CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3892/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210071063247 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore 1 - procuratOre antistastario -impugna cartella esattoriale num. 29620210071063247per controllo automatizzato modello unico dei redditi 2016 importo euro 25.000,00 per irpef.
Conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo e ADER, entrambe costituite.
Motivi di ricorso.
La parte ricorrente sostiene che la cartella è nulla in quanto priva di motivazione e priva di atti prodromici, inoltre vi è decadenza per la formazione dei ruoli ex art. 25 dpr 602/73. Inoltre la notificazione della cartella
è altresi nulla perché notificata con un indirizzo pec non valido.
Controdeduzioni dell'Ufficio impositore
L'Uffico osserva quanto segue.
Termini di notifica: La cartella è stata notificata entro i termini di legge, considerando le proroghe dovute all'emergenza Covid-19.
Validità della PEC: L'indirizzo PEC utilizzato risulta valido secondo l'Agenzia per l'Italia Digitale. Motivazione dell'atto: La normativa sulla motivazione si applica agli atti dell'Amministrazione finanziaria, non agli Agenti della riscossione.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate del
50% per il procedimento di mediazione.
AD per mezzo dell'avv. Nominativo_1 chiedeva il rigetto del ricorso. Lo stesso con atto del 3.6.24 rinunziava al mandato.
AD si ricostituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. L'indirizzo utilizzato da ADER è stato "Email 4" e la Corte di
Cassazione con l'Ordinanza n. 6015/2023 pubblicata il 28 febbraio 2023 ha riconosciuto per l'ennesima volta la validità della notifica, ad opera dell'Agente della Riscossione, dei propri atti anche da indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei registri IPA ( (i.e. Email_5).
La Suprema Corte, infatti, ha sostenuto come non sia applicabile a tali fattispecie la più stringente disciplina, richiamata nel ricorso della società, di cui all'articolo 3-bis comma 1 della legge 21 gennaio 1994. 53, prevista in tema di notifiche da parte degli avvocati. La disposizione testé rammentata, infatti, prevede che "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". La Suprema Corte, inoltre, ha evidenziato come una maggiore rigidità formale si debba applicare sul versante dell'indirizzo del destinatario, ma non anche per quanto concerne l'indirizzo del mittente. Inoltre la cartella
è stata tempestivamente impugnata ed è entrata nella sfera conoscitiva del ricorrnete tent'è che è stata allegata al riocorso con indubbi effetti sananati ex art. 156 c.p.c. 2. Per effetto della normativa emergenziale la cartella è stata notificata tempestivamente. Deve infatti farsi riferimento all'articolo 68 del dl 18/2021 che prevede quanto segue.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate"
Tale previsione è stata ripresa anche dall'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
La Corte di Cassazione( ordinanza n. 960/2025) ha ribadito l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020. A tale statuizione la corte è pervenuta osservando che "In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in ma-teria di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212".
3.Circa la motivazione dell'atto, tenuto conto che è stata notificata comunicazione preventiva - Numero n. 27752321714 e consegnata in data 4.4.2019, nessun difetto di motivazione affligge la cartella anche in considerazione della circostanza che si tratta di somme autoliquidate e non versate, sicchè la parte ricorrente che aveva prodotto la dichiarazione era essa stessa nelle condizioni di conoscere adeguatamente le ragioni della ripresa fiscale.
Il ricorso, va pertanto va rigettato. Le spesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate e di ADER nella misura di € 700,00 a favore di ciascuno di essi
Palermo, 5.6.25
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: BRANCATO TOMMASO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3892/2022 depositato il 28/12/2022
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Palermo
-
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210071063247 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa dall'avv. Difensore 1 - procuratOre antistastario -impugna cartella esattoriale num. 29620210071063247per controllo automatizzato modello unico dei redditi 2016 importo euro 25.000,00 per irpef.
Conviene in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo e ADER, entrambe costituite.
Motivi di ricorso.
La parte ricorrente sostiene che la cartella è nulla in quanto priva di motivazione e priva di atti prodromici, inoltre vi è decadenza per la formazione dei ruoli ex art. 25 dpr 602/73. Inoltre la notificazione della cartella
è altresi nulla perché notificata con un indirizzo pec non valido.
Controdeduzioni dell'Ufficio impositore
L'Uffico osserva quanto segue.
Termini di notifica: La cartella è stata notificata entro i termini di legge, considerando le proroghe dovute all'emergenza Covid-19.
Validità della PEC: L'indirizzo PEC utilizzato risulta valido secondo l'Agenzia per l'Italia Digitale. Motivazione dell'atto: La normativa sulla motivazione si applica agli atti dell'Amministrazione finanziaria, non agli Agenti della riscossione.
L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio, maggiorate del
50% per il procedimento di mediazione.
AD per mezzo dell'avv. Nominativo_1 chiedeva il rigetto del ricorso. Lo stesso con atto del 3.6.24 rinunziava al mandato.
AD si ricostituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. L'indirizzo utilizzato da ADER è stato "Email 4" e la Corte di
Cassazione con l'Ordinanza n. 6015/2023 pubblicata il 28 febbraio 2023 ha riconosciuto per l'ennesima volta la validità della notifica, ad opera dell'Agente della Riscossione, dei propri atti anche da indirizzo PEC di mittenza differente da quello presente nei registri IPA ( (i.e. Email_5).
La Suprema Corte, infatti, ha sostenuto come non sia applicabile a tali fattispecie la più stringente disciplina, richiamata nel ricorso della società, di cui all'articolo 3-bis comma 1 della legge 21 gennaio 1994. 53, prevista in tema di notifiche da parte degli avvocati. La disposizione testé rammentata, infatti, prevede che "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi". La Suprema Corte, inoltre, ha evidenziato come una maggiore rigidità formale si debba applicare sul versante dell'indirizzo del destinatario, ma non anche per quanto concerne l'indirizzo del mittente. Inoltre la cartella
è stata tempestivamente impugnata ed è entrata nella sfera conoscitiva del ricorrnete tent'è che è stata allegata al riocorso con indubbi effetti sananati ex art. 156 c.p.c. 2. Per effetto della normativa emergenziale la cartella è stata notificata tempestivamente. Deve infatti farsi riferimento all'articolo 68 del dl 18/2021 che prevede quanto segue.
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19 comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate"
Tale previsione è stata ripresa anche dall'articolo 4 del decreto legge 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni) ha previsto una proroga di 24 mesi sia per i termini di decadenza che per i termini di prescrizione degli atti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
La Corte di Cassazione( ordinanza n. 960/2025) ha ribadito l'applicabilità della sospensione dei termini di accertamento di 85 giorni, ex dall'art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i., anche per gli atti in scadenza nelle annualità successive al 2020. A tale statuizione la corte è pervenuta osservando che "In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in ma-teria di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212".
3.Circa la motivazione dell'atto, tenuto conto che è stata notificata comunicazione preventiva - Numero n. 27752321714 e consegnata in data 4.4.2019, nessun difetto di motivazione affligge la cartella anche in considerazione della circostanza che si tratta di somme autoliquidate e non versate, sicchè la parte ricorrente che aveva prodotto la dichiarazione era essa stessa nelle condizioni di conoscere adeguatamente le ragioni della ripresa fiscale.
Il ricorso, va pertanto va rigettato. Le spesse seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore dell'Agenzia delle Entrate e di ADER nella misura di € 700,00 a favore di ciascuno di essi
Palermo, 5.6.25
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE