TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9188 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 57827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, C.F. residente in [...] C.F._1
AL TO n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Paola Mustilli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Fabio Gori n. 22/C, giusta delega in calce all'atto di citazione
-Parte attrice -
E
, C.F. , in persona della Sindaco p.t., dom.ta per la CP_1 P.IVA_1
carica in Roma alla piazza del Campidoglio n. 1, rapp.ta e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Angela Raimondo e dall'Avv. Amedeo Pisanti giusta determinazione dirigenziale n. 2494 del 04/10/2021 (cfr. all. n. 1) e mandato in calce rilasciato su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 3, ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Roma al viale Regina Margherita n. 269.
-Parte convenuta –
Oggetto: Responsabilita ex artt. 2043 e 2051 c.c. .
CONCLUSIONI: come da verbale del 23.10.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa ivi comprese le comparse conclusionali e delle repliche nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
. In fatto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec del 25/09/2021 il sig. conveniva Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Roma, assumendo che in data CP_1
12/05/2018, in Roma, mentre alla guida del motociclo tipo Piaggio Carnaby, targato DM
25195, stava percorrendo viale dei Romagnoli in direzione Ostia DO, quando «giunto all'altezza del civico 641 del viale dei Romagnoli a causa di una insidiosa buca presente sul manto stradale cadeva rovinosamente a terra […] la buca presente sul manto stradale non era in alcun modo segnalata, né era prevedibile, né era visibile stante il passaggio di una autovettura che precedeva il motociclo su cui viaggiava ».
Assumeva che per effetto della caduta riportava lesioni fisiche per la cura delle quali veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale “Grassi”, ove gli veniva diagnosticata «la frattura della 3° co-sta sinistra, con prognosi clinica di 20 gg ed ulteriori 30 gg». Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro CP_2
tempore, per le causali di cui alla narrativa, responsabile dei danni subiti dal sig.
[...]
e, per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i Parte_1 CP_2 danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi euro 9.884,49 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo».
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva e la infondatezza della pretesa attorea per carenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per le ragioni di cui al punto 1 del presente atto;
2) in ogni caso rigettare CP_1
la domanda di risarcimento proposta da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, nonché non dimostrata, per le ragioni di cui al punto 2 e 3 del presente atto;
3) condannare parte attrice al pagamento di spese ed onorari di causa nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis), con provvedimento mu-nito di clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU medico legale e all'udienza del
23.10.2024 trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In diritto.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Deve anzitutto respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
, fondata sulla circostanza di aver appaltato il servizio di sorveglianza e pronto CP_1 intervento del tratto di strada in questione all'impresa Grandi Lavori srl. Al riguardo, si condivide il richiamo dell'attore alle sentenze del Tribunale di Roma che, in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, ha affermato che “in caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo.
Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni causati ai terzi (Cass. sent.
23 luglio 2012, n.12811; Cass. sent. 20 settembre 2011 n. 19129; Cass. sent. 16 maggio
2008 n. 12425)”. Nello stesso senso Tribunale di Roma, sez. XIII, sent. n. 8202/2023,
Tribunale di Roma, sez. XIII, sent. n. 17427/2022).
Ed infatti ritiene questo giudice, di dovere condividere l'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez III, sentenza 19/2/2013 n.4039) secondo cui il proprietario o il gestore di una strada è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose ex art. 2051 c.c., nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio.
L'obbligo di custodia deve, quindi, ritenersi sussistere quando vi sia in capo all'ente proprietario o gestore il potere concreto di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa (o che in essa si è determinata), nonché il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui il danno viene prodotto (cfr.
Cass. III 27.03.2007, n.7403).
E' evidente che al fine di accertare se vi sia o meno la possibilità di un efficace controllo della strada è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (dove è senz'altro configurabile il rapporto ex art. 2051
c .c.) da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (dove deve escludersi l'applicazione della norma citata).
Quindi, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all' art.2051 c.c., per i danni causati da detti beni, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art.2051c.c.: per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere
- dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 06/06/2008, n. 15042). Con specifico riferimento al - l'utente della strada che può fare affidamento CP_2
sull'assenza di buche qualora si trovi nel centro cittadino ove non v'è di norma alcuna particolare difficoltà di costante controllo sullo stato dei luoghi, cfr. Cass. civ. sez III,
30/6/2005 n. 13974 - in concreto l'ente risponderà a titolo di custode in tutte i casi in cui l'evento dannoso si sia verificato per difetto intrinseco della rete stradale ricompresa all'interno del centro abitato in quanto zona ove è esigibile una idonea attività di controllo e di manutenzione.
Anche laddove la manutenzione delle strade venga affidata in appalto ad una o più società private, l'obbligo di custodia permane in capo all'Ente proprietario della strada, giammai potendo il contratto trasferire il dovere di controllo e sorveglianza dal in capo CP_2
alle imprese appaltatrici le quali, anche a seguito della stipula dell'accordo, non acquistano il totale potere fisico sulla cosa ma divengono destinatarie di specifici compiti di cura e manutenzione. Deve pertanto ritenersi che - esclusi i casi in cui l'area del cantiere risulti completamente delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, cfr.
Cass. civ., sez. III, 16/5/2008 n. 12425; Cass4039/'13 - l'esistenza di un contratto di appalto non valga ad escludere la responsabilità del committente, che ne CP_2 conserva la custodia nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.2051
c.c. (cfr. Cass. civ. sez. III, 23/1/2009, n. 1691).
Ciò premesso, nel caso di specie, dunque sussiste la legittimazione passiva di
[...]
permanendo, nonostante la stipula del contratto di appalto per la CP_1
manutenzione delle strade con la GRANDI LAVORI Srl, l'obbligo primario dell'ente pubblico gestore della strada nei confronti del danneggiato;
ciò discende sia dalla norma di cui all'art. 14 del codice della strada che impone in capo all'ente gestore la sua diretta responsabilità - al di là della stipulazione di un contratto di appalto - (così Cass. n.
1691\09)-, sia dal fatto che in siffatti contratti l'ente appaltante non dismette il suo potere- dovere di controllo e cura del suo bene, anche in relazione al fatto che deve, comunque, controllare che l'appaltatore adempia ai propri obblighi con lealtà e correttezza contrattuale.
L'aver affidato in appalto alla GRANDI LAVORI Srl di manutenzione di alcune strade di tra cui viale dei Romagnoli in direzione Ostia DO, in cui è CP_1
accaduto il sinistro per cui è causa, non comportava di certo il venir meno dell'obbligo gravante su di vigilanza e controllo quale custode della res di sua CP_1 proprietà (strada urbana facente parte del patrimonio comunale) allo scopo di evitare la creazione di situazioni di pericolo e di garantire l'incolumità degli utenti.
Sussiste inoltre la legittimazione passiva della ditta appaltatrice GRANDI LAVORI Srl essendo responsabile verso il committente (nella specie per la CP_1
violazione eventuale di obbligazioni contrattuali ed anche verso il terzo utente danneggiato da una "insidia stradale" -eventualmente in solido con l'appaltatore- per responsabilità extracontrattuale (art 2043 c.c.) e, quindi, in virtu' di un titolo diverso dal rapporto contrattuale, ma che tuttavia nulla può disporre il Tribunale al riguardo non essendo la stessa parte nel giudizio.
Riguardo la responsabilità per danni da cose in custodia, va richiamata la recentissima ordinanza resa dalla terza sezione della Corte di Cassazione (nr. 18518/2024), che consente di inquadrare, in modo chiaro e sistematico, il meccanismo di funzionamento della colpa presunta in capo al custode di un bene, secondo il principio posto nel nostro ordinamento dall'art. 2051 c.c. stabilendo che “ in materia di responsabilità ex art. 2051 cc., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. A carico del soggetto custode della cosa, invece, resta l'onere di provare la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto ( del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, comma 2, primo periodo del c.p. come causa esclusiva di tale evento.
Ebbene, dall'esame del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di polizia Roma
Capitale X giunti sul luogo del sinistro (seppure a distanza di 6 giorni dall'incidente), con i rilievi effettuati e le dichiarazioni dei testimoni raccolte, deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 2967 c.c. che l'attore, alla guida del proprio ciclomotore mentre percorreva la via dei Romagnoli in direzione Ostia DO (Roma), giunto all'altezza del civico 649, incappava in una buca presente sul manto stradale, cadendo in terra e riportando lesioni fisiche, poi refertate al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia ove veniva trasportato per le cure necessarie.
Invero la Polizia Municipale di Roma – X Gruppo “Mare, mediante sopralluogo, attestava nel rapporto che “in data 21/05/2018 alle ore 09.55 abbiamo constatato direttamente sul posto indicato che nel tratto di strada indicato era presente una buca attualmente ricoperta con ripristino del manto stradale”. Il teste all'udienza del 14.12.2022 ha Testimone_1 confermato la descrizione dei fatti contenuta in citazione, precisando aver assistito all'incidente. “Ero fermo in colonna con altre autovetture ed ero diretto verso Ostia
Antica centro quando ho visto che il motorino che era anch'esso in colonna con delle autovetture nell'opposto senso di marcia nel momento che è ripartito ha perso
l'equilibrio cadendo per terra a causa di una buca. Ho visto che con la ruota anteriore è entrato dentro una buca di grosse dimensioni ed è cascato dalla mia parte proprio al mio lato. Stavo per scendere poi ho visto che lui si è rialzato da solo … ha confermato che il
Signor giunto all'altezza del civico 649 circa di viale dei Romagnoli, a causa della Pt_1 buca presente sul manto stradale, cadeva rovinosamente a terra” e che il motociclo condotto dal Signor era preceduto da una autovettura che ostacolava la visibilità Pt_1 della buca sul manto stradale”.
Il secondo teste di parte attrice signora ha riferito di essere arrivata sul posto Tes_2 dopo che suo padre l'aveva chiamata dicendole che aveva avuto un incidente e di aver visto che c'era una buca sul manto stradale e che la buca sul manto stradale era priva di appositi cartelli segnaletici di pericolo e che, a seguito della caduta, il signor eniva Pt_1
trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Grassi” di Ostia DO con la propria autovettura.
I testi escussi devono ritenersi attendibili poiché non vi sono in atti elementi per dubitare dell'attendibilità dei testimoni, non rilevando a tal riguardo il vincolo di parentela con l'attore di non avendo la stessa rilasciato versioni contrastanti con le Tes_2 dichiarazioni rese dall'altro testimone o contrastanti con quanto constatato successivamente al sinistro dalla Polizia Municipale nel sopralluogo.
In ordine alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
Risulta, dall'esame dei referti allegati agli atti e dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio dott.ssa che in occasione del sinistro di cui Persona_1
è causa l'attore, di anni 71 al momento del fatto, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, sostanziatosi in una lesione della salute, che il C.T.U., con motivazione adeguata e pienamente condivisa da questo giudice, ha così quantificato:
- 1,5% di invalidità permanente;
- 20 giorni di incapacità temporanea assoluta;
- 15 giorni di incapacità temporanea parziale al 50%. Pertanto, tenuto conto dell'entità effettiva delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno alla persona patito dall'attore va liquidato come segue, tenuto conto dei parametri di cui alle tabelle approvate da questo Tribunale per l'anno in corso (che questo giudice ritiene preferibili rispetto alle tabelle milanesi, nonostante le note pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 12408/2011, per tutti i motivi esplicitati nella nota illustrativa allegata alla tabella romana, che qui si richiama integralmente):
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, € 1.053,40;
- per il danno morale verosimilmente patito, tenuto conto delle modalità del fatto e delle sue conseguenze, appare equo riconoscere l'importo di € 857,41;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, vanno liquidate all'attore le somme di:
1. per inabilità temporanea assoluta, € 1.104,80 attuali;
2. per inabilità temporanea relativa al 50%, € 414,30 attuali;
Nessun altro danno risulta provato.
Spetta pertanto all'attore l'importo attuale di € 3.429,91.
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni da lucro cessante, poiché l'esiguità del credito lascia ritenere che la somma, se tempestivamente percepita, sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di beni di consumo e non per realizzare un lucro finanziario.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 e le spese di ctu, vengono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda del sig. , condanna Parte_1
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., al CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.429,91, oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato devalutato alla data del 17.05.2018 e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita , dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, b) Condanna in persona del Sindaco p.t., a rimborsare all'attore le CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi, € 2.766,90 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge
c) Spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Roma, il 17.06.2025
Il Giudice Vincenzo Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Vincenzo Giuliano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 57827 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
, C.F. residente in [...] C.F._1
AL TO n. 36, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Paola Mustilli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla Via Fabio Gori n. 22/C, giusta delega in calce all'atto di citazione
-Parte attrice -
E
, C.F. , in persona della Sindaco p.t., dom.ta per la CP_1 P.IVA_1
carica in Roma alla piazza del Campidoglio n. 1, rapp.ta e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Angela Raimondo e dall'Avv. Amedeo Pisanti giusta determinazione dirigenziale n. 2494 del 04/10/2021 (cfr. all. n. 1) e mandato in calce rilasciato su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c., comma 3, ed elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Roma al viale Regina Margherita n. 269.
-Parte convenuta –
Oggetto: Responsabilita ex artt. 2043 e 2051 c.c. .
CONCLUSIONI: come da verbale del 23.10.2024. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di premessa si osserva che gli art.132 cpc e 118 disposizioni attuazione del cpc prevedono che la sentenza deve contenere di diritto della decisione> la quale della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi>, così che debba ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, 26 luglio 2012 n. 13202), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione, quello delle comparsa di risposta, nonché tutta la documentazione allegata in atti, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti di causa ivi comprese le comparse conclusionali e delle repliche nonché dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
. In fatto.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec del 25/09/2021 il sig. conveniva Parte_1
in giudizio davanti al Tribunale di Roma, assumendo che in data CP_1
12/05/2018, in Roma, mentre alla guida del motociclo tipo Piaggio Carnaby, targato DM
25195, stava percorrendo viale dei Romagnoli in direzione Ostia DO, quando «giunto all'altezza del civico 641 del viale dei Romagnoli a causa di una insidiosa buca presente sul manto stradale cadeva rovinosamente a terra […] la buca presente sul manto stradale non era in alcun modo segnalata, né era prevedibile, né era visibile stante il passaggio di una autovettura che precedeva il motociclo su cui viaggiava ».
Assumeva che per effetto della caduta riportava lesioni fisiche per la cura delle quali veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale “Grassi”, ove gli veniva diagnosticata «la frattura della 3° co-sta sinistra, con prognosi clinica di 20 gg ed ulteriori 30 gg». Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in persona del Sindaco pro CP_2
tempore, per le causali di cui alla narrativa, responsabile dei danni subiti dal sig.
[...]
e, per l'effetto, condannare il al risarcimento di tutti i Parte_1 CP_2 danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi euro 9.884,49 ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo».
Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la propria CP_1
carenza di legittimazione passiva e la infondatezza della pretesa attorea per carenza dei presupposti di cui agli artt. 2043 e 2051 c.c. e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per le ragioni di cui al punto 1 del presente atto;
2) in ogni caso rigettare CP_1
la domanda di risarcimento proposta da parte attrice, perché infondata in fatto ed in diritto, nonché non dimostrata, per le ragioni di cui al punto 2 e 3 del presente atto;
3) condannare parte attrice al pagamento di spese ed onorari di causa nella misura prescritta dal d.m. 55/2014, aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis), con provvedimento mu-nito di clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e CTU medico legale e all'udienza del
23.10.2024 trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
In diritto.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Deve anzitutto respingersi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
[...]
, fondata sulla circostanza di aver appaltato il servizio di sorveglianza e pronto CP_1 intervento del tratto di strada in questione all'impresa Grandi Lavori srl. Al riguardo, si condivide il richiamo dell'attore alle sentenze del Tribunale di Roma che, in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, ha affermato che “in caso di appalto, la responsabilità dell'ente proprietario presunta ai sensi dell'art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada pubblica, si trasferisce all'appaltatore soltanto se il bene sia completamente affidato alla custodia di quest'ultimo.
Pertanto, se il bene continua ad essere destinato alla sua naturale funzione di pubblica utilità, come nel caso della strada che resta aperta al pubblico transito di persone e di veicoli, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario, che quindi è chiamato a rispondere, eventualmente insieme all'appaltatore, dei danni causati ai terzi (Cass. sent.
23 luglio 2012, n.12811; Cass. sent. 20 settembre 2011 n. 19129; Cass. sent. 16 maggio
2008 n. 12425)”. Nello stesso senso Tribunale di Roma, sez. XIII, sent. n. 8202/2023,
Tribunale di Roma, sez. XIII, sent. n. 17427/2022).
Ed infatti ritiene questo giudice, di dovere condividere l'orientamento giurisprudenziale ribadito dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez III, sentenza 19/2/2013 n.4039) secondo cui il proprietario o il gestore di una strada è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose ex art. 2051 c.c., nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo del territorio.
L'obbligo di custodia deve, quindi, ritenersi sussistere quando vi sia in capo all'ente proprietario o gestore il potere concreto di controllare la cosa, di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa (o che in essa si è determinata), nonché il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui il danno viene prodotto (cfr.
Cass. III 27.03.2007, n.7403).
E' evidente che al fine di accertare se vi sia o meno la possibilità di un efficace controllo della strada è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa (dove è senz'altro configurabile il rapporto ex art. 2051
c .c.) da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa (dove deve escludersi l'applicazione della norma citata).
Quindi, affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all' art.2051 c.c., per i danni causati da detti beni, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art.2051c.c.: per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere
- dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c. (Cass. civ., Sez. III, 06/06/2008, n. 15042). Con specifico riferimento al - l'utente della strada che può fare affidamento CP_2
sull'assenza di buche qualora si trovi nel centro cittadino ove non v'è di norma alcuna particolare difficoltà di costante controllo sullo stato dei luoghi, cfr. Cass. civ. sez III,
30/6/2005 n. 13974 - in concreto l'ente risponderà a titolo di custode in tutte i casi in cui l'evento dannoso si sia verificato per difetto intrinseco della rete stradale ricompresa all'interno del centro abitato in quanto zona ove è esigibile una idonea attività di controllo e di manutenzione.
Anche laddove la manutenzione delle strade venga affidata in appalto ad una o più società private, l'obbligo di custodia permane in capo all'Ente proprietario della strada, giammai potendo il contratto trasferire il dovere di controllo e sorveglianza dal in capo CP_2
alle imprese appaltatrici le quali, anche a seguito della stipula dell'accordo, non acquistano il totale potere fisico sulla cosa ma divengono destinatarie di specifici compiti di cura e manutenzione. Deve pertanto ritenersi che - esclusi i casi in cui l'area del cantiere risulti completamente delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, cfr.
Cass. civ., sez. III, 16/5/2008 n. 12425; Cass4039/'13 - l'esistenza di un contratto di appalto non valga ad escludere la responsabilità del committente, che ne CP_2 conserva la custodia nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art.2051
c.c. (cfr. Cass. civ. sez. III, 23/1/2009, n. 1691).
Ciò premesso, nel caso di specie, dunque sussiste la legittimazione passiva di
[...]
permanendo, nonostante la stipula del contratto di appalto per la CP_1
manutenzione delle strade con la GRANDI LAVORI Srl, l'obbligo primario dell'ente pubblico gestore della strada nei confronti del danneggiato;
ciò discende sia dalla norma di cui all'art. 14 del codice della strada che impone in capo all'ente gestore la sua diretta responsabilità - al di là della stipulazione di un contratto di appalto - (così Cass. n.
1691\09)-, sia dal fatto che in siffatti contratti l'ente appaltante non dismette il suo potere- dovere di controllo e cura del suo bene, anche in relazione al fatto che deve, comunque, controllare che l'appaltatore adempia ai propri obblighi con lealtà e correttezza contrattuale.
L'aver affidato in appalto alla GRANDI LAVORI Srl di manutenzione di alcune strade di tra cui viale dei Romagnoli in direzione Ostia DO, in cui è CP_1
accaduto il sinistro per cui è causa, non comportava di certo il venir meno dell'obbligo gravante su di vigilanza e controllo quale custode della res di sua CP_1 proprietà (strada urbana facente parte del patrimonio comunale) allo scopo di evitare la creazione di situazioni di pericolo e di garantire l'incolumità degli utenti.
Sussiste inoltre la legittimazione passiva della ditta appaltatrice GRANDI LAVORI Srl essendo responsabile verso il committente (nella specie per la CP_1
violazione eventuale di obbligazioni contrattuali ed anche verso il terzo utente danneggiato da una "insidia stradale" -eventualmente in solido con l'appaltatore- per responsabilità extracontrattuale (art 2043 c.c.) e, quindi, in virtu' di un titolo diverso dal rapporto contrattuale, ma che tuttavia nulla può disporre il Tribunale al riguardo non essendo la stessa parte nel giudizio.
Riguardo la responsabilità per danni da cose in custodia, va richiamata la recentissima ordinanza resa dalla terza sezione della Corte di Cassazione (nr. 18518/2024), che consente di inquadrare, in modo chiaro e sistematico, il meccanismo di funzionamento della colpa presunta in capo al custode di un bene, secondo il principio posto nel nostro ordinamento dall'art. 2051 c.c. stabilendo che “ in materia di responsabilità ex art. 2051 cc., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. A carico del soggetto custode della cosa, invece, resta l'onere di provare la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto ( del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, comma 2, primo periodo del c.p. come causa esclusiva di tale evento.
Ebbene, dall'esame del rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti di polizia Roma
Capitale X giunti sul luogo del sinistro (seppure a distanza di 6 giorni dall'incidente), con i rilievi effettuati e le dichiarazioni dei testimoni raccolte, deve ritenersi provato ai sensi dell'art. 2967 c.c. che l'attore, alla guida del proprio ciclomotore mentre percorreva la via dei Romagnoli in direzione Ostia DO (Roma), giunto all'altezza del civico 649, incappava in una buca presente sul manto stradale, cadendo in terra e riportando lesioni fisiche, poi refertate al pronto soccorso dell'ospedale Grassi di Ostia ove veniva trasportato per le cure necessarie.
Invero la Polizia Municipale di Roma – X Gruppo “Mare, mediante sopralluogo, attestava nel rapporto che “in data 21/05/2018 alle ore 09.55 abbiamo constatato direttamente sul posto indicato che nel tratto di strada indicato era presente una buca attualmente ricoperta con ripristino del manto stradale”. Il teste all'udienza del 14.12.2022 ha Testimone_1 confermato la descrizione dei fatti contenuta in citazione, precisando aver assistito all'incidente. “Ero fermo in colonna con altre autovetture ed ero diretto verso Ostia
Antica centro quando ho visto che il motorino che era anch'esso in colonna con delle autovetture nell'opposto senso di marcia nel momento che è ripartito ha perso
l'equilibrio cadendo per terra a causa di una buca. Ho visto che con la ruota anteriore è entrato dentro una buca di grosse dimensioni ed è cascato dalla mia parte proprio al mio lato. Stavo per scendere poi ho visto che lui si è rialzato da solo … ha confermato che il
Signor giunto all'altezza del civico 649 circa di viale dei Romagnoli, a causa della Pt_1 buca presente sul manto stradale, cadeva rovinosamente a terra” e che il motociclo condotto dal Signor era preceduto da una autovettura che ostacolava la visibilità Pt_1 della buca sul manto stradale”.
Il secondo teste di parte attrice signora ha riferito di essere arrivata sul posto Tes_2 dopo che suo padre l'aveva chiamata dicendole che aveva avuto un incidente e di aver visto che c'era una buca sul manto stradale e che la buca sul manto stradale era priva di appositi cartelli segnaletici di pericolo e che, a seguito della caduta, il signor eniva Pt_1
trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Grassi” di Ostia DO con la propria autovettura.
I testi escussi devono ritenersi attendibili poiché non vi sono in atti elementi per dubitare dell'attendibilità dei testimoni, non rilevando a tal riguardo il vincolo di parentela con l'attore di non avendo la stessa rilasciato versioni contrastanti con le Tes_2 dichiarazioni rese dall'altro testimone o contrastanti con quanto constatato successivamente al sinistro dalla Polizia Municipale nel sopralluogo.
In ordine alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
Risulta, dall'esame dei referti allegati agli atti e dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico di ufficio dott.ssa che in occasione del sinistro di cui Persona_1
è causa l'attore, di anni 71 al momento del fatto, ha subìto un evento biologico, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano, sostanziatosi in una lesione della salute, che il C.T.U., con motivazione adeguata e pienamente condivisa da questo giudice, ha così quantificato:
- 1,5% di invalidità permanente;
- 20 giorni di incapacità temporanea assoluta;
- 15 giorni di incapacità temporanea parziale al 50%. Pertanto, tenuto conto dell'entità effettiva delle lesioni e dell'età del soggetto leso;
posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno alla persona patito dall'attore va liquidato come segue, tenuto conto dei parametri di cui alle tabelle approvate da questo Tribunale per l'anno in corso (che questo giudice ritiene preferibili rispetto alle tabelle milanesi, nonostante le note pronunce della Suprema Corte di Cassazione, in particolare la sentenza n. 12408/2011, per tutti i motivi esplicitati nella nota illustrativa allegata alla tabella romana, che qui si richiama integralmente):
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, € 1.053,40;
- per il danno morale verosimilmente patito, tenuto conto delle modalità del fatto e delle sue conseguenze, appare equo riconoscere l'importo di € 857,41;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, vanno liquidate all'attore le somme di:
1. per inabilità temporanea assoluta, € 1.104,80 attuali;
2. per inabilità temporanea relativa al 50%, € 414,30 attuali;
Nessun altro danno risulta provato.
Spetta pertanto all'attore l'importo attuale di € 3.429,91.
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento danni da lucro cessante, poiché l'esiguità del credito lascia ritenere che la somma, se tempestivamente percepita, sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di beni di consumo e non per realizzare un lucro finanziario.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 e le spese di ctu, vengono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda del sig. , condanna Parte_1
a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., al CP_1 pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.429,91, oltre interessi legali sull'importo da ultimo indicato devalutato alla data del 17.05.2018 e rivalutato anno dopo anno secondo gli indici ISTAT sul costo della vita , dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, b) Condanna in persona del Sindaco p.t., a rimborsare all'attore le CP_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi, € 2.766,90 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge
c) Spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di CP_1
Così deciso in Roma, il 17.06.2025
Il Giudice Vincenzo Giuliano