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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2024, n. 7477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7477 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa
Maria Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del depo- sito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, così come modificato dal d.lgs 149/2022, per il giorno 8.10.2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6657/2022 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. GALLICCHIO ANTONIO , con cui Parte_1 elett.te domiciliata come in atti ricorrente
e
Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv.SANTANIELLO ORLANDO e dall'avv. NAPPO
CLAUDIO ed elett.te domiciliata come in atti resistente
1 Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 13.4.2022, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio la società resistente al fine di sentirla condannare al pagamen- to in proprio favore dell'importo complessivo pari ad € 11.021,19, di cui €
753,43, a titolo di T.F.R., a titolo di differenze retributive maturate in co- stanza ed alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, pre- via declaratoria del proprio diritto alla corresponsione di un trattamento retributivo commisurato a livello superiore rispetto a quello di inquadra- mento formale nonché della sussistenza inter partes di un rapporto di la- voro in modalità full time dalla data di instaurazione.
Nello specifico, deduceva di essere stata assunta con contratto a tempo determinato per il periodo 19/06/2021 – 19/01/2022, inquadrata nel Li- vello 7 del CCNL Pubblici Esercizi Minori, in modalità part – time orizzon- tale 50%, con la qualifica di aiuto banconista. Allegava di aver costante- mente lavorato presso un bar gestito dalla convenuta, denominato “My
Break” ed ubicato all'interno del Centro Commerciale “Auchan”, in Giu- gliano in Campania (NA) alla Via S. Maria a Cubito snc, per 8 ore al gior- no, per 6 giorni alla settimana, per un totale di 48 ore settimanali, ossia dal lunedì alla domenica – con un giorno di riposo variabile e mai coinci- dente con una domenica – dalle 07:00 alle 15:00 oppure dalle 13:00 alle
21:00, specificando di aver ricevuto i turni attraverso una chat di gruppo
(“New My Break”) su whatsapp, come provato per tabulas.( cfr sub doc. 12
).Quanto alle mansioni, affermava di aver svolto sempre mansioni da cas- siera, riconducibili a livello superiore (5; 6 Super;
6) rispetto a quello di formale inquadramento (7). Evidenziava di aver percepito i soli inadeguati trattamenti retributivi desumibili dalle buste paga (sub doc. 9). Precisava, infine, di non aver percepito alcun importo per il mese di ottobre 2021, per il mese di gennaio 2022, per TFR e per ulteriori competenze di fine rappor- to, non avendo fruito di alcun giorno di ferie in costanza di rapporto.
2 Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e di- chiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel Livello Quinto (ovve- ro, in subordine, nel Livello Sesto Super ovvero, in ulteriore subordine, nel
Livello Sesto), del “CCNL per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo” dell'08/02/2018 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva di setto- re, a far data dal 19/09/2021 e/o da quella diversa data ritenuta di giusti- zia;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corre- sponsione di un trattamento retributivo commisurato al Livello Quinto, sin dalla data di instaurazione del rapporto e/o da quella diversa data ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rappor- to di lavoro full time, a far data dall'instaurazione del rapporto, e/o comun- que il diritto della ricorrente alla corresponsione in proprio favore delle retri- buzioni per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato e non retribui- to, ai sensi dell'art. 2108 c.c. e della contrattazione collettiva di settore;
4) accertate le circostanze di fatto di cui in ricorso, condannare parte convenu- ta al pagamento in favore del ricorrente al complessivo importo pari ad €
11.021,19, di cui € 753,43, a titolo di T.F.R., ovvero a quei diversi importi ritenuti di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate in costanza e/o alla cessazione del rapporto nonché di risarcimento danni commisurati alla retribuzione non percepita dal 19/10/2021 al 03/01/2022, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e della contrattazione collettiva di settore, come da conteggi da pagina 16 a pagina 23, ovvero in quella diversa misura rite- nuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla matu- razione di ciascun credito sino al soddisfo”.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta eccepiva l'inammissibilità del- la domanda per indeterminatezza della stessa e nel merito contestava la ri- costruzione dei fatti operata dalla sia con riferimento agli orari che Pt_1 alle mansioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
Così sintetizzato il dialogo processuale, va osservato quanto segue.
3 Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla parte convenuta, posto che il ricorso contiene gli elementi essenziali del petitum e della causa petendi.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, essendo incontestata la durata del rapporto, e essendo stato de- positato in atti il contratto di lavoro a tempo determinato part time, l'istante,
a differenza di quanto documentato nel suddetto contratto, chiede l'accertamento del rapporto di lavoro full time oltre al riconoscimento di un livello superiore (V o VI) a quello cui la stessa risulta inquadrata (VII).
Ovviamente, in base al principio dell'onere della prova, spettava alla parte ricorrente fornire adeguata prova di quanto dedotto.
Orbene, dall'analisi analitica e complessiva delle prove orali, non è emerso quanto richiesto dalla parte attrice.
Al riguardo, è opportuno richiamare la deposizione resa dall'unico teste di parte ricorrente.
Ed invero, , dichiarava quanto segue: “sono in- Parte_2 differente”. Adr:”Non ho mai lavorato per la società convenuta”. Adr:”Ho lavo- rato, come venditore per very mobile, all'interno del centro commerciale di
Giugliano, da fine maggio 2021 al 24.8.2021”. Adr:”Conosco la ricorrente in quanto è un' amica di una mia ex compagna di Liceo ed inoltre Ella l'ho rivi- sta all'interno del Bar My Break sito nel centro commerciale di Giuglia- no”.Adr:”Preciso che io ho iniziato a vedere la ricorrente a lavoro verso la me- tà di giugno, epoca in cui il bar ha iniziato la sua attività”. Adr:”Io avevo due turni di lavoro, ossia o lavoravo dalle 9.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 21.00 per sei giorni a settimana;
il mio giorno di ferie poteva essere coincidente con uno infrasettimanale, mai con il sabato e la domenica”.
Adr:”Quando svolgevo il turno di mattina, io prima di iniziare alle 9.00, an- davo al bar in cui lavorava la ricorrente per prendere il caffè e vedevo la sud- detta in qualità di addetta alla cassa.”.
4 Adr:”Quando svolgevo il turno di pomeriggio, pure mi recavo al bar per pren- dere il caffè prima delle ore 15.00 e pure vedevo la ricorrente dietro alla cas- sa”.
Adr:”Preciso che io lavoravo inizialmente nella galleria opposta a quella in cui era sito il bar, successivamente, da inizio luglio, invece, ho lavorato, prati- camente, in uno stand sito di fronte al bar”.
Adr:”Pertanto, quando io ero di turno mi capitava di vedere la ricorrente che era sempre addetta alla cassa, pochissime volte, invece, mi è capitato di ve- derla servire i tavoli o fare altro”.
Adr:”La ricorrente mi riferiva che i suoi turni di lavoro erano dalla mattina fino al pomeriggio tardi, oppure dal pomeriggio fino alla sera”.
Adr:”Quando io lavoravo di mattina, la vedevo dalle 9.00 fino alle 15.00, in quanto smontavamo insieme e andavamo via insieme”.
Adr:”Quando lavoravo di pomeriggio, la vedevo dalle 15.00 fino alle 21.00, orario di chiusura, e andavamo via insieme.”
Adr:”Quando io lavoravo di mattina e il mio turno non coincideva con quella della ricorrente, la vedevo arrivare verso le 13.00”.
Adr:”Quanto l'orario da me sopra riferito è relativo a sei giorni a settimana compreso il sabato e la domenica”.
Adr:”Nulla conosco della retribuzione della ricorrente”.
Adr:”Io ho lavorato fino al 24/26 agosto e posso dire che anche la ricorrente ha lavorato fino a quel periodo, senza ferie”.
Orbene, il suddetto teste non aveva contezza diretta né degli orari effettiva- mente espletati dalla ricorrente, né delle mansioni dalla medesima svolte, in quanto, come da lui stesso dichiarato, solo saltuariamente si recava presso il bar MY BREAK e si fermava il tempo di un caffè prima di iniziare il suo turno.
Pertanto, data l'insufficienza probatoria emersa in sede istruttoria, si ritiene che la ricorrente non fornito la prova di un orario diverso da quello previsto nel contratto di lavoro (part-time orizzontale).
5 Lo stesso dicasi per le mansioni svolte dal ricorrente, pienamente confacenti al livello di inquadramento 7° del CCNL di settore, non essendo emerso la pre- valenza delle attività di cui alle declaratorie richieste.
Quanto sopra risulta altresì confermato dai testimoni di parte resistente;
en- trambi infatti hanno concordato circa l'orario di lavoro indicato in contratto.
In particolare, il teste di parte resistente dichiarava quanto se- Testimone_1 gue: “sono un consulente aziendale nell'ambito food, per cui la società conve- nuta è una mia cliente dal maggio 2021”.
Adr:”Ho un rapporto di collaborazione autonoma con la suddetta società; nella fase di start up io ho frequentato la sede di Giugliano anche ogni giorno e ciò fino a fine anno e mi trattenevo fino a fine giornata lavorativa;
nel 2022, inve- ce, mi sono recato presso la suddetta società in media tre volte a settimana”.
Adr:”In qualità di consulente aziendale, conosco i dipendenti della società tra cui la ricorrente, assunta con contratta a tempo determinato dal giugno del
2021”. Testi
”Preciso che io mi occupo solo di organizzazione e riorganizzazione azien- dale, delle buste paghe, invece, si occupa esclusivamente il consulente del la- voro”. Testi
”Preciso che io, organizzando la strat up di giugno 2021, ho avuto modo di organizzare anche i turni lavorativi, pertanto, posso dire con certezza che tutti i dipendenti, a quell'epoca, lavoravano 20 ore settimanali con un giorno di riposo che non coincideva con la domenica, essendo il locale all'interno di un centro commerciale ex Auchan di Giugliano”.
Adr:”Io comunicavo direttamente e verbalmente i turni agli interessati, ogni fine settimana, e non attraverso una chat, nella quale ero inserito unitamente agli altri dipendenti ma non comunicavo i turni attraverso questa chat e non ricordo il nome;
la chat era un servizio di team building, cioè una tecnica di lavoro per fare squadra”.
Adr:”Ricordo che la ricorrente ha lavorato fino alla metà di ottobre, dopo era assente per malattia, dopodiché non abbiamo avuto più notizie, non essendo più rientrata a lavoro”.
6 Adr:”Non è vero che è stata licenziata dal rappresentante della società anzi ricordo che, sia io che il legale rappresentante della società sig. Parte_3 provato a chiamarla telefonicamente e anche mediante la chat gruppo
[...] dei ragazzi ma non ho mai ricevuto alcuna risposta”.
Adr:”La ricorrente era aiuto banconista, non è mai stata formalmente addetta alla cassa, se non per sostituire magari temporaneamente una collega ”.
L'altra teste , dichiarava quanto segue: “sono indifferente”. Testimone_3
Adr:”Ho lavorato per circa 8/9 anni per la società convenuta in qualità di banconista presso la sede sita in Giugliano”.
Adr:”La ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me ma non ricordo esatta- mente l'anno in cui ha iniziato a lavorare, se ben ricordo, circa 3 anni fa e ha lavorato per pochi mesi”.
Adr:”Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare dopo il covid con mansio- ni di aiuto barista”.
Adr:”Io lavoravo 4 ore al giorno a seconda dei turni, i turni erano tre su sei giorni a settimana dal lunedì al sabato”.
Adr:”Anche la ricorrente svolgeva turni di 4 ore giornaliere e la sua turnazione non sempre coincideva con la mia”.
Adr:”In tutto le ore in cui lavoravamo erano di 20 ore settimanali”.
Adr:”La ricorrente lavorava, come me, presso il Centro Commerciale Auchan sito in Giugliano”.
Adr:”La società non ci ha mai chiesto di lavorare nelle ore supplementare per- ché era un periodo particolare in cui il lavoro era scarso”.
Adr:”Preciso che io ho dato le dimissioni il 16.12.2023 e ho ricevuto tutto quello che mi spettava”.
Adr:”Preciso altresì che io ho sempre ricevuto tutte le retribuzioni mensili”.
Adr:”Io venivo pagata con bonifico, so che questa modalità vale per tutti per- ché il titolare della società paga solo con il bonifico”.
Adr:” I turni venivano organizzati dai dipendenti che gestivamo il tutto e il ti- tolare ci lasciava libero di gestire i turni come volevamo”.
7 Adr: “E' vero che esisteva la chat del gruppo di lavoro denominato “New my break”. Testi
”Riconosco in quella che mi viene esibita dall'ufficio i turni di cui sopra”.
D'altro canto, la convenuta ha prodotto solo i bonifici relativi alle retribuzioni pagate sino a settembre 2021 (compreso) e non ha assolto all'onere probatorio avente ad oggetto l'avvenuto pagamento delle retribuzioni pacificamente dovu- te relative al mese di ottobre 2021, essendo difatti pacifico tra le parti che la abbia lavorato quantomeno sino al 12/10/2021 (cfr. pag. 28, capo n. 6, Pt_1 memoria convenuta) e il TFR.
Tali voci trovano la propria fonte nella legge e la prova del pagamento doveva essere fornita dal resistente, cosa che nella specie non è avvenuta.
Pertanto, in conclusione, alla ricorrente spetta per il tfr la somma lorda di E.
381,81 e per la retribuzione di ottobre la somma lorda di E. 300,00 oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole voci del credito sino al soddisfo.
L'accoglimento in minima parte della domanda costituisce giustificato motivo per compensare in toto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R. Palumbo, nella cau- sa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la convenu- ta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di E.
681,81 di cui E. 381,81 a titolo di t.f.r. ed E. 300,00 a titolo di retribu- zione per ottobre 2021 (fino al 12 ottobre), oltre accessori come per legge dalla maturazione delle singole voci del credito sino al soddisfo;
2) Compensa le spese di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 7.11.2024
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
8 9
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa
Maria Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del depo- sito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, così come modificato dal d.lgs 149/2022, per il giorno 8.10.2024, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6657/2022 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. GALLICCHIO ANTONIO , con cui Parte_1 elett.te domiciliata come in atti ricorrente
e
Controparte_1 rappr. e difeso dall'avv.SANTANIELLO ORLANDO e dall'avv. NAPPO
CLAUDIO ed elett.te domiciliata come in atti resistente
1 Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 13.4.2022, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio la società resistente al fine di sentirla condannare al pagamen- to in proprio favore dell'importo complessivo pari ad € 11.021,19, di cui €
753,43, a titolo di T.F.R., a titolo di differenze retributive maturate in co- stanza ed alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, pre- via declaratoria del proprio diritto alla corresponsione di un trattamento retributivo commisurato a livello superiore rispetto a quello di inquadra- mento formale nonché della sussistenza inter partes di un rapporto di la- voro in modalità full time dalla data di instaurazione.
Nello specifico, deduceva di essere stata assunta con contratto a tempo determinato per il periodo 19/06/2021 – 19/01/2022, inquadrata nel Li- vello 7 del CCNL Pubblici Esercizi Minori, in modalità part – time orizzon- tale 50%, con la qualifica di aiuto banconista. Allegava di aver costante- mente lavorato presso un bar gestito dalla convenuta, denominato “My
Break” ed ubicato all'interno del Centro Commerciale “Auchan”, in Giu- gliano in Campania (NA) alla Via S. Maria a Cubito snc, per 8 ore al gior- no, per 6 giorni alla settimana, per un totale di 48 ore settimanali, ossia dal lunedì alla domenica – con un giorno di riposo variabile e mai coinci- dente con una domenica – dalle 07:00 alle 15:00 oppure dalle 13:00 alle
21:00, specificando di aver ricevuto i turni attraverso una chat di gruppo
(“New My Break”) su whatsapp, come provato per tabulas.( cfr sub doc. 12
).Quanto alle mansioni, affermava di aver svolto sempre mansioni da cas- siera, riconducibili a livello superiore (5; 6 Super;
6) rispetto a quello di formale inquadramento (7). Evidenziava di aver percepito i soli inadeguati trattamenti retributivi desumibili dalle buste paga (sub doc. 9). Precisava, infine, di non aver percepito alcun importo per il mese di ottobre 2021, per il mese di gennaio 2022, per TFR e per ulteriori competenze di fine rappor- to, non avendo fruito di alcun giorno di ferie in costanza di rapporto.
2 Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e di- chiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel Livello Quinto (ovve- ro, in subordine, nel Livello Sesto Super ovvero, in ulteriore subordine, nel
Livello Sesto), del “CCNL per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo” dell'08/02/2018 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva di setto- re, a far data dal 19/09/2021 e/o da quella diversa data ritenuta di giusti- zia;
2) in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corre- sponsione di un trattamento retributivo commisurato al Livello Quinto, sin dalla data di instaurazione del rapporto e/o da quella diversa data ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rappor- to di lavoro full time, a far data dall'instaurazione del rapporto, e/o comun- que il diritto della ricorrente alla corresponsione in proprio favore delle retri- buzioni per il lavoro supplementare e/o straordinario prestato e non retribui- to, ai sensi dell'art. 2108 c.c. e della contrattazione collettiva di settore;
4) accertate le circostanze di fatto di cui in ricorso, condannare parte convenu- ta al pagamento in favore del ricorrente al complessivo importo pari ad €
11.021,19, di cui € 753,43, a titolo di T.F.R., ovvero a quei diversi importi ritenuti di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate in costanza e/o alla cessazione del rapporto nonché di risarcimento danni commisurati alla retribuzione non percepita dal 19/10/2021 al 03/01/2022, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e della contrattazione collettiva di settore, come da conteggi da pagina 16 a pagina 23, ovvero in quella diversa misura rite- nuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla matu- razione di ciascun credito sino al soddisfo”.
Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta eccepiva l'inammissibilità del- la domanda per indeterminatezza della stessa e nel merito contestava la ri- costruzione dei fatti operata dalla sia con riferimento agli orari che Pt_1 alle mansioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
Così sintetizzato il dialogo processuale, va osservato quanto segue.
3 Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda formulata dalla parte convenuta, posto che il ricorso contiene gli elementi essenziali del petitum e della causa petendi.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ed invero, essendo incontestata la durata del rapporto, e essendo stato de- positato in atti il contratto di lavoro a tempo determinato part time, l'istante,
a differenza di quanto documentato nel suddetto contratto, chiede l'accertamento del rapporto di lavoro full time oltre al riconoscimento di un livello superiore (V o VI) a quello cui la stessa risulta inquadrata (VII).
Ovviamente, in base al principio dell'onere della prova, spettava alla parte ricorrente fornire adeguata prova di quanto dedotto.
Orbene, dall'analisi analitica e complessiva delle prove orali, non è emerso quanto richiesto dalla parte attrice.
Al riguardo, è opportuno richiamare la deposizione resa dall'unico teste di parte ricorrente.
Ed invero, , dichiarava quanto segue: “sono in- Parte_2 differente”. Adr:”Non ho mai lavorato per la società convenuta”. Adr:”Ho lavo- rato, come venditore per very mobile, all'interno del centro commerciale di
Giugliano, da fine maggio 2021 al 24.8.2021”. Adr:”Conosco la ricorrente in quanto è un' amica di una mia ex compagna di Liceo ed inoltre Ella l'ho rivi- sta all'interno del Bar My Break sito nel centro commerciale di Giuglia- no”.Adr:”Preciso che io ho iniziato a vedere la ricorrente a lavoro verso la me- tà di giugno, epoca in cui il bar ha iniziato la sua attività”. Adr:”Io avevo due turni di lavoro, ossia o lavoravo dalle 9.00 alle 15.00 o dalle 15.00 alle 21.00 per sei giorni a settimana;
il mio giorno di ferie poteva essere coincidente con uno infrasettimanale, mai con il sabato e la domenica”.
Adr:”Quando svolgevo il turno di mattina, io prima di iniziare alle 9.00, an- davo al bar in cui lavorava la ricorrente per prendere il caffè e vedevo la sud- detta in qualità di addetta alla cassa.”.
4 Adr:”Quando svolgevo il turno di pomeriggio, pure mi recavo al bar per pren- dere il caffè prima delle ore 15.00 e pure vedevo la ricorrente dietro alla cas- sa”.
Adr:”Preciso che io lavoravo inizialmente nella galleria opposta a quella in cui era sito il bar, successivamente, da inizio luglio, invece, ho lavorato, prati- camente, in uno stand sito di fronte al bar”.
Adr:”Pertanto, quando io ero di turno mi capitava di vedere la ricorrente che era sempre addetta alla cassa, pochissime volte, invece, mi è capitato di ve- derla servire i tavoli o fare altro”.
Adr:”La ricorrente mi riferiva che i suoi turni di lavoro erano dalla mattina fino al pomeriggio tardi, oppure dal pomeriggio fino alla sera”.
Adr:”Quando io lavoravo di mattina, la vedevo dalle 9.00 fino alle 15.00, in quanto smontavamo insieme e andavamo via insieme”.
Adr:”Quando lavoravo di pomeriggio, la vedevo dalle 15.00 fino alle 21.00, orario di chiusura, e andavamo via insieme.”
Adr:”Quando io lavoravo di mattina e il mio turno non coincideva con quella della ricorrente, la vedevo arrivare verso le 13.00”.
Adr:”Quanto l'orario da me sopra riferito è relativo a sei giorni a settimana compreso il sabato e la domenica”.
Adr:”Nulla conosco della retribuzione della ricorrente”.
Adr:”Io ho lavorato fino al 24/26 agosto e posso dire che anche la ricorrente ha lavorato fino a quel periodo, senza ferie”.
Orbene, il suddetto teste non aveva contezza diretta né degli orari effettiva- mente espletati dalla ricorrente, né delle mansioni dalla medesima svolte, in quanto, come da lui stesso dichiarato, solo saltuariamente si recava presso il bar MY BREAK e si fermava il tempo di un caffè prima di iniziare il suo turno.
Pertanto, data l'insufficienza probatoria emersa in sede istruttoria, si ritiene che la ricorrente non fornito la prova di un orario diverso da quello previsto nel contratto di lavoro (part-time orizzontale).
5 Lo stesso dicasi per le mansioni svolte dal ricorrente, pienamente confacenti al livello di inquadramento 7° del CCNL di settore, non essendo emerso la pre- valenza delle attività di cui alle declaratorie richieste.
Quanto sopra risulta altresì confermato dai testimoni di parte resistente;
en- trambi infatti hanno concordato circa l'orario di lavoro indicato in contratto.
In particolare, il teste di parte resistente dichiarava quanto se- Testimone_1 gue: “sono un consulente aziendale nell'ambito food, per cui la società conve- nuta è una mia cliente dal maggio 2021”.
Adr:”Ho un rapporto di collaborazione autonoma con la suddetta società; nella fase di start up io ho frequentato la sede di Giugliano anche ogni giorno e ciò fino a fine anno e mi trattenevo fino a fine giornata lavorativa;
nel 2022, inve- ce, mi sono recato presso la suddetta società in media tre volte a settimana”.
Adr:”In qualità di consulente aziendale, conosco i dipendenti della società tra cui la ricorrente, assunta con contratta a tempo determinato dal giugno del
2021”. Testi
”Preciso che io mi occupo solo di organizzazione e riorganizzazione azien- dale, delle buste paghe, invece, si occupa esclusivamente il consulente del la- voro”. Testi
”Preciso che io, organizzando la strat up di giugno 2021, ho avuto modo di organizzare anche i turni lavorativi, pertanto, posso dire con certezza che tutti i dipendenti, a quell'epoca, lavoravano 20 ore settimanali con un giorno di riposo che non coincideva con la domenica, essendo il locale all'interno di un centro commerciale ex Auchan di Giugliano”.
Adr:”Io comunicavo direttamente e verbalmente i turni agli interessati, ogni fine settimana, e non attraverso una chat, nella quale ero inserito unitamente agli altri dipendenti ma non comunicavo i turni attraverso questa chat e non ricordo il nome;
la chat era un servizio di team building, cioè una tecnica di lavoro per fare squadra”.
Adr:”Ricordo che la ricorrente ha lavorato fino alla metà di ottobre, dopo era assente per malattia, dopodiché non abbiamo avuto più notizie, non essendo più rientrata a lavoro”.
6 Adr:”Non è vero che è stata licenziata dal rappresentante della società anzi ricordo che, sia io che il legale rappresentante della società sig. Parte_3 provato a chiamarla telefonicamente e anche mediante la chat gruppo
[...] dei ragazzi ma non ho mai ricevuto alcuna risposta”.
Adr:”La ricorrente era aiuto banconista, non è mai stata formalmente addetta alla cassa, se non per sostituire magari temporaneamente una collega ”.
L'altra teste , dichiarava quanto segue: “sono indifferente”. Testimone_3
Adr:”Ho lavorato per circa 8/9 anni per la società convenuta in qualità di banconista presso la sede sita in Giugliano”.
Adr:”La ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me ma non ricordo esatta- mente l'anno in cui ha iniziato a lavorare, se ben ricordo, circa 3 anni fa e ha lavorato per pochi mesi”.
Adr:”Ricordo che la ricorrente ha iniziato a lavorare dopo il covid con mansio- ni di aiuto barista”.
Adr:”Io lavoravo 4 ore al giorno a seconda dei turni, i turni erano tre su sei giorni a settimana dal lunedì al sabato”.
Adr:”Anche la ricorrente svolgeva turni di 4 ore giornaliere e la sua turnazione non sempre coincideva con la mia”.
Adr:”In tutto le ore in cui lavoravamo erano di 20 ore settimanali”.
Adr:”La ricorrente lavorava, come me, presso il Centro Commerciale Auchan sito in Giugliano”.
Adr:”La società non ci ha mai chiesto di lavorare nelle ore supplementare per- ché era un periodo particolare in cui il lavoro era scarso”.
Adr:”Preciso che io ho dato le dimissioni il 16.12.2023 e ho ricevuto tutto quello che mi spettava”.
Adr:”Preciso altresì che io ho sempre ricevuto tutte le retribuzioni mensili”.
Adr:”Io venivo pagata con bonifico, so che questa modalità vale per tutti per- ché il titolare della società paga solo con il bonifico”.
Adr:” I turni venivano organizzati dai dipendenti che gestivamo il tutto e il ti- tolare ci lasciava libero di gestire i turni come volevamo”.
7 Adr: “E' vero che esisteva la chat del gruppo di lavoro denominato “New my break”. Testi
”Riconosco in quella che mi viene esibita dall'ufficio i turni di cui sopra”.
D'altro canto, la convenuta ha prodotto solo i bonifici relativi alle retribuzioni pagate sino a settembre 2021 (compreso) e non ha assolto all'onere probatorio avente ad oggetto l'avvenuto pagamento delle retribuzioni pacificamente dovu- te relative al mese di ottobre 2021, essendo difatti pacifico tra le parti che la abbia lavorato quantomeno sino al 12/10/2021 (cfr. pag. 28, capo n. 6, Pt_1 memoria convenuta) e il TFR.
Tali voci trovano la propria fonte nella legge e la prova del pagamento doveva essere fornita dal resistente, cosa che nella specie non è avvenuta.
Pertanto, in conclusione, alla ricorrente spetta per il tfr la somma lorda di E.
381,81 e per la retribuzione di ottobre la somma lorda di E. 300,00 oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole voci del credito sino al soddisfo.
L'accoglimento in minima parte della domanda costituisce giustificato motivo per compensare in toto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa M.R. Palumbo, nella cau- sa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna la convenu- ta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di E.
681,81 di cui E. 381,81 a titolo di t.f.r. ed E. 300,00 a titolo di retribu- zione per ottobre 2021 (fino al 12 ottobre), oltre accessori come per legge dalla maturazione delle singole voci del credito sino al soddisfo;
2) Compensa le spese di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 7.11.2024
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
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