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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 3898/2020
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 3898/2020
promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Santaniello, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
P.I. , in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Faraco, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHÈ
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 26.3.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 3898/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Santaniello, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
P.I. , in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Faraco, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHÈ
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1 sentenza n. 2024/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore l'8.9.2020, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 5111/2019, la quale così provvedeva: “Il Giudice di pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , così provvede: 1) Parte_1
DICHIARA la domanda improponibile;
2) COMPENSA tra le parti interamente le spese di giudizio;
3) la presente sentenza è esecutiva per espressa disposizione dell'art. 282 c.p.c.”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo rigettato la richiesta di risarcimento del danno sull'erroneo presupposto che il Pt_1 non avesse pienamente adempiuto al disposto normativo di cui all'art. 145 del Codice delle
Assicurazioni, atteso che non vi era alcuna prova dell'invio, per conoscenza, da parte del danneggiato, della comunicazione ovvero della richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, quale condizione necessaria per richiedere ed ottenere l'indennizzo diretto dalla propria impresa assicuratrice. L'appellante evidenziava, al contrario, di aver adempiuto al dettato normativo prescritto dall'145, co. 2 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private) concludendo, pertanto, con la richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 2024/2020 - r.g.
5111/2019 - resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 27-06-2020 e depositata in cancelleria il 08-09-2020, non notificata, nella parte in cui rigetta la domanda perché improponibile
e voglia cosi provvedere: 1) dichiarare unico ed esclusivo responsabile civile del sinistro per cui è gravame, il sig. 2) per l'effetto, condannare l' in persona Controparte_2 Controparte_3 del suo legale rapp.te P.t. a corrispondere al sig. , la somma di € 5.000,00 per i danni Parte_1 subiti dal motociclo Honda sh tg. EH 17645, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di € 5.000,00; 3) con vittoria di spese
e competenze dei due gradi di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario per averne fattone anticipo. In via subordinata si reitera la richiesta di ammissione della
C.t.u. tecnica per quantificate i danni subiti dal ciclomotore Honda tg. Sh EH17645”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda ritenendola priva di fondamento, in fatto e in diritto. In particolare, evidenziava l'assenza di vizi motivatori della decisione impugnata la quale, correttamente, stante l'assenza della prova dell'invio della richiesta di risarcimento, anche solo per mera conoscenza, all'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, rigettava la domanda attorea in quanto improponibile. Chiedeva, pertanto, all'adito
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Piaccia al Tribunale adito, rigettare integralmente l'appello proposto con ogni conseguenza di legge 2) Piaccia al Tribunale adito, per
l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del Parte_1 giudizio in favore della comparente.”
Celebrata l'udienza cartolare del 14.1.2021, il giudicante, dichiarata la contumacia di P_
, rigettava l'istanza di ammissione di c.t.u. e rinviava la causa all'udienza del 9.12.2021 per
[...] la precisazione delle conclusioni. Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
26.3.2025, in vista della quale l'appellante rinunciava all'atto di appello, controparte si opponeva alla richiesta di estinzione del giudizio.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di
[...]
evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_2
Nel merito, si impone di scrutinare la questione afferente la necessità o meno che l'azione risarcitoria azionata dal danneggiato sia preceduta da una lettera raccomandata inviata all'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro oggetto di causa. Al riguardo occorre evidenziare come sia che si applichi la procedura di risarcimento ordinaria, ai sensi dell'art.148 C.d.A., sia che si agisca nei confronti della propria impresa assicuratrice con la procedura del risarcimento diretto, ex art. 149
C.d.A., l'azione risarcitoria può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta o novanta giorni
(a seconda che si tratti di soli danni a cose o di danni alla persona) dalla richiesta di risarcimento inviata alla compagnia a mezzo lettera raccomandata (art. 145 C.d.A.). Mentre nell'ipotesi di risarcimento "ordinario" ex art. 148 C.d.A. la lettera raccomandata può essere inviata anche per conoscenza all'impresa di assicurazione, ergo il primo destinatario può essere l'una o l'altra compagnia (quella propria o quella dell'altro veicolo); nell'ipotesi di risarcimento "diretto" ex art. 149
C.d.A., invece, primo destinatario è senz'altro la propria compagnia assicuratrice - proprio perché trattasi della procedura di risarcimento diretto - per cui la compagnia dell'altro veicolo è secondo destinatario per conoscenza.
Con precipuo riferimento alle richieste risarcitorie coltivate ai sensi e per gli effetti dell'art. 149
C.d.A., deve escludersi che la locuzione “inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto” possa deporre per la non imprescindibilità dell'invio della raccomandata alla compagnia del veicolo antagonista. Invero, l'azione per il risarcimento può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.
La condizione di proponibilità (la cui mancanza è rilevabile d'ufficio) è, pertanto, soddisfatta solo se l'azione sarà preceduta da una duplice lettera raccomandata, indirizzata innanzitutto alla propria compagnia e, per conoscenza, all'altra. La ratio della norma è quella di garantire la piena partecipazione alle trattative stragiudiziali alla compagnia assicuratrice del danneggiante al fine di incentivare il dialogo tra tutte le parti e giungere più facilmente ad una composizione bonaria della vertenza, evitando così un inutile ricorso al giudice. Ricorre, pertanto, la necessità che l'onere posto a carico del danneggiato sia compiutamente assolto, mediante la spedizione della medesima lettera raccomandata alla propria compagnia assicuratrice (in via principale, per così dire) ed alla compagnia del veicolo antagonista (per conoscenza). La posta in gioco coincide con la possibilità di perseguire in concreto l'obbiettivo prioritario per il Legislatore: riequilibrare le posizioni del danneggiato e dell'assicuratore, ma, al contempo, stimolare serie ed effettive trattative stragiudiziali, per scoraggiare il facile ricorso alla tutela giurisdizionale in una materia che, per decenni, ha visto proliferare il contenzioso, rappresentando un'autentica criticità per il nostro sistema giudiziario. Di qui l'accento sul principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., ma anche sui generali principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), nella prospettiva di una sana cooperazione tra il danneggiato- creditore e l'assicuratore-debitore
Orbene, tanto evidenziato in via di principio, in fatto e nel caso di specie, dalla disamina della produzione documentale offerta dall'attore nell'ambito del giudizio di prima fase, non vi è alcuna prova documentale che attesti l'assolvimento di tale onere;
né risulta altrimenti che la Compagnia assicuratrice del responsabile civile sia stata avvertita dopo l'introduzione della causa, ma prima della celebrazione della prima udienza di comparizione.
Dunque, non essendo stata integrata, né rispettata la ratio dell'obbligo di invio della raccomandata per conoscenza, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M.147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento, (fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della non complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese in favore del contumace Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
dichiara la contumacia di Controparte_2
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla somma di euro 852,00, per compensi,
[...]
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese nei confronti del contumace Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,27.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 3898/2020
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 3898/2020
promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Santaniello, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
P.I. , in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Faraco, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHÈ
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
preso atto che l'udienza del 26.3.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 3898/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Santaniello, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
P.I. , in persona del legale rappresentate Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Faraco, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
NONCHÈ
(C.F. ); Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello agiva in giudizio al fine di ottenere la riforma della Parte_1 sentenza n. 2024/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore l'8.9.2020, nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 5111/2019, la quale così provvedeva: “Il Giudice di pace, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , così provvede: 1) Parte_1
DICHIARA la domanda improponibile;
2) COMPENSA tra le parti interamente le spese di giudizio;
3) la presente sentenza è esecutiva per espressa disposizione dell'art. 282 c.p.c.”. A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure per avere il medesimo rigettato la richiesta di risarcimento del danno sull'erroneo presupposto che il Pt_1 non avesse pienamente adempiuto al disposto normativo di cui all'art. 145 del Codice delle
Assicurazioni, atteso che non vi era alcuna prova dell'invio, per conoscenza, da parte del danneggiato, della comunicazione ovvero della richiesta di risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo danneggiante, quale condizione necessaria per richiedere ed ottenere l'indennizzo diretto dalla propria impresa assicuratrice. L'appellante evidenziava, al contrario, di aver adempiuto al dettato normativo prescritto dall'145, co. 2 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private) concludendo, pertanto, con la richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 2024/2020 - r.g.
5111/2019 - resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 27-06-2020 e depositata in cancelleria il 08-09-2020, non notificata, nella parte in cui rigetta la domanda perché improponibile
e voglia cosi provvedere: 1) dichiarare unico ed esclusivo responsabile civile del sinistro per cui è gravame, il sig. 2) per l'effetto, condannare l' in persona Controparte_2 Controparte_3 del suo legale rapp.te P.t. a corrispondere al sig. , la somma di € 5.000,00 per i danni Parte_1 subiti dal motociclo Honda sh tg. EH 17645, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti di € 5.000,00; 3) con vittoria di spese
e competenze dei due gradi di giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario per averne fattone anticipo. In via subordinata si reitera la richiesta di ammissione della
C.t.u. tecnica per quantificate i danni subiti dal ciclomotore Honda tg. Sh EH17645”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, la quale contestava l'avversa domanda ritenendola priva di fondamento, in fatto e in diritto. In particolare, evidenziava l'assenza di vizi motivatori della decisione impugnata la quale, correttamente, stante l'assenza della prova dell'invio della richiesta di risarcimento, anche solo per mera conoscenza, all'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, rigettava la domanda attorea in quanto improponibile. Chiedeva, pertanto, all'adito
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Piaccia al Tribunale adito, rigettare integralmente l'appello proposto con ogni conseguenza di legge 2) Piaccia al Tribunale adito, per
l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese di questo grado del Parte_1 giudizio in favore della comparente.”
Celebrata l'udienza cartolare del 14.1.2021, il giudicante, dichiarata la contumacia di P_
, rigettava l'istanza di ammissione di c.t.u. e rinviava la causa all'udienza del 9.12.2021 per
[...] la precisazione delle conclusioni. Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del
26.3.2025, in vista della quale l'appellante rinunciava all'atto di appello, controparte si opponeva alla richiesta di estinzione del giudizio.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di
[...]
evocato in giudizio e non costituitosi. Controparte_2
Nel merito, si impone di scrutinare la questione afferente la necessità o meno che l'azione risarcitoria azionata dal danneggiato sia preceduta da una lettera raccomandata inviata all'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro oggetto di causa. Al riguardo occorre evidenziare come sia che si applichi la procedura di risarcimento ordinaria, ai sensi dell'art.148 C.d.A., sia che si agisca nei confronti della propria impresa assicuratrice con la procedura del risarcimento diretto, ex art. 149
C.d.A., l'azione risarcitoria può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta o novanta giorni
(a seconda che si tratti di soli danni a cose o di danni alla persona) dalla richiesta di risarcimento inviata alla compagnia a mezzo lettera raccomandata (art. 145 C.d.A.). Mentre nell'ipotesi di risarcimento "ordinario" ex art. 148 C.d.A. la lettera raccomandata può essere inviata anche per conoscenza all'impresa di assicurazione, ergo il primo destinatario può essere l'una o l'altra compagnia (quella propria o quella dell'altro veicolo); nell'ipotesi di risarcimento "diretto" ex art. 149
C.d.A., invece, primo destinatario è senz'altro la propria compagnia assicuratrice - proprio perché trattasi della procedura di risarcimento diretto - per cui la compagnia dell'altro veicolo è secondo destinatario per conoscenza.
Con precipuo riferimento alle richieste risarcitorie coltivate ai sensi e per gli effetti dell'art. 149
C.d.A., deve escludersi che la locuzione “inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto” possa deporre per la non imprescindibilità dell'invio della raccomandata alla compagnia del veicolo antagonista. Invero, l'azione per il risarcimento può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.
La condizione di proponibilità (la cui mancanza è rilevabile d'ufficio) è, pertanto, soddisfatta solo se l'azione sarà preceduta da una duplice lettera raccomandata, indirizzata innanzitutto alla propria compagnia e, per conoscenza, all'altra. La ratio della norma è quella di garantire la piena partecipazione alle trattative stragiudiziali alla compagnia assicuratrice del danneggiante al fine di incentivare il dialogo tra tutte le parti e giungere più facilmente ad una composizione bonaria della vertenza, evitando così un inutile ricorso al giudice. Ricorre, pertanto, la necessità che l'onere posto a carico del danneggiato sia compiutamente assolto, mediante la spedizione della medesima lettera raccomandata alla propria compagnia assicuratrice (in via principale, per così dire) ed alla compagnia del veicolo antagonista (per conoscenza). La posta in gioco coincide con la possibilità di perseguire in concreto l'obbiettivo prioritario per il Legislatore: riequilibrare le posizioni del danneggiato e dell'assicuratore, ma, al contempo, stimolare serie ed effettive trattative stragiudiziali, per scoraggiare il facile ricorso alla tutela giurisdizionale in una materia che, per decenni, ha visto proliferare il contenzioso, rappresentando un'autentica criticità per il nostro sistema giudiziario. Di qui l'accento sul principio di solidarietà sociale ex art. 2 Cost., ma anche sui generali principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.), nella prospettiva di una sana cooperazione tra il danneggiato- creditore e l'assicuratore-debitore
Orbene, tanto evidenziato in via di principio, in fatto e nel caso di specie, dalla disamina della produzione documentale offerta dall'attore nell'ambito del giudizio di prima fase, non vi è alcuna prova documentale che attesti l'assolvimento di tale onere;
né risulta altrimenti che la Compagnia assicuratrice del responsabile civile sia stata avvertita dopo l'introduzione della causa, ma prima della celebrazione della prima udienza di comparizione.
Dunque, non essendo stata integrata, né rispettata la ratio dell'obbligo di invio della raccomandata per conoscenza, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del
D.M.147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento, (fino ad euro 5.200,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della non complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese in favore del contumace Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
dichiara la contumacia di Controparte_2
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla somma di euro 852,00, per compensi,
[...]
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese nei confronti del contumace Controparte_2
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,27.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire