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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520250002213586000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 771/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 rappr.to e difeso come in atti: -
accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la cartella di pagamento impugnata per a) violazione e mancata osservanza dell'art. 28, D.L. 34/2020;
b) di condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione a favore del difensore.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
rigettare il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento notificata in data 11 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, a seguito di attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, procedeva al recupero del credito d'imposta per canoni di locazione relativo all'anno d'imposta 2021, per un importo pari a euro 2.400,00, oltre sanzioni e interessi.
Il credito in questione era stato fruito quale credito d'imposta emergenziale COVID-19, riconosciuto in ragione della chiusura totale delle attività commerciali nel periodo gennaio – maggio 2021.
Il sistema informatico dell'Amministrazione finanziaria, non rilevando la presentazione del quadro RU nel
Modello REDDITI 2022 relativo all'anno d'imposta 2021 – quadro dal quale avrebbe dovuto emergere l'esistenza del credito – riscontrava l'indebito utilizzo in compensazione del medesimo.
Veniva pertanto emessa una comunicazione di irregolarità, trasmessa telematicamente all'indirizzo PEC del contribuente in data 6 luglio 2024.
Non avendo l'odierno ricorrente posto in essere alcuna attività in riscontro a tale comunicazione, l'Ufficio procedeva alla notifica della cartella di pagamento n. 02520250002213586000, successivamente impugnata in data 10 giugno 2025, limitatamente alla parte concernente il recupero del suddetto credito d'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Con il ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente chiede l'annullamento della parte della cartella avente ad oggetto il credito d'imposta per canoni di locazione.
A sostegno della propria domanda, egli deduce la violazione dell'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020, affermando che, nel periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2021, l'attività di ristorazione esercitata avrebbe subito una riduzione del fatturato superiore al 50% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Riduzione che sarebbe stata del tutto prevedibile, tenuto conto che le attività commerciali operanti nel territorio della Regione
Sardegna sono state soggette a chiusure obbligatorie nei seguenti periodi:
– dal 1° gennaio 2021 al 6 gennaio 2021 (zona rossa);
– dal 24 gennaio 2021 all'8 febbraio 2021 (zona arancione);
– dal 15 marzo 2021 all'11 aprile 2021 (zona arancione);
– dal 12 aprile 2021 al 18 maggio 2021 (zona rossa), con conseguente azzeramento del fatturato. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) ha previsto, all'art. 28, che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetti un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.
Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, precisando altresì che il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.
Nei casi di utilizzo diretto del credito da parte del locatario, il credito spettante e i relativi utilizzi devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia quella compensata tramite modello F24. L'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi e non è rimborsabile (cfr.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2020). Il codice credito da indicare è “H8”.
Il quadro RU deve essere compilato da tutti i soggetti che fruiscono di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. Nel caso di specie, si tratta di un credito d'imposta il cui importo non è preventivamente noto all'Amministrazione, poiché non subordinato alla presentazione di istanze, comunicazioni o provvedimenti di concessione.
La compilazione del quadro RU assume pertanto rilievo essenziale, consentendo all'Amministrazione finanziaria di verificare il corretto utilizzo del credito, in particolare con riferimento alle compensazioni effettuate.
Le istruzioni ministeriali al Modello Redditi precisano infatti che, con il codice credito “H8”, deve essere indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 e che, ai fini della compensazione tramite modello F24, è stato istituito il codice tributo “6920”.
Nel caso in esame, la cartella impugnata è stata emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36- bis del D.P.R. n. 600/1973, preceduta dall'invio al ricorrente della comunicazione di irregolarità n.
210472022001, elaborata in data 5 luglio 2024 con codice atto n. 46323522212, per l'importo complessivo di euro 6.110,29, recapitata via PEC all'indirizzo Email_3 in data 6 luglio 2024.
Con tale comunicazione veniva recuperato il credito d'imposta di euro 2.400,00, utilizzato in compensazione con codice tributo “6920”, in assenza della compilazione del quadro RU nel Modello Redditi PF 2022 per l'anno d'imposta 2021.
La funzione della comunicazione di irregolarità, come chiarito dal comma 3 dell'art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973, è quella di portare il contribuente a conoscenza delle eventuali discrepanze riscontrate in sede di liquidazione automatizzata, al fine di evitare la reiterazione degli errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti meramente formali.
Nel caso di specie, trattandosi di errori imputabili alla compilazione della dichiarazione, il ricorrente, a seguito della ricezione della comunicazione di irregolarità, avrebbe potuto evitare il contenzioso rivolgendosi all'Ufficio e presentando, ove del caso, una dichiarazione integrativa idonea a sanare l'omissione del quadro
RU.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, la Corte ritiene sussistenti eccezionali motivi tali da giustificarne la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari, in composizione monocratica rigetta il ricorso e e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GRANATA GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 573/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520250002213586000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 771/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1 rappr.to e difeso come in atti: -
accogliere totalmente il ricorso e per effetto di annullare la cartella di pagamento impugnata per a) violazione e mancata osservanza dell'art. 28, D.L. 34/2020;
b) di condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione a favore del difensore.
Resistente: Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari rappr.ta e difesa come in atti: -
rigettare il ricorso con condanna alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento notificata in data 11 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari, a seguito di attività di liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, procedeva al recupero del credito d'imposta per canoni di locazione relativo all'anno d'imposta 2021, per un importo pari a euro 2.400,00, oltre sanzioni e interessi.
Il credito in questione era stato fruito quale credito d'imposta emergenziale COVID-19, riconosciuto in ragione della chiusura totale delle attività commerciali nel periodo gennaio – maggio 2021.
Il sistema informatico dell'Amministrazione finanziaria, non rilevando la presentazione del quadro RU nel
Modello REDDITI 2022 relativo all'anno d'imposta 2021 – quadro dal quale avrebbe dovuto emergere l'esistenza del credito – riscontrava l'indebito utilizzo in compensazione del medesimo.
Veniva pertanto emessa una comunicazione di irregolarità, trasmessa telematicamente all'indirizzo PEC del contribuente in data 6 luglio 2024.
Non avendo l'odierno ricorrente posto in essere alcuna attività in riscontro a tale comunicazione, l'Ufficio procedeva alla notifica della cartella di pagamento n. 02520250002213586000, successivamente impugnata in data 10 giugno 2025, limitatamente alla parte concernente il recupero del suddetto credito d'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Con il ricorso introduttivo, l'odierno ricorrente chiede l'annullamento della parte della cartella avente ad oggetto il credito d'imposta per canoni di locazione.
A sostegno della propria domanda, egli deduce la violazione dell'art. 28 del D.L. n. 34 del 2020, affermando che, nel periodo marzo, aprile, maggio e giugno 2021, l'attività di ristorazione esercitata avrebbe subito una riduzione del fatturato superiore al 50% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019. Riduzione che sarebbe stata del tutto prevedibile, tenuto conto che le attività commerciali operanti nel territorio della Regione
Sardegna sono state soggette a chiusure obbligatorie nei seguenti periodi:
– dal 1° gennaio 2021 al 6 gennaio 2021 (zona rossa);
– dal 24 gennaio 2021 all'8 febbraio 2021 (zona arancione);
– dal 15 marzo 2021 all'11 aprile 2021 (zona arancione);
– dal 12 aprile 2021 al 18 maggio 2021 (zona rossa), con conseguente azzeramento del fatturato. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) ha previsto, all'art. 28, che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, spetti un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività.
Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni, precisando altresì che il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.
Nei casi di utilizzo diretto del credito da parte del locatario, il credito spettante e i relativi utilizzi devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia quella compensata tramite modello F24. L'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi e non è rimborsabile (cfr.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2020). Il codice credito da indicare è “H8”.
Il quadro RU deve essere compilato da tutti i soggetti che fruiscono di crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. Nel caso di specie, si tratta di un credito d'imposta il cui importo non è preventivamente noto all'Amministrazione, poiché non subordinato alla presentazione di istanze, comunicazioni o provvedimenti di concessione.
La compilazione del quadro RU assume pertanto rilievo essenziale, consentendo all'Amministrazione finanziaria di verificare il corretto utilizzo del credito, in particolare con riferimento alle compensazioni effettuate.
Le istruzioni ministeriali al Modello Redditi precisano infatti che, con il codice credito “H8”, deve essere indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 e che, ai fini della compensazione tramite modello F24, è stato istituito il codice tributo “6920”.
Nel caso in esame, la cartella impugnata è stata emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36- bis del D.P.R. n. 600/1973, preceduta dall'invio al ricorrente della comunicazione di irregolarità n.
210472022001, elaborata in data 5 luglio 2024 con codice atto n. 46323522212, per l'importo complessivo di euro 6.110,29, recapitata via PEC all'indirizzo Email_3 in data 6 luglio 2024.
Con tale comunicazione veniva recuperato il credito d'imposta di euro 2.400,00, utilizzato in compensazione con codice tributo “6920”, in assenza della compilazione del quadro RU nel Modello Redditi PF 2022 per l'anno d'imposta 2021.
La funzione della comunicazione di irregolarità, come chiarito dal comma 3 dell'art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973, è quella di portare il contribuente a conoscenza delle eventuali discrepanze riscontrate in sede di liquidazione automatizzata, al fine di evitare la reiterazione degli errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti meramente formali.
Nel caso di specie, trattandosi di errori imputabili alla compilazione della dichiarazione, il ricorrente, a seguito della ricezione della comunicazione di irregolarità, avrebbe potuto evitare il contenzioso rivolgendosi all'Ufficio e presentando, ove del caso, una dichiarazione integrativa idonea a sanare l'omissione del quadro
RU.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, la Corte ritiene sussistenti eccezionali motivi tali da giustificarne la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I di Cagliari, in composizione monocratica rigetta il ricorso e e compensa tra le parti le spese del giudizio.