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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,m , ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2196/24 r. g. l., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Sepe, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli,
p.zza Nazionale n. 96
APPELLANTE
E
, Controparte_1 CP_2 [...]
, e , nelle persone Controparte_3 Controparte_4 dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici ope legis domiciliano, in Napoli, via Diaz n.11.
APPELLATI
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , docente presso l'Istituto appellato, proponeva tempestivo Parte_1 appello avverso la sent. n. 600 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice del lavoro, che aveva rigettato, con condanna alle spese di lite, la sua domanda volta a sentir dichiarare l'illegittimità, con condanna alla relativa corresponsione, della trattenuta stipendiale della somma di euro 1.167,48, determinata dalla ritenuta assenza ingiustificata nel periodo 1°-15 settembre
2021.
Censurava detta pronuncia, deducendo che l'art. 1, comma 6, del d.l. n. 111 del 2021 prevedeva la sospensione del rapporto di lavoro solo dopo 5 giorni di assenza ingiustificata. Era pertanto necessario previamente contestarle singolarmente ciascun giorno di ritenuta assenza ingiustificata, per poi eventualmente procedere alla sospensione del rapporto.
In ogni caso il Tribunale aveva fondato il suo convincimento sullo svolgimento dei fatti solamente in base alla documentazione prodotta da controparte, senza considerare quella invece offerta da ella esponente, nella quale vi era il certificato di regolare presa in servizio in data 1° settembre 2021. La documentazione di controparte, invece, era basata su una serie di dichiarazioni scritte, non autenticate,
e quindi non utilizzabili, perché di non certa provenienza, di alcuni impiegati amministrativi e docenti che dichiaravano che in data 1° settembre si presentava una certa prof.ssa senza indicare Parte_1 se e come la medesima venisse identificata, la quale pretendeva di prendere servizio senza esibire il green pass, come imponeva l'art. 1, comma 6, in premessa cit.., e senza specificare se si trattava di rifiuto, di temporanea mancanza di possesso o di volontà di non esibirlo per convinzione “no vax”.
In ogni caso il Tribunale aveva confuso la presa di servizio, che ella doveva fare in segreteria, con il controllo del green pass, che utilizzando l'apposita APP avrebbe dovuto fare un delegato del dirigente scolastico all'ingresso dell'Istituto, ruolo che non risulta provato essere stato legittimamente assunto dal prof. , anch'egli autore di una dichiarazione, in atti. Per_1
In tale contesto, precisava che il 1° settembre, preso servizio, non doveva svolgere alcuna attività, il
13 settembre era assente per malattia, mentre in altri giorni avrebbe dovuto partecipare ad alcune riunioni a distanza, ma il relativo account non le veniva attivato.
In ogni caso, sarebbe stato un controsenso disporre la sospensione del rapporto di lavoro, se esso non fosse stato mai attivato.
Contestava, poi, l'argomentazione della sentenza impugnata, per la quale neppure poteva essere riconosciuta l'assenza per malattia del 13 settembre, stante la mancata tempestiva instaurazione del rapporto, atteso che lo stesso dirigente scolastico riconosceva l'assenza per malattia.
2 Contestava, infine, la condanna alle spese, in quanto anche a ritenere legittimo il rigetto della domanda, comunque vi erano buoni motivi per compensare, stante la natura lavoristica del credito azionato.
Concludeva, pertanto, chiedendo a questa Corte di riformare integralmente la sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituivano, con unica memoria, le Amministrazione appellate, articolatamente resistendo all'appello.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
La sequenza dei fatti è documentale e corrisponde pienamente alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata. Le dichiarazioni in atti, utilizzate dal Tribunale, sono di certa provenienza dei soggetti dai quali risultano rilasciate, in quanto consegnate all'Istituto scolastico, che le ha ritualmente protocollate.
E', poi, del tutto speciosa l'eccezione in ordine alla mancata prova che l'incarico di controllore del green pass del prof. fosse assistito o meno da un'effettiva delega del dirigente scolastico. Per_1
Detto docente, infatti, evidentemente si trovava, in data 1° settembre 2021, all'ingresso della scuola, quindi in luogo visibile e per ciò solo sotto il controllo del dirigente, come tale pubblicamente riconosciuto nel suo ruolo. La qualità dichiarata dallo stesso docente era del tutto inequivocabile e avrebbero soccorso anche i principi del delegato apparente (arg. e cfr. Cass., I, 26.9.2023 n. 27349).
In tale ambito, secondo elementari canoni di correttezza e buona fede, la non avrebbe Parte_1 dovuto rifiutarsi di esibire il grenn pass richiesto, mentre pretendeva di entrare, ed entrava forzatamente, nell'edificio scolastico, per recarsi in segreteria.
Anche la dichiarazione del risulta, dunque, regolarmente protocollata e, quindi, non può Per_1 esservi alcun dubbio sulla provenienza della medesima.
In ogni caso, che l'odierna appellante avesse preso servizio il 16 settembre 2021, e non il precedente giorni 1, risulta documentalmente, oltre che dalla dichiarazione, anch'essa regolarmente protocollata,
e quindi certa, dell'assistente amministrativa . Pt_2
Infatti, il protocollo della presa di possesso è del 16 settembre, e solo la dichiarazione della la retrodata al primo girono del mese. In altri termini, la non ha mai preso Parte_1 Parte_1 possesso nei primi 15 giorni del mese di settembre 2021, non vi è prova di questo e anzi v è prova per tabulas che la presa di servizio sia avvenuta il giorno 16, finalmente dopo regolare esibizione del green pass.
3 D'altronde, il sollecito della segreteria del 3 settembre non veniva seguito da alcuna azione concreta da parte della docente, che si limitava a controbattere di aver preso servizio il giorno 1, circostanza che per quanto detto non poteva documentare, perché non verificatasi.
Alcuna attinenza, con detta confermata ricostruzione, presentano le argomentazioni attoree circo la manca regolare attivazione, anche per assenza di previa contestazione, di un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.
Infatti, oggetto del presente giudizio non è un procedimento disciplinare, d'altronde logicamente inconfiguarabile prima che si instauri il rapporto di lavoro. L'art. 1, comma 6, del d.l. n. 111 del 2021 parlava di rapporto sospeso per l'ipotesi, normale, che esso fosse in corso, ma la norma evidentemente presupponeva che il rapporto non potesse proprio instaurarsi, come di fatto non veniva instaurato, senza l'esibizione del green pass.
La infatti, non ha impugnato alcuna sanzione disciplinare, che non vi è stata, bensì il Parte_1 provvedimento del dirigente scolastico di trattenuta stipendiale, per il cui recupero ha agito in questa sede.
Ebbene, a fronte della mancata costituzione del rapporto e della mancanza di qualsivoglia prestazione lavorativa è del tutto corretto che non venga corrisposta alcuna retribuzione e così anche l'iniziale riconoscimento del giorno di malattia, il 13 settembre, evidentemente seguito in automatico all'invio della certificazione da parte della risulta travolta da detto decreto dirigenziale di Parte_1 trattenuta stipendiale, non essendo configurabile una sospensione, per malattia, di un rapporto non ancora sorto.
In sintesi, e questo è il dato in ultima istanza rilevante e assorbente ogni altro profilo, Parte_1 ha preso possesso del suo ufficio il 16 e non il 1° settembre 2021 e solo dalla data di effettivo
[...] servizio ha diritto alla retribuzione e all'applicazione di tutti gli istituti propri del rapporto di lavoro.
Anche ogni discorso sulla configurabilità o meno della sospensione è inglobato da questo dato.
Per completezza, va ricordato che già il Supremo Consesso di giustizia amministrativa (cfr. Cons.
St., III, 28.1.2022 n. 416 (aveva statuito che in tema di vaccinazioni anti Covid 19, andasse riconfermata la legittimità di un intervento normativo dello Stato volto alla previsione di un obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti, tanto più in ambito scolastico, settore in cui, all'esigenza di protezione della salute pubblica, di per sé già determinante, doveva aggiungersi la necessità di garantire la continuità della didattica in presenza che costituiva strumento di sviluppo della persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed eguaglianza non sempre sufficientemente protetti dalla modalità a distanza. Le misure contestate si inserivano, così, nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultavano sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto
4 all'autodeterminazione di quanti avessero deciso di non vaccinarsi era da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo era garantito dalle previsioni legislative che consentivano l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili.
E' subentrata poi, specificamente per il personale scolastico, l'autorevole impostazione del Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost.
9.2.2023 n. 15), che in modo articolato ha confermato la legittimità costituzionale della previsione della sospensione del rapporto di lavoro, con decurtazione totale della retribuzione, per il lavoratore che non dimostrasse di essere in regola con gli obblighi vaccinali covid.
Del tutto priva di pregio, infine, si appalesa l'impugnazione del capo delle spese di lite, che hanno seguito la soccombenza, secondo la regola generale dell'art. 92 c.p.c., laddove invece viene posta un'opportunità di compensazione per il solo fatto che l'azione attiene a un credito (per quanto detto insussistente) di lavoro.
Sul punto è sufficiente richiamare la Corte Cost. n. 77 del 2018, che pur ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 laddove non consente una più ampia casistica giustificativa della compensazione rispetto alle tipologie ivi espressamente previste, ha contestualmente dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, in base alla natura della lite dedotta in causa (nella specie, una controversia di lavoro) e alla condizione soggettiva di "parte debole" di una delle parti processuali (nella specie, il lavoratore che agisce nei confronti del datore di lavoro), in riferimento agli art. 3, comma 2, e, in relazione agli artt. 14 Cedu e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 117, comma 1, Cost..
In conclusione, l'appello va integralmente disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese medesime seguono la soccombenza anche della presente fase, liquidandosi, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n.
147 del 2022, per lo scaglione di valore della causa.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 condanna a corrispondere alle Amministrazioni appellate, creditrici in solido, le Parte_1 spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c.,m , ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2196/24 r. g. l., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Sepe, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli,
p.zza Nazionale n. 96
APPELLANTE
E
, Controparte_1 CP_2 [...]
, e , nelle persone Controparte_3 Controparte_4 dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso i cui uffici ope legis domiciliano, in Napoli, via Diaz n.11.
APPELLATI
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , docente presso l'Istituto appellato, proponeva tempestivo Parte_1 appello avverso la sent. n. 600 del 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di
Giudice del lavoro, che aveva rigettato, con condanna alle spese di lite, la sua domanda volta a sentir dichiarare l'illegittimità, con condanna alla relativa corresponsione, della trattenuta stipendiale della somma di euro 1.167,48, determinata dalla ritenuta assenza ingiustificata nel periodo 1°-15 settembre
2021.
Censurava detta pronuncia, deducendo che l'art. 1, comma 6, del d.l. n. 111 del 2021 prevedeva la sospensione del rapporto di lavoro solo dopo 5 giorni di assenza ingiustificata. Era pertanto necessario previamente contestarle singolarmente ciascun giorno di ritenuta assenza ingiustificata, per poi eventualmente procedere alla sospensione del rapporto.
In ogni caso il Tribunale aveva fondato il suo convincimento sullo svolgimento dei fatti solamente in base alla documentazione prodotta da controparte, senza considerare quella invece offerta da ella esponente, nella quale vi era il certificato di regolare presa in servizio in data 1° settembre 2021. La documentazione di controparte, invece, era basata su una serie di dichiarazioni scritte, non autenticate,
e quindi non utilizzabili, perché di non certa provenienza, di alcuni impiegati amministrativi e docenti che dichiaravano che in data 1° settembre si presentava una certa prof.ssa senza indicare Parte_1 se e come la medesima venisse identificata, la quale pretendeva di prendere servizio senza esibire il green pass, come imponeva l'art. 1, comma 6, in premessa cit.., e senza specificare se si trattava di rifiuto, di temporanea mancanza di possesso o di volontà di non esibirlo per convinzione “no vax”.
In ogni caso il Tribunale aveva confuso la presa di servizio, che ella doveva fare in segreteria, con il controllo del green pass, che utilizzando l'apposita APP avrebbe dovuto fare un delegato del dirigente scolastico all'ingresso dell'Istituto, ruolo che non risulta provato essere stato legittimamente assunto dal prof. , anch'egli autore di una dichiarazione, in atti. Per_1
In tale contesto, precisava che il 1° settembre, preso servizio, non doveva svolgere alcuna attività, il
13 settembre era assente per malattia, mentre in altri giorni avrebbe dovuto partecipare ad alcune riunioni a distanza, ma il relativo account non le veniva attivato.
In ogni caso, sarebbe stato un controsenso disporre la sospensione del rapporto di lavoro, se esso non fosse stato mai attivato.
Contestava, poi, l'argomentazione della sentenza impugnata, per la quale neppure poteva essere riconosciuta l'assenza per malattia del 13 settembre, stante la mancata tempestiva instaurazione del rapporto, atteso che lo stesso dirigente scolastico riconosceva l'assenza per malattia.
2 Contestava, infine, la condanna alle spese, in quanto anche a ritenere legittimo il rigetto della domanda, comunque vi erano buoni motivi per compensare, stante la natura lavoristica del credito azionato.
Concludeva, pertanto, chiedendo a questa Corte di riformare integralmente la sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si costituivano, con unica memoria, le Amministrazione appellate, articolatamente resistendo all'appello.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
La sequenza dei fatti è documentale e corrisponde pienamente alla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata. Le dichiarazioni in atti, utilizzate dal Tribunale, sono di certa provenienza dei soggetti dai quali risultano rilasciate, in quanto consegnate all'Istituto scolastico, che le ha ritualmente protocollate.
E', poi, del tutto speciosa l'eccezione in ordine alla mancata prova che l'incarico di controllore del green pass del prof. fosse assistito o meno da un'effettiva delega del dirigente scolastico. Per_1
Detto docente, infatti, evidentemente si trovava, in data 1° settembre 2021, all'ingresso della scuola, quindi in luogo visibile e per ciò solo sotto il controllo del dirigente, come tale pubblicamente riconosciuto nel suo ruolo. La qualità dichiarata dallo stesso docente era del tutto inequivocabile e avrebbero soccorso anche i principi del delegato apparente (arg. e cfr. Cass., I, 26.9.2023 n. 27349).
In tale ambito, secondo elementari canoni di correttezza e buona fede, la non avrebbe Parte_1 dovuto rifiutarsi di esibire il grenn pass richiesto, mentre pretendeva di entrare, ed entrava forzatamente, nell'edificio scolastico, per recarsi in segreteria.
Anche la dichiarazione del risulta, dunque, regolarmente protocollata e, quindi, non può Per_1 esservi alcun dubbio sulla provenienza della medesima.
In ogni caso, che l'odierna appellante avesse preso servizio il 16 settembre 2021, e non il precedente giorni 1, risulta documentalmente, oltre che dalla dichiarazione, anch'essa regolarmente protocollata,
e quindi certa, dell'assistente amministrativa . Pt_2
Infatti, il protocollo della presa di possesso è del 16 settembre, e solo la dichiarazione della la retrodata al primo girono del mese. In altri termini, la non ha mai preso Parte_1 Parte_1 possesso nei primi 15 giorni del mese di settembre 2021, non vi è prova di questo e anzi v è prova per tabulas che la presa di servizio sia avvenuta il giorno 16, finalmente dopo regolare esibizione del green pass.
3 D'altronde, il sollecito della segreteria del 3 settembre non veniva seguito da alcuna azione concreta da parte della docente, che si limitava a controbattere di aver preso servizio il giorno 1, circostanza che per quanto detto non poteva documentare, perché non verificatasi.
Alcuna attinenza, con detta confermata ricostruzione, presentano le argomentazioni attoree circo la manca regolare attivazione, anche per assenza di previa contestazione, di un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata.
Infatti, oggetto del presente giudizio non è un procedimento disciplinare, d'altronde logicamente inconfiguarabile prima che si instauri il rapporto di lavoro. L'art. 1, comma 6, del d.l. n. 111 del 2021 parlava di rapporto sospeso per l'ipotesi, normale, che esso fosse in corso, ma la norma evidentemente presupponeva che il rapporto non potesse proprio instaurarsi, come di fatto non veniva instaurato, senza l'esibizione del green pass.
La infatti, non ha impugnato alcuna sanzione disciplinare, che non vi è stata, bensì il Parte_1 provvedimento del dirigente scolastico di trattenuta stipendiale, per il cui recupero ha agito in questa sede.
Ebbene, a fronte della mancata costituzione del rapporto e della mancanza di qualsivoglia prestazione lavorativa è del tutto corretto che non venga corrisposta alcuna retribuzione e così anche l'iniziale riconoscimento del giorno di malattia, il 13 settembre, evidentemente seguito in automatico all'invio della certificazione da parte della risulta travolta da detto decreto dirigenziale di Parte_1 trattenuta stipendiale, non essendo configurabile una sospensione, per malattia, di un rapporto non ancora sorto.
In sintesi, e questo è il dato in ultima istanza rilevante e assorbente ogni altro profilo, Parte_1 ha preso possesso del suo ufficio il 16 e non il 1° settembre 2021 e solo dalla data di effettivo
[...] servizio ha diritto alla retribuzione e all'applicazione di tutti gli istituti propri del rapporto di lavoro.
Anche ogni discorso sulla configurabilità o meno della sospensione è inglobato da questo dato.
Per completezza, va ricordato che già il Supremo Consesso di giustizia amministrativa (cfr. Cons.
St., III, 28.1.2022 n. 416 (aveva statuito che in tema di vaccinazioni anti Covid 19, andasse riconfermata la legittimità di un intervento normativo dello Stato volto alla previsione di un obbligo vaccinale per determinate categorie di soggetti, tanto più in ambito scolastico, settore in cui, all'esigenza di protezione della salute pubblica, di per sé già determinante, doveva aggiungersi la necessità di garantire la continuità della didattica in presenza che costituiva strumento di sviluppo della persona umana da improntarsi a criteri di efficienza, solidarietà ed eguaglianza non sempre sufficientemente protetti dalla modalità a distanza. Le misure contestate si inserivano, così, nel quadro di una strategia generale di contrasto alla pandemia e non risultavano sproporzionate né discriminatorie, né lesive dei diritti fondamentali dei destinatari, atteso che il diritto
4 all'autodeterminazione di quanti avessero deciso di non vaccinarsi era da ritenersi recessivo rispetto alla tutela di beni supremi quali sono la salute pubblica e il diritto allo studio in condizioni di uguaglianza. Ciò tanto più in considerazione del fatto che il diritto alla salute del singolo era garantito dalle previsioni legislative che consentivano l'esenzione ovvero il differimento dell'obbligo vaccinale in presenza di situazioni cliniche incompatibili.
E' subentrata poi, specificamente per il personale scolastico, l'autorevole impostazione del Giudice delle leggi (cfr. Corte Cost.
9.2.2023 n. 15), che in modo articolato ha confermato la legittimità costituzionale della previsione della sospensione del rapporto di lavoro, con decurtazione totale della retribuzione, per il lavoratore che non dimostrasse di essere in regola con gli obblighi vaccinali covid.
Del tutto priva di pregio, infine, si appalesa l'impugnazione del capo delle spese di lite, che hanno seguito la soccombenza, secondo la regola generale dell'art. 92 c.p.c., laddove invece viene posta un'opportunità di compensazione per il solo fatto che l'azione attiene a un credito (per quanto detto insussistente) di lavoro.
Sul punto è sufficiente richiamare la Corte Cost. n. 77 del 2018, che pur ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 laddove non consente una più ampia casistica giustificativa della compensazione rispetto alle tipologie ivi espressamente previste, ha contestualmente dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014), nella parte in cui non prevede il potere del giudice di compensare le spese, parzialmente o per intero, in base alla natura della lite dedotta in causa (nella specie, una controversia di lavoro) e alla condizione soggettiva di "parte debole" di una delle parti processuali (nella specie, il lavoratore che agisce nei confronti del datore di lavoro), in riferimento agli art. 3, comma 2, e, in relazione agli artt. 14 Cedu e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 117, comma 1, Cost..
In conclusione, l'appello va integralmente disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese medesime seguono la soccombenza anche della presente fase, liquidandosi, nella misura reputata congrua alla luce delle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n.
147 del 2022, per lo scaglione di valore della causa.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
5 condanna a corrispondere alle Amministrazioni appellate, creditrici in solido, le Parte_1 spese di lite del grado, che liquida, per compenso, in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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