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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2462/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI
Sezione 12 riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr.ssa ON OV - Presidente -
- dr. LO LE - Giudice - Relatore -
- dr. Gianluca Di Vita - Giudice - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA sul ricorso depositato il 14.7.2025 ed iscritto al n. 13412/2025, proposto da
Difensore_1 CF_Difensore_1 ( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], assistita dall'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2), contro l'Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio dell'Agenzia delle Entrate (06363391001), con sede in Napoli, alla Via Fabio Finzi n. 2, costituitasi in persona del suo Direttore pro tempore ed assistita da propri funzionari, ed avente ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti: variazione di classamento catastale prot. n. NA01987182024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RICHIESTE DELLE PARTI
I. Con un ricorso rivolto contro l'Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio dell'Agenzia delle
Difensore_1Entrate ed a questo notificato il 19.6.2025, impugnava la variazione del
1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
classamento catastale dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Napoli, alla Via Giovanni
Nicotera n. 65, e riportata nel catasto dei fabbricati del medesimo comune, sez. CHI, f.lio 17,
p.lla 139, sub. 19, chiedendone l'annullamento poiché (1) adottata oltre un anno dopo la presentazione di un'istanza mod. DOCFA dall'Ufficio accolta senza alcun rilievo e dunque in violazione del principio di legittimo affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, (2) non preceduta da alcuna forma di contraddittorio preventivo e (3) priva di un'adeguata motivazione;
ed il 14.7.2025 si costituiva tempestivamente in giudizio.
II. Costituendosi a sua volta in giudizio il 2.9.2025, il predetto Ufficio contestava l'ammissibilità dell'avverso ricorso poiché proposto contro un atto non ancora notificato alla ricorrente.
III. Quindi, il 9.1.2026, la ricorrente depositava (tardivamente) una memoria di replica con la quale insisteva per l'accoglimento del proprio ricorso.
IV. Infine, all'esito dell'udienza pubblica di discussione della causa, tenutasi il 15.1.2026, veniva adottata la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile poiché proposto contro un atto non ancora notificato alla ricorrente e dunque, almeno allo stato, inefficace, con la conseguenza che la ricorrente deve, allo stato, ritenersi priva di un interesse, concreto e attuale, ad impugnarlo.
2. Nondimeno, posto che la variazione del classamento catastale nella specie impugnata già, impropriamente, emerge dalle risultanze catastali, anche se con l'annotazione che la sua notificazione è «in corso», deve presumersi che la ricorrente l'abbia impugnata ritenendola, sia pur erroneamente, già efficace o temendo che tale possa essere considerata.
Sicché, ad avviso di questo Collegio, sussistono nella specie quelle «gravi ed eccezionali ragioni» che, secondo quanto disposto dall'art. 59, co. 2, del d.lgs. 175/2024, consentono al giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 15.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
LO LE ON OV
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Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI
Sezione 12 riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dr.ssa ON OV - Presidente -
- dr. LO LE - Giudice - Relatore -
- dr. Gianluca Di Vita - Giudice - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA sul ricorso depositato il 14.7.2025 ed iscritto al n. 13412/2025, proposto da
Difensore_1 CF_Difensore_1 ( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], assistita dall'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2), contro l'Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio dell'Agenzia delle Entrate (06363391001), con sede in Napoli, alla Via Fabio Finzi n. 2, costituitasi in persona del suo Direttore pro tempore ed assistita da propri funzionari, ed avente ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti: variazione di classamento catastale prot. n. NA01987182024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E RICHIESTE DELLE PARTI
I. Con un ricorso rivolto contro l'Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio dell'Agenzia delle
Difensore_1Entrate ed a questo notificato il 19.6.2025, impugnava la variazione del
1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
classamento catastale dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in Napoli, alla Via Giovanni
Nicotera n. 65, e riportata nel catasto dei fabbricati del medesimo comune, sez. CHI, f.lio 17,
p.lla 139, sub. 19, chiedendone l'annullamento poiché (1) adottata oltre un anno dopo la presentazione di un'istanza mod. DOCFA dall'Ufficio accolta senza alcun rilievo e dunque in violazione del principio di legittimo affidamento e di certezza dei rapporti giuridici, (2) non preceduta da alcuna forma di contraddittorio preventivo e (3) priva di un'adeguata motivazione;
ed il 14.7.2025 si costituiva tempestivamente in giudizio.
II. Costituendosi a sua volta in giudizio il 2.9.2025, il predetto Ufficio contestava l'ammissibilità dell'avverso ricorso poiché proposto contro un atto non ancora notificato alla ricorrente.
III. Quindi, il 9.1.2026, la ricorrente depositava (tardivamente) una memoria di replica con la quale insisteva per l'accoglimento del proprio ricorso.
IV. Infine, all'esito dell'udienza pubblica di discussione della causa, tenutasi il 15.1.2026, veniva adottata la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile poiché proposto contro un atto non ancora notificato alla ricorrente e dunque, almeno allo stato, inefficace, con la conseguenza che la ricorrente deve, allo stato, ritenersi priva di un interesse, concreto e attuale, ad impugnarlo.
2. Nondimeno, posto che la variazione del classamento catastale nella specie impugnata già, impropriamente, emerge dalle risultanze catastali, anche se con l'annotazione che la sua notificazione è «in corso», deve presumersi che la ricorrente l'abbia impugnata ritenendola, sia pur erroneamente, già efficace o temendo che tale possa essere considerata.
Sicché, ad avviso di questo Collegio, sussistono nella specie quelle «gravi ed eccezionali ragioni» che, secondo quanto disposto dall'art. 59, co. 2, del d.lgs. 175/2024, consentono al giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI Sezione 17
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, il 15.1.2026.
Il Giudice estensore Il Presidente
LO LE ON OV
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