Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RGEN N 683/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Prelazione agraria del confinante e riscatto”
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C/da Xirbi snc, (C.F. Parte_1
) C.F._1
Avv. Vincenzo Sarcì
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...] e residente a [...]in contrada Controparte_1
Pescazzo s.n.c. (C.F. ) CodiceFiscale_2
, nato a [...] il [...] e domiciliato a Caltanissetta Controparte_2
in contrada Pescazzo s.n.c. (C.F. ) CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...] e domiciliata a Parte_2
Caltanissetta in contrada Pescazzo s.n.c. (C.F. ) CodiceFiscale_4
Avv. Pierlugi Assennato
RESISTENTI
Conclusioni delle parti:
I procuratori discutono la controversia riportandosi ai propri atti e contestando quelli avversari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introdotto con rito semplificato Cartabia ex art. 281 decies e ss. cpc, depositato in data
24/4/2023, , premettendo di essere titolare di un'azienda agricola corrente in Parte_1
Caltanissetta, C.da Xirbi e di condurre in affitto sin dal 10/5/2017, alcuni terreni della zona, comprese le particelle nn.52 e 54 del foglio 55, di cui, a seguito del decesso del padre, era divenuto anche comproprietario, conveniva in giudizio i sigg. e Controparte_1 Controparte_2
al fine di riscattare i fondi acquistati dai convenuti con due distinti atti notarili Parte_2
in violazione della prelazione legale di cui alla L. n.590/1965. Fondi identificati al fg.55 p.lle nn.16, 17, 18, 55, 57, 58, 61, 62 e 15.
Esponeva analiticamente:
- che in data 8/4/2021, riceveva dal sig. , proprietario del confinante fondo Persona_1
agricolo, identificato al fg.55, p.lle 16, 17, 18, 55, 57, 61, 62 e 15, una denuntiatio, con la quale era invitato a manifestare il proprio interesse all'acquisto dell'anzidetto fondo, escluse le p.lle 17
e 18, per il prezzo di Euro 427.000,00,
- che il successivo 30/4/2021, in riscontro alla nota del manifestava favorevolmente il Per_1
proprio interesse, inoltrando la documentazione necessaria a qualificare il proprio grado di prelazione,
- che il 4/5/2021, il inviava il preliminare di compravendita sottoscritto con l'altro Per_1
confinante Controparte_2
- che in data 10/6/2021, per il tramite del difensore di fiducia, inoltrava nota pec al Notaio scelto per la compravendita, confermando la sua volontà di procedere al rogito per il giorno fissato nel preliminare di vendita,
- che in quel giorno, il 15/6/2021, si recava, munito di un assegno di Euro 100.000,00, presso lo studio del Notaio per stipulare l'atto di compravendita, senza nessun esito, atteso che parte venditrice non si presentava. Deduceva, ancora, che in data 11/10/2021 il sig. vendeva i fondi in questione ai Persona_1 sigg.ri – , mentre in data 27/4/2021, veniva rogato l'atto di compravendita delle CP_2 Pt_2
p.lle 17 e 18 in favore di Controparte_1
Quindi, esperito negativamente il tentativo di mediazione obbligatorio, citava in Parte_1
giudizio gli odierni resistenti, assumendo di esser stato illegittimamente pretermesso nella compravendita dei fondi del Per_1
In particolare, lamentava, da un lato, che il trasferimento del fondo da parte del avrebbe Per_1
dovuto coinvolgere tutte le particelle di proprietà del venditore, dal momento che il terreno veniva da sempre coltivato e raccolto nella sua interezza, costituendo, per l'effetto, un'unica unità poderale, non potendo, parte venditrice, frazionarlo in porzioni distinte e venderlo con due distinti atti di compravendita.
In ordine, poi, alla seconda compravendita risalente all'ottobre 2021 in favore dei coniugi
– , anch'essi convenuti, lamentava la violazione della L.590/1965, quindi, del CP_2 Pt_2 proprio diritto di prelazione, evidenziando l'illegittimo rifiuto, senza giustificato motivo, a stipulare, già in data 15/6/2021, l'atto di compravendita dei fondi, tenuto conto del possesso di tutti i requisiti di prelazionario, della manifestazione di interesse ad acquistare alle condizioni di cui alla denuntiatio ed al preliminare di vendita.
Conclusivamente, chiedeva di voler dichiarare l'inefficacia dei due atti di compravendita, proponendo azione di retratto agrario ex art.8, quinto comma, L. n.590/65 e s.m.i., con riconoscimento, per l'effetto, del suo diritto al subentro nei contratti in questione, previo pagamento del corrispettivo.
Con due differenti comparse di risposta del 10/10/2023, si costituivano i resistenti CP_1
e
[...] Controparte_2 Parte_2
I convenuti deducevano l'infondatezza della domanda di riscatto, primariamente, per carenza dei requisiti soggettivi personali del ricorrente per l'esercizio della prelazione agraria. Rilevavano, inoltre, che il solo assegno di Euro 100.000,00 che il ricorrente portava con sé per la stipula del
15/6/2021 non sarebbe bastato e, in più, che l'originario venditore era legittimato a frazionare i fondi vendendoli autonomamente, non sussistendo nessun divieto in tal senso, anche per consentire un miglior realizzo nella vendita.
In subordine, i coniugi , premettendo di essere anch'essi confinanti dei fondi del Parte_3
e di avere le caratteristiche per godere della prelazione agraria, insistevano affinché il Per_1
Tribunale adito accertasse quale, tra le parti in causa, fosse più meritevole di esercitare la prelazione e avesse migliore attitudine alla coltivazione dei fondi utilizzando i criteri di cui all'art.7
D. lgs. 228/2001.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza del
14/11/2024, udienza svoltasi in modalità da remoto, nel corso della quale le parti insistevano nei propri atti. La causa veniva trattenuta in decisione indicando il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
OSSERVA
Vanno preliminarmente rigettate, in quanto prive di pregio giuridico, le eccezioni avanzate dal convenuto in ordine alla nullità della notifica del ricorso introduttivo, nonché in ordine CP_1 alla paventata decadenza dell'azione di riscatto agrario promossa dal ricorrente.
Al riguardo, è sufficiente osservare, da un lato, la correttezza della notifica in favore del convenuto
, notifica effettuata presso l'indiritto PEC risultante dalla visura camerale della ditta CP_1
individuale del medesimo, ad ogni modo, con la comparsa di risposta, il ha spiegato CP_1 difese ed eccezioni anche in punto di merito, cosicché l'atto ha raggiunto il suo scopo e il contraddittorio è stato regolarmente instaurato tra le parti;
dall'altro, diversamente da quanto sostenuto, risulta dal verbale di mediazione del 17/5/2022, sottoscritto da tutte le parti, ivi compreso il , che i convenuti ricevevano l'invito per il tentativo di mediazione in data CP_1
22/4/2022, mentre l'atto di compravendita del del 27/4/2021 risulta trascritto in data CP_1
4/5/2021, quindi, a quel momento, non era ancora trascorso l'anno utile per l'esercizio del diritto di retratto.
Passando al merito, si osserva che la domanda del ricorrente non è fondata e Parte_1
andrà, per l'effetto, rigettata.
Vanno, a tal riguardo, esaminati i presupposti per beneficiare della prelazione agraria. Vengono in rilievo due importanti disposizioni, gli artt. 8 L. n.590/1965 e 7 L. n.718/1971.
Dispone, l'art.8 della Legge 590/1965 - Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice - che “In caso di trasferimento a titolo oneroso (…) di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti,
a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno quattro anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. (…) Il proprietario deve notificare al coltivatore la proposta di alienazione indicandone il prezzo;
il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.
L'art.7 L. n.817/1971 ha poi attribuito, anche, al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, un analogo diritto di prelazione, con l'evidente ratio di accorpamento dei fondi, dunque con il fine di impedire il loro frazionamento (Detto diritto di prelazione (…) spetta anche: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti).
Dunque, volendo sintetizzare il quadro normativo, i presupposti per beneficiare della prelazione agraria sono sia oggettivi sia soggettivi. Tra i primi, per quel che qui interessa, deve trattarsi di fondo rustico confinante con quello di proprietà del soggetto che rivendica il diritto, tra i secondi, occorre che il titolare abbia la qualifica di coltivatore diretto del fondo limitrofo od anche imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola da almeno due anni, il possesso della forza lavorativa adeguata, il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'azione di riscatto.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato – sussistendo in capo al medesimo il relativo onere ex art.2697 c.c.:
1- di essere comproprietario del terreno identificato al fg.55 mappali 52 e 54, contiguo ai fondi appartenuti all'alienante , di cui era già affittuario sin dal maggio 2017 (allegato Persona_1
n.1 ricorso introduttivo);
2- di essere titolare della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, giusta attestazione del 16/12/2020; 3- di condurre l'attività agricola sotto forma di impresa individuale, sin dal settembre 2004 (come risulta dalla visura camerale).
Non è stato, di converso, dimostrato, tra gli altri – circostanza che lo scrivente GU ritiene dirimente
– il requisito inerente al possesso della forza lavorativa adeguata in relazione ai fondi di cui il ha chiesto il riscatto (cfr. Cass. 7253/2013 Il coltivatore di fondo rustico, che, allegando _1
la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi
e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte, con la conseguenza che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata prova di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma
l'intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato” (cfr.
Cass. 12893/2012; Cass. 3836/1995).
Di fatto, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a comprovare la capacità lavorativa _1
del proprio nucleo familiare ed il rispetto del limite minimo imposto dalla legge per le coltivazioni in atto, nel senso che il retraente avrebbe dovuto dimostrare che la forza lavoro propria e della propria famiglia non sarebbe stata inferiore ad un terzo della forza lavoro necessaria per le lavorazioni dei terreni posseduti e di quelli oggetto di riscatto.
Ciò in quanto a mente dell'art.31 della L.590/1965 sono considerati coltivatori diretti coloro che si dedicano in modo abituale e diretto alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame a condizione che la forza lavoro propria e della propria famiglia sia pari ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento.
Anzi, nella contesa con l'altro confinante – titolare, pure lui, della qualifica di IAP, CP_2
oltre che coltivatore diretto di terreni contigui a quelli compravenduti, titolare di impresa agricola già dal 2000 – è emerso, mediate il semplice raffronto tra le due rispettive visure camerali, che nell'azienda agricola del risulta n.1 addetto, mentre nell'impresa dell'acquirente _1 , in cui sono impiegati anche i figli e la moglie, circostanza non contestata dal ricorrente, CP_2
risultano n.5 addetti.
Quanto rilevato risulta assorbente anche nei confronti delle domande spiegate nei confronti dell'altro resistente . CP_1
Dal momento che il ricorrente non ha dato dimostrazione del possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere il riscatto dei fondi contigui ai propri, tra cui, si ribadisce, la forza lavoratrice adeguata all'accrescimento del terreno, poco importa, in questa sede, verificare la legittimità o meno della vendita frazionata operata dal dei fondi di cui alle p.lle 16 e 17 in favore del Per_1
e delle ragioni, economiche o meno, che hanno condotto l'alienante alla vendita CP_1
frazionata dei propri appezzamenti di terra.
Deve ulteriormente osservarsi - a conferma della legittimità della decisione oggi adottata - che l'avere, l'attore, allegato e contestato la accoglibilità e legittimità della divisione dell'unica entità poderale originaria complessiva mediante la alienazione delle p.lle nn. 17 e
18 ( alienazione effettuata, in via separata, al convenuto ), non solo ha CP_1
comportato l'effetto di accrescere la entità della forza lavoro richiesta al fine di integrare la proporzione di 1/3 rispetto alla complessiva esigenza colturale per effetto della sommatoria richiesta tra la superficie dei due atti oggetto di domanda di retratto, ma ha anche agganciato indissolubilmente l'esito della domanda svolta contro il a quello – in concreto CP_1
negativo, per il rigetto della domanda che si ritiene di adottare – della domanda svolta nei confronti dei convenuti e . Ciò in quanto in tanto l'attore poteva CP_2 Pt_2
avanzare pretese in retratto nei confronti delle p.lle 17 e 18 ( non direttamente confinanti con il suo fondo ) solo ove le stesse fossero accorpate nuovamente in un'unità colturale unitaria con il resto dei fondi alienati agli acquirenti ed . In effetti la CP_2 Pt_2
volontà di richiamare l'unità poderale non smembrabile costituiva l'unica via per potere agire in retratto in relazione alle p.lle non confinanti, nn. 17 e 18 ( la mappa fotografica prodotta da parte attrice dimostra che le stesse non confinano direttamente né con la p.lla
54 né con la p.lla 55 ).
Si é tuttavia, già visto che anche considerando la ben minore entità delle particelle alienate agli acquirenti ed ( con esclusione delle p,lle nn. 17 e 18 ) non é stata CP_2 Pt_2
data prova della sufficienza della forza lavoro ascrivibile all'attore ed alla sua famiglia come pari ad almeno 1/3 della complessive energie lavorative colturali necessarie. Ciò a fortiori esclude la integrazione di tale prova con riferimento ad estensioni agrarie maggiori quali quelle derivanti dall'accorpamento in unica entità poderale anche delle p.lle nn. 17 e 18 ( alienate al ) con le altre particelle alienate ai convenuti ed . CP_1 CP_2 Pt_2
Per tutto quanto detto, va, quindi, rigettata la tutela reale azionata dal ricorrente . Parte_1
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, escludendo la fase istruttoria, in quanto non tenutasi, ed applicando la riduzione del 40% delle spettanze in ragione della non particolare complessità della controversia e riconoscendo una maggiorazione di Euro
1.500,00 per la difesa di altri due assistiti oltre al primo da parte di un unico Difensore.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- Rigetta il ricorso avanzato da nei confronti dei convenuti tutti;
Parte_1
- Condanna alla refusione delle spese legali in favore dei resistenti Parte_1 CP_2
, e in ragione di complessivi Euro 8.761,20
[...] Parte_2 Controparte_1
per compensi, oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Caltanissetta in data 20/1/2025
Il GU
Dr Francesco LAURICELLA