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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/04/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 6-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
ARCA BOZEN S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore NO Menapace, con gli
Avv.ti Maurizio Klain e Egle di Pietro del Foro di Trento, giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 17.01.2025,
OFFICINA EDI MENAPACE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore NO
Menapace, con gli Avv.ti Maurizio Klain ed Egle di Pietro del Foro di Trento giusta procura speciale allegata all'atto di intervento d.d. 22.01.2025,
AUTOTRASPORTI CORTI S.R.L., con gli Avv.ti Enzo Gerosa e Sergio Vergottini del Foro di
Lecco, giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 27.03.2025,
RT GE, con l'Avv. Markus Prantl, giusta procura speciale allegata all'atto di intervento d.d. 03.04.2025 e
EN AL, con l'Avv. Andrea Rigotti, giusta procura speciale allegata all'atto di intervento d.d. 08.04.2025
pagina 1 di 6 parti ricorrenti
nei confronti di
ES NA S.R.L. (P. IVA 02754240212), in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale pro tempore, IN Flavio, con sede legale in 39044 Egna (BZ), Via Nazionale
4/2, frazione Laghetti
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ARCA BOZEN S.R.L. ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di ES
NA SRL;
sono in seguito invenute ulteriori istanze per l'apertura della procedura da parte di OFFICINA EDI MENAPACE S.R.L. GMBH, AUTOTRASPORTI
CORTI SRL, RT GE e EN AL;
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6, C.C.I.I.; inoltre, il legale rappresentante della società debitrice ha partecipato personalmente alle udienze del 27.02.2025 e 13.03.2025;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in provincia di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• sussiste la legittimazione attiva dei creditori ricorrenti e intervenuti, atteso che in questa sede è sufficiente compiere un accertamento incidentale (cfr. Cass. Sez. Un. 1521/2013) e che nel caso di specie la ricorrente, così come altri creditori intervenuti sono muniti di titolo esecutivo e passato in giudicato;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
pagina 2 di 6 • per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 2, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
al contrario, dal bilancio 2023 acquisito d'ufficio risultano un attivo pari a € 2.175.889, ricavi per € 2.950.044 e debiti per € 2.001.291; risultano quindi superate tutte e tre le predette soglie;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) svariati decreti ingiuntivi (n. 1078/2024 emesso dal Giudice di Pace di Bolzano, n.
1089/2024 emesso dal Giudice di Pace di Bolzano, n. 12/2025 emesso dal Tribunale di
Bolzano; n. 785/2024 emesso dal Tribunale di Bolzano)
2) numerosi atti di precetto prodotti dai creditori ricorrenti e intervenuti;
3) una cambiale protestata (cfr. doc. 9 allegata all'istanza di Autotrasporti Corti srl);
3) diversi pignoramenti mobiliari presso terzi con esito negativo, a causa di precedenti plurimi pignoramenti (cfr. dichiarazione Intesa Sanpaolo S.p.A. d.d. 08.01.2025 allegata sub 6) al ricorso di Arca Bozen S.R.L.; cfr. dichiarazione Banca AideXa S.p.A. d.d. 08.01.2025 allegata sub 4) all'intervento di Officina Edi Menapace S.R.L. Gmbh., dichiarazione Intesa Sanpaolo
S.p.A. d.d. 19.03.2025 allegata sub 7) all'intervento di Obertegger Kurt);
• vi è da aggiungere che all'udienza del 10.4.2025, fissata per l'audizione del commercialista della società, né questo nè il legale rappresentante, sig. IN, sono comparsi e la parte ricorrente ha dato atto che il sig. IN si è reso di fatto irreperibile;
pagina 3 di 6 - ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ES NA SRL (c.f.
02754240212), con sede in 39044 Egna (BZ), Via Nazionale 4/2, frazione Laghetti;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura il dott. Lorenzo Chelodi;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 3/7/2025, ore 09:30;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pagina 4 di 6 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 15/04/2025
pagina 5 di 6 La Giudice est.
Cristina Longhi
La Presidente
Francesca Bortolotti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:
dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente
dott. Massimiliano Segarizzi Giudice
dott.ssa Cristina Longhi Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata
da
ARCA BOZEN S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore NO Menapace, con gli
Avv.ti Maurizio Klain e Egle di Pietro del Foro di Trento, giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 17.01.2025,
OFFICINA EDI MENAPACE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore NO
Menapace, con gli Avv.ti Maurizio Klain ed Egle di Pietro del Foro di Trento giusta procura speciale allegata all'atto di intervento d.d. 22.01.2025,
AUTOTRASPORTI CORTI S.R.L., con gli Avv.ti Enzo Gerosa e Sergio Vergottini del Foro di
Lecco, giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 27.03.2025,
RT GE, con l'Avv. Markus Prantl, giusta procura speciale allegata all'atto di intervento d.d. 03.04.2025 e
EN AL, con l'Avv. Andrea Rigotti, giusta procura speciale allegata all'atto di intervento d.d. 08.04.2025
pagina 1 di 6 parti ricorrenti
nei confronti di
ES NA S.R.L. (P. IVA 02754240212), in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale pro tempore, IN Flavio, con sede legale in 39044 Egna (BZ), Via Nazionale
4/2, frazione Laghetti
parte resistente
Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che:
• ARCA BOZEN S.R.L. ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di ES
NA SRL;
sono in seguito invenute ulteriori istanze per l'apertura della procedura da parte di OFFICINA EDI MENAPACE S.R.L. GMBH, AUTOTRASPORTI
CORTI SRL, RT GE e EN AL;
• fissata udienza ex art. 41 C.C.I.I., il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica ex art. 40, co. 6, C.C.I.I.; inoltre, il legale rappresentante della società debitrice ha partecipato personalmente alle udienze del 27.02.2025 e 13.03.2025;
osserva quanto segue:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in provincia di Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• sussiste la legittimazione attiva dei creditori ricorrenti e intervenuti, atteso che in questa sede è sufficiente compiere un accertamento incidentale (cfr. Cass. Sez. Un. 1521/2013) e che nel caso di specie la ricorrente, così come altri creditori intervenuti sono muniti di titolo esecutivo e passato in giudicato;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 C.C.I.I.;
pagina 2 di 6 • per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale “impresa minore”, occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 2, c. I, lett. d), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto;
al contrario, dal bilancio 2023 acquisito d'ufficio risultano un attivo pari a € 2.175.889, ricavi per € 2.950.044 e debiti per € 2.001.291; risultano quindi superate tutte e tre le predette soglie;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass.
4406/2025);
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da:
1) svariati decreti ingiuntivi (n. 1078/2024 emesso dal Giudice di Pace di Bolzano, n.
1089/2024 emesso dal Giudice di Pace di Bolzano, n. 12/2025 emesso dal Tribunale di
Bolzano; n. 785/2024 emesso dal Tribunale di Bolzano)
2) numerosi atti di precetto prodotti dai creditori ricorrenti e intervenuti;
3) una cambiale protestata (cfr. doc. 9 allegata all'istanza di Autotrasporti Corti srl);
3) diversi pignoramenti mobiliari presso terzi con esito negativo, a causa di precedenti plurimi pignoramenti (cfr. dichiarazione Intesa Sanpaolo S.p.A. d.d. 08.01.2025 allegata sub 6) al ricorso di Arca Bozen S.R.L.; cfr. dichiarazione Banca AideXa S.p.A. d.d. 08.01.2025 allegata sub 4) all'intervento di Officina Edi Menapace S.R.L. Gmbh., dichiarazione Intesa Sanpaolo
S.p.A. d.d. 19.03.2025 allegata sub 7) all'intervento di Obertegger Kurt);
• vi è da aggiungere che all'udienza del 10.4.2025, fissata per l'audizione del commercialista della società, né questo nè il legale rappresentante, sig. IN, sono comparsi e la parte ricorrente ha dato atto che il sig. IN si è reso di fatto irreperibile;
pagina 3 di 6 - ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale,
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ES NA SRL (c.f.
02754240212), con sede in 39044 Egna (BZ), Via Nazionale 4/2, frazione Laghetti;
nomina
Giudice delegato per la procedura la dott.ssa Cristina Longhi;
nomina
Curatore della procedura il dott. Lorenzo Chelodi;
ordina
al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 C.C.I.I.;
fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 3/7/2025, ore 09:30;
assegna
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pagina 4 di 6 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
− ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49,
co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 15/04/2025
pagina 5 di 6 La Giudice est.
Cristina Longhi
La Presidente
Francesca Bortolotti
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