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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 30/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 758 del Ruolo Generale per l'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 25.06.2025 e vertente
TRA sig.ri nato a [...] il [...], c.f.: e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliati in Capo d'Orlando (ME), Via Francesco Crispi n. 39, presso e nello studio dell'Avv.
Giorgio SCISCA, che li rappresenta e difende,
attori
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c. f. con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Cuneo, via Cascina Colombari n. 36/A, quale cessionaria dei crediti della Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Colomba e Valentina Zanni;
[...]
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, c. f. con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Vicenza, Corso Palladio n. 179, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele GALLA e Andrea
ORLANDO;
- Convenuti -
Nonché
in persona del Sindaco pro tempore, c. f. con sede in Controparte_4 P.IVA_3
Sanremo (IM), Corso Cavallotti n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni NUVOLONI dell'Avvocatura Civica del;
Controparte_4
1 in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, c. f. con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, rappresentato e difeso P.IVA_4 dall'Avv. Rita PISANU;
- altri convenuti -
Oggetto: giudizio di merito a seguito di opposizione ex art 615 e 617 cpc
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per entrambi gli attori:
1) In via preliminare ed assorbente, a fronte dell'intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ossia dal d.i. n. 490/2021, ad opera della sentenza n. 475/2024 emessa dall'adito Tribunale in data 28.06.2024, si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere e per l'effetto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, si chiede la condanna della “ ” al pagamento Controparte_1 delle spese e compensi di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi;
2) Sempre in via preliminare, senza recesso dalla superiore eccezione, in ogni caso ritenere e dichiarare la nullità ed inefficacia del pignoramento presso terzi opposto, stante che la non è Controparte_1 legittimata ad agire in executivis in danno degli opponenti, non avendo provato la cessione del credito, mancando agli atti l'allegazione del contratto di cessione, nonché l'esatta individuazione dello specifico credito per cui si procede nell'operazione di cessione in blocco;
3) nel merito, ritenere e dichiarare l'inefficacia del pignoramento presso terzi opposto ai sensi dell'art. 543, commi 5 e 6, c.p.c., in ragione della mancata notifica e del contestuale deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo entro la data di citazione indicata nell'atto di pignoramento;
4) In via gradata, ritenere e dichiarare la nullità ed illegittimità del pignoramento opposto per violazione dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545, comma 7, c.p.c., considerato che la pensione percepita dalla SI.ra è al di sotto di € 1.000,00; Parte_2
5) Per l'effetto, ritenere e dichiarare l'illegittimità e inefficacia del pignoramento presso terzi opposto, con ogni conseguente statuizione di legge;
6) Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Per la CP_6
In via preliminare, attesa la manifesta infondatezza dell'azione promossa dai sig.ri e per Pt_1 Parte_2 tutte le ragioni dedotte in narrativa, all'esito della prima udienza di comparizione parti emettere ordinanza di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 183-quater c.p.c.; Nel merito, respingere le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sopra esposte, da intendersi qui integralmente richiamate. Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
2 Per la CP_3
Nel merito
- Rigettarsi le domande avversarie per i motivi esposti in narrativa;
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di lite.
Svolgimento della causa
Gli attori e deducevano di aver ricevuto la notifica di un atto Parte_1 Parte_2 di pignoramento presso terzi ad istanza della quale cessionaria del credito di Controparte_1 titolarità della per l'importo di € 12.736,99. Controparte_2
Il titolo su cui si basava il pignoramento era un decreto ingiuntivo n. 490/2021 emesso dall'intestato Tribunale.
Precisavano che venivano pignorate le somme detenute dall' , stante il trattamento CP_5 pensionistico percepito dalla sig.ra , e dal Comune di stante il rapporto di Parte_2 CP_4 lavoro intrattenuto con il sig. . Pt_1
Al che presentavano opposizione all'esecuzione (invero anche agli atti esecutivi) con ricorso depositato il 19.02.2024 e si apriva un sub procedimento R.G.E. 908-1/2023.
In sostanza con il primo motivo di opposizione eccepivano l'inefficacia del pignoramento presso terzi, poiché non veniva mai regolarmente notificato ai debitori esecutati l'avviso di iscrizione a ruolo nel termine previsto;
col secondo motivo la nullità ed inefficacia del pignoramento opposto in ragione della mancanza di titolarità del credito e del conseguente difetto di legittimazione ad agire in via esecutiva in capo alla , quale asserita cessionaria del credito Controparte_1 della a sua volta cessionaria della;
Controparte_2 Controparte_7 ed in ultimo, col terzo motivo eccepivano la nullità ed illegittimità del pignoramento opposto per violazione dei limiti di pignorabilità previsti dall'art. 545 c.p.c.
In data 19.02.2024 spiegava intervento nella procedura esecutiva la nei confronti Controparte_3 del sig. per un credito chirografario di € 4.116,59 in forza del decreto ingiuntivo n. Parte_1
244/2023 del 21.09.2023.
Il Giudice dell'Esecuzione (Dott.ssa Martina Badano) con ordinanza riservata datata 22.03.2024 rigettava l'opposizione.
I sig.ri e interponevano reclamo avverso detta ordinanza che Parte_1 Parte_2 veniva parimenti rigettato dal collegio con ordinanza dell'8.5.23.
Gli attori deducevano che il decreto ingiuntivo n. 490/2021 azionato da veniva in corso di CP_1 causa revocato dalla Sentenza n. 475/2024 del Tribunale di Imperia, che aveva accolto l'opposizione promossa dal debitore e la cui sentenza è oggetto di appello ad oggi pendente.
3 Si costituiva nel presente giudizio sia la che la le quali Controparte_1 Controparte_3 chiedevano il rigetto delle domande attoree.
Venivano evocati in questa sede anche i terzi pignorati nella procedura esecutiva, ovvero il
(che qui non spiegava difese) e l' (che si rimetteva alla decisione di Controparte_4 CP_5
Giustizia).
All'udienza del 4.12.24 venivano concessi i termini per le memorie ex art 189 cpc.
All'udienza del 25.6.25 la causa veniva introitata in decisione.
Motivi della decisione
Gli odierni opponenti propongono con l'atto di opposizione tre motivi di opposizione:
1) INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI OPPOSTO PER MANCATO
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA IN CAPO AI DEBITORI ESECUTATI
DELL'AVVISO DI AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO NEL TERMINE EX ART. 543,
COMMA 5 C.P.C.
2) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN EXECUTIVIS IN CAPO ALLA AXACTOR ITALY S.P.A. PER ASSENZA DI TITOLARITA' E DIFETTO DI PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO.
3) NULLITA' ED INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI OPPOSTO PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DI PIGNORABILITA' PREVISTI DALL'ART.545 C.P.C.
Tuttavia prima della disamina dei motivi si ritiene preliminare l'esame di una questione sorta nel corso del presente giudizio di merito. Il titolo esecutivo su cui si fonda il pignoramento presso terzi costituito dal decreto ingiuntivo n. 490/2021 emesso dall'intestato Tribunale veniva revocato dalla sentenza n. 475/2024 del 28.6.24 del Tribunale di Imperia, la quale dunque ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dagli intimati.
Nello specifico la revoca del titolo esecutivo è intervenuta con sentenza del 28.6.24 quindi dopo il rigetto della sospensiva del G.E. (del 22.03.24) e anche del reclamo (del 8.05.24).
Posto che è venuto meno il titolo esecutivo su cui si fondava il pignoramento resta da verificare se
-come auspicano gli attori- è il giudice di merito investito dell'opposizione a dover dichiarare l'inefficacia del pignoramento, invocando un'autorevole giurisprudenza: “la caducazione del titolo esecutivo è rilevabile d'ufficio, sia dal giudice dell'esecuzione, che ha il potere-dovere di verificare, con un accertamento che esaurisce la sua efficacia nel processo esecutivo, non solo la presenza del titolo nel momento in cui l'azione esecutiva è avviata, ma anche la sua permanente validità ed efficacia in tutto il corso del processo di esecuzione, sia dal giudice investito di un'opposizione esecutiva, ove l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di
4 opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione e ciò in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in sede di legittimità”; la sentenza continua: “quale precipitato logico-giuridico del principio della immanenza del titolo esecutivo, ovvero della sua natura di condizione necessaria e sufficiente dell'azione esecutiva, la caducazione del titolo è evento rilevabile d'ufficio tanto dal giudice dell'esecuzione – che è tenuto a vagliare l'esistenza e persistenza del fondamento legittimante l'azione esecutiva - quanto in via di eccezione, dal giudice dell'opposizione esecutiva, in virtù dello stretto collegamento funzionale esistente tra procedimento esecutivo e giudizio di opposizione” (cfr. ordinanza Cassazione 1624/2024).
Senonché vi è un dato ulteriormente rilevante, ovvero che nella procedura esecutiva è intervenuto un terzo soggetto (la in forza di un altro titolo esecutivo che risulta ancora valido ed CP_3 efficace (ovvero il decreto ingiuntivo n. 244/2023 del 21.09.2023 emesso dal GDP di Imperia).
Come noto, con l'intervento nella procedura esecutiva di un terzo interventore titolato, seppure venga meno il titolo esecutivo del creditore procedente, la procedura esecutiva comunque procede in danno all'esecutato in forza del titolo esecutivo del terzo interventore.
Ed infatti la Corte di Cassazione con sentenza n. 61 del 7.01.2014, ha ribadito che “nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la costante sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo esecutivo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva dal pignorante esercitata, il pignoramento, se originariamente valido, non è caduto, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che prima ne era partecipe accanto al creditore pignorante”.
Tuttavia, il titolo vantato dall'interventore è solo in danno di uno degli odierni attori, ovvero nei confronti di;
dunque, il processo esecutivo nei confronti di quest'ultimo Parte_1 astrattamente può proseguire.
Nei confronti, viceversa, dell'altra esecutata si dà atto della Parte_2 attuale assenza di un titolo esecutivo perché quello originario è stato caducato;
tuttavia, si ritiene che la formale dichiarazione di estinzione del pignoramento nei confronti di essa resti in capo al
G.E., laddove in questa sede va solo dichiarata la cessata materia del contendere.
Ciò per un ordine logico-sistematico.
Appare di supporto la giurisprudenza della Suprema Corte che nell'ipotesi in cui sopravvenga la caducazione del titolo giudiziale azionato, il giudizio di opposizione all'esecuzione dovrà
5 concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non già di accoglimento dell'opposizione” Cass. Civ., Ordinanza n. 21264 del 30 luglio 2024.
Si ritiene che il titolo dell'interventore in danno del non impedisca la Parte_1 declaratoria della cessata materia del contendere, perché ciò che rileva è la caducazione del titolo giudiziale originariamente azionato.
Resta da esaminare nel merito i motivi di opposizione proposti per determinare la soccombenza e regimentare le spese della procedura, a cui le parti hanno fatto richiesta nei loro scritti.
1) INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI OPPOSTO PER MANCATO
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA IN CAPO AI DEBITORI ESECUTATI
DELL'AVVISO DI AVVENUTA ISCRIZIONE A RUOLO NEL TERMINE EX ART. 543,
COMMA 5 C.P.C.
Il motivo è manifestatamente infondato.
Il creditore procedente nel procedimento presso terzi, la cui udienza di Controparte_1 prima comparizione era fissata per il 21.02.2024, ha dato prova di aver notificato al SI. Pt_1 presso la Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Imperia in data 14.02.2024 e ai terzi pignorati a mezzo pec in data 20.02.2024. Si aggiunge che è stata data anche prova del deposito dell'atto notificato nel fascicolo telematico in data 20.02.2024.
L'avviso di iscrizione a ruolo è stato notificato anche al procuratore costituito dei debitori.
Dunque, seppure non si ritenesse valida la notifica al procuratore costituito, sarebbe indubbiamente valida la notifica presso la cancelleria, laddove -in mancanza di elezione di domicilio- l'esecutato è domiciliato ex lege presso la stessa cancelleria.
2) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN EXECUTIVIS IN CAPO ALLA PER ASSENZA DI TITOLARITA' E DIFETTO DI PROVA Controparte_1
DELLA CESSIONE DEL CREDITO.
Anche il secondo motivo è infondato.
Si condivide quanto rilevato dal G.E. circa la presenza della prova della cessione dei crediti in blocco di cui all'art. 58 T.U.B. da parte del creditore procedente alla Controparte_1
in forza del decreto ingiuntivo N. 490/2021 emesso dal Tribunale Controparte_2 di Imperia. E' sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. La convenuta ha dato prova che i sig.ri e si sono rivolti a per Pt_1 Parte_2 CP_8 ottenere un finanziamento erogato da poi incorporata in Controparte_9 Controparte_10 che è loro succeduta in ogni rapporto, compreso quello derivante dal contratto con i sig.ri
6 e . Precisavano che il 10/12/2018 la e Pt_1 Parte_2 CP_10 Controparte_2 hanno concluso un contratto di cessione in blocco di crediti, comprendente anche quello
[...] vantato verso i sig.ri e . In ultimo l'avviso veniva pubblicato sulla Pt_1 Parte_2
Gazzetta Ufficiale del 18/12/2018
Dunque la prova di cessione è stata adeguatamente fornita ed anche tal motivo va rigettato.
3) NULLITA' ED INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI OPPOSTO PER VIOLAZIONE DEI LIMITI DI PIGNORABILITA' PREVISTI DALL'ART.545 C.P.C.
Tale motivo è manifestatamente infondato ove come condivisibilmente rilevato dal G.E.
l'importo pensionistico dell'esecutata è superiore al limite di pignorabilità Parte_2
(percependo una indennità pensionistica di Euro 1.209,01); inoltre la presenza di un preesistente pignoramento non incide laddove in tali casi il pignoramento non si cumula, ma va in coda a quello già in essere. Il tutto in piena conformità con il cd. decreto aiuti bis ovvero l'art. 21-bis del D.L. n. 115/2022.
Le spese di lite
La Corte di Cassazione con sentenza del 11/08/2022 n. 24714 ha specificato che: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (conforme sentenza del 29/11/2016 n. 24234).
Nel caso in esame i motivi di opposizione proposti agli odierni attori e Parte_1 [...]
sono infondati, come sopra specificato, condividendosi in questa sede le Parte_2 argomentazioni del rigetto del G.E., prima, e del Collegio, poi, in sede di reclamo.
Dunque, alla declaratoria della cessata materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo consegue la cd. soccombenza virtuale degli attori in favore della e della Controparte_1
Controparte_3
La ha depositato una nota spese per € 3.397,00 oltre spese generali ed oneri fiscali CP_3 applicando la tariffa media dei compensi legali sul valore della causa (non applicando nella nota spesa la fase istruttoria). La richiesta si ritiene congrua e conforme ai parametri di cui al DM 55/14, come modificati dal DM 147/22. Analogo importo va riconosciuto anche per la Controparte_1 la quale non ha quantificato le spese né ha depositato una notula.
Viceversa le spese legali vanno compensate tra gli attori ed il perché non ha Controparte_11 svolto difese nel giudizio di merito;
vanno compensate anche tra i medesimi attori e l' perché CP_5
l'Istituto di Previdenza non chiedeva la condanna alle spese.
P.Q.M.
7 definitivamente pronunciando, ogni differente domanda, istanza ed eccezione assorbita o disattesa, il Tribunale così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
e di per compensi legali della somma di € Controparte_1 Controparte_3
3.397,00 ciascuno oltre spese generali e oneri fiscali se dovuti;
- compensa le spese tra gli attori ed il e l' . Controparte_11 CP_5
Imperia, 30.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis
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