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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/10/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2094/2017
TRA
, Parte_1 Parte_2
Attori
( convenuti in riconvenzionale)
appresentati e difesi dall'Avv. Mario De Giorgio Controparte_1
Attore
(convenuto in riconvenzionale)
Controparte_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente da se stessa e dall'Avv. Augusto
Conte
Pag. 1 a 8 Convenuta
(Attrice in riconvenzionale)
Ricostruzione dei Fatti.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Pt_2 nonché vocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, l'Avv.
[...] Controparte_1
, introducendo due domande totalmente differenti dal punto di vista sia Controparte_2 oggettivo che soggettivo, non essendoci tra di esse alcuna connessione se non solo il grado di affinità tra gli attori, essendo marito di e cognato di Controparte_1 Parte_1
. Parte_2
La domanda di e . Parte_1 Parte_2
Per meglio distinguere la materia del contendere, si evidenzia che e Parte_1 convenivano in giudizio l'Avv. chiedendo che fosse dato atto Pt_2 CP_2 dell'inadempimento in relazione al mandato conferitole, che non fosse dovuta alcuna somma a titolo di spese e compensi professionali nonché che fosse condannata al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Esponevano gli attori di essersi rivolti all'Avv. in conseguenza del decesso CP_2 del loro padre, avvenuto presso il nosocomio di Francavilla Fontana in data 16/12/15, al fine di accertare la responsabilità dei medici e chiedere il conseguente risarcimento.
Deducevano che l'Avv. , durante la fase delle indagini preliminari, dopo CP_2
l'esame autoptico, era rimasta in attesa del deposito della consulenza medica disposta dal P.M.
e che, durante tale periodo, non li aveva notiziato e, quindi, in data 4/2/17 le revocavano il mandato.
Asserivano, altresì, che in data 7.2.2017 ricevevano una raccomandata dall'Avv.
, con la quale riferiva l'esito negativo della consulenza medica del PM, depositata CP_2 in data 12.1.17, sconsigliando un prosieguo del giudizio e chiedendo il pagamento dei propri compensi professionali.
In conseguenza di tanto i fratelli si rifiutavano di pagare, richiedendo la Pt_1 restituzione della documentazione.
Lamentavano, infine, che la restituzione della documentazione da parte dell'Avv.
fosse avvenuta a mezzo racc. a.r. e non, personalmente, per il tramite del CP_2
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Brindisi, come richiesto. Pag. 2 a 8 La domanda introdotta con lo stesso atto di citazione da Controparte_1
Con il medesimo atto di citazione conveniva in giudizio l'Avv. Controparte_1
chiedendo che fosse dato atto dell'inadempimento in relazione al mandato CP_2 conferitole, che non fosse dovuta alcuna somma a titolo di spese e compensi professionali nonché che fosse condannata al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
A sostegno della domanda l'attore deduceva di aver dato incarico all'Avv. CP_2 per ottenere la restituzione della quota di riserva dei legittimari, distratta dalla madre deceduta in favore della sorella e del genero.
Lamentava che, in seguito all'istanza di mediazione, l'Avv. non aveva CP_2 instaurato il giudizio di cognizione e non aveva restituito la documentazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'Avv. , Controparte_2 spiegando domanda riconvenzionale, giacché gli attori avevano completamente stravolto i fatti di causa.
Terminata l'istruzione, con l'esperimento dell'interrogatorio formale della convenuta- attrice in riconvenzionale e l'ammissione delle prove documentali, dopo alcuni rinvii, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 aprile 2025, venivano precisate le conclusioni unicamente dal difensore degli attori. Questo giudice riservava di decidere e, con ordinanza del 12 maggio 2025, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 28 aprile 2025, esaminati gli atti, ritenuto che la causa poteva essere decisa, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 15 maggio 2025, riservando, all'esito, di trattenere la causa per la decisione.
La comparsa conclusionale veniva depositata, esclusivamente, dal difensore degli attori.
In data 5 settembre 2025, come si evince dal fascicolo telematico, la Cancelleria ha provveduto a trasmettere gli atti a questo giudice per la redazione della sentenza.
Motivi della Decisione
Le domande attrici sono infondate e devono, di conseguenza, essere rigettate.
La domanda di e . Parte_1 Parte_2
Ribadite le motivazioni e le ragioni della suddetta domanda, come indicate in precedenza, ritiene questo giudicante che la prestazione professionale è stata svolta, dalla convenuta, dal
16.12.2015 al 1.2.2017, nell'ambito del procedimento penale n. 10710/15 RGNR, nella fase delle
Pag. 3 a 8 indagini preliminari, per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., a carico dei sanitari del presidio ospedaliero “Camberlingo” di Francavilla Fontana.
Tanto esclude che il mandato conferito all'Avv.to , potesse riguardare una CP_2 richiesta di risarcimento danni, trattandosi di procedimento penale, ancora, in fase di indagini preliminari.
La difesa è stata prestata, a favore delle parti offese dal reato, in qualità di figli del sig.
, deceduto durante la degenza ospedaliera. Controparte_3
Ricostruzione dei momenti successivi alla morte di , sulla Controparte_3 base della documentazione in atti.
In seguito al decesso, avvenuto nella mattinata del 16.12.15, i sig.ri e Parte_3
contattavano, telefonicamente, l'Avv. , che, immediatamente, si Pt_2 CP_2 adoperava affinché fosse sporta querela, al fine di eseguire, tempestivamente, il sequestro della documentazione medica e l'esame autoptico (DOC. N.1)
Difatti, nella stessa mattinata il sig. veniva accompagnato presso il Parte_2
Comando dei Carabinieri di Francavilla Fontana, con l'assistenza dell'Avv. Annarita Amati, delegata dall'Avv. , impossibilitata per concomitanti impegni professionali. CP_2
In conseguenza di tanto, i militari provvedevano al sequestro della documentazione medica e, quindi, il P.M. disponeva l'esame autoptico, fissando l'udienza del 23.12.15 per il conferimento dell'incarico al Dott. (DOC.N. 4). Persona_1
A tale udienza presenziava l'Avv. , che provvedeva a nominare come CP_2 consulente di parte il Dott. (DOC.N. 5). Persona_2
L'esame autoptico seguiva, immediatamente, l'udienza di conferimento dell'incarico, quindi l'Avv. , terminata l'udienza si recava presso il cimitero di Francavilla CP_2
Fontana per conferire con il proprio consulente medico.
Costui presenziava all'esame autoptico, durante il quale visionava anche la documentazione medica e, contestualmente, relazionava e si consultava con l'Avv.
. CP_2
Il consulente nominato dal PM chiedeva giorni 60 per il deposito della relazione, tuttavia, in seguito alle diverse richieste di proroghe, la relazione veniva depositata in data 12 gennaio
2017.
Pag. 4 a 8 Ricevuta, in pari data, la notifica dell'avvenuto deposito, l'Avv. prendeva, il CP_2 giorno successivo, visione del fascicolo del PM, richiedendo copia della relazione peritale
(DOC.N. 7).
Nella medesima data comunicava, a mezzo whatsapp (DOC.N. 8), al sig. CP_1
l'avvenuto deposito della perizia, anticipando la convocazione dei familiari presso lo
[...] studio legale.
Contestualmente, comunicava al consulente di parte (DOC.N. 9) l'avvenuta notifica del deposito della perizia ed il giorno successivo lo notiziava dell'esito negativo, attendendo sue considerazioni in seguito alla disamina.
In data 23.1.2017 la segreteria del PM consegnava all'Avv. copia della CP_2 relazione peritale.
In data 2.2.2017 inviava copia della relazione peritale al consulente di parte, Dott. , Per_2 restando in attesa di sue deduzioni.
In data 6.2.2017 l'Avv.to , procedeva e alla convocazione a mezzo CP_2 telegramma, dei fratelli fissando l'incontro per il giorno 8.2.20 17 (DOC.N. 10). Pt_1
Contestualmente, inviava racc. a.r. (DOC.N. 11) con la quale formulava ai sig.ri Pt_1 un parere negativo sul prosieguo del giudizio, sia in sede penale che civile, in forza della consulenza del PM, evidenziando la mancanza di prove tali da supportare sia un'accusa penale sia una richiesta risarcitoria in sede civile, anche alla luce delle recenti novità legislative.
Nel contempo, richiedeva il pagamento dei compensi professionali, essendo terminata la sua prestazione professionale ed invitava i sig.ri presso lo studio legale per la consegna Pt_1 della documentazione.
Detti inviti rimanevano inevasi.
In data 8.2.17, l'Avv. riceveva missiva dai germani con cui le CP_2 Pt_1 revocavano il mandato, richiedendo la restituzione della documentazione con deposito presso l'Ordine degli Avvocati d Brindisi.
La circostanza, evidenziata dal difensore degli attori , Parte_1
e nella comparsa conclusionale, che dopo la Parte_2 Controparte_1 revoca del mandato all'avv.to , con sentenza n. 443/2024 dell' 11.3.24 CP_2
(prodotta telematicamente il 12.5.24 ed in cartaceo all'udienza del 27.5.24 ), il Tribunale di
Brindisi ha, integralmente, accolto la domanda proposta dai germani nei confronti Pt_1
Pag. 5 a 8 della e relativa al risarcimento dei danni rivenienti loro dalla morte del padre Controparte_4 durante il ricovero presso l'ospedale di Francavilla Fontana, non può costituire motivo di responsabilità professionale, in quanto la convenuta, sulla base delle emergenze in fase di indagini preliminari, ritenne, esclusivamente, di esprimere solo un proprio parere negativo sulla possibilità di intraprendere azione risarcitoria.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha, in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole.
Nel caso in esame, si ribadisce, la convenuta, in base alle risultanze del consulente del
P.M., espresse, solo un giudizio negativo ad intraprendere azione risarcitoria, che non può assurgere a responsabilità professionale, con giudizio ex ante.
Posizione Controparte_1
si rivolgeva all'Avv. lamentando una potenziale lesione
[...] CP_2 della quota di legittima in seguito al decesso di sua madre.
Pertanto l'Avv. provvedeva a ricercare tutti i documenti necessari per CP_2 accertare il relictum, tramite l'archivio notarile ed il notaio , sopportando Persona_3 personalmente tutti gli esborsi (DOC. n. 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27).
Reperita tutta la documentazione, riferiva al sig. della necessità di una perizia CP_1 tecnica, che veniva redatta dal geometra (DOC.N. 28). Per_4
Ricevuta la perizia di stima, l'Avv. provvedeva, in data 3.6.14, a instaurare CP_2 la mediazione presso l'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi
(DOC.N. 14 e 15).
Aperto il procedimento di mediazione l'Avv. convocava tutti gli eredi CP_2
(DOC.N. 22) e nello specifico il padre dell'attore, , la sorella Parte_4 CP_5 con suo marito ed il fratello . In merito a quest'ultimo l'Avv. Controparte_6 Parte_5
era costretta a procedere a diverse notifiche (DOC.N. 23), sempre anticipando CP_2 le spese, poiché continuamente trasferito in diversi istituti penitenziari e di cura, difatti il primo incontro di mediazione veniva rinviato per difetto di notifica.
Pag. 6 a 8 Fissato il secondo incontro di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi, comparivano la sorella ed il cognato dell'attore, assistiti dall'Avv. Roma.
Anche in questo caso, sulla base delle documentazione in atti, può affermarsi che l'Avv.to ha svolto la prestazione professionale con sufficiente cura e perizia. CP_2
Ed invero, l'Avv. informava il sig. che poteva promuoversi il giudizio CP_2 CP_1 di cognizione richiedendo il versamento delle spese necessarie.
A tal punto il asseriva di dover consegnare almeno il contributo unificato, ma CP_1 rinviava di mese in mese, addirittura adducendo di avere i requisiti per poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato, quando, invero, in seguito ad un controllo, risultava precettore di un cospicuo stipendio mensile in franchi svizzeri per il lavoro che prestava in Svizzera.
Sta di fatto che il non ha mai provveduto alla consegna del contributo unificato CP_1 ed alla firma del relativo mandato per promuovere il giudizio di cognizione.
In data 16.3.2017 l'avv. riceveva missiva a mezzo pec dall'Avv. Mario De CP_2
Giorgio, con la quale asseriva di aver inviato una precedente raccomandata, che l'avv.
ha dichiarato di non avere mai ricevuto, comunicando la revoca del mandato e CP_2 richiedendo la restituzione della documentazione con consegna presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi Anche in tale circostanza l'Avv. si recava presso la segreteria CP_2 dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi per il deposito della documentazione, ma nuovamente le veniva riferito che mancava la richiesta di deposito da parte del richiedente.
L'Avv. , successivamente, provvedeva, con racc. a.r., inviata per conoscenza CP_2 all'Avv. Mario De Giorgio, a consegnare tutta la documentazione al sig. Controparte_1
(DOC.N. 30).
Con la medesima missiva l'Avv. richiedeva il pagamento di € 617,18 per CP_2
l'attività prestata nella procedura di mediazione, rimettendo notula ai sensi del ex DM
180/2010.
In data 3.5.2017 veniva notificato all'Avv. l'atto di citazione, introduttivo del CP_2 presente giudizio.
Conclusivamente, le domande attrici, di diversa natura e petitum risultano non provate alla luce delle risultanze documentali.
In ordine alle domande riconvenzionali, proposte dalla convenuta.
Pag. 7 a 8 In ordine a dette domande, nei confronti dei germani e di Pt_1 Controparte_1 ritiene questo giudice di non accoglierle, in quanto dalla valutazione complessiva della condotta processuale dell'Avv.to , può desumersi, inequivocabilmente, il venire CP_2 meno del suo interesse a coltivare le stesse.
Ed invero, nell'interesse della convenuta non sono state precisate le conclusioni alla udienza fissata del 28 aprile 2025 e non sono state depositate sia la comparsa conclusionale e memoria di replica.
Sul punto, deve farsi riferimento all'orientamento della Corte di Cassazione
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 (Rv. 670916 - 01), secondo il quale la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Le spese di giudizio.
Possono essere compensate, alla luce delle esposte motivazioni e tenuto conto di una, sostanziale, reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1 [...]
, nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta nei CP_2 confronti degli attori, così provvede:
1) Rigetta le domande attrici.
2) Rigetta le domande riconvenzionali.
3) Spese compensate.
Così deciso in Brindisi, in data 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2094/2017
TRA
, Parte_1 Parte_2
Attori
( convenuti in riconvenzionale)
appresentati e difesi dall'Avv. Mario De Giorgio Controparte_1
Attore
(convenuto in riconvenzionale)
Controparte_2
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente da se stessa e dall'Avv. Augusto
Conte
Pag. 1 a 8 Convenuta
(Attrice in riconvenzionale)
Ricostruzione dei Fatti.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1 Pt_2 nonché vocavano in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, l'Avv.
[...] Controparte_1
, introducendo due domande totalmente differenti dal punto di vista sia Controparte_2 oggettivo che soggettivo, non essendoci tra di esse alcuna connessione se non solo il grado di affinità tra gli attori, essendo marito di e cognato di Controparte_1 Parte_1
. Parte_2
La domanda di e . Parte_1 Parte_2
Per meglio distinguere la materia del contendere, si evidenzia che e Parte_1 convenivano in giudizio l'Avv. chiedendo che fosse dato atto Pt_2 CP_2 dell'inadempimento in relazione al mandato conferitole, che non fosse dovuta alcuna somma a titolo di spese e compensi professionali nonché che fosse condannata al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Esponevano gli attori di essersi rivolti all'Avv. in conseguenza del decesso CP_2 del loro padre, avvenuto presso il nosocomio di Francavilla Fontana in data 16/12/15, al fine di accertare la responsabilità dei medici e chiedere il conseguente risarcimento.
Deducevano che l'Avv. , durante la fase delle indagini preliminari, dopo CP_2
l'esame autoptico, era rimasta in attesa del deposito della consulenza medica disposta dal P.M.
e che, durante tale periodo, non li aveva notiziato e, quindi, in data 4/2/17 le revocavano il mandato.
Asserivano, altresì, che in data 7.2.2017 ricevevano una raccomandata dall'Avv.
, con la quale riferiva l'esito negativo della consulenza medica del PM, depositata CP_2 in data 12.1.17, sconsigliando un prosieguo del giudizio e chiedendo il pagamento dei propri compensi professionali.
In conseguenza di tanto i fratelli si rifiutavano di pagare, richiedendo la Pt_1 restituzione della documentazione.
Lamentavano, infine, che la restituzione della documentazione da parte dell'Avv.
fosse avvenuta a mezzo racc. a.r. e non, personalmente, per il tramite del CP_2
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Brindisi, come richiesto. Pag. 2 a 8 La domanda introdotta con lo stesso atto di citazione da Controparte_1
Con il medesimo atto di citazione conveniva in giudizio l'Avv. Controparte_1
chiedendo che fosse dato atto dell'inadempimento in relazione al mandato CP_2 conferitole, che non fosse dovuta alcuna somma a titolo di spese e compensi professionali nonché che fosse condannata al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
A sostegno della domanda l'attore deduceva di aver dato incarico all'Avv. CP_2 per ottenere la restituzione della quota di riserva dei legittimari, distratta dalla madre deceduta in favore della sorella e del genero.
Lamentava che, in seguito all'istanza di mediazione, l'Avv. non aveva CP_2 instaurato il giudizio di cognizione e non aveva restituito la documentazione.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva l'Avv. , Controparte_2 spiegando domanda riconvenzionale, giacché gli attori avevano completamente stravolto i fatti di causa.
Terminata l'istruzione, con l'esperimento dell'interrogatorio formale della convenuta- attrice in riconvenzionale e l'ammissione delle prove documentali, dopo alcuni rinvii, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 28 aprile 2025, venivano precisate le conclusioni unicamente dal difensore degli attori. Questo giudice riservava di decidere e, con ordinanza del 12 maggio 2025, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 28 aprile 2025, esaminati gli atti, ritenuto che la causa poteva essere decisa, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 15 maggio 2025, riservando, all'esito, di trattenere la causa per la decisione.
La comparsa conclusionale veniva depositata, esclusivamente, dal difensore degli attori.
In data 5 settembre 2025, come si evince dal fascicolo telematico, la Cancelleria ha provveduto a trasmettere gli atti a questo giudice per la redazione della sentenza.
Motivi della Decisione
Le domande attrici sono infondate e devono, di conseguenza, essere rigettate.
La domanda di e . Parte_1 Parte_2
Ribadite le motivazioni e le ragioni della suddetta domanda, come indicate in precedenza, ritiene questo giudicante che la prestazione professionale è stata svolta, dalla convenuta, dal
16.12.2015 al 1.2.2017, nell'ambito del procedimento penale n. 10710/15 RGNR, nella fase delle
Pag. 3 a 8 indagini preliminari, per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., a carico dei sanitari del presidio ospedaliero “Camberlingo” di Francavilla Fontana.
Tanto esclude che il mandato conferito all'Avv.to , potesse riguardare una CP_2 richiesta di risarcimento danni, trattandosi di procedimento penale, ancora, in fase di indagini preliminari.
La difesa è stata prestata, a favore delle parti offese dal reato, in qualità di figli del sig.
, deceduto durante la degenza ospedaliera. Controparte_3
Ricostruzione dei momenti successivi alla morte di , sulla Controparte_3 base della documentazione in atti.
In seguito al decesso, avvenuto nella mattinata del 16.12.15, i sig.ri e Parte_3
contattavano, telefonicamente, l'Avv. , che, immediatamente, si Pt_2 CP_2 adoperava affinché fosse sporta querela, al fine di eseguire, tempestivamente, il sequestro della documentazione medica e l'esame autoptico (DOC. N.1)
Difatti, nella stessa mattinata il sig. veniva accompagnato presso il Parte_2
Comando dei Carabinieri di Francavilla Fontana, con l'assistenza dell'Avv. Annarita Amati, delegata dall'Avv. , impossibilitata per concomitanti impegni professionali. CP_2
In conseguenza di tanto, i militari provvedevano al sequestro della documentazione medica e, quindi, il P.M. disponeva l'esame autoptico, fissando l'udienza del 23.12.15 per il conferimento dell'incarico al Dott. (DOC.N. 4). Persona_1
A tale udienza presenziava l'Avv. , che provvedeva a nominare come CP_2 consulente di parte il Dott. (DOC.N. 5). Persona_2
L'esame autoptico seguiva, immediatamente, l'udienza di conferimento dell'incarico, quindi l'Avv. , terminata l'udienza si recava presso il cimitero di Francavilla CP_2
Fontana per conferire con il proprio consulente medico.
Costui presenziava all'esame autoptico, durante il quale visionava anche la documentazione medica e, contestualmente, relazionava e si consultava con l'Avv.
. CP_2
Il consulente nominato dal PM chiedeva giorni 60 per il deposito della relazione, tuttavia, in seguito alle diverse richieste di proroghe, la relazione veniva depositata in data 12 gennaio
2017.
Pag. 4 a 8 Ricevuta, in pari data, la notifica dell'avvenuto deposito, l'Avv. prendeva, il CP_2 giorno successivo, visione del fascicolo del PM, richiedendo copia della relazione peritale
(DOC.N. 7).
Nella medesima data comunicava, a mezzo whatsapp (DOC.N. 8), al sig. CP_1
l'avvenuto deposito della perizia, anticipando la convocazione dei familiari presso lo
[...] studio legale.
Contestualmente, comunicava al consulente di parte (DOC.N. 9) l'avvenuta notifica del deposito della perizia ed il giorno successivo lo notiziava dell'esito negativo, attendendo sue considerazioni in seguito alla disamina.
In data 23.1.2017 la segreteria del PM consegnava all'Avv. copia della CP_2 relazione peritale.
In data 2.2.2017 inviava copia della relazione peritale al consulente di parte, Dott. , Per_2 restando in attesa di sue deduzioni.
In data 6.2.2017 l'Avv.to , procedeva e alla convocazione a mezzo CP_2 telegramma, dei fratelli fissando l'incontro per il giorno 8.2.20 17 (DOC.N. 10). Pt_1
Contestualmente, inviava racc. a.r. (DOC.N. 11) con la quale formulava ai sig.ri Pt_1 un parere negativo sul prosieguo del giudizio, sia in sede penale che civile, in forza della consulenza del PM, evidenziando la mancanza di prove tali da supportare sia un'accusa penale sia una richiesta risarcitoria in sede civile, anche alla luce delle recenti novità legislative.
Nel contempo, richiedeva il pagamento dei compensi professionali, essendo terminata la sua prestazione professionale ed invitava i sig.ri presso lo studio legale per la consegna Pt_1 della documentazione.
Detti inviti rimanevano inevasi.
In data 8.2.17, l'Avv. riceveva missiva dai germani con cui le CP_2 Pt_1 revocavano il mandato, richiedendo la restituzione della documentazione con deposito presso l'Ordine degli Avvocati d Brindisi.
La circostanza, evidenziata dal difensore degli attori , Parte_1
e nella comparsa conclusionale, che dopo la Parte_2 Controparte_1 revoca del mandato all'avv.to , con sentenza n. 443/2024 dell' 11.3.24 CP_2
(prodotta telematicamente il 12.5.24 ed in cartaceo all'udienza del 27.5.24 ), il Tribunale di
Brindisi ha, integralmente, accolto la domanda proposta dai germani nei confronti Pt_1
Pag. 5 a 8 della e relativa al risarcimento dei danni rivenienti loro dalla morte del padre Controparte_4 durante il ricovero presso l'ospedale di Francavilla Fontana, non può costituire motivo di responsabilità professionale, in quanto la convenuta, sulla base delle emergenze in fase di indagini preliminari, ritenne, esclusivamente, di esprimere solo un proprio parere negativo sulla possibilità di intraprendere azione risarcitoria.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha, in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole.
Nel caso in esame, si ribadisce, la convenuta, in base alle risultanze del consulente del
P.M., espresse, solo un giudizio negativo ad intraprendere azione risarcitoria, che non può assurgere a responsabilità professionale, con giudizio ex ante.
Posizione Controparte_1
si rivolgeva all'Avv. lamentando una potenziale lesione
[...] CP_2 della quota di legittima in seguito al decesso di sua madre.
Pertanto l'Avv. provvedeva a ricercare tutti i documenti necessari per CP_2 accertare il relictum, tramite l'archivio notarile ed il notaio , sopportando Persona_3 personalmente tutti gli esborsi (DOC. n. 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27).
Reperita tutta la documentazione, riferiva al sig. della necessità di una perizia CP_1 tecnica, che veniva redatta dal geometra (DOC.N. 28). Per_4
Ricevuta la perizia di stima, l'Avv. provvedeva, in data 3.6.14, a instaurare CP_2 la mediazione presso l'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi
(DOC.N. 14 e 15).
Aperto il procedimento di mediazione l'Avv. convocava tutti gli eredi CP_2
(DOC.N. 22) e nello specifico il padre dell'attore, , la sorella Parte_4 CP_5 con suo marito ed il fratello . In merito a quest'ultimo l'Avv. Controparte_6 Parte_5
era costretta a procedere a diverse notifiche (DOC.N. 23), sempre anticipando CP_2 le spese, poiché continuamente trasferito in diversi istituti penitenziari e di cura, difatti il primo incontro di mediazione veniva rinviato per difetto di notifica.
Pag. 6 a 8 Fissato il secondo incontro di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi, comparivano la sorella ed il cognato dell'attore, assistiti dall'Avv. Roma.
Anche in questo caso, sulla base delle documentazione in atti, può affermarsi che l'Avv.to ha svolto la prestazione professionale con sufficiente cura e perizia. CP_2
Ed invero, l'Avv. informava il sig. che poteva promuoversi il giudizio CP_2 CP_1 di cognizione richiedendo il versamento delle spese necessarie.
A tal punto il asseriva di dover consegnare almeno il contributo unificato, ma CP_1 rinviava di mese in mese, addirittura adducendo di avere i requisiti per poter usufruire del patrocinio a spese dello Stato, quando, invero, in seguito ad un controllo, risultava precettore di un cospicuo stipendio mensile in franchi svizzeri per il lavoro che prestava in Svizzera.
Sta di fatto che il non ha mai provveduto alla consegna del contributo unificato CP_1 ed alla firma del relativo mandato per promuovere il giudizio di cognizione.
In data 16.3.2017 l'avv. riceveva missiva a mezzo pec dall'Avv. Mario De CP_2
Giorgio, con la quale asseriva di aver inviato una precedente raccomandata, che l'avv.
ha dichiarato di non avere mai ricevuto, comunicando la revoca del mandato e CP_2 richiedendo la restituzione della documentazione con consegna presso l'Ordine degli Avvocati di Brindisi Anche in tale circostanza l'Avv. si recava presso la segreteria CP_2 dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi per il deposito della documentazione, ma nuovamente le veniva riferito che mancava la richiesta di deposito da parte del richiedente.
L'Avv. , successivamente, provvedeva, con racc. a.r., inviata per conoscenza CP_2 all'Avv. Mario De Giorgio, a consegnare tutta la documentazione al sig. Controparte_1
(DOC.N. 30).
Con la medesima missiva l'Avv. richiedeva il pagamento di € 617,18 per CP_2
l'attività prestata nella procedura di mediazione, rimettendo notula ai sensi del ex DM
180/2010.
In data 3.5.2017 veniva notificato all'Avv. l'atto di citazione, introduttivo del CP_2 presente giudizio.
Conclusivamente, le domande attrici, di diversa natura e petitum risultano non provate alla luce delle risultanze documentali.
In ordine alle domande riconvenzionali, proposte dalla convenuta.
Pag. 7 a 8 In ordine a dette domande, nei confronti dei germani e di Pt_1 Controparte_1 ritiene questo giudice di non accoglierle, in quanto dalla valutazione complessiva della condotta processuale dell'Avv.to , può desumersi, inequivocabilmente, il venire CP_2 meno del suo interesse a coltivare le stesse.
Ed invero, nell'interesse della convenuta non sono state precisate le conclusioni alla udienza fissata del 28 aprile 2025 e non sono state depositate sia la comparsa conclusionale e memoria di replica.
Sul punto, deve farsi riferimento all'orientamento della Corte di Cassazione
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024 (Rv. 670916 - 01), secondo il quale la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Le spese di giudizio.
Possono essere compensate, alla luce delle esposte motivazioni e tenuto conto di una, sostanziale, reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta da , Parte_1
e nei confronti di Parte_2 Controparte_1 [...]
, nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultima proposta nei CP_2 confronti degli attori, così provvede:
1) Rigetta le domande attrici.
2) Rigetta le domande riconvenzionali.
3) Spese compensate.
Così deciso in Brindisi, in data 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
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