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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 13762/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti PULCI ROSSELLA e PULCI STEFANO Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
nata a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore:
, nata a [...] in data [...] Persona_1
Collegio delli 2.5.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo e come da verbale di udienza del 11.3.2025
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 26.07.2024, chiedeva al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocamento della stessa presso l'abitazione paterna;
chiedeva accogliersi il calendario di visite enunciato in sede di ricorso;
chiedeva stabilirsi il quantum del contributo al mantenimento da disporsi a carico della madre e a favore della figlia alla luce delle capacità economiche di quest'ultima, ferma, in ogni caso, la contribuzione della misura del
50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, disporsi che i genitori contribuissero, nella misura del
50% ciascuno, alle spese relative alla patente, nonché darsi atto dell'impegno reciproco di prestare l'assenso al rilascio/rinnovo del passaporto della minore.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 11.3.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di far pervenire una relazione entro dieci giorni dall'udienza così calendarizzata.
All'udienza del 11.3.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace;
all'esito, preso atto delle conclusioni formulate da parte ricorrente, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Con riferimento al regime di affidamento, si ritiene che possa essere accolta la domanda di parte ricorrente di affidare la minore al padre, confermando la residenza presso il padre. Persona_1
Invero, dalla metà dell'anno 2014 le parti hanno vissuto da “separati in casa”; dal 2015 la sig.ra CP_1 ha dapprima cominciato ad uscire da sola la sera e poi a dormire fuori la notte, per poi allontanarsi progressivamente da casa, dapprima il fine settimana, poi per diversi giorni;
nel 2021, con la fine delle restrizioni Covid, la sig.ra si è definitivamente stabilita dell'attuale nuovo compagno, in località CP_1
Venaria (TO), a circa 15 minuti di macchina di distanza, ma al ricorrente è sconosciuto l'indirizzo esatto.
Dunque, dal 2021 ad oggi, il nucleo familiare del ricorrente è di fatto costituito dal sig. Pt_1 medesimo, dalla di lui figlia minore e dal minore figlio della sig.ra R_ Persona_2 CP_1 benché, come anzidetto, quest'ultima risulti a tutt'oggi ancora formalmente residente presso la casa familiare di Via Stradella n. 221 a Torino.
Il ricorrente riferisce che da quando nel 2021 si è definitivamente interrotta la convivenza di fatto con la sig.ra è stato con lei impossibile pervenire ad accordi sulle condizioni regolative dell'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale;
il sig. ha tentato tutte le strade, anche coinvolgendo di propria Pt_1 iniziativa i Servizi Sociali del Comune di Torino (doc. 8) e invitando la madre ad esperire una procedura di Negoziazione Assistita facoltativa, cui quest'ultima dapprima non ha aderito adducendo vane scuse
(doc. 9), poi, a seguito dell'intervento di un legale per la signora, non è stato possibile raggiungere intese, vista la lontananza delle rispettive posizioni.
Dalla relazione dei Servizi sociali incaricati di monitorare il nucleo, è emerso che dal 2021 di fatto è il ricorrente ad occuparsi quotidianamente della figlia, e che solo recentemente, anche grazie al supporto dei
Servizi sociali incaricati, le tensioni e le conflittualità tra le parti sono diminuite. Tuttavia, la conflittualità tra le parti è ancora forte, e come riferito dal ricorrente, la situazione necessita assolutamente di essere regolamentata perché la signora di fatto impone le proprie decisioni unilaterali su tempi e modalità CP_1 di frequentazione con a dispetto delle esigenze altrui, senza il debito preavviso, senza R_ alternanza o regola alcuna e ciò sia relativamente alla settimana ordinaria, sia alle festività, sia talvolta alle vacanze. Pertanto, ritenendo che l'affidamento condiviso determinerebbe il perdurare o l'aggravarsi della conflittualità tra le parti dovendo concordare tutte le decisioni per la minore.
Quanto al regime di frequentazione della madre con la figlia, si ritiene che possa essere disposto in conformità al calendario proposto dalla parte ricorrente, ritenendo che sia compatibile con l'attuale assetto in essere.
Anche la domanda in punto economico può essere accolta giacché il contributo di 100 euro mensile oltre al 50 % delle spese extra è da ritenersi equo rispetto al tempo che la minore trascorre con ciascun genitore ed alla sua età, sebbene la parte convenuta, per quanto è dato sapere dalla parte ricorrente, non svolga allo stato attività lavorativa.
Si conferma, allo stato, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali incaricati attesa la forte conflittualità che sussiste tra gli stessi, anche al fine di proseguire/completare il percorso in essere nel superamento della stessa.
Nulla a provvedere sulle ulteriori questioni, trattandosi di questioni che esulano da questo processo. Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
Dispone che la minore venga affidata in via esclusiva al padre , Persona_1 Parte_1 con collocamento presso quest'ultimo.
Dispone che, salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà incontrare e tenere presso di sé R_ nei seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- a settimane alternate ciascun genitore potrà stare con la figlia dall'uscita di scuola, indipendentemente dall'orario in cui questa avverrà, fino alle 18:30 (quindi una settimana la mamma ed una il papà e così via). Sicché, nelle settimane di competenza della madre, quest'ultima dovrà riaccompagnare a casa del padre entro le 18;30. Detta alternanza vale anche per le attività ludico-sportive, quindi verrà R_ accompagnata da padre e madre presso le rispettive attività nelle settimane di competenza;
- anche per i weekend verrà seguito il criterio dell'alternanza, per cui passerà un fine settimana R_ con la mamma e uno con il papà (in concomitanza con le rispettive settimane di pertinenza), intendendosi per "weekend" il periodo settimanale che va dall'uscita da scuola della minore il venerdì, fino alla sera della domenica dopo cena. Sicché, nei weekend di pertinenza della mamma, verrà riportata a R_ casa del papà dopo il pasto serale. Nel proprio fine settimana di pertinenza, ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze della figlia, ivi comprese quelle di vestiario, vitto, alloggio e trasporto, a propria cura e spese. Tale genitore potrà anche fare una gita fuori porta con la minore (sostenendone personalmente i costi), salvo preavvisare l'altro genitore comunicando (sempre preventivamente) la località e l'indirizzo completo.
Durante , salvo diverso accordo, le vacanze scolastiche estive verrà seguita la medesima alternanza applicata durante l'anno scolastico.
Dispone, salvo diverso accordo, che i genitori concordino entro il 10 giugno di ogni anno un periodo fino a quattro settimane consecutive per ciascuno in cui tenere con sé la minore, con facoltà di portare la figlia in villeggiatura purché venga comunicata all'altro genitore la località e l'indirizzo completo entro il medesimo termine del 10 giugno. In tale periodo sarà sospesa l'alternanza delle frequentazioni e visite di cui sopra.
Dispone, salvo diverso accordo e salvo che per i giorni del 24-25-26 dicembre (su cui oltre), le vacanze saranno divise in due periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ciascun genitore potrà tenere e gestire presso di sé la minore, ad anni alterni, nel periodo in cui cade il Natale e,
l'anno successivo, nel periodo in cui cade il Capodanno, così che possa trascorrere con ciascun R_ genitore un anno il periodo che gravita attorno al Natale, e l'anno successivo il periodo del Capodanno e l'Epifania. Nel proprio periodo di pertinenza, ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze della figlia, ivi comprese quelle di vestiario, vitto, alloggio e trasporto, a propria cura e spese. In tale periodo sarà sospesa l'alternanza delle frequentazioni e visite di cui sopra.
Dispone, salvo diverso accordo, che nelle giornate del 24-25-26 dicembre: data la vicinanza delle rispettive dimore, indipendentemente dal rispettivo periodo di competenza dei genitori, seguendo la consueta prassi familiare ben radicata nel tempo, un anno, sarà il 24 sera presso la madre, il R_
25 a pranzo dal padre, il 25 a cena dalla madre, il 26 a pranzo dal padre, il 26 a cena dalla madre e così viceversa l'anno successivo.
Dispone che , salvo diverso accordo, durante il periodo di competenza delle vacanze Natalizie (fatto salvo per giorni 24-25-26 come sopra scanditi), ciascun genitore avrà la facoltà di portare la figlia in villeggiatura purché venga comunicato all'altro genitore la località e l'indirizzo completo almeno due giorni prima della partenza. Anche in questo caso, il genitore in questione si occuperà di tutte le esigenze di ivi comprese quelle di vestiario, vitto, alloggio, trasporto ed eventuale viaggio, a propria R_ cura e spese.
Dispone , salvo diverso accordo, che ad anni alterni, il padre potrà tenere presso di sé la figlia nel periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale e la madre la terrà nel periodo delle vacanze di Pasqua. Si osserverà un'alternanza tale da permettere alla minore di trascorrere un anno il Carnevale con il padre e la Pasqua con la madre e l'anno successivo il Carnevale con la madre e la Pasqua con il padre, e così via seguendo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo di propria spettanza, ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze della figlia, ivi comprese quelle di vestiario, vitto, alloggio, trasporto ed eventuale viaggio, a propria cura e spese. Entrambi i genitori avranno nel proprio periodo di spettanza la facoltà di portare (a propria cura e spese) la figlia in villeggiatura, purché venga comunicato all'altro genitore la località e l'indirizzo completo almeno due giorni prima della partenza. Durante i periodi delle vacanze scolastiche per Carnevale e Pasqua sarà sospesa la consueta alternanza delle frequentazioni e visite che vige durante il periodo scolastico.
Dispone, salvo diverso accordo, che verrà mantenuto il criterio dell'alternanza con riguardo agli altri giorni di festa come l' (8 dicembre), la Liberazione (25 aprile) la Festa del Lavoro (1 maggio), Per_3 la Repubblica (2 giugno) nonché i relativi "ponti", per i quali si osserveranno tutte le regole applicabili stabilite per le altre vacanze (permanenza del minore presso di sé a propria cura e spese, possibilità di fare un viaggio a proprie spese preavvertendo l'altro genitore sui dettagli almeno due giorni prima, sospensione dell'alternanza di visite e frequentazioni per l'altro genitore, eccetera). Dispone che la signora versi al signor entro il 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese, il contributo di 100 euro a titolo di contributo per il mantenimento per la figlia, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino – COA del 15.3.2016.
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali finché necessario nel superiore interesse.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 2 maggio
2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente Rel./Est.
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 13762/2024 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti PULCI ROSSELLA e PULCI STEFANO Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
nata a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore:
, nata a [...] in data [...] Persona_1
Collegio delli 2.5.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da ricorso introduttivo e come da verbale di udienza del 11.3.2025
Per parte resistente - contumace
Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non coniugati, i Parte_1 CP_1 quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 26.07.2024, chiedeva al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento esclusivo della minore al padre, con collocamento della stessa presso l'abitazione paterna;
chiedeva accogliersi il calendario di visite enunciato in sede di ricorso;
chiedeva stabilirsi il quantum del contributo al mantenimento da disporsi a carico della madre e a favore della figlia alla luce delle capacità economiche di quest'ultima, ferma, in ogni caso, la contribuzione della misura del
50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, disporsi che i genitori contribuissero, nella misura del
50% ciascuno, alle spese relative alla patente, nonché darsi atto dell'impegno reciproco di prestare l'assenso al rilascio/rinnovo del passaporto della minore.
Con decreto del 5.9.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 11.3.2025 e mandava alle Assistenti Sociali di far pervenire una relazione entro dieci giorni dall'udienza così calendarizzata.
All'udienza del 11.3.2025, parte resistente non compariva e veniva dichiarata contumace;
all'esito, preso atto delle conclusioni formulate da parte ricorrente, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Con riferimento al regime di affidamento, si ritiene che possa essere accolta la domanda di parte ricorrente di affidare la minore al padre, confermando la residenza presso il padre. Persona_1
Invero, dalla metà dell'anno 2014 le parti hanno vissuto da “separati in casa”; dal 2015 la sig.ra CP_1 ha dapprima cominciato ad uscire da sola la sera e poi a dormire fuori la notte, per poi allontanarsi progressivamente da casa, dapprima il fine settimana, poi per diversi giorni;
nel 2021, con la fine delle restrizioni Covid, la sig.ra si è definitivamente stabilita dell'attuale nuovo compagno, in località CP_1
Venaria (TO), a circa 15 minuti di macchina di distanza, ma al ricorrente è sconosciuto l'indirizzo esatto.
Dunque, dal 2021 ad oggi, il nucleo familiare del ricorrente è di fatto costituito dal sig. Pt_1 medesimo, dalla di lui figlia minore e dal minore figlio della sig.ra R_ Persona_2 CP_1 benché, come anzidetto, quest'ultima risulti a tutt'oggi ancora formalmente residente presso la casa familiare di Via Stradella n. 221 a Torino.
Il ricorrente riferisce che da quando nel 2021 si è definitivamente interrotta la convivenza di fatto con la sig.ra è stato con lei impossibile pervenire ad accordi sulle condizioni regolative dell'esercizio CP_1 della responsabilità genitoriale;
il sig. ha tentato tutte le strade, anche coinvolgendo di propria Pt_1 iniziativa i Servizi Sociali del Comune di Torino (doc. 8) e invitando la madre ad esperire una procedura di Negoziazione Assistita facoltativa, cui quest'ultima dapprima non ha aderito adducendo vane scuse
(doc. 9), poi, a seguito dell'intervento di un legale per la signora, non è stato possibile raggiungere intese, vista la lontananza delle rispettive posizioni.
Dalla relazione dei Servizi sociali incaricati di monitorare il nucleo, è emerso che dal 2021 di fatto è il ricorrente ad occuparsi quotidianamente della figlia, e che solo recentemente, anche grazie al supporto dei
Servizi sociali incaricati, le tensioni e le conflittualità tra le parti sono diminuite. Tuttavia, la conflittualità tra le parti è ancora forte, e come riferito dal ricorrente, la situazione necessita assolutamente di essere regolamentata perché la signora di fatto impone le proprie decisioni unilaterali su tempi e modalità CP_1 di frequentazione con a dispetto delle esigenze altrui, senza il debito preavviso, senza R_ alternanza o regola alcuna e ciò sia relativamente alla settimana ordinaria, sia alle festività, sia talvolta alle vacanze. Pertanto, ritenendo che l'affidamento condiviso determinerebbe il perdurare o l'aggravarsi della conflittualità tra le parti dovendo concordare tutte le decisioni per la minore.
Quanto al regime di frequentazione della madre con la figlia, si ritiene che possa essere disposto in conformità al calendario proposto dalla parte ricorrente, ritenendo che sia compatibile con l'attuale assetto in essere.
Anche la domanda in punto economico può essere accolta giacché il contributo di 100 euro mensile oltre al 50 % delle spese extra è da ritenersi equo rispetto al tempo che la minore trascorre con ciascun genitore ed alla sua età, sebbene la parte convenuta, per quanto è dato sapere dalla parte ricorrente, non svolga allo stato attività lavorativa.
Si conferma, allo stato, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali incaricati attesa la forte conflittualità che sussiste tra gli stessi, anche al fine di proseguire/completare il percorso in essere nel superamento della stessa.
Nulla a provvedere sulle ulteriori questioni, trattandosi di questioni che esulano da questo processo. Nulla sulle spese di lite, attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
Dispone che la minore venga affidata in via esclusiva al padre , Persona_1 Parte_1 con collocamento presso quest'ultimo.
Dispone che, salvo diverso accordo, ciascun genitore potrà incontrare e tenere presso di sé R_ nei seguenti tempi e con le seguenti modalità:
- a settimane alternate ciascun genitore potrà stare con la figlia dall'uscita di scuola, indipendentemente dall'orario in cui questa avverrà, fino alle 18:30 (quindi una settimana la mamma ed una il papà e così via). Sicché, nelle settimane di competenza della madre, quest'ultima dovrà riaccompagnare a casa del padre entro le 18;30. Detta alternanza vale anche per le attività ludico-sportive, quindi verrà R_ accompagnata da padre e madre presso le rispettive attività nelle settimane di competenza;
- anche per i weekend verrà seguito il criterio dell'alternanza, per cui passerà un fine settimana R_ con la mamma e uno con il papà (in concomitanza con le rispettive settimane di pertinenza), intendendosi per "weekend" il periodo settimanale che va dall'uscita da scuola della minore il venerdì, fino alla sera della domenica dopo cena. Sicché, nei weekend di pertinenza della mamma, verrà riportata a R_ casa del papà dopo il pasto serale. Nel proprio fine settimana di pertinenza, ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze della figlia, ivi comprese quelle di vestiario, vitto, alloggio e trasporto, a propria cura e spese. Tale genitore potrà anche fare una gita fuori porta con la minore (sostenendone personalmente i costi), salvo preavvisare l'altro genitore comunicando (sempre preventivamente) la località e l'indirizzo completo.
Durante , salvo diverso accordo, le vacanze scolastiche estive verrà seguita la medesima alternanza applicata durante l'anno scolastico.
Dispone, salvo diverso accordo, che i genitori concordino entro il 10 giugno di ogni anno un periodo fino a quattro settimane consecutive per ciascuno in cui tenere con sé la minore, con facoltà di portare la figlia in villeggiatura purché venga comunicata all'altro genitore la località e l'indirizzo completo entro il medesimo termine del 10 giugno. In tale periodo sarà sospesa l'alternanza delle frequentazioni e visite di cui sopra.
Dispone, salvo diverso accordo e salvo che per i giorni del 24-25-26 dicembre (su cui oltre), le vacanze saranno divise in due periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ciascun genitore potrà tenere e gestire presso di sé la minore, ad anni alterni, nel periodo in cui cade il Natale e,
l'anno successivo, nel periodo in cui cade il Capodanno, così che possa trascorrere con ciascun R_ genitore un anno il periodo che gravita attorno al Natale, e l'anno successivo il periodo del Capodanno e l'Epifania. Nel proprio periodo di pertinenza, ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze della figlia, ivi comprese quelle di vestiario, vitto, alloggio e trasporto, a propria cura e spese. In tale periodo sarà sospesa l'alternanza delle frequentazioni e visite di cui sopra.
Dispone, salvo diverso accordo, che nelle giornate del 24-25-26 dicembre: data la vicinanza delle rispettive dimore, indipendentemente dal rispettivo periodo di competenza dei genitori, seguendo la consueta prassi familiare ben radicata nel tempo, un anno, sarà il 24 sera presso la madre, il R_
25 a pranzo dal padre, il 25 a cena dalla madre, il 26 a pranzo dal padre, il 26 a cena dalla madre e così viceversa l'anno successivo.
Dispone che , salvo diverso accordo, durante il periodo di competenza delle vacanze Natalizie (fatto salvo per giorni 24-25-26 come sopra scanditi), ciascun genitore avrà la facoltà di portare la figlia in villeggiatura purché venga comunicato all'altro genitore la località e l'indirizzo completo almeno due giorni prima della partenza. Anche in questo caso, il genitore in questione si occuperà di tutte le esigenze di ivi comprese quelle di vestiario, vitto, alloggio, trasporto ed eventuale viaggio, a propria R_ cura e spese.
Dispone , salvo diverso accordo, che ad anni alterni, il padre potrà tenere presso di sé la figlia nel periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale e la madre la terrà nel periodo delle vacanze di Pasqua. Si osserverà un'alternanza tale da permettere alla minore di trascorrere un anno il Carnevale con il padre e la Pasqua con la madre e l'anno successivo il Carnevale con la madre e la Pasqua con il padre, e così via seguendo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo di propria spettanza, ciascun genitore si occuperà di tutte le esigenze della figlia, ivi comprese quelle di vestiario, vitto, alloggio, trasporto ed eventuale viaggio, a propria cura e spese. Entrambi i genitori avranno nel proprio periodo di spettanza la facoltà di portare (a propria cura e spese) la figlia in villeggiatura, purché venga comunicato all'altro genitore la località e l'indirizzo completo almeno due giorni prima della partenza. Durante i periodi delle vacanze scolastiche per Carnevale e Pasqua sarà sospesa la consueta alternanza delle frequentazioni e visite che vige durante il periodo scolastico.
Dispone, salvo diverso accordo, che verrà mantenuto il criterio dell'alternanza con riguardo agli altri giorni di festa come l' (8 dicembre), la Liberazione (25 aprile) la Festa del Lavoro (1 maggio), Per_3 la Repubblica (2 giugno) nonché i relativi "ponti", per i quali si osserveranno tutte le regole applicabili stabilite per le altre vacanze (permanenza del minore presso di sé a propria cura e spese, possibilità di fare un viaggio a proprie spese preavvertendo l'altro genitore sui dettagli almeno due giorni prima, sospensione dell'alternanza di visite e frequentazioni per l'altro genitore, eccetera). Dispone che la signora versi al signor entro il 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese, il contributo di 100 euro a titolo di contributo per il mantenimento per la figlia, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Torino – COA del 15.3.2016.
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali finché necessario nel superiore interesse.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 2 maggio
2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.