoché integralmente coincidenti con quelli dedotti dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio e posti a fondamento della richiesta pronuncia di annullamento del matrimonio;
gli elementi di prova valorizzati dal giudice penale
(la maggior parte dei quali emersi, in maniera esattamente conforme, anche in questa sede civile) assumono rilievo anche nel procedimento in oggetto al fine di pervenire alla prova del processo di graduale annullamento, fisico e psicologico, a cui il fu costretto dalla Pt_1
a partire dal periodo della sua convalescenza dopo l'infarto dell'agosto del 2014, CP_1 vittima di soprusi e vessazioni che lo hanno indotto ad una totale soggezione psicologica nei confronti della donna.
Né le difese svolte dalla paiono idonee a scalfire tale concordante ed eloquente CP_1 quadro probatorio: da un lato, infatti, le allegazioni relative alle violenze ed ai maltrattamenti che ella avrebbe subito da parte del compagno sono rimaste totalmente prive di riscontri, posto che la convenuta non ha nemmeno formulato richieste istruttorie aventi ad oggetto le – meramente dedotte – vessazioni che il ON avrebbe commesso ai suoi danni, restando del resto del tutto irrilevanti eventuali condotte dell'uomo risalenti al periodo di convivenza precedente all'estate del 2014, le quali – anche laddove esistenti – non inciderebbero sulla gravissima realtà fattuale successiva, come emersa dalla molteplicità di elementi probatori sopra illustrata.
Le uniche richieste istruttorie articolate dalla ed ammesse hanno a ben vedere ad CP_1 oggetto soltanto la circostanza relativa alla colazione al bar che la coppia era solita fare – come detto, inconferente ed inidonea ad escludere le vessazioni ascritte dal alla Pt_1 compagna – e quella inerente una crociera fatta dalla coppia nel 2016 – parimenti di per sé
pagina 30 di 36 inidonea a fornire prova contraria delle condotte che la convenuta avrebbe posto in essere nei confronti del compagno –, restando nel resto (in ordine al capitolo 8) come detto del tutto inattendibile quanto dichiarato dalla teste sulle condizioni fisiche dell'attore, Tes_10 smentito dalla totalità degli ulteriori testi escussi (oltre che dalla documentazione medica in atti).
Appare del resto significativo che la difesa della non abbia nemmeno articolato una CP_1 prova contraria rispetto al copioso e dettagliato capitolato formulato dall'attore nella propria memoria istruttoria.
Non vi è, del resto, alcuna prova delle circostanze, asserite dalla al fine di smentire CP_1 la versione dei fatti attorea circa il controllo cui la donna avrebbe sottoposto il compagno, in cui ella avrebbe lasciato l'uomo da solo, risalendo i due episodi dalla stessa citati (relativi al suo soggiorno ad dal fratello ed al viaggio a Mosca) ad un periodo antecedente alla fine CP_3 dell'anno 2014, quando ha verosimilmente avuto inizio la condotta vessatoria e controllante tenuta dalla donna ai danni del compagno.
Si è già detto, inoltre, dell'inattendibilità e scarsa credibilità della tesi, sostenuta dalla convenuta, per cui sarebbe stato il a procurarsi autonomamente (o con cadute Pt_1 accidentali) le numerose lesioni riscontrate sulla sua persona (sia da referti del Pronto
Soccorso che dai testimoni escussi) tra la fine del 2014 e l'agosto del 2017, del resto significativamente mai più verificatesi dopo il suo allontanamento dalla moglie;
del pari, non trova un benché minimo riscontro in atti (ed è anzi smentita dal profluvio di elementi istruttori acquisiti, in particolare in ordine alle modalità con cui si è concretizzato il distacco dell'uomo dalla moglie) il fatto, asserito dalla difesa della per cui il marito avrebbe inventato CP_1 le accuse rivoltele soltanto perché voleva separarsi.
Neppure i documenti prodotti dalla parte convenuta paiono conferenti (molti sono relativi a periodi precedenti la fine del 2014, altri sono privi di alcun riferimento temporale) o idonei non solo a smentire, ma nemmeno ad ingenerare dubbi sulla versione dei fatti sostenuta dall'attore su quanto accaduto negli anni in cui si colloca il matrimonio contratto dalle parti e sulle condotte poste in essere ai suoi danni dalla moglie.
In definitiva, la mole degli elementi istruttori di cui si dispone e di cui si è diffusamente sopra dato conto costituisce senza dubbio, ad avviso del collegio, un quadro indiziario dotato dei pagina 31 di 36 requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per poter ritenere pienamente suffragata e, quindi, presuntivamente provata la versione dei fatti posta dall'attore a fondamento della proposta domanda di annullamento del matrimonio contratto con la il 29.8.2016, e cioè il fatto che tra la fine del 2014 e l'agosto del 2017, dunque anche CP_1 nel periodo in cui venne contratto il matrimonio per cui è causa, il si sia trovato a Pt_1 vivere in una condizione di totale soggezione e sudditanza psicologica alla moglie, che ne controllava ogni aspetto di vita e nei cui confronti egli era costretto alla totale accondiscendenza, in una condizione psicofisica di debolezza, stordimento e dipendenza totale dalla compagna per qualsiasi esigenza di vita quotidiana.
Si è trattato, quindi, di una situazione di totale prostrazione e graduale annullamento della persona del (sia sotto l'aspetto fisico che sotto il profilo psicologico), in cui Pt_1
l'assoggettamento dell'uomo al volere della compagna era determinato, oltre che dalla già evidenziata verosimile somministrazione di farmaci diversi o in quantità maggiore rispetto a quelli prescritti, anche dalle vessazioni, sopraffazioni e violenze poste in essere nei suoi confronti dalla donna, la quale aveva gradualmente assunto il controllo sull'esistenza del compagno, annullato come persona e nella sua volontà, allontanato dai suoi affetti più cari, ridotto alla dipendenza psicofisica dalla donna e ad acconsentire a qualsiasi cosa ella dicesse per evitare di subire vessazioni e violenze ancora maggiori.
E' chiaro quindi che in questo contesto connotato da soprusi, denigrazioni e violenze fisiche, che avevano posto il in una condizione di sudditanza psicologica totale nei confronti Pt_1 della sia ravvisabile una condizione di timore di eccezionale gravità derivante da CP_1 circostanze oggettive, esterne all'attore stesso, che ad avviso del Tribunale ha sicuramente inciso sulla volontà del di contrarre matrimonio con la difatti, è Pt_1 CP_1 assolutamente verosimile (nonché umanamente naturale e comprensibile) che, nella situazione di totale sottomissione psicologica alla compagna e di generale accondiscendenza nei suoi confronti, indotta sia dallo stato di debolezza, prostrazione psicofisica e di dipendenza in cui si trovava che dalle soperchierie e violenze che subiva per mano della donna, la decisione di sposarsi sia stata anch'essa frutto della predetta sottomissione ed accondiscendenza, nonché del timore di poter subire, laddove non avesse acconsentito al matrimonio, ulteriori e forse più gravi violenze, con un meccanismo psicologico del tutto analogo a quello che induceva il pagina 32 di 36 a mentire ai sanitari, ai suoi figli ed al suo legale sulle cause delle violenze e sulla Pt_1 sua condizione di salute ed a dire loro di fare tutto ciò che diceva la compagna (poi moglie).
Il terrore in cui versava l'attore è del resto emerso in maniera oggettiva l'8 agosto del 2017, in occasione della sua richiesta di aiuto, come efficacemente riferito dai testimoni (in particolare,
l'avv. e Samuele EN) che furono presenti quel giorno e che quel terrore ebbero Tes_2 modo di percepire in maniera evidente e tangibile.
Sussistono, quindi, i presupposti per statuire l'annullamento del matrimonio contratto dal e dalla il 29.8.2016, ai sensi dell'art. 122, comma 1, c.c., potendo ritenersi Pt_1 CP_1 che il consenso dell'attore sia stato determinato da timore di eccezionale gravità derivante dalla situazione di prostrazione, umiliazione e sudditanza psicologica, cagionata dalle sopraffazioni, dai maltrattamenti e dalle violenze poste in essere ai suoi danni dalla compagna, in cui egli si è trovato a vivere dalla fine del 2014 fino all'allontanamento dalla moglie, avvenuto l'8 agosto del 2017.
Le ragioni che inducono a ritenere fondata la domanda attorea di annullamento del matrimonio, come sopra diffusamente esposte, determinano conseguentemente il rigetto della domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dalla convenuta sul presupposto dei maltrattamenti subiti ad opera del marito, rimasti del tutto indimostrati, non essendo del resto ravvisabile alcun danno ingiusto (esistenziale, psicologico o morale) derivante dalle accuse mosse dal alla rivelatesi fondate. Pt_1 CP_1
Inoltre, determinando tale pronuncia di annullamento del matrimonio il venir meno con efficacia retroattiva del vincolo coniugale, essa preclude – come in incipit evidenziato – la pronuncia della separazione personale dei coniugi e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio riunito ad essa relativo.
Occorre tuttavia da ultimo interrogarsi sulla necessità di statuire comunque sulla spettanza di un assegno di mantenimento in favore della dalla stessa domandato nel ricorso per CP_1 separazione personale (ed invero riconosciuto in fase presidenziale con i provvedimenti temporanei ed urgenti emessi), alla luce del disposto di cui all'art. 128 c.c. sul matrimonio putativo, secondo cui si producono gli effetti del matrimonio valido in favore dei coniugi fino alla sentenza che pronunzia la nullità del matrimonio quando i coniugi stessi lo hanno pagina 33 di 36 contratto in buona fede o quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Laddove, infatti, trovasse applicazione al caso di specie la citata normativa, potrebbe in teoria affermarsi la sussistenza del diritto alla percezione di un assegno di mantenimento da parte della nel periodo di tempo intercorrente tra la proposizione del ricorso per CP_1 separazione personale e la presente pronuncia, producendosi in tale arco temporale gli effetti del matrimonio valido.
Il collegio reputa tuttavia dirimente considerare la ratio dell'istituto del matrimonio putativo, che - facendo salvi gli effetti del matrimonio sino alla pronuncia della nullità - si sostanzia in una deroga alla regola generale della retroattività della pronuncia di nullità (o di annullamento) del matrimonio, la quale trova la sua giustificazione nella buona fede degli sposi, cioè nell'ignoranza dell'esistenza della causa di invalidità matrimoniale, essendo equiparato al coniuge di buona fede quello che sia vittima di violenza o di timore di eccezionale gravità.
Del tutto coerente con tale ratio è, quindi, il comma 3 del citato art. 128 c.c., secondo cui “se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono solo in favore di lui e dei figli”, da ciò derivando come quello tra i coniugi che sia in mala fede non possa invocare nei propri confronti gli effetti del matrimonio putativo.
Nel caso di specie, pertanto, essendo il matrimonio annullato per essere stato il consenso del determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause allo stesso esterne, Pt_1 costituite dai soprusi, dai maltrattamenti e dalle vessazioni poste in essere ai suoi danni da parte della moglie, è senza dubbio da escludersi che la fosse in buona fede, essendo CP_1 ella stessa la causa del timore che ha indotto il ad acconsentire al matrimonio, di tal Pt_1 ché non possono essere in suo favore invocati gli effetti del matrimonio putativo.
Di conseguenza, il Tribunale non è tenuto a verificare la sussistenza del diritto della stessa a percepire un assegno di mantenimento nell'arco temporale tra la proposizione del ricorso per separazione personale e la pronuncia della presente sentenza, non potendosi nei confronti della produrre alcun effetto del matrimonio valido (quale sarebbe il persistere del dovere CP_1 di assistenza e solidarietà coniugale in cui si sostanzia l'assegno di mantenimento post separazione).
pagina 34 di 36 Se con riferimento al giudizio riunito di separazione (ivi compresi i subprocedimenti di modifica dei provvedimenti presidenziali) può essere disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la cessazione della materia del contendere in detto procedimento, l'esito del giudizio di annullamento del matrimonio, che vede la convenuta soccombente, comporta la sua condanna alla rifusione delle spese di lite relative a tale causa, liquidate come specificato in dispositivo in relazione alla natura ed al valore della causa, nonché alla qualità e quantità dell'attività prestata, conformemente ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (per procedimenti di valore indeterminabile e di complessità alta), nella specie applicabile.
Essendo l'attore provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va disposta la distrazione delle spese in favore dell'Erario, ex art. 133 D.P.R. 115/2012, senza dimidiazione, in applicazione del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo
Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (CASS., ord. 22017/2018; ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte al n. 873/2018 R.G. e
933/2018 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- annulla il matrimonio civile contratto da e il 29.8.2016 Parte_1 Controparte_1 nel Comune di San Gemini (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di al Per_3
n. 46, parte 2, Serie C, anno 2016);
- rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta da nel giudizio n. Controparte_1
873/2018 R.G.;
pagina 35 di 36 - dichiara cessata la materia del contendere sulle domande proposte nel giudizio di separazione personale dei coniugi n. 933/2018 R.G.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio n. 933/2018 R.G.;
- condanna a rifondere a le spese di lite relative al Controparte_1 Parte_1 giudizio n. 873/2018 R.G., che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. Per_3
9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 28 luglio 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Alessandra Canullo
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