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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1752/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Caiazza, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 C.F._2
Alaia, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.03.2022 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dato atto: di aver contratto matrimonio con il 5.10.2003, Parte_1 Controparte_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Siano (SA) al n. 36, Parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2003; che dal matrimonio nascevano due figli il 25/02/2004 e ER
, l'01/05/2007; che il matrimonio non aveva esito felice per sopravvenuta Persona_2
incompatibilità caratteriale tra i coniugi tale da rendere impossibile il protrarsi della convivenza coniugale;
che, pertanto, in seguito all'instaurazione del procedimento separativo, il Tribunale di
Salerno con decreto dell'11.02.2014 omologava la separazione consensualizzata in corso di causa tra le parti;
che il Tribunale per i Minorenni di Salerno, con decreto del 05.06.2015, depositato in cancelleria il 28.07.2015, dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1
confronti dei figli minori e;
che il resistente nel corso degli anni manifestava ER Per_2 totale disinteresse nei confronti della moglie e dei figli, omettendo di versare loro l'assegno di mantenimento fissato con decreto di omologa;
che, dunque, sussistendo i presupposti di cui all' art 3,
l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, chiedeva all'adito
Tribunale di “… a)- pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
contratto in data 05/10/2003, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Siano (Salerno) Anno 2003 Numero 36 Parte II Serie A in regime di comunione dei beni;
b)-affidare i figli alla ricorrente sig.ra ; c)-porre a carico del sig. Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile pari ad € 600,00 per il mantenimento dei figli oltre € 100,00 per il mantenimento della moglie;
d)-fare carico al Cancelliere del Tribunale di
Nocera Inferiore di comunicare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siano la emittenda sentenza per le annotazioni di legge.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 12.10.2022 si costituiva il resistente il quale, nel riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, dato atto: della Controparte_2
propria disponibilità a corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento della prole, la somma complessiva di € 150,00 per entrambi i figli, senza alcun riconoscimento del mantenimento in favore del coniuge;
della richiesta di poter visitare liberamente il figlio disabile, maggiorenne, ER
ricoverato presso il Centro Riabilitativo AIAS di Nola sito in via Provinciale per Comiziano, Cicciano
(Na), e di intraprendere un rapporto con il figlio minore anche attraverso un percorso di Per_2
mediazione familiare, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a)
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e contratto Parte_1 Controparte_1
in data 05.10.2003; ) Rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto lesive del diritto alla genitorialità del sig. e pertanto affidare i figli ad entrambi i genitori;
c) Rigettare le richieste CP_1
di parte ricorrente sulle somme inerenti il mantenimento e porre a carico del sig. la somma CP_1 di € 150,00 per entrambi i figli e rigettare le somme per il mantenimento della sig.ra ; Parte_1
d) Accogliere la volontà del padre di visitare liberamente il figlio disabile ricoverato presso il Centro Riabilitativo AIAS di Nola sito in via Provinciale per Comiziano, Cicciano (Na); e) Accogliere le richieste del sig. nel tenere presso di sé il di lui figlio nei giorni di martedì e CP_1 Per_2
mercoledì compreso pernotto, con disponibilità dei genitori ad essere flessibili sui giorni infrasettimanali in considerazione delle esigenze familiari, nonché, a settimane alternate di ogni mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con pernotto presso il padre. Nel periodo estivo il minore sarà con il padre per quindici giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente. Per periodo estivo si considererà quello compreso dalla chiusura delle attività scolastiche sino all'inizio dell'anno scolastico. I genitori si comunicheranno per iscritto, entro il giorno quindici giugno precedente, il periodo e le modalità di fruizione delle rispettive vacanze e/o la loro impossibilità a fruirne;
in caso di mancato accordo o comunicazione, con il padre trascorreranno i quindici giorni residuali rispetto a quelli decorsi con la madre. Nel periodo natalizio il minore restera', ad anni alterni, i giorni 24, 25 e 26 con uno dei genitori mentre trascorreranno il
31/12, il capodanno ed il giorno della Epifania con l'altro. Nel periodo pasquale ad anni alterni con
i genitori, previo accordo tra gli stessi. Le ulteriori festività o ricorrenze ad anni alterni, i compleanni ed onomastico con entrambi i genitori, per metà nella giornata con l'uno e per l'altra metà della giornata con l'altro alternandosi di anno in anno. Il tutto anticipato da un percorso di mediazione familiare così da tutelare gli interessi del figlio ”. Per_2
All'udienza 14.11.2022, il Presidente F.F., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
disponeva l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, consentendo le visite del padre con il figlio Persona_2 minore, nel rispetto della volontà di quest'ultimo, solo dopo aver intrapreso un percorso di riavvicinamento con il medesimo tramite i Servizi Sociali territoriali all'uopo delegati;
poneva a carico di l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per i due figli Controparte_1
(euro 100,00 per ciascuno di essi) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, e rinviava la causa all'udienza del 01.06.2023 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., acquisite le relazioni psicosociali delegate da parte del Servizio Sociale territoriale e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza del 4.7.2024 il giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti ed onerate le medesime del deposito telematico delle rispettive dichiarazioni reddituali relative all'ultimo triennio, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.12.2024, quindi rimesso al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi si protrae ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei medesimi davanti al Presidente del Tribunale di
Salerno nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto n. 652/2014 depositato l'11.2.2014.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione. E', dunque, pacifico tra le parti che la perduta comunione spirituale e materiale di vita non possa più essere ricostituita e che vada, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorre, perciò, nella fattispecie de qua, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970,
n. 898, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.
Ciò posto, quanto agli ulteriori profili correlati alla pronunzia di divorzio, in primo luogo sì da atto che il figlio primogenito della coppia, affetto da un ritardo psico-motorio, ricoverato presso ER
il Centro riabilitativo AIAS Nola, è maggiorenne, pertanto, alcuna previsione in ordine all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita va disposto in suo favore.
Per quanto concerne, invece, l'individuazione del regime di affidamento da adottare nei confronti del figlio minore , tenuto conto del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Persona_2
Salerno del 28.7.2015, con il quale il resistente è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, va confermato l'affido esclusivo del predetto alla madre, così come provvisoriamente previsto in fase presidenziale.
Quanto all'esercizio del diritto di visita, dal tenore delle relazioni psicosociali delegate al Servizio
Sociale territoriale, acquisite al procedimento, è emersa la chiara e ferma volontà del figlio Per_2
[...
di non incontrare il padre. Il minore, in particolare, ha dichiarato di aver raggiunto un equilibrio che non vuole sia interrotto e che l'idea di incontrare il padre gli provoca uno stato di malessere;
pertanto, considerata l'età del minore (prossimo alla maggiore età l'1.5.2025) nulla va disposto in punto di regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita.
In secondo luogo, in relazione al mantenimento da porre a carico del padre in favore di entrambi i figli, occorre premettere che l'obbligo che incombe sul genitore di contribuire al mantenimento del figlio, quand'anche decaduto dalla responsabilità genitoriale, è connesso, sotto il profilo dell'an, all'evento naturale della nascita e cessa soltanto quando costui sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze. L'obbligo di mantenimento, dunque, è indipendente non solo dalla convivenza del genitore obbligato con il figlio, ma anche dall'esercizio della potestà genitoriale, tanto è vero che nemmeno l'adozione del provvedimento di decadenza da tale potestà fa venir meno quei doveri che non siano astrattamente incompatibili con le ragioni che hanno determinato l'adozione del predetto provvedimento;
per cui permangono in capo al genitore decaduto i doveri di natura economica non siano incompatibili con le cause determinanti la decadenza dalla responsabilità genitoriale ( vedasi, al riguardo, Trib. Napoli, sentenza 7211/2012; Cass. penale sent. n. 4887/2000).
Dunque, e sotto il profilo quantitativo, non essendo emerse circostanze sopravvenute tali da prevedere un diverso ammontare dell'obbligo di contribuzione rispetto a quello previsto in fase presidenziale, va confermato l'assegno di mantenimento in favore dei figli per l'importo complessivo di euro 200,00
(euro 100,00 per ciascuno di essi) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Passando ad esaminare la richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla ricorrente, è appena il caso di rammentare come in via di principio, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 ha una funzione, per un verso, assistenziale, per altro verso, ed in pari misura, compensativa e perequativa;
tuttavia la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, quanto, piuttosto, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.1827/2018,il giudizio sul riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
tale controllo va effettuato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo contro, altresì, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto, oltre che delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali.
Nel caso di specie devesi osservare che alcun contributo economico, a titolo di assegno divorzile, è stato riconosciuto in fase presidenziale a favore della ricorrente;
né in corso di causa è stata fornita, da parte della ricorrente, prova documentale in ordine ad una propria incapacità oggettiva di prestare attività lavorativa. Ne discende che alcun contributo economico a titolo di assegno divorzile va riconosciuto in favore della ricorrente.
Tenuto conto della natura della controversia e della sussistenza di reciproci profili di soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.10.2003 tra Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], trascritto Controparte_1
nel Registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Siano (SA) al n. 36, Parte II, Serie A, ufficio
1, Anno 2003;
pone a carico di , a titolo di assegno di assegno di mantenimento in favore di entrambi Controparte_1
i figli, di cui il figlio è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo ER
mensile complessivo di euro 200,00 (100,00 euro in favore di ciascuno di essi), da versare alla ricorrente il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
nulla dispone in ordine al regime degli incontri tra il padre ed il figlio minore , prossimo Persona_2 alla maggiore età l'1.5.2025, tenuto conto della superiore volontà del minore raccolta dal Servizio
Sociale territoriale nel corso delle attività psicosociali delegate;
rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente per le argomentazioni di cui in parte motiva;
spese di lite integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siano (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.36, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2003 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune).
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott.ssa Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1752/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Caiazza, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 C.F._2
Alaia, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.03.2022 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dato atto: di aver contratto matrimonio con il 5.10.2003, Parte_1 Controparte_1 atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Siano (SA) al n. 36, Parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2003; che dal matrimonio nascevano due figli il 25/02/2004 e ER
, l'01/05/2007; che il matrimonio non aveva esito felice per sopravvenuta Persona_2
incompatibilità caratteriale tra i coniugi tale da rendere impossibile il protrarsi della convivenza coniugale;
che, pertanto, in seguito all'instaurazione del procedimento separativo, il Tribunale di
Salerno con decreto dell'11.02.2014 omologava la separazione consensualizzata in corso di causa tra le parti;
che il Tribunale per i Minorenni di Salerno, con decreto del 05.06.2015, depositato in cancelleria il 28.07.2015, dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale nei Controparte_1
confronti dei figli minori e;
che il resistente nel corso degli anni manifestava ER Per_2 totale disinteresse nei confronti della moglie e dei figli, omettendo di versare loro l'assegno di mantenimento fissato con decreto di omologa;
che, dunque, sussistendo i presupposti di cui all' art 3,
l.
1.12.1970 n.898, così come modificato dall' art. 1 della l. 06.05.2015 n.55, chiedeva all'adito
Tribunale di “… a)- pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
contratto in data 05/10/2003, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Siano (Salerno) Anno 2003 Numero 36 Parte II Serie A in regime di comunione dei beni;
b)-affidare i figli alla ricorrente sig.ra ; c)-porre a carico del sig. Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile pari ad € 600,00 per il mantenimento dei figli oltre € 100,00 per il mantenimento della moglie;
d)-fare carico al Cancelliere del Tribunale di
Nocera Inferiore di comunicare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siano la emittenda sentenza per le annotazioni di legge.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione del 12.10.2022 si costituiva il resistente il quale, nel riportarsi al contenuto dei propri atti e scritti difensivi, dato atto: della Controparte_2
propria disponibilità a corrispondere alla ricorrente, a titolo di mantenimento della prole, la somma complessiva di € 150,00 per entrambi i figli, senza alcun riconoscimento del mantenimento in favore del coniuge;
della richiesta di poter visitare liberamente il figlio disabile, maggiorenne, ER
ricoverato presso il Centro Riabilitativo AIAS di Nola sito in via Provinciale per Comiziano, Cicciano
(Na), e di intraprendere un rapporto con il figlio minore anche attraverso un percorso di Per_2
mediazione familiare, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a)
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e contratto Parte_1 Controparte_1
in data 05.10.2003; ) Rigettare le richieste di parte ricorrente in quanto lesive del diritto alla genitorialità del sig. e pertanto affidare i figli ad entrambi i genitori;
c) Rigettare le richieste CP_1
di parte ricorrente sulle somme inerenti il mantenimento e porre a carico del sig. la somma CP_1 di € 150,00 per entrambi i figli e rigettare le somme per il mantenimento della sig.ra ; Parte_1
d) Accogliere la volontà del padre di visitare liberamente il figlio disabile ricoverato presso il Centro Riabilitativo AIAS di Nola sito in via Provinciale per Comiziano, Cicciano (Na); e) Accogliere le richieste del sig. nel tenere presso di sé il di lui figlio nei giorni di martedì e CP_1 Per_2
mercoledì compreso pernotto, con disponibilità dei genitori ad essere flessibili sui giorni infrasettimanali in considerazione delle esigenze familiari, nonché, a settimane alternate di ogni mese, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica con pernotto presso il padre. Nel periodo estivo il minore sarà con il padre per quindici giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente. Per periodo estivo si considererà quello compreso dalla chiusura delle attività scolastiche sino all'inizio dell'anno scolastico. I genitori si comunicheranno per iscritto, entro il giorno quindici giugno precedente, il periodo e le modalità di fruizione delle rispettive vacanze e/o la loro impossibilità a fruirne;
in caso di mancato accordo o comunicazione, con il padre trascorreranno i quindici giorni residuali rispetto a quelli decorsi con la madre. Nel periodo natalizio il minore restera', ad anni alterni, i giorni 24, 25 e 26 con uno dei genitori mentre trascorreranno il
31/12, il capodanno ed il giorno della Epifania con l'altro. Nel periodo pasquale ad anni alterni con
i genitori, previo accordo tra gli stessi. Le ulteriori festività o ricorrenze ad anni alterni, i compleanni ed onomastico con entrambi i genitori, per metà nella giornata con l'uno e per l'altra metà della giornata con l'altro alternandosi di anno in anno. Il tutto anticipato da un percorso di mediazione familiare così da tutelare gli interessi del figlio ”. Per_2
All'udienza 14.11.2022, il Presidente F.F., esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati nel mutuo rispetto;
disponeva l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, consentendo le visite del padre con il figlio Persona_2 minore, nel rispetto della volontà di quest'ultimo, solo dopo aver intrapreso un percorso di riavvicinamento con il medesimo tramite i Servizi Sociali territoriali all'uopo delegati;
poneva a carico di l'assegno mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per i due figli Controparte_1
(euro 100,00 per ciascuno di essi) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, e rinviava la causa all'udienza del 01.06.2023 dinanzi al giudice istruttore per il prosieguo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., acquisite le relazioni psicosociali delegate da parte del Servizio Sociale territoriale e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, all'udienza del 4.7.2024 il giudice, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti ed onerate le medesime del deposito telematico delle rispettive dichiarazioni reddituali relative all'ultimo triennio, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.12.2024, quindi rimesso al Collegio per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e merita accoglimento. Dalla documentazione prodotta emerge, infatti, che lo stato di separazione fra i coniugi si protrae ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei medesimi davanti al Presidente del Tribunale di
Salerno nel procedimento di separazione consensuale omologato con decreto n. 652/2014 depositato l'11.2.2014.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione. E', dunque, pacifico tra le parti che la perduta comunione spirituale e materiale di vita non possa più essere ricostituita e che vada, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorre, perciò, nella fattispecie de qua, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970,
n. 898, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, perciò, più ricostituirsi.
Ciò posto, quanto agli ulteriori profili correlati alla pronunzia di divorzio, in primo luogo sì da atto che il figlio primogenito della coppia, affetto da un ritardo psico-motorio, ricoverato presso ER
il Centro riabilitativo AIAS Nola, è maggiorenne, pertanto, alcuna previsione in ordine all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita va disposto in suo favore.
Per quanto concerne, invece, l'individuazione del regime di affidamento da adottare nei confronti del figlio minore , tenuto conto del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Persona_2
Salerno del 28.7.2015, con il quale il resistente è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, va confermato l'affido esclusivo del predetto alla madre, così come provvisoriamente previsto in fase presidenziale.
Quanto all'esercizio del diritto di visita, dal tenore delle relazioni psicosociali delegate al Servizio
Sociale territoriale, acquisite al procedimento, è emersa la chiara e ferma volontà del figlio Per_2
[...
di non incontrare il padre. Il minore, in particolare, ha dichiarato di aver raggiunto un equilibrio che non vuole sia interrotto e che l'idea di incontrare il padre gli provoca uno stato di malessere;
pertanto, considerata l'età del minore (prossimo alla maggiore età l'1.5.2025) nulla va disposto in punto di regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita.
In secondo luogo, in relazione al mantenimento da porre a carico del padre in favore di entrambi i figli, occorre premettere che l'obbligo che incombe sul genitore di contribuire al mantenimento del figlio, quand'anche decaduto dalla responsabilità genitoriale, è connesso, sotto il profilo dell'an, all'evento naturale della nascita e cessa soltanto quando costui sia in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze. L'obbligo di mantenimento, dunque, è indipendente non solo dalla convivenza del genitore obbligato con il figlio, ma anche dall'esercizio della potestà genitoriale, tanto è vero che nemmeno l'adozione del provvedimento di decadenza da tale potestà fa venir meno quei doveri che non siano astrattamente incompatibili con le ragioni che hanno determinato l'adozione del predetto provvedimento;
per cui permangono in capo al genitore decaduto i doveri di natura economica non siano incompatibili con le cause determinanti la decadenza dalla responsabilità genitoriale ( vedasi, al riguardo, Trib. Napoli, sentenza 7211/2012; Cass. penale sent. n. 4887/2000).
Dunque, e sotto il profilo quantitativo, non essendo emerse circostanze sopravvenute tali da prevedere un diverso ammontare dell'obbligo di contribuzione rispetto a quello previsto in fase presidenziale, va confermato l'assegno di mantenimento in favore dei figli per l'importo complessivo di euro 200,00
(euro 100,00 per ciascuno di essi) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Passando ad esaminare la richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile formulata dalla ricorrente, è appena il caso di rammentare come in via di principio, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 ha una funzione, per un verso, assistenziale, per altro verso, ed in pari misura, compensativa e perequativa;
tuttavia la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, quanto, piuttosto, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.1827/2018,il giudizio sul riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
tale controllo va effettuato alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo contro, altresì, del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, della durata del matrimonio e dell'età dell'avente diritto, oltre che delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali.
Nel caso di specie devesi osservare che alcun contributo economico, a titolo di assegno divorzile, è stato riconosciuto in fase presidenziale a favore della ricorrente;
né in corso di causa è stata fornita, da parte della ricorrente, prova documentale in ordine ad una propria incapacità oggettiva di prestare attività lavorativa. Ne discende che alcun contributo economico a titolo di assegno divorzile va riconosciuto in favore della ricorrente.
Tenuto conto della natura della controversia e della sussistenza di reciproci profili di soccombenza, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.10.2003 tra Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...], trascritto Controparte_1
nel Registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Siano (SA) al n. 36, Parte II, Serie A, ufficio
1, Anno 2003;
pone a carico di , a titolo di assegno di assegno di mantenimento in favore di entrambi Controparte_1
i figli, di cui il figlio è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo ER
mensile complessivo di euro 200,00 (100,00 euro in favore di ciascuno di essi), da versare alla ricorrente il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
nulla dispone in ordine al regime degli incontri tra il padre ed il figlio minore , prossimo Persona_2 alla maggiore età l'1.5.2025, tenuto conto della superiore volontà del minore raccolta dal Servizio
Sociale territoriale nel corso delle attività psicosociali delegate;
rigetta la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente per le argomentazioni di cui in parte motiva;
spese di lite integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Siano (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.36, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2003 del Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune).
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire