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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1759/2022 R.G.
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1759/2022 R.G., promossa
da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni D'Izzia
-opponente e convenuta in riconvenzione –
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Vinciguerra
-opposta e attrice in riconvenzione-
*****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio (introdotto con irrituale atto di citazione, notificato il 12.5.2022) ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
444/2022, emesso da questo Tribunale in data 31.3.2022 e notificato in data 5.4.2022, in favore di per il pagamento della somma di € 14.615,01 - oltre interessi come da Controparte_1 domanda, nonché spese e compensi della procedura di ingiunzione – a titolo di canoni locatizi per il periodo da febbraio a giugno 2021 (per un totale di n. 5 mensilità), pari ad € 2.250,00, nonché a titolo di penale (€ 11.700,00) e di spese relative a consumi elettrici (€ 665,01), in virtù di contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.11.2020 e registrato il 7.6.2021, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria (frazione Scoglitti), via Setti
Carraro n. 3, piano terra, meglio identificato in contratto, per la durata di un mese a decorrere dal dì 1.11.2020, per un canone di locazione, per il suddetto periodo di un mese, pari ad €
450,00, da corrispondersi anticipatamente presso il domicilio della locatrice, in via Cavour
459/D.
pagina 1 di 9 L'opponente, in particolare, a sostegno della spiegata opposizione, deduceva la natura ordinaria del contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, da ricondursi, cioè, al modello di cui all'art.2, co. 1, L. 431/1998, essendo la finalità turistica del contratto oggetto di una simulazione relativa in frode alla legge, allo scopo – in particolare - di eludere la normativa in tema di durata e canone legali della locazione. A fortiori l'opponente evidenziava che, benché più volte sollecitata affinché vi provvedesse – stante anche la manifestata necessità di trasferire la propria residenza nell'immobile, in ragione della prossima iscrizione del figlio presso un istituto scolastico del Comune - la locatrice aveva proceduto alla registrazione del contratto solo nel mese di giugno 2021, quando l'immobile era stato oramai rilasciato, all'esclusivo fine di azionare i crediti ingiunti;
inoltre, a conferma della natura ordinaria del contratto di locazione abitativa, aggiungeva che la stessa aveva consentito ad essa conduttrice di arredare Controparte_1 interamente l'immobile - “…munito solamente di un piano cottura portatile, in pessime condizioni ed inservibile, mentre nella stanza da letto vi era solamente un letto ospedaliero che, peraltro, era stato tolto dalla locatrice e riposto in una dependance della casa”. Deduceva, inoltre, che la locatrice si era spesso recata presso l'immobile locato ed era, quindi, a conoscenza dei mobili posti dalla conduttrice all'interno dell'abitazione. Ancora, l'opponente contestava la morosità allegata da controparte, eccependo di averle corrisposto i canoni maturati sino a marzo 2021, senza tuttavia mai ricevere le relative quietanze ed imputando l'importo di € 900,00, già versato a titolo di deposito cauzionale, al pagamento delle mensilità di aprile e maggio 2021; quanto, invece, alla mensilità di giugno 2021, deduceva di avere rilasciato l'immobile già in data 10.6.2021 e di averne così usufruito soltanto per qualche giorno. Lo contestava, altresì, l'ingiunzione di pagamento delle spese per Parte_1 consumi elettrici, eccependo di avere consegnato “a mani della locatrice le relative cifre”; in ogni caso, assumeva che, in ipotesi di locazione di natura transitoria, i consumi elettrici dovevano considerarsi ricompresi nell'importo pattuito a titolo di canone. L'opponente eccepiva poi l'illegittimità della penale ingiunta, avendo ella regolarmente corrisposto i canoni locatizi per il periodo della detenzione, nonché la manifesta eccessività e vessatorietà della clausola penale, per essere questa quantificata, pro die, nella misura del 20% del canone mensile di locazione e difettando la specifica approvazione per iscritto della clausola.
Precisava, infine, che, in ogni caso, il contratto di locazione in esame, essendo stato registrato tardivamente, poteva ritenersi produttivo di effetti nei limiti del periodo di durata del rapporto indicato nel contratto stesso.
Indi, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via Pt_1 subordinata, “la riduzione della clausola penale inserita nel contratto di locazione, in quanto palesemente vessatoria per le ragioni sopra esposte”.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della spiegata opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
segnatamente, esponeva che l'opposizione, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., era stata pagina 2 di 9 iscritta a ruolo il 17 maggio 2022, oltre il termine perentorio di 40 giorni stabilito dall'art. 641
c.p.c., decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 5.4.2022. Quanto all'eccepita illiceità del contratto, l'opposta rilevava che la mancata osservanza dei limiti di legge non avrebbe comportato la nullità dell'intero contratto, bensì soltanto quella della clausola relativa alla durata, così non travolgendo la debenza dei canoni di locazione. La RR US contestava, inoltre, la mancanza dell'esigenza di transitorietà, essendo stata piuttosto tale esigenza espressamente indicata dalla conduttrice in contratto e non rilevando, in senso contrario, le circostanze dalla stessa addotte.
Parte opposta chiedeva, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione e, in subordine, in via riconvenzionale, la condanna di “al risarcimento dei danni per Parte_1
l'indebita occupazione, per i consumi di energia elettrica e per il ritardato rilascio, nonché al risarcimento dei danni materiali, nella misura e per le causali indicate in narrativa ovvero equitativamente determinata” (v. quanto specificato nella narrativa della comparsa di costituzione, punto 5: “risarcimento per l'indebita occupazione dell'appartamento dal febbraio al giugno 2021; indennità da commisurarsi al canone di locazione pattuito, ed indi ad €. 2.250,00, ed ai consumi di energia elettrica, pari ad €.665,01, nonché al risarcimento dei danni materiali arrecati al retrostante giardino per il cui ripristino l'odierna opposta ha approntato la somma di €. 400,00”, per un importo complessivo di € 3.315,01).
Con provvedimento in data 2.1.2023, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponendo al contempo il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio ex art. 426 c.p.c. ed assegnando alle parti i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In seno alla propria memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., l'opponente insisteva nelle proprie deduzioni ed eccezioni, rilevando che anche dalla prodotta messaggistica poteva desumersi la volontà di proseguire il rapporto locativo tra le parti;
chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda riconvenzionale, rilevando, quanto al risarcimento dei danni presuntivamente arrecati al giardino, di non dovere alcunché in ragione della durata transitoria della locazione. In seno alla propria memoria integrativa, l'opposta faceva valere ulteriori voci di credito, aventi pur sempre titolo nel rapporto di locazione dedotto in giudizio, ascendendo così la somma richiesta ad € 3.701,25.
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Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di 40 giorni, decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto. Com'è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte,
“L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro” - quale appunto quella in esame – si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art.641 c.p.c., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria” (ex multis, Cass., n.797/2013).
Quanto, poi, al deposito telematico in cancelleria, giova ricordare che esso si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del pagina 3 di 9 gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della Giustizia, come disposto dal D.L.
n.179 del 2012, art.16 bis, comma 7 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito della L.
n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato del D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. n.
17328 del 2019). In definitiva, dunque, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna consente di ritenere “integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti" dell'atto processuale, dovendosi quindi ritenere irrilevanti, ai fini del perfezionamento e della tempestività del deposito, l'esito dei controlli effettuati in via automatica dal gestore dei servizi telematici e manualmente dalla cancelleria, contenuti, rispettivamente, nella c.d. terza ricevuta e nella c.d. quarta ricevuta” (Cass., n.4787/2018; Cass., 6949/2021).
Nella specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato alla parte interessata in data
5.4.2022, così spirando in data 16.5.2022 il termine di 40 giorni per la relativa opposizione. Ebbene, esaminando gli atti di causa, emerge che l'atto di citazione in opposizione è stato depositato telematicamente in cancelleria in data 16.5.2022: dalle allegate ricevute si evince che la seconda PEC – attestante l'avvenuta consegna – è stata generata alle ore 17:59 della medesima data, ultimo giorno utile ai fini del rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c.. Appurata dunque la tempestività dell'opposizione, va anzitutto scrutinata l'eccezione di simulazione relativa formulata dall'opponente in relazione al contratto di locazione stipulato inter partes, con l'apparenza cioè di una locazione abitativa di natura turistica – perciò transitoria -, ma in realtà dissimulante una locazione abitativa ordinaria, e ciò in frode alla legge (ovvero per eludere il fisco).
In proposito, si osserva che il contratto stipulato tra le parti reca l'intestazione “contratto di locazione abitativa di natura turistica”, con la previsione, al punto 1), che “l'unità immobiliare è concessa in locazione esclusivamente per soddisfare una finalità turistica, tassativamente esclusa ogni altra destinazione, e che la stessa verrà utilizzata dal conduttore per il suddetto motivo e come abitazione secondaria, dichiarando il medesimo di avere abituale dimora nel comune di Mazzarrone”. Ora, per contratto di locazione ad uso abitativo con finalità turistica si intende un particolare contratto di locazione con durata limitata nel tempo, il cui scopo precipuo è quello di soddisfare esigenze abitative temporanee per l'unica finalità turistica, ovvero insorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria;
le locazioni abitative ad esclusivo fine turistico sono escluse dall'ambito di applicazione della L. 431/1998 (art. 1, co. 2, lett. c), essendo piuttosto regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 53 D.lgs. 79/2011): in tal caso, quindi, le parti conservano piena libertà di determinare la misura del canone, oltre che la durata del contratto. pagina 4 di 9 Secondo l'opponente, tuttavia, la finalità turistica formalmente attribuita al contratto di locazione è simulata: le esigenze di carattere abitativo della conduttrice erano, infatti, ben note alla locatrice in sede di stipula del contratto – ed anche per tutta la durata del rapporto locativo
– e, ciò nonostante, la stessa aveva predisposto un contratto per finalità turistica. In materia, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore, al fine di eludere la sanzione di nullità delle clausole concernenti la durata e la misura del canone, in quanto contrarie al regime giuridico stabilito dalla legge, integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge, perché, sotto l'apparenza di una convenzione di tal fatta, nasconde una locazione abitativa ordinaria, pattiziamente regolata in difformità dal regime inderogabile dell'equo canone, con la conseguenza che il conduttore che ne reclami in giudizio l'applicazione, stante l'illiceità del contratto simulato per contrasto con norme imperative, può, ex art.1417 c.c., dimostrare l'esistenza della simulazione anche avvalendosi della prova per testi e per presunzioni (Cass., n. 4495/2009).
Nella specie, emergono ex actis vari indizi, gravi, precisi e concordanti, e perciò idonei a fondare la presunzione che la locazione abitativa inter partes, formalmente conclusa per finalità turistica, della durata di un mese, prorogabile al massimo per un altro mese, sia in realtà una locazione abitativa ordinaria, destinata ad una stabile occupazione dell'immobile da parte della conduttrice.
Questi gli elementi di fatto, dotati di gravità indiziaria nel senso predetto:
la circostanza che la stessa locatrice abbia dichiarato, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, che, in data 11.6.2021, la insieme al marito, “veniva rinvenuta Pt_1 dai vicini di casa mentre si accingeva, con l'ausilio di ben due camion, al trasloco dei propri mobili”; ne consegue che appare fittizia la previsione in contratto che la casa fosse “ammobiliata” (al contratto non è neppure allegato un inventario dei mobili ed arredi della casa); del resto, a fronte della puntuale indicazione, offerta dalla conduttrice nella propria memoria integrativa, circa la scarsa mobilia di cui era dotata l'abitazione al momento della consegna alla conduttrice [“..la cucina, munita solamente di un piano cottura portatile (comunque arrugginito, pericoloso ed inservibile), qualche pensile d'appoggio, un tavolo ed un divano, peraltro riposto dalla stessa locatrice in una delle stanze della casa dove vi erano altre cianfrusaglie;
un'altra camera da letto con una rete matrimoniale (senza materasso) ed un armadio in pessimo stato, oltre al bagno.. La mobilia precaria ha reso necessario un vero e proprio trasloco da parte dell'opponente per poter usufruire della casa”], nulla ha contestato l'opposta, sicchè, ai sensi e per gli effetti dell'art.115 c.p.c., deve reputarsi provato quanto dedotto da parte opponente;
la circostanza che la conduttrice avesse dovuto arredare l'immobile con propria mobilia era, poi, nota alla locatrice, che pacificamente aveva fatto in più occasioni visita dalla
[...]
per mostrare l'immobile a potenziali acquirenti;
la mancanza o assoluta Pt_1 insufficienza di arredi in dotazione all'immobile contrasta con il carattere meramente turistico e temporaneo della locazione, costituendo piuttosto un indice rivelatore dell'ordinarietà dell'esigenza abitativa soddisfatta dal contratto;
la circostanza che, nonostante nel contratto di locazione fosse prevista la finalità turistica, la stessa locatrice abbia dedotto, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, che pagina 5 di 9 “alla scadenza naturale del contratto (novembre 2020) la conduttrice chiedeva ed otteneva di poter rimanere nel godimento dell'immobile sino al mese di gennaio 2021 per ragioni di lavoro” (divergenti dalle pattuite finalità turistiche);
il versamento, tramite assegno bancario consegnato dalla conduttrice in sede di stipula del contratto, della somma di € 900,00 a titolo di deposito cauzionale, pari a ben due mensilità del canone, laddove la locazione era pattuita per la durata di un solo mese, prorogabile al massimo per un ulteriore mese;
la previsione, al punto 8 del contratto, che “al conduttore viene comunque riconosciuto il diritto di prelazione sulla vendita, da esercitarsi secondo gli artt. 36 e 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392”; l'attribuzione al conduttore del diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile locato mal si concilia con la natura turistica e temporanea della locazione;
l'assunto della locatrice opposta, contenuto a pag. 2 della memoria integrativa, secondo la quale “...la breve durata della locazione, siccome indicata in contratto, rispettava le esigenze transitorie della alla ricerca di un immobile già arredato Parte_1 da utilizzare a casa di abitazione solo per un mese”: la stessa locatrice non fa cenno alcuno alle esigenze turistiche della locazione – che, come si è detto sopra, sono unicamente quelle insorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria –, confermando piuttosto la propria consapevolezza delle autentiche esigenze abitative in capo alla conduttrice;
né può ipotizzarsi che il contratto di locazione de quo sia un valido contratto ad uso transitorio: secondo il regime di cui alla L. 431/98, un contratto di locazione abitativa della durata in questione costituisce l'eccezione rispetto alla disciplina ordinaria di cui agli artt. 2, co. 1, e 3 della citata legge e si giustifica solo ove possa qualificarsi in termini di contratto di locazione di natura transitoria (art. 5 co. 1, L. 431/98); nella specie, però, in sede di contratto, non è stata affatto indicata, né documentata l'esigenza di transitorietà soddisfatta dal contratto stesso, e ciò in violazione dell'art. 2, co. 4, D.M. 30.12.2002 (“i contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto”); invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nella vigenza della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la possibilità per le parti di stipulare un valido ed efficace contratto locatizio ad uso transitorio è subordinata all'adozione delle modalità e alla sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 5 della legge n. 431 cit. e dal d.m. 30 dicembre 2002, che costituisce normativa secondaria di attuazione giusta il disposto di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge, con la conseguenza che, a tal fine, è necessario che l'esigenza transitoria, del conduttore o del locatore, sia specificamente individuata nel contratto, al quale deve essere allegata documentazione idonea a comprovare la stessa, e che i contraenti, prima della scadenza del termine contrattuale, ne confermino, con lettera raccomandata, la persistenza” (così
Cass. 4075/2014), presupposti tutti mancanti nel caso di specie.
pagina 6 di 9 I superiori rilievi conducono logicamente ad affermare che la finalità turistica della locazione inter partes non fosse effettiva, dissimulando la natura abitativa ordinaria della locazione stessa, prevalente anche su una ipotetica locazione ad uso transitorio, per le considerazioni sopra esposte.
Ne consegue che la locazione sub iudice, risultante da contratto scritto e registrato (non importa se successivamente alla stipula, stante la retroattività a quest'ultimo momento della registrazione successiva), ha la durata di una locazione abitativa ordinaria, ovvero di anni quattro più quattro (art.2, co.1, L.431/98), anche se il relativo contratto è stato risolto consensualmente dalle parti nel mese di giugno 2021. Ciò posto, non v'è dubbio che, stante la durata legale della locazione abitativa ordinaria (4 anni + 4), nulla sia dovuto dall'opponente a titolo di penale per ritardata restituzione dell'immobile, in relazione al termine indicato in contratto. Ed invero, parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha formulato domanda riconvenzionale in via subordinata, ossia per l'ipotesi che fosse accolta l'eccezione di nullità del contratto sollevata dall'opponente, con ciò evidentemente riferendosi alla nullità (rectius inefficacia), prospettata da controparte in ragione della eccepita simulazione relativa del contratto stesso.
Appurata – per l'appunto - la simulazione relativa del contratto ed esclusa la debenza della penale, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve scrutinarsi il petitum formulato dall'opposta in via subordinata;
in proposito, in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., depositata a seguito del mutamento del rito, vengono fatte valere dalla voci CP_1 creditorie, in parte già azionate in via monitoria (il compenso per l'occupazione dell'immobile per cinque mesi e le spese per i consumi elettrici) ed in parte aggiunte nel presente giudizio, mentre non figura, quale oggetto della domanda riconvenzionale subordinata, l'importo della penale.
Precisamente, i crediti così vantati dalla sono: CP_1
- € 2.250,00, “a titolo di risarcimento per indebita occupazione della casa dal mese di febbraio 2021 sino al successivo mese di giugno 2021”;
- € 665,01, “per il consumo della luce contrattualmente a carico della conduttrice”;
- € 308,00, per la “registrazione del contratto di locazione (bolli compresi)”;
- € 400,00, “per spese sborsate al giardiniere per i lavori di CP_2 sistemazione del giardino lasciato in completo stato di abbandono”;
- € 78,24, “per spese vive di notifica intimazione di sfratto per morosità e spese racc. a.r. del 6 aprile 2021”, per un importo complessivo di € 3.701,25.
Allora, quanto ai canoni locatizi per i mesi da febbraio a giugno 2021, l'opponente deduce di avere sempre corrisposto in contanti i canoni dovuti sino al mese di marzo 2021, di volere imputare il pagamento dell'importo di € 900,00, versato a titolo di deposito cauzionale, alle mensilità di aprile e maggio 2021 e, infine, di non dovere alcunché per la mensilità di giugno 2021, avendo goduto dell'immobile solo per alcuni giorni del mese.
Per contro, parte opposta, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduce di avere già imputato la somma oggetto del deposito cauzionale a pagamento delle pregresse mensilità di dicembre 2020 e di gennaio 2021. pagina 7 di 9 Ebbene, non v'è in atti prova dell'asserita corresponsione in contanti dei canoni di locazione sino a marzo 2021; ancora, quanto alla mensilità di giugno 2021, benchè sia pacifico che la conduttrice non ha detenuto l'immobile per l'intero mese, il canone di locazione risulta comunque dovuto in proporzione ai primi 14 giorni;
in proposito, non avendo la conduttrice – a ciò onerata – provato l'avvenuto rilascio in data anteriore, l'immobile deve ritenersi restituito nella data allegata dalla locatrice, ossia il 14.6.2021 (così, infatti, afferma parte opposta: “… seppur la esponente sia rientrata nel possesso e nel godimento della casa soltanto il 14 giugno 2021”). Venendo allora alla determinazione del quantum debeatur, parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di € 2.010,00 a titolo di canoni locatizi (pari a 4 mensilità + 14 giorni del mese di giugno 2021), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Quanto alle spese per consumi elettrici, il contratto di locazione inter partes prevede che
“il conduttore si obbliga … a pagare l'energia elettrica in base al consumo effettuato” e, più avanti, “sono interamente a carico del conduttore le spese relative … alla fornitura elettrica”; ciò detto, risulta dalle fatture e dai bollettini di pagamento, che i consumi fatturati riguardano l'utenza sita in via Setti Carraro n.3, sicché il luogo di fornitura coincide con l'immobile locato;
inoltre, trattasi di costi relativi a consumi avvenuti in periodi in cui l'immobile era detenuto dalla per un importo totale di € 665,01 (v. doc. 5 del fascicolo monitorio allegato), Pt_1 oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale sino al soddisfo. Con riguardo alle spese di registrazione del contratto, ammontanti a complessivi € 308,00 (v. stampigliatura sull'ultima pagina del contratto, oltre bolli per € 21,00), vanno ripartite tra conduttore e locatore in parti uguali (art. 8 L. 392/78), ossia per € 154,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda.
Quanto alle spese per la sistemazione del giardino, il contratto poneva interamente a carico del conduttore “le spese relative al servizio di pulizia, di cura del giardino”. Il teste , convivente della , escusso all'udienza del 22.9.2023, ha Testimone_1 CP_1 dichiarato: “ricordo che su incarico della il giardiniere ha eseguito lavori nel giardino CP_1 dell'immobile locato, che io e l'opposta avevamo visionato subito dopo il rilascio da parte del conduttore, non appena siamo venuti nella disponibilità delle chiavi”; ancora: “ricordo che prima dei lavori, il giardino appariva “devastato” e sporco per la presenza di spazzatura”. Il Teste escusso all'udienza del 12.4.2024, il quale ha dichiarato di CP_2 lavorare “nella movimentazione della terra”, occupandosi quindi “anche di giardinaggio”, ha riferito: “ricordo che il giardino si presentava trascurato e non manotenuto da almeno un anno, perché gli alberi non erano potati, a terra era pieno di foglie;
posso dire che questo giardino è stato da me lavorato altre due precedenti volte e l'ho trovato sempre in tali condizioni;
la signora infatti era solita chiamarmi una volta l'anno”. Il teste ha confermato di avere ricevuto dalla , per l'opera di giardinaggio CP_2 CP_1 prestata, la somma in contanti di € 400,00.
Ora, la potatura degli alberi e la raccolta delle foglie da terra sono attività riconducibili alla manutenzione ordinaria del giardino, cui è tenuto il conduttore, così come a questi spetta il ripristino dello stato originario del giardino, in particolare la pulitura dello stesso con la rimozione della spazzatura ivi allocata. pagina 8 di 9 Ne deriva che il costo in questione (€ 400,00) va sopportato dalla da Pt_1 condannarsi quindi al pagamento della predetta somma in favore della , oltre interessi CP_1 legali dalla domanda. Infine, non può riconoscersi il rimborso delle spese di notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, in relazione all'immobile in questione, posto che tale atto, redatto in data 14.6.2021, risulta notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 25.6.2021, ossia al decimo giorno dalla spedizione della raccomandata informativa, quando l'immobile medesimo era già stato (spontaneamente) rilasciato, ovvero in data 14.6.2021, secondo la ricostruzione della stessa locatrice.
In conclusione, va condannata al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
per le causali sopra indicate, della somma complessiva di € 3.229,01, oltre interessi
[...] legali con le decorrenze suddette.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
(segnatamente, applicando lo scaglione in base alla misura del credito di cui si è riconosciuta la fondatezza, ossia € 3.229,01); in particolare, va disposta la distrazione di dette spese in favore dell'avv. Francesco Vinciguerra, difensore dell'opposta, il quale ha formulato apposita richiesta ex art. 93 c.p.c.; le spese della fase monitoria vanno interamente compensate tra le parti, posto che il credito di maggiore importo (quello relativo alla penale per il ritardato rilascio) è risultato infondato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1759/2022 R.G.,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 444/2022, emesso da questo Tribunale in data 31.3.2022 e notificato in data 5.4.2022. CONDANNA al pagamento, in favore di , per le causali Parte_1 Controparte_1 di cui in motivazione, della somma complessiva di € 3.229,01, oltre interessi legali con le decorrenze indicate in parte motiva. CONDANNA Lo alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
2.200,00 per compensi ed € 140,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, spese tutte che distrae in favore dell'avv. Francesco Vinciguerra ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
COMPENSA interamente tra le parti le spese della fase monitoria.
Così deciso in Ragusa, il 22.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.1759/2022 R.G., promossa
da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni D'Izzia
-opponente e convenuta in riconvenzione –
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Vinciguerra
-opposta e attrice in riconvenzione-
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio (introdotto con irrituale atto di citazione, notificato il 12.5.2022) ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
444/2022, emesso da questo Tribunale in data 31.3.2022 e notificato in data 5.4.2022, in favore di per il pagamento della somma di € 14.615,01 - oltre interessi come da Controparte_1 domanda, nonché spese e compensi della procedura di ingiunzione – a titolo di canoni locatizi per il periodo da febbraio a giugno 2021 (per un totale di n. 5 mensilità), pari ad € 2.250,00, nonché a titolo di penale (€ 11.700,00) e di spese relative a consumi elettrici (€ 665,01), in virtù di contratto di locazione stipulato inter partes in data 1.11.2020 e registrato il 7.6.2021, avente ad oggetto l'immobile, adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria (frazione Scoglitti), via Setti
Carraro n. 3, piano terra, meglio identificato in contratto, per la durata di un mese a decorrere dal dì 1.11.2020, per un canone di locazione, per il suddetto periodo di un mese, pari ad €
450,00, da corrispondersi anticipatamente presso il domicilio della locatrice, in via Cavour
459/D.
pagina 1 di 9 L'opponente, in particolare, a sostegno della spiegata opposizione, deduceva la natura ordinaria del contratto di locazione abitativa stipulato tra le parti, da ricondursi, cioè, al modello di cui all'art.2, co. 1, L. 431/1998, essendo la finalità turistica del contratto oggetto di una simulazione relativa in frode alla legge, allo scopo – in particolare - di eludere la normativa in tema di durata e canone legali della locazione. A fortiori l'opponente evidenziava che, benché più volte sollecitata affinché vi provvedesse – stante anche la manifestata necessità di trasferire la propria residenza nell'immobile, in ragione della prossima iscrizione del figlio presso un istituto scolastico del Comune - la locatrice aveva proceduto alla registrazione del contratto solo nel mese di giugno 2021, quando l'immobile era stato oramai rilasciato, all'esclusivo fine di azionare i crediti ingiunti;
inoltre, a conferma della natura ordinaria del contratto di locazione abitativa, aggiungeva che la stessa aveva consentito ad essa conduttrice di arredare Controparte_1 interamente l'immobile - “…munito solamente di un piano cottura portatile, in pessime condizioni ed inservibile, mentre nella stanza da letto vi era solamente un letto ospedaliero che, peraltro, era stato tolto dalla locatrice e riposto in una dependance della casa”. Deduceva, inoltre, che la locatrice si era spesso recata presso l'immobile locato ed era, quindi, a conoscenza dei mobili posti dalla conduttrice all'interno dell'abitazione. Ancora, l'opponente contestava la morosità allegata da controparte, eccependo di averle corrisposto i canoni maturati sino a marzo 2021, senza tuttavia mai ricevere le relative quietanze ed imputando l'importo di € 900,00, già versato a titolo di deposito cauzionale, al pagamento delle mensilità di aprile e maggio 2021; quanto, invece, alla mensilità di giugno 2021, deduceva di avere rilasciato l'immobile già in data 10.6.2021 e di averne così usufruito soltanto per qualche giorno. Lo contestava, altresì, l'ingiunzione di pagamento delle spese per Parte_1 consumi elettrici, eccependo di avere consegnato “a mani della locatrice le relative cifre”; in ogni caso, assumeva che, in ipotesi di locazione di natura transitoria, i consumi elettrici dovevano considerarsi ricompresi nell'importo pattuito a titolo di canone. L'opponente eccepiva poi l'illegittimità della penale ingiunta, avendo ella regolarmente corrisposto i canoni locatizi per il periodo della detenzione, nonché la manifesta eccessività e vessatorietà della clausola penale, per essere questa quantificata, pro die, nella misura del 20% del canone mensile di locazione e difettando la specifica approvazione per iscritto della clausola.
Precisava, infine, che, in ogni caso, il contratto di locazione in esame, essendo stato registrato tardivamente, poteva ritenersi produttivo di effetti nei limiti del periodo di durata del rapporto indicato nel contratto stesso.
Indi, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via Pt_1 subordinata, “la riduzione della clausola penale inserita nel contratto di locazione, in quanto palesemente vessatoria per le ragioni sopra esposte”.
Si costituiva in giudizio la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della spiegata opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
segnatamente, esponeva che l'opposizione, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., era stata pagina 2 di 9 iscritta a ruolo il 17 maggio 2022, oltre il termine perentorio di 40 giorni stabilito dall'art. 641
c.p.c., decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 5.4.2022. Quanto all'eccepita illiceità del contratto, l'opposta rilevava che la mancata osservanza dei limiti di legge non avrebbe comportato la nullità dell'intero contratto, bensì soltanto quella della clausola relativa alla durata, così non travolgendo la debenza dei canoni di locazione. La RR US contestava, inoltre, la mancanza dell'esigenza di transitorietà, essendo stata piuttosto tale esigenza espressamente indicata dalla conduttrice in contratto e non rilevando, in senso contrario, le circostanze dalla stessa addotte.
Parte opposta chiedeva, pertanto, il rigetto della spiegata opposizione e, in subordine, in via riconvenzionale, la condanna di “al risarcimento dei danni per Parte_1
l'indebita occupazione, per i consumi di energia elettrica e per il ritardato rilascio, nonché al risarcimento dei danni materiali, nella misura e per le causali indicate in narrativa ovvero equitativamente determinata” (v. quanto specificato nella narrativa della comparsa di costituzione, punto 5: “risarcimento per l'indebita occupazione dell'appartamento dal febbraio al giugno 2021; indennità da commisurarsi al canone di locazione pattuito, ed indi ad €. 2.250,00, ed ai consumi di energia elettrica, pari ad €.665,01, nonché al risarcimento dei danni materiali arrecati al retrostante giardino per il cui ripristino l'odierna opposta ha approntato la somma di €. 400,00”, per un importo complessivo di € 3.315,01).
Con provvedimento in data 2.1.2023, il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, disponendo al contempo il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio ex art. 426 c.p.c. ed assegnando alle parti i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. In seno alla propria memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., l'opponente insisteva nelle proprie deduzioni ed eccezioni, rilevando che anche dalla prodotta messaggistica poteva desumersi la volontà di proseguire il rapporto locativo tra le parti;
chiedeva, inoltre, il rigetto della domanda riconvenzionale, rilevando, quanto al risarcimento dei danni presuntivamente arrecati al giardino, di non dovere alcunché in ragione della durata transitoria della locazione. In seno alla propria memoria integrativa, l'opposta faceva valere ulteriori voci di credito, aventi pur sempre titolo nel rapporto di locazione dedotto in giudizio, ascendendo così la somma richiesta ad € 3.701,25.
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Ciò posto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di 40 giorni, decorrente dalla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto. Com'è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte,
“L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro” - quale appunto quella in esame – si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art.641 c.p.c., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria” (ex multis, Cass., n.797/2013).
Quanto, poi, al deposito telematico in cancelleria, giova ricordare che esso si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del pagina 3 di 9 gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della Giustizia, come disposto dal D.L.
n.179 del 2012, art.16 bis, comma 7 (conv., con modif., in L. n. 221 del 2012), inserito della L.
n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2) e modificato del D.L. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in L. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 13, comma 3, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo (Cass. n.
17328 del 2019). In definitiva, dunque, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna consente di ritenere “integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti" dell'atto processuale, dovendosi quindi ritenere irrilevanti, ai fini del perfezionamento e della tempestività del deposito, l'esito dei controlli effettuati in via automatica dal gestore dei servizi telematici e manualmente dalla cancelleria, contenuti, rispettivamente, nella c.d. terza ricevuta e nella c.d. quarta ricevuta” (Cass., n.4787/2018; Cass., 6949/2021).
Nella specie, il decreto ingiuntivo è stato notificato alla parte interessata in data
5.4.2022, così spirando in data 16.5.2022 il termine di 40 giorni per la relativa opposizione. Ebbene, esaminando gli atti di causa, emerge che l'atto di citazione in opposizione è stato depositato telematicamente in cancelleria in data 16.5.2022: dalle allegate ricevute si evince che la seconda PEC – attestante l'avvenuta consegna – è stata generata alle ore 17:59 della medesima data, ultimo giorno utile ai fini del rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c.. Appurata dunque la tempestività dell'opposizione, va anzitutto scrutinata l'eccezione di simulazione relativa formulata dall'opponente in relazione al contratto di locazione stipulato inter partes, con l'apparenza cioè di una locazione abitativa di natura turistica – perciò transitoria -, ma in realtà dissimulante una locazione abitativa ordinaria, e ciò in frode alla legge (ovvero per eludere il fisco).
In proposito, si osserva che il contratto stipulato tra le parti reca l'intestazione “contratto di locazione abitativa di natura turistica”, con la previsione, al punto 1), che “l'unità immobiliare è concessa in locazione esclusivamente per soddisfare una finalità turistica, tassativamente esclusa ogni altra destinazione, e che la stessa verrà utilizzata dal conduttore per il suddetto motivo e come abitazione secondaria, dichiarando il medesimo di avere abituale dimora nel comune di Mazzarrone”. Ora, per contratto di locazione ad uso abitativo con finalità turistica si intende un particolare contratto di locazione con durata limitata nel tempo, il cui scopo precipuo è quello di soddisfare esigenze abitative temporanee per l'unica finalità turistica, ovvero insorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria;
le locazioni abitative ad esclusivo fine turistico sono escluse dall'ambito di applicazione della L. 431/1998 (art. 1, co. 2, lett. c), essendo piuttosto regolate dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 53 D.lgs. 79/2011): in tal caso, quindi, le parti conservano piena libertà di determinare la misura del canone, oltre che la durata del contratto. pagina 4 di 9 Secondo l'opponente, tuttavia, la finalità turistica formalmente attribuita al contratto di locazione è simulata: le esigenze di carattere abitativo della conduttrice erano, infatti, ben note alla locatrice in sede di stipula del contratto – ed anche per tutta la durata del rapporto locativo
– e, ciò nonostante, la stessa aveva predisposto un contratto per finalità turistica. In materia, secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità, “il contratto di locazione per uso abitativo, stipulato con la falsa indicazione della transitorietà dell'uso da parte del conduttore, al fine di eludere la sanzione di nullità delle clausole concernenti la durata e la misura del canone, in quanto contrarie al regime giuridico stabilito dalla legge, integra gli estremi di una simulazione relativa in frode alla legge, perché, sotto l'apparenza di una convenzione di tal fatta, nasconde una locazione abitativa ordinaria, pattiziamente regolata in difformità dal regime inderogabile dell'equo canone, con la conseguenza che il conduttore che ne reclami in giudizio l'applicazione, stante l'illiceità del contratto simulato per contrasto con norme imperative, può, ex art.1417 c.c., dimostrare l'esistenza della simulazione anche avvalendosi della prova per testi e per presunzioni (Cass., n. 4495/2009).
Nella specie, emergono ex actis vari indizi, gravi, precisi e concordanti, e perciò idonei a fondare la presunzione che la locazione abitativa inter partes, formalmente conclusa per finalità turistica, della durata di un mese, prorogabile al massimo per un altro mese, sia in realtà una locazione abitativa ordinaria, destinata ad una stabile occupazione dell'immobile da parte della conduttrice.
Questi gli elementi di fatto, dotati di gravità indiziaria nel senso predetto:
la circostanza che la stessa locatrice abbia dichiarato, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, che, in data 11.6.2021, la insieme al marito, “veniva rinvenuta Pt_1 dai vicini di casa mentre si accingeva, con l'ausilio di ben due camion, al trasloco dei propri mobili”; ne consegue che appare fittizia la previsione in contratto che la casa fosse “ammobiliata” (al contratto non è neppure allegato un inventario dei mobili ed arredi della casa); del resto, a fronte della puntuale indicazione, offerta dalla conduttrice nella propria memoria integrativa, circa la scarsa mobilia di cui era dotata l'abitazione al momento della consegna alla conduttrice [“..la cucina, munita solamente di un piano cottura portatile (comunque arrugginito, pericoloso ed inservibile), qualche pensile d'appoggio, un tavolo ed un divano, peraltro riposto dalla stessa locatrice in una delle stanze della casa dove vi erano altre cianfrusaglie;
un'altra camera da letto con una rete matrimoniale (senza materasso) ed un armadio in pessimo stato, oltre al bagno.. La mobilia precaria ha reso necessario un vero e proprio trasloco da parte dell'opponente per poter usufruire della casa”], nulla ha contestato l'opposta, sicchè, ai sensi e per gli effetti dell'art.115 c.p.c., deve reputarsi provato quanto dedotto da parte opponente;
la circostanza che la conduttrice avesse dovuto arredare l'immobile con propria mobilia era, poi, nota alla locatrice, che pacificamente aveva fatto in più occasioni visita dalla
[...]
per mostrare l'immobile a potenziali acquirenti;
la mancanza o assoluta Pt_1 insufficienza di arredi in dotazione all'immobile contrasta con il carattere meramente turistico e temporaneo della locazione, costituendo piuttosto un indice rivelatore dell'ordinarietà dell'esigenza abitativa soddisfatta dal contratto;
la circostanza che, nonostante nel contratto di locazione fosse prevista la finalità turistica, la stessa locatrice abbia dedotto, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, che pagina 5 di 9 “alla scadenza naturale del contratto (novembre 2020) la conduttrice chiedeva ed otteneva di poter rimanere nel godimento dell'immobile sino al mese di gennaio 2021 per ragioni di lavoro” (divergenti dalle pattuite finalità turistiche);
il versamento, tramite assegno bancario consegnato dalla conduttrice in sede di stipula del contratto, della somma di € 900,00 a titolo di deposito cauzionale, pari a ben due mensilità del canone, laddove la locazione era pattuita per la durata di un solo mese, prorogabile al massimo per un ulteriore mese;
la previsione, al punto 8 del contratto, che “al conduttore viene comunque riconosciuto il diritto di prelazione sulla vendita, da esercitarsi secondo gli artt. 36 e 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392”; l'attribuzione al conduttore del diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile locato mal si concilia con la natura turistica e temporanea della locazione;
l'assunto della locatrice opposta, contenuto a pag. 2 della memoria integrativa, secondo la quale “...la breve durata della locazione, siccome indicata in contratto, rispettava le esigenze transitorie della alla ricerca di un immobile già arredato Parte_1 da utilizzare a casa di abitazione solo per un mese”: la stessa locatrice non fa cenno alcuno alle esigenze turistiche della locazione – che, come si è detto sopra, sono unicamente quelle insorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria –, confermando piuttosto la propria consapevolezza delle autentiche esigenze abitative in capo alla conduttrice;
né può ipotizzarsi che il contratto di locazione de quo sia un valido contratto ad uso transitorio: secondo il regime di cui alla L. 431/98, un contratto di locazione abitativa della durata in questione costituisce l'eccezione rispetto alla disciplina ordinaria di cui agli artt. 2, co. 1, e 3 della citata legge e si giustifica solo ove possa qualificarsi in termini di contratto di locazione di natura transitoria (art. 5 co. 1, L. 431/98); nella specie, però, in sede di contratto, non è stata affatto indicata, né documentata l'esigenza di transitorietà soddisfatta dal contratto stesso, e ciò in violazione dell'art. 2, co. 4, D.M. 30.12.2002 (“i contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto”); invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nella vigenza della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la possibilità per le parti di stipulare un valido ed efficace contratto locatizio ad uso transitorio è subordinata all'adozione delle modalità e alla sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 5 della legge n. 431 cit. e dal d.m. 30 dicembre 2002, che costituisce normativa secondaria di attuazione giusta il disposto di cui all'art. 4, comma 2, della medesima legge, con la conseguenza che, a tal fine, è necessario che l'esigenza transitoria, del conduttore o del locatore, sia specificamente individuata nel contratto, al quale deve essere allegata documentazione idonea a comprovare la stessa, e che i contraenti, prima della scadenza del termine contrattuale, ne confermino, con lettera raccomandata, la persistenza” (così
Cass. 4075/2014), presupposti tutti mancanti nel caso di specie.
pagina 6 di 9 I superiori rilievi conducono logicamente ad affermare che la finalità turistica della locazione inter partes non fosse effettiva, dissimulando la natura abitativa ordinaria della locazione stessa, prevalente anche su una ipotetica locazione ad uso transitorio, per le considerazioni sopra esposte.
Ne consegue che la locazione sub iudice, risultante da contratto scritto e registrato (non importa se successivamente alla stipula, stante la retroattività a quest'ultimo momento della registrazione successiva), ha la durata di una locazione abitativa ordinaria, ovvero di anni quattro più quattro (art.2, co.1, L.431/98), anche se il relativo contratto è stato risolto consensualmente dalle parti nel mese di giugno 2021. Ciò posto, non v'è dubbio che, stante la durata legale della locazione abitativa ordinaria (4 anni + 4), nulla sia dovuto dall'opponente a titolo di penale per ritardata restituzione dell'immobile, in relazione al termine indicato in contratto. Ed invero, parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha formulato domanda riconvenzionale in via subordinata, ossia per l'ipotesi che fosse accolta l'eccezione di nullità del contratto sollevata dall'opponente, con ciò evidentemente riferendosi alla nullità (rectius inefficacia), prospettata da controparte in ragione della eccepita simulazione relativa del contratto stesso.
Appurata – per l'appunto - la simulazione relativa del contratto ed esclusa la debenza della penale, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve scrutinarsi il petitum formulato dall'opposta in via subordinata;
in proposito, in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., depositata a seguito del mutamento del rito, vengono fatte valere dalla voci CP_1 creditorie, in parte già azionate in via monitoria (il compenso per l'occupazione dell'immobile per cinque mesi e le spese per i consumi elettrici) ed in parte aggiunte nel presente giudizio, mentre non figura, quale oggetto della domanda riconvenzionale subordinata, l'importo della penale.
Precisamente, i crediti così vantati dalla sono: CP_1
- € 2.250,00, “a titolo di risarcimento per indebita occupazione della casa dal mese di febbraio 2021 sino al successivo mese di giugno 2021”;
- € 665,01, “per il consumo della luce contrattualmente a carico della conduttrice”;
- € 308,00, per la “registrazione del contratto di locazione (bolli compresi)”;
- € 400,00, “per spese sborsate al giardiniere per i lavori di CP_2 sistemazione del giardino lasciato in completo stato di abbandono”;
- € 78,24, “per spese vive di notifica intimazione di sfratto per morosità e spese racc. a.r. del 6 aprile 2021”, per un importo complessivo di € 3.701,25.
Allora, quanto ai canoni locatizi per i mesi da febbraio a giugno 2021, l'opponente deduce di avere sempre corrisposto in contanti i canoni dovuti sino al mese di marzo 2021, di volere imputare il pagamento dell'importo di € 900,00, versato a titolo di deposito cauzionale, alle mensilità di aprile e maggio 2021 e, infine, di non dovere alcunché per la mensilità di giugno 2021, avendo goduto dell'immobile solo per alcuni giorni del mese.
Per contro, parte opposta, in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, deduce di avere già imputato la somma oggetto del deposito cauzionale a pagamento delle pregresse mensilità di dicembre 2020 e di gennaio 2021. pagina 7 di 9 Ebbene, non v'è in atti prova dell'asserita corresponsione in contanti dei canoni di locazione sino a marzo 2021; ancora, quanto alla mensilità di giugno 2021, benchè sia pacifico che la conduttrice non ha detenuto l'immobile per l'intero mese, il canone di locazione risulta comunque dovuto in proporzione ai primi 14 giorni;
in proposito, non avendo la conduttrice – a ciò onerata – provato l'avvenuto rilascio in data anteriore, l'immobile deve ritenersi restituito nella data allegata dalla locatrice, ossia il 14.6.2021 (così, infatti, afferma parte opposta: “… seppur la esponente sia rientrata nel possesso e nel godimento della casa soltanto il 14 giugno 2021”). Venendo allora alla determinazione del quantum debeatur, parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di € 2.010,00 a titolo di canoni locatizi (pari a 4 mensilità + 14 giorni del mese di giugno 2021), oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo.
Quanto alle spese per consumi elettrici, il contratto di locazione inter partes prevede che
“il conduttore si obbliga … a pagare l'energia elettrica in base al consumo effettuato” e, più avanti, “sono interamente a carico del conduttore le spese relative … alla fornitura elettrica”; ciò detto, risulta dalle fatture e dai bollettini di pagamento, che i consumi fatturati riguardano l'utenza sita in via Setti Carraro n.3, sicché il luogo di fornitura coincide con l'immobile locato;
inoltre, trattasi di costi relativi a consumi avvenuti in periodi in cui l'immobile era detenuto dalla per un importo totale di € 665,01 (v. doc. 5 del fascicolo monitorio allegato), Pt_1 oltre interessi legali dal dì della domanda giudiziale sino al soddisfo. Con riguardo alle spese di registrazione del contratto, ammontanti a complessivi € 308,00 (v. stampigliatura sull'ultima pagina del contratto, oltre bolli per € 21,00), vanno ripartite tra conduttore e locatore in parti uguali (art. 8 L. 392/78), ossia per € 154,00 ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda.
Quanto alle spese per la sistemazione del giardino, il contratto poneva interamente a carico del conduttore “le spese relative al servizio di pulizia, di cura del giardino”. Il teste , convivente della , escusso all'udienza del 22.9.2023, ha Testimone_1 CP_1 dichiarato: “ricordo che su incarico della il giardiniere ha eseguito lavori nel giardino CP_1 dell'immobile locato, che io e l'opposta avevamo visionato subito dopo il rilascio da parte del conduttore, non appena siamo venuti nella disponibilità delle chiavi”; ancora: “ricordo che prima dei lavori, il giardino appariva “devastato” e sporco per la presenza di spazzatura”. Il Teste escusso all'udienza del 12.4.2024, il quale ha dichiarato di CP_2 lavorare “nella movimentazione della terra”, occupandosi quindi “anche di giardinaggio”, ha riferito: “ricordo che il giardino si presentava trascurato e non manotenuto da almeno un anno, perché gli alberi non erano potati, a terra era pieno di foglie;
posso dire che questo giardino è stato da me lavorato altre due precedenti volte e l'ho trovato sempre in tali condizioni;
la signora infatti era solita chiamarmi una volta l'anno”. Il teste ha confermato di avere ricevuto dalla , per l'opera di giardinaggio CP_2 CP_1 prestata, la somma in contanti di € 400,00.
Ora, la potatura degli alberi e la raccolta delle foglie da terra sono attività riconducibili alla manutenzione ordinaria del giardino, cui è tenuto il conduttore, così come a questi spetta il ripristino dello stato originario del giardino, in particolare la pulitura dello stesso con la rimozione della spazzatura ivi allocata. pagina 8 di 9 Ne deriva che il costo in questione (€ 400,00) va sopportato dalla da Pt_1 condannarsi quindi al pagamento della predetta somma in favore della , oltre interessi CP_1 legali dalla domanda. Infine, non può riconoscersi il rimborso delle spese di notifica dell'intimazione di sfratto per morosità, in relazione all'immobile in questione, posto che tale atto, redatto in data 14.6.2021, risulta notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 25.6.2021, ossia al decimo giorno dalla spedizione della raccomandata informativa, quando l'immobile medesimo era già stato (spontaneamente) rilasciato, ovvero in data 14.6.2021, secondo la ricostruzione della stessa locatrice.
In conclusione, va condannata al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
per le causali sopra indicate, della somma complessiva di € 3.229,01, oltre interessi
[...] legali con le decorrenze suddette.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
(segnatamente, applicando lo scaglione in base alla misura del credito di cui si è riconosciuta la fondatezza, ossia € 3.229,01); in particolare, va disposta la distrazione di dette spese in favore dell'avv. Francesco Vinciguerra, difensore dell'opposta, il quale ha formulato apposita richiesta ex art. 93 c.p.c.; le spese della fase monitoria vanno interamente compensate tra le parti, posto che il credito di maggiore importo (quello relativo alla penale per il ritardato rilascio) è risultato infondato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1759/2022 R.G.,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 444/2022, emesso da questo Tribunale in data 31.3.2022 e notificato in data 5.4.2022. CONDANNA al pagamento, in favore di , per le causali Parte_1 Controparte_1 di cui in motivazione, della somma complessiva di € 3.229,01, oltre interessi legali con le decorrenze indicate in parte motiva. CONDANNA Lo alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € Parte_1
2.200,00 per compensi ed € 140,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e
CPA come per legge, spese tutte che distrae in favore dell'avv. Francesco Vinciguerra ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
COMPENSA interamente tra le parti le spese della fase monitoria.
Così deciso in Ragusa, il 22.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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