Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott. ssa LUCIANA NICOLI' Giudice dott. ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 371/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. GUALFETTI Controparte_1
DOMENICA e dell'Avv. CRISTINA RINALDI, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2
MARTINO LOREDANA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: conclusioni congiunte come da verbale udienza pagina 1 di 4
Con ricorso depositato il 01/03/2024 ha chiesto al Tribunale la pronuncia Controparte_1 dello scioglimento del matrimonio civile contratto in Fabrica Di Roma, il 4.10.2009, con
, esponendo che dall'unione sono nati , nato a [...] Controparte_2 Persona_1 il1.12.2010 e , nato a [...] il [...], minorenni, studenti e non autosufficienti Controparte_3 economicamente, deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione consensuale omologata. Il ricorrente ha esposto:
- che i coniugi si sono separati consensualmente con omologa per decreto del Tribunale di Terni emanato in data 11.04.2023, RG n. 87/2023, ove venivano stabilite, tra le altre, le seguenti condizioni, frutto della proposta conciliativa avanzata dal Giudice ed accettata dalle parti:
-“ affido condiviso e diritto di visita esistente;
con godimento della casa coniugale secondo le modalità esistenti in fatto;
- contributo complessivo da versare in favore dei figli e della moglie in misura pari ad euro 850,00 mensili (di cui euro 325,00 per ciascun figlio ed euro 200,00 per la moglie), già compreso l'assegno unico, spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Terni al 50%;
-ripartizione delle bollette delle utenze nella misura del 50% tra i coniugi;
”
- che le visite con i figli, dal momento della separazione in avanti, sono proseguite secondo le suddette modalità, stante l'estrema vicinanza delle abitazioni dei genitori, che hanno suddiviso in due porzioni contigue l'unico fabbricato, già ex casa coniugale;
- che il , tiene con sé i figli tutte le volte che questi ne hanno voglia, necessità e volontà, CP_1 provvedendo in pieno alle loro esigenze, versando regolarmente il mantenimento alla sig.ra
CP_2
-che la resistente non accudirebbe in maniera congrua i figli, e non si sarebbe impegnata per reperire propria occupazione;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé con le modalità stabilite in sede di separazione, comunque nel rispetto dell'interesse prevalente dei ragazzi;
con revoca di ogni contributo a carico del ricorrente per la resistente;
e con determinazione del contributo da porre a carico dei ricorrente per il mantenimento dei figli nella misura di euro 600,00 già comprensivo dell'Assegno Unico, in ragione del tempo paritario trascorso dai figli con ogni genitore;
assegno unico al 100% percepito dal ricorrente;
50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la resistente non opponendosi alla richiesta di scioglimento del matrimonio sussistendone i presupposti di legge, contestando le allegazioni della controparte affermando di accudire adeguatamente i figli, e lamentando difficoltà per la vicinanza delle abitazioni delle parti.
Tanto premesso la resistente ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Otricoli (TR) Strada Poggio 29, con tutti i mobili esistenti resta assegnata alla IG.ra , affinchè vi viva con i figli e , ordinare pertanto al Controparte_2 CP_3 Per_1 signor di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre dieci giorni a far data Controparte_1 dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi portando con sé i propri effetti personali e pagina 2 di 4 quanto di sua esclusiva proprietà, o in alternativa può continuare a vivere nell'immobile, a condizione che venga messa in vendita in tempi brevi ( entro un anno) e previa valutazione della stessa, ed il ricavato diviso al 50% essendo entrambi proprietari.
3) I figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori Controparte_3 Persona_1
e rimarranno collocati presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando la avrà con sè;
4) il IG. corrisponderà in favore della IG.ra un assegno di Controparte_1 Controparte_2 mantenimento pari ad €. 1200,00 mensili di cui 800,00 per il mantenimento di entrambi i figli e tenuto conto dell'attuale stato di disoccupazione della IG.ra la somma di Euro Controparte_2
400,00 a titolo di mantenimento della stessa, il tutto da versare entro i primi 5 giorni del mese con adeguamento Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordare e come per legge;
5) Il padre, previo accordo con la madre collocataria e sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, potrà vederli ogni volta lo desideri e, in ogni caso, averli con sè nella giornata di martedì ed il venerdì dall'uscita da scuola e dovranno essere riportati alla madre entro le ore 21,00 nonché un fine settimana alternato all'altro dall'uscita di scuola del Venerdì fino alle ore alle ore 21,00 della domenica;
Nel periodo estivo trascorreranno 2 (due) settimane con il padre, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 15 giugno di ogni anno.
Durante il periodo natalizio i figli trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale con uno dei genitori e la Festività Di Santo Stefano con l'altro, la festività del Capodanno ad anni alterni. Nelle vacanze pasquali, sempre alternativamente, il giorno di Pasqua con uno dei genitori e il lunedì di
Pasquetta con l'altro. Si stabilisce, ancora, che il prossimo Natale i figli resteranno con il padre, mentre la prossima Pasqua con la madre.
9) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio dei passaporti e della carta d'identità valida anche per l'espatrio, anche per i figli;
11) si chiede la condanna alle spese, e competenze del giudizio”.
All'udienza di comparizione delle parti il ricorrente ha dichiarato di risiedere in porzione della casa familiare in comproprietà tra le parti, di percepire come muratore artigiano reddito medio mensile di euro 850 mensili per 12 mensilità; la resistente ha dichiarato di risiedere in porzione della casa familiare in comproprietà tra le parti, di essere casalinga e di percepire € 100 mensili da lavori precari oltre all'assegno di mantenimento di € 200 mensili;
all'esito dell'udienza la Presidente delegata ha formulato proposta conciliativa prospettando alle parti la conferma delle condizioni di separazione. Alla successiva udienza le parti hanno rappresentato di voler accogliere la proposta conciliativa formulata dalla Presidente delegata con la seguente precisazione: “le parti si impegnano a porre in vendita la ex casa coniugale sita in Otricoli, strada Poggio 29 a prezzo minimo di euro
110.000, salvo diverso accordo delle parti”; le parti hanno quindi chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione, previa discussione orale con l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
pagina 3 di 4 La decisione è quindi stata rimessa al Collegio acquisite le conclusioni del PM.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, definito con omologa;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con conseguenti annotazione.
Le parti hanno chiesto di confermare le condizioni della separazione con la precisazione sopra riportata. Le condizioni del divorzio indicate sono da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 CP_2
in FABRICA DI ROMA - VT il 04/10/2009, alle condizioni congiunte riportate in
[...] parte motiva;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di FABRICA
DI ROMA - VT (registro degli atti di matrimonio dell'anno , atto n. 14, parte I, serie 2009);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2024.
. PRESIDENTE del.
Dott.ssa Monica Velletti
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