Art. 31. (Scarcerazione dell'imputato) .
Quando una, sentenza di proscioglimento importa la liberazione dell'imputato detenuto, l'ordine di scarcerazione e' emesso immediatamente dal pubblico ministero.
Quando una, sentenza di proscioglimento importa la liberazione dell'imputato detenuto, l'ordine di scarcerazione e' emesso immediatamente dal pubblico ministero.