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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XI, sentenza 17/02/2026, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 813/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO ID, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3225/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024009DI0000012070001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 571/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 21.5.2025 all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Salerno Ufficio Territoriale di Eboli, Nominativo_1, legale rappresentante della società unipersonale Ricorrente_1 S.r.l., in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'avviso di liquidazione d'imposta e irrogazione di sanzioni n. 2024/0097DI/000001207/0/001, notificato in data 25.3.2025, relativo a imposta di registro decreto ingiuntivo n. 0000012/07/2024 del
22.10.2024 emesso dal Giudice di Pace di Eboli.
Il ricorrente eccepiva la doppia tassazione sia ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986 che ai sensi degli artt. 6 e 22 D.P.R. n. 131/1986, in cui soggetto passivo è il ricorrente ex articolo 57 D.P.R. n. 131/1986 atteso che affinchè l'atto enunciato possa essere sottoposto a tassazione proporzionale, deve essere non solo nominato o richiamato ma interamente contenuto nell'atto giudiziario e nel caso di specie detto atto non è stato mai enunciato né nel ricorso per decreto ingiuntivo né tanto meno nell'atto giudiziario, donde la società era tenuta esclusivamente al pagamento dell'imposta in misura fissa pari ad euro 200.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 18.7.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate ed eccepiva che gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso comportano l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro, non solo se si verifica il caso d'uso ex art. 6 del D.P.R. n. 131/86, ma anche se vengono enunciati in un atto registrato citato in un provvedimento giurisdizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, in tema di imposta di registro, la mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso in altro atto registrato, pur non configurandosi, di per sé, come ipotesi di uso ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n.
131 del 1986, ne comporta l'assoggettamento ad imposta a prescindere dall'uso, ai sensi del successivo art. 22. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui andava assoggettato ad imposta il contratto di prestazione d'opera richiamato in un decreto ingiuntivo, pur non costituendo ipotesi di uso del predetto) (Cass. Civ., Sez. 5, ord. n. 2684 del 29.1.2024).
In effetti, gli atti enunciati in un provvedimento giurisdizionale, se l'atto non registrato viene, poi, indicato dal giudice nel provvedimento giurisdizionale definitivo, posto che si realizza l'enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione in termine fisso, è necessario, a norma dell'art. 22, co. 3, del
D.P.R. n. 131/86, che sull'atto enunciato venga corrisposta l'imposta di registro.
In altri termini, se l'atto enunciato era soggetto a tassazione in caso d'uso, l'enunciazione nell'atto dell'autorità giudiziaria, come nella vicenda in esame, configura proprio il “caso d'uso” che determina l'obbligo di corrispondere l'imposta.
Nell'ipotesi in cui il negozio sottostante rientri tra le operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, come nel caso di specie, è dovuta l'imposta di registro nella misura fissa in applicazione del principio dell'alternatività di cui all'articolo 40 dello stesso testo unico.
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima , in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00
(cinquecento) oltre oneri accessori
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 11, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRIMICERIO ID, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3225/2025 depositato il 19/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024009DI0000012070001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 571/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 21.5.2025 all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Salerno Ufficio Territoriale di Eboli, Nominativo_1, legale rappresentante della società unipersonale Ricorrente_1 S.r.l., in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, entrambi domiciliati come in atti, chiedeva l'annullamento dell'avviso di liquidazione d'imposta e irrogazione di sanzioni n. 2024/0097DI/000001207/0/001, notificato in data 25.3.2025, relativo a imposta di registro decreto ingiuntivo n. 0000012/07/2024 del
22.10.2024 emesso dal Giudice di Pace di Eboli.
Il ricorrente eccepiva la doppia tassazione sia ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986 che ai sensi degli artt. 6 e 22 D.P.R. n. 131/1986, in cui soggetto passivo è il ricorrente ex articolo 57 D.P.R. n. 131/1986 atteso che affinchè l'atto enunciato possa essere sottoposto a tassazione proporzionale, deve essere non solo nominato o richiamato ma interamente contenuto nell'atto giudiziario e nel caso di specie detto atto non è stato mai enunciato né nel ricorso per decreto ingiuntivo né tanto meno nell'atto giudiziario, donde la società era tenuta esclusivamente al pagamento dell'imposta in misura fissa pari ad euro 200.
Con memoria di controdeduzioni depositata in data 18.7.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate ed eccepiva che gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso comportano l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro, non solo se si verifica il caso d'uso ex art. 6 del D.P.R. n. 131/86, ma anche se vengono enunciati in un atto registrato citato in un provvedimento giurisdizionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Invero, in tema di imposta di registro, la mera enunciazione di un atto soggetto a registrazione in caso d'uso in altro atto registrato, pur non configurandosi, di per sé, come ipotesi di uso ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n.
131 del 1986, ne comporta l'assoggettamento ad imposta a prescindere dall'uso, ai sensi del successivo art. 22. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, secondo cui andava assoggettato ad imposta il contratto di prestazione d'opera richiamato in un decreto ingiuntivo, pur non costituendo ipotesi di uso del predetto) (Cass. Civ., Sez. 5, ord. n. 2684 del 29.1.2024).
In effetti, gli atti enunciati in un provvedimento giurisdizionale, se l'atto non registrato viene, poi, indicato dal giudice nel provvedimento giurisdizionale definitivo, posto che si realizza l'enunciazione di un atto non registrato in un atto soggetto a registrazione in termine fisso, è necessario, a norma dell'art. 22, co. 3, del
D.P.R. n. 131/86, che sull'atto enunciato venga corrisposta l'imposta di registro.
In altri termini, se l'atto enunciato era soggetto a tassazione in caso d'uso, l'enunciazione nell'atto dell'autorità giudiziaria, come nella vicenda in esame, configura proprio il “caso d'uso” che determina l'obbligo di corrispondere l'imposta.
Nell'ipotesi in cui il negozio sottostante rientri tra le operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, come nel caso di specie, è dovuta l'imposta di registro nella misura fissa in applicazione del principio dell'alternatività di cui all'articolo 40 dello stesso testo unico.
La natura dell'esito della controversia impone che le spese debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.
p.c. nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno-Sezione undicesima , in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 500,00
(cinquecento) oltre oneri accessori