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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 Bis
Verbale di udienza del 20.3.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa
Elisabetta Artino I. nel procedimento n° 1608/2019 R.G. vertente tra nato Sant'Agata di Militello il 01/11/1976 Parte_1
) e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Micale (;
Attore opponente
Contro
nata a nata a [...] M.llo (ME) il 23.10.1987 e residente a CP_1
Capo d'Orlando (ME) in Via Vittorio Emanuele n.88, C.F.: C.F._2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall' Avv. Alessandro Nespola;
[...]
convenuta opposta
Sono comparsi l'avv. Micale per e l'avv. Ceraolo in sostituzione Controparte_2 dell'avv. Nespola nell'interesse di i quali si riportano a quanto CP_1 verbalizzato all'udienza del 7.3.2024 e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo raggiunto l'accordo complessivo sulla questione, con spese compensate.
Il Giudice
Sentiti i procuratori delle parti i quali, riportandosi al precedente verbale confermano quanto ivi dichiarato in ordine al raggiunto accordo sull'intera vicenda, che ha riguardato le parti con i diversi giudizi in corso e che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra, né che benefici economici ne deriveranno dall'accordo raggiunto si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale pronuncia sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
In persona del Gop dott.ssa Elisabetta Artino Innaria ha pronunciato, nel giudizio iscritto al n. RG 1608/2019 la seguente
SENTENZA Avente ad oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione al precetto ex art. 615, comma 1 c.p.c. contenente domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del tiolo, chiedeva Parte_1 dichiararsi illegittimo il precetto opposto non dovendo nulla per il tiolo richiesto alla convenuta per i motivi meglio spiegati in detto atto. CP_1
Instaurato il contraddittorio l'opposta rilevando che il precetto opposto non costituiva duplicazione di altro precetto confermava la dovutezza delle somme dovute.
Istruita la causa mediante produzione documentale la stessa transitava sul ruolo di questo gop, che sulle richieste formulate congiuntamente dalle parti all'odierna udienza procedeva alla definizione della causa senza entrare nel merito della stessa.
Ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna, i difensori delle parti costituite ribadivano quanto già espresso nello scorso verbale ed hanno concluso dando atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in ragione dell'accordo intervenuto tra le medesime parti.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
Relativamente alle spese processuali, si dispone la compensazione delle stesse in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Gop disattesa ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando:
dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
spese compensate.
Patti, 20/3/2024
IL GIUDICE ONORARIO
Elisabetta Artino Innaria