Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3776/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. MONTICELLI LUCA e dell'avv. RICCITELLI MARIA GRAZIA, con elezione di domicilio in Guastalla (RE), via Nilde Iotti n. 15, presso e nello studio dell'avv. RICCITELLI MARIA
GRAZIA;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2
il patrocinio dell'avv. PAINI ENRICA, con elezione di domicilio in Parma, P.le Santafiora n° 1, presso e nello studio dell'avv. PAINI ENRICA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Parma
- INTERVENUTO-
pagina 1 di 7
Conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: “Il IG , unitamente alla IG Parte_1
come sopra difesi e rappresentati, dichiarano di aver raggiunto un accordo Controparte_1
circa le condizioni che congiuntamente andranno a regolamentare la cessazione degli effetti civili del
Per_ matrimonio, ed il rapporto genitoriale con i figli e , che di seguito si riportano: Per_2
1) la ex casa coniugale sita in SO ZA Via E. De Nicola n. 2 A/B di proprietà dei genitori del
IG a Lui concessa a titolo di comodato gratuito, viene definitivamente assegnata in via Pt_1
esclusiva al IG con tutto quanto in essa attualmente contenuto;
la IG Parte_1 CP_1 si è trasferita prima d'ora in SO ZA (PR) alla Via Pietro Mascagni n. 30 int.
1. Per_ 2) La figlia è maggiore di età, studentessa non indipendente economicamente, mentre il figlio
, minore di età, studente, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente presso l'abitazione della madre;
entrambe i figli manterranno la residenza anagrafica Per_ presso l'abitazione della madre. 3) Salvo diverso accordo tra i genitori, , maggiorenne, sarà libera di frequentare i genitori come meglio ritiene opportuno, mentre per il figlio minore viene Per_2
tra le parti confermato il sistema di visite totalmente paritario calendarizzato pedissequamente in sede di separazione, di modo che il ragazzo passi esattamente metà del tempo con entrambi i genitori (al mese 14/16 giornate ciascuno) indicativamente secondo il seguente schema: un fine settimana alternato dal venerdì alla domenica sera e due giornate infrasettimanali a testa;
precisando che il padre, nel fine settimana di spettanza, terrà con sé dal venerdì pomeriggio alle 12,00 per poi Per_2
riaccompagnarlo direttamente a scuola il lunedì successivo nonché almeno due giorni infrasettimanali, con pernottamento, per poi riaccompagnarlo direttamente a scuola il giorno dopo. Durante ogni estate ciascun genitore trascorrerà con il figlio minore un periodo di vacanza di almeno due settimane, anche non consecutive che dovranno essere ogni anno preventivamente concordate tra le parti entro il 31 maggio, con la precisazione che gli incontri del padre rimarranno sospesi nel corso delle settimane in cui il figlio sarà in vacanza con la madre, così come quest'ultima si asterrà dalle visite nel periodo di vacanza del figlio con il padre. Salvo diverso accordo tra i genitori, per l'anno 2025, Per_2
trascorrerà il giorno della Vigilia con la mamma e quindi dalla mattina di Natale fino alla mattina di fine anno con il papà, mentre dalla mattina del 31.12 fino alla mattina dell'Epifania nuovamente con la mamma, e così via alternativamente. Quanto alle festività pasquali saranno trascorse dal figlio nel pagina 2 di 7 2025 con la madre nel periodo dal Venerdi Santo alla domenica di Pasqua, mentre con il padre i restanti giorni di Lunedì dell'Angelo, martedì e mercoledì, viceversa l'anno seguente e così via alternativamente;
4) a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e finché gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica, il padre verserà alla madre la somma di € 1.814,40 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario e tale somma sarà aggiornata secondo gli indici ISTAT ogni anno a partire dal mese di maggio 2025. L'assegno unico INPS sarà percepito interamente dalla madre. 5) Le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e del 30 % a carico della madre secondo la prassi e le modalità in uso presso codesto Tribunale, le parti concordano altresì di considerare tali le seguenti spese: A) spese mediche da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite specialistiche richiesta dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
B) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
C) le spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
D) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gitescolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) costi per il conseguimento della patente di guida;
f) alloggio presso la sede universitaria;
F) spese extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo;
G) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti abbigliamento ed attrezzatura;
b) viaggi e vacanze senza i genitori. Le spese che non richiedono un preventivo accordo dovranno essere rimborsate nella misura stabilita, al genitore che le ha anticipatamente sostenute su semplice presentazione delle relative ricevute;
l'accordo sulle spese da concordare dovrà risultare per iscritto, bastando all'uopo anche uno scambio di e-mail o messaggi telefonici. Il genitore che propone la spesa o che comunque ne comunica la necessità dovrà quindi mandare una comunicazione all'altro il quale avrà una settimana di tempo per la risposta pagina 3 di 7 scritta. In caso di mancata comunicazione del genitore che la propone la spesa si riterrà non concordata, restando quindi a suo esclusivo carico;
in caso di mancata o ritardata risposta, la spesa si riterrà concordata con conseguente suddivisione del relativo importo. Le parti si obbligano ad effettuare un reciproco rendiconto, scritto a mezzo e-mail o messaggio telefonico alla fine di ogni mese, delle spese straordinarie sostenute per il figlio, anche quando nel corso del mese di riferimento nessuno dei due genitori abbia sostenuto spese, rilasciandosi quindi, in questo caso, una reciproca dichiarazione negativa. Nel caso in cui siano state sostenute, il materiale rimborso delle spese dovrà avvenire mensilmente, entro e non oltre sette giorni dalla scadenza del mese di riferimento, contestualmente allo scambio della relativa documentazione comprovante le stesse e di una dichiarazione scritta di avvenuto rimborso o di avvenuta compensazione, totale o parziale, quando entrambi i genitori abbiano effettuato spese per quel mese. Ogni decisione di particolare rilevanza, relativa alla educazione, all'istruzione ed alla salute psico-fisica del figlio, dovrà essere presa di comune accordo dai genitori;
le decisioni riguardanti gli aspetti quotidiani e di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore che in quel momento ha presso di sé il ragazzo;
ciascun genitore si impegna ad avvisare l'altro, anche con comunicazione a mezzo e-mail o messaggio telefonico, di tutti gli appuntamenti e gli eventi scolastici ed extrascolastici che coinvolgono i genitori ed il minore, compresi i colloqui con insegnanti, feste e manifestazioni, così come le visite mediche. 6)
Quanto alle due auto acquistate dalla coppia in comunione dei beni, Volvo targata EW920LF e Golf targata GB076KK le parti concordano che saranno effettuati i relativi passaggi di proprietà in capo alla parte che ne fa materialmente l'uso ( la Volvo sarà intestata alla IG e la Golf al CP_1
IG ) , entro e non oltre giorni 15 dalla sottoscrizione del presente accordo, ognuno Pt_1
facendosi carico delle spese e degli oneri relativi;
entrambe le parti regolarizzeranno inoltre le coperture assicurative RCA.
7) Il IG a tacitazione di ogni richiesta economica avanzata dalla IG per sé Pt_1 CP_1
stessa, pagherà a titolo di assegno divorzile una tantum la somma complessiva di Euro 130.000,00
(centotrentamila/00) secondo il seguente schema: € 10.000,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
€ 40.000,00 entro il 20.06.2025; € 40.000,00 entro il 20.10.2025; € 40.000,00 entro il 20.02.2026. 8)
Infine, il IG. si impegna a consegnare alla IG.ra la riproduzione delle fotografie che Pt_1 CP_1 raffigurano i figli da egli conservato su supporto digitale. 9) Con l'esatto adempimento di quanto previsto nei suddetti accordi i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i rapporti di carattere pagina 4 di 7 patrimoniale/ economico tra loro intercorrenti, e di non avere più nulla da pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione. 10) Da ultimo le parti concordano sulla necessità, di mantenere un atteggiamento collaborativo e di sostegno reciproco nella funzione genitoriale e, per quanto possibile, si impegnano altresì a non delegare a terze persone (anche se parenti e/o congiunti) le cure e la custodia della prole, preferendo sempre – in caso di proprio impedimento – l'altro genitore personalmente, così da ricorrere a figure vicarie solo in caso di impossibilità di entrambi i genitori.
11) Le spese legali sono integralmente compensate. 12) Le presenti condizioni sono da intendersi immediatamente valide efficaci e vincolanti, a far tempo dalla sottoscrizione, con espresso impegno dei difensori di depositare le stesse nel fascicolo telematico della causa di cui infra. Per tutto quanto sopra esposto, le parti come sopra difese e rappresentate chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 14.05.2005 dai coniugi e Parte_1 [...]
al N. n. 2 P.2 S. A anno 2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CP_1
San Polo di Torrile (PR) la trascrizione della sentenza”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 ha adito il Tribunale di Parma al fine di Parte_1
sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in data 14.05.2005 (atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del comune di San CP_1
Polo di Torrile, Parma, al n.
2. P.2 S.A. anno 2005). Ha allegato il ricorrente che: dall'unione
Per_ matrimoniale, in data 8.06.2006, era nata , maggiorenne ma non economicamente indipendente, e in data 11.05.2009, ; con decreto depositato in data 25.05.2023 il Tribunale di Parma aveva Per_2
omologato la separazione consensuale dei coniugi;
egli aveva integralmente adempiuto alle obbligazioni discendenti dall'accordo di separazione;
continuava a svolgere l'attività di impiegato presso la Ditta O.T.M.A. S.T.P. S.r.l., in qualità di Quadro Aziendale;
la sig.ra era CP_1
economicamente indipendente, poiché, oltre a svolgere l'attività di assistente alla poltrona presso uno studio odontoiatrico, era proprietaria di numerosi immobili, aveva ricevuto un elevata somma di denaro derivante dalla divisione del patrimonio familiare caduto in comunione e, infine, era titolare di un nutrito portafoglio titoli presso CP_2
pagina 5 di 7 Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale di Parma volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ponendo a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli tramite il versamento alla sig.ra dell'importo mensile della somma di CP_1
1.800,00 euro (900,00 euro ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 17.02.2025 si è costituita nel presente giudizio Controparte_1
aderendo alla domanda di divorzio, ma insistendo affinché il ricorrente le corrispondesse una somma pari ad euro 2.000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie, per il mantenimento dei figli, nonché un ulteriore somma a titolo di assegno divorzile, in misura da determinarsi all'esito dell'istruttoria.
Comparse personalmente all'udienza del 12.03.2015, le parti hanno confermato che alcuna riconciliazione era tra loro intervenuta dopo la separazione e alla successiva udienza del 1.04.2025 hanno rassegnato conclusioni congiunte.
******
Deve trovare accoglimento la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio conmcordatario contratto tra le parti in data 14.05.2005 (atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del comune di San Polo di Torrile, Parma, al n.
2. P.2 S.A. anno 2005), in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art.3 l. 1 dicembre 1970, n. 898, ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, poiché, con decreto del Tribunale di Parma del 25.05.2023, è stata omologata la separazione consensuale delle parti.
Come accennato, all'udienza del 1/04/2025 le parti hanno raggiunto un accordo, rassegnando conclusioni congiunte.
Ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme agli accordi raggiunti dalle parti in tema di affidamento, collocamento e visite per il minore, poiché appaiono adeguati all'interesse del figlio. Del pari, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Stante il raggiungimento di un accordo, le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n. 3776/2024 promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in data 14.05.2005
(atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del comune di San Polo di Torrile, Parma, al n. 2.
P.2 S.A. anno 2005)
PROVVEDE in conformità alle conclusioni congiunte delle parti già riportate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
Spese legali compensate.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione I del Tribunale di Parma il 2/04/2025
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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