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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3544/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3544/2023 promosso da
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
INCATASCIATO GIUSEPPE, C.F. , e dall'AVV. DI PASQUALE GIOVANNI, C.F._2
C.F. , ed elettivamente domiciliato in via Risorgimento n. 150, Modica;
C.F._3
attore contro
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_1
MIRONE AURELIO, C.F. , dall'AVV. LOMBARDI OSVALDO, C.F. C.F._4
e dall'AVV. CASINI FILIPPO, C.F. , ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliato in via F. Crispi n. 225, Catania;
convenuto avente ad oggetto: diritto di recesso del socio – società cooperativa esercente attività bancaria – diritto al rimborso delle quote – contratto di investimento – risoluzione – risarcimento del danno – prescrizione.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 02.12.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al
Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio, dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa Parte_1
presso il Tribunale di Catania, (già soc. , Controparte_2 CP_1 esponendo di aver acquistato negli anni 2010 e 2011, su consiglio dell'istituto, 500 azioni dello stesso – prospettate quale prodotto più fruttuoso dei BOT, precedentemente acquistati, e facile da svincolare – senza che in occasione delle due operazioni venisse sottoscritto alcun contratto, ma solo le ricevute di acquisto delle azioni. In dettaglio, l'attore aveva acquistato in data 02.11.2020 n. 300 azioni al prezzo unitario di euro 108,700 ciascuna, per un valore complessivo di euro 32.610,00, e in data 12.05.2011 n.
200 azioni al prezzo di euro 109,50 ciascuna, per un valore complessivo di euro 21.900,00; successivamente, a seguito di un'iniziativa della volta a moltiplicare il numero di azioni per CP_1 cinque (con lo scopo di incoraggiare i potenziali acquirenti all'acquisto delle azioni) le azioni nella titolarità dell'attore erano passate a n. 2.375, con la precisazione per cui, a seguito della suddetta operazione, il relativo prezzo, originariamente fissato in euro 117,40, è stato diviso per cinque.
L'attore ha di seguito incontrato difficoltà nello svincolo dell'investimento; infatti, richiesto un rimborso totale, o in subordine parziale, delle suddette azioni nell'anno 2017, è riuscito ad ottenere in data 02.06.2017 solo il rimborso di n. 25 azioni, per il complessivo importo di euro 2.935,00 (euro
117,40 x 25).
dopo reiterate richieste di svincolo, in data 11.08.2018 ha quindi esercitato il proprio Parte_1 diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2437 c.c. Secondo la prospettazione attorea, in violazione di quest'ultima norma, il Presidente del c.d.a. dell'istituto solo in data 23.11.2018 ha comunicato il rigetto del recesso, in quanto tale diritto è disciplinato dall'art. 14 dello Statuto sociale, che lo ammette esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437 co. I c.c.; a tale nota ha fatto seguito un'ulteriore comunicazione, in data 03.01.2019, relativa alla delibera del c.d.a. di rigetto della richiesta di recesso (n.
17/2018).
L'attore ha di seguito contestato tale diniego, ha inoltrato ulteriori dodici richieste di vendita e, in data 19.06.2019, ha esercitato nuovamente il recesso, riscontrato tardivamente e in senso negativo in data 26.08.2019.
Nel mese di giugno 2022 B.A.P.R. ha bandito una operazione chiamata buy back e, nell'occasione,
l'attore è riuscito a vendere n. 493 azioni ad euro 14,20 ciascuna, per la complessiva somma di euro
7.000,60, con la permanenza, dunque, di un residuo di quote pari a n. 1882 azioni. nelle date 06.08.2020 e 30.07.2021 ha dunque proposto ricorso dinanzi all'A.C.F. Parte_1
(Arbitrato Controversie Finanziarie), formulando le seguenti domande:
“dichiarare BAPR inadempiente agli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento in favore del sig. Parte_1
dichiarare conseguentemente il predetto Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al ricorrente la complessiva somma di € 55.765,00, pari al capitale complessivamente impiegato nell'acquisto dei titoli di che trattasi tenuto conto del prezzo delle azioni fissato in sede di Progetto di bilancio esercizio 2017; in linea subordinata, ove non accolta la superiore quantificazione del danno invocato dal ricorrente, liquidare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il quantum dovuto in misura non inferiore ad €.
51.575,00 e senza detrarre da tale importo i dividendi percepiti;
In ogni caso riconoscere sui predetti importi la rivalutazione monetaria dalla fine del mese di giugno
2017, a cui risale il primo ordine di vendita rimasto ineseguito, oltre a interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
ritenere ogni statuizione opportuna e conseguente anche in ordine alla esecuzione della emananda decisione”.
Instaurato il contraddittorio con B.A.P.R., il procedimento arbitrale è stato deciso con provvedimento n. 5617/2022, con cui, in accoglimento parziale del ricorso, l'intermediario è stato condannato a risarcire al ricorrente la somma complessiva rivalutata di euro 5.484,64, oltre interessi, importo allo stato non corrisposto, avendo la proposto il pagamento condizionato alla rinuncia a qualunque azione CP_1 legale, offerta rifiutata dall'odierno attore (si rileva sin da ora che la decisione dell' non risulta CP_3 integralmente consultabile, in quanto l'all. 10 del fascicolo di parte attrice, che contiene la statuizione arbitrale, è mancante di varie pagine).
L'attore ha dunque dedotto la violazione degli artt. 2532, 2437 e 2473 c.c. (disciplina applicabile alle società cooperative), avendo l'istituto rifiutato illegittimamente il recesso del socio, dal momento che la società ha durata indeterminata e deve dunque ritenersi ammesso il recesso ad nutum. Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'attore, la dichiarazione di recesso è legittima e B.A.P.R. deve essere condannata a liquidare un importo pari al valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. III c.c., conteggiando dunque euro 117,40 per ciascuna azione, come stabilito dal Consiglio di amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, decurtato della complessiva somma acquisita a seguito della vendita delle suddette azioni.
In subordine, l'attore ha contestato l'applicazione di misure limitative alla vendita di azioni del socio, deducendo che, sulla scorta dei principi enunciati da Corte cost., n. 99/2018, la limitazione del diritto di rimborso del socio, in ragione del ragionevole bilanciamento fra la tutela dei diritti del socio recedente e l'interesse generale alla stabilità del sistema finanziario, può essere applicato solo se, nella misura e nello stretto tempo in cui ciò sia necessario per soddisfare le richiamate esigenze prudenziali. In altri termini, secondo la prospettazione dell'attore, se il rimborso è stato differito, il credito del recedente deve considerarsi esigibile all'esito del differimento, mentre, se è stato ridotto quantitativamente, le azioni non rimborsate sono restituite al recedente, con la conseguenza che l'attore ha diritto alla restituzione del capitale investito.
In ulteriore subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste,
[...] ha invocato l'invalidità dei contratti di acquisto delle azioni o la sussistenza dei presupposti Pt_1 per la risoluzione per inadempimento, derivante dalla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di condotta imposti dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria, dal regolamento
Consob n. 16190/2007, dalla comunicazione Consob del 02.03.2009 n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, dall'art. 21 t.u.f. e dal regolamento intermediari n. 11522/1998.
In particolare, l'attore ha dedotto di non essere stato informato in maniera trasparente e corretta circa il carattere illiquido delle azioni acquistate e sulle difficoltà di rivendita (in quanto non quotate su un mercato regolamentato) e che non sarebbero stati verificati il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. ha dunque invocato la Parte_1
risoluzione del contratto di investimento per inadempimento di B.A.P.R., con conseguente obbligo di quest'ultima di restituire, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il capitale investito, oltre interessi dalla domanda e, qualora provato, il maggior danno, tipicamente costituito dal mancato guadagno che si sarebbe ricavato dalla somma investita, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Parte attrice ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale dichiarare legittimo, per le motivazioni sopra esposte o per qualsivoglia altra motivazione, il recesso operato dal ricorrente dalla società resistente, ex artt. 14 della Statuto della
BAPR e 2437 e 2473 c.c. e pertanto ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, a titolo di liquidazione del valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art.
2473 co. 3 c.c., al pagamento da parte della società convenuta del valore delle azioni quotate in €.
117,40, cadauna, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, ovvero secondo la quotazione fissata nella Relazione degli amministratori sulla gestione che si produce in atti con riferimento all'esercizio 2018 (considerato che tale importo, dicono gli amministratori, si pone, prudentemente, al di sotto del valore di libro dell'azione ed all'interno del range di valori prospettati dal perito indipendente decurtato della complessiva somma acquisita a seguito della vendita delle sopradescritte azioni) e per l'effetto condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate p.t., tenuto conto di quanto realizzato dal
[...] ricorrente dalla vendita delle azioni di cui in narrativa e pari a complessivi €. 7.000,60, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di 48.764,40 od a quell'altra diversa minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
In via subordinata ritenere e dichiarare, il diritto, ex art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
2015, n. 33, dell'attore, socio recedente, al rimborso del capitale investito, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, e per l'effetto il diritto dell'attore, a titolo di liquidazione del valore di mercato titolo di liquidazione del valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. 3 c.c., al pagamento da parte della società convenuta, in persona del suo legale rappresentate p.t., del valore delle azioni quotate in €. 117,40, cadauna, come stabilito dal come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, ovvero secondo la secondo la quotazione fissata nella Relazione degli amministratori sulla gestione che si produce in atti con riferimento all'esercizio (considerato che tale importo, dicono gli amministratori, si pone, prudentemente, al di sotto del valore di libro dell'azione ed all'interno del range di valori prospettati dal perito indipendente), decurtato della complessiva somma acquisita a seguito della vendita delle sopradescritte azioni e per l'effetto condannare la la CP_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate p.t., tenuto conto di quanto realizzato dal
[...] ricorrente dalla vendita delle azioni di cui in narrativa e pari a complessivi €. 7000,600, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 48.764,40, od a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo
e rivalutazione monetaria, il tutto entro entro il limiti di valore di €. 52.000,00.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, la risoluzione degli ordini di investimento dei titoli di a risoluzione degli ordini di investimento dei titoli di cui cui in narrativa (n. 1882 azioni al prezzo di unitario di € 14,20), per inadempimento della resistente e per Controparte_4
l'effetto condannarla a restituire al sig. la somma di €. 26.724,40, od in subordine a Parte_1 quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limiti di valore di €. 52.000,00.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, la responsabilità della per azione a r.l. Controparte_1 nella violazione dell'obbligo di corretta informazioni ex art. 21 TUF, e per l'effetto condannare la
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento del danno pari ad € 5.484,64 oltre interessi dalla data della decisione dell'ACF n. 5617 del 07.07.2022 sino al soddisfo, od in subordine a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre ad interessi legali dal dovuto al soddisfo, il tutto entro il limiti di valore di €. 52.000,00”.
(B.A.P.R.) si è costituita in giudizio e ha formulato Controparte_2
le seguenti conclusioni:
“
1- rispetto alle domande e conclusioni svolte in via principale e subordinata dall'attore, aventi ad oggetto l'asserito recesso invocato dall'attore ex art. 14 dello statuto della BAPR e 2437 e 2473 c.c. ovvero a qualsiasi altro titolo, incluse le domande per il rimborso e/o la liquidazione del valore di mercato delle azioni BAPR sottoscritte o acquistate dall'attore, dichiararle inammissibili e tardive, ovvero rigettarle integralmente in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
2- rispetto alle domande e conclusioni svolte in via ulteriormente subordinata dall'attore, aventi ad oggetto aventi ad oggetto l'asserito inadempimento della Banca rispetto agli obblighi informativi e comportamentali in relazione alle Operazioni di Investimento per cui è causa: in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti e delle domande e pretese avversarie, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, relativi alle operazioni di investimento e/o ai negozi giuridici del 2 novembre 2010 e 12 maggio 2011 per cui è causa - o comunque di quelli anteriori al 24 agosto 2011 - in ragione del decorso del termine di prescrizione ordinario decennale e, comunque,
l'intervenuta integrale prescrizione di qualsiasi pretesa svolta da parte attrice di natura extracontrattuale e/o precontrattuale comunque soggette al termine di prescrizione quinquennale decorso;
in via principale, dichiarare inammissibili le domande svolte da parte attrice ovvero, comunque, respingere e rigettare nel merito le domande tutte formulate da parte attrice per i motivi sopraesposti
e/o per ogni altro motivo che sarà dedotto nel corso del giudizio o ritenuto di giustizia e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della al risarcimento del CP_1
danno, quantificarlo in conformità ai principi recati dagli artt. 1223 e 1225 c.c. e 1227, commi 1 e 2,
c.c., tenendo conto di quanto dedotto in narrativa e di quanto percepito a titolo di dividendi, nonché del valore attuale delle Azioni determinato in base al prezzo di riferimento sul mercato OR
(precedentemente Hi-Mtf), ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni (di cui comunque non è stata provata la titolarità); in via parimenti subordinata e all'occorrenza riconvenzionale - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la risoluzione o l'invalidità a qualsiasi titolo di una o più delle Operazioni di
Investimento e/o dei negozi giuridici per cui è causa o in cui la Banca fosse chiamata a risarcire alcunché - condannare l'attore, a titolo di indebito e/o di arricchimento senza causa e/o di vantaggio conseguito o comunque con la miglior statuizione di diritto, a restituire alla le Azioni oggetto di CP_1
causa e tutte le somme percepite per effetto di operazioni di vendita di Azioni poste in essere (anche perdurante iudicio) sino alla eventuale e non creduta pronuncia di risoluzione degli ordini di acquisto per cui è causa, nonché a restituire le somme tutte dalla stessa parte attrice percepite e percipiende a titolo di dividendi sulle Azioni il cui ordine di acquisto è dichiarato risolto, da maggiorarsi degli interessi al saldo effettivo, con compensazione integrale o parziale di tale debito restitutorio di parte attrice verso la con l'eventuale e contestato controcredito restitutorio eventualmente liquidato CP_1 alla parte attrice;
in ogni caso quantificando ogni importo eventualmente dovuto all'attore tenendo conto del valore delle Azioni determinato in base al prezzo di riferimento sul mercato OR (già Hi-
Mtf), ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni”.
B.A.P.R. – premesso che “sia prima sia dopo l'instaurazione del procedimento ACF (dell'agosto
2021), il sig. ha avuto modo di perfezionare (nel 2017 e nel 2022) operazioni di disinvestimento, Pt_1
incamerando dalle stesse un corrispettivo complessivo pari a ben Euro 9.927,10, addirittura superiore all'importo di Euro 5.484,64 liquidato dall'ACF” – ha innanzitutto contestato le doglianze formulate dall'attore ex artt. 2532 e 2437 c.c. L'istituto convenuto ha innanzitutto eccepito la tardività dell'azione, per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego del recesso ai sensi dell'art. 2532 c.c.
Ha inoltre eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2437 co. III c.c., in concreto in quanto nella dichiarazione di recesso l'attore non ha mai indicato la motivazione posta alla base del medesimo e, in linea generale, in quanto nelle società di capitali (a differenza che nelle società di persone ai sensi dell'art. 2285 c.c.) non è previsto un inderogabile diritto di recesso ad nutum in caso di durata della società illimitata o prevista per un tempo lungo eccedente l'aspettativa di vita dei soci (come nel caso di specie, in cui la durata è fissata al 31.12.2100). Comunque, lo statuto sociale, come nell'ipotesi in esame
(art. 14), può prevedere l'esclusione di tale ipotesi di recesso, risultando inderogabili solo le ipotesi di cui al co. I della norma;
tali tipo di pattuizioni hanno anche superato il vaglio di legittimità costituzionale e conformità al diritto U.E., tenuto conto, in particolare per le banche cooperative, del bilanciamento tra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello alla stabilità del sistema bancario.
B.A.P.R. ha inoltre dedotto in ordine alla legittimità delle misure limitative alla vendita o al riacquisto da parte dell'istituto delle azioni del socio di banca cooperativa, che non è obbligatorio e non è sottoposto alla disciplina dell'art. 28 t.u.b., riferita al diverso caso di rimborso della quota a seguito di legittimo esercizio del diritto di recesso.
Quanto alla lamentata violazione della disciplina sui servizi di investimento rispetto alle due operazioni di acquisto di azioni, l'istituto ha innanzitutto ecepito la prescrizione, in quanto le due operazioni sono state concluse nelle date 02.11.2010 e 12.05.2011, cioè oltre dieci anni prima del ricorso all'A.C.F. datato 24.08.2021, unico atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale ordinario rispetto alle doglianze in esame.
In ogni caso, secondo le deduzioni dell'istituto convenuto non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 21 t.u.f. e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto con la Parte_1 sottoscrizione del contratto quadro e la contestuale consegna dell'opuscolo informativo, ha dichiarato di aver ricevuto esaustive informazioni anche in ordine ai rischi dello strumento e alla “strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” (informazioni suscettibili di essere fornite anche in formato standardizzato); inoltre, al momento di esecuzione delle due operazioni di investimento, le azioni
B.A.P.R. erano titoli liquidi (con conseguente inapplicabilità della comunicazione Consob 02.03.2009 relativa ai titoli illiquidi), in quanto sino al 2015 la banca è stata in grado di soddisfare tutti gli ordini di acquisto (e, come prospettato per completezza dall'istituto, le azioni B.A.P.R. sono negoziate a far data dal 28.12.2017 sul segmento order-driven azionario del sistema multilaterale di negoziazione OR, precedentemente Hi-Mtf). B.A.P.R. ha inoltre dedotto in ordine al carattere corretto della propria condotta, in quanto avrebbe svolto in favore di esclusivamente un servizio di ricezione Parte_1
ed esecuzione ordini autonomamente voluti e disposti dal cliente, in assenza di qualsivoglia sollecitazione o consulenza da parte della banca o dei suoi dipendenti, attività dunque riconducibile nell'alveo della esecuzione di ordini ex art. 1 comma 5septies1 t.u.f., con la conseguenza che nessuna valutazione di adeguatezza ex artt. 39 e 40 regolamento intermediari n. 16190/2007 doveva essere svolta.
In ogni caso, sulla base delle risultanze del processo di profilatura MIFID dell'attore, la banca ha prospettato di aver svolto le valutazioni di cui agli artt. 41 e 42 suddetti in termini di appropriatezza sulla scorta del profilo del cliente come ricavabile dal questionario ratione temporis applicabile e aveva precauzionalmente valutato quali “non appropriate” le operazioni di investimento, sostanzialmente sconsigliando al cliente di effettuare gli investimenti per cui è causa;
nonostante tale cautelativa avvertenza a tutela del cliente (lecitamente fornita utilizzando un formato standardizzato), in entrambi i casi aveva deciso ugualmente di procedere, come consentito dall'art. 42 regolamento Parte_1
intermediari, ai sensi del quale una valutazione negativa in termini di appropriatezza non ha conseguenze bloccanti sull'investimento laddove, come accaduto nel caso in esame, il cliente scelga comunque di procedere.
In ulteriore subordine, B.A.P.R. ha comunque eccepito l'assenza di prova in ordine al danno subito dall'attore, in quanto il medesimo è tuttora titolare di azioni rispetto alle quali egli stesso ha prospettato una somma ad oggi realizzabile tramite la vendita pari ad almeno euro 26.724,40 e, comunque, ai fini di qualunque quantificazione, va tenuto presente che, in ragione dell'investimento, ha già Parte_1
incassato euro 9.394,98 (si osserva sul punto che in sede di comparsa conclusionale B.A.P.R. ha allegato un ulteriore prospetto relativo ai successivi dividendi percepiti da . Parte_1
Coì ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, le articolate doglianze di parte attrice possono essere ricondotte alle due seguenti domande:
i. in via principale, ha dedotto che B.A.P.R. gli avrebbe impedito di esercitare il Parte_1
proprio diritto al recesso dalla qualità di socio, negandogli in tal modo il diritto alla liquidazione del valore delle azioni (materia di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 co. II 2 lett. b d.lgs. 168/2003);
ii. in via subordinata, l'attore ha contestato che la banca convenuta si sarebbe resa inadempiente agli obblighi informativi e comportamentali sulla stessa incombenti rispetto alle predette operazioni di acquisto di azioni, con conseguente affermata risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni e conseguenti obblighi restitutori e, in via ulteriormente subordinata, con diritto al risarcimento del danno.
La domanda volta ad accertare il diritto di recedere dalla qualità di socio di B.A.P.R. deve essere rigettata, dovendosi condividere la ricostruzione dell'istituto convenuto.
Infatti – anche non ritenendo il socio decaduto dalla possibilità di opporsi al diniego di recesso ai sensi dell'art. 2532 c.c., per decorso del termine di sessanta giorni, non avendo l'organo amministrativo esaminato l'istanza e dato comunicazione del termine previsto, circostanza cui consegue, in linea generale, l'efficacia del recesso (mutatis mutandis e non in tema di cooperative bancarie, Cass. civ., Sez.
I, 31.05.2022 , n. 17667) – deve ritenersi che il socio non aveva comunque il diritto di recedere, tenuto conto della disciplina complessiva degli artt. 2532, 2437 e 2473 c.c. e delle peculiarità che caratterizzano le società cooperative (oggi s.p.a.) che esercitano attività bancaria.
Sul punto, va innanzitutto osservato che nelle società di capitali è previsto, dai suddetti artt. 2437 e
2473 c.c., il diritto di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della società.
Tuttavia, nelle società di capitali un tempo di durata lungo della società, tale da eccedere l'aspettativa di vita dei soci, non può essere equiparato alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum. Tale ricostruzione, prospettata da B.A.P.R. nelle sue difese, è costante nella recente giurisprudenza di legittimità; si rinvia, ad esempio, a Cass. civ., Sez. I, 29.03.2019, n. 8962, secondo cui non è consentito il recesso ad nutum del socio di s.r.l. qualora la durata statutaria ecceda la propria aspettativa di vita ovvero la durata media del socio persona fisica, non essendo fattispecie equivalente a quella relativa alla società contratta a tempo indeterminato. In termini analoghi Cass. civ., Sez. I,
22.04.2023, n. 9662, 05.09.2022, n. 26060 e 21.02.2020, n. 4716, sentenze che pongono alla base delle rispettive motivazioni la volontà del legislatore (che ha differenziato tra società di capitali e di persone e ha indicato seperatamente le ipotesi di recesso nelle s.p.a. di cui al suddetto co. I dell'art. 2473 c.c., le sole ritenute inderogabili), le esigenze di tutela dei creditori (i quali, facendo affidamento solo sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità) e, in ultimo, le diverse caratteristiche delle società di capitali rispetto alle società di persone. In definitiva, un'opzione intepretativa diversa sarebbe basata su criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, quali quelli della durata della vita umana o anche di un progetto imprenditoriale, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori (soluzione fatta propria anche dalla giurisprudenza di codesta Sezione specializzata in materia di impresa;
si rinvia, tra le altre, alla sentenza emessa in data 01.06.2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6214/2019).
In ogni caso, anche operando un'assimilazione tra tempo indeterminato e durata eccedente l'aspettativa di vita dei soci o il progetto imprenditoriale, si osserva che la norma ha carattere derogabile e risulta espressamente derogata nello statuto di B.A.P.R. (prodotto quale all. 1 da parte convenuta), che all'art. 14 limita il diritto di recesso alla sussistenza delle ipotesi di modifica sociale (inderogabili) previste dall'art. 2437 co. I c.p.c., nei seguenti termini: “
1. Il recesso è ammesso esclusivamente nei casi previsti nell'art. 2437, primo comma, del Codice civile e si esercita con le modalità e gli effetti previsti dalla legge. 2. È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni”.
Sulla base di tale disciplina, non sussistendo un'ipotesi tipica di recesso, non ha Parte_1
diritto di recedere dalla società nei termini prospettati.
Sul punto, va altresì richiamato l'art. 28 co. 2ter t.u.b., che prevede che “Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca
d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”. Tale disciplina è stata ritenuta legittima da Corte cost., n. 99/2018, secondo cui “nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d'Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento – in particolare quello fra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ‒ è già definitivamente operato dalla legge”; tale conclusione è stata avallata altresì da CGUE, 16.07.2020, causa C-686/18, che ha giustificato la suddetta disciplina, pur limitativa dei diritti del socio, alla luce degli “obiettivi di assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario nonché di evitare un rischio sistemico”, che “costituiscono obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione” (nella giusprudenza di merito, Tribunale Napoli, Sezione specializzata impresa, 24.03.2016).
Sul tema si è peraltro già pronunciato anche l'intestato Ufficio, ex multis, con la sentenza emessa in data 01.07.2021 nel procedimento R.G. 19131/2017, affermando che “deve essere (…) escluso un diritto incondizionato e permanente del socio di rivendita delle azioni alla banca stessa, non previsto né dalla legge, né dallo statuto, ed un correlativo obbligo di acquisto da parte della banca, meramente facoltizzata in tal senso (v., al riguardo, Trib. Catania 16.7.1996, in Banca Borsa Titoli di Credito,
1997, II, 486), in ragione anche delle preminenti esigenze di salvaguardia della solidità patrimoniale della banca e dell'intero sistema finanziario. (…) Peraltro, di norma, lo smobilizzo delle azioni avviene attraverso la circolazione fra privati, senza che possa configurarsi alcun obbligo di riacquisto da parte dell'emittente, che non può essere in grado di assicurare il riacquisto a tutti i soci che lo richiedano”.
Per tali motivi, le domande relative all'accertamento del recesso e al conseguente rimborso della quota proposte da devono essere rigettate. Parte_1
Passando all'esame della domanda di risoluzione basata sulla violazione della disciplina relativa all'informazione nelle operazioni finanziarie di investimento, risulta dirimente l'eccezione di prescrizione formulata da B.A.P.R., non contestata da Parte_1
Infatti, il primo dei due contratti di investimento oggetto della domanda di risoluzione è stato concluso in data 02.11.2010 e il secondo in data 12.05.2011; applicando l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., questo deve ritenersi decorso, in quanto il primo atto interruttivo è costituito dal ricorso all'A.C.F., proposto (in maniera incontestata) in data 24.08.2021.
Si osserva, peraltro, che, a fronte di tale doglianza, nessuna eccezione o difesa è stata svolta da parte attrice, in ipotesi in ordine alla sussistenza di atti interruttivi (comunque non riscontrabili, mirando le precedenti istanze al solo esercizio del diritto di recesso e rimborso). Si rileva, inoltre, che il dies a quo del suddetto termine prescrizionale non può che coincidere con la conclusione dei contratti, sulla scorta dei principi affermati, da ultima, da Cass. civ., Sez. I, ord. emessa nel procedimento R.G. 36397/2019, la quale ha motivato nei seguenti termini: “i clienti lamentano presunte violazioni degli obblighi informativi e/o di valutazione di adeguatezza in occasione degli ordini di acquisto delle Obbligazioni
(OMISSIS), assumendo in sostanza di non essere stati correttamente informati sulle caratteristiche e sulla rischiosità dei titoli. È evidente quindi che le eventuali violazioni della che l'esponente CP_1
contesta, ove ritenute sussistenti, si sarebbero tutte pacificamente verificate in occasione dell'operazione di acquisto dei titoli, momento in cui la avrebbe violato gli obblighi contrattuali CP_1
sulla stessa gravanti. Ciò premesso, diventa quindi del tutto irrilevante il default del titolo [nel nostro caso l'illiquidità sopravvenuta] perché il danno, e più in generale il pregiudizio, rappresentato dall'aver eseguito un'operazione di investimento senza aver ricevuto adeguate informazioni si verifica al momento dell'investimento, non certo al momento dell'insolvenza dell'emittente. Anche perché, volendo seguire la tesi della Corte di Appello (…), dovremmo ritenere che, in caso di operazioni eseguite in assenza di informazioni da parte dell'intermediario, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non inizierebbe a decorrere fino all'eventuale default dell'emittente (evento peraltro eccezionale), che magari potrebbe verificarsi a distanza di anni dall'operazione, con buona pace della certezza dei rapporti giuridici”.
Di conseguenza, anche le domande di risoluzione, restituzione e condanna al risarcimento del danno formulate in via subordinata da non possono essere accolte. Parte_1
In conclusione, tutte le domande di parte attrice devono essere rigettate e in quanto Parte_1
soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di parte convenuta, liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e dei parametri minimi per le ultime due, tenuto conto del valore della controversia (intervallo euro
26.001,00-52.000,00), delle questioni giuridiche esaminate, dell'attività processuale svolta, del carattere documentale del procedimento e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3544/2023, così decide:
- rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
- condanna a corrispondere a p.a. Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in euro 5.261,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania in data 22.05.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Presidente dott. Mariano Sciacca
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, composto dai signori magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta Giudice dott.ssa Chiara Salamone Giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3544/2023 promosso da
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
INCATASCIATO GIUSEPPE, C.F. , e dall'AVV. DI PASQUALE GIOVANNI, C.F._2
C.F. , ed elettivamente domiciliato in via Risorgimento n. 150, Modica;
C.F._3
attore contro
C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. P.IVA_1
MIRONE AURELIO, C.F. , dall'AVV. LOMBARDI OSVALDO, C.F. C.F._4
e dall'AVV. CASINI FILIPPO, C.F. , ed elettivamente C.F._5 C.F._6
domiciliato in via F. Crispi n. 225, Catania;
convenuto avente ad oggetto: diritto di recesso del socio – società cooperativa esercente attività bancaria – diritto al rimborso delle quote – contratto di investimento – risoluzione – risarcimento del danno – prescrizione.
Le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 02.12.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione per essere riferito al
Collegio, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio, dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa Parte_1
presso il Tribunale di Catania, (già soc. , Controparte_2 CP_1 esponendo di aver acquistato negli anni 2010 e 2011, su consiglio dell'istituto, 500 azioni dello stesso – prospettate quale prodotto più fruttuoso dei BOT, precedentemente acquistati, e facile da svincolare – senza che in occasione delle due operazioni venisse sottoscritto alcun contratto, ma solo le ricevute di acquisto delle azioni. In dettaglio, l'attore aveva acquistato in data 02.11.2020 n. 300 azioni al prezzo unitario di euro 108,700 ciascuna, per un valore complessivo di euro 32.610,00, e in data 12.05.2011 n.
200 azioni al prezzo di euro 109,50 ciascuna, per un valore complessivo di euro 21.900,00; successivamente, a seguito di un'iniziativa della volta a moltiplicare il numero di azioni per CP_1 cinque (con lo scopo di incoraggiare i potenziali acquirenti all'acquisto delle azioni) le azioni nella titolarità dell'attore erano passate a n. 2.375, con la precisazione per cui, a seguito della suddetta operazione, il relativo prezzo, originariamente fissato in euro 117,40, è stato diviso per cinque.
L'attore ha di seguito incontrato difficoltà nello svincolo dell'investimento; infatti, richiesto un rimborso totale, o in subordine parziale, delle suddette azioni nell'anno 2017, è riuscito ad ottenere in data 02.06.2017 solo il rimborso di n. 25 azioni, per il complessivo importo di euro 2.935,00 (euro
117,40 x 25).
dopo reiterate richieste di svincolo, in data 11.08.2018 ha quindi esercitato il proprio Parte_1 diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2437 c.c. Secondo la prospettazione attorea, in violazione di quest'ultima norma, il Presidente del c.d.a. dell'istituto solo in data 23.11.2018 ha comunicato il rigetto del recesso, in quanto tale diritto è disciplinato dall'art. 14 dello Statuto sociale, che lo ammette esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437 co. I c.c.; a tale nota ha fatto seguito un'ulteriore comunicazione, in data 03.01.2019, relativa alla delibera del c.d.a. di rigetto della richiesta di recesso (n.
17/2018).
L'attore ha di seguito contestato tale diniego, ha inoltrato ulteriori dodici richieste di vendita e, in data 19.06.2019, ha esercitato nuovamente il recesso, riscontrato tardivamente e in senso negativo in data 26.08.2019.
Nel mese di giugno 2022 B.A.P.R. ha bandito una operazione chiamata buy back e, nell'occasione,
l'attore è riuscito a vendere n. 493 azioni ad euro 14,20 ciascuna, per la complessiva somma di euro
7.000,60, con la permanenza, dunque, di un residuo di quote pari a n. 1882 azioni. nelle date 06.08.2020 e 30.07.2021 ha dunque proposto ricorso dinanzi all'A.C.F. Parte_1
(Arbitrato Controversie Finanziarie), formulando le seguenti domande:
“dichiarare BAPR inadempiente agli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento in favore del sig. Parte_1
dichiarare conseguentemente il predetto Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, al ricorrente la complessiva somma di € 55.765,00, pari al capitale complessivamente impiegato nell'acquisto dei titoli di che trattasi tenuto conto del prezzo delle azioni fissato in sede di Progetto di bilancio esercizio 2017; in linea subordinata, ove non accolta la superiore quantificazione del danno invocato dal ricorrente, liquidare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., il quantum dovuto in misura non inferiore ad €.
51.575,00 e senza detrarre da tale importo i dividendi percepiti;
In ogni caso riconoscere sui predetti importi la rivalutazione monetaria dalla fine del mese di giugno
2017, a cui risale il primo ordine di vendita rimasto ineseguito, oltre a interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
ritenere ogni statuizione opportuna e conseguente anche in ordine alla esecuzione della emananda decisione”.
Instaurato il contraddittorio con B.A.P.R., il procedimento arbitrale è stato deciso con provvedimento n. 5617/2022, con cui, in accoglimento parziale del ricorso, l'intermediario è stato condannato a risarcire al ricorrente la somma complessiva rivalutata di euro 5.484,64, oltre interessi, importo allo stato non corrisposto, avendo la proposto il pagamento condizionato alla rinuncia a qualunque azione CP_1 legale, offerta rifiutata dall'odierno attore (si rileva sin da ora che la decisione dell' non risulta CP_3 integralmente consultabile, in quanto l'all. 10 del fascicolo di parte attrice, che contiene la statuizione arbitrale, è mancante di varie pagine).
L'attore ha dunque dedotto la violazione degli artt. 2532, 2437 e 2473 c.c. (disciplina applicabile alle società cooperative), avendo l'istituto rifiutato illegittimamente il recesso del socio, dal momento che la società ha durata indeterminata e deve dunque ritenersi ammesso il recesso ad nutum. Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'attore, la dichiarazione di recesso è legittima e B.A.P.R. deve essere condannata a liquidare un importo pari al valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. III c.c., conteggiando dunque euro 117,40 per ciascuna azione, come stabilito dal Consiglio di amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, decurtato della complessiva somma acquisita a seguito della vendita delle suddette azioni.
In subordine, l'attore ha contestato l'applicazione di misure limitative alla vendita di azioni del socio, deducendo che, sulla scorta dei principi enunciati da Corte cost., n. 99/2018, la limitazione del diritto di rimborso del socio, in ragione del ragionevole bilanciamento fra la tutela dei diritti del socio recedente e l'interesse generale alla stabilità del sistema finanziario, può essere applicato solo se, nella misura e nello stretto tempo in cui ciò sia necessario per soddisfare le richiamate esigenze prudenziali. In altri termini, secondo la prospettazione dell'attore, se il rimborso è stato differito, il credito del recedente deve considerarsi esigibile all'esito del differimento, mentre, se è stato ridotto quantitativamente, le azioni non rimborsate sono restituite al recedente, con la conseguenza che l'attore ha diritto alla restituzione del capitale investito.
In ulteriore subordine, per l'ipotesi di mancato accoglimento delle superiori richieste,
[...] ha invocato l'invalidità dei contratti di acquisto delle azioni o la sussistenza dei presupposti Pt_1 per la risoluzione per inadempimento, derivante dalla violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di condotta imposti dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria, dal regolamento
Consob n. 16190/2007, dalla comunicazione Consob del 02.03.2009 n. 9019104 relativa ai doveri dell'intermediario nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, dall'art. 21 t.u.f. e dal regolamento intermediari n. 11522/1998.
In particolare, l'attore ha dedotto di non essere stato informato in maniera trasparente e corretta circa il carattere illiquido delle azioni acquistate e sulle difficoltà di rivendita (in quanto non quotate su un mercato regolamentato) e che non sarebbero stati verificati il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. ha dunque invocato la Parte_1
risoluzione del contratto di investimento per inadempimento di B.A.P.R., con conseguente obbligo di quest'ultima di restituire, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il capitale investito, oltre interessi dalla domanda e, qualora provato, il maggior danno, tipicamente costituito dal mancato guadagno che si sarebbe ricavato dalla somma investita, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Parte attrice ha dunque formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale dichiarare legittimo, per le motivazioni sopra esposte o per qualsivoglia altra motivazione, il recesso operato dal ricorrente dalla società resistente, ex artt. 14 della Statuto della
BAPR e 2437 e 2473 c.c. e pertanto ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, a titolo di liquidazione del valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art.
2473 co. 3 c.c., al pagamento da parte della società convenuta del valore delle azioni quotate in €.
117,40, cadauna, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, ovvero secondo la quotazione fissata nella Relazione degli amministratori sulla gestione che si produce in atti con riferimento all'esercizio 2018 (considerato che tale importo, dicono gli amministratori, si pone, prudentemente, al di sotto del valore di libro dell'azione ed all'interno del range di valori prospettati dal perito indipendente decurtato della complessiva somma acquisita a seguito della vendita delle sopradescritte azioni) e per l'effetto condannare la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate p.t., tenuto conto di quanto realizzato dal
[...] ricorrente dalla vendita delle azioni di cui in narrativa e pari a complessivi €. 7.000,60, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di 48.764,40 od a quell'altra diversa minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria.
In via subordinata ritenere e dichiarare, il diritto, ex art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo
2015, n. 33, dell'attore, socio recedente, al rimborso del capitale investito, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, e per l'effetto il diritto dell'attore, a titolo di liquidazione del valore di mercato titolo di liquidazione del valore di mercato delle azioni al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. al momento della dichiarazione di recesso così come previsto dall'art. 2473 co. 3 c.c., al pagamento da parte della società convenuta, in persona del suo legale rappresentate p.t., del valore delle azioni quotate in €. 117,40, cadauna, come stabilito dal come stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'assemblea del 29.04.2018, ovvero secondo la secondo la quotazione fissata nella Relazione degli amministratori sulla gestione che si produce in atti con riferimento all'esercizio (considerato che tale importo, dicono gli amministratori, si pone, prudentemente, al di sotto del valore di libro dell'azione ed all'interno del range di valori prospettati dal perito indipendente), decurtato della complessiva somma acquisita a seguito della vendita delle sopradescritte azioni e per l'effetto condannare la la CP_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentate p.t., tenuto conto di quanto realizzato dal
[...] ricorrente dalla vendita delle azioni di cui in narrativa e pari a complessivi €. 7000,600, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di €. 48.764,40, od a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo
e rivalutazione monetaria, il tutto entro entro il limiti di valore di €. 52.000,00.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, la risoluzione degli ordini di investimento dei titoli di a risoluzione degli ordini di investimento dei titoli di cui cui in narrativa (n. 1882 azioni al prezzo di unitario di € 14,20), per inadempimento della resistente e per Controparte_4
l'effetto condannarla a restituire al sig. la somma di €. 26.724,40, od in subordine a Parte_1 quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limiti di valore di €. 52.000,00.
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le motivazioni tutte rappresentate in parte narrativa, la responsabilità della per azione a r.l. Controparte_1 nella violazione dell'obbligo di corretta informazioni ex art. 21 TUF, e per l'effetto condannare la
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento del danno pari ad € 5.484,64 oltre interessi dalla data della decisione dell'ACF n. 5617 del 07.07.2022 sino al soddisfo, od in subordine a quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata e determinata in corso di causa, o che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre ad interessi legali dal dovuto al soddisfo, il tutto entro il limiti di valore di €. 52.000,00”.
(B.A.P.R.) si è costituita in giudizio e ha formulato Controparte_2
le seguenti conclusioni:
“
1- rispetto alle domande e conclusioni svolte in via principale e subordinata dall'attore, aventi ad oggetto l'asserito recesso invocato dall'attore ex art. 14 dello statuto della BAPR e 2437 e 2473 c.c. ovvero a qualsiasi altro titolo, incluse le domande per il rimborso e/o la liquidazione del valore di mercato delle azioni BAPR sottoscritte o acquistate dall'attore, dichiararle inammissibili e tardive, ovvero rigettarle integralmente in quanto infondate in fatto e diritto e, comunque, non provate;
2- rispetto alle domande e conclusioni svolte in via ulteriormente subordinata dall'attore, aventi ad oggetto aventi ad oggetto l'asserito inadempimento della Banca rispetto agli obblighi informativi e comportamentali in relazione alle Operazioni di Investimento per cui è causa: in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti e delle domande e pretese avversarie, incluse quelle risarcitorie e/o restitutorie, relativi alle operazioni di investimento e/o ai negozi giuridici del 2 novembre 2010 e 12 maggio 2011 per cui è causa - o comunque di quelli anteriori al 24 agosto 2011 - in ragione del decorso del termine di prescrizione ordinario decennale e, comunque,
l'intervenuta integrale prescrizione di qualsiasi pretesa svolta da parte attrice di natura extracontrattuale e/o precontrattuale comunque soggette al termine di prescrizione quinquennale decorso;
in via principale, dichiarare inammissibili le domande svolte da parte attrice ovvero, comunque, respingere e rigettare nel merito le domande tutte formulate da parte attrice per i motivi sopraesposti
e/o per ogni altro motivo che sarà dedotto nel corso del giudizio o ritenuto di giustizia e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della al risarcimento del CP_1
danno, quantificarlo in conformità ai principi recati dagli artt. 1223 e 1225 c.c. e 1227, commi 1 e 2,
c.c., tenendo conto di quanto dedotto in narrativa e di quanto percepito a titolo di dividendi, nonché del valore attuale delle Azioni determinato in base al prezzo di riferimento sul mercato OR
(precedentemente Hi-Mtf), ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni (di cui comunque non è stata provata la titolarità); in via parimenti subordinata e all'occorrenza riconvenzionale - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse dichiarata la risoluzione o l'invalidità a qualsiasi titolo di una o più delle Operazioni di
Investimento e/o dei negozi giuridici per cui è causa o in cui la Banca fosse chiamata a risarcire alcunché - condannare l'attore, a titolo di indebito e/o di arricchimento senza causa e/o di vantaggio conseguito o comunque con la miglior statuizione di diritto, a restituire alla le Azioni oggetto di CP_1
causa e tutte le somme percepite per effetto di operazioni di vendita di Azioni poste in essere (anche perdurante iudicio) sino alla eventuale e non creduta pronuncia di risoluzione degli ordini di acquisto per cui è causa, nonché a restituire le somme tutte dalla stessa parte attrice percepite e percipiende a titolo di dividendi sulle Azioni il cui ordine di acquisto è dichiarato risolto, da maggiorarsi degli interessi al saldo effettivo, con compensazione integrale o parziale di tale debito restitutorio di parte attrice verso la con l'eventuale e contestato controcredito restitutorio eventualmente liquidato CP_1 alla parte attrice;
in ogni caso quantificando ogni importo eventualmente dovuto all'attore tenendo conto del valore delle Azioni determinato in base al prezzo di riferimento sul mercato OR (già Hi-
Mtf), ovvero del corrispettivo incassato dalla vendita (anche perdurante iudicio) delle Azioni”.
B.A.P.R. – premesso che “sia prima sia dopo l'instaurazione del procedimento ACF (dell'agosto
2021), il sig. ha avuto modo di perfezionare (nel 2017 e nel 2022) operazioni di disinvestimento, Pt_1
incamerando dalle stesse un corrispettivo complessivo pari a ben Euro 9.927,10, addirittura superiore all'importo di Euro 5.484,64 liquidato dall'ACF” – ha innanzitutto contestato le doglianze formulate dall'attore ex artt. 2532 e 2437 c.c. L'istituto convenuto ha innanzitutto eccepito la tardività dell'azione, per mancato rispetto del termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego del recesso ai sensi dell'art. 2532 c.c.
Ha inoltre eccepito l'inapplicabilità dell'art. 2437 co. III c.c., in concreto in quanto nella dichiarazione di recesso l'attore non ha mai indicato la motivazione posta alla base del medesimo e, in linea generale, in quanto nelle società di capitali (a differenza che nelle società di persone ai sensi dell'art. 2285 c.c.) non è previsto un inderogabile diritto di recesso ad nutum in caso di durata della società illimitata o prevista per un tempo lungo eccedente l'aspettativa di vita dei soci (come nel caso di specie, in cui la durata è fissata al 31.12.2100). Comunque, lo statuto sociale, come nell'ipotesi in esame
(art. 14), può prevedere l'esclusione di tale ipotesi di recesso, risultando inderogabili solo le ipotesi di cui al co. I della norma;
tali tipo di pattuizioni hanno anche superato il vaglio di legittimità costituzionale e conformità al diritto U.E., tenuto conto, in particolare per le banche cooperative, del bilanciamento tra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello alla stabilità del sistema bancario.
B.A.P.R. ha inoltre dedotto in ordine alla legittimità delle misure limitative alla vendita o al riacquisto da parte dell'istituto delle azioni del socio di banca cooperativa, che non è obbligatorio e non è sottoposto alla disciplina dell'art. 28 t.u.b., riferita al diverso caso di rimborso della quota a seguito di legittimo esercizio del diritto di recesso.
Quanto alla lamentata violazione della disciplina sui servizi di investimento rispetto alle due operazioni di acquisto di azioni, l'istituto ha innanzitutto ecepito la prescrizione, in quanto le due operazioni sono state concluse nelle date 02.11.2010 e 12.05.2011, cioè oltre dieci anni prima del ricorso all'A.C.F. datato 24.08.2021, unico atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale ordinario rispetto alle doglianze in esame.
In ogni caso, secondo le deduzioni dell'istituto convenuto non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 21 t.u.f. e delle relative disposizioni di attuazione, in quanto con la Parte_1 sottoscrizione del contratto quadro e la contestuale consegna dell'opuscolo informativo, ha dichiarato di aver ricevuto esaustive informazioni anche in ordine ai rischi dello strumento e alla “strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” (informazioni suscettibili di essere fornite anche in formato standardizzato); inoltre, al momento di esecuzione delle due operazioni di investimento, le azioni
B.A.P.R. erano titoli liquidi (con conseguente inapplicabilità della comunicazione Consob 02.03.2009 relativa ai titoli illiquidi), in quanto sino al 2015 la banca è stata in grado di soddisfare tutti gli ordini di acquisto (e, come prospettato per completezza dall'istituto, le azioni B.A.P.R. sono negoziate a far data dal 28.12.2017 sul segmento order-driven azionario del sistema multilaterale di negoziazione OR, precedentemente Hi-Mtf). B.A.P.R. ha inoltre dedotto in ordine al carattere corretto della propria condotta, in quanto avrebbe svolto in favore di esclusivamente un servizio di ricezione Parte_1
ed esecuzione ordini autonomamente voluti e disposti dal cliente, in assenza di qualsivoglia sollecitazione o consulenza da parte della banca o dei suoi dipendenti, attività dunque riconducibile nell'alveo della esecuzione di ordini ex art. 1 comma 5septies1 t.u.f., con la conseguenza che nessuna valutazione di adeguatezza ex artt. 39 e 40 regolamento intermediari n. 16190/2007 doveva essere svolta.
In ogni caso, sulla base delle risultanze del processo di profilatura MIFID dell'attore, la banca ha prospettato di aver svolto le valutazioni di cui agli artt. 41 e 42 suddetti in termini di appropriatezza sulla scorta del profilo del cliente come ricavabile dal questionario ratione temporis applicabile e aveva precauzionalmente valutato quali “non appropriate” le operazioni di investimento, sostanzialmente sconsigliando al cliente di effettuare gli investimenti per cui è causa;
nonostante tale cautelativa avvertenza a tutela del cliente (lecitamente fornita utilizzando un formato standardizzato), in entrambi i casi aveva deciso ugualmente di procedere, come consentito dall'art. 42 regolamento Parte_1
intermediari, ai sensi del quale una valutazione negativa in termini di appropriatezza non ha conseguenze bloccanti sull'investimento laddove, come accaduto nel caso in esame, il cliente scelga comunque di procedere.
In ulteriore subordine, B.A.P.R. ha comunque eccepito l'assenza di prova in ordine al danno subito dall'attore, in quanto il medesimo è tuttora titolare di azioni rispetto alle quali egli stesso ha prospettato una somma ad oggi realizzabile tramite la vendita pari ad almeno euro 26.724,40 e, comunque, ai fini di qualunque quantificazione, va tenuto presente che, in ragione dell'investimento, ha già Parte_1
incassato euro 9.394,98 (si osserva sul punto che in sede di comparsa conclusionale B.A.P.R. ha allegato un ulteriore prospetto relativo ai successivi dividendi percepiti da . Parte_1
Coì ricostruite le domande, eccezioni e difese delle parti, le articolate doglianze di parte attrice possono essere ricondotte alle due seguenti domande:
i. in via principale, ha dedotto che B.A.P.R. gli avrebbe impedito di esercitare il Parte_1
proprio diritto al recesso dalla qualità di socio, negandogli in tal modo il diritto alla liquidazione del valore delle azioni (materia di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 co. II 2 lett. b d.lgs. 168/2003);
ii. in via subordinata, l'attore ha contestato che la banca convenuta si sarebbe resa inadempiente agli obblighi informativi e comportamentali sulla stessa incombenti rispetto alle predette operazioni di acquisto di azioni, con conseguente affermata risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni e conseguenti obblighi restitutori e, in via ulteriormente subordinata, con diritto al risarcimento del danno.
La domanda volta ad accertare il diritto di recedere dalla qualità di socio di B.A.P.R. deve essere rigettata, dovendosi condividere la ricostruzione dell'istituto convenuto.
Infatti – anche non ritenendo il socio decaduto dalla possibilità di opporsi al diniego di recesso ai sensi dell'art. 2532 c.c., per decorso del termine di sessanta giorni, non avendo l'organo amministrativo esaminato l'istanza e dato comunicazione del termine previsto, circostanza cui consegue, in linea generale, l'efficacia del recesso (mutatis mutandis e non in tema di cooperative bancarie, Cass. civ., Sez.
I, 31.05.2022 , n. 17667) – deve ritenersi che il socio non aveva comunque il diritto di recedere, tenuto conto della disciplina complessiva degli artt. 2532, 2437 e 2473 c.c. e delle peculiarità che caratterizzano le società cooperative (oggi s.p.a.) che esercitano attività bancaria.
Sul punto, va innanzitutto osservato che nelle società di capitali è previsto, dai suddetti artt. 2437 e
2473 c.c., il diritto di recedere ad nutum in caso di durata a tempo indeterminato della società.
Tuttavia, nelle società di capitali un tempo di durata lungo della società, tale da eccedere l'aspettativa di vita dei soci, non può essere equiparato alla durata indeterminata e non costituisce presupposto legale di recesso ad nutum. Tale ricostruzione, prospettata da B.A.P.R. nelle sue difese, è costante nella recente giurisprudenza di legittimità; si rinvia, ad esempio, a Cass. civ., Sez. I, 29.03.2019, n. 8962, secondo cui non è consentito il recesso ad nutum del socio di s.r.l. qualora la durata statutaria ecceda la propria aspettativa di vita ovvero la durata media del socio persona fisica, non essendo fattispecie equivalente a quella relativa alla società contratta a tempo indeterminato. In termini analoghi Cass. civ., Sez. I,
22.04.2023, n. 9662, 05.09.2022, n. 26060 e 21.02.2020, n. 4716, sentenze che pongono alla base delle rispettive motivazioni la volontà del legislatore (che ha differenziato tra società di capitali e di persone e ha indicato seperatamente le ipotesi di recesso nelle s.p.a. di cui al suddetto co. I dell'art. 2473 c.c., le sole ritenute inderogabili), le esigenze di tutela dei creditori (i quali, facendo affidamento solo sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità) e, in ultimo, le diverse caratteristiche delle società di capitali rispetto alle società di persone. In definitiva, un'opzione intepretativa diversa sarebbe basata su criteri di incerta definizione ed applicazione concreta, quali quelli della durata della vita umana o anche di un progetto imprenditoriale, che renderebbero eccessivamente aleatorie le prospettive di soddisfazione dei terzi creditori (soluzione fatta propria anche dalla giurisprudenza di codesta Sezione specializzata in materia di impresa;
si rinvia, tra le altre, alla sentenza emessa in data 01.06.2023 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6214/2019).
In ogni caso, anche operando un'assimilazione tra tempo indeterminato e durata eccedente l'aspettativa di vita dei soci o il progetto imprenditoriale, si osserva che la norma ha carattere derogabile e risulta espressamente derogata nello statuto di B.A.P.R. (prodotto quale all. 1 da parte convenuta), che all'art. 14 limita il diritto di recesso alla sussistenza delle ipotesi di modifica sociale (inderogabili) previste dall'art. 2437 co. I c.p.c., nei seguenti termini: “
1. Il recesso è ammesso esclusivamente nei casi previsti nell'art. 2437, primo comma, del Codice civile e si esercita con le modalità e gli effetti previsti dalla legge. 2. È in ogni caso escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni”.
Sulla base di tale disciplina, non sussistendo un'ipotesi tipica di recesso, non ha Parte_1
diritto di recedere dalla società nei termini prospettati.
Sul punto, va altresì richiamato l'art. 28 co. 2ter t.u.b., che prevede che “Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca
d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca”. Tale disciplina è stata ritenuta legittima da Corte cost., n. 99/2018, secondo cui “nella definizione della disciplina del rimborso delle azioni dei soci recedenti, alla Banca d'Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco, il cui bilanciamento – in particolare quello fra l'interesse dei soci che intendono recedere e quello della stabilità del sistema bancario ‒ è già definitivamente operato dalla legge”; tale conclusione è stata avallata altresì da CGUE, 16.07.2020, causa C-686/18, che ha giustificato la suddetta disciplina, pur limitativa dei diritti del socio, alla luce degli “obiettivi di assicurare la stabilità del sistema bancario e finanziario nonché di evitare un rischio sistemico”, che “costituiscono obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione” (nella giusprudenza di merito, Tribunale Napoli, Sezione specializzata impresa, 24.03.2016).
Sul tema si è peraltro già pronunciato anche l'intestato Ufficio, ex multis, con la sentenza emessa in data 01.07.2021 nel procedimento R.G. 19131/2017, affermando che “deve essere (…) escluso un diritto incondizionato e permanente del socio di rivendita delle azioni alla banca stessa, non previsto né dalla legge, né dallo statuto, ed un correlativo obbligo di acquisto da parte della banca, meramente facoltizzata in tal senso (v., al riguardo, Trib. Catania 16.7.1996, in Banca Borsa Titoli di Credito,
1997, II, 486), in ragione anche delle preminenti esigenze di salvaguardia della solidità patrimoniale della banca e dell'intero sistema finanziario. (…) Peraltro, di norma, lo smobilizzo delle azioni avviene attraverso la circolazione fra privati, senza che possa configurarsi alcun obbligo di riacquisto da parte dell'emittente, che non può essere in grado di assicurare il riacquisto a tutti i soci che lo richiedano”.
Per tali motivi, le domande relative all'accertamento del recesso e al conseguente rimborso della quota proposte da devono essere rigettate. Parte_1
Passando all'esame della domanda di risoluzione basata sulla violazione della disciplina relativa all'informazione nelle operazioni finanziarie di investimento, risulta dirimente l'eccezione di prescrizione formulata da B.A.P.R., non contestata da Parte_1
Infatti, il primo dei due contratti di investimento oggetto della domanda di risoluzione è stato concluso in data 02.11.2010 e il secondo in data 12.05.2011; applicando l'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., questo deve ritenersi decorso, in quanto il primo atto interruttivo è costituito dal ricorso all'A.C.F., proposto (in maniera incontestata) in data 24.08.2021.
Si osserva, peraltro, che, a fronte di tale doglianza, nessuna eccezione o difesa è stata svolta da parte attrice, in ipotesi in ordine alla sussistenza di atti interruttivi (comunque non riscontrabili, mirando le precedenti istanze al solo esercizio del diritto di recesso e rimborso). Si rileva, inoltre, che il dies a quo del suddetto termine prescrizionale non può che coincidere con la conclusione dei contratti, sulla scorta dei principi affermati, da ultima, da Cass. civ., Sez. I, ord. emessa nel procedimento R.G. 36397/2019, la quale ha motivato nei seguenti termini: “i clienti lamentano presunte violazioni degli obblighi informativi e/o di valutazione di adeguatezza in occasione degli ordini di acquisto delle Obbligazioni
(OMISSIS), assumendo in sostanza di non essere stati correttamente informati sulle caratteristiche e sulla rischiosità dei titoli. È evidente quindi che le eventuali violazioni della che l'esponente CP_1
contesta, ove ritenute sussistenti, si sarebbero tutte pacificamente verificate in occasione dell'operazione di acquisto dei titoli, momento in cui la avrebbe violato gli obblighi contrattuali CP_1
sulla stessa gravanti. Ciò premesso, diventa quindi del tutto irrilevante il default del titolo [nel nostro caso l'illiquidità sopravvenuta] perché il danno, e più in generale il pregiudizio, rappresentato dall'aver eseguito un'operazione di investimento senza aver ricevuto adeguate informazioni si verifica al momento dell'investimento, non certo al momento dell'insolvenza dell'emittente. Anche perché, volendo seguire la tesi della Corte di Appello (…), dovremmo ritenere che, in caso di operazioni eseguite in assenza di informazioni da parte dell'intermediario, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria non inizierebbe a decorrere fino all'eventuale default dell'emittente (evento peraltro eccezionale), che magari potrebbe verificarsi a distanza di anni dall'operazione, con buona pace della certezza dei rapporti giuridici”.
Di conseguenza, anche le domande di risoluzione, restituzione e condanna al risarcimento del danno formulate in via subordinata da non possono essere accolte. Parte_1
In conclusione, tutte le domande di parte attrice devono essere rigettate e in quanto Parte_1
soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite di parte convenuta, liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi per le prime due fasi e dei parametri minimi per le ultime due, tenuto conto del valore della controversia (intervallo euro
26.001,00-52.000,00), delle questioni giuridiche esaminate, dell'attività processuale svolta, del carattere documentale del procedimento e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3544/2023, così decide:
- rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
[...]
- condanna a corrispondere a p.a. Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in euro 5.261,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania in data 22.05.2025, nella camera di consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa.
Il Presidente dott. Mariano Sciacca