Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/06/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 27 maggio 2025 trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 11034/2024
promossa da rappr. e dif. dall'avv.to OLIVERI ARTURO MARIA giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to MARIA ROSARIA BATTIATO (C.F.: CP_1 C.F._1
PEC: t) in virtù di procura generale alle liti a rogito Email_1
notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024; Per_1
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – pensione di invalidità civile – art. 3 c. 3 l. n. 104/1992
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 25 novembre 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la persistente sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (pensione di invalidità civile e condizione di portatore di handicap in situazione di gravità).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha ora concluso, in forza delle valutazioni cliniche effettuate e della documentazione versata in atti, per la sussistenza del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della pensione di invalidità civile, dalla data della revisione pur ritenendo in conformità di quanto peraltro già accertato in sede di Atp che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 3 c. 3 della l. n. 104/1992.
In particolare è stato ritenuto che il ricorrente, è affetto da: “Esiti di Parte_1
gastrectomia totale per carcinoma misto ( marzo 2023) in attuale assenza di lesioni ripetitive.
Il periziando a marzo 2023 è stato sottoposto ad asportazione totale dello stomaco per carcinoma misto. La prognosi per un paziente operato di gastrectomia per carcinoma gastrico dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di carcinoma, il grado di differenziazione, la presenza di invasione perineurale, l'invasione linfovascolare e lo stato dei linfonodi. Nel caso specifico il periziando è affetto da Carcinoma misto ovvero da presenza di adenocarcinoma tubulare moderatamente differenziato (85%) e adenocarcinoma a cellule scarsamente coese (15%). L'adenocarcinoma a cellule scarsamente coese tende ad avere una prognosi peggiore rispetto a forme più differenziate così come l'infiltrazione della parete gastrica fino alla tonaca muscolare è un fattore prognostico negativo, poiché indica una maggiore aggressività del tumore così come l'invasione perineurale è un altro indicatore di un potenziale comportamento più aggressivo del tumore che può essere associato ad un rischio maggiore di recidiva. Dall'altro lato, l'assenza di invasione linfovascolare è un segnale positivo, poiché riduce il rischio di metastasi a distanza così come anche il fatto che i linfonodi della piccola e grande curvatura siano indenni è un buon segno, poiché indica che non ci sono segni di metastasi linfonodale. Inoltre, la presenza di un tumore stromale gastrointestinale
(GIST) di basso grado (G1) è un riscontro incidentale. I GIST di basso grado generalmente hanno una prognosi favorevole, ma la loro gestione dipende da vari fattori, tra cui la dimensione e la localizzazione. In sintesi, la prognosi per questo paziente potrebbe essere considerata intermedia, con alcuni fattori favorevoli (assenza di invasione linfovascolare e linfonodi indenni) e altri meno favorevoli (invasione perineurale e infiltrazione muscolare)”.
La CTU ha quindi concluso nel senso che, ad oggi a distanza di due anni dall'intervento chirurgico, il rischio di sviluppare una recidiva è intermedio ed ancora esiste.
Inoltre, il periziando lamenta algie addominali frequenti, specie dopo i pasti, con frequenti episodi di vomito e nausea.
Il peso attuale è buono per l'altezza, ma l'emocromo eseguito il 24 febbraio 2025 ha rilevato una piccolissima riduzione di globuli rossi in presenza di una emoglobina anch'essa al di sotto della norma
( 10,3 g/dL) rispetto al valore normale di 13/17. Queste ultime sono tutte condizioni che, verosimilmente, sono legate agli esiti della gastrectomia totale. Il ricorrente presenta complessivamente in riferimento al codice 9325 della Tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.M. 05.02.92 la riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 100%, ciò a far data dalla visita medica di revisione eseguita dalla competente
Commissione Medica in data 27.03.2024, con possibile revisione a tre anni, pur non ricorrendo più le condizioni per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio, e neppure oggetto di specifica contestazione.
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle della fase di ATP vanno poste a carico dell' rimasto soccombente. CP_1
Le stesse vanno liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014 sì come integrato e modificato dal DM 147/2022 applicando i valori minimi avuto riguardo alla natura del procedimento e alla modesta rilevanza giuridica delle questioni affrontate.
Il valore della causa va stabilito alla stregua del criterio previsto dall'articolo 13 comma 1 c.p.c. (ciò richiamando quanto statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza 21 maggio
2015, n. 10454 secondo cui “Le prestazioni di assistenza sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce con il criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni”).
Precisato dunque che lo scaglione di riferimento è quello compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 e che ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 55/2014, comma 1, secondo periodo, come modificato dal DM
147/2022 il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti del 50% per cento;
che quanto alla fase di ATP, muovendo dalla tabella 9 i valori medi già diminuiti del 50% sono pari ad € 1168,50; che quanto alla fase di opposizione, muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori sono pari ad € 2695,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle varie voci afferenti le diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria decisionale); le spese di entrambe le fasi vanno liquidate in € 3.864,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA
e IVA come per legge. Le spese di CTU, liquidate come da separati decreti di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: in accoglimento del ricorso e in riforma dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. dichiara che è inabile al 100% a decorrere dalla visita di revisione e Parte_1
portatore di handicap in situazione di non gravità (art. 3 c. 1 l .n. 104/92); condanna l' a rifondere in favore dell'Erario le spese di lite di entrambe le fasi che liquida in CP_1 misura pari ad € 3.864,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Pone a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento CP_1
tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, liquidate con separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania il 12/06/2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda