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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca OMna Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5838 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra nata il [...] (UKR) – CF. rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Cinzia Buraglia e presso il suo studio in OM, Via Crescenzio n.
20 00193 OM – elett.te dom.ta;
appellante-appellata inc.le e
, nato a [...] il [...], ivi res.te in via Montignoso 9, CF Controparte_1
, rapp.to e difeso dall' Avv Valentina Ruggiero ed elett.te C.F._2
dom.to presso il suo studio in OM, via Buccari 3;
appellato-appellante inc.le con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza nr 16712/23 emessa il 17.11.23 dal
Tribunale di OM a definizione del procedimento di divorzio nr 44586/20.
Conclusioni
: Confermare l'assegnazione della porzione dell Parte_1 Controparte_2 occupata dall'appellante e dal figlio dal 2008 di Via Montignoso n. 9 in OM, alla sig.ra Pt_1
1 - Confermare l'obbligo DEL PADRE ALLA , al titolo di Parte_2 Parte_3 mantenimento, di € 223,40 (pari all'importo assegnato di € 200,00 aggiornato secondo gli indici ISTAT a gennaio 2021) oltre rivalutazione ISTAT successiva;
Confermare il pagamento diretto del mantenimento de quo, da parte dell' CP_3
Spese rifuse con distrazione
: Rigettare in toto i motivi di appello avversi e le richieste tutte di Controparte_1
appello avversi poiché inammissibili e infondati e Riconfermare le statuizioni della sentenza di primo grado in merito alla revoca dell'assegnazione della casa e alla revoca dell'assegno per l'ex coniuge, con l'unica statuizione da modificare in merito all'assegno per il figlio a carico paterno che deve essere versato direttamente al figlio ex art 337 septies cc nell'ammontare di euro 300 mensili stabilito in primo grado .
2) Condanna della controparte alle spese del giudizio.
* * *
Con ricorso depositato il 10.9.2020 innanzi al Tribunale di OM , Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio con , dalla cui unione era nato Parte_1
il figlio in data 20.8.2003, di avere ottenuto la sentenza di separazione n. Per_1
23779/2008 (in atti, passata in giudicato), chiedeva lo scioglimento del matrimonio, disporre che il figlio vivesse con entrambi i genitori, alternandosi tra loro, con mantenimento diretto del ragazzo da parte dei genitori e con suddivisione al 50% ciascuno delle spese straordinarie per lo stesso.
Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva al divorzio e chiedeva:
l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento per lei a carico del ricorrente di cui alla sentenza di separazione, pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat maturato, aumentando quello per il figlio ad euro
400,00 mensili oppure confermando quello vigente, pari ad euro 300,00 mensili, oltre
Istat maturato, con conferma, altresì, della corresponsione del 50% delle spese
CP_ straordinarie;
chiedeva anche il versamento diretto da parte dell' delle somme mensili dovute, atteso l'inadempimento del resistente.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque, oltre a quelle relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio, ad oggi maggiorenne, anche la corresponsione da parte del di un CP_1
assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 200,00 mensili e per il figlio pari
2 ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per il ragazzo mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, sportive e scolastiche e ricreative, ed oltre all'assegnazione della casa coniugale alla moglie sita in OM, via Montignoso
n. 9.
Con ordinanza datata 8.11.2022 veniva disposta la corresponsione dell'assegno di CP_ mantenimento per la moglie direttamente dall'
Con la sentenza definitiva il Tribunale così disponeva:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 Pt_1
in OM il 20.3.2004 (…);
[...]
-revoca l'assegnazione della casa coniugale già disposta in favore della resistente;
-revoca l'assegno già statuito in favore della resistente a far data dalla presente sentenza;
-conferma a carico del l'assegno di mantenimento già statuito per il figlio in CP_1
sede presidenziale, a sua volta confermativo di quanto già disposto in sede di separazione, dunque euro 300,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre alla corresponsione, al 50% ciascuno tra le parti, delle spese straordinarie per il figlio non coperte dal servizio sanitario nazionale, sportive e scolastiche e ricreative;
la somma mensile dovrà essere versata al domicilio della resistente dal entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
- spese di lite compensate.
Così motivava:
«Nessuna statuizione può, ovviamente, essere assunta con riferimento all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio, in quanto ormai maggiorenne.
Quanto alla casa coniugale, deve rilevarsi che in sede di separazione, nel 2008, l'abitazione detta veniva assegnata alla moglie;
successivamente, detto immobile veniva sostanzialmente diviso in due, come emerso pacificamente dagli scritti di entrambe le parti (che abitavano una parte per ciascuno), dovendosi, pertanto, ritenere che l'abitazione familiare abbia, ormai da anni, perso le caratteristiche della casa coniugale quale habitat domestico della prole convivente: pertanto, non si ritiene che possa essere oggetto di assegnazione e la domanda sul punto avanzata dalla resistente deve, conseguentemente, essere rigettata e la già disposta assegnazione deve essere revocata. Quanto all'assegno divorzile chiesto dalla resistente, deve rilevarsi che la medesima non assolveva all'onere della prova, sulla stessa incombente, relativo al deposito di quanto richiesto con due diversi provvedimenti emessi dal Giudice, in particolare gli estratti conto degli anni 2021 e 2022 (depositati solo per pochissimi mesi ed in parte anche illeggibili), ciò che comporta il rigetto della domanda, non essendo questo
Collegio stato messo nella possibilità di conoscere le effettive condizioni reddituali e patrimoniali della (la quale, peraltro, ha 51 anni e, da quanto emerge dalla Pt_1
3 sentenza di separazione, è odontotecnico). Deve, comunque, a ciò aggiungersi che la resistente dichiarava nella dichiarazione sostituiva di atto notorio, in atti, di essere disoccupata, senza indicare redditi di sorta (dall'esame delle pochissime mensilità del conto corrente prodotto, e nonostante la scarsissima leggibilità dell'atto scansionato, parrebbero emergere versamenti in contanti di cui non è stata giustificata in alcun modo la provenienza), dovendosi, tuttavia, ritenere che la stessa abbia un reddito
(come anche dedotto dal ricorrente), non avendo indicato nei suoi scritti aiuti stabili statali o da parte di terzi, pur valutato l'assegno di mantenimento di cui ha fino ad oggi beneficiato, pari ad euro 200,00 mensili. Ciò premesso, la domanda di assegno divorzile deve essere rigettata e l'assegno già disposto in suo favore revocato a far data dalla presente sentenza. Quanto, invece, all'assegno di mantenimento per il figlio, il quale incontestatamente non ha raggiunto l'indipendenza economica e che risulta già convivente con la madre (nessuna prova veniva chiesta dalle parti e, in particolare, dal al fine di CP_1 provare quanto dallo steso dedotto, e contestato dalla resistente, circa la paritaria frequentazione del ragazzo di entrambi i genitori, né è prevista normativamente l'audizione del figlio maggiorenne per sostituire i mezzi di prova non richiesti dalle parti), premesso quanto già esposto circa le condizioni economiche della resistente, si osserva che il ricorrente, che ha 81 anni, è pensionato, con un reddito pari ad euro CP_ 1.260,00 netti mensili (cfr. dichiarazione dell' ex art. 547 c.p.c., in atti), e vive nella casa coniugale, che è di sua proprietà (circostanza incontestata tra le parti), né risultano dedotte dalla controparte ulteriori entrate (non depositava, comunque, la documentazione richiesta dal Tribunale e sopra detta).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che possa essere confermato a carico del l'assegno di mantenimento già statuito per il figlio in sede presidenziale, a CP_1 sua volta confermativo di quanto già disposto in sede di separazione, dunque euro
300,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, ed oltre alla corresponsione, al 50% ciascuno tra le parti, delle spese straordinarie per il figlio non coperte dal servizio sanitario nazionale, sportive e scolastiche e ricreative. La somma mensile dovrà essere versata al domicilio della resistente dal entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, potendo agire la con gli strumenti previsti dall'art. 473bis.37 c.p.c. in Pt_1 caso di eventuale inadempimento. In vista della natura della causa e della reciproca parziale soccombenza, le spese di lite sono compensate.»
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando che: il Tribunale si Parte_1 era pronunciato sull'assegnazione della casa coniugale senza che alcuno ne avesse fatto rituale istanza, il convenuto avendone invocato la revoca del tutto tardivamente solo nella sua comparsa conclusionale;
fin dal 2015, come già affermato in precedente sentenza di rigetto del rinnovo della pronuncia della separazione resa nell'anno 2020 dal medesimo Tribunale e passata in giudicato, l'appartamento era stato diviso in due, ciascuno di essi coniugi abitando in una porzione, ella con il figlio, ancor oggi non indipendente economicamente;
ella aveva diritto all'assegno divorzile in ragione dello stato di disoccupazione e dell'invalidità riconosciutale al 60%, l'ex marito disponendo di rateo di pensione di circa euro 2.000,oo; ella, contrariamente a quanto
4 affermato dal primo giudicante, aveva allegato e documentato la sua condizione economica versando in atti l'ISEE e la dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla lettura dei suoi estratti conti bancari potendo rilevarsi accrediti praticamente corrispondenti agli importi versatile dal coniuge come disposto in sede di separazione.
Pertanto, concludeva nei termini sopra trascritti.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avverso appello Controparte_1
affermando che, del tutto correttamente, il Tribunale aveva riscontrato non esistere più la casa coniugale, una volta porzionato l'immobile, e che la ricorrente non aveva dimostrato che il loro figlio viveva prevalentemente con la madre, egli dimorando nella porzione dell'alloggio unitamente alla propria badante. Evidenziava che, essendo il matrimonio durato un anno, la ricorrente non aveva alcun diritto a reclamare l'assegno divorzile, costei certo essendo impegnata in occupazione lavorativa non potendo ipotizzarsi che fosse riuscita a sostenersi con i soli euro 200,oo mensilmente da lui corrispostole a titolo di assegno di mantenimento. Egli, d'altro canto, risultava gravato dall'onere di mantenimento del figlio e dal costo della badante.
Chiedeva, dunque, il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e, in via incidentale, che fosse disposto il versamento da parte sua nelle mani del figlio dell'assegno.
La Procura generale esprimeva parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
La Presidente della Sezione, in applicazione della previsione di cui all'art 127 ter c.p.c., disponeva la sostituzione della trattazione orale dell'udienza del 15.5.2025 con il deposito di ulteriori note cui autorizzava le rispettive difese, sulle quali il Collegio ha poi deciso nella camera di consiglio.
* * *
Il motivo di appello formulato dalla ricorrente in merito all'assegnazione della porzione della ex casa coniugale merita accoglimento.
Risulta infatti incontestato che, dopo la separazione, i coniugi concordarono di dividere l'immobile in due unità per continuarne ad abitare ciascuno una parte.
Il figlio della coppia ebbe modo di riferire nel corso del giudizio definitosi tra le stesse parti nell'anno 2020 (verbale dell'udienza tenutasi il 19.6.2019, proc. n. 2073/15), di aver continuato ad abitare con la madre in uno dei due appartamenti in tal modo ricavati, di non avere un buon rapporto con il padre e di non pernottare più con lui.
5 Nel corso del presente procedimento il sig. che ha asserito di vivere con una CP_1
badante, non ha fornito alcun riscontro del fatto che tale assetto, liberamente scelto dal figlio, fosse in qualche modo mutato.
Pertanto, costituendo la superficie impegnata oggi dalla madre e dal figlio comunque parte del più ampio immobile in passato utilizzato dall'intero nucleo, nulla osta a confermarne l'assegnazione, seppur di una sua porzione, in favore della ai Pt_1
sensi dell'art 337 sexies c.c.
Al contrario, non merita censure la sentenza di primo grado riguardo il mancato riconoscimento alla stessa ricorrente del reclamato assegno divorzile.
Ed infatti, la convivenza matrimoniale è durata pochissimi anni (il matrimonio era stato celebrato nell'anno 2004 e la sentenza di separazione è intervenuta nell'anno
2008), sicché non può certo sostenersi che il ménage abbia condizionato in termini sfavorenti le prospettive di vita e di lavoro della ricorrente. Per altro, come correttamente sottolineato dal Tribunale, è certo che costei non abbia rappresentato la sua reale condizione reddituale, come era onerata di fare, sia perché da alcuni estratti del suo conto corrente erano risultati dei significativi versamenti in contante
(a luglio dell'anno 2022, uno da euro 1.200 e uno da euro 750) sia perché non è in alcun modo verosimile che ella abbia potuto sostenersi con il solo assegno mensile di euro 200,oo ricevuto durante la separazione.
Da ultimo, è del pari non accoglibile la richiesta avanzata incidentalmente dal CP_1 per esser autorizzato al versamento diretto dell'assegno di mantenimento nelle mani del figlio in difetto della necessaria istanza del medesimo.
Al solo parziale accoglimento dell'appello principale segue la condanna del resistente al rimborso delle spese anticipate per la lite dal difensore della ricorrente che ne ha chiesto la distrazione, previa lor compensazione per la metà, per come si liquidano in dispositivo nel rispetto del d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, in sol parziale accoglimento dell'impugnazione principale, ogni ulteriore istanza della parte ricorrente e dell'appellante in via incidentale respinta per quanto sopra illustrato di ragione:
- in parziale modifica della sentenza impugnata, conferma l'assegnazione della porzione dell'abitazione familiare occupata dall'appellante e dal figlio dal 2008 di Via Montignoso n. 9 in OM, alla sig.ra ; Parte_1
6 - condanna il sig. a rimborsare all'Avv. Cinzia Buraglia, che ne Controparte_1
ha chiesto la distrazione in proprio favore, le spese di lite che, già operata la riduzione per la compensazione, liquida per il residuo in euro 2.000,oo per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara ricorrere solo per l'appellante incidentale gli estremi Controparte_1 per l'applicazione della sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n.
115/02.
OM, così deciso il 21.5.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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