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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2478 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 822/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 22 gennaio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Lario, 26, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Lorenzo Franceschinis, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Francesco Franceschinis, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Durini, 20, presso lo studio dell'Avv. Claudio Morpurgo, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Anna Menicatti, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA Trenord (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
2) conseguentemente condannare a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_1 di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2019 al
1 31.10.2024, la somma lorda di Euro 2911,39 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo
Unificato per Euro 49,00, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO CP_1
1) anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. B che precede, se del caso, sospendersi il presente giudizio e procedersi a mezzo domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE;
Nel merito:
2) respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal Ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi la quantificazione della richiesta operata da controparte, con quanto percepito dal Ricorrente per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi VII, VIII della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto della eccepita prescrizione quinquennale e delle risultanze contabili fornite;
In via subordinata:
4) nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti.
5) in ogni caso: rigettarsi il ricorso avversario;
6) con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 22 gennaio 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevava il ricorrente di lavorare alle dipendenze della convenuta con mansioni e qualifica di Capo Treno. Il Capo Treno, come prevede la declaratoria del Ccnl delle Attività Ferroviarie, svolgeva in assoluta prevalenza la propria attività lavorativa a bordo dei treni di cui ha la responsabilità e sul quale effettua tutte le operazioni sia tecniche (ove previste, come prova freno, compilazione documenti di viaggio, aiuto al macchinista ove richiesto, interventi d'emergenza di sblocco porte o arresto del treno) che commerciali (assistenza ai passeggeri, controllo dei titoli di viaggio, emissione biglietti, redazione verbali di sanzione, etc…). Il Capo Treno effettuava anche giornate cosiddette di “riserva”, ossia turni di servizio nei quali non gli erano assegnati in programmazione dei treni da scortare,
2 ma doveva restare nell'impianto di appartenenza a disposizione per effettuare eventuali treni in caso di improvvisa necessità. Quando è in turno di “riserva”, il Capo Treno è a tutti gli effetti al lavoro e disbriga attività amministrativa. Riferiva che il Capo Treno viaggiava sempre a bordo treno (tranne Parte_1 quando era di riserva) con conseguente assenza dal suo impianto di appartenenza, c.d. “Assenza dalla residenza” (art.27, punto 2.1 lett.d, CCNL), che comprende sia il turno giornaliero, che parte dall'impianto di appartenenza (sede di servizio) e vi fa ritorno in giornata, sia quello in cui è previsto un pernottamento nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartenza al mattino successivo dal medesimo luogo. In particolare, i Capi treno di effettuavano i turni di servizio CP_1 sempre partendo da e facendo ritorno al loro impianto di appartenenza (sede di servizio), salvo i casi nei quali effettuavano un Riposo Fuori Residenza (dormendo nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartendo da quel luogo al mattino). In caso di Riposo Fuori Residenza, la convenuta aveva stipulato convenzioni con hotel in tutte le località dove il dipendente doveva passare la notte a spese della società. Pertanto il Capo Treno effettuava sempre (tranne i turni di “riserva”) una prestazione lavorativa che comportava viaggi a bordo di treni e quindi assenza per un certo tempo dal suo impianto di appartenenza. Il periodo che intercorre tra la partenza del treno dal proprio impianto e il rientro era definito dal CCNL come “assenza dalla residenza”. Il rapporto di lavoro del ricorrente era regolato con decorrenza 1° dicembre 2012 dal CCNL della Mobilità e Attività Ferroviarie (del 20.7.2012 e poi del 16.12.2016 e infine rinnovato il 22.3.2022), così come recepito e modificato dal Contratto Aziendale Trenord del 22.6.2012 e successive modifiche e integrazioni. Il CCNL delle Attività Ferroviarie prevedeva per i Capi Treno varie indennità, tra le quali l' “assenza dalla residenza” (art.77, punto 2) che variava rispetto al servizio svolto da €.1,30 a €.2,20 orarie, purché il servizio preveda un'assenza dalla residenza di servizio di almeno 3 ore. In aggiunta a tale istituto di fonte Ccnl, il Contratto aziendale di , come CP_1 modificato dall'accordo dell'11.3.2015 prevedeva per i Capi Treno (art. 54 del CCA modificato in melius dall'accordo 11.3.2015 a decorrere dal 1° maggio 2015) anche un “incentivo per attività specifiche” che si componeva di: a- incentivo per attività di scorta treno di €.4,00 per ciascuna ora di scorta sino a 3 ore;
oltre il 181° minuto €.4,50, sempre oraria;
b- per le giornate di riserva (cioè a disposizione senza servizi assegnati), e per manovra, traghettamento (cioè le attività di spostamento dei treni negli e tra gli impianti ferroviari) e per formazione professionale in aula è prevista un'indennità giornaliera pari a €.8,00;
3 c- per ogni regolarizzazione di titoli di viaggio, che preveda l'applicazione di un diritto suppletivo, un'indennità di €.2,00, più il 25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa.
Durante i giorni di ferie, in base all'art. 31 punto 6 del CCNL, CP_1 così come recepito dall'art.20 punto 20.3 del CCA (e successive modifiche) erogava ai lavoratori i soli elementi retributivi fissi previsti dall'art. 48.1.1 del CCA e, tra quelli variabili, la sola indennità di turno di cui al punto d) dell'art. 48.1.2, ma non gli elementi variabili e accessori e in particolare quelli previsti dall'art. 77 del CCNL e dall'art.54 del CCA (sempre così come integrato dall'1.5.2015 dall'accordo 11.3.2015), che sono oggetto della presente domanda. Il Tribunale di Milano aveva già pronunciato la sentenza n. 2529/2021, statuendo la nullità dell'art. 31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017, art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); dell'art. 20.3 del Contratto Aziendale Trenord 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d) (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art. 48.1.2; del punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019. Il Tribunale accertava che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti doveva essere retribuito dalla resistente con un importo pari alla retribuzione giornaliera CP_2 complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore.
Accertava inoltre che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CCA Trenord (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015. Pertanto, era stata condannata a corrispondere a CP_1 Parte_1 con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, la somma di € 6.826,00. La sentenza della Corte d'appello n. 800/2022 del 14.11.2022 aveva confermato la sentenza di primo grado. La Cassazione, con decreto n. 6274/2024 dell'08.03.2024, aveva rigettato del ricorso. per effetto dell'accordo sindacale del 23.7.2019 (doc. 6 fasc. ric.), CP_1
a partire dal mese di ottobre 2019 aveva operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili del personale mobile (€ 20,00 per i macchinisti e € 10,00 per i Capi Treno, per ciascun giorno di ferie fruito). Per il periodo pregresso all'ottobre 2019, le parti avevano previsto un importo lordo di € 15,00 per ogni giorno di ferie goduto dai Macchinisti e di € 8,00 per i Capi Treno.
4 La corresponsione di tali somme era stata subordinata alla previa sottoscrizione da parte del personale di un verbale di conciliazione in sede sindacale. Il ricorrente non aveva accettato gli importi e non aveva firmato alcuna conciliazione. aveva comunque unilateralmente erogato la somma lorda di € CP_1
10,00 per ogni giornata di ferie fruita a partire dal 1°.10.2019. Tali somme erano state ricevute dal ricorrente quale acconto sul suo maggior credito, ed erano state portate in detrazione dal totale dovuto. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 nel merito, precedendo le proprie osservazioni un'eccezione di nullità del ricorso e un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
All'udienza del 27 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, chiede dichiararsi nullo e CP_1 improcedibile il ricorso. La società convenuta ritiene che parte ricorrente si limiti a riportare le varie fasi del pregresso giudizio, dal Tribunale alla Cassazione, senza fornire alcuna informazione o dato narrativo, sul rapporto di lavoro del Ricorrente, se lo stesso sia assunto alle dipendenze di se lo stesso ricopra ancora le mansioni CP_1 di Capo Treno, in che cosa consista la mansione di Capo Treno, se il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità con , a cui si aggiunge tutta la CP_1 parte sul sistema di retribuzione delle ferie, anch'essa assente, ovvero se, come nel caso di specie, il rapporto del Ricorrente sia ancora in essere o cessato. L'eccezione è manifestamente infondata.
“Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, ipotesi in cui il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 164, comma 5, c.p.c.” (così Cass. n. 3143/2019; Cass., Sez. Lavoro, ordinanza n. 19009/2018). Detto in altri termini, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre
5 immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8078). Non pare che il ricorso sia stato in qualche modo di ostacolo a CP_1 nella direzione della piena comprensione della domanda e della causa petendi (con conseguente sviluppo di un'adeguata difesa) anche in considerazione del pregresso giudizio (ben noto alle parti) che forma il necessario corollario in fatto e in diritto a questa causa. Né pare avere una qualche utilità l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, affinché questa possa pronunciarsi, attraverso interpretazione autentica, circa la ratio e il contenuto in punto di nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003. Invero, i precedenti fra le parti (v. § successivo) esaminano compiutamente la giurisprudenza europea sul tema, rendendo del tutto superflua una ulteriore valutazione sul punto.
2. Va infatti rilevato innanzitutto che il ricorrente, dipendente di CP_1 con qualifica di Capo Treno, ha già avviato presso il locale Tribunale una
[...] causa (con altri colleghi) per il riconoscimento dei diritti inerenti la retribuzione nel periodo feriale. Il Tribunale di Milano di è già quindi pronunciato la sentenza n. 2529/2021 (doc. 2 fasc. ric.), statuendo la nullità dell'art. 31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017, art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); dell'art. 20.3 del Contratto Aziendale Trenord 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d) (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art. 48.1.2; del punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019. Il Tribunale aveva accertato che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti (fra cui doveva essere retribuito dalla resistente con un importo Parte_1 CP_2 pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore.
6 Accertava inoltre che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CCA Trenord (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015. Pertanto, era stata condannata a corrispondere a CP_1 Parte_1 con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, la somma di € 6.826,00. La sentenza della Corte d'appello n. 800/2022 del 14.11.2022 (doc. 3 fasc. ric.) aveva confermato la sentenza di primo grado. La Cassazione, con decreto n. 6274/2024 dell'08.03.2024 (doc. 4 fasc. ric.), aveva rigettato del ricorso.
3. Con questo ulteriore giudizio, il ricorrente agisce al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute (per i medesimi titoli già azionati e oggetto dell'accertamento ormai passato n giudicato di cui al § 2) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2024. Nel formulare le conclusioni sopra riportate, i ricorrenti danno atto del fatto che, in esecuzione dell'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (doc. 8 fasc. ric.), opera un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione CP_1 delle ferie delle competenze variabili del personale mobile (€ 20,00 per i macchinisti ed € 10,00 per i Capi Treno, per ciascun giorno di ferie fruito) e rilevano che, per il periodo anteriore a ottobre 2019, è previsto un importo lordo di
€ 15,00 per ogni giorno di ferie goduto dai Macchinisti e di € 8,00 per i Capi Treno. Tali somme (che in teoria sarebbero subordinate ad una conciliazione fra le parti, in concreto non ricorsa), sono state in ogni caso accettate da quale Parte_1 acconto sul maggior credito e sono state portate in detrazione dal totale dovuto. Le somme a credito indicate nel petitum sono quelle calcolate per differentiam (v. doc. 10 allegato al ricorso).
4. La pretesa giuridica oggetto del presente giudizio risulta definita nel precedente procedimento, conclusosi con sentenza passata in giudicato che fa stato tra le parti a parità di presupposti costitutivi del diritto (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.). Non è contestato che i ricorrenti abbiano continuato a svolgere le medesime mansioni di Capo Treno, con identica tipologia di retribuzione, immutata la disciplina contrattuale. La forza del giudicato copre quindi anche il periodo successivo a quello già oggetto di pronunzia. Non è quindi possibile avviare un nuovo accertamento giudiziale, come preteso da nella sua memoria. CP_1
Ciò è stato chiarito dalla S.C., ove non fosse sufficiente l'esame del formante normativo indicato poco più sopra: “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle
7 obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2018, n. 20765; Cass., Sez. Lav., 29 novembre 2021, n. 37269). Da ciò discende che non può più essere nuovamente contestato il diritto del lavoratore al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi fissati con statuizione passata in giudicato.
5. chiede inoltre, al di fuori dell'effetto del giudicato di cui si Parte_1
è detto (per gli anni successivi ai periodi presi in esame dal contraddittorio pregresso), l'inclusione della voce “remunerazione per attività di controlleria”, ex art. 54, punto 2.2, Contratto Collettivo Aziendale, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015. La domanda va accolta. L'indennità di controlleria va computata per i Capi Treno nella remunerazione delle ferie. La Cassazione ha stabilito che anche tale indennità deve essere inclusa nella retribuzione corrisposta durante le ferie (cfr. Cass., sez. lav., 20 maggio 2024, n. 13932).
6. Sul quantum, deve sottolinearsi che ha elaborato i conteggi Parte_1 posti alla base della domanda con i medesimi criteri di cui al precedente procedimento, detraendo quanto percepito in virtù dell'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (doc. 10 fasc. ric.) e integrando il calcolo con la voce di cui al precedente §. Peraltro, contesta gli importi in via del tutto generica e per mere CP_1 statuizioni di principio.
7. Quanto all'eccepita prescrizione dei crediti retributivi, essa deve ritenersi infondata. Contrariamente a quanto sostenuto da a seguito del giudicato CP_1 sull'accertamento dell'an della pretesa, il regime della prescrizione non è più quello quinquennale, bensì quello decennale (ordinario: art. 2953 c.c.). In ogni caso (anche ad accedere alla teoria di , si deve asservare CP_1 che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352).
8 Così ha deciso anche la Cassazione con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conformi anche le successive Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957; sez. lav., 1° febbraio 2024, n. 2963). In applicazione di questa regola giurisprudenziale, si deve ritenere che la prescrizione non decorra nel corso del rapporto di lavoro.
Ciò è sufficiente per concludere per l'accoglimento integrale del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2019 al 31.10.2024, la somma lorda di € 2.911,39 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Lorenzo Franceschinis ed dell'Avv. Francesco Franceschinis, antistatari, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 22 gennaio 2025 da elettivamente domiciliato in Milano, Via Lario, 26, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Lorenzo Franceschinis, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Francesco Franceschinis, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Durini, 20, presso lo studio dell'Avv. Claudio Morpurgo, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Anna Menicatti, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: differenze retributive i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, compreso ove occorra il punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per il periodo successivo a quello già coperto dal giudicato inter partes, alla inclusione nella retribuzione di ciascun giorno di ferie della media percepita nei 12 mesi precedenti dei compensi previsti dall'art.77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art.54 del CCA Trenord (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015;
2) conseguentemente condannare a corrispondere al ricorrente, a titolo CP_1 di differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2019 al
1 31.10.2024, la somma lorda di Euro 2911,39 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo
Unificato per Euro 49,00, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
PER IL CONVENUTO CP_1
1) anche in ragione di quanto tutto illustrato al par. B che precede, se del caso, sospendersi il presente giudizio e procedersi a mezzo domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE;
Nel merito:
2) respingersi, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal Ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
3) nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale – delle domande avversarie, compensare ovvero ridursi la quantificazione della richiesta operata da controparte, con quanto percepito dal Ricorrente per le suddette voci, come meglio esposto ai paragrafi VII, VIII della parte narrativa che precede, nonché tenendo conto della eccepita prescrizione quinquennale e delle risultanze contabili fornite;
In via subordinata:
4) nella denegata ipotesi di condanna della convenuta, limitare la stessa ai soli importi per cui sia stata fornita valida prova e/o che dovessero risultare dovuti.
5) in ogni caso: rigettarsi il ricorso avversario;
6) con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 22 gennaio 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di CP_1
Rilevava il ricorrente di lavorare alle dipendenze della convenuta con mansioni e qualifica di Capo Treno. Il Capo Treno, come prevede la declaratoria del Ccnl delle Attività Ferroviarie, svolgeva in assoluta prevalenza la propria attività lavorativa a bordo dei treni di cui ha la responsabilità e sul quale effettua tutte le operazioni sia tecniche (ove previste, come prova freno, compilazione documenti di viaggio, aiuto al macchinista ove richiesto, interventi d'emergenza di sblocco porte o arresto del treno) che commerciali (assistenza ai passeggeri, controllo dei titoli di viaggio, emissione biglietti, redazione verbali di sanzione, etc…). Il Capo Treno effettuava anche giornate cosiddette di “riserva”, ossia turni di servizio nei quali non gli erano assegnati in programmazione dei treni da scortare,
2 ma doveva restare nell'impianto di appartenenza a disposizione per effettuare eventuali treni in caso di improvvisa necessità. Quando è in turno di “riserva”, il Capo Treno è a tutti gli effetti al lavoro e disbriga attività amministrativa. Riferiva che il Capo Treno viaggiava sempre a bordo treno (tranne Parte_1 quando era di riserva) con conseguente assenza dal suo impianto di appartenenza, c.d. “Assenza dalla residenza” (art.27, punto 2.1 lett.d, CCNL), che comprende sia il turno giornaliero, che parte dall'impianto di appartenenza (sede di servizio) e vi fa ritorno in giornata, sia quello in cui è previsto un pernottamento nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartenza al mattino successivo dal medesimo luogo. In particolare, i Capi treno di effettuavano i turni di servizio CP_1 sempre partendo da e facendo ritorno al loro impianto di appartenenza (sede di servizio), salvo i casi nei quali effettuavano un Riposo Fuori Residenza (dormendo nel luogo di arrivo dell'ultimo treno e ripartendo da quel luogo al mattino). In caso di Riposo Fuori Residenza, la convenuta aveva stipulato convenzioni con hotel in tutte le località dove il dipendente doveva passare la notte a spese della società. Pertanto il Capo Treno effettuava sempre (tranne i turni di “riserva”) una prestazione lavorativa che comportava viaggi a bordo di treni e quindi assenza per un certo tempo dal suo impianto di appartenenza. Il periodo che intercorre tra la partenza del treno dal proprio impianto e il rientro era definito dal CCNL come “assenza dalla residenza”. Il rapporto di lavoro del ricorrente era regolato con decorrenza 1° dicembre 2012 dal CCNL della Mobilità e Attività Ferroviarie (del 20.7.2012 e poi del 16.12.2016 e infine rinnovato il 22.3.2022), così come recepito e modificato dal Contratto Aziendale Trenord del 22.6.2012 e successive modifiche e integrazioni. Il CCNL delle Attività Ferroviarie prevedeva per i Capi Treno varie indennità, tra le quali l' “assenza dalla residenza” (art.77, punto 2) che variava rispetto al servizio svolto da €.1,30 a €.2,20 orarie, purché il servizio preveda un'assenza dalla residenza di servizio di almeno 3 ore. In aggiunta a tale istituto di fonte Ccnl, il Contratto aziendale di , come CP_1 modificato dall'accordo dell'11.3.2015 prevedeva per i Capi Treno (art. 54 del CCA modificato in melius dall'accordo 11.3.2015 a decorrere dal 1° maggio 2015) anche un “incentivo per attività specifiche” che si componeva di: a- incentivo per attività di scorta treno di €.4,00 per ciascuna ora di scorta sino a 3 ore;
oltre il 181° minuto €.4,50, sempre oraria;
b- per le giornate di riserva (cioè a disposizione senza servizi assegnati), e per manovra, traghettamento (cioè le attività di spostamento dei treni negli e tra gli impianti ferroviari) e per formazione professionale in aula è prevista un'indennità giornaliera pari a €.8,00;
3 c- per ogni regolarizzazione di titoli di viaggio, che preveda l'applicazione di un diritto suppletivo, un'indennità di €.2,00, più il 25% dell'importo riscosso a titolo di sovrattassa.
Durante i giorni di ferie, in base all'art. 31 punto 6 del CCNL, CP_1 così come recepito dall'art.20 punto 20.3 del CCA (e successive modifiche) erogava ai lavoratori i soli elementi retributivi fissi previsti dall'art. 48.1.1 del CCA e, tra quelli variabili, la sola indennità di turno di cui al punto d) dell'art. 48.1.2, ma non gli elementi variabili e accessori e in particolare quelli previsti dall'art. 77 del CCNL e dall'art.54 del CCA (sempre così come integrato dall'1.5.2015 dall'accordo 11.3.2015), che sono oggetto della presente domanda. Il Tribunale di Milano aveva già pronunciato la sentenza n. 2529/2021, statuendo la nullità dell'art. 31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017, art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); dell'art. 20.3 del Contratto Aziendale Trenord 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d) (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art. 48.1.2; del punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019. Il Tribunale accertava che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti doveva essere retribuito dalla resistente con un importo pari alla retribuzione giornaliera CP_2 complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore.
Accertava inoltre che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CCA Trenord (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015. Pertanto, era stata condannata a corrispondere a CP_1 Parte_1 con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, la somma di € 6.826,00. La sentenza della Corte d'appello n. 800/2022 del 14.11.2022 aveva confermato la sentenza di primo grado. La Cassazione, con decreto n. 6274/2024 dell'08.03.2024, aveva rigettato del ricorso. per effetto dell'accordo sindacale del 23.7.2019 (doc. 6 fasc. ric.), CP_1
a partire dal mese di ottobre 2019 aveva operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili del personale mobile (€ 20,00 per i macchinisti e € 10,00 per i Capi Treno, per ciascun giorno di ferie fruito). Per il periodo pregresso all'ottobre 2019, le parti avevano previsto un importo lordo di € 15,00 per ogni giorno di ferie goduto dai Macchinisti e di € 8,00 per i Capi Treno.
4 La corresponsione di tali somme era stata subordinata alla previa sottoscrizione da parte del personale di un verbale di conciliazione in sede sindacale. Il ricorrente non aveva accettato gli importi e non aveva firmato alcuna conciliazione. aveva comunque unilateralmente erogato la somma lorda di € CP_1
10,00 per ogni giornata di ferie fruita a partire dal 1°.10.2019. Tali somme erano state ricevute dal ricorrente quale acconto sul suo maggior credito, ed erano state portate in detrazione dal totale dovuto. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 nel merito, precedendo le proprie osservazioni un'eccezione di nullità del ricorso e un'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
All'udienza del 27 maggio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, chiede dichiararsi nullo e CP_1 improcedibile il ricorso. La società convenuta ritiene che parte ricorrente si limiti a riportare le varie fasi del pregresso giudizio, dal Tribunale alla Cassazione, senza fornire alcuna informazione o dato narrativo, sul rapporto di lavoro del Ricorrente, se lo stesso sia assunto alle dipendenze di se lo stesso ricopra ancora le mansioni CP_1 di Capo Treno, in che cosa consista la mansione di Capo Treno, se il rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità con , a cui si aggiunge tutta la CP_1 parte sul sistema di retribuzione delle ferie, anch'essa assente, ovvero se, come nel caso di specie, il rapporto del Ricorrente sia ancora in essere o cessato. L'eccezione è manifestamente infondata.
“Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, ipotesi in cui il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio, con conseguente applicazione dell'art. 164, comma 5, c.p.c.” (così Cass. n. 3143/2019; Cass., Sez. Lavoro, ordinanza n. 19009/2018). Detto in altri termini, nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre
5 immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8078). Non pare che il ricorso sia stato in qualche modo di ostacolo a CP_1 nella direzione della piena comprensione della domanda e della causa petendi (con conseguente sviluppo di un'adeguata difesa) anche in considerazione del pregresso giudizio (ben noto alle parti) che forma il necessario corollario in fatto e in diritto a questa causa. Né pare avere una qualche utilità l'istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE, affinché questa possa pronunciarsi, attraverso interpretazione autentica, circa la ratio e il contenuto in punto di nozione europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003. Invero, i precedenti fra le parti (v. § successivo) esaminano compiutamente la giurisprudenza europea sul tema, rendendo del tutto superflua una ulteriore valutazione sul punto.
2. Va infatti rilevato innanzitutto che il ricorrente, dipendente di CP_1 con qualifica di Capo Treno, ha già avviato presso il locale Tribunale una
[...] causa (con altri colleghi) per il riconoscimento dei diritti inerenti la retribuzione nel periodo feriale. Il Tribunale di Milano di è già quindi pronunciato la sentenza n. 2529/2021 (doc. 2 fasc. ric.), statuendo la nullità dell'art. 31.6 del CCNL della mobilità e attività ferroviarie del 20.7.2012 (dall'1.1.2017, art. 30.6 del CCNL 16.12.2016); dell'art. 20.3 del Contratto Aziendale Trenord 22.6.2012 (e s.m.i.), nella parte in cui prevede che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuiti con la retribuzione base di cui all'art. 48.1.1 e con la sola lett. d) (indennità di turno) della retribuzione variabile di cui all'art. 48.1.2; del punto 2 dell'accordo sindacale aziendale del 23.7.2019. Il Tribunale aveva accertato che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti (fra cui doveva essere retribuito dalla resistente con un importo Parte_1 CP_2 pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore.
6 Accertava inoltre che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CCA Trenord (“incentivo per attività specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015. Pertanto, era stata condannata a corrispondere a CP_1 Parte_1 con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, la somma di € 6.826,00. La sentenza della Corte d'appello n. 800/2022 del 14.11.2022 (doc. 3 fasc. ric.) aveva confermato la sentenza di primo grado. La Cassazione, con decreto n. 6274/2024 dell'08.03.2024 (doc. 4 fasc. ric.), aveva rigettato del ricorso.
3. Con questo ulteriore giudizio, il ricorrente agisce al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute (per i medesimi titoli già azionati e oggetto dell'accertamento ormai passato n giudicato di cui al § 2) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2024. Nel formulare le conclusioni sopra riportate, i ricorrenti danno atto del fatto che, in esecuzione dell'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (doc. 8 fasc. ric.), opera un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione CP_1 delle ferie delle competenze variabili del personale mobile (€ 20,00 per i macchinisti ed € 10,00 per i Capi Treno, per ciascun giorno di ferie fruito) e rilevano che, per il periodo anteriore a ottobre 2019, è previsto un importo lordo di
€ 15,00 per ogni giorno di ferie goduto dai Macchinisti e di € 8,00 per i Capi Treno. Tali somme (che in teoria sarebbero subordinate ad una conciliazione fra le parti, in concreto non ricorsa), sono state in ogni caso accettate da quale Parte_1 acconto sul maggior credito e sono state portate in detrazione dal totale dovuto. Le somme a credito indicate nel petitum sono quelle calcolate per differentiam (v. doc. 10 allegato al ricorso).
4. La pretesa giuridica oggetto del presente giudizio risulta definita nel precedente procedimento, conclusosi con sentenza passata in giudicato che fa stato tra le parti a parità di presupposti costitutivi del diritto (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.). Non è contestato che i ricorrenti abbiano continuato a svolgere le medesime mansioni di Capo Treno, con identica tipologia di retribuzione, immutata la disciplina contrattuale. La forza del giudicato copre quindi anche il periodo successivo a quello già oggetto di pronunzia. Non è quindi possibile avviare un nuovo accertamento giudiziale, come preteso da nella sua memoria. CP_1
Ciò è stato chiarito dalla S.C., ove non fosse sufficiente l'esame del formante normativo indicato poco più sopra: “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle
7 obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2018, n. 20765; Cass., Sez. Lav., 29 novembre 2021, n. 37269). Da ciò discende che non può più essere nuovamente contestato il diritto del lavoratore al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi fissati con statuizione passata in giudicato.
5. chiede inoltre, al di fuori dell'effetto del giudicato di cui si Parte_1
è detto (per gli anni successivi ai periodi presi in esame dal contraddittorio pregresso), l'inclusione della voce “remunerazione per attività di controlleria”, ex art. 54, punto 2.2, Contratto Collettivo Aziendale, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015. La domanda va accolta. L'indennità di controlleria va computata per i Capi Treno nella remunerazione delle ferie. La Cassazione ha stabilito che anche tale indennità deve essere inclusa nella retribuzione corrisposta durante le ferie (cfr. Cass., sez. lav., 20 maggio 2024, n. 13932).
6. Sul quantum, deve sottolinearsi che ha elaborato i conteggi Parte_1 posti alla base della domanda con i medesimi criteri di cui al precedente procedimento, detraendo quanto percepito in virtù dell'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (doc. 10 fasc. ric.) e integrando il calcolo con la voce di cui al precedente §. Peraltro, contesta gli importi in via del tutto generica e per mere CP_1 statuizioni di principio.
7. Quanto all'eccepita prescrizione dei crediti retributivi, essa deve ritenersi infondata. Contrariamente a quanto sostenuto da a seguito del giudicato CP_1 sull'accertamento dell'an della pretesa, il regime della prescrizione non è più quello quinquennale, bensì quello decennale (ordinario: art. 2953 c.c.). In ogni caso (anche ad accedere alla teoria di , si deve asservare CP_1 che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 92/2012, la prescrizione non decorre in corso di rapporto anche quando la tutela applicabile è quella prevista dall'art. 18 S.L, stante il “metus” del lavoratore determinato dalle ipotesi solo residuali di reintegrazione (App. Milano, 25 ottobre 2021, n. 1352).
8 Così ha deciso anche la Cassazione con sentenza n. del 6 settembre 2022, n. 26246:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (conformi anche le successive Cass., sez. lav., 20 ottobre 2022, n. 30957; sez. lav., 1° febbraio 2024, n. 2963). In applicazione di questa regola giurisprudenziale, si deve ritenere che la prescrizione non decorra nel corso del rapporto di lavoro.
Ciò è sufficiente per concludere per l'accoglimento integrale del ricorso.
8. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) condanna a corrispondere a a titolo di CP_1 Parte_1 differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo dall'1.1.2019 al 31.10.2024, la somma lorda di € 2.911,39 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio dell'Avv. Lorenzo Franceschinis ed dell'Avv. Francesco Franceschinis, antistatari, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 27 maggio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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