Ordinanza collegiale 21 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/05/2025, n. 10293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10293 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10293/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11864/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11864 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Boccea, 262 Int 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 16.05.2018 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza presentata dal medesimo in data 11.06.2014 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, motivando il diniego sulla base delle risultanze dell’attività informativa esperita da cui sarebbero emersi sul conto del richiedente “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”, omettendo anche il preavviso di diniego ex art. 10- bis legge n. 241/1990 essendo il diniego supportato da dati di carattere “riservato”.
Avverso l’anzidetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, premettendo in fatto la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) dell’art. 9 della legge n. 91/1992, avendo prestato servizio all’estero per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; in particolare, deduce di prestare servizio presso l’Ambasciata d’Italia in Islamabad con contratto di impiego stipulato in data 27.10.2008, con la qualifica di assistente amministrativo a contratto. Lamenta, pertanto, l’illegittimità del decreto di rigetto per violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990 e per violazione di legge ed eccesso di potere, segnatamente sotto il profilo dell’insufficienza e inadeguatezza della motivazione, in particolare sostenendo che il rigetto si fonderebbe sulla asserita e non meglio specificata esistenza di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e nel corredo motivazionale l’Amministrazione avrebbe operato un mero rinvio alla documentazione dalla quale emergerebbero i presunti motivi inerenti alla sicurezza, senza tuttavia allegare detto documento e senza neanche indicare esplicitamente, nel corpo della motivazione, tali elementi ostativi. Evidenzia, infine, di essere incensurato e che la mancanza del preavviso di rigetto ex art. 10- bis ha evidentemente frustrato le sue garanzie partecipative.
L’Amministrazione intimata si è costituita per resistere al ricorso.
Con ordinanza istruttoria n. 10163/2024 il Collegio ha ordinato al Ministero resistente di produrre in giudizio la documentazione riservata posta a fondamento del provvedimento impugnato, specificando le modalità di deposito necessarie a preservarne la riservatezza.
L’ordine istruttorio è stato adempiuto dall’Amministrazione resistente in data 5.11.2024, mediante il deposito di una relazione in busta chiusa e sigillata della quale ha potuto prendere visione il difensore del ricorrente.
In data 22.04.2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva, deducendo che gli elementi riferiti nella relazione riservata esulano del tutto dall’ambito della sicurezza nazionale, non essendo state specificate le circostanze e le motivazioni secondo le quali tali elementi avrebbero determinato un pericolo per la sicurezza nazionale.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti che seguono.
Occorre premettere che nella vicenda in scrutinio il ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. c) della legge n. 91/1992 secondo cui “ la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno (…) c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato ”.
Tale ipotesi di concessione della cittadinanza si distingue da tutte le altre che richiedono una presenza sul territorio nazionale, in quanto il legislatore privilegia in tal caso il rapporto giuridico di lavoro rispetto alla presenza nel territorio, impregiudicata tuttavia la necessità del possesso dei requisiti richiesti a tutela dell’identità e della sicurezza dello Stato, della stabilità socio-economica, quali quelli di adesione ai valori dello Stato, di buona condotta e dell’autosufficienza economica (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, n. 10225/2022; Consiglio di Stato sez. I, parere n. 68/2001) atteso che, anche nella fattispecie de qua , la concessione della cittadinanza costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale.
Il Ministero resistente, per contro, ha motivato il diniego sulla base delle risultanze dell’attività informativa esperita da cui sarebbero emersi sul conto del richiedente “ elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza”.
Ebbene, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui viene dedotto il vizio di insufficienza e inadeguatezza della motivazione.
Invero, a seguito dell’istruttoria disposta ed espletata in corso di causa, l’Amministrazione ha riferito nella relazione riservata generici elementi riguardanti il carattere e la personalità del ricorrente, in particolare rilevando che:
- ha un carattere introverso che lo porta ad essere scontroso con il personale italiano mentre è solerte nelle attività che coinvolgono il Capo Missione e il suo Staff;
- appare rigido osservante dei propri dettami religiosi, tanto da ingenerare dubbi sui reali sentimenti d’integrazione e vicinanza all’Italia;
- non ha propensione a coltivare la lingua italiana, esprimendosi occasionalmente con frasi di cortesia;
- in sintesi non sembra condividere i valori della Nazione.
Ora, fermo restando che tali elementi di fatto sono stati prontamente contestati dal ricorrente nella memoria difensiva da ultimo depositata, in ogni caso si appalesa di immediata evidenza l’inconferenza delle circostanze concrete riferite, le quali indubbiamente esulano dall’ambito della sicurezza nazionale e non possono ritenersi idonee a supportare i presunti “ motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ” posti a fondamento del gravato diniego.
In definitiva, la nota esplicativa depositata dall'amministrazione rende evidente il vizio motivazionale dell’atto impugnato, dovendosi escludere che l'amministrazione abbia indicato in giudizio le ragioni per cui ha ravvisato l'effettiva sussistenza di elementi tali da giustificare il ritenuto rischio di conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della Repubblica.
In proposito, deve essere precisato, in linea con la giurisprudenza ormai consolidata (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 Tar Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022), che il provvedimento di diniego non deve necessariamente riportare le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio sfavorevole dell'Amministrazione e che, nel diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica basato su atti con la classifica di riservatezza, il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione.
Deve, altresì, essere precisato che, a tutela dell'esercizio del diritto di difesa della parte e di un processo equo, in sede processuale, su espressa disposizione dell'autorità giudicante, è necessario garantire l'ostensione, mediante acquisizione, della relazione istruttoria sulla base della quale è stato emesso il provvedimento impugnato con l'adozione delle cautele necessarie, ossia con stralci ed omissis ritenuti opportuni al fine di non disvelare notizie riservate e non pregiudicare eventuale attività di intelligence (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. 5759/2023: " L'accesso disposto dall'autorità giurisdizionale, quindi, nell'ottica del legislatore, rappresenta il punto di equilibrio e proporzione tra due contrapposti interessi, il diritto di difesa del soggetto interessato e il bene della sicurezza nazionale" e ancora "è quella giurisdizionale - nell'ambito del giudizio di impugnazione del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana - l'unica sede idonea all'esame degli atti riservati, in quanto preposta dalla legge a garantire il corretto equilibrio tra i contrapposti interessi difensivi, nell'ambito del suo potere di ponderazione e prescrizione delle modalità per garantire l'accesso nel rispetto dei vincoli di legge ").
Tuttavia, una volta esaminato da parte del soggetto interessato il contenuto degli atti riservati, sottesi alla decisione denegativa del rilascio dello status , gli elementi informativi ivi contenuti devono poter, in ogni caso, anche ove parzialmente oscurati o omessi, rappresentare una premessa logico-giuridica in grado di far apparire ragionevole e fondatamente provata la contestata ostatività rappresentata dal rischio di possibili pregiudizi per la sicurezza della Repubblica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V- bis , 15/07/2023, n. 11954).
In questa prospettiva, questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V- bis , 10.05.2023, n. 7829) ha avuto modo di precisare che " nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego deve considerarsi sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di far comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo (cfr. TAR Lazio, Roma, questa Sez. V-bis, n. 17081 del 2022, n. 16084 del 2022, n. 15986 del 2022, n. 15985 del 2022, n. 15944 del 2022, n. 13911 del 2022, n. 11806 del 2022 e n. 1193 e n. 4257 del 2023; cfr., inoltre, TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, sentenza n. 2453 del 2014; nonché Cons. Stato, sez. III, sentenze n. 6704 del 2018, n. 8133 del 2020, n. 3886, n. 3896, n. 5679 e n. 6720 del 2021, n. 8084 e n. 11538 del 2022). Tuttavia quando, come nel caso di specie, non è possibile comprendere affatto tale iter logico, in quanto il provvedimento di diniego richiama ragioni di sicurezza non corrispondenti, neanche lontanamente, al quadro delle circostanze riferite in giudizio all'amministrazione (pur con le necessarie garanzie di riservatezza), non può non trovare adesione la censura di complessivo difetto di motivazione che - come nel caso di specie - sia stata ritualmente dedotta in giudizio ".
In conclusione, il ricorso in epigrafe indicato deve essere accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione che, in ottemperanza alla presente sentenza, dovrà rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza alla luce delle ragioni dell’annullamento, al fine di emendare la riscontata carenza motivazionale.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.