Decreto presidenziale 3 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 19/12/2025, n. 23229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23229 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14965/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14965 del 2022, proposto da
Ibigen S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Lirosi e Cinzia Guglielmello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di Italfarmaco S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministro della Salute 22 settembre 2022, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato in G.U.R.I. in data 23 novembre 2022, n. 274, recante “Definizione del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti”, nei sensi specificati nei motivi di impugnativa;
- della nota dell'AIFA prot. 102619 dell'8 settembre 2022, in esso citata ma non conosciuta;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;
Vista la dichiarazione del 15 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. ZO RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha impugnato il decreto del 22 settembre 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Definizione del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti”, unitamente alla presupposta nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco prot. 102619 dell’8 settembre 2022.
Successivamente la stessa parte, con dichiarazione versata in atti il 15 ottobre 2025, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EM EL, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
ZO RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO RO | EM EL |
IL SEGRETARIO