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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona della GOP avv. Micaela Dorigatti – all'uopo delegata dal Giudice dott. Massimo Maione Mannamo con provvedimento del 28.05.2024 in atti – ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies, comma I, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2628/2024 Affari Civili Contenziosi avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale – danni da pubblicazione di testo modificato di sentenza di condanna”, trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, vertente
tra
(P. Iva – in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
– con l'avv. Gian Paolo Stefanelli e l'avv. Matteo Tamburini
– PARTE ATTRICE –
e
(P.Iva ), – in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore – con l'avv. Nicola Ciurli
– PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI
per l'attrice: “accertato l'errore commesso dalla convenuta nella pubblicazione sul quotidiano
“La Nazione” del 07/02/2024 della sentenza di primo grado n. 3692/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze in data 11/12/2023, per i motivi esposti in narrativa: - dichiarare la insussistenza del credito di per la ripetizione nei confronti di Controparte_1 PT delle spese per la pubblicazione della sentenza e per l'effetto che nulla è dovuto
[...] dall'attrice in favore della convenuta a tale titolo;
- condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificati in € 48.000,00 ovvero in quella maggiore o Parte_1
1 minore somma che sarà ritenuta di giustizia da parte di codesto Giudice, se del caso determinandola anche in via equitativa. In ogni caso si chiede la revoca delle ordinanze di rigetto dei mezzi istruttori del 24/09/2024 e del 25/10/2024 e dell'ordinanza-ingiunzione del
25/10/2024, nonché l'ammissione di tutte le prove per testi e della CTU contabile richieste nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, CPC. Con vittoria di spese, anche tecniche, e compensi professionali.”.
Per la convenuta: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito: - rigettare le domande tutte avanzate da nei confronti di poiché Parte_1 Controparte_1
infondate in fatto e diritto e comunque non provate, anche in punto di quantum;
- in via riconvenzionale, a conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa il 25 ottobre 2024 cron. 10975/2024, condannare al pagamento della somma di € Parte_1
45.000,00 in favore di a titolo di rimborso delle spese sostenute per Controparte_1
la pubblicazione della sentenza n. 3692/2023 Tribunale di Firenze sul quotidiano La Nazione oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.02.2024, evocava in Parte_1
giudizio innanzi a questo Tribunale per ivi sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili ex artt.
2043 e 2059 c.c. subìti a causa della pubblicazione richiesta da del Controparte_2
testo modificato della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3692/2023 sul quotidiano “La
Nazione” il giorno 07 febbraio 2024.
2) Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, premettendo i fatti all'origine della presente iniziativa giudiziale individuati nella causa civile per atti di concorrenza sleale radicata dalla convenuta nei suoi confronti ed esitata nella sentenza dell'intestato Tribunale n.
3692/2023 che, oltre a condannare l'odierna attrice per atti di concorrenza sleale, disponeva altresì la sua pubblicazione sul quotidiano “La Nazione edizione Toscana”. Detta pubblicazione interveniva, oltre all'edizione Toscana del quotidiano, in ambito territoriale più esteso, in particolare in Umbria e nella provincia ligure della Spezia con ciò raggiungendo ambiti territoriali e destinatari non previsti. La pubblicazione aveva ad oggetto, inoltre, un testo modificato della sentenza con aggiunta di espressioni e frasi estranee all'atto a partire dal fatto che la causa sarebbe stata promossa da contro anziché Controparte_1 Parte_1
da con l'intento, dunque, di di ingenerare nel lettore una maggiore censura CP_1 CP_1
nei confronti di per aver cagionato un danno a impresa dedita al perseguimento PT CP_1
anche di un beneficio comune, che, invece, aveva manipolato il testo del provvedimento con
2 finalità denigratorie nei confronti di nuocendo così all'immagine ed alla Parte_1
reputazione commerciale di quest'ultima e cagionandole danni materiali ed immateriali ex artt.
2043 e 2059 c.c.. Circa le spese di pubblicazione della sentenza affrontate da Controparte_1
l'attrice sosteneva la non debenza fondata sul contrasto tra pubblicazione di un testo
[...]
diverso e manipolato ed il dispositivo del provvedimento e proponendo domanda di accertamento negativo del credito di € 54.900,00 oltre IVA – pari al costo di pubblicazione – maturato da Controparte_1
3) Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la che aveva curato Controparte_3
la pubblicazione della sentenza, contestando quanto ex adverso esposto e dedotto, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di € 54.900,00 per spese di PT
pubblicazione della sentenza con ingiunzione di pagamento ex art. 183-ter c.p.c. con concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c..
4) Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, istruita la causa con produzioni documentali ed assunzione delle prove orali, con ordinanza del 25 ottobre 2024 il
Tribunale ingiungeva ex art. 183-ter c.p.c. a il pagamento immediato in favore di Parte_1 dell'importo pagato per la pubblicazione della sentenza n. 3692/2023 Controparte_1 pari ad € 45.000,00 oltre IVA, interessi dal 18.04.2024 e spese del procedimento sub monitorio.
5) Assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali, all'udienza del
18.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Nella nota di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2024 la convenuta società CP_1 CP_1
dava atto che aveva provveduto nelle more al pagamento di tutto quanto ingiunto Parte_1 nell'ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. del 25.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6) La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, è infondata e non merita accoglimento.
7) Invero risulta dalle produzioni documentali come, nell'inosservanza da parte di – Parte_1
che non ha mai accennato ad alcunché in proposito nulla deducendo per giustificare detta sua omissione – della disposizione di cui al capo 6) della sentenza n. 3692/2023 del 10 dicembre
2023 del Tribunale di Firenze per il quale “Dispone la pubblicazione della presente sentenza di condanna a cura di parte convenuta sul giornale quotidiano “La Nazione edizione toscana” nel termine di giorni 30 dall'esecuzione della presente, decorsi i quali la pubblicazione potrà essere eseguita in danno dall'attrice” (doc. 1 di parte attrice), vi abbia provveduto
[...]
[...
[...] che ancora il 03 maggio 2023 – dunque oltre sei mesi prima della data della Controparte_4
sentenza de qua –, circostanza temporale non contestata, aveva aggiornato la propria denominazione sociale da a Nessun rilievo nell'ambito del CP_1 CP_1 Controparte_1
presente giudizio è dato attribuire a detta nuova denominazione della compagine sociale che, proprio in relazione alla tempistica di intervento, deve ritenersi esuli dal contenzioso con PT
perché una società benefit (regolata dalla L. 28.12.2015 n. 208 commi 376-384)
[...]
rappresenta una nuova forma giuridica d'impresa che consente ad una azienda for profit di bilanciare un beneficio pubblico con gli utili degli azionisti. A differenza di una società tradizionale, che ha come finalità esclusiva la distribuzione di dividendi ad azionisti e investitori, gli amministratori di una società benefit hanno l'obbligo di bilanciare gli interessi degli azionisti, l'interesse del pubblico e gli interessi delle altre parti interessate (come i dipendenti ed altre parti). La denominazione inoltre, non va confusa con quella Controparte_1
di non profit che esiste solo allo scopo di generare un beneficio per la società, non distribuisce dividendi e genera dei costi per i contribuenti dato il suo status di esenzione o agevolazione fiscale. Una Società Benefit, viceversa, è di proprietà di azionisti, prevede di generare e distribuire dei profitti e non può rivendicare lo status di esenzione o ricevere agevolazioni fiscali. Se questo è il quadro, la denominazione ha la funzione di individuare la Controparte_1
società come soggetto di diritto e connota le modalità con le quali agirà, opererà e assumerà diritti, doveri ed oneri nell'alveo della legge e non può assurgere ad elemento di suggestione nel mercato delle imprese.
8) Nell'inerzia, pertanto, di con email del 15 gennaio 2024 (doc. 2 di parte Parte_1
convenuta) Società Benefit inviava alla la CP_1 Controparte_3 bozza della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3692/2023 “… che vorremmo pubblicare se la pubblicazione non verrà fatta dalla controparte”, chiedendo se il testo inviato rientrasse in una pagina intera del quotidiano e sottolineando “Le ricordo che la pubblicazione dovrà essere effettuata su tutta la Toscana”. La per il tramite del Controparte_3 proprio funzionario, con email del 02 febbraio 2024 rispondeva “… per inviare l'offerta formale per la pubblicazione su La Nazione edizione regionale della sentenza da voi richiesta”, offerta – Preventivo pubblicitario testata La Nazione edizione Toscana di € 45.000,00 oltre IVA
– che veniva accettata da con email del 03.02.2024 (doc. 3 di parte Controparte_1 convenuta) nella quale, tra l'altro, “… chiediamo di essere immediatamente avvisati se prima della pubblicazione giungesse richiesta di pubblicazione della stessa sentenza da parte di PT
. Con email del 05 febbraio 2024 la
[...] Controparte_3 comunicava a – che aveva provveduto al pagamento dell'inserzione Controparte_1
4 per complessivi di € 54.900,00 (corrispondenti ad € 45.000,00 maggiorati di IVA al 22% - docc.
5 e 8 di parte convenuta) – di aver “… provveduto a prenotare la pagina su La Nazione in Co edizione regionale del 7 febbraio”. Il 07 febbraio 2024 il giornale quotidiano Nazione pubblicava effettivamente a pag. 14 della sezione relativa alle notizie di rilevanza regionale e locale l'estratto della sentenza de qua, pubblicazione che interveniva, oltre che per la Regione
Toscana, anche a La Spezia e per la Regione Umbria (doc. 2 di parte attrice).
9) Premesso che dal raffronto letterale tra il testo della sentenza n. 3692/2023 del Tribunale di
Firenze ed il suo estratto pubblicato sul quotidiano “La Nazione” vi è perfetta coincidenza poiché non è dato rinvenire in esso un solo termine diverso da tutti quelli di cui si compone ed articola il corpus della sentenza e rilevato che si è imposto in ragione degli alti costi sol che si consideri che una pagina ha avuto il costo di pubblicazione di € 45.000,00 oltre IVA e la sentenza se ne compone di ventitrè, i fatti di cui al presente giudizio escludono ogni e qualsivoglia profilo di responsabilità a carico di CP_1 Controparte_1
10) Nessuna responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e tantomeno ex art. 2059 c.c. è imputabile a carico di Premesso che la responsabilità CP_1 Controparte_1
extracontrattuale si fonda sull'elemento soggettivo del fatto, ovvero sulla presenza di dolo o colpa di talché il soggetto è tenuto a risarcire il danno se ha agito con consapevolezza e volontarietà (dolo) o se, pur senza intenzionalità, ha manifestato una negligenza, imprudenza o imperizia (colpa), non si rinviene nessuno di detti elementi nella condotta mantenuta da
[...] in relazione alla pubblicazione dell'estratto della sentenza. E' opportuno Controparte_1
altresì chiarire che la disposizione di cui all'art. 120 c.p.c. che dispone l'ordine di pubblicità della decisione di merito mediante inserzione per estratto in una testata giornalistica nei casi in cui può contribuire a riparare il danno “… consegue ad un provvedimento, oggetto di potere discrezionale del giudice, che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria, in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1091/16 depositata il 21 gennaio).
11) Dunque, nell'inerzia di che pure era tenuta a CP_1 Controparte_1 Parte_1
provvedervi, ha correttamente chiesto quanto disposto dal Tribunale di Firenze al capo 6) del dispositivo della sentenza n. 3692/2023 del 10 dicembre 2023, cioè la pubblicazione sul giornale quotidiano “La Nazione edizione toscana”, ha accettato il preventivo pubblicitario che riportava puntualmente e correttamente la richiesta (Preventivo pubblicitario – testata La
Nazione – edizione toscana) ed ha sostenuto i costi della pubblicazione. Le ragioni della
5 pubblicazione in ambito territoriale più esteso, in particolare anche in Umbria e La Spezia, come concretamente si è verificato, non sono ascrivibili sotto nessun profilo alla condotta di che deve essere ritenuta estranea al fatto né l'attrice ha compiutamente Controparte_1
provato fatti diversi da questo a fondamento delle sue richieste che, da ultimo, non sono emersi nemmeno dalla pur copiosa produzione documentale offerta dalle parti in causa. In difetto, pertanto, di elementi di responsabilità a carico di consegue la sua CP_1 Controparte_1 estraneità alle richieste risarcitorie dell'attrice.
12) Escluso nei suddetti termini ogni profilo di responsabilità di nella CP_1 Controparte_1
causazione dei fatti del presente giudizio e, per l'effetto, respinta la domanda dell'attrice, deve essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta di condanna di Parte_1
al pagamento delle spese sostenute per la pubblicazione della sentenza già oggetto di ordinanza di ingiunzione ex art. 183-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024 che trova il suo fondamento nell'art. 120 comma II c.p.c. per il quale “Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”. La convenuta infatti, ha provato per iscritto il Controparte_1
credito relativo alle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto della sentenza n.
3692/2023 del Tribunale di Firenze sul quotidiano “La Nazione”, con la produzione sub. doc.
8 del bonifico di pagamento ordinato il 05.02.2024 da in favore di Controparte_1 dell'importo di € 54.900,00= e con la produzione sub doc. 5 della fattura elettronica CP_6
emessa da nei confronti di n. 2024/DD00066 del CP_6 Controparte_1
12.02.2024 dell'importo di € 54.900,00= di cui € 45.000,00 imponibili oltre I.V.A.. In questi limiti, a conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 183-ter c.p.c., la domanda riconvenzionale deve essere accolta, con la precisazione che l'importo per la sola edizione toscana del quotidiano rimane invariato anche laddove la pubblicazione, come nella fattispecie, sia stata estesa anche in altro ambito territoriale (Umbria e La Spezia), così come confermato dal teste che ha deposto all'udienza del 22 ottobre 2024 “il preventivo è stato realizzato Testimone_1
sulla base della richiesta di pubblicazione sulla nostra testata regionale la nazione che con automatismo del sistema copre l'intera area di diffusione de la nazione che e' composta da la nazione toscana piu' la nazione edizione spezia piu' la nazione edizione umbria”.
13) La condanna alle spese del presente giudizio seguono la soccombenza e verranno liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (decisum pari ad € 45.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese,
6 RIGETTA la domanda proposta da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1
tempore; ad integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 183-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1
in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_1 dell'importo di € 45.000,00 oltre IVA nella misura di legge se ed in quanto dovuta, oltre interessi nella misura legale dal 18.04.2024 e sino al dì dell'avvenuto saldo;
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Parte_1
favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle CP_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 7.616,00 per compenso oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 12 marzo 2025
LA GOP avv. Micaela Dorigatti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona della GOP avv. Micaela Dorigatti – all'uopo delegata dal Giudice dott. Massimo Maione Mannamo con provvedimento del 28.05.2024 in atti – ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies, comma I, c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2628/2024 Affari Civili Contenziosi avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale – danni da pubblicazione di testo modificato di sentenza di condanna”, trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, vertente
tra
(P. Iva – in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
– con l'avv. Gian Paolo Stefanelli e l'avv. Matteo Tamburini
– PARTE ATTRICE –
e
(P.Iva ), – in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore – con l'avv. Nicola Ciurli
– PARTE CONVENUTA –
CONCLUSIONI
per l'attrice: “accertato l'errore commesso dalla convenuta nella pubblicazione sul quotidiano
“La Nazione” del 07/02/2024 della sentenza di primo grado n. 3692/2023 emessa dal
Tribunale di Firenze in data 11/12/2023, per i motivi esposti in narrativa: - dichiarare la insussistenza del credito di per la ripetizione nei confronti di Controparte_1 PT delle spese per la pubblicazione della sentenza e per l'effetto che nulla è dovuto
[...] dall'attrice in favore della convenuta a tale titolo;
- condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quantificati in € 48.000,00 ovvero in quella maggiore o Parte_1
1 minore somma che sarà ritenuta di giustizia da parte di codesto Giudice, se del caso determinandola anche in via equitativa. In ogni caso si chiede la revoca delle ordinanze di rigetto dei mezzi istruttori del 24/09/2024 e del 25/10/2024 e dell'ordinanza-ingiunzione del
25/10/2024, nonché l'ammissione di tutte le prove per testi e della CTU contabile richieste nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, CPC. Con vittoria di spese, anche tecniche, e compensi professionali.”.
Per la convenuta: “Voglia l'ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito: - rigettare le domande tutte avanzate da nei confronti di poiché Parte_1 Controparte_1
infondate in fatto e diritto e comunque non provate, anche in punto di quantum;
- in via riconvenzionale, a conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa il 25 ottobre 2024 cron. 10975/2024, condannare al pagamento della somma di € Parte_1
45.000,00 in favore di a titolo di rimborso delle spese sostenute per Controparte_1
la pubblicazione della sentenza n. 3692/2023 Tribunale di Firenze sul quotidiano La Nazione oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.02.2024, evocava in Parte_1
giudizio innanzi a questo Tribunale per ivi sentirla Controparte_1
condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili ex artt.
2043 e 2059 c.c. subìti a causa della pubblicazione richiesta da del Controparte_2
testo modificato della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3692/2023 sul quotidiano “La
Nazione” il giorno 07 febbraio 2024.
2) Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, premettendo i fatti all'origine della presente iniziativa giudiziale individuati nella causa civile per atti di concorrenza sleale radicata dalla convenuta nei suoi confronti ed esitata nella sentenza dell'intestato Tribunale n.
3692/2023 che, oltre a condannare l'odierna attrice per atti di concorrenza sleale, disponeva altresì la sua pubblicazione sul quotidiano “La Nazione edizione Toscana”. Detta pubblicazione interveniva, oltre all'edizione Toscana del quotidiano, in ambito territoriale più esteso, in particolare in Umbria e nella provincia ligure della Spezia con ciò raggiungendo ambiti territoriali e destinatari non previsti. La pubblicazione aveva ad oggetto, inoltre, un testo modificato della sentenza con aggiunta di espressioni e frasi estranee all'atto a partire dal fatto che la causa sarebbe stata promossa da contro anziché Controparte_1 Parte_1
da con l'intento, dunque, di di ingenerare nel lettore una maggiore censura CP_1 CP_1
nei confronti di per aver cagionato un danno a impresa dedita al perseguimento PT CP_1
anche di un beneficio comune, che, invece, aveva manipolato il testo del provvedimento con
2 finalità denigratorie nei confronti di nuocendo così all'immagine ed alla Parte_1
reputazione commerciale di quest'ultima e cagionandole danni materiali ed immateriali ex artt.
2043 e 2059 c.c.. Circa le spese di pubblicazione della sentenza affrontate da Controparte_1
l'attrice sosteneva la non debenza fondata sul contrasto tra pubblicazione di un testo
[...]
diverso e manipolato ed il dispositivo del provvedimento e proponendo domanda di accertamento negativo del credito di € 54.900,00 oltre IVA – pari al costo di pubblicazione – maturato da Controparte_1
3) Si costituiva in giudizio chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1
autorizzata a chiamare in causa la che aveva curato Controparte_3
la pubblicazione della sentenza, contestando quanto ex adverso esposto e dedotto, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di € 54.900,00 per spese di PT
pubblicazione della sentenza con ingiunzione di pagamento ex art. 183-ter c.p.c. con concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c..
4) Rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, istruita la causa con produzioni documentali ed assunzione delle prove orali, con ordinanza del 25 ottobre 2024 il
Tribunale ingiungeva ex art. 183-ter c.p.c. a il pagamento immediato in favore di Parte_1 dell'importo pagato per la pubblicazione della sentenza n. 3692/2023 Controparte_1 pari ad € 45.000,00 oltre IVA, interessi dal 18.04.2024 e spese del procedimento sub monitorio.
5) Assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi finali, all'udienza del
18.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. Nella nota di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2024 la convenuta società CP_1 CP_1
dava atto che aveva provveduto nelle more al pagamento di tutto quanto ingiunto Parte_1 nell'ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. del 25.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6) La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, è infondata e non merita accoglimento.
7) Invero risulta dalle produzioni documentali come, nell'inosservanza da parte di – Parte_1
che non ha mai accennato ad alcunché in proposito nulla deducendo per giustificare detta sua omissione – della disposizione di cui al capo 6) della sentenza n. 3692/2023 del 10 dicembre
2023 del Tribunale di Firenze per il quale “Dispone la pubblicazione della presente sentenza di condanna a cura di parte convenuta sul giornale quotidiano “La Nazione edizione toscana” nel termine di giorni 30 dall'esecuzione della presente, decorsi i quali la pubblicazione potrà essere eseguita in danno dall'attrice” (doc. 1 di parte attrice), vi abbia provveduto
[...]
[...
[...] che ancora il 03 maggio 2023 – dunque oltre sei mesi prima della data della Controparte_4
sentenza de qua –, circostanza temporale non contestata, aveva aggiornato la propria denominazione sociale da a Nessun rilievo nell'ambito del CP_1 CP_1 Controparte_1
presente giudizio è dato attribuire a detta nuova denominazione della compagine sociale che, proprio in relazione alla tempistica di intervento, deve ritenersi esuli dal contenzioso con PT
perché una società benefit (regolata dalla L. 28.12.2015 n. 208 commi 376-384)
[...]
rappresenta una nuova forma giuridica d'impresa che consente ad una azienda for profit di bilanciare un beneficio pubblico con gli utili degli azionisti. A differenza di una società tradizionale, che ha come finalità esclusiva la distribuzione di dividendi ad azionisti e investitori, gli amministratori di una società benefit hanno l'obbligo di bilanciare gli interessi degli azionisti, l'interesse del pubblico e gli interessi delle altre parti interessate (come i dipendenti ed altre parti). La denominazione inoltre, non va confusa con quella Controparte_1
di non profit che esiste solo allo scopo di generare un beneficio per la società, non distribuisce dividendi e genera dei costi per i contribuenti dato il suo status di esenzione o agevolazione fiscale. Una Società Benefit, viceversa, è di proprietà di azionisti, prevede di generare e distribuire dei profitti e non può rivendicare lo status di esenzione o ricevere agevolazioni fiscali. Se questo è il quadro, la denominazione ha la funzione di individuare la Controparte_1
società come soggetto di diritto e connota le modalità con le quali agirà, opererà e assumerà diritti, doveri ed oneri nell'alveo della legge e non può assurgere ad elemento di suggestione nel mercato delle imprese.
8) Nell'inerzia, pertanto, di con email del 15 gennaio 2024 (doc. 2 di parte Parte_1
convenuta) Società Benefit inviava alla la CP_1 Controparte_3 bozza della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3692/2023 “… che vorremmo pubblicare se la pubblicazione non verrà fatta dalla controparte”, chiedendo se il testo inviato rientrasse in una pagina intera del quotidiano e sottolineando “Le ricordo che la pubblicazione dovrà essere effettuata su tutta la Toscana”. La per il tramite del Controparte_3 proprio funzionario, con email del 02 febbraio 2024 rispondeva “… per inviare l'offerta formale per la pubblicazione su La Nazione edizione regionale della sentenza da voi richiesta”, offerta – Preventivo pubblicitario testata La Nazione edizione Toscana di € 45.000,00 oltre IVA
– che veniva accettata da con email del 03.02.2024 (doc. 3 di parte Controparte_1 convenuta) nella quale, tra l'altro, “… chiediamo di essere immediatamente avvisati se prima della pubblicazione giungesse richiesta di pubblicazione della stessa sentenza da parte di PT
. Con email del 05 febbraio 2024 la
[...] Controparte_3 comunicava a – che aveva provveduto al pagamento dell'inserzione Controparte_1
4 per complessivi di € 54.900,00 (corrispondenti ad € 45.000,00 maggiorati di IVA al 22% - docc.
5 e 8 di parte convenuta) – di aver “… provveduto a prenotare la pagina su La Nazione in Co edizione regionale del 7 febbraio”. Il 07 febbraio 2024 il giornale quotidiano Nazione pubblicava effettivamente a pag. 14 della sezione relativa alle notizie di rilevanza regionale e locale l'estratto della sentenza de qua, pubblicazione che interveniva, oltre che per la Regione
Toscana, anche a La Spezia e per la Regione Umbria (doc. 2 di parte attrice).
9) Premesso che dal raffronto letterale tra il testo della sentenza n. 3692/2023 del Tribunale di
Firenze ed il suo estratto pubblicato sul quotidiano “La Nazione” vi è perfetta coincidenza poiché non è dato rinvenire in esso un solo termine diverso da tutti quelli di cui si compone ed articola il corpus della sentenza e rilevato che si è imposto in ragione degli alti costi sol che si consideri che una pagina ha avuto il costo di pubblicazione di € 45.000,00 oltre IVA e la sentenza se ne compone di ventitrè, i fatti di cui al presente giudizio escludono ogni e qualsivoglia profilo di responsabilità a carico di CP_1 Controparte_1
10) Nessuna responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. e tantomeno ex art. 2059 c.c. è imputabile a carico di Premesso che la responsabilità CP_1 Controparte_1
extracontrattuale si fonda sull'elemento soggettivo del fatto, ovvero sulla presenza di dolo o colpa di talché il soggetto è tenuto a risarcire il danno se ha agito con consapevolezza e volontarietà (dolo) o se, pur senza intenzionalità, ha manifestato una negligenza, imprudenza o imperizia (colpa), non si rinviene nessuno di detti elementi nella condotta mantenuta da
[...] in relazione alla pubblicazione dell'estratto della sentenza. E' opportuno Controparte_1
altresì chiarire che la disposizione di cui all'art. 120 c.p.c. che dispone l'ordine di pubblicità della decisione di merito mediante inserzione per estratto in una testata giornalistica nei casi in cui può contribuire a riparare il danno “… consegue ad un provvedimento, oggetto di potere discrezionale del giudice, che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza o dalla prova di un danno attuale, trattandosi di una sanzione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della collettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria, in via preventiva rispetto all'ulteriore propagazione degli effetti dannosi dell'illecito nel futuro” (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1091/16 depositata il 21 gennaio).
11) Dunque, nell'inerzia di che pure era tenuta a CP_1 Controparte_1 Parte_1
provvedervi, ha correttamente chiesto quanto disposto dal Tribunale di Firenze al capo 6) del dispositivo della sentenza n. 3692/2023 del 10 dicembre 2023, cioè la pubblicazione sul giornale quotidiano “La Nazione edizione toscana”, ha accettato il preventivo pubblicitario che riportava puntualmente e correttamente la richiesta (Preventivo pubblicitario – testata La
Nazione – edizione toscana) ed ha sostenuto i costi della pubblicazione. Le ragioni della
5 pubblicazione in ambito territoriale più esteso, in particolare anche in Umbria e La Spezia, come concretamente si è verificato, non sono ascrivibili sotto nessun profilo alla condotta di che deve essere ritenuta estranea al fatto né l'attrice ha compiutamente Controparte_1
provato fatti diversi da questo a fondamento delle sue richieste che, da ultimo, non sono emersi nemmeno dalla pur copiosa produzione documentale offerta dalle parti in causa. In difetto, pertanto, di elementi di responsabilità a carico di consegue la sua CP_1 Controparte_1 estraneità alle richieste risarcitorie dell'attrice.
12) Escluso nei suddetti termini ogni profilo di responsabilità di nella CP_1 Controparte_1
causazione dei fatti del presente giudizio e, per l'effetto, respinta la domanda dell'attrice, deve essere accolta la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta di condanna di Parte_1
al pagamento delle spese sostenute per la pubblicazione della sentenza già oggetto di ordinanza di ingiunzione ex art. 183-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024 che trova il suo fondamento nell'art. 120 comma II c.p.c. per il quale “Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato”. La convenuta infatti, ha provato per iscritto il Controparte_1
credito relativo alle spese sostenute per la pubblicazione dell'estratto della sentenza n.
3692/2023 del Tribunale di Firenze sul quotidiano “La Nazione”, con la produzione sub. doc.
8 del bonifico di pagamento ordinato il 05.02.2024 da in favore di Controparte_1 dell'importo di € 54.900,00= e con la produzione sub doc. 5 della fattura elettronica CP_6
emessa da nei confronti di n. 2024/DD00066 del CP_6 Controparte_1
12.02.2024 dell'importo di € 54.900,00= di cui € 45.000,00 imponibili oltre I.V.A.. In questi limiti, a conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 183-ter c.p.c., la domanda riconvenzionale deve essere accolta, con la precisazione che l'importo per la sola edizione toscana del quotidiano rimane invariato anche laddove la pubblicazione, come nella fattispecie, sia stata estesa anche in altro ambito territoriale (Umbria e La Spezia), così come confermato dal teste che ha deposto all'udienza del 22 ottobre 2024 “il preventivo è stato realizzato Testimone_1
sulla base della richiesta di pubblicazione sulla nostra testata regionale la nazione che con automatismo del sistema copre l'intera area di diffusione de la nazione che e' composta da la nazione toscana piu' la nazione edizione spezia piu' la nazione edizione umbria”.
13) La condanna alle spese del presente giudizio seguono la soccombenza e verranno liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 (decisum pari ad € 45.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese,
6 RIGETTA la domanda proposta da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 Controparte_1
tempore; ad integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione ex art. 183-ter c.p.c. del 25 ottobre 2024
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, Parte_1
in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 Controparte_1 dell'importo di € 45.000,00 oltre IVA nella misura di legge se ed in quanto dovuta, oltre interessi nella misura legale dal 18.04.2024 e sino al dì dell'avvenuto saldo;
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in Parte_1
favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle CP_1 Controparte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 7.616,00 per compenso oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 12 marzo 2025
LA GOP avv. Micaela Dorigatti
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