Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1000/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1000/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), tutti rappresentati, assistiti e difesi dagli Avvocati Parte_6 C.F._6
Francesca Brianza ed Elisabetta Furia, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Varese, via sito in Varese alla Via A. Volta n. 6, giusta procura alle liti in calce al all'atto di citazione
ATTORI contro
(C.F. , nato a [...] in data [...], residente CP_1 C.F._7
a Senones (Francia), 15 Route de Menil;
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._8
Rancio Valcuvia (VA) alla Via Matteotti n. 4;
e
(C.F. in persona del Direttore pro tempore, avente Controparte_3 P.IVA_1 sede in Roma (RM) alla Via Barberini n. 38, rappresentata dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Milano e ivi elettivamente domiciliata in Milano, Via Freguglia n. 1.
CONVENUTI CONTUMACI
1
Per gli attori (come da fogli depositati telematicamente in data 4 dicembre 2024):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
In via principale: dichiarare usucapita in favore degli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , per intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, Parte_6 Parte_4 Parte_5 la piena, assoluta ed esclusiva proprietà indivisa di quanto segue: compendio immobiliare e pertinenze siti in Brinzio (VA), Via Montello nn. 120/122, piano terra, distinti al N.C.E.U. del Comune di Brinzio (VA), catasto fabbricati, così identificati:
• Foglio 6, Particella 2501 graffata Particella 2502, Sub 2, Cat. A6, cl. 1 (rendita catastale €
71,01), composto da un locale cucina e una cantina al piano terreno, una camera da letto al piano primo e un locale sottotetto (LOTTO 1, di cui al doc. n. 1 di parte attrice);
• Foglio 6, Particella 133, Sub 1 graffata Particella 2502, Sub 4, Cat. A6, cl. 1 (rendita catastale
€ 142,03), composto da un locale cucina e pranzo oltre ad un portico al piano terreno, due camere letto e loggia al piano primo, locale sottotetto (LOTTO 2, di cui al doc. n. 2 di parte attrice);
oltre che delle aree (LOTTO 3, di cui al doc. n. 3 di parte attrice), identificate al catasto terreni del Comune di Brinzio come segue:
• Foglio 9, Particella 129, fabbricato rurale;
• Foglio 9, Particella 557, seminativo;
• Foglio 9, Particella 910, bosco ceduo;
• Foglio 9, Particella 2114, bosco ceduo;
• Foglio 9, Particella 2115, prato;
• Foglio 9, Particella 2213, prato;
• Foglio 9, Particella 2232, seminativo;
e delle seguenti aree (LOTTO 4, di cui al doc. n. 4 di parte attrice), identificate al catasto terreni del Comune di Brinzio come segue:
• Foglio 9, Particella 2380, incolto produttivo;
• Foglio 9, Particella 2532, fabbricato rurale.
Specificatamente quanto al LOTTO 1 di cui al doc. 1 allegato all'atto di citazione: dichiarare l'intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale degli attori , Parte_1
, , sulla quota di Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5
2 proprietà indivisa di , pari a 12/24 dell'intera proprietà, sulla quota di Persona_1 proprietà indivisa di , pari a 2/24 dell'intera proprietà, e sulla quota di proprietà Parte_7 indivisa di , pari a 2/24 dell'intera proprietà, con conseguente accrescimento delle CP_1 quote di proprietà degli attori.
Quanto al LOTTO 2 di cui al doc. 2 allegato all'atto di citazione: dichiarare l'intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale degli attori , Parte_1
, , sulla quota di Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5 proprietà indivisa di , pari a 160/1600 dell'intera proprietà, sulla quota di Parte_8 proprietà indivisa di , pari a 180/1600 dell'intera proprietà, sulla quota Persona_1 di proprietà indivisa di , pari a 210/1600 dell'intera proprietà, e sulla quota di Parte_7 proprietà indivisa di , pari a 210/1600 dell'intera proprietà, con conseguente CP_1 accrescimento delle quote di proprietà degli attori.
Quanto al LOTTO 3 di cui al doc. 3 allegato all'atto di citazione: dichiarare l'intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale degli attori , Parte_1
, , sulla quota di Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5 proprietà indivisa di , pari a 160/1600 dell'intera proprietà, sulla quota di Parte_8 proprietà indivisa di , pari a 180/1600 dell'intera proprietà, sulla quota Persona_1 di proprietà indivisa di , pari a 210/1600 dell'intera proprietà, e sulla quota di Parte_7 proprietà indivisa di , pari a 210/1600 dell'intera proprietà, con conseguente CP_1 accrescimento delle quote di proprietà degli attori.
Quanto al LOTTO 4 di cui al doc. 4 allegato all'atto di citazione: dichiarare l'intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale degli attori , Parte_1
, , sulla quota di Parte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5 proprietà indivisa di , pari a 12/24 dell'intera proprietà, sulla quota di Persona_1 proprietà indivisa di , pari a 2/24 dell'intera proprietà, e sulla quota di proprietà Parte_7 indivisa di , pari a 2/24 dell'intera proprietà, con conseguente accrescimento delle CP_1 quote di proprietà degli attori.
Conseguentemente, ordinare al competente Conservatore dei RR. II. di Varese la trascrizione dell'emananda sentenza, ed all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Varese – Territorio di eseguire la relativa voltura e l'accatastamento, esonerando i Responsabili degli Uffici da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
3 1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 Parte_2 Pt_3
e instauravano il presente giudizio citando,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 dinanzi al Tribunale di Varese, , e l' al fine di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ottenere la dichiarazione di usucapione in loro favore delle quote di comproprietà del compendio immobiliare identificato nelle conclusioni sopra riportate e intestate ai convenuti.
Allegavano gli attori in particolare:
- che gli stessi erano divenuti comproprietari, iure hereditatis, degli immobili indicati in citazione e siti nel Comune di Brinzio;
- che, in particolare, gli immobili erano di proprietà di , deceduto nel 1913, al Persona_2
quale erano succeduti i figli: , , , Controparte_4 Persona_3 Persona_2 Controparte_5
e ; Controparte_6
- che loro attori erano tutti eredi di o dei figli della stessa, ovvero Controparte_6 CP_7
e ; CP_8 CP_9 CP_10 Parte_1
- che dalle visure catastali risultavano comproprietari delle citate unità immobiliari anche altri soggetti, alcuni dei quali già deceduti da oltre vent'anni;
- che, in particolare, gli attori risultavano comproprietari degli immobili oggetto del presente giudizio insieme ai convenuti: (nella sua qualità di erede di ), CP_1 Controparte_4
l' (per le quote di proprietà di , figlio di e Controparte_3 Parte_7 Controparte_4
per le quote di proprietà di , moglie di , Persona_1 Persona_4
deceduta senza eredi) e (nella sua qualità di erede della sig.ra Controparte_2 Pt_8
moglie di );
[...] Persona_3
- che, prima i loro danti causa e poi loro attori, avevano esercitato per oltre vent'anni un possesso esclusivo e pubblico sul compendio immobiliare oggetto di causa, idoneo a conseguire l'usucapione dello stesso;
1.2 Nessuno si costitutiva per i convenuti, nonostante la regolarità della notifica, e gli stessi venivano pertanto dichiarati contumaci.
La causa veniva istruita mediante l'esame dei testi indicati sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti e in data 17 dicembre 2024 gli attori precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e, concessi i termini per il deposito della conclusionale, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. La domanda di usucapione
4 La domanda non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Gli attori hanno chiesto di accertare che tutti loro, in qualità di comproprietari, hanno usucapito le quote dei convenuti esercitando un possesso ultraventennale sul compendio immobiliare oggetto di causa.
La giurisprudenza di legittimità in tema di usucapione del comproprietario della quota degli altri titolari è consolidata nell'affermare quanto segue: “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività,
a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune" (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del 19/10/2017, Rv. 646754; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011, Rv. 619952 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.
12775 del 20/05/2008, Rv. 603455). La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19478 del 20/09/2007, Rv. 599374) e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del 12/04/2018,
Rv. 648079 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005, Rv. 584306)” (Cass. n.
23042/2023).
Ne consegue che era onere degli attori provare di aver tutti esercitato in termini di esclusività il possesso ultraventennale sugli immobili indicati in atti.
Tale prova non può ritenersi raggiunta.
E infatti, quanto alla documentazione prodotta a sostegno della domanda, deve osservarsi che, da un lato, la stessa non è idonea a provare l'esercizio di un possesso esclusivo, riguardando attività che ben possono essere compiute anche in qualità di comproprietari, come interventi di manutenzione dell'immobile, pagamento di imposte e tasse;
dall'altro, i documenti sono riferibili solo ad alcuni soggetti, ovvero a , e . CP_8 Parte_1 CP_9 Controparte_6
5 Parimenti, con riguardo alla prova testimoniale espletata, deve osservarsi, da un lato, che i comportamenti descritti dai testi non integrano un possesso idoneo all'acquisto per usucapione della quota dei comproprietari, integrando condotte compatibili con l'altrui diritto, come l'occupazione di locali con beni propri, interventi di manutenzione degli edifici e dei terreni;
dall'altro, le condotte descritte sono riferibili solo a , e Parte_1 CP_8 Parte_6
(cfr. verbale udienza 26 novembre 2024). Parte_2
In conclusione, non risultando né la prova di condotte degli attori chiaramente escludenti il godimento degli altri comproprietari del compendio immobiliare, né la riferibilità delle condotte descritte a tutti gli attori, la domanda non può trovare accoglimento.
Si aggiunga che la domanda articolata nei confronti dell' deve essere poi, Controparte_3 in ogni caso, rigettata, non essendo stato rispettato quanto previsto dall'art. 1, comma 260, L.
296/2006.
Detta norma impone al terzo, in possesso di beni immobili vacanti o derivanti da eredità giacente, di notificare all'Agenzia del Demanio una comunicazione riportante detta circostanza, con identificazione precisa dei beni sui quali si esercita il possesso corrispondente al diritto di proprietà o di altro diritto reale.
In assenza di tale notificazione, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1163 c.c., il possesso esercitato si ritiene “clandestino” e quindi non utile ai fini dell'usucapione.
Questa disposizione, sebbene non possa avere efficacia retroattiva, trova applicazione alle situazioni possessorie ancora pendenti all'1.1.2007, data in cui è entrata in vigore.
In tal senso si è espressa anche di recente dalla Suprema Corte, affermando il seguente principio di diritto: “Con l'art. 1, comma 260, L. n. 296/2006 il legislatore ha previsto per i beni acquisiti dallo Stato ex art. 586 c.c. una particolare forma di comunicazione a carico dei privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem. Poiché secondo le regole generali, l'effetto retroattivo della legge trova i suoi limiti nei diritti quesiti, qualora tale possesso, pur intrapreso, non sia ancora maturato, la norma si applica senz'altro e determina un vizio sopravvenuto del periodo utile all'usucapione, indipendentemente dal fatto che il possesso sia iniziato in modo visibile e non occulto e senza che valga il principio di tassatività, di cui al combinato disposto degli artt. 1165 c.c. e 2943 c.c., che non riguarda una previsione ex lege” (così Cass. n.
34567/2024).
6 Ora, nel caso di specie, l'analisi combinata della documentazione prodotta e della prova testimoniale espletata porta a individuare come momento iniziale astrattamente rilevante ai fini dell'usucapione l'anno 1988 (a tale anno risale uno dei documenti prodotti – doc. 15 – e l'unico capitolo di prova che contiene un riferimento temporale genericamente agli anni ottanta è il n. 13, rispondendo al quale il teste ha però richiamato il rifacimento del tetto al quale appunto si riferisce il doc. 15 sopra citato). Ne consegue che nel 2007 non poteva ancora ritenersi in ogni caso trascorso il termine ventennale necessario per l'acquisto a titolo originario e, pertanto, era necessario effettuare la comunicazione all' . Controparte_3
3. Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, attesa la natura del giudizio e la mancata costituzione dei convenuti.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA la domanda.
2. DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Varese, 11 aprile 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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