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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4003/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4003/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE LUCA Parte_1 P.IVA_1
NA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARRONE IVAN e dell'Avv. BRUNI CP_1 P.IVA_2
CLAUDIA
CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. ) CP_3 C.F._2 quali eredi di Persona_1 con il patrocinio dell'Avv. MARCACCI MICHELA e dell'Avv. MICHELETTI FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE BONIS CRISTALLI ROCCO CP_4 P.IVA_3
RZ AM
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni nelle note autorizzate:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto:
- accertare, il grave inadempimento di per le ragioni di cui in premessa, e/o la sua CP_1 responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, per i danni descritti in narrativa e per l'effetto;
- accertare, che i vizi delle opere di cui all'atto di citazione hanno arrecato un danno al non Pt_1 inferiore a euro 52.341,15;
- condannare, C.F. , corrente in via Stanislao Aloe snc, 89900 Vibo Valentia CP_1 P.IVA_2
(VV), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 27.377,46 oltre IVA, al netto di quanto già trattenuto dal nonché al Pt_1 pagamento di euro 4.524,47 per spese legali sostenute per l'AT e euro 1.776,32 per spese di CTP, oltre al risarcimento degli ulteriori danni di cui non si è tenuto conto nell'AT nella misura che emergerà in corso di causa;
- in subordine: nell'ipotesi di accertamento di responsabilità o di corresponsabilità del terzo chiamato in causa, ing.
nato a [...], il [...] (c.f. ) e residente in [...]C.F._3
Lizzano in Belvedere (BO), Via Belvedere n. 14, condannare le Parti che saranno ritenute responsabili dei vizi di cui all'atto di citazione, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, in via solidale o, se del caso, ciascuno nella percentuale di responsabilità che sarà accertata in corso di causa, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 52.341,15 oltre IVA, nonché al pagamento di euro 4.524,47 per spese legali sostenute per l'AT e euro 1.776,32 per spese di CTP, oltre al risarcimento degli ulteriori danni di cui non si è tenuto conto nell'AT nella misura che emergerà in corso di causa;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di
compensare quanto eventualmente accertato a suo credito con i danni subiti da Parte CP_1 attrice ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., e comunque ai sensi contrattuali e di legge.
- Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario, cpa e Iva come per legge”.
I Procuratori di parte convenuta hanno precisato le conclusioni nelle note autorizzate:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare: dichiarare la prescrizione e/o la decadenza del diritto del a fare valere la Pt_1 responsabilità per vizi dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667 e/o 1669 cod. civ. pagina 2 di 17 e la conseguente infondatezza della domanda o, in subordine, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo chiamato in causa IN. tenuto a rispondere in Persona_1 solido con la convenuta del risarcimento del danno da corrispondere e, nei rapporti interni, determinare secondo giustizia il riparto di responsabilità;
- nel merito, sempre in via principale, accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto accertare
e dichiarare che il convenuto ha diritto al pagamento dell'importo di € 29.043,61 oltre Iva illegittimamente detratto dal conto finale dal e di € 7.855,73 oltre Iva per i lavori aggiuntivi Pt_1 non contabilizzati, con la conseguente pronuncia di condanna del al pagamento di dette Pt_1 somme;
- condannare il al pagamento della rivalutazione e degli interessi moratori sulle somme sopra Pt_1 indicate al tasso previsto per gli appalti pubblici o, se maggiore, al tasso di cui alla legge n. 231/200;
- condannare il al pagamento in favore della convenuta delle spese legali e tecniche sostenute Pt_1 per l'AT nella misura complessiva di € 20.250,90 o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
- nel merito, accertare che i lavori svolti dalla ditta sono stati effettuati secondo quanto CP_1 previsto nel progetto, nel capitolato di appalto e secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori e, ove l'Ill.mo Giudicante dovesse accertare che sussistono i vizi lamentati dal Parte_1 indicati in atto di citazione, accertare che gli stessi vizi dipendono dalla carenza progettuale e
[...] per l'effetto dichiarare la responsabilità dell'IN. quale progettista e quale Persona_1 direttore dei lavori e, quindi, condannare lo stesso a rifondere tutte le somme che risulteranno di giustizia a favore dell'ente comunale;
-condannare, altresì, l'IN. a rifondere tutte le spese sostenute dalla in sede di AT Per_1 CP_1
- Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di AT.
In via istruttoria:
- si insiste sulla nullità della CTU del 26.03.2023 e, conseguentemente, si insiste affinché l'Ill.mo
Giudicante affidi l'incarico ad un nuovo consulente tecnico d'ufficio e si insiste sull'ammissione della
CTU sugli stessi quesiti affidati dal Giudice in sede di AT così come indicata in atti
- si insiste sull'ammissione delle prove per testi formulate nella memoria ex art.183, comma VI, n. 2 cpc. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
I Procuratori dei terzi chiamati e precisavano le conclusioni come da CP_2 CP_3 note autorizzate: pagina 3 di 17 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per l'intervenuta prescrizione dei diritti e la decadenza dall'azione promossa nei confronti dell'IN. Persona_1
Nel merito ed in via principale: rigettare le domande tutte svolte da e dal CP_1 Parte_1 nei confronti del terzo chiamato, IN. , in quanto infondate in fatto ed
[...] Persona_1 in diritto e comunque non provate
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'IN. condannare quest'ultimo, e con esso i Persona_1 suoi eredi e , così come richiesto da parte attrice, CP_2 CP_3 Parte_1
al risarcimento dei danni limitatamente alla percentuale di responsabilità accertata in corso di
[...] causa dal CTU a carico dell'IN. quale direttore dei lavori nella misura del 10 % e Per_1 quantificati in € 2.481,03; dichiarare la terza chiamata in causa, MP di ZI CP_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne
[...]
l'IN. e con esso i suoi eredi e , da ogni effetto ad essi Persona_1 CP_2 CP_3 pregiudizievole e per quanto dovessero essere, eventualmente, tenuti a pagare e per l'effetto condannare la MP di ZI , in persona del legale rappresentante pro- CP_4 tempore, a corrispondere quanto eventualmente dovuto dall'IN. e con esso dai Persona_1 suoi eredi e , per i fatti per cui è causa. CP_2 CP_3
Con vittoria di anticipazioni e compensi del presente giudizio”.
Il Procuratore del terzo chiamato recisava le conclusioni come da note autorizzate: CP_4
“in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree, per la prescrizione dei diritti e la decadenza dell'azione promossa dagli attori nei confronti della CP_1 nel merito
a) respingere la domanda attorea perché infondata b) respingere la domanda di regresso svolta dalla nei confronti dell'IN. perché infondata CP_1 Persona_1
c) respingere la domanda di manleva dell'IN. nei confronti di perché Persona_1 CP_4 infondata
d) in subordine, nel denegato caso di condanna di nei confronti dell'IN. CP_4 Per_1
previo accertamento del grado di responsabilità addebitabile al suddetto in relazione ai fatti
[...] di causa ed ai danni reclamati, accertare e dichiarare che la garanzia prestata da opera CP_4 solo per la quota di responsabilità addebitata all'ing. limitando in proporzione l'indennità Per_1
pagina 4 di 17 dovuta da con esclusione di qualsiasi copertura della eventuale responsabilità solidale CP_4 dell'IN. con altre parti convenute, e comunque entro il di massimale annuale unico di Per_1 polizza di euro 516.456,89 e con applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo del sinistro
e) condannare il e/o la alla rifusione a favore di dei Parte_1 CP_1 CP_4 compensi e spese di lite, oltre al 15% per spese generali ed agli oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1
affinché venisse accertato l'inadempimento della società convenuta nell'esecuzione delle CP_1 prestazioni d'appalto relativo alla ristrutturazione e riqualificazione della piscina comunale di Porretta
Terme (BO), con condanna di al risarcimento del danno. CP_5
A tal fine parte attrice esponeva:
- con determinazione del 02.08.2017, il aveva aggiudicato a Parte_1 CP_1
l'esecuzione dei lavori di appalto, per l'importo di € 363.349,73 oltre Iva, da terminare entro il
24.03.2018;
- i lavori venivano sospesi a causa del maltempo nel corso del 2018 e in data 05.06.2018 l'impresa procedeva ad una consegna parziale del cantiere, con verbale contenente espresse riserve del D.L. sulla qualità delle opere eseguite;
- il 19.06.2018 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori, in cui erano esplicitate le riserve già espresse nel verbale del 05.06.2018;
- durante l'apertura estiva della piscina emergevano diversi problemi delle opere appaltate, cosicché
l'08.09.2018 il D.L. sollecitava l'impresa ad eseguire attività di riparazione;
- ulteriori interventi venivano eseguiti nei mesi di ottobre e novembre 2018;
- con lettera del 24.12.2018 il D.L. invitava ad un sopralluogo da tenersi il 03.01.2019, al CP_1 fine di verificare lo stato dei luoghi, ma l'impresa non si presentava;
- nello stato finale dei lavori del 23.03.2019 venivano applicate, al compenso pattuito, le detrazioni dovute ai vizi delle opere;
- il Comune affidava alla la redazione di una perizia, che dava conto della grave Parte_2 negligenza e imperizia dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni;
- in data 07.06.2019, proponeva ricorso ex artt. 696, 696 bis c.p.c. (procedimento rubricato CP_1 al n. 9252/2019 R.G.), chiedendo di accertare il proprio residuo credito derivante dalle prestazioni pagina 5 di 17 dell'appalto indicato e sostenendo che il Comune aveva trattenuto indebitamente l'importo di €
37.710,65, in ragione della presenza di vizi in realtà insussistenti;
affermava altresì di aver svolto lavori extra capitolato per ulteriori € 8.900,00, oltre Iva;
- nel procedimento per AT n. R.G. 9252/2019, il contestava le deduzioni del ricorrente, Pt_1 rimarcando le responsabilità dell'appaltatore, in ragione degli ingenti danni cagionati nell'esecuzione dell'opera;
- nella relazione peritale disposta nel procedimento per AT, il CTU IN. accertava Per_2
l'insussistenza delle pretese dell'appaltatore e il diritto del ad un risarcimento del danno pari Pt_1 ad € 27.377,46, oltre al diritto di trattenere per sé l'importo di € 37.710,65 preteso da e mai CP_1 corrisposto dal a causa dei vizi rilevati;
i costi di ripristino venivano stimati in € 52.341,15, al Pt_1 lordo dell'applicazione del ribasso d'asta.
In conclusione, parte attrice chiedeva di accertare il grave inadempimento della società in CP_1 considerazione dei vizi delle opere realizzate in esecuzione dell'appalto, ai sensi degli artt. 1667, 1669
o 2043 c.c., e di condannarla al pagamento della somma di € 27.377,46, oltre Iva, al netto di quanto già trattenuto dal nonché di € 4.524,47 per spese legali relative all'AT ed € 1.776,32 per spese Pt_1 di CTP, oltre al risarcimento dei danni ulteriori.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, esponeva: CP_1
-al termine dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione della piscina comunale, il Comune di
[...] nel verbale di sopralluogo del 03.01.2019 aveva contestato alcuni vizi relativi alla posa del Parte_1 telo plastico, all'abbassamento anomalo del livello dell'acqua, alla riapertura delle bocchette, alla pavimentazione del bordo vasca (soggetta al distacco delle mattonelle), allo sgombero dell'area di cantiere;
-a seguito dell'atto di messa in mora, con cui l'appaltatrice ingiungeva il pagamento del saldo, in data
23.03.2019, all'atto della firma dello stato finale dei lavori, l'amministrazione applicava al prezzo dell'appalto detrazioni per un totale di € 37.710,65;
-in data 17.04.2019 trasmetteva riserve all'Amministrazione, motivando l'infondatezza CP_1 delle trattenute;
-non erano stati contabilizzati lavori eseguiti per € 10.200,00 oltre Iva.
Preliminarmente parte convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione del preteso credito del in Pt_1 relazione all'azione di cui all'art. 1667 c.c., per decorso del termine di due anni tra il giorno della consegna dell'opera, avvenuta il 19.06.2018, come da certificato di ultimazione dei lavori, e il giorno della notificazione dell'atto di citazione nel marzo 2021; eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione pagina 6 di 17 ex art. 1669 c.c., per decorso di un anno dalla data della denuncia dei vizi, contenuta nello stato finale dei lavori del 23.03.2019; eccepiva inoltre la decadenza dall'esercizio delle azioni ex artt. 1667/1669
c.c. (per decorso dei termini rispettivamente di 60 giorni e di un anno dalla scoperta), relativamente ai vizi rilevati esclusivamente dal CTU nel procedimento per AT (riguardanti gli infissi e la pavimentazione dei lavapiedi) ed invocati nell'atto di citazione quali fonte di responsabilità dell'appaltatore.
Nel merito e in via subordinata, il convenuto deduceva l'insussistenza della prova dell'inadempimento dell'impresa, in relazione alla pavimentazione a bordo piscina, che era stata rimossa dalla stazione appaltante prima dell'esecuzione del sopralluogo del CTU nominato nel procedimento per AT, il quale aveva dovuto basare l'analisi sui documenti in atti (relazioni del D.L. e del consulente di parte
IN. documentazione fotografica); eccepiva l'infondatezza della domanda di condanna al Per_3 risarcimento del danno, in quanto il avrebbe potuto procedere all'esecuzione in danno solo a Pt_1 seguito di notifica di un'intimazione ad adempiere, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato d'appalto.
Inoltre, il convenuto deduceva l'insussistenza dell'inadempimento dell'impresa e riteneva che i vizi riscontrati nella pavimentazione del bordo piscina fossero ascrivibile all'operato del progettista, a causa della mancata previsione dell'armatura nel massetto di sottofondo e di giunti perimetrali.
Eccepiva, altresì, l'insussistenza del vizio relativo alle mattonelle di cemento da sostituire, in quanto sfornito di prova e comunque rilevato dal CTU in sede di AT nel valore di € 5.850,00, superiore a quello risultante dalla contabilità dell'appalto, pari ad € 1.219,00.
Contestava la detrazione di € 7.200,00 per la sistemazione del telo plastico della piscina, nonché dell'ulteriore deprezzamento di € 9.000,00, pari al 10 % dei costi della lavorazione, mai contestato dal e ritenuto ingiustificato in caso di ripristino;
evidenziava altresì che i vizi rilevati dal CTU, Pt_1 con riguardo agli infissi e alla pavimentazione dei lavapiedi, non erano mai stati contabilizzati dal
Pt_1
In conclusione la società convenuta chiedeva, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'IN. quale progettista e D.L., affinché nella denegata ipotesi di accoglimento Persona_1 delle domande attoree venisse dichiarato responsabile, in solido con la convenuta, dei danni cagionati all'attrice, con la determinazione, nei rapporti interni, del riparto di responsabilità; nel merito, chiedeva preliminarmente di dichiarare la prescrizione o la decadenza del diritto del a far valere la Pt_1 responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera e, in via principale, di respingere le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, domandava la condanna del al Pt_1 pagamento delle somme di € 29.043,61 (oltre Iva) e di € 7.855,73 (oltre Iva), previa detrazione del ribasso d'asta del 22,983 % all'importo di € 37.710,65 trattenuto dall'amministrazione e al compenso pagina 7 di 17 di € 10.200,00 relativo alle opere eseguite dall'appaltatore e non contabilizzate dall'amministrazione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva, altresì, la condanna del al pagamento Pt_1 delle spese legali e tecniche sostenute per l'AT, nella misura complessiva di € 20.250,90.
3. Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di chiesta da parte convenuta. Persona_1
Nella comparsa di costituzione il terzo rilevava preliminarmente di non essere stato chiamato a partecipare al procedimento per AT e che, in ogni caso, il CTU aveva individuato la responsabilità esclusiva del convenuto per i vizi accertati, non ravvisando errori o negligenze nel progetto esecutivo;
osservava che durante lo svolgimento dell'appalto non aveva mai lamentato le carenze CP_1 progettuali contestate, avendo manifestato le proprie riserve solo in sede di stato finale dei lavori;
riteneva insussistente ogni sua responsabilità per i vizi delle opere appaltate, in qualità di progettista.
Quanto al ruolo assunto come D.L., l'IN. osteneva l'infondatezza di ogni contestazione Per_1 avversaria relativa al mancato compimento di adeguata attività di controllo sull'esecuzione dei lavori, avendo esaurientemente svolto il proprio incarico tramite le visite periodiche in cantiere e l'emanazione di disposizioni e ordini di servizio necessari per la realizzazione dell'opera.
In conclusione, il chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa Per_1 della compagnia di assicurazione in relazione alla polizza stipulata a copertura dei CP_4 rischi professionali connessi alla responsabilità civile;
nel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da e, nella denegata ipotesi di accertamento della sua responsabilità, di CP_1 essere manlevato e tenuto indenne da in relazione ad ogni effetto pregiudizievole CP_4 derivante dalla decisione.
Con atto del 17.07.2023, a seguito del decesso di si costituivano in giudizio i Persona_1 suoi eredi, e rispettivamente moglie e figlio. CP_2 CP_3
4. Nella comparsa di costituzione, il terzo chiamato dichiarava di condividere e fare CP_4 proprie tutte le argomentazioni difensive esposte dal riteneva infondate ed inammissibili, Per_1 per intervenuta prescrizione e decadenza, le domande proposte da parte attrice, e comunque infondata la domanda di manleva avanzata da nei confronti del CP_1 Per_1
Quanto alla garanzia assicurativa, affermava che la domanda di manleva avanzata CP_4 dall'assicurato non poteva essere accolta, in ragione dell'art. 5 lett. C delle condizioni particolari di polizza, secondo cui la garanzia non opera “per i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali
o nelle quali si esplicano i lavori”; in subordine, richiamava l'art. 1 lett. A, che prevede uno scoperto del 10 %, con un minimo di € 2.582,28 e un massimo di € 12.911,42, per danni provocati da rovina pagina 8 di 17 totale o parziale;
in ogni caso, riteneva la garanzia operante solo per la quota di responsabilità dell'assicurato, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni particolari di polizza.
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibili le domande CP_4 attoree, per prescrizione dei diritti e decadenza dell'azione promossa nei confronti di CP_1
Nel merito, chiedeva di respingere le domande attoree, la domanda di regresso proposta da CP_1
e la domanda di manleva avanzata dall'IN. perché infondate;
in subordine, nella Per_1 denegata ipotesi di condanna di nei confronti dell'assicurato, previo accertamento del CP_4 grado di responsabilità a lui addebitabile, chiedeva di dichiarare la garanzia operante solo per la quota di responsabilità del entro i massimali di polizza;
infine domandava la condanna del Per_1
e/o di al pagamento delle spese processuali. Pt_1 CP_1
5. All'udienza di prima comparizione delle parti, il Procuratore di parte attrice modificava le conclusioni ex art. 183 comma 5 c.p.c., chiedendo, in via subordinata rispetto alle domande già proposte, che in ipotesi di accertamento della responsabilità o corresponsabilità del terzo chiamato, le parti ritenute responsabili dei vizi delle opere oggetto dell'appalto fossero condannate a risarcire il danno in favore del Pt_1
Venivano quindi assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.. Con ordinanza resa in sede di verbale d'udienza del 17.01.2023, il Giudice non ammetteva la prova orale dedotta da parte convenuta e fissava l'udienza del 23.02.2023 per l'audizione a chiarimenti del CTU IN. , nominato nel procedimento per AT, all'esito della quale disponeva una Per_2 consulenza tecnica integrativa per accertare eventuali profili di responsabilità del progettista / direttore dei lavori e determinarne l'eventuale incidenza in relazione ai danni lamentati dall'attore.
All'esito del deposito della relazione integrativa, il Procuratore di parte convenuta eccepiva la nullità della CTU e formulava ulteriori istanze istruttorie, che venivano ritenute inammissibili, perché superflue o tardive.
La causa, assegnata in successione al ruolo di diversi magistrati, veniva quindi trasferita alla fase decisoria. I Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e si avvalevano dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
6. Nel presente giudizio il ha esercitato le azioni di cui agli artt. 1667, 1669 o 2043 c.c.., per Pt_1 far valere l'inadempimento della società appaltatrice ritenuta responsabile dei vizi CP_1 riscontrati nelle opere realizzate in esecuzione dell'appalto.
pagina 9 di 17 Preme evidenziare come le tutele fornite rispettivamente dalle norme di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. non si pongano in alternativa tra loro, ma interagiscano in un rapporto di complementarità, al fine di dotare il committente leso di una maggiore garanzia.
A ben vedere, la linea di discrimine tra le due fattispecie in oggetto, oltre ad individuarsi nella loro differente natura giuridica, in quanto l'art. 1667 c.c. esplica un'ipotesi di responsabilità contrattuale, mentre l'art. 1669 c.c. afferisce a una species peculiare di responsabilità aquiliana, si rinviene nella diversa gravità dei vizi rinvenuti e nei differenti termini di decadenza e prescrizione previsti;
più precisamente, mentre l'art. 1667 c.c. fa riferimento a difformità e vizi dell'opera, prevedendo un termine di decadenza per la denuncia di sessanta giorni dalla scoperta e un termine di prescrizione dell'azione di due anni dalla consegna dell'opera, l'art. 1669 c.c. si riferisce a difetti di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, prescrivendo un termine di decadenza, per la denuncia, di un anno dalla scoperta e un termine di prescrizione dell'azione di un anno dalla predetta denuncia.
Tali considerazioni sono state confermate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che
“in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno
(contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal comma 2 di quest'ultimo, dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme
(l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale, l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla "ratio" di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.” (Cass. Civ., Sez. 1, Sent.
n. 815 del 19.01.2016).
Per giurisprudenza consolidata, la fattispecie disciplinata dall'art. 1669 c.c. trova applicazione in relazione ad interventi di costruzione, ristrutturazione o anche di manutenzione o modificativi di lunga durata sugli immobili, che abbiano cagionato all'opera gravi difetti, anche riguardanti elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.), purché tali da pagina 10 di 17 compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa secondo la sua destinazione (Cass, S.U., Sent.
n. 7756 del 27.03.2017).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha correttamente invocato sia la tutela di cui agli artt.
1667-1668 c.c., sia quella prevista dall'art. 1669 c.c., in quanto i vizi lamentati dal relativi ai Pt_1 difetti riscontrati nella pavimentazione della piscina (soggetta a continua rottura) e nel telone di copertura (non aderente alle pareti della piscina) la rendono inidonea a garantirne la funzionalità e a consentirne un adeguato utilizzo secondo la sua destinazione.
7. Preliminarmente occorre verificare se siano fondate le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate da poi richiamate da nell'atto di costituzione e da CP_1 CP_4 Per_1 nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., all'esito dell'estensione nei suoi confronti
[...] delle domande attoree, avvenuta in sede di udienza del 12.05.2023.
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del preteso credito del in relazione all'azione di Pt_1 cui all'art. 1667 c.c., per decorso del termine di due anni tra il giorno della consegna dell'opera, avvenuta il 19.06.2018, come da certificato di ultimazione dei lavori, e il giorno 26.03.2021 di notificazione dell'atto di citazione nei confronti di ha eccepito, altresì, la prescrizione del CP_1 diritto in relazione all'azione ex art. 1669 c.c., per decorso di un anno dalla data della denuncia dei vizi, contenuta nello stato finale dei lavori del 23.03.2019, sino alla notificazione dell'atto di citazione.
Invero, in relazione ad entrambe le azioni, il termine di prescrizione risulta essere stato prima interrotto con il deposito del ricorso per AT in data 07.06.2019, sino al deposito della relazione peritale avvenuto l'11.02.2020 (Cass. civ. n. 8637/2020), poi sospeso per 64 giorni durante il periodo della pandemia da Covid-2019, per effetto della normativa emergenziale di cui ai D.L. n. 18/2020 e n.
23/2020 (precisamente dal 09.03.2020 al 11.05.2020).
Dunque, non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento ad entrambe le azioni esercitate, in quanto il relativo termine non risulta essere decorso alla data della notificazione dell'atto di citazione.
E' invece fondata l'eccezione di decadenza dall'esercizio delle azioni di cui agli artt. 1667/1669 c.c.
(per decorso dei termini rispettivamente di 60 giorni e di un anno dalla scoperta, per la presentazione della denuncia), relativamente ai vizi (palesi) rilevati dal CTU nel procedimento per AT (riguardanti gli infissi e la pavimentazione dei lavapiedi), in assenza di alcuna denuncia e contestazione svolta da parte attrice, che non li aveva rilevati nello stato finale dei lavori.
Si consideri al riguardo che l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., cosicché l'applicazione di quest'ultima può essere invocata, con i relativi oneri pagina 11 di 17 probatori, “soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui poter <> il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale” (Cass. civ. n. 31301 del 10/11/2023). Analoghe considerazioni operano, a maggior ragione, con riguardo all'azione di cui all'art. 1667 c.c., non potendo la decadenza dall'azione di garanzia essere aggirata ricorrendo all'art. 2043 c.c., in quanto ciò vanificherebbe la ratio della disciplina speciale dell'appalto. Del resto, è consolidato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria volta a far valere, nei confronti dell'appaltatore, la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, in quanto il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente, a conseguire un'opera immune da difformità e vizi, con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine ad un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione (Cass. civ. n. 18409/2025; Cass. civ. n. 23075/2009; Cass. civ. n.
28417/2005).
Infine, si rileva che gli istituti della prescrizione e della decadenza previsti per le azioni di cui agli artt.
1667 e 1669 c.c. non possono invece essere invocati dal terzo chiamato (eredi di al quale Per_1 la responsabilità è attribuita non già in forza del contratto di appalto concluso tra il e Pt_1 CP_1
bensì sulla base del rapporto di natura professionale intercorso tra l'amministratore e il terzo,
[...] incaricato della progettazione e direzione lavori dell'opera. Le medesime considerazioni valgono, di riflesso, anche nei riguardi di società di assicurazione chiamata in causa dal CP_4
Per_1
8. Nel merito, i vizi dedotti da parte attrice debbono ritenersi provati all'esito dell'istruttoria svolta nel procedimento per AT e nel presente giudizio.
Nei sopralluoghi effettuati nel procedimento speciale, il CTU ha verificato che alcune delle opere contestate dal erano state direttamente ripristinate dal committente, mentre altri difetti erano Pt_1 stati eliminati dall'amministrazione attraverso successive lavorazioni, cosicché l'indagine è stata condotta sulla base della documentazione in atti e di quella acquisita nel corso delle operazioni peritali.
Questo accertamento ha condotto il CTU ad attribuire la responsabilità per i vizi delle opere appaltate, senza alcun ragionevole dubbio, innanzitutto all'impresa esecutrice.
In particolare, sono stati individuati lavori non eseguiti a regola d'arte in relazione alla pavimentazione della piscina, alla posa del telo in pvc e alla sistemazione degli infissi a piano terra.
Complessivamente il CTU ha calcolato il costo degli interventi per il ripristino delle opere difettose in
€ 52.349,00 e ha accertato il maggior credito spettante all'appaltatore, per lavori non contabilizzati, in € pagina 12 di 17 2.934,00; applicando a questi importi il ribasso d'asta del 22,983 %, il CTU ha poi rideterminato la situazione contabile dell'appalto, tenendo conto dei risultati dell'accertamento, e ha conseguentemente individuato un debito di di complessivi € 27.377,46. CP_1
Da tale importo, per effetto della decadenza dalle azioni esercitate nei confronti dell'appaltatore, vanno escluse le voci di costo relative alla sistemazione degli infissi e della pavimentazione dei lavapiedi
(indicate dal CTU in complessivi € 3.700,00, diminuiti a € 2.849,63 per effetto del ribasso d'asta), cosicché il risarcimento dovuto dall'appaltatore, per l'eliminazione dei vizi delle opere eseguite, va determinato in € 24.527,83.
L'accertamento svolto dal CTU appare attendibile, in quanto è stato condotto nel contraddittorio con i
CTP - alle cui osservazioni egli ha puntualmente risposto - all'esito dei sopralluoghi compiuti presso l'immobile e attraverso la disamina della documentazione prodotta dalle parti, comprendente i rilievi fotografici allegati alle perizie del tecnico comunale e del consulente dell'amministrazione comunale;
tali circostanze risultano dalla relazione peritale e dalle precisazioni rese dall'IN. Per_2 nell'udienza in cui è stato convocato a chiarimenti. Il CTU ha poi accertato i costi effettivamente necessari all'eliminazione dei singoli vizi riscontrati presso l'immobile e ha correttamente valutato anche il deprezzamento dell'opera, in considerazione dell'impossibilità di garantire, anche attraverso i lavori di ripristino, una completa aderenza tra il telo in pvc di rivestimento e le varie pareti della vasca;
tali valutazioni vanno ritenute ammissibili, anche alla luce della domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice. Non rileva, poi, la circostanza che in un caso le voci di costo calcolate dal
CTU siano superiori a quelle contabilizzate dal che, predisponendo lo stato finale dei lavori, a Pt_1 valere quale iniziale denuncia dei vizi delle opere realizzate dall'appaltatore, ha potuto compiere un'analisi certamente meno approfondita di quella effettuata dal perito nello svolgimento dell'incarico, il quale ha realizzato, in contraddittorio con i consulenti delle parti in causa, una esaustiva disamina di tutta la documentazione disponibile.
La relazione integrativa dell'IN. , depositata nel presente giudizio in esecuzione Per_2 dell'incarico conferitogli per verificare i profili di responsabilità ascrivibili all'IN. ha Per_1 evidenziato l'assenza di errori nello svolgimento dell'attività professionale di progettazione, ma ha ravvisato profili di responsabilità del professionista, nell'espletamento dell'incarico di direzione dei lavori: in particolare, il CTU ha riscontrato che non risulta essere stata effettuata alcuna verifica sulle modalità esecutive della pavimentazione realizzata dall'impresa, né eseguite prove di portanza dello strato di stabilizzato e della sovrastante soletta in calcestruzzo, previsto nel progetto.
Il CTU ha poi determinato nella misura del 10 % la quota di responsabilità del D.L. e nella misura del
90 % quella ascrivibile all'appaltatore: tali percentuali vanno applicate, in modo coerente ed omogeneo pagina 13 di 17 per entrambi i soggetti responsabili, in relazione all'ammontare del danno accertato dal CTU nella prima relazione peritale. Pertanto, ai fini del ripristino delle opere appaltate ritenute viziate, va riconosciuto a carico della società appaltatrice un debito di € 22.075,05 (pari al 90 % della somma di €
24.527,83, come sopra calcolata) e a carico degli eredi del D.L. IN. un debito di € Per_1
4.031,16 (pari al 10 % dell'importo di € 40.311,58, corrispondente all'ammontare dei danni complessivamente calcolati dal CTU, inclusi quelli relativi a infissi e pavimentazione lavapiedi, al netto del ribasso d'asta riconosciuto nella prima perizia).
Si consideri, poi, che l'eccezione di nullità della relazione integrativa di CTU, sollevata dalla parte convenuta all'udienza del 18.07.2023, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, non risulta fondata, in ragione della corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto la documentazione legittimamente acquisita dal CTU durante le operazioni peritali è stata oggetto di discussione nel corso degli incontri intervenuti tra lo stesso ed i consulenti di parte.
9. La società convenuta ritiene che il abbia violato l'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, Pt_1 in relazione all'obbligo di notiziare l'appaltatore circa l'intenzione di provvedere autonomamente all'eliminazione dei vizi della pavimentazione.
Tale eccezione non è accoglibile, in quanto la clausola si riferisce esclusivamente agli obblighi specificatamente ivi indicati, non già all'eliminazione dei vizi delle opere realizzate dall'appaltatore.
Inoltre, la clausola non vale a negare il diritto del committente ad ottenere il risarcimento del danno derivante dai vizi cagionati durante l'esecuzione dei lavori.
In ogni caso si rileva che parte attrice ha allegato e documentato di aver invitato con CP_1 lettera del 24.12.2018, ad un sopralluogo da tenersi in contraddittorio tra le parti in data 03.01.2019, al fine di verificare lo stato dei luoghi e delle opere, con ciò adempiendo all'onere di comunicazione, e ha dedotto che a tale sopralluogo l'appaltatore non si era neppure presentato (docc. 8, 9 del procedimento per AT).
La domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere respinta, in quanto si riferisce in parte ad un credito per lavori eseguiti dall'appaltatore e non contabilizzati, riconosciuto dal CTU in un importo inferiore (già ricompreso nell'ammontare totale di € 27.377,46), in parte alla restituzione delle ritenute applicate dall'amministrazione, già conteggiate dal CTU nella situazione contabile dell'appalto, all'esito degli accertamenti svolti.
La responsabilità accertata a carico del D.L. non vale naturalmente ad escludere quella riconosciuta in capo all'appaltatore, in quanto i vizi rilevati dal CTU attengono specificatamente all'attività di esecuzione dei lavori d'appalto. Oltretutto è consolidato l'orientamento secondo cui l'appaltatore, pagina 14 di 17 dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica, relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare la validità del progetto e la correttezza delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto comunque ad eseguirle su insistenza del committente e a rischio di quest'ultimo (Cass. civ. n. 23594/2017; Cass. civ.
n. 1981/2016).
10. In conclusione, nei confronti del la società appaltatrice e il D.L. debbono essere Pt_1 condannati al pagamento di quanto dovuto per il ripristino delle opere appaltate, ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità – come sopra indicata al par.
8 - in quanto è lo stesso attore che nelle proprie conclusioni prospetta, in alternativa alla responsabilità solidale, una responsabilità parziaria dell'appaltatore e del progettista, come richiesto dal terzo chiamato.
Conseguentemente resta assorbita la domanda di regresso svolta da parte convenuta nei riguardi del terzo chiamato.
Non può tenersi conto del credito vantato dal ei confronti del per € 4.059,27, in Per_1 Pt_1 relazione al proprio compenso professionale, non avendo questi svolto al riguardo alcuna domanda riconvenzionale.
Il convenuto è tenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese relative al procedimento per AT, pari ad € 4.524,47 per spese legali ed € 1.776,32 per spese di CTP, trattandosi di procedimento che ha riguardato la posizione dell'appaltatore.
La domanda proposta dal nei confronti di in forza del contratto di Per_1 CP_4 assicurazione, risulta fondata e deve essere accolta, in quanto i fatti di causa rientrano nella copertura assicurativa di cui all'art. 1 lettera A delle condizioni di polizza, che prevede il risarcimento, sia pure nei limiti della franchigia stabilite all'art. 2 (determinata nell'importo minimo di € 2.582,28), per i danni provocati da rovina totale o parziale dell'opera; nel rispetto di tale limite di indennizzo,
è tenuta a manlevare i terzi chiamati, eredi del dalle conseguenze CP_4 Per_1 pregiudizievoli derivanti dal presente giudizio, incluse le spese legali dovute ex art. 1917 comma 1 c.c., dedotto l'importo della franchigia.
12. Le spese legali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022.
Le spese liquidate in favore di parte attrice sono poste a carico delle parti ritenute responsabili ( CP_1 ed eredi di , in proporzione al rispettivo interesse nella causa ex art. 97
[...] Persona_1
pagina 15 di 17 c.p.c., tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito accertato nel presente giudizio (da € 5.201 ad € 26.000).
Nei rapporti tra e gli eredi di le spese di lite vanno compensate, CP_1 Persona_1 tenuto conto dell'accoglimento della domanda di parte attrice direttamente proposta nei confronti di e di nonché dell'accertamento delle rispettive quote di responsabilità. CP_2 CP_3
Le spese di CTU, sostenute nel presente giudizio, sono poste definitivamente a carico di e CP_1 dei terzi chiamati e in relazione alle rispettive quote di responsabilità. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta la responsabilità di e dell'IN. rispettivamente CP_1 Persona_1 nell'esecuzione e nella direzione dei lavori di appalto oggetto di causa e, per l'effetto,
2) condanna al pagamento, in favore del della somma di € CP_1 Parte_1
20.496,67, oltre Iva, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria sino alla pubblicazione della presente sentenza, e di € 6.300,79, a titolo di rimborso delle spese relative al procedimento n. 9252/2019 R.G., oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
3) condanna e tra loro in solido, al pagamento, in favore del CP_2 CP_3 Pt_1 di della somma di € 4.031,16, oltre Iva, a titolo di risarcimento del danno, oltre Pt_1 Parte_1 interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria sino alla pubblicazione della presente sentenza;
4) respinge le domande riconvenzionali proposte da nei confronti del CP_1 Parte_1
[...]
5) condanna e al pagamento, in favore del CP_1 CP_2 CP_3 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni ed € Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre ad Iva, Cpa e 15 % per spese generali, ponendole per il 90 % a carico di e per il 10 % a carico di e tra loro in solido;
CP_1 CP_2 CP_3
6) compensa le spese di lite nei rapporti tra e CP_1 CP_2 CP_3
7) pone le spese di CTU relative al presente giudizio definitivamente a carico di parte convenuta CP_1
nella misura del 90 %, e dei terzi chiamati e nella misura del 10
[...] CP_2 CP_3
%;
8) condanna al pagamento, in favore di e delle CP_4 CP_2 CP_3 somme che gli stessi sono tenuti a versare in favore del in esecuzione Parte_1
pagina 16 di 17 della presente sentenza per capitali, spese ed interessi, come indicate ai punti 3), 5), 7), dedotta la franchigia di € 2.582,28;
9) condanna alla rifusione, in favore di e delle spese CP_4 CP_2 CP_3 di lite, che liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre ad Iva,
Cpa e 15 % per spese generali.
Bologna, 28 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita
CHIERICI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4003/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE LUCA Parte_1 P.IVA_1
NA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARRONE IVAN e dell'Avv. BRUNI CP_1 P.IVA_2
CLAUDIA
CONVENUTO
(C.F. ) CP_2 C.F._1
(C.F. ) CP_3 C.F._2 quali eredi di Persona_1 con il patrocinio dell'Avv. MARCACCI MICHELA e dell'Avv. MICHELETTI FABIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE BONIS CRISTALLI ROCCO CP_4 P.IVA_3
RZ AM
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni nelle note autorizzate:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto:
- accertare, il grave inadempimento di per le ragioni di cui in premessa, e/o la sua CP_1 responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, per i danni descritti in narrativa e per l'effetto;
- accertare, che i vizi delle opere di cui all'atto di citazione hanno arrecato un danno al non Pt_1 inferiore a euro 52.341,15;
- condannare, C.F. , corrente in via Stanislao Aloe snc, 89900 Vibo Valentia CP_1 P.IVA_2
(VV), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 27.377,46 oltre IVA, al netto di quanto già trattenuto dal nonché al Pt_1 pagamento di euro 4.524,47 per spese legali sostenute per l'AT e euro 1.776,32 per spese di CTP, oltre al risarcimento degli ulteriori danni di cui non si è tenuto conto nell'AT nella misura che emergerà in corso di causa;
- in subordine: nell'ipotesi di accertamento di responsabilità o di corresponsabilità del terzo chiamato in causa, ing.
nato a [...], il [...] (c.f. ) e residente in [...]C.F._3
Lizzano in Belvedere (BO), Via Belvedere n. 14, condannare le Parti che saranno ritenute responsabili dei vizi di cui all'atto di citazione, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, in via solidale o, se del caso, ciascuno nella percentuale di responsabilità che sarà accertata in corso di causa, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 52.341,15 oltre IVA, nonché al pagamento di euro 4.524,47 per spese legali sostenute per l'AT e euro 1.776,32 per spese di CTP, oltre al risarcimento degli ulteriori danni di cui non si è tenuto conto nell'AT nella misura che emergerà in corso di causa;
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di
compensare quanto eventualmente accertato a suo credito con i danni subiti da Parte CP_1 attrice ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., e comunque ai sensi contrattuali e di legge.
- Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario, cpa e Iva come per legge”.
I Procuratori di parte convenuta hanno precisato le conclusioni nelle note autorizzate:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare: dichiarare la prescrizione e/o la decadenza del diritto del a fare valere la Pt_1 responsabilità per vizi dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1667 e/o 1669 cod. civ. pagina 2 di 17 e la conseguente infondatezza della domanda o, in subordine, rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- nel merito ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, dichiarare il terzo chiamato in causa IN. tenuto a rispondere in Persona_1 solido con la convenuta del risarcimento del danno da corrispondere e, nei rapporti interni, determinare secondo giustizia il riparto di responsabilità;
- nel merito, sempre in via principale, accogliere la domanda riconvenzionale e per l'effetto accertare
e dichiarare che il convenuto ha diritto al pagamento dell'importo di € 29.043,61 oltre Iva illegittimamente detratto dal conto finale dal e di € 7.855,73 oltre Iva per i lavori aggiuntivi Pt_1 non contabilizzati, con la conseguente pronuncia di condanna del al pagamento di dette Pt_1 somme;
- condannare il al pagamento della rivalutazione e degli interessi moratori sulle somme sopra Pt_1 indicate al tasso previsto per gli appalti pubblici o, se maggiore, al tasso di cui alla legge n. 231/200;
- condannare il al pagamento in favore della convenuta delle spese legali e tecniche sostenute Pt_1 per l'AT nella misura complessiva di € 20.250,90 o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
- nel merito, accertare che i lavori svolti dalla ditta sono stati effettuati secondo quanto CP_1 previsto nel progetto, nel capitolato di appalto e secondo quanto indicato dal Direttore dei Lavori e, ove l'Ill.mo Giudicante dovesse accertare che sussistono i vizi lamentati dal Parte_1 indicati in atto di citazione, accertare che gli stessi vizi dipendono dalla carenza progettuale e
[...] per l'effetto dichiarare la responsabilità dell'IN. quale progettista e quale Persona_1 direttore dei lavori e, quindi, condannare lo stesso a rifondere tutte le somme che risulteranno di giustizia a favore dell'ente comunale;
-condannare, altresì, l'IN. a rifondere tutte le spese sostenute dalla in sede di AT Per_1 CP_1
- Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e del giudizio di AT.
In via istruttoria:
- si insiste sulla nullità della CTU del 26.03.2023 e, conseguentemente, si insiste affinché l'Ill.mo
Giudicante affidi l'incarico ad un nuovo consulente tecnico d'ufficio e si insiste sull'ammissione della
CTU sugli stessi quesiti affidati dal Giudice in sede di AT così come indicata in atti
- si insiste sull'ammissione delle prove per testi formulate nella memoria ex art.183, comma VI, n. 2 cpc. In tutti i casi con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
I Procuratori dei terzi chiamati e precisavano le conclusioni come da CP_2 CP_3 note autorizzate: pagina 3 di 17 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per l'intervenuta prescrizione dei diritti e la decadenza dall'azione promossa nei confronti dell'IN. Persona_1
Nel merito ed in via principale: rigettare le domande tutte svolte da e dal CP_1 Parte_1 nei confronti del terzo chiamato, IN. , in quanto infondate in fatto ed
[...] Persona_1 in diritto e comunque non provate
Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti dell'IN. condannare quest'ultimo, e con esso i Persona_1 suoi eredi e , così come richiesto da parte attrice, CP_2 CP_3 Parte_1
al risarcimento dei danni limitatamente alla percentuale di responsabilità accertata in corso di
[...] causa dal CTU a carico dell'IN. quale direttore dei lavori nella misura del 10 % e Per_1 quantificati in € 2.481,03; dichiarare la terza chiamata in causa, MP di ZI CP_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne
[...]
l'IN. e con esso i suoi eredi e , da ogni effetto ad essi Persona_1 CP_2 CP_3 pregiudizievole e per quanto dovessero essere, eventualmente, tenuti a pagare e per l'effetto condannare la MP di ZI , in persona del legale rappresentante pro- CP_4 tempore, a corrispondere quanto eventualmente dovuto dall'IN. e con esso dai Persona_1 suoi eredi e , per i fatti per cui è causa. CP_2 CP_3
Con vittoria di anticipazioni e compensi del presente giudizio”.
Il Procuratore del terzo chiamato recisava le conclusioni come da note autorizzate: CP_4
“in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree, per la prescrizione dei diritti e la decadenza dell'azione promossa dagli attori nei confronti della CP_1 nel merito
a) respingere la domanda attorea perché infondata b) respingere la domanda di regresso svolta dalla nei confronti dell'IN. perché infondata CP_1 Persona_1
c) respingere la domanda di manleva dell'IN. nei confronti di perché Persona_1 CP_4 infondata
d) in subordine, nel denegato caso di condanna di nei confronti dell'IN. CP_4 Per_1
previo accertamento del grado di responsabilità addebitabile al suddetto in relazione ai fatti
[...] di causa ed ai danni reclamati, accertare e dichiarare che la garanzia prestata da opera CP_4 solo per la quota di responsabilità addebitata all'ing. limitando in proporzione l'indennità Per_1
pagina 4 di 17 dovuta da con esclusione di qualsiasi copertura della eventuale responsabilità solidale CP_4 dell'IN. con altre parti convenute, e comunque entro il di massimale annuale unico di Per_1 polizza di euro 516.456,89 e con applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo del sinistro
e) condannare il e/o la alla rifusione a favore di dei Parte_1 CP_1 CP_4 compensi e spese di lite, oltre al 15% per spese generali ed agli oneri di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1
affinché venisse accertato l'inadempimento della società convenuta nell'esecuzione delle CP_1 prestazioni d'appalto relativo alla ristrutturazione e riqualificazione della piscina comunale di Porretta
Terme (BO), con condanna di al risarcimento del danno. CP_5
A tal fine parte attrice esponeva:
- con determinazione del 02.08.2017, il aveva aggiudicato a Parte_1 CP_1
l'esecuzione dei lavori di appalto, per l'importo di € 363.349,73 oltre Iva, da terminare entro il
24.03.2018;
- i lavori venivano sospesi a causa del maltempo nel corso del 2018 e in data 05.06.2018 l'impresa procedeva ad una consegna parziale del cantiere, con verbale contenente espresse riserve del D.L. sulla qualità delle opere eseguite;
- il 19.06.2018 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori, in cui erano esplicitate le riserve già espresse nel verbale del 05.06.2018;
- durante l'apertura estiva della piscina emergevano diversi problemi delle opere appaltate, cosicché
l'08.09.2018 il D.L. sollecitava l'impresa ad eseguire attività di riparazione;
- ulteriori interventi venivano eseguiti nei mesi di ottobre e novembre 2018;
- con lettera del 24.12.2018 il D.L. invitava ad un sopralluogo da tenersi il 03.01.2019, al CP_1 fine di verificare lo stato dei luoghi, ma l'impresa non si presentava;
- nello stato finale dei lavori del 23.03.2019 venivano applicate, al compenso pattuito, le detrazioni dovute ai vizi delle opere;
- il Comune affidava alla la redazione di una perizia, che dava conto della grave Parte_2 negligenza e imperizia dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni;
- in data 07.06.2019, proponeva ricorso ex artt. 696, 696 bis c.p.c. (procedimento rubricato CP_1 al n. 9252/2019 R.G.), chiedendo di accertare il proprio residuo credito derivante dalle prestazioni pagina 5 di 17 dell'appalto indicato e sostenendo che il Comune aveva trattenuto indebitamente l'importo di €
37.710,65, in ragione della presenza di vizi in realtà insussistenti;
affermava altresì di aver svolto lavori extra capitolato per ulteriori € 8.900,00, oltre Iva;
- nel procedimento per AT n. R.G. 9252/2019, il contestava le deduzioni del ricorrente, Pt_1 rimarcando le responsabilità dell'appaltatore, in ragione degli ingenti danni cagionati nell'esecuzione dell'opera;
- nella relazione peritale disposta nel procedimento per AT, il CTU IN. accertava Per_2
l'insussistenza delle pretese dell'appaltatore e il diritto del ad un risarcimento del danno pari Pt_1 ad € 27.377,46, oltre al diritto di trattenere per sé l'importo di € 37.710,65 preteso da e mai CP_1 corrisposto dal a causa dei vizi rilevati;
i costi di ripristino venivano stimati in € 52.341,15, al Pt_1 lordo dell'applicazione del ribasso d'asta.
In conclusione, parte attrice chiedeva di accertare il grave inadempimento della società in CP_1 considerazione dei vizi delle opere realizzate in esecuzione dell'appalto, ai sensi degli artt. 1667, 1669
o 2043 c.c., e di condannarla al pagamento della somma di € 27.377,46, oltre Iva, al netto di quanto già trattenuto dal nonché di € 4.524,47 per spese legali relative all'AT ed € 1.776,32 per spese Pt_1 di CTP, oltre al risarcimento dei danni ulteriori.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, esponeva: CP_1
-al termine dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione della piscina comunale, il Comune di
[...] nel verbale di sopralluogo del 03.01.2019 aveva contestato alcuni vizi relativi alla posa del Parte_1 telo plastico, all'abbassamento anomalo del livello dell'acqua, alla riapertura delle bocchette, alla pavimentazione del bordo vasca (soggetta al distacco delle mattonelle), allo sgombero dell'area di cantiere;
-a seguito dell'atto di messa in mora, con cui l'appaltatrice ingiungeva il pagamento del saldo, in data
23.03.2019, all'atto della firma dello stato finale dei lavori, l'amministrazione applicava al prezzo dell'appalto detrazioni per un totale di € 37.710,65;
-in data 17.04.2019 trasmetteva riserve all'Amministrazione, motivando l'infondatezza CP_1 delle trattenute;
-non erano stati contabilizzati lavori eseguiti per € 10.200,00 oltre Iva.
Preliminarmente parte convenuta eccepiva l'intervenuta prescrizione del preteso credito del in Pt_1 relazione all'azione di cui all'art. 1667 c.c., per decorso del termine di due anni tra il giorno della consegna dell'opera, avvenuta il 19.06.2018, come da certificato di ultimazione dei lavori, e il giorno della notificazione dell'atto di citazione nel marzo 2021; eccepiva, altresì, la prescrizione dell'azione pagina 6 di 17 ex art. 1669 c.c., per decorso di un anno dalla data della denuncia dei vizi, contenuta nello stato finale dei lavori del 23.03.2019; eccepiva inoltre la decadenza dall'esercizio delle azioni ex artt. 1667/1669
c.c. (per decorso dei termini rispettivamente di 60 giorni e di un anno dalla scoperta), relativamente ai vizi rilevati esclusivamente dal CTU nel procedimento per AT (riguardanti gli infissi e la pavimentazione dei lavapiedi) ed invocati nell'atto di citazione quali fonte di responsabilità dell'appaltatore.
Nel merito e in via subordinata, il convenuto deduceva l'insussistenza della prova dell'inadempimento dell'impresa, in relazione alla pavimentazione a bordo piscina, che era stata rimossa dalla stazione appaltante prima dell'esecuzione del sopralluogo del CTU nominato nel procedimento per AT, il quale aveva dovuto basare l'analisi sui documenti in atti (relazioni del D.L. e del consulente di parte
IN. documentazione fotografica); eccepiva l'infondatezza della domanda di condanna al Per_3 risarcimento del danno, in quanto il avrebbe potuto procedere all'esecuzione in danno solo a Pt_1 seguito di notifica di un'intimazione ad adempiere, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato d'appalto.
Inoltre, il convenuto deduceva l'insussistenza dell'inadempimento dell'impresa e riteneva che i vizi riscontrati nella pavimentazione del bordo piscina fossero ascrivibile all'operato del progettista, a causa della mancata previsione dell'armatura nel massetto di sottofondo e di giunti perimetrali.
Eccepiva, altresì, l'insussistenza del vizio relativo alle mattonelle di cemento da sostituire, in quanto sfornito di prova e comunque rilevato dal CTU in sede di AT nel valore di € 5.850,00, superiore a quello risultante dalla contabilità dell'appalto, pari ad € 1.219,00.
Contestava la detrazione di € 7.200,00 per la sistemazione del telo plastico della piscina, nonché dell'ulteriore deprezzamento di € 9.000,00, pari al 10 % dei costi della lavorazione, mai contestato dal e ritenuto ingiustificato in caso di ripristino;
evidenziava altresì che i vizi rilevati dal CTU, Pt_1 con riguardo agli infissi e alla pavimentazione dei lavapiedi, non erano mai stati contabilizzati dal
Pt_1
In conclusione la società convenuta chiedeva, preliminarmente, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'IN. quale progettista e D.L., affinché nella denegata ipotesi di accoglimento Persona_1 delle domande attoree venisse dichiarato responsabile, in solido con la convenuta, dei danni cagionati all'attrice, con la determinazione, nei rapporti interni, del riparto di responsabilità; nel merito, chiedeva preliminarmente di dichiarare la prescrizione o la decadenza del diritto del a far valere la Pt_1 responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera e, in via principale, di respingere le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto. In via riconvenzionale, domandava la condanna del al Pt_1 pagamento delle somme di € 29.043,61 (oltre Iva) e di € 7.855,73 (oltre Iva), previa detrazione del ribasso d'asta del 22,983 % all'importo di € 37.710,65 trattenuto dall'amministrazione e al compenso pagina 7 di 17 di € 10.200,00 relativo alle opere eseguite dall'appaltatore e non contabilizzate dall'amministrazione, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria;
chiedeva, altresì, la condanna del al pagamento Pt_1 delle spese legali e tecniche sostenute per l'AT, nella misura complessiva di € 20.250,90.
3. Il Giudice autorizzava la chiamata in causa di chiesta da parte convenuta. Persona_1
Nella comparsa di costituzione il terzo rilevava preliminarmente di non essere stato chiamato a partecipare al procedimento per AT e che, in ogni caso, il CTU aveva individuato la responsabilità esclusiva del convenuto per i vizi accertati, non ravvisando errori o negligenze nel progetto esecutivo;
osservava che durante lo svolgimento dell'appalto non aveva mai lamentato le carenze CP_1 progettuali contestate, avendo manifestato le proprie riserve solo in sede di stato finale dei lavori;
riteneva insussistente ogni sua responsabilità per i vizi delle opere appaltate, in qualità di progettista.
Quanto al ruolo assunto come D.L., l'IN. osteneva l'infondatezza di ogni contestazione Per_1 avversaria relativa al mancato compimento di adeguata attività di controllo sull'esecuzione dei lavori, avendo esaurientemente svolto il proprio incarico tramite le visite periodiche in cantiere e l'emanazione di disposizioni e ordini di servizio necessari per la realizzazione dell'opera.
In conclusione, il chiedeva, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa Per_1 della compagnia di assicurazione in relazione alla polizza stipulata a copertura dei CP_4 rischi professionali connessi alla responsabilità civile;
nel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti da e, nella denegata ipotesi di accertamento della sua responsabilità, di CP_1 essere manlevato e tenuto indenne da in relazione ad ogni effetto pregiudizievole CP_4 derivante dalla decisione.
Con atto del 17.07.2023, a seguito del decesso di si costituivano in giudizio i Persona_1 suoi eredi, e rispettivamente moglie e figlio. CP_2 CP_3
4. Nella comparsa di costituzione, il terzo chiamato dichiarava di condividere e fare CP_4 proprie tutte le argomentazioni difensive esposte dal riteneva infondate ed inammissibili, Per_1 per intervenuta prescrizione e decadenza, le domande proposte da parte attrice, e comunque infondata la domanda di manleva avanzata da nei confronti del CP_1 Per_1
Quanto alla garanzia assicurativa, affermava che la domanda di manleva avanzata CP_4 dall'assicurato non poteva essere accolta, in ragione dell'art. 5 lett. C delle condizioni particolari di polizza, secondo cui la garanzia non opera “per i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali
o nelle quali si esplicano i lavori”; in subordine, richiamava l'art. 1 lett. A, che prevede uno scoperto del 10 %, con un minimo di € 2.582,28 e un massimo di € 12.911,42, per danni provocati da rovina pagina 8 di 17 totale o parziale;
in ogni caso, riteneva la garanzia operante solo per la quota di responsabilità dell'assicurato, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni particolari di polizza.
In conclusione, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare inammissibili le domande CP_4 attoree, per prescrizione dei diritti e decadenza dell'azione promossa nei confronti di CP_1
Nel merito, chiedeva di respingere le domande attoree, la domanda di regresso proposta da CP_1
e la domanda di manleva avanzata dall'IN. perché infondate;
in subordine, nella Per_1 denegata ipotesi di condanna di nei confronti dell'assicurato, previo accertamento del CP_4 grado di responsabilità a lui addebitabile, chiedeva di dichiarare la garanzia operante solo per la quota di responsabilità del entro i massimali di polizza;
infine domandava la condanna del Per_1
e/o di al pagamento delle spese processuali. Pt_1 CP_1
5. All'udienza di prima comparizione delle parti, il Procuratore di parte attrice modificava le conclusioni ex art. 183 comma 5 c.p.c., chiedendo, in via subordinata rispetto alle domande già proposte, che in ipotesi di accertamento della responsabilità o corresponsabilità del terzo chiamato, le parti ritenute responsabili dei vizi delle opere oggetto dell'appalto fossero condannate a risarcire il danno in favore del Pt_1
Venivano quindi assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c.. Con ordinanza resa in sede di verbale d'udienza del 17.01.2023, il Giudice non ammetteva la prova orale dedotta da parte convenuta e fissava l'udienza del 23.02.2023 per l'audizione a chiarimenti del CTU IN. , nominato nel procedimento per AT, all'esito della quale disponeva una Per_2 consulenza tecnica integrativa per accertare eventuali profili di responsabilità del progettista / direttore dei lavori e determinarne l'eventuale incidenza in relazione ai danni lamentati dall'attore.
All'esito del deposito della relazione integrativa, il Procuratore di parte convenuta eccepiva la nullità della CTU e formulava ulteriori istanze istruttorie, che venivano ritenute inammissibili, perché superflue o tardive.
La causa, assegnata in successione al ruolo di diversi magistrati, veniva quindi trasferita alla fase decisoria. I Procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e si avvalevano dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
6. Nel presente giudizio il ha esercitato le azioni di cui agli artt. 1667, 1669 o 2043 c.c.., per Pt_1 far valere l'inadempimento della società appaltatrice ritenuta responsabile dei vizi CP_1 riscontrati nelle opere realizzate in esecuzione dell'appalto.
pagina 9 di 17 Preme evidenziare come le tutele fornite rispettivamente dalle norme di cui agli artt. 1667 e 1669 c.c. non si pongano in alternativa tra loro, ma interagiscano in un rapporto di complementarità, al fine di dotare il committente leso di una maggiore garanzia.
A ben vedere, la linea di discrimine tra le due fattispecie in oggetto, oltre ad individuarsi nella loro differente natura giuridica, in quanto l'art. 1667 c.c. esplica un'ipotesi di responsabilità contrattuale, mentre l'art. 1669 c.c. afferisce a una species peculiare di responsabilità aquiliana, si rinviene nella diversa gravità dei vizi rinvenuti e nei differenti termini di decadenza e prescrizione previsti;
più precisamente, mentre l'art. 1667 c.c. fa riferimento a difformità e vizi dell'opera, prevedendo un termine di decadenza per la denuncia di sessanta giorni dalla scoperta e un termine di prescrizione dell'azione di due anni dalla consegna dell'opera, l'art. 1669 c.c. si riferisce a difetti di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, prescrivendo un termine di decadenza, per la denuncia, di un anno dalla scoperta e un termine di prescrizione dell'azione di un anno dalla predetta denuncia.
Tali considerazioni sono state confermate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che
“in tema di appalto, non sussiste incompatibilità tra gli artt. 1667 e 1669 c.c., potendo il committente di un immobile che presenti "gravi difetti" invocare, oltre al rimedio risarcitorio del danno
(contemplato soltanto dall'art. 1669 c.c.), anche quelli previsti dall'art. 1668 c.c. (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) con riguardo ai vizi di cui all'art. 1667 c.c., purché non sia incorso nella decadenza stabilita dal comma 2 di quest'ultimo, dovendosi ritenere che, pur nella diversità della natura giuridica delle responsabilità rispettivamente disciplinate dalle anzidette norme
(l'art. 1669 c.c., quella extracontrattuale, l'art. 1667 c.c., quella contrattuale), le relative fattispecie si configurino l'una (l'art. 1669 c.c.) come sottospecie dell'altra (art. 1667 c.c.), perché i "gravi difetti" dell'opera si traducono inevitabilmente in "vizi" della medesima, sicché la presenza di elementi costitutivi della prima implica necessariamente la sussistenza di quelli della seconda, continuando ad applicarsi la norma generale anche in presenza dei presupposti di operatività di quella speciale, così da determinare una concorrenza delle due garanzie, quale risultato conforme alla "ratio" di rafforzamento della tutela del committente sottesa allo stesso art. 1669 c.c.” (Cass. Civ., Sez. 1, Sent.
n. 815 del 19.01.2016).
Per giurisprudenza consolidata, la fattispecie disciplinata dall'art. 1669 c.c. trova applicazione in relazione ad interventi di costruzione, ristrutturazione o anche di manutenzione o modificativi di lunga durata sugli immobili, che abbiano cagionato all'opera gravi difetti, anche riguardanti elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.), purché tali da pagina 10 di 17 compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa secondo la sua destinazione (Cass, S.U., Sent.
n. 7756 del 27.03.2017).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte attrice ha correttamente invocato sia la tutela di cui agli artt.
1667-1668 c.c., sia quella prevista dall'art. 1669 c.c., in quanto i vizi lamentati dal relativi ai Pt_1 difetti riscontrati nella pavimentazione della piscina (soggetta a continua rottura) e nel telone di copertura (non aderente alle pareti della piscina) la rendono inidonea a garantirne la funzionalità e a consentirne un adeguato utilizzo secondo la sua destinazione.
7. Preliminarmente occorre verificare se siano fondate le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate da poi richiamate da nell'atto di costituzione e da CP_1 CP_4 Per_1 nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., all'esito dell'estensione nei suoi confronti
[...] delle domande attoree, avvenuta in sede di udienza del 12.05.2023.
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione del preteso credito del in relazione all'azione di Pt_1 cui all'art. 1667 c.c., per decorso del termine di due anni tra il giorno della consegna dell'opera, avvenuta il 19.06.2018, come da certificato di ultimazione dei lavori, e il giorno 26.03.2021 di notificazione dell'atto di citazione nei confronti di ha eccepito, altresì, la prescrizione del CP_1 diritto in relazione all'azione ex art. 1669 c.c., per decorso di un anno dalla data della denuncia dei vizi, contenuta nello stato finale dei lavori del 23.03.2019, sino alla notificazione dell'atto di citazione.
Invero, in relazione ad entrambe le azioni, il termine di prescrizione risulta essere stato prima interrotto con il deposito del ricorso per AT in data 07.06.2019, sino al deposito della relazione peritale avvenuto l'11.02.2020 (Cass. civ. n. 8637/2020), poi sospeso per 64 giorni durante il periodo della pandemia da Covid-2019, per effetto della normativa emergenziale di cui ai D.L. n. 18/2020 e n.
23/2020 (precisamente dal 09.03.2020 al 11.05.2020).
Dunque, non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento ad entrambe le azioni esercitate, in quanto il relativo termine non risulta essere decorso alla data della notificazione dell'atto di citazione.
E' invece fondata l'eccezione di decadenza dall'esercizio delle azioni di cui agli artt. 1667/1669 c.c.
(per decorso dei termini rispettivamente di 60 giorni e di un anno dalla scoperta, per la presentazione della denuncia), relativamente ai vizi (palesi) rilevati dal CTU nel procedimento per AT (riguardanti gli infissi e la pavimentazione dei lavapiedi), in assenza di alcuna denuncia e contestazione svolta da parte attrice, che non li aveva rilevati nello stato finale dei lavori.
Si consideri al riguardo che l'azione di cui all'art. 1669 c.c. è speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., cosicché l'applicazione di quest'ultima può essere invocata, con i relativi oneri pagina 11 di 17 probatori, “soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui poter <
28417/2005).
Infine, si rileva che gli istituti della prescrizione e della decadenza previsti per le azioni di cui agli artt.
1667 e 1669 c.c. non possono invece essere invocati dal terzo chiamato (eredi di al quale Per_1 la responsabilità è attribuita non già in forza del contratto di appalto concluso tra il e Pt_1 CP_1
bensì sulla base del rapporto di natura professionale intercorso tra l'amministratore e il terzo,
[...] incaricato della progettazione e direzione lavori dell'opera. Le medesime considerazioni valgono, di riflesso, anche nei riguardi di società di assicurazione chiamata in causa dal CP_4
Per_1
8. Nel merito, i vizi dedotti da parte attrice debbono ritenersi provati all'esito dell'istruttoria svolta nel procedimento per AT e nel presente giudizio.
Nei sopralluoghi effettuati nel procedimento speciale, il CTU ha verificato che alcune delle opere contestate dal erano state direttamente ripristinate dal committente, mentre altri difetti erano Pt_1 stati eliminati dall'amministrazione attraverso successive lavorazioni, cosicché l'indagine è stata condotta sulla base della documentazione in atti e di quella acquisita nel corso delle operazioni peritali.
Questo accertamento ha condotto il CTU ad attribuire la responsabilità per i vizi delle opere appaltate, senza alcun ragionevole dubbio, innanzitutto all'impresa esecutrice.
In particolare, sono stati individuati lavori non eseguiti a regola d'arte in relazione alla pavimentazione della piscina, alla posa del telo in pvc e alla sistemazione degli infissi a piano terra.
Complessivamente il CTU ha calcolato il costo degli interventi per il ripristino delle opere difettose in
€ 52.349,00 e ha accertato il maggior credito spettante all'appaltatore, per lavori non contabilizzati, in € pagina 12 di 17 2.934,00; applicando a questi importi il ribasso d'asta del 22,983 %, il CTU ha poi rideterminato la situazione contabile dell'appalto, tenendo conto dei risultati dell'accertamento, e ha conseguentemente individuato un debito di di complessivi € 27.377,46. CP_1
Da tale importo, per effetto della decadenza dalle azioni esercitate nei confronti dell'appaltatore, vanno escluse le voci di costo relative alla sistemazione degli infissi e della pavimentazione dei lavapiedi
(indicate dal CTU in complessivi € 3.700,00, diminuiti a € 2.849,63 per effetto del ribasso d'asta), cosicché il risarcimento dovuto dall'appaltatore, per l'eliminazione dei vizi delle opere eseguite, va determinato in € 24.527,83.
L'accertamento svolto dal CTU appare attendibile, in quanto è stato condotto nel contraddittorio con i
CTP - alle cui osservazioni egli ha puntualmente risposto - all'esito dei sopralluoghi compiuti presso l'immobile e attraverso la disamina della documentazione prodotta dalle parti, comprendente i rilievi fotografici allegati alle perizie del tecnico comunale e del consulente dell'amministrazione comunale;
tali circostanze risultano dalla relazione peritale e dalle precisazioni rese dall'IN. Per_2 nell'udienza in cui è stato convocato a chiarimenti. Il CTU ha poi accertato i costi effettivamente necessari all'eliminazione dei singoli vizi riscontrati presso l'immobile e ha correttamente valutato anche il deprezzamento dell'opera, in considerazione dell'impossibilità di garantire, anche attraverso i lavori di ripristino, una completa aderenza tra il telo in pvc di rivestimento e le varie pareti della vasca;
tali valutazioni vanno ritenute ammissibili, anche alla luce della domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice. Non rileva, poi, la circostanza che in un caso le voci di costo calcolate dal
CTU siano superiori a quelle contabilizzate dal che, predisponendo lo stato finale dei lavori, a Pt_1 valere quale iniziale denuncia dei vizi delle opere realizzate dall'appaltatore, ha potuto compiere un'analisi certamente meno approfondita di quella effettuata dal perito nello svolgimento dell'incarico, il quale ha realizzato, in contraddittorio con i consulenti delle parti in causa, una esaustiva disamina di tutta la documentazione disponibile.
La relazione integrativa dell'IN. , depositata nel presente giudizio in esecuzione Per_2 dell'incarico conferitogli per verificare i profili di responsabilità ascrivibili all'IN. ha Per_1 evidenziato l'assenza di errori nello svolgimento dell'attività professionale di progettazione, ma ha ravvisato profili di responsabilità del professionista, nell'espletamento dell'incarico di direzione dei lavori: in particolare, il CTU ha riscontrato che non risulta essere stata effettuata alcuna verifica sulle modalità esecutive della pavimentazione realizzata dall'impresa, né eseguite prove di portanza dello strato di stabilizzato e della sovrastante soletta in calcestruzzo, previsto nel progetto.
Il CTU ha poi determinato nella misura del 10 % la quota di responsabilità del D.L. e nella misura del
90 % quella ascrivibile all'appaltatore: tali percentuali vanno applicate, in modo coerente ed omogeneo pagina 13 di 17 per entrambi i soggetti responsabili, in relazione all'ammontare del danno accertato dal CTU nella prima relazione peritale. Pertanto, ai fini del ripristino delle opere appaltate ritenute viziate, va riconosciuto a carico della società appaltatrice un debito di € 22.075,05 (pari al 90 % della somma di €
24.527,83, come sopra calcolata) e a carico degli eredi del D.L. IN. un debito di € Per_1
4.031,16 (pari al 10 % dell'importo di € 40.311,58, corrispondente all'ammontare dei danni complessivamente calcolati dal CTU, inclusi quelli relativi a infissi e pavimentazione lavapiedi, al netto del ribasso d'asta riconosciuto nella prima perizia).
Si consideri, poi, che l'eccezione di nullità della relazione integrativa di CTU, sollevata dalla parte convenuta all'udienza del 18.07.2023, a seguito del deposito dell'elaborato peritale, non risulta fondata, in ragione della corretta instaurazione del contraddittorio, in quanto la documentazione legittimamente acquisita dal CTU durante le operazioni peritali è stata oggetto di discussione nel corso degli incontri intervenuti tra lo stesso ed i consulenti di parte.
9. La società convenuta ritiene che il abbia violato l'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, Pt_1 in relazione all'obbligo di notiziare l'appaltatore circa l'intenzione di provvedere autonomamente all'eliminazione dei vizi della pavimentazione.
Tale eccezione non è accoglibile, in quanto la clausola si riferisce esclusivamente agli obblighi specificatamente ivi indicati, non già all'eliminazione dei vizi delle opere realizzate dall'appaltatore.
Inoltre, la clausola non vale a negare il diritto del committente ad ottenere il risarcimento del danno derivante dai vizi cagionati durante l'esecuzione dei lavori.
In ogni caso si rileva che parte attrice ha allegato e documentato di aver invitato con CP_1 lettera del 24.12.2018, ad un sopralluogo da tenersi in contraddittorio tra le parti in data 03.01.2019, al fine di verificare lo stato dei luoghi e delle opere, con ciò adempiendo all'onere di comunicazione, e ha dedotto che a tale sopralluogo l'appaltatore non si era neppure presentato (docc. 8, 9 del procedimento per AT).
La domanda riconvenzionale di parte convenuta deve essere respinta, in quanto si riferisce in parte ad un credito per lavori eseguiti dall'appaltatore e non contabilizzati, riconosciuto dal CTU in un importo inferiore (già ricompreso nell'ammontare totale di € 27.377,46), in parte alla restituzione delle ritenute applicate dall'amministrazione, già conteggiate dal CTU nella situazione contabile dell'appalto, all'esito degli accertamenti svolti.
La responsabilità accertata a carico del D.L. non vale naturalmente ad escludere quella riconosciuta in capo all'appaltatore, in quanto i vizi rilevati dal CTU attengono specificatamente all'attività di esecuzione dei lavori d'appalto. Oltretutto è consolidato l'orientamento secondo cui l'appaltatore, pagina 14 di 17 dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica, relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare la validità del progetto e la correttezza delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto comunque ad eseguirle su insistenza del committente e a rischio di quest'ultimo (Cass. civ. n. 23594/2017; Cass. civ.
n. 1981/2016).
10. In conclusione, nei confronti del la società appaltatrice e il D.L. debbono essere Pt_1 condannati al pagamento di quanto dovuto per il ripristino delle opere appaltate, ciascuno per la rispettiva quota di responsabilità – come sopra indicata al par.
8 - in quanto è lo stesso attore che nelle proprie conclusioni prospetta, in alternativa alla responsabilità solidale, una responsabilità parziaria dell'appaltatore e del progettista, come richiesto dal terzo chiamato.
Conseguentemente resta assorbita la domanda di regresso svolta da parte convenuta nei riguardi del terzo chiamato.
Non può tenersi conto del credito vantato dal ei confronti del per € 4.059,27, in Per_1 Pt_1 relazione al proprio compenso professionale, non avendo questi svolto al riguardo alcuna domanda riconvenzionale.
Il convenuto è tenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese relative al procedimento per AT, pari ad € 4.524,47 per spese legali ed € 1.776,32 per spese di CTP, trattandosi di procedimento che ha riguardato la posizione dell'appaltatore.
La domanda proposta dal nei confronti di in forza del contratto di Per_1 CP_4 assicurazione, risulta fondata e deve essere accolta, in quanto i fatti di causa rientrano nella copertura assicurativa di cui all'art. 1 lettera A delle condizioni di polizza, che prevede il risarcimento, sia pure nei limiti della franchigia stabilite all'art. 2 (determinata nell'importo minimo di € 2.582,28), per i danni provocati da rovina totale o parziale dell'opera; nel rispetto di tale limite di indennizzo,
è tenuta a manlevare i terzi chiamati, eredi del dalle conseguenze CP_4 Per_1 pregiudizievoli derivanti dal presente giudizio, incluse le spese legali dovute ex art. 1917 comma 1 c.c., dedotto l'importo della franchigia.
12. Le spese legali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022.
Le spese liquidate in favore di parte attrice sono poste a carico delle parti ritenute responsabili ( CP_1 ed eredi di , in proporzione al rispettivo interesse nella causa ex art. 97
[...] Persona_1
pagina 15 di 17 c.p.c., tenuto conto dello scaglione corrispondente all'ammontare del credito accertato nel presente giudizio (da € 5.201 ad € 26.000).
Nei rapporti tra e gli eredi di le spese di lite vanno compensate, CP_1 Persona_1 tenuto conto dell'accoglimento della domanda di parte attrice direttamente proposta nei confronti di e di nonché dell'accertamento delle rispettive quote di responsabilità. CP_2 CP_3
Le spese di CTU, sostenute nel presente giudizio, sono poste definitivamente a carico di e CP_1 dei terzi chiamati e in relazione alle rispettive quote di responsabilità. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) accerta la responsabilità di e dell'IN. rispettivamente CP_1 Persona_1 nell'esecuzione e nella direzione dei lavori di appalto oggetto di causa e, per l'effetto,
2) condanna al pagamento, in favore del della somma di € CP_1 Parte_1
20.496,67, oltre Iva, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria sino alla pubblicazione della presente sentenza, e di € 6.300,79, a titolo di rimborso delle spese relative al procedimento n. 9252/2019 R.G., oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
3) condanna e tra loro in solido, al pagamento, in favore del CP_2 CP_3 Pt_1 di della somma di € 4.031,16, oltre Iva, a titolo di risarcimento del danno, oltre Pt_1 Parte_1 interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria sino alla pubblicazione della presente sentenza;
4) respinge le domande riconvenzionali proposte da nei confronti del CP_1 Parte_1
[...]
5) condanna e al pagamento, in favore del CP_1 CP_2 CP_3 [...]
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni ed € Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre ad Iva, Cpa e 15 % per spese generali, ponendole per il 90 % a carico di e per il 10 % a carico di e tra loro in solido;
CP_1 CP_2 CP_3
6) compensa le spese di lite nei rapporti tra e CP_1 CP_2 CP_3
7) pone le spese di CTU relative al presente giudizio definitivamente a carico di parte convenuta CP_1
nella misura del 90 %, e dei terzi chiamati e nella misura del 10
[...] CP_2 CP_3
%;
8) condanna al pagamento, in favore di e delle CP_4 CP_2 CP_3 somme che gli stessi sono tenuti a versare in favore del in esecuzione Parte_1
pagina 16 di 17 della presente sentenza per capitali, spese ed interessi, come indicate ai punti 3), 5), 7), dedotta la franchigia di € 2.582,28;
9) condanna alla rifusione, in favore di e delle spese CP_4 CP_2 CP_3 di lite, che liquida in complessivi € 545,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre ad Iva,
Cpa e 15 % per spese generali.
Bologna, 28 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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