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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/03/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sesta sezione civile in persona del GOP Avv. Laila Veneri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo al n. 11714/2023 del R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
residente in [...]11 e Parte_1 Parte_2 residente in [...]8, entrambi elettivamente domiciliati in Genova, Via Granello
1/6 presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Giacchetti che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alla lite in calce all' atto di citazione in opposizione attori opponenti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Genova, via Magazzini del Cotone 17, elettivamente domiciliata in Milano, Via Correggio 43, presso il procuratore costituito Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al decreto per ingiunzione convenuta opposta
Conclusioni per le Parti: come da verbale di udienza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione i Sigg.ri e hanno adito il Parte_3 Parte_4
Tribunale di Genova per sentir dichiarare la nullità e comunque la revoca dedecreto ingiuntivo n.
2909/2023 del 3.11.2023 (R.G. n. 8145/2023) emesso dal Tribunale di Genova il 03/11/2023 e notificato alle parti in data 9.11.2023; a sostegno hanno affermato: l'erroneità degli interessi applicati dal
Giudice del monitorio;
l'usurarietà degli interessi per sommatoria con la clausola penale e altre spese accessorie al finanziamento.
Si costituiva in giudizio la società convenuta opposta contestando gli assunti avversari. Questo GOP, in assenza di istanze istruttorie, rinviata la causa per l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale alla odierna udienza.
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1. Pacifico e non contestato agli atti di causa che tra le Parti sia intercorso contratto finanziamento stipulato in data 10/07/2019 per l'importo di euro 30.000, con un TAN del 7,199% e TAEG del 8,09% con clausola di decadenza dal beneficio del termine e applicazione di clausola penale.
Altresì pacifico che le rate non pagate ammontino ad euro 3.409 sì da determinare nei confronti dei debitori la decadenza dal beneficio del termine, l'applicazione della clausola penale per euro 50 e il versamento delle rate residue per euro 17.840,65.
Le contestazioni degli opponenti si limitano alla applicazione da parte del Giudice del procedimento monitorio di interessi moratori di percentuale superiore a quella richiesta dalla società creditrice, non applicabili ai consumatori, quali debbano essere considerati gli opponenti.
Sul punto parte convenuta ritiene che quanto disposto nel provvedimento di ingiunzione costituisca mero errore materiale, sì da rinunciare al maggior importo liquidato a titolo di interessi moratori.
2. Parte opponente eccepisce altresì la nullità dell'art. 15 del contratto di finanziamento per contrarietà alla normativa antiusura, in considerazione che nel calcolo degli interessi e spese del contratto devono essere tenute in considerazione tutte le voci di spesa ad eccezione di imposte e tasse.
L'articolo 15 invero indica spese per l'attività di recupero del credito, commissioni e indennità di sollecito/insoluto, spese per la messa in mora, spese legali, spese tutte che determinano interessi contrari ai parametri previsti dalla legge 108/1996.
L'assunto è destituito di ogni prova, sicchè deve essere respinto.
Occorre premettere che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Pertanto, il Giudice, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In altri termini, deve valutare l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, formalmente, l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto.
La Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
È pertanto incombenza di chi intende dimostrare l'applicazione di tassi usurari ad opera di un istituto di credito precisare: i trimestri di riferimento;
la percentuale di sconfinamento;
indicare i Decreti ministeriali attestanti il tasso soglia per ciascuno dei periodi contestati.
Gli attori opponenti avrebbero dovuto allegare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi.
l'Istituto di credito ha invece prodotto: sia contratto di finanziamento che l'estratto conto analitico riproduttivo dell'intera movimentazione dalla stipula del contratto sino alla decadenza dal beneficio del termine;
il piano di ammortamento completo con l'esatta composizione delle singole rate in quota capitale e interessi, elementi tutti non oggetto di specifica contestazione.
L'eccezione di usurarietà, appare a questo Giudice generica e come tale deve essere rigettata.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato con il DM
140/2022 tenuto conto del valore della causa e della attività professionale svolta dalle Parti.
Il decreto ingiuntivo andrà comunque revocato in quanto emesso per un somma superiore a quella dovuta per la debitrice;
le spese del procedimento monitorio dovranno comunque essere poste a carico dell'opponente
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Revoca il decreto ingiuntivo 2909/2023 emesso dal Tribunale di Genova il 03/ 11/2023.
Condanna parte opponente a corrispondere parte attrice la somma di euro 20.955,59 oltre interessi moratori al tasso contrattualmente pattuito, dalla obbligazione al saldo.
Condanna parte opponente a corrispondere a parte convenuta opposta le spese del procedimento monitorio oltre le spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 5.077, spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova il 12 febbraio 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri