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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5351/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5351/2021
PROMOSSA DA
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
Calogero Napoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 13.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Pag. 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 505/2021, emessa in Controparte_1
data 08.10.2021 dal Giudice di Pace di Lentini nel procedimento di cui al n. r.g.
289/2021, con cui è stata annullato l'atto di ingiunzione fiscale emesso, ai sensi del R.D.
n. 639/1910, dall'appellante, con il quale veniva chiesto, all'appellata, il pagamento di €
480,00 a titolo di ripetizione dell'indebito delle ritenute IRPEF corrisposte sulla somma di € 2.400,00 versata in data 08.08.2016 per le mensilità relative al periodo da gennaio
2016 ad agosto 2016 dell'assegno divorzile posto a carico di , ex Controparte_3 coniuge dell'appellata e dipendente della base militare.
2. - Si è costituita in giudizio , eccependo: a) l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art. 339, co. 3 c.p.c.; b) la nullità dell'ingiunzione per difetto di firma autografa;
c) il difetto di giurisdizione del giudice adito;
d) l'infondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
3. - La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Risultano, anzitutto, infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario e di inappellabilità della sentenza ex art. 339, comma 3, c.p.c.
4.1. - Quanto alla prima, si osserva che le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate (volontariamente o coattivamente) dal sostituto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (cfr. Se. Un., n. 15031/2009).
In tali controversie, invero, manca di regola un “atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui al D.lgs. n. 546/1992, riconducibile all'autorità fiscale. Non è sufficiente, infatti, che su una controversia si proietti il riflesso di una norma tributaria
Pag. 2 di 8 perché la stessa venga sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, ma occorre che la stessa abbia ad oggetto direttamente il rapporto tributario e non soltanto gli effetti indiretti di una norma fiscale (cfr. Cass. n. 9246/2018).
Nel caso in esame, l'azione esercitata dal si fonda su una pretesa Controparte_1
restitutoria di natura civilistica, volta ad ottenere il rimborso di una somma che l'amministrazione assume essere stata indebitamente corrisposta per omessa trattenuta fiscale. Tale azione non implica l'esercizio di poteri autoritativi o l'emissione di atti impositivi da parte di un'amministrazione finanziaria, ma si traduce in una domanda estranea al rapporto tributario in senso stretto.
Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
4.2. - Quanto all'eccezione di inappellabilità, basti osservare come le censure svolte dall'appellante appaiano volte a censurare la decisione gravata sotto il profilo della violazione di norme costituzionali o, comunque, di principi informatori della materia.
Dal che discende, per testuale previsione normativa, l'appellabilità della sentenza.
5. - Nel merito, l'appello va rigettato.
5.1. - Al riguardo, va premesso che, in tema di trattenute fiscali, la responsabilità del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti grava sul sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 600/1973, il quale deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è un'imposta progressiva, diretta e personale, applicata ai redditi da lavoro e da pensione, come previsto dall'art. 53 Cost., secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
L'imposta che i cittadini sono tenuti a versare, dunque, è proporzionale all'aumentare della loro possibilità economica.
Proprio sulla base del suddetto principio, il legislatore ha previsto una “no tax area”, introdotta con l'art. 2 L. n. 289/2002, secondo il quale i contribuenti che percepiscono un reddito non superiore ad € 8.174,00 non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF.
Pag. 3 di 8 Ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 322/1998, i sostituti d'imposta devono trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione unica relativa a tutti i percipienti, che indichi i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione.
5.2. - Il Provvedimento prot. 34755/2010 del 03.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto le ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi, ha chiarito l'applicabilità delle disposizioni dettate per l'effettuazione della ritenuta
IRPEF del 20% anche in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta, in attuazione dell'art. 15, co. 2, D.L. n. 78/2009, secondo il quale in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, i terzi erogatori delle somme, se rivestono la qualifica di sostituti di imposta, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il detto provvedimento prevede, inoltre, al fine di consentire le operazioni di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, che il terzo erogatore debba rilasciare apposita certificazione al creditore pignoratizio e comunicare al debitore l'effettuazione del pagamento e l'ammontare delle ritenute operate, indicando, inoltre, nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati. D'altro canto, il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Il debitore, infine, se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, deve indicare in tale dichiarazione i dati relativi al creditore e al rapporto che ha dato origine al debito.
5.3. - Ai sensi dell'art. 1, co. 2, del suddetto provvedimento il terzo erogatore non deve effettuare la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Sul punto, la Circolare interpretativa n. 8 del 02.03.2011 dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta al fine di fornire chiarimenti sul provvedimento in oggetto, ha precisato che l'esigenza di semplificazione, che risponde a quella dell'erario di dare effettiva
Pag. 4 di 8 attuazione al prelievo, comporta che il terzo non sia tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme debbano o meno subire la ritenuta. Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla.
Le ritenute subite dal creditore pignoratizio in forza del Provvedimento potranno essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione;
se l'ammontare delle ritenute subite è superiore all'imposta risultante dalla dichiarazione, il creditore pignoratizio avrà diritto, a sua scelta, di scomputare l'eccedenza dall'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
La suddetta Circolare ha, altresì, chiarito che gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Ne deriva che gli stessi, ove corrisposti da un soggetto che rivesta la qualità di sostituto di imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte.
5.4. - Con riguardo al caso in esame, il appellante sostiene di aver CP_1
erroneamente versato all'appellata l'importo di € 2.400,00 (corrispondente a n. 8 mensilità dell'assegno divorzile, pari ad € 300,00, posto a carico di , Controparte_3 ex coniuge e dipendente del ), senza operare la ritenuta d'acconto del 20%. CP_1
Per tale ragione, ha promosso ingiunzione fiscale nei confronti dell'appellata per la somma di € 480,00, a titolo di ripetizione di indebito delle ritenute IRPEF non trattenute
(pari, appunto, al 20% dell'importo interamente versato di € 2.400,00).
5.4.1. - Ebbene, anzitutto, alla luce dei principi sopra richiamati, va evidenziato che il appellante, quale terzo erogatore delle somme dovute all'appellata a titolo di CP_1 assegno divorzile, rivestendo la qualifica di sostituto d'imposta, aveva l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto del 20%.
Invero, pur avendo l'appellata affermato di possedere un reddito inferiore ad € 8.174,00, la stessa non ha provato di aver comunicato all'Amministrazione appellante tale circostanza, non essendo stata prodotta in atti alcuna dichiarazione sostitutiva ex artt. 47
Pag. 5 di 8 e 76 D.P.R. n. 445/2000 con la quale la creditrice appellata abbia comunicato al terzo erogatore l'insussistenza delle condizioni che impongono l'obbligo della ritenuta.
In mancanza di tale dichiarazione, quindi, il sostituto di imposta era obbligato ad operare la ritenuta, salva la possibilità, per l'appellata, non obbligata al pagamento dell'IRPEF, di recuperare tale somma mediante il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
5.4.2. - Tuttavia, non può configurarsi, nel caso in esame, la fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
5.4.3. - L'azione di ripetizione dell'indebito, disciplinata dall'art. 2033 c.c., prevede che, qualora venga effettuato un pagamento non dovuto, il solvens ha diritto di ripetere ciò che ha già pagato dall'accipiens.
Il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe all'attore la dimostrazione sia dell'avvenuto pagamento sia della mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 30713/2018).
5.4.4. - Nel caso in esame, la somma corrisposta all'appellata era interamente dovuta a titolo di mantenimento in virtù di un provvedimento giudiziario (sentenza di divorzio) e non costituisce indebito oggettivo.
L'omessa trattenuta fiscale configura un inadempimento dell'obbligo tributario da parte del sostituto d'imposta nei confronti del Fisco, con la conseguenza che è il sostituto d'imposta a rimanere obbligato verso l'Erario, non il percipiente, il quale non può divenire debitore della somma che il sostituto avrebbe dovuto trattenere.
5.5. - D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussiste, nel caso di specie, alcun diritto-dovere per l'Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte.
Invero, l'indebito oggettivo nei rapporti pubblici si configura quando il pubblico dipendente percepisca somme non spettanti, ad esempio per errore di calcolo delle retribuzioni, per attribuzione di trattamento economico in assenza di presupposti, ovvero per erroneo riconoscimento di progressioni economiche e/o indennità.
Pag. 6 di 8 In tali ipotesi, in cui le somme siano state elargite sine titulo, la P.A., in virtù degli orientamenti giurisprudenziali citati dall'appellante, ha un dovere giuridico di agire per il recupero in base alle regole dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cons. Stato
n. 2903/2014; Corte Cost. n. 8/2023; Cass. n. 18674/2014; Sez. Un. n. 24418/2010).
5.5.1. - Nella fattispecie che ci occupa, invece, non vi è stato un pagamento non dovuto, poiché l'appellata aveva pieno titolo per ricevere l'intero importo dell'assegno e, dunque, non ha percepito somme ulteriori sine titulo.
La mancata trattenuta dell'IRPEF costituisce un inadempimento dell'obbligo fiscale in capo al sostituto d'imposta, ma non trasforma l'intera somma percepita dal creditore pignoratizio in un'entrata indebita, con la conseguenza che il sostituto non può rivalersi sul percipiente attraverso un'azione di ripetizione di indebito.
A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, laddove l'Amministrazione avesse operato la ritenuta d'acconto, l'appellata - in quanto soggetto esente da imposizione in forza della propria condizione reddituale - avrebbe avuto il diritto di recuperare l'importo mediante scomputo dall'imposta successiva o tramite istanza di rimborso nella dichiarazione annuale.
L'interesse fiscale, pertanto, risulta adeguatamente garantito dall'ordinaria dinamica del sistema dichiarativo e non può giustificare l'esperibilità di un'azione restitutoria da parte del sostituto, in carenza di un'effettiva attribuzione indebita.
6. - Alla luce di quanto esposto, l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e s.m.i., secondo il valore effettivo della causa (scaglione sino a € 1.100,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante.
7.1. - Ricorrono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, in quanto l'impugnazione è stata rigettata integralmente. Resta ferma la
Pag. 7 di 8 competenza dell'amministrazione in ordine alla verifica della concreta debenza dell'importo aggiuntivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
5351/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto dal Controparte_1
di avverso la sentenza n. 505/2021, emessa in
[...] CP_1
data 08.10.2021 dal Giudice di Pace di Lentini nel procedimento di cui al n. r.g.
289/2021, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
2) Condanna il Controparte_1
, alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che si
[...] Controparte_2 liquidano in complessivi € 494,00 a titolo di compensi (fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfetario spese al 15%,
c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Visto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso a Siracusa, in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5351/2021
PROMOSSA DA
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_1
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
Calogero Napoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 13.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Pag. 1 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza n. 505/2021, emessa in Controparte_1
data 08.10.2021 dal Giudice di Pace di Lentini nel procedimento di cui al n. r.g.
289/2021, con cui è stata annullato l'atto di ingiunzione fiscale emesso, ai sensi del R.D.
n. 639/1910, dall'appellante, con il quale veniva chiesto, all'appellata, il pagamento di €
480,00 a titolo di ripetizione dell'indebito delle ritenute IRPEF corrisposte sulla somma di € 2.400,00 versata in data 08.08.2016 per le mensilità relative al periodo da gennaio
2016 ad agosto 2016 dell'assegno divorzile posto a carico di , ex Controparte_3 coniuge dell'appellata e dipendente della base militare.
2. - Si è costituita in giudizio , eccependo: a) l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello ex art. 339, co. 3 c.p.c.; b) la nullità dell'ingiunzione per difetto di firma autografa;
c) il difetto di giurisdizione del giudice adito;
d) l'infondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
3. - La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Risultano, anzitutto, infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario e di inappellabilità della sentenza ex art. 339, comma 3, c.p.c.
4.1. - Quanto alla prima, si osserva che le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate (volontariamente o coattivamente) dal sostituto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario (cfr. Se. Un., n. 15031/2009).
In tali controversie, invero, manca di regola un “atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui al D.lgs. n. 546/1992, riconducibile all'autorità fiscale. Non è sufficiente, infatti, che su una controversia si proietti il riflesso di una norma tributaria
Pag. 2 di 8 perché la stessa venga sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, ma occorre che la stessa abbia ad oggetto direttamente il rapporto tributario e non soltanto gli effetti indiretti di una norma fiscale (cfr. Cass. n. 9246/2018).
Nel caso in esame, l'azione esercitata dal si fonda su una pretesa Controparte_1
restitutoria di natura civilistica, volta ad ottenere il rimborso di una somma che l'amministrazione assume essere stata indebitamente corrisposta per omessa trattenuta fiscale. Tale azione non implica l'esercizio di poteri autoritativi o l'emissione di atti impositivi da parte di un'amministrazione finanziaria, ma si traduce in una domanda estranea al rapporto tributario in senso stretto.
Pertanto, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
4.2. - Quanto all'eccezione di inappellabilità, basti osservare come le censure svolte dall'appellante appaiano volte a censurare la decisione gravata sotto il profilo della violazione di norme costituzionali o, comunque, di principi informatori della materia.
Dal che discende, per testuale previsione normativa, l'appellabilità della sentenza.
5. - Nel merito, l'appello va rigettato.
5.1. - Al riguardo, va premesso che, in tema di trattenute fiscali, la responsabilità del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti grava sul sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n. 600/1973, il quale deve operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è un'imposta progressiva, diretta e personale, applicata ai redditi da lavoro e da pensione, come previsto dall'art. 53 Cost., secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
L'imposta che i cittadini sono tenuti a versare, dunque, è proporzionale all'aumentare della loro possibilità economica.
Proprio sulla base del suddetto principio, il legislatore ha previsto una “no tax area”, introdotta con l'art. 2 L. n. 289/2002, secondo il quale i contribuenti che percepiscono un reddito non superiore ad € 8.174,00 non sono tenuti al pagamento dell'IRPEF.
Pag. 3 di 8 Ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 322/1998, i sostituti d'imposta devono trasmettere annualmente all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione unica relativa a tutti i percipienti, che indichi i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione.
5.2. - Il Provvedimento prot. 34755/2010 del 03.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto le ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi, ha chiarito l'applicabilità delle disposizioni dettate per l'effettuazione della ritenuta
IRPEF del 20% anche in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta, in attuazione dell'art. 15, co. 2, D.L. n. 78/2009, secondo il quale in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, i terzi erogatori delle somme, se rivestono la qualifica di sostituti di imposta, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta d'acconto nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Il detto provvedimento prevede, inoltre, al fine di consentire le operazioni di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria, che il terzo erogatore debba rilasciare apposita certificazione al creditore pignoratizio e comunicare al debitore l'effettuazione del pagamento e l'ammontare delle ritenute operate, indicando, inoltre, nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati relativi ai pagamenti effettuati. D'altro canto, il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Il debitore, infine, se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, deve indicare in tale dichiarazione i dati relativi al creditore e al rapporto che ha dato origine al debito.
5.3. - Ai sensi dell'art. 1, co. 2, del suddetto provvedimento il terzo erogatore non deve effettuare la ritenuta se è a conoscenza che il credito è riferibile a somme o valori diversi da quelli assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Sul punto, la Circolare interpretativa n. 8 del 02.03.2011 dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta al fine di fornire chiarimenti sul provvedimento in oggetto, ha precisato che l'esigenza di semplificazione, che risponde a quella dell'erario di dare effettiva
Pag. 4 di 8 attuazione al prelievo, comporta che il terzo non sia tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme debbano o meno subire la ritenuta. Sarà, pertanto, onere del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla.
Le ritenute subite dal creditore pignoratizio in forza del Provvedimento potranno essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione;
se l'ammontare delle ritenute subite è superiore all'imposta risultante dalla dichiarazione, il creditore pignoratizio avrà diritto, a sua scelta, di scomputare l'eccedenza dall'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
La suddetta Circolare ha, altresì, chiarito che gli assegni periodici corrisposti per il mantenimento del coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Ne deriva che gli stessi, ove corrisposti da un soggetto che rivesta la qualità di sostituto di imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte.
5.4. - Con riguardo al caso in esame, il appellante sostiene di aver CP_1
erroneamente versato all'appellata l'importo di € 2.400,00 (corrispondente a n. 8 mensilità dell'assegno divorzile, pari ad € 300,00, posto a carico di , Controparte_3 ex coniuge e dipendente del ), senza operare la ritenuta d'acconto del 20%. CP_1
Per tale ragione, ha promosso ingiunzione fiscale nei confronti dell'appellata per la somma di € 480,00, a titolo di ripetizione di indebito delle ritenute IRPEF non trattenute
(pari, appunto, al 20% dell'importo interamente versato di € 2.400,00).
5.4.1. - Ebbene, anzitutto, alla luce dei principi sopra richiamati, va evidenziato che il appellante, quale terzo erogatore delle somme dovute all'appellata a titolo di CP_1 assegno divorzile, rivestendo la qualifica di sostituto d'imposta, aveva l'obbligo di operare la ritenuta d'acconto del 20%.
Invero, pur avendo l'appellata affermato di possedere un reddito inferiore ad € 8.174,00, la stessa non ha provato di aver comunicato all'Amministrazione appellante tale circostanza, non essendo stata prodotta in atti alcuna dichiarazione sostitutiva ex artt. 47
Pag. 5 di 8 e 76 D.P.R. n. 445/2000 con la quale la creditrice appellata abbia comunicato al terzo erogatore l'insussistenza delle condizioni che impongono l'obbligo della ritenuta.
In mancanza di tale dichiarazione, quindi, il sostituto di imposta era obbligato ad operare la ritenuta, salva la possibilità, per l'appellata, non obbligata al pagamento dell'IRPEF, di recuperare tale somma mediante il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
5.4.2. - Tuttavia, non può configurarsi, nel caso in esame, la fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
5.4.3. - L'azione di ripetizione dell'indebito, disciplinata dall'art. 2033 c.c., prevede che, qualora venga effettuato un pagamento non dovuto, il solvens ha diritto di ripetere ciò che ha già pagato dall'accipiens.
Il riparto dell'onere probatorio resta regolato secondo le regole generali dettate dall'art. 2697 c.c., sicché incombe all'attore la dimostrazione sia dell'avvenuto pagamento sia della mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 30713/2018).
5.4.4. - Nel caso in esame, la somma corrisposta all'appellata era interamente dovuta a titolo di mantenimento in virtù di un provvedimento giudiziario (sentenza di divorzio) e non costituisce indebito oggettivo.
L'omessa trattenuta fiscale configura un inadempimento dell'obbligo tributario da parte del sostituto d'imposta nei confronti del Fisco, con la conseguenza che è il sostituto d'imposta a rimanere obbligato verso l'Erario, non il percipiente, il quale non può divenire debitore della somma che il sostituto avrebbe dovuto trattenere.
5.5. - D'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non sussiste, nel caso di specie, alcun diritto-dovere per l'Amministrazione di ripetere le somme indebitamente corrisposte.
Invero, l'indebito oggettivo nei rapporti pubblici si configura quando il pubblico dipendente percepisca somme non spettanti, ad esempio per errore di calcolo delle retribuzioni, per attribuzione di trattamento economico in assenza di presupposti, ovvero per erroneo riconoscimento di progressioni economiche e/o indennità.
Pag. 6 di 8 In tali ipotesi, in cui le somme siano state elargite sine titulo, la P.A., in virtù degli orientamenti giurisprudenziali citati dall'appellante, ha un dovere giuridico di agire per il recupero in base alle regole dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cons. Stato
n. 2903/2014; Corte Cost. n. 8/2023; Cass. n. 18674/2014; Sez. Un. n. 24418/2010).
5.5.1. - Nella fattispecie che ci occupa, invece, non vi è stato un pagamento non dovuto, poiché l'appellata aveva pieno titolo per ricevere l'intero importo dell'assegno e, dunque, non ha percepito somme ulteriori sine titulo.
La mancata trattenuta dell'IRPEF costituisce un inadempimento dell'obbligo fiscale in capo al sostituto d'imposta, ma non trasforma l'intera somma percepita dal creditore pignoratizio in un'entrata indebita, con la conseguenza che il sostituto non può rivalersi sul percipiente attraverso un'azione di ripetizione di indebito.
A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, laddove l'Amministrazione avesse operato la ritenuta d'acconto, l'appellata - in quanto soggetto esente da imposizione in forza della propria condizione reddituale - avrebbe avuto il diritto di recuperare l'importo mediante scomputo dall'imposta successiva o tramite istanza di rimborso nella dichiarazione annuale.
L'interesse fiscale, pertanto, risulta adeguatamente garantito dall'ordinaria dinamica del sistema dichiarativo e non può giustificare l'esperibilità di un'azione restitutoria da parte del sostituto, in carenza di un'effettiva attribuzione indebita.
6. - Alla luce di quanto esposto, l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
7. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e s.m.i., secondo il valore effettivo della causa (scaglione sino a € 1.100,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'appellante.
7.1. - Ricorrono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, in quanto l'impugnazione è stata rigettata integralmente. Resta ferma la
Pag. 7 di 8 competenza dell'amministrazione in ordine alla verifica della concreta debenza dell'importo aggiuntivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, disattesa o assorbita ogni contraria domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
5351/2021 r.g., così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto dal Controparte_1
di avverso la sentenza n. 505/2021, emessa in
[...] CP_1
data 08.10.2021 dal Giudice di Pace di Lentini nel procedimento di cui al n. r.g.
289/2021, confermando integralmente l'impugnata sentenza.
2) Condanna il Controparte_1
, alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che si
[...] Controparte_2 liquidano in complessivi € 494,00 a titolo di compensi (fasi di studio, introduttiva e decisionale ai valori medi), oltre rimborso forfetario spese al 15%,
c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Visto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Così deciso a Siracusa, in data 28 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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