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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/11/2024, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 890/2024 promossa da:
(cod. fisc. ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Matteo Urbinati del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Rimini (RN) in Via Aponia n. 36 nonché digitalmente, ex art. 16 sexies d.l. 179/2012 all'indirizzo p.e.c. Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(cod. fisc. ) in persona del curatore
[...] CodiceFiscale_2 dell'eredità giacente avv. Marco Cecchini del foro di Folrì-Cesena con studio a Cesena (FC) in Via Madonna della Scala n. 788 (p.e.c.:
Email_2
- CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo .
MOTIVAZIONE
Con ricorso ritualmente proposto a norma dell'art. 414 c.p.c. Parte_1 conveniva in giudizio la
[...] [...]
per ottenere il pagamento delle Controparte_1 differenze retributive relative alla attività lavorativa di natura subordinata con mansioni di assistente alla poltrona inquadrata al livello 3S del C.C.N.L. STUDI
PROFESSIONALI dalla stessa svolta nel periodo 02\03\2010-19\01\2021 in favore di già titolare dello studio dentistico sito a Rimini Parte_2
(RN) in Via Melozzo da Forlì n. 17 .
Le ragioni della ricorrente venivano esposte nell'atto introduttivo del giudizio nei seguenti termini testuali : “ 1. la SI.ra a far data dal 02.03.2010, Parte_1 ha lavorato, come assistente alla poltrona (inquadrata al livello 3S del C.c.n.l.
“Studi Professionali”) per il Dott. (cod. fisc. Parte_2 C.F._2
), già titolare dello studio dentistico sito in Rimini (RN), in Via Melozzo
[...] da Forlì n. 17 (ivi siglando, all'uopo, apposito contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale) sino al 19.01.2021, data in cui il rapporto de quo cessava formalmente, avendo la ricorrente rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa (docc. nn. 1 - 4: buste paga 2020 consegnate alla lavoratrice, lettera di dimissioni e C.c.n.l. di riferimento + tabella riassuntiva);
2. al momento della cessazione del rapporto, la ricorrente rimaneva creditrice nei confronti del predetto libero professionista della somma lorda di € 9.504,30 (di cui € 5.787,00, a titolo di T.f.r.), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate come per legge, a titolo delle mensilità rimasta integralmente impagate di ottobre, novembre, dicembre 2020, nonché gennaio 2021, come da certificazione unica 2020 che si produce in uno con i conteggi eseguiti in base alle tabelle retributive del summenzionato C.c.n.l. all'epoca vigenti, del livello riconosciuto alla ricorrente ed in linea con l'orario di lavoro indicato nelle buste paga agli atti (docc. n. 5 e 6: certificazione unica 20201 e conteggi sindacali);
3. le dimissioni di cui sopra venivano rassegante, come detto, per giusta causa a seguito del prematuro decesso del datore di lavoro (avvenuto a Rimini in data 12.12.2020 - doc. n. 7), la cui attività di libero professionista non veniva proseguita da nessun altro dentista;
4. si precisa, altresì, che il SI.
[...]
già residente in [...]
Capanna, veniva meno senza lasciare testamento;
5. al tempo del decesso il SI. lasciava come eredi universali la moglie, SI.ra CP_1 [...]
(cod. fisc. ), residente in [...] CodiceFiscale_3
Due Palme n. 2 e due figli, la SI.ra (cod. fisc. Parte_4 [...]
) ed il SI. (cod. fisc. C.F._4 Parte_5 C.F._5
), anch'essi residenti in [...];
6. la SI.ra
[...]
pertanto, inviava in data 19.01.2021, ai potenziali eredi universali Parte_1 una missiva, ove, nel precisare la causa delle dimissioni (mancato versamento delle mensilità), ne chiedeva il loro pagamento, oltre alla consegna dei cedolini paga mancanti (doc. n. 8);
7. per tutta risposta alla ricorrente giungeva la rinuncia all'eredità delle predette persone fisiche datata 18.01.2021, a firma Notar, Dott. con studio in Rimini (RN), Via Flaminia n. 24, Persona_1 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rimini il 20.01.2021, al n. 537- 1T (doc. n. 9);
8. stando così le cose, preso atto della mancata continuazione dell'attività professionale e, dunque, dell'impossibilità che qualcun altro potesse provvedere al pagamento delle sue spettanze retributive, la ricorrente, dopo essersi dimessa per giusta causa, apprendeva dell'apertura della eredità giacente
” avanti il Tribunale di Forlì (proc. R.G. n. 641/2021). Ella, Parte_2 pertanto, depositava apposito atto di intervento, ciò al fine di poter usufruire, quanto meno, del Fondo di Garanzia I.n.p.s.; fondo che, come noto, interverrebbe a tutela del lavoratore (saldandogli, quanto meno, l'intero T.f.r.), nella denegata ipotesi in cui la procedura non potesse onorare il debito alimentare contratto in vita dal defunto. Sul punto, a riprova di quanto sopra, si producono i seguenti docc. nn. 10 - 14 in duplicato informatico: nomina curatore dell'eredità giacente, accettazione incarico da parte del curatore, giuramento curatore, inventario ed atto di intervento);
9. per completezza, si producono le circolari I.n.p.s. che trattano la questione dell'eredità giacente (e precisamente, la n. 74 del 2008 e l'ultima in ordine cronologico, ovvero sia la n. 7 del 2023 - docc. nn. 15 e 16), dalle quali si ricava la necessità della presente vertenza. In particolare, la circolare del 2008, al punto n.
3.3.5 di pag. 13, al fine di permettere al lavoratore di usufruire del “paracadute sociale” costituito dal fondo di garanzia, richiede la produzione all'ente previdenziale della seguente documentazione: • certificato di morte del datore di lavoro;
• originale del titolo esecutivo, con il quale è stato riconosciuto il credito per T.f.r. del lavoratore;
• copia autentica dello stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c.; • copia autentica del riparto finale;
• copia autentica del provvedimento di chiusura della liquidazione. In altri termini, l'I.n.p.s., al di là dell'ulteriore documentazione sopra elencata (e che potrà essere fornita all'ente solo a seguito della chiusura dell'eredità giacente), chiede anche un titolo esecutivo che, ad oggi, la SI.ra non possiede. Da qui la necessità di codesta causa, tesa Parte_1 all'ottenimento di una sentenza di condanna che accerti il quantum retributivo (T.f.r. compreso) preteso dalla ricorrente, al fine di soddisfare le esigenze dell'I.n.p.s. ed impedire che una banale carenza documentale possa inficiare il corretto accesso al fondo di garanzia. ” .
La convenuta, ritualmente citata , non si costituiva in giudizio, e pertanto era dichiarata contumace.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la domanda è risultata fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente, gravata dal relativo onere ex art. 2697 comma 1 cod. civ., attraverso la completa produzione documentale allegata al ricorso − ed in particolare : doc. n. 1: buste paga 2020 consegnate alla lavoratrice;
doc. n. 2: dimissioni per giusta causa;
doc. n. 3: C.c.n.l. di riferimento;
doc. n. 4: tabella riassuntiva;
doc. n. 5: certificazione unica 2020; doc. n. 6: conteggio sindacale;
doc. n. 7: certificato di morte;
doc. n. 8: sollecito di pagamento ai potenziali eredi universali;
doc. n. 9: rinuncia all'eredità; doc. n. 10: duplicato informatico nomina curatore dell'eredità giacente;
doc. n. 11: duplicato informatico accettazione incarico da parte del curatore;
doc. n. 12: duplicato informatico giuramento curatore;
doc. n. 13: duplicato informatico verbale inventario;
doc. n.
14: duplicato informatico atto di intervento;
doc. n. 15: circolare I.n.p.s. n.
74/2008; doc. n. 16: circolare I.n.p.s. n. 70/2023 ) − ha provato l'esecuzione e la effettività del rapporto di lavoro in sostanziale conformità alla posizione esposta in narrativa .
Le circostanze di cui in narrativa si devono in ogni caso ritenere ammesse tenuto conto del fatto che la convenuta , rimasta contumace , non ha assolto all'onere che su di lei incombeva ex art. 416 comma 3 c.p.c. di specifica contestazione degli elementi dedotti dalla ricorrente e di allegazione di eventuali circostanze di fatto contrarie .
Va ricordato che nel rito del lavoro l'art. 416, terzo comma , cod. proc. civ., ponga a carico del convenuto (o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale) un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore , dal mancato adempimento del quale discende un effetto vincolante per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente ( Cass. Sez. L. n. 1562 del 3\02\2003 Riv.
560230) .
Va ancora qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass.
Sez. U n. 13533 del 30/10/2001 Rv. 549956 ) formatasi in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione , che è ferma nel ritenere come il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento debba soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto sia gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento : prova quest'ultima che la convenuta non ha fornito .
Sulla base di questi criteri, tenuto conto dell'inquadramento della parte ricorrente e del lavoro svolto nonché della mancata allegazione, da parte del datore di lavoro di fatti estintivi, vanno riconosciute le differenze e le spettanze retributive specificate nelle conclusioni, come da conteggio analitico offerto in comunicazione con il deposito del ricorso introduttivo e non contestato . Pertanto residua il credito da lavoro di cui al dispositivo oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a norma della disposizione di cui all'art. 429 c.p.c..
Le somme indicate sono al lordo delle ritenute fiscali in quanto, anche in caso di pagamento tardivo, il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, resta comunque obbligato alla ritenute erariali, come si desume per tabulas dall'art. 49, comma 2, lettera b) del DPR n. 917 del 1986 secondo cui costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c..
Per la soccombenza le spese del giudizio cedono a carico della convenuta .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 12\08\2024, disattesa ogni altra
[...] istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contumacia con la
: Controparte_1
1) Accertato che nel periodo 02\03\2010-19\01\2021 Parte_1 ha prestato in favore di già titolare dello studio dentistico Parte_2 sito a Rimini (RN) in Via Melozzo da Forlì n. 17 attività lavorativa di natura subordinata con mansioni di assistente alla poltrona inquadrata al livello 3S del
C.C.N.L. STUDI PROFESSIONALI , condanna la
[...]
in persona del curatore Controparte_1 avv. Marco Cecchini del Foro di Forlì-Cesena a corrispondere alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive la somma complessiva di € 9.504,30 (di cui € 5.787,00 a titolo di TFR ) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria come per legge dal maturato al saldo.
2) Condanna la Controparte_1
in persona del curatore avv. Marco Cecchini del Foro
[...] di Forlì-Cesena al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.309,00 (di cui ero 301,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 19\11\2024. Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'