Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 1842 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. SMANIO STEFANIA Parte_1
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. PANCALDI ANDREA Controparte_1
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale all'udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni precisate dalla parti nel seguente modo:
la ricorrente e il resistente: la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori e Per_1 manterrà la propria residenza anagrafica presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé , tenuto conto delle esigenze scolastiche ed Per_1 extrascolastiche della figlia, a week end alterni dalle ore 18 del venerdì e sino alla domenica sera per poi essere riaccompagnata dal padre presso l'abitazione della madre.
Il sig. potrà vedere e tenere la figlia infrasettimanalmente il martedì ed il CP_1 Per_1 giovedì, sempre tenuto conto delle esigenze e della volontà della figlia, dalle 18 alle 21 riaccompagnandola, entro quell'orario, presso l'abitazione della madre. Le vacanze di
Natale e di Pasqua, potrà trascorrerle con ciascuno dei genitori, sulla base di Per_1 un'alternanza dei giorni o del periodo sino all'Epifania, per quanto riguarda le vacanze di Natale, da concordarsi fra i genitori e sempre nel rispetto degli impegni ed esigenze di . Le ferie estive, per un periodo di 15 gg, dovranno essere concordate dai Per_1 genitori in base alle rispettive esigenze lavorative. Sono sempre salvi gli accordi diretti tra i genitori per periodi diversi, integrativi o sostitutivi durante i quali il padre potrà
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. Per_1
Il sig. verserà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva CP_1 di €. 400,00 (quattrocento/00 euro) mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore e della figlia maggiorenne , studentessa universitaria non Per_1 Per_2 ancora economicamente autosufficiente, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat. Le spese straordinarie sono ripartite al 50% tra i genitori come per legge, secondo il protocollo in uso avanti il Tribunale di Ferrara. L 'assegno unico o l'equivalente, se ed in quanto spettante, verrà richiesto e percepito dalla madre collocataria della minore e convivente con la figlia maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
il PM: letti gli atti, nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 30 settembre 2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio per ottenere l'affido condiviso della figlia (nata nel Controparte_1 Per_1 2010) ed un contributo per il mantenimento della minore e dell'altra figlia (nata nel Per_2
2005) nella somma complessiva di Euro 500 oltre la metà delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'assegno unico universale;
che il resistente, nel costituirsi in giudizio, ha concordato sul regime di affido ed ha offerto di versare un contributo in somma non superiore ad Euro 300 oltre la quota di spese straordinarie;
che all'udienza del 14 gennaio 2025 il presidente delegato ha avanzato una proposta di soluzione bonaria della controversia che è stata recepita nelle conclusioni congiuntamente precisate nei termini di cui all'epigrafe;
rilevato che le condizioni concordate, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore ed idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, debbono essere fatte proprie dal Tribunale;
rilevato altresì che l'ascolto della ragazza deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto quindi che, in conformità all'avviso del PM, può provvedersi nei termini di cui al dispositivo con la precisazione che, come convenuto dalle parti all'udienza del 25 febbraio
2025, l'assegno deve essere corrisposto con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso;
che deve essere dichiarata l'integrale compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Dispone in conformità alla volontà espressa dalle parti nei termini di cui all'epigrafe.
Spese compensate.
Ferrara, 26 febbraio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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