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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/12/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
IZ GA Presidente
RA Licitra Giudice
NC AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1018/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARABINI PAOLO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARABINI PAOLO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: premesso quanto sopra
i coniugi, come sopra rappresentati e difesi,
1. ricorrono all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sondrio, affinché:
pagina 1 di 5 letto il qui esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, voglia
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- rimettere gli atti al collegio per omologare con sentenza la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni di separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi ogni eventuale modifica del domicilio e della residenza;
2) la casa familiare, cioè, l'appartamento nel maggior edificio di P.zza Moro n. 10, con gli annessi garage, di proprietà del solo viene assegnata a quest'ultimo, che continuerà a viverci Controparte_1
e a pagare quanto residua del mutuo a suo tempo acceso per il suo acquisto. Sono compresi nell'assegnazione i mobili e gli arredi che la compongono, ad eccezione del letto matrimoniale, di un tavolo con quattro sedie, del frigorifero e del lampadario, di alcuni elettrodomestici portatili, e degli effetti personali che verranno portati via da . Parte_1
Quest'ultima andrà a vivere nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in Morbegno, Via
Malaguccini;
3) ciascuno dei coniugi dispone di reddito sufficiente al proprio mantenimento e, pertanto, entrambi rinunciano a pretendere dall'altro coniuge una partecipazione al proprio mantenimento;
4) entrambi i genitori sono d'accordo perché il loro figlio prosegua negli studi Persona_1 universitari fino al raggiungimento della laurea. Al suo mantenimento provvederà il padre nella misura di quattro quinti, mentre la madre per il restante quinto.
In analogo modo saranno ripartite anche le spese straordinarie e in particolare quelle legate agli studi universitari di e il suo soggiorno a Milano. Per_1
Le altre spese straordinarie dovranno essere, prima di essere affrontate, concordate dai genitori per iscritto (anche whatsapp o e.mail), altrimenti non daranno diritto al rimborso della quota posta a carico dell'altro genitore, salvo che la loro effettuazione sia stata resa necessaria da motivi indifferibili.
pagina 2 di 5 5) i coniugi, per quanto occorrer possa, prestano fin da ora il loro reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2. chiedono una volta decorsi i termini di legge, di rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni di divorzio
1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di Morbegno;
2) confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel comune di Morbegno P.zza A Moro
n. 10, unitamente ai garage di pertinenza e ai mobili arredi che la corredano a favore del signor
Controparte_1
3) dare atto che ciascun coniuge ha rinunciato a chiedere all'altro un contributo per il proprio mantenimento;
4) dare atto che, fintanto che il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica, entrambi i Per_1 genitori si obbligano al suo mantenimento, corrispondendo il padre quattro quinti delle spese ordinarie e straordinarie e la madre il restante quinto;
5) spese di giudizio compensate fra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02.07.2025 e , premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Morbegno (SO) in data 14.09.2002, trascritto presso i registri del predetto Comune, dalla cui unione era nato il figlio il 06.10.2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso, nonché la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. pagina 3 di 5 Con note scritte del 21.10.2025 i coniugi rinunciavano alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermavano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2002 Numero 26 Parte II Serie A;
pagina 4 di 5 - omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
NC AR IZ GA
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
IZ GA Presidente
RA Licitra Giudice
NC AR Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1018/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARABINI PAOLO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TARABINI PAOLO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: premesso quanto sopra
i coniugi, come sopra rappresentati e difesi,
1. ricorrono all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Sondrio, affinché:
pagina 1 di 5 letto il qui esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, voglia
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- rimettere gli atti al collegio per omologare con sentenza la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni di separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicarsi ogni eventuale modifica del domicilio e della residenza;
2) la casa familiare, cioè, l'appartamento nel maggior edificio di P.zza Moro n. 10, con gli annessi garage, di proprietà del solo viene assegnata a quest'ultimo, che continuerà a viverci Controparte_1
e a pagare quanto residua del mutuo a suo tempo acceso per il suo acquisto. Sono compresi nell'assegnazione i mobili e gli arredi che la compongono, ad eccezione del letto matrimoniale, di un tavolo con quattro sedie, del frigorifero e del lampadario, di alcuni elettrodomestici portatili, e degli effetti personali che verranno portati via da . Parte_1
Quest'ultima andrà a vivere nell'appartamento di sua esclusiva proprietà sito in Morbegno, Via
Malaguccini;
3) ciascuno dei coniugi dispone di reddito sufficiente al proprio mantenimento e, pertanto, entrambi rinunciano a pretendere dall'altro coniuge una partecipazione al proprio mantenimento;
4) entrambi i genitori sono d'accordo perché il loro figlio prosegua negli studi Persona_1 universitari fino al raggiungimento della laurea. Al suo mantenimento provvederà il padre nella misura di quattro quinti, mentre la madre per il restante quinto.
In analogo modo saranno ripartite anche le spese straordinarie e in particolare quelle legate agli studi universitari di e il suo soggiorno a Milano. Per_1
Le altre spese straordinarie dovranno essere, prima di essere affrontate, concordate dai genitori per iscritto (anche whatsapp o e.mail), altrimenti non daranno diritto al rimborso della quota posta a carico dell'altro genitore, salvo che la loro effettuazione sia stata resa necessaria da motivi indifferibili.
pagina 2 di 5 5) i coniugi, per quanto occorrer possa, prestano fin da ora il loro reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
2. chiedono una volta decorsi i termini di legge, di rimettere la causa nel ruolo e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni di divorzio
1) pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di Morbegno;
2) confermare l'assegnazione dell'ex dimora coniugale ubicata nel comune di Morbegno P.zza A Moro
n. 10, unitamente ai garage di pertinenza e ai mobili arredi che la corredano a favore del signor
Controparte_1
3) dare atto che ciascun coniuge ha rinunciato a chiedere all'altro un contributo per il proprio mantenimento;
4) dare atto che, fintanto che il figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica, entrambi i Per_1 genitori si obbligano al suo mantenimento, corrispondendo il padre quattro quinti delle spese ordinarie e straordinarie e la madre il restante quinto;
5) spese di giudizio compensate fra le parti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02.07.2025 e , premesso di avere Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Morbegno (SO) in data 14.09.2002, trascritto presso i registri del predetto Comune, dalla cui unione era nato il figlio il 06.10.2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso, nonché la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. pagina 3 di 5 Con note scritte del 21.10.2025 i coniugi rinunciavano alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermavano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Morbegno (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2002 Numero 26 Parte II Serie A;
pagina 4 di 5 - omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
NC AR IZ GA
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