Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
n. 154-1/2024 RG
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dr. Ugo Cingano Presidente
Dr.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dr.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel.
Visto il ricorso nell'interesse di e degli eredi di Parte_1 Pt_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , per ottenere un provvedimento di sequestro
[...] Parte_7
conservativo nei confronti di e fino a Controparte_1 CP_2
concorrenza dell'importo di € 240.000,00 (di cui € 140.000,00 per
[...]
ed € 100.000,00 per ) ed un provvedimento di CP_1 CP_2
sequestro giudiziario della quota del 36%, o la diversa ritenuta, oggetto degli atti di cessione dichiarati nulli della società Parte_8
Controparte_3 Controparte_4
Vista la memoria dei resistenti e;
Controparte_1 CP_2
Viste le note depositate dalle parti nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza in presenza
Osserva
e il dante causa degli altri istanti, , hanno ottenuto
[...] Parte_2
l'assegnazione dei lotti 1 e 2, formati ciascuno da 1/3 delle quote della già oggetto di trasferimento dichiarato nullo per Parte_8
la quota del 10% a e per la quota del 2% a Controparte_1 CP_2
per il valore accertato all'epoca di apertura della successione pari ad €
95.418,21 complessivi, dal credito di € 56.351,67 nei confronti di
[...]
, dal credito di € 13.766,67 nei confronti di e dal CP_1 CP_2
credito nei confronti della per € 18.862,12, oltre Parte_8
ad € 1.315,6 di cui alla giacenza in c/c 01/036/810 presso Banca
Valsabbina.
Chiedono l'adozione delle misure cautelari facendo valere il loro credito come stabilito in sentenza ed allegando, come periculum in mora, una serie di atti compiuti da e da come Controparte_1 CP_2
partecipe agli atti di trasformazione della società e d cessione del ramo d'azienda, che evidenzierebbero la volontà di depauperare il patrimonio sociale e l'insussistenza di un patrimonio adeguato in capo a ciascuno dei due per far fronte ai debiti affermati in sentenza.
Si oppongono e , rimarcando, in Controparte_1 CP_2
punto fumus, di aver proposto appello contro le sentenze (non definitiva e definitiva) e l'insussistenza di dati significativi del periculum, sottolineando di aver provveduto immediatamente a pagare alle loro controparti le spese di lite liquidate dal tribunale.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Per quanto attiene alla domanda di sequestro giudiziario delle quote della società si rileva che la questione della cessione Parte_8 delle quote sociali di , stante l'avvenuto decesso della socia Controparte_3
cedente, non riguarda la proprietà (ovvero la titolarità) della partecipazione sociale, bensì, piuttosto, il diritto di credito degli eredi della socia: come previsto dall'art. 2284 c.c., salva contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri debbono liquidare la quota agli eredi a meno che non preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano e, nella fattispecie, l'art. 11 dell'atto costitutivo della società prevede, per il caso del decesso del socio, la continuazione della società tra i soci superstiti, tenuti a pagare la quota del socio defunto agli eredi, pur potendo i soci superstiti decidere all'unanimità di continuare la società con gli eredi del socio defunto o con uno di essi (trattasi quindi di clausola conforme alla regola codificata). Coerentemente la S.C. afferma che nelle società di persone, la morte di uno dei soci, determinando lo scioglimento del suo rapporto particolare con la società e l'acquisto, da parte degli eredi, del diritto alla liquidazione della sua quota, secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c., fa sorgere in capo ad essi un diritto di credito nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva (cfr. CASS.
16556/2020; CASS. 13163/2024).
In tale contesto l'invocato provvedimento di sequestro giudiziario non presenterebbe quindi alcuna strumentalità rispetto al diritto degli eredi della socia azionato nel giudizio di merito, rappresentato da un CP_3
loro diritto di credito nei confronti della società e non dalla veste di soci che si contendono la partecipazione sociale.
Per quanto concerne poi la richiesta di sequestro conservativo, gli atti di gestione della società da parte di allegati in Controparte_1
ricorso, non sono recenti, non risultano significativi della riduzione del patrimonio sociale ed atti a porre in pericolo la soddisfazione dei crediti derivanti dalla sentenza di divisione e, soprattutto, sono stati già considerati nell'ambito della CTU svolta in primo grado per la valutazione della quota sociale già in capo alla de cuius sulla quale si è basata la quantificazione dei crediti espressi nella sentenza gravata;
l'operazione relativa agli interventi del cd. Superbonus ha visto la partecipazione anche di , odierna ricorrente, che ha anche convenuto con la Parte_6
società l'acquisto della quota di crediti fiscali, di tal ché la relativa lagnanza, contenuta in ricorso, non può in alcun modo essere apprezzata quale elemento significativo del periculum.
Né possono essere valorizzati, sotto il profilo soggettivo, come condotte del debitore mirate a sottrarre il patrimonio alla garanzia generica, gli atti di acquisto delle quote da , ritenuti simulati nella sentenza Controparte_3
gravata, e i prelievi di denaro della in vita, che hanno già formato CP_3
oggetto della sentenza e che attengono alla diversa tematica della ricostruzione dell'asse ereditario.
L'alienazione di un fondo da parte di non appare Controparte_1
valorizzabile sotto il profilo del periculum in questo giudizio, considerando che si tratta di atto risalente all'anno 2022.
Soprattutto, in senso del tutto contrario a quello del timore dell'insolvenza dei debitori, sta la circostanza del tempestivo pagamento da parte loro delle spese della lite liquidate in sentenza, per il non esiguo importo di oltre € 50.000,00, a smentire intenti elusivi.
Le richieste cautelari debbono essere pertanto rigettate, non ricorrendone i presupposti.
p.q.m.
Respinge il ricorso.
Si comunichi
Trento, 6 marzo 2025 il Presidente
Dr. Ugo Cingano