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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 11.3.2025 con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 148/2024 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...] sub B e domiciliata in Borgofranco d'Ivrea Via Palma 84 (doc.1), c.f. , ai fini della C.F._1 presente rappresentata e difesa unitamente e disgiuntame ena Bo (c.f.
e RA MO (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 per il presente giudizio presso il loro studio in Torino Via Pastrengo 20 per delega in atti
Parte Ricorrente contro
, CP_1
) nato a [...] il [...], residente in [...] Palma 24, rappresentato e difeso per procura (in allegato pec) dall'avv. Camillo Il Grande
) e presso i di lui recapiti domiciliato in Chivasso in via Po 14/a,che lo C.F._5 rappresenta e difende per delega in atti.
Parte Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 11.3.2025 Conclusioni delle Parti Per parte ricorrente:
“(…) Voglia 'Ill.mo Tribunale adito: In via istruttoria : ammettere la prova per interrogatorio formale del signor e per testi sui capitoli di prova dedotti nel ricorso per la separazione giudiziale del CP_1 17.01.2024, con i testi ivi indicati;
Nel merito: - per i motivi di cui al citato ricorso e alla memoria 28.06.2024, pronunciare la sentenza di separazione con addebito al marito;
- Respingere le avverse domande, mandando assolta la ricorrente da qualsivoglia pretesa ex adverso avanzata;
Con vittoria di spese i”. Per parte resistente:
“Cocnlusioni Pertanto Voglia dichiararsi in ogni caso la separazione personale dei coniugi senza addebito al sig. Per quanto attiene alle spese per il presente procedimento si chiede di provvedersi alla declaratoria CP_1 di compensazione tra le parti tenendosi in considerazione che la sig.ra ha lasciato “sua sponte” la casa Pt_1 coniugale in assenza di provvedimento giudiziario (sia di natura civile che di natura penale) e del fatto che il sig. non ha opposto resistenza alcuna alla declaratoria di separazione” CP_1 Per il PM: si accolga il ricorso - 10.3.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc parte ricorrente ha esposto che i coniugi han contratto matrimonio il 6.6.1998 con rito civile in Borgofranco di Ivrea. Dal matrimonio sono nati due figli maggiorenni ed autonomi ( nato a [...] il Persona_1
pagina 1 di 4 14.09.1999 e nato a [...] il [...]). Rappresentava parte ricorrente che la Persona_2 coppia è altresì affidataria delle figlie del fratello della signora Pt_1 Persona_3 nata a [...] il [...] e na Persona_4 provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Val d'Aosta. Lamentava parte ricorrente a pag. 2 del ricorso introduttivo la condotta verbalmente aggressiva e minacciosa, in un contesto di utilizzo di alcolici da parte del marito “(…) Dopo la fine del periodo di lockdown, il signor trascorreva sempre più tempo al bar, mentendo alla moglie cui riferiva che usciva CP_1 per attendere al suo la tongessista, che svolgeva in modo irregolare, e tornava a casa alla sera sempre più spesso in evidente stato di ebbrezza, al punto anche da ridursi a dormire sul pavimento (doc.4). 7) Non solo: il Signor trascorreva - senza alcun motivo e senza dare alcuna giustificazione - notti e interi week end CP_1 fuori casa. Quando la Signora e i figli chiedevano spiegazioni circa il suo comportamento, il Signor Pt_1 rispondeva con toni aggressivi e con insulti: “ Non rompete i coglioni ,Scemi di guerra….” E CP_1 Per_5 in particolare alla moglie: UG, Te non sei in grado, merda, se non ti sposavo io sarebbe stato difficile che qualcuno ti prendeva, rimbambita, ignorante”. 8) Alle problematiche che l'alcolismo e il comportamento personale del creavano nella relazione di coppia si aggiungevano le difficoltà economiche.” – cfr CP_1 ricorso, pag. 2). Produceva sub doc. 4, a corredo di quanto sostenuto in ordine alle condotte attoree in ordine allo stile di vita con uso alcolico una fotografia ritraente il marito sdraiato per terra ed ancora vestito con abiti da sera riverso sul fianco destro, dormiente, accanto a mucchi di abiti di colore scuro sparsi sul pavimento. Lamentava che il marito, a causa del di lui stile di vita, non contribuisse più al ménage familiare ed anzi insultasse la moglie in relazione alle difficoltà della famiglia (“..” Quando la ricorrente provava ad affrontare le questioni economiche, il signor rispondeva con insulti: “va a cagare”, “non rompere i coglioni, vai a chiedere ai tuoi figli”.). CP_1 Rappresentava altresì che la situazione era precipitata il 12.5.2023 allorchè il marito aveva litigato col figlio Nell'occorso, rappresenta la ricorrente, erano stati chiamati i Per_2 Carabinieri che avevano invitato la ricorrente a lasciare la casa coniugale. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito e la restituzione di alcuni beni presenti nella casa ex familiare.
- Il GR fissava udienza al 8.5.2024 e parte resistente si costitutiva il giorno prima (7.5.2024) in PCT depositando la propria comparsa di costituzione e concludendo nel merito nei seguenti sensi: “= PROPOSTA DI ACCORDO = Ora il sig. intende ribadire quanto per via CP_1 stragiudiziale ovvero proporre un accordo a parte ricorrente nei termini qui riproposti:
--- restituzione alla dei pochi beni rimasti ancora in casa;
--- trasferimento della residenza della Pt_1 Pt_1 dalla casa coniugale;
--- pagamento pro-quota (o in ragione del numero dei componenti la famiglia) delle somme che ancora devono essere corrisposte ai fornitori delle utenze domestiche (gas, energia elettrica, etc) per i consumi addebitati nel periodo in cui le parti hanno abitato insieme;
--- pagamento di imposte, bolli e tasse a carico di ciascun coniuge in ragione dell'utilizzo della vettura;
--- erogazione diretta a ciascun ex coniuge dei contributi di mantenimento per la nipote loro convivente in regime, ove possibile, di affidamento congiunto”
- All'udienza del 8.5.2024 il Giudice relatore audiva i coniugi e all'esito i difensori chiedevano un rinvio per tentare la definizione bonaria della controversia.
- All'esito del mancato positivo perfezionamento delle trattative la causa viene ora a decisione.
* * * Le Parti han contratto matrimonio civile il 06/06/1998 a Borgofranco d'Ivrea, e dal matrimonio son nati due figli della coppia ormai maggiorenni ed autonomi. I sig.ri e sono Pt_1 CP_1 altresì affidatari di due minori, figlie del fratello della signora Parte_1 [...] nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Persona_3 Persona_4 gi con provvedimento del nni del Piemonte e Val D'Aosta n. 220/18 VG – 5857/197 Reg Cron del 12.11.2019 (sul punto va comunicata la presente sentenza al TM Torino per le eventuali determine di ritenuta competenza sulle minori). Tanto posto val bene rilevare come la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 2 di 4 Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Con riferimento alla domanda di addebito formulata e coltivata da parte ricorrente val bene rilevare come Parte ricorrente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile al marito, ed invero la ricorrente nel ricorso introduttivo ha dato atto di plurime condotte ingiuriose, offensive, verbalmente oggettivamente aggressive collocate spazio-temporalmente all'interno del rapporto di coniugio e convivenza (specie post lockdown, sopra indicate), in un contesto di uso alcolico del marito che lo induceva ad uno stile di vita distante dalle esigenze della famiglia, ed offensivo nei confronti della moglie. Ebbene, sul punto va rilevato che parte resistente nel costituirsi tardivamente in giudizio non ha contestato ex art 115 cpc in modo specifico le allegazioni attoree con riferimento agli insulti, offese, aggressioni verbali né l'eloquentissima fotografia sub doc. 4 attoreo che ritrae il convenuto sdraiato per terra, dormiente, a seguito dell'allegato (da parte ricorrente) uso alcolico. L'affectio conigualis è dunque cessata per fatto addebitabile al marito connesso con le condotte verbalmente violente, aggressive e minacciose enucleate in ricorso introduttivo e non tempestivamente (né specificamente ) contestate.
pagina 3 di 4 Infine, le spese di lite. L'esito della causa disvela un quadro entro il quale il marito è risultato soccombente in ordine alla richiesta attorea di addebito . In tale prospettiva ritiene ex art 91 cpc doversi il Collegio porre a carico del resistente soccombente in punto addebito e – in definitiva – diretto dante causa della lacerazione del matrimonio le spese di lite da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori minimi dello scaglione per le sole fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva e decisionale e così per i seguenti valori già esposti al minimo:
- fase di studio della controversia: € 850,50;
- fase introduttiva: € 602,00;
- fase decisionale: € 1.452,50 Per un valore ammontante a totali € 2.905,00 da porre a carico del marito oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione giudiziale tra i sig.ri e dichiarando Parte_1 CP_1 che la separazione è addebitata ex art 151 c. 2 c CP_1
- Dispone che l'Ufficiale di stato civile del comune di Borgofranco d'Ivrea esegua le formalità di legge;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra CP_1 per un valore ammontante a totali € 2.905,00, oltre al rimborso spese Parte_1 a del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
- Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta per le determinazioni di eventuale ritenuta competenza per le minori Persona_3 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...].
[...] Persona_4
- Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM. Così deciso in Ivrea, 11.3.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale riunito in camera di consiglio il 11.3.2025 con l'intervento dei signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 148/2024 R.G./F avente per oggetto: separazione giudiziale promossa da:
Parte_1 nata a [...] il [...], residente in [...] sub B e domiciliata in Borgofranco d'Ivrea Via Palma 84 (doc.1), c.f. , ai fini della C.F._1 presente rappresentata e difesa unitamente e disgiuntame ena Bo (c.f.
e RA MO (c.f. ), elettivamente domiciliata C.F._2 C.F._3 per il presente giudizio presso il loro studio in Torino Via Pastrengo 20 per delega in atti
Parte Ricorrente contro
, CP_1
) nato a [...] il [...], residente in [...] Palma 24, rappresentato e difeso per procura (in allegato pec) dall'avv. Camillo Il Grande
) e presso i di lui recapiti domiciliato in Chivasso in via Po 14/a,che lo C.F._5 rappresenta e difende per delega in atti.
Parte Resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 11.3.2025 Conclusioni delle Parti Per parte ricorrente:
“(…) Voglia 'Ill.mo Tribunale adito: In via istruttoria : ammettere la prova per interrogatorio formale del signor e per testi sui capitoli di prova dedotti nel ricorso per la separazione giudiziale del CP_1 17.01.2024, con i testi ivi indicati;
Nel merito: - per i motivi di cui al citato ricorso e alla memoria 28.06.2024, pronunciare la sentenza di separazione con addebito al marito;
- Respingere le avverse domande, mandando assolta la ricorrente da qualsivoglia pretesa ex adverso avanzata;
Con vittoria di spese i”. Per parte resistente:
“Cocnlusioni Pertanto Voglia dichiararsi in ogni caso la separazione personale dei coniugi senza addebito al sig. Per quanto attiene alle spese per il presente procedimento si chiede di provvedersi alla declaratoria CP_1 di compensazione tra le parti tenendosi in considerazione che la sig.ra ha lasciato “sua sponte” la casa Pt_1 coniugale in assenza di provvedimento giudiziario (sia di natura civile che di natura penale) e del fatto che il sig. non ha opposto resistenza alcuna alla declaratoria di separazione” CP_1 Per il PM: si accolga il ricorso - 10.3.2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso introduttivo nelle forme ex artt 473 bis ss cpc parte ricorrente ha esposto che i coniugi han contratto matrimonio il 6.6.1998 con rito civile in Borgofranco di Ivrea. Dal matrimonio sono nati due figli maggiorenni ed autonomi ( nato a [...] il Persona_1
pagina 1 di 4 14.09.1999 e nato a [...] il [...]). Rappresentava parte ricorrente che la Persona_2 coppia è altresì affidataria delle figlie del fratello della signora Pt_1 Persona_3 nata a [...] il [...] e na Persona_4 provvedimento del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Val d'Aosta. Lamentava parte ricorrente a pag. 2 del ricorso introduttivo la condotta verbalmente aggressiva e minacciosa, in un contesto di utilizzo di alcolici da parte del marito “(…) Dopo la fine del periodo di lockdown, il signor trascorreva sempre più tempo al bar, mentendo alla moglie cui riferiva che usciva CP_1 per attendere al suo la tongessista, che svolgeva in modo irregolare, e tornava a casa alla sera sempre più spesso in evidente stato di ebbrezza, al punto anche da ridursi a dormire sul pavimento (doc.4). 7) Non solo: il Signor trascorreva - senza alcun motivo e senza dare alcuna giustificazione - notti e interi week end CP_1 fuori casa. Quando la Signora e i figli chiedevano spiegazioni circa il suo comportamento, il Signor Pt_1 rispondeva con toni aggressivi e con insulti: “ Non rompete i coglioni ,Scemi di guerra….” E CP_1 Per_5 in particolare alla moglie: UG, Te non sei in grado, merda, se non ti sposavo io sarebbe stato difficile che qualcuno ti prendeva, rimbambita, ignorante”. 8) Alle problematiche che l'alcolismo e il comportamento personale del creavano nella relazione di coppia si aggiungevano le difficoltà economiche.” – cfr CP_1 ricorso, pag. 2). Produceva sub doc. 4, a corredo di quanto sostenuto in ordine alle condotte attoree in ordine allo stile di vita con uso alcolico una fotografia ritraente il marito sdraiato per terra ed ancora vestito con abiti da sera riverso sul fianco destro, dormiente, accanto a mucchi di abiti di colore scuro sparsi sul pavimento. Lamentava che il marito, a causa del di lui stile di vita, non contribuisse più al ménage familiare ed anzi insultasse la moglie in relazione alle difficoltà della famiglia (“..” Quando la ricorrente provava ad affrontare le questioni economiche, il signor rispondeva con insulti: “va a cagare”, “non rompere i coglioni, vai a chiedere ai tuoi figli”.). CP_1 Rappresentava altresì che la situazione era precipitata il 12.5.2023 allorchè il marito aveva litigato col figlio Nell'occorso, rappresenta la ricorrente, erano stati chiamati i Per_2 Carabinieri che avevano invitato la ricorrente a lasciare la casa coniugale. Concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito al marito e la restituzione di alcuni beni presenti nella casa ex familiare.
- Il GR fissava udienza al 8.5.2024 e parte resistente si costitutiva il giorno prima (7.5.2024) in PCT depositando la propria comparsa di costituzione e concludendo nel merito nei seguenti sensi: “= PROPOSTA DI ACCORDO = Ora il sig. intende ribadire quanto per via CP_1 stragiudiziale ovvero proporre un accordo a parte ricorrente nei termini qui riproposti:
--- restituzione alla dei pochi beni rimasti ancora in casa;
--- trasferimento della residenza della Pt_1 Pt_1 dalla casa coniugale;
--- pagamento pro-quota (o in ragione del numero dei componenti la famiglia) delle somme che ancora devono essere corrisposte ai fornitori delle utenze domestiche (gas, energia elettrica, etc) per i consumi addebitati nel periodo in cui le parti hanno abitato insieme;
--- pagamento di imposte, bolli e tasse a carico di ciascun coniuge in ragione dell'utilizzo della vettura;
--- erogazione diretta a ciascun ex coniuge dei contributi di mantenimento per la nipote loro convivente in regime, ove possibile, di affidamento congiunto”
- All'udienza del 8.5.2024 il Giudice relatore audiva i coniugi e all'esito i difensori chiedevano un rinvio per tentare la definizione bonaria della controversia.
- All'esito del mancato positivo perfezionamento delle trattative la causa viene ora a decisione.
* * * Le Parti han contratto matrimonio civile il 06/06/1998 a Borgofranco d'Ivrea, e dal matrimonio son nati due figli della coppia ormai maggiorenni ed autonomi. I sig.ri e sono Pt_1 CP_1 altresì affidatari di due minori, figlie del fratello della signora Parte_1 [...] nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...], Persona_3 Persona_4 gi con provvedimento del nni del Piemonte e Val D'Aosta n. 220/18 VG – 5857/197 Reg Cron del 12.11.2019 (sul punto va comunicata la presente sentenza al TM Torino per le eventuali determine di ritenuta competenza sulle minori). Tanto posto val bene rilevare come la domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
pagina 2 di 4 Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate senza aver mai ripreso la convivenza lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie: va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Con riferimento alla domanda di addebito formulata e coltivata da parte ricorrente val bene rilevare come Parte ricorrente ha coltivato la domanda di addebito della separazione. Sul punto merita rimarcarsi come la separazione sia addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 comma II cod. civ.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (v., sin da data risalente: Cass. Civ., sez. I, 10 dicembre1995 n. 13021). Ritiene peraltro il Collegio che possa pronunciarsi l'addebito della separazione soltanto di fronte ad inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. In particolare, deve richiamarsi in materia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità a mente del quale ai fini dell'addebitabilità della separazione l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambe i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato nel loro interferire il verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001 (Rv. 550255 - 01); Sez. 1, Sentenza n. 15101 del 05/08/2004 (Rv. 575241 - 01). Presupposto essenziale dell'addebito è dunque un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ed il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa. Nel caso di specie ritiene il Collegio che la separazione sia addebitabile al marito, ed invero la ricorrente nel ricorso introduttivo ha dato atto di plurime condotte ingiuriose, offensive, verbalmente oggettivamente aggressive collocate spazio-temporalmente all'interno del rapporto di coniugio e convivenza (specie post lockdown, sopra indicate), in un contesto di uso alcolico del marito che lo induceva ad uno stile di vita distante dalle esigenze della famiglia, ed offensivo nei confronti della moglie. Ebbene, sul punto va rilevato che parte resistente nel costituirsi tardivamente in giudizio non ha contestato ex art 115 cpc in modo specifico le allegazioni attoree con riferimento agli insulti, offese, aggressioni verbali né l'eloquentissima fotografia sub doc. 4 attoreo che ritrae il convenuto sdraiato per terra, dormiente, a seguito dell'allegato (da parte ricorrente) uso alcolico. L'affectio conigualis è dunque cessata per fatto addebitabile al marito connesso con le condotte verbalmente violente, aggressive e minacciose enucleate in ricorso introduttivo e non tempestivamente (né specificamente ) contestate.
pagina 3 di 4 Infine, le spese di lite. L'esito della causa disvela un quadro entro il quale il marito è risultato soccombente in ordine alla richiesta attorea di addebito . In tale prospettiva ritiene ex art 91 cpc doversi il Collegio porre a carico del resistente soccombente in punto addebito e – in definitiva – diretto dante causa della lacerazione del matrimonio le spese di lite da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore indeterminabile compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00, in relazione al valore indeterminabile di lite ex art. 5, c. 5 DM cit.) valori minimi dello scaglione per le sole fasi effettivamente svolte di studio, introduttiva e decisionale e così per i seguenti valori già esposti al minimo:
- fase di studio della controversia: € 850,50;
- fase introduttiva: € 602,00;
- fase decisionale: € 1.452,50 Per un valore ammontante a totali € 2.905,00 da porre a carico del marito oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione, difesa rigettate:
- Pronuncia la separazione giudiziale tra i sig.ri e dichiarando Parte_1 CP_1 che la separazione è addebitata ex art 151 c. 2 c CP_1
- Dispone che l'Ufficiale di stato civile del comune di Borgofranco d'Ivrea esegua le formalità di legge;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra CP_1 per un valore ammontante a totali € 2.905,00, oltre al rimborso spese Parte_1 a del 15% ex art. 2, c.2 D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
- Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta per le determinazioni di eventuale ritenuta competenza per le minori Persona_3 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...].
[...] Persona_4
- Manda alla Cancelleria per tutti gli incombenti di competenza e per la comunicazione alle Parti, al PM. Così deciso in Ivrea, 11.3.2025 Il Presidente Dott. Alessandro Scialabba Il giudice relatore/estensore Dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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