Articolo 13 della Legge 30 luglio 1990, n. 221
Articolo 12
Versione
22 agosto 1990
Art. 13. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Politica mineraria";
b) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Politica mineraria".
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 3 miliardi per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio". Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 agosto 1990