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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/06/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott. Marco Bartoli Consigliere relatore avv. Antonietta Monaco Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 124/2025 R.G., rimesso in decisione all'udienza dell'11.6.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Starinieri ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Pescara Via Monte Bove n. 14, , giusta procura in calce al ricorso in riassunzione
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE - RECLAMANTE
E
Controparte_1
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE – RECLAMATA
OGGETTO: riassunzione di reclamo avverso il decreto del Tribunale di Pescara pubblicato il
21.10.2024 d'inammissibilità di domanda di concordato minore, a seguito di ordinanza collegiale d'incompetenza del Tribunale di Pescara pubblicata il 13.1.2015
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante:
< …ritenuta la propria competenza a decidere, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente reclamo, venga revocato l'impugnato decreto con conseguente omologa della proposta di concordato minore così come richiesta e formulata.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con decreto pubblicato il 21.10.2024 il giudice delegato del Tribunale di Pescara dichiarava l'inammissibilità della proposta di concordato minore depositata in data 13.3.2024 da Parte_1
Invero, il giudice di prime cure, all'esito dell'apertura della procedura disposta con decreto del
24.4.2024, rilevava d'ufficio – essendosi l'unico creditore ( ) limitato a chiedere Controparte_1
un supplemento istruttorio sui possibili flussi finanziari successivi agli accertamenti esecutivi – la esistenza di un atto ritenuto diretto a frodare le ragioni dell'unico creditore ( ), Controparte_1
atto costituito dalla vendita, con rogito notarile del 23.10.2012, alla figlia, allora quindicenne, CP_2
di un bene immobile, riservando a sé il diritto di abitazione.
[...]
1.1. Avverso tale decisione proponeva reclamo ex art. 78 c.c.i.i. innanzi al Tribunale di Pescara lamentando, in sintesi, che, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure: Parte_1
a) prima dell'atto dispositivo, il 26.9.2012, ella aveva ricevuto dall'amministrazione finanziaria soltanto “un invito ad offrire delucidazioni relativamente ad operazioni bancarie riportate negli allegati per gli anni 2008/2009” e non altro;
b) in ogni caso, essendo l'immobile oggetto della succitata compravendita l'unico immobile di sua proprietà, esso non avrebbe potuto essere pignorato dall' ai sensi dell'art. Controparte_1
76 del d.p.r. 602/1973; l'immobile (di mq. 23 con rendita catastale di euro 92,06) aveva, peraltro, un valore irrisorio – ed, infatti, non è stato mai aggredito, anche più di recente, dall'Agenzia –; dunque,
l'atto dispositivo non ha e non poteva avere alcun effetto pregiudizievole nei confronti del creditore e, per tale ragione, non vi era alcun intento di frode, dovendosi ricollegare le ragioni della cessione della nuda proprietà alle vicende della separazione coniugale (le cui condizioni furono concordate in quel periodo e, in seguito, omologate dal Tribunale).
1.2. Con ordinanza del 13.1.2025 il Tribunale di Pescara, in composizione collegiale, dichiarava la propria incompetenza a decidere sul reclamo assegnando il termine di 60 giorni per la riassunzione del procedimento dinanzi al giudice dichiarato competente.
1.3. A tanto provvedeva con ricorso regolarmente notificato alla Agenzia delle Parte_1
Entrate e all'OCC (Organismo di Composizione della Crisi degli avvocati di Pescara, nella persona del gestore avv. Pietro Alessandrini con studio in Pescara).
2. L' , pur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita. Controparte_1
4. Sulle conclusioni innanzi trascritte, all'udienza dell'11.6.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) il procedimento è stato definito con la presente sentenza.
5. La competenza a decidere sul reclamo appartiene a questa Corte territoriale poiché, come valutato dal Tribunale di Pescara in composizione collegiale, la decisione impugnata – che più correttamente avrebbe dovuto essere di rigetto della domanda di omologa del concordato minore
2 anziché d'inammissibilità della stessa poiché l'insussistenza di un presupposto di accoglimento della domanda, se, al principio del procedimento ne comporta l'inammissibilità (art. 77 c.c.i.i.) all'esito della stessa ne comporta il rigetto (art. 80, comma 5, c.c.i.i.) –, essendo stata pronunciata dopo l'apertura della procedura e dopo la manifestazione della non adesione dell' , è Controparte_1 soggetta a reclamo ai sensi dell'art. 80, comma 7, c.c.i.i. (in tal senso, depone il combinato disposto di questa disposizione e dell'art. 78 c.c.i.i. come novellato con d.lgs. 136/2024).
6. Tanto premesso, il reclamo è fondato.
6.1. Un atto per essere ritenuto “diretto a frodare le ragioni dei creditori” (art. 77, ultima parte,
c.c.i.i.) deve avere l'effetto di pregiudicare il soddisfacimento delle stesse (cfr., sul tema, in generale, ex multis, la recente Cass. 8681/2025).
6.2. Nella fattispecie, poiché oggetto dell'atto dispositivo sospetto risulta pacificamente l'unico immobile (non costituente abitazione di lusso) di proprietà della debitrice, l' , Controparte_1 per il limite posto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.p.r. 602/1973, non avrebbe potuto procedere all'espropriazione forzata dello stesso. Dunque, l'atto dispositivo in parola non aveva alcuna idoneità oggettiva a ledere il soddisfacimento della creditrice.
6.3. Va, poi, considerato, per un verso, che l'immobile ha un modestissimo valore (mq. 23 con rendita catastale di € 92,96; secondo l'OCC si tratta di “una stanza e di un bagnetto”) tanto che non risulta mai essere stato aggredito dall' , e, per altro verso, che l'atto dispositivo Controparte_1 si inserisce coerentemente nel contesto dei coevi accordi di separazione (che, tra l'altro, prevedevano che il padre, insieme alla figlia, si trasferissero nell'immobile prima abitato dalla debitrice, la quale,
a sua volta, si sarebbe trasferita nel sopraindicato piccolo locale con contestuale vendita, però, della nuda proprietà alla figlia minore) che furono, poi, omologati dal Tribunale. Circostanza che portano a rendere poco verosimile anche l'intento decettivo nei confronti dell' la quale, Controparte_1 al contrario di quanto erroneamente affermato dal giudice di prime cure, antecedentemente all'atto dispositivo, aveva solo richiesto alla contribuente delucidazioni sulle operazioni bancarie degli anni
2008 e 2009 con invito a presentarsi (v. atto n. I00405/2012, prot. 35072 del 20/09/2012, notificato il 26.9.2012, che non va confuso con l'atto di accertamento prot. N. 49959 notificato il 28.12.2012).
7. Il creditore non ha contestato la convenienza della proposta sulla quale, pertanto, per mero scrupolo, si accenna che, rispetto alla proposta di concordato minore (che prevede, tramite risorse esterne apportate dalla figlia della debitrice, il versamento, in due rate ravvicinate, della somma di
€ 20.000 a pagamento in prededuzione dei costi e delle spese della procedura e, per il resto, a favore dei creditori), l'alternativa liquidatoria non darebbe alcun risultato essendo la debitrice impossidente e titolare di redditi di lavoro appena sufficienti a soddisfare le proprie esigenze minime di vita (v.
3 relazione OCC e docc. prodotti dalla reclamante;
nel senso anzidetto è eloquente il prospetto redatto dalla reclamante con memoria difensiva del 27.5.2024).
8. In conclusione, in accoglimento del reclamo, va omologato il concordato minore richiesto da con trasmissione degli atti, in applicazione analogica dell'art. 50, comma 5, c.c.i.i., al Parte_1
giudice di prime cure per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di carattere ordinatorio ex artt.
80, commi 1 e 2, e 81 c.c.i.i..
9. Quanto alle spese, tenuto conto sia del rilievo d'ufficio dell'esistenza della frode (invero, non eccepita dal creditore) che della mancata costituzione in fase di reclamo da parte dell' CP_1
(della quale, peraltro, la reclamante non ha chiesto la condanna), vi sono validi motivi (almeno
[...] quelli di cui alla sent. 77/2018 della Corte Costituzionale relativa all'art. 92 c.p.c.) per compensarle integralmente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) omologa il concordato minore proposto da con ricorso depositato il 14.3.2024; Parte_1
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Pescara per l'adozione dei provvedimenti ordinatori conseguenti;
3) spese integralmente compensate.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio dell'11.6.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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